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Decisione

11.2005.147

Notifica di atti giudiziari all'estero: trasmissione diretta negli Stati Uniti

4 agosto 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i viaggiatori e i rappresentanti di commercio: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. c).

d) Le

imposte annue di US$ 1740.00 riguardanti il 2004 (doc. 20) poggiano in realtà

su un'autocertificazione riguardante la dichiarazione del 2005 (doc. 16). Per

di più, confrontando le due stime prospettate dal convenuto, quella del 2005

appare poco attendibile già per il fatto che ai fini del 2004, per rapporto a

un reddito dichiarato di US$ 21 946.00 annui, egli espone un onere fiscale di US$ 209.00 annui, mentre

per l'anno successivo, con un reddito annuo di US$ 42 698.00, l'onere

ascende a US$ 1740.00 annui. A un esame di verosimiglianza, dunque, non si

giustifica riconoscere all'appellante più di US$ 35.00, ovvero fr. 45.– mensili.

e) L'appellante

chiede che nel suo fabbisogno minimo siano computate le spese presumibili per

l'esercizio del diritto di visita, di complessivi fr. 1215.– mensili. Ora, i

costi del diritto di visita rientrano effettivamente nel fabbisogno minimo del

genitore non affidatario (I CCA, sentenze inc. 11.2002.34 del

10

luglio 2000, consid. 5 con riferimenti). In concreto non risulta però che i genitori

abbiano fissato un diritto di visita, né che l'autorità tutoria, cui è stato demandato

il compito (verba­le del 22 agosto 2005), abbia statuito al riguardo. Sia come

sia, nulla è reso verosimile circa i costi concreti legati all'esercizio del

diritto (spese di viaggio e di soggiorno, frequenza degli incontri ecc.), non

bastando al riguardo il preventivo di spesa allestito dal convenuto medesimo

(doc. 19). Dovessero concretarsi le circostanze, in ogni modo, l'interessato

potrà sempre chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).

f) In

definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di US$ 2113.40, ossia

fr. 2705.– mensili. La sua disponibilità ammonta pertanto a US$ 945.20, corrispondenti

a fr. 1210.– mensili.

6. L'appellante

sostiene che il contributo di mantenimento non va stabilito in funzione del reddito

lordo dei genitori, bensì in base alle loro disponibilità una volta dedotti i

rispettivi fabbisogni mini­mi. La critica è pertinente. Entrambi i genitori

devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art.

276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare da anni al

Pretore che per suddividere l'onere di mantenimento del figlio tra genitori

(art. 285 cpv. 1 CC) occorre accertare il rispettivo margine di

disponibilità mensile, non solo il rispettivo reddito (sentenze inc.

11.1995.159 del 1° marzo 1996, consid. 1; sentenza inc. 11.1995.196 del 13

marzo 1997, consid. 6a; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2002.2 del 31 dicembre

2002, consid. 12f, massimata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 26,

pag. 17). Nella fattispecie, pertanto, bisogna vagliare anche la situazione in

cui si trova la madre del bambino.

a) Dagli

atti risulta che __________ lavora all'80% per l'Istituto di ricerca in biomedicina

a __________ con uno stipendio annuo di fr. 61 049.95 lordi (doc. R). Operate

le usuali deduzioni sociali, in difetto di ogni precisazione e per cauto apprezzamento

si può supporre un guadagno mensile netto di circa fr. 4500.–. Dalla

dichiarazione d'imposta del 2003 risulta altresì un reddito da comunione

ereditaria, indivisione e comproprietà di fr. 58 236.– annui (doc. Si).

Non è dato di sapere a che cosa tale introito si riferisca né se esso sia ancora

attuale. Il fabbisogno in denaro del bambino risultando – come si vedrà oltre –

Considerandi

coperto, non incombe a questa Camera indagare. Neppure l'appellante, del resto,

chiede di conteggiare tale entrata come reddito dell'interessata. Tutto ignorandosi

al proposito, appare ragionevole in sede cautelare prescindere da tale reddito.

Ai fini del giudizio di merito, nondimeno, la questione andrà esaminata con

pieno potere cognitivo.

b) Quanto

al fabbisogno minimo, l'interessata ha presentato un elenco delle spese annue

in cui figura il costo della baby-sit­ter, il premio per la cassa malati sua e

del figlio, il premio per l'assicurazione dell'automobile, il costo del

telefono, i conteg­gi di una carta di credito e la dichiarazione d'imposta

2003B (doc. S). Ora, per prassi invalsa, il fabbisogno minimo si calcola in

base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui si aggiungono le spese

correnti, in particolare la locazione e le spese accessorie, i premi della

cassa malati e delle assicurazioni domestiche, le spese professionali e le

imposte (Rep. 1994 pag. 142; DTF 114 II 394 consid. 4b).

Il

minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario, nel quale rientrano le spese telefoniche (FU

2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I; DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb;

Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto), ammon­ta a fr. 1250.– mensili.

Quanto alla locazione, manca ogni dato, ma il convenuto riconosce fr. 1000.–,

che appaiono ragionevoli. Il premio del­la cassa malati ascende a fr. 529.60

mensili (doc. Sc). Le spese d'automobile, che si giustificano

siccome l'interessata abita a __________ e lavora a __________, ammontano a fr.

110.50

mensili (doc. Sd), cui si aggiungono fr. 200.– mensili per le

trasferte. Sulla base della dichiarazione fiscale, il carico tributario può

verosimilmente presumersi in fr. 600.– mensili

(‹www.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_ sostanza.jsp›). Le spese della baby

sitter, come pure il premio della cassa malati per il figlio, rientrano invece

nel fabbisogno in denaro di AO 1. Ne segue che il fabbisogno minimo di __________

risulta di fr. 3690.– mensili (arrotondati). La disponibilità finanziaria di

lei ammonta pertanto a fr. 810.– mensili.

7.

L'appellante

non contesta il fabbisogno in denaro del bambino, valutato dal Pretore sulla

base delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Can­ton Zurigo (edizione 2005) in fr.

1767.

– mensili. Invero occorrerebbe adattare la posta per cura e educazione

(fr. 695.–), tenendo conto del costo effettivo della baby-sitter, che nella

fattispecie accudisce AO 1 mentre la madre è al lavoro (fr. 5850.– annui: doc.

Sa). Tuttavia, non risultando il fabbisogno in denaro stabilito dal

primo giudice manifestamente inadeguato, non è il caso che questa Camera

intervenga d'ufficio (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4).

8.

In

definitiva, tenuto conto dei margini di disponibilità mensili del padre (consid.

5f) e della madre (consid. 6), il contributo alimen­tare a carico del convenuto

risulta il seguente:

disponibilità

del padre fr. 1210.–

disponibilità

della madre fr. 810.–

disponibilità

complessiva fr. 2020.–

fabbisogno

in denaro di AO 1 fr. 1767.–

contributo

a carico del padre

(1767 x 1210

: 2020) fr. 1060.– mensili (arrotondati)

Ne discende che l'appello, nel risultato, è

destinato all'insuccesso.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello, un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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