11.2005.147
Notifica di atti giudiziari all'estero: trasmissione diretta negli Stati Uniti
4 agosto 2006Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.147
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, ICCA
Titolo:
Notifica di atti giudiziari all'estero: trasmissione diretta negli Stati Uniti
ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 122 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.147
Lugano
4 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA 11.2004.108
(azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da
AO 1
(rappresentato dal curatore
e patrocinato dall'avv. RA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. RA 2);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 21 ottobre 2005 con
cui il Pretore ha parzialmente accolto un'istanza di misure provvisionali presentata
dall'attore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 novembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 21 ottobre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 aprile 2003 __________ (1967) ha dato alla luce un figlio, AO
1, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un
curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra
l'altro – di accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al
mantenimento. __________ ha conferito all'avv. PA 2, il 12 ottobre 2004, il
mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione di paternità e di mantenimento.
B. Il
12 ottobre 2004 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud
perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1967), cittadino italiano
residente a __________, con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo
alimentare di fr. 1700.– mensili, oltre al medesimo importo capitalizzato
sull'anno precedente l'inoltro dell'azione. In via provvisionale egli ha
chiesto un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili dal novembre del 2004.
Statuendo inaudita parte il 15 ottobre 2004, il Pretore ha obbligato AP 1 a
versare all'attore un contributo di fr. 1400.– mensili (senza gli assegni
familiari).
C. Nel
memoriale di risposta del 17 febbraio 2005 AP 1 ha contestato la regolare notifica
degli atti giudiziari, postulandone l'annullamento. Quanto all'accertamento
della paternità, egli si è rimesso alle risultanze della perizia giudiziaria e
per il resto ha proposto di respingere la petizione, offrendo in subordine un
contributo alimentare in fr. 100.– mensili dal novembre del 2004 e sollecitando
la regolamentazione del suo diritto di visita. Nei successivi allegati
preliminari le parti hanno ribadito i loro punti di vista. La causa è tuttora
in fase istruttoria.
D. All'udienza
del 24 febbraio 2005, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno
concordato l'esecuzione di una perizia del DNA, il convenuto opponendosi alle
altre richieste, ma offrendo in via subordinata il noto contributo alimentare
di fr. 100.– mensili. Esperita l'istruttoria, nell'ambito della quale la
perizia ha dimostrato la paternità di AP 1 con un tasso di probabilità pari al
99.999%, alla discussione finale cautelare del 2 maggio 2005 le parti hanno
riaffermato le loro domande.
E. Con
decreto cautelare del 21 ottobre 2005 il Pretore ha posto a carico di AP 1 un contributo
provvisionale per il figlio di fr. 1060.– mensili (senza l'assegno famigliare,
percepito direttamente dalla madre) dal 1° novembre 2004. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste per due quinti a carico
dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 400.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 novembre 2005 per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio –
l'annullamento del giudizio impugnato, compresi tutti gli atti giudiziari che
lo precedono, o – in subordine – la riforma del medesimo nel senso di fissare
il contributo alimentare in fr. 234.20 mensili. Con decreto dell'8 novembre
2005 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2005 AO 1 postula il rigetto
dell'appello.
in diritto: 1. L'appellante
contesta anzitutto la notifica della petizione e degli atti di causa successivi,
facendo valere che l'invio per plico raccomandato con ricevuta di ritorno
offende le forme previste dai trattati internazionali riservati dall'art. 122 seconda
frase CPC. Ora, in concreto il convenuto risiede negli Stati Uniti e la notificazione
di atti giudiziari negli Stati Uniti è disciplinata dalla Convenzione relativa
alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 15
novembre 1965 (CLA65: RS 0.274.131). La trasmissione di atti giudiziari può dunque
avvenire, sempre che lo Stato di destinazione non vi si opponga, anche per vie
alternative a quella ordinaria (art. 2 a 7), ossia per via diplomatica o
consolare diretta (art. 8), per via diplomatica o consolare indiretta (art. 9)
e per via diretta tramite la posta o ufficiali giudiziari (art. 10). Gli Stati
Uniti non hanno dichiarato di opporsi all'applicazione degli art. 8, 9 e 10
CLA65 (si vedano le riserve e le dichiarazioni in calce alla Convenzione: RS
0.274.131, pag. 46). L'invio di atti giudiziari per posta dal tribunale
svizzero direttamente al destinatario (art. 10 lett. a CLA65) è quindi
possibile.
È
vero che la Svizzera ha dichiarato di opporsi, da parte sua, tanto
all'applicazione dell'art. 8 quanto dell'art. 10 CLA65 (RS 0.274.131, pag. 47;
v. al proposito DTF 131 III 448). In base al principio della reciprocità
previsto dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del
23 maggio 1969 (RS 0.111), la Svizzera dovrebbe quindi astenersi dal notificare
atti all'estero facendo capo a vie non ammesse in Svizzera. È altrettanto vero
però che lo Stato di destinazione può rinunciare a valersi della reciprocità. E
gli Stati presenti alla riunione della Commissione speciale dell'Aia dell'ottobre-novembre
2003 – tra di essi figuravano, appunto, gli Stati Uniti – hanno dichiarato di non
invocare tale principio nei confronti di Stati che hanno formulato riserve alle
vie di trasmissione alternative (Ufficio federale di giustizia, Guida all'assistenza
giudiziaria internazionale in materia civile e penale: ‹www.rhf.admin.ch› o ‹www.ofj.admin.ch›, commento all'art. 10 lett.
a CLA65). Nelle relazioni internazionali un tribunale svizzero può dunque
inviare per posta un atto giudiziario direttamente al destinatario negli Stati
Uniti, senza passare per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia. A torto
l'appellante contesta dunque tale modalità di notifica.
Invero
gli Stati presenti alla citata riunione della Commissione speciale dell'Aia non
hanno espresso un'opinione uniforme sulle esigenze relative alle traduzioni,
sicché l'Ufficio federale di giustizia raccomanda, in caso di notifiche secondo
l'art. 10 lett. a CLA65, di allegare una traduzione degli atti nella lingua
dello Stato di destinazione, oppure di compilare almeno la rubrica
“Elementi
essenziali dell'atto” del modulo secondo la CLA65 nella lingua dello Stato di
destinazione, per evitare problemi al momento del riconoscimento della
decisione (Guida all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e
penale, loc. cit.). Non consta che la Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud abbia seguito tali raccomandazioni e in concreto non si possono escludere
dunque future difficoltà esecutive (rischio particolarmente acuto negli Stati
Uniti e in Giappone: Jaques,
Appunti sulla notifica di atti giudiziari all'estero e dall'estero in materia
civile e commerciale, in: RtiD I-2006 pag. 792 nota 51). Resta il fatto dal
profilo giuridico che la notifica della petizione e degli atti di causa
successivi non è viziata per ciò soltanto. Su questo punto l'appello si rivela
pertanto infondato.
2. Il
Pretore ha accertato il reddito del convenuto, specializzando in
ematologia all'Università di Yale, in fr. 3915.– mensili netti (US$ 3058.60 al
cambio di fr. 1.28). Nondimeno, al convenuto il Pretore ha imputato un reddito ipotetico di fr. 7169.– lordi mensili, pari al guadagno
che lui conseguiva prima di specializzarsi. Quanto al fabbisogno minimo, il
Pretore lo ha calcolato in fr. 2660.– mensili (US$ 2078.40), addizionando il
minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo (fr. 1100.–, pari a US$
859.40), la locazione (fr. 1260.–, pari a US$ 985.00) e le “altre spese
ammissibili come al doc. 18” (fr. 300.–, pari a US$ 234.00).
Per quel
che è della madre del bambino, ricercatrice all'80% per l'Istituto di ricerca
in biomedicina di __________, il Pretore ne ha accertato il reddito di fr.
5087.– lordi mensili, senza appurarne il fabbisogno minimo. Rammentato infine
che il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne va stabilito in base alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha stabilito quello di Andrea in
fr. 1767.– mensili (fr. 1950.–, meno l'assegno familiare di fr. 183.– percepito
dalla madre). Ciò posto, egli ha suddiviso l'onere di mantenimento del figlio
tra i genitori in proporzione ai rispettivi redditi, addebitandone il 40% alla
madre e il 60% al convenuto, tenuto a versare un contributo alimentare di fr.
1060.– mensili.
3. L'appellante
rimprovera al Pretore di avergli imputato un reddito virtuale, senza specificarne
l'importo né i parametri, benché egli lavori da tempo per la __________ di __________,
nel __________. Il convenuto dà atto che nel 2002, per conseguire una
specializzazione e ridurre le distanze con il figlio, si è trasferito in __________,
dove ha guadagnato più di quanto percepiva negli __________. Rientrato negli __________
dopo la fine della specializzazione, egli è tornato a lavorare per il citato
ateneo, ricevendo uno stipendio inferiore a quello __________, ma superiore a
quello che percepiva prima di recarsi in Europa. Il guadagno in __________ era
dunque frutto di un lavoro temporaneo, a termine, che non giustifica
sicuramente il computo di un reddito ipotetico.
4. I
criteri per la fissazione di contributi alimentari per figli minorenni sono già
stati evocati dal Pretore (decreto impugnato, pag. 3). Al riguardo basti rammentare
che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori:
per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per le
entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140
n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al
debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del
fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414
a metà, 127 III 70 consid. 2c con rinvii di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).
a) Per
principio il reddito di una parte con obblighi di mantenimento è quello effettivo.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a
con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto.
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato
del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un
reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima
frase).
b) Dagli
atti risulta che l'appellante, medico ricercatore, ha lavorato dal 2001 fino al
14 ottobre 2002 negli __________, per poi trasferirsi fino al 31 dicembre 2003
in __________, dove ha esercitato la sua attività per vari datori di lavoro.
Rientrato negli Stati Uniti, dal 1° luglio 2004 egli lavora al reparto di
ematologia nella __________, continuando la sua specializzazione. Dalle
dichiarazioni fiscali risulta che egli ha percepito un reddito lordo annuo di
US$ 34 777.00
nel 2001 (doc. 24), di US$ 30 976.78 nel 2002 (doc. 22), di US$ 67 209.00 nel 2003
(doc. 21), di US$ 21 882.00 nel 2004 (doc. 20) e di US$ 42 648.00 nel 2005 (doc. 15 e
16). Per l'anno accademico 2005/06 il guadagno annuo lordo risulta di US$ 45 048.00 (doc. 37).
c) Il
Pretore reputa – come detto – che il convenuto possa ragionevolmente guadagnare
quanto percepiva in __________ nel 2003, ovvero US$ 67 209.00 (fr. 5600.– lordi
mensili). Rimane da sapere in che veste. Al momento del giudizio il convenuto
lavorava da oltre un anno per l'__________ con un reddito lordo di US$ 45 048.00 annui (doc.
37). Quale altra attività gli permetterebbe concretamente di guadagnare il
reddito imputatogli, il Pretore non dice né l'attore indica. Certo, a 39 anni
v'è da domandarsi fin quando il convenuto intenda ancora specializzarsi.
Comunque sia, dopo la parentesi lavorativa in __________ il reddito di lui è
aumentato. Nulla obbligava il convenuto, del resto, a rimanere per forza in
Europa, né risulta che negli __________ egli potesse trovare un posto di lavoro
con stipendi a livello __________.
d) Quanto
alla __________, essa ha confermato l'assunzione del convenuto il 12 febbraio
2004, con inizio dell'attività il 1° luglio successivo (doc. 15). Nulla induce
a ritenere pertanto che il rientro negli __________ fosse inteso a pregiudicare
gli interessi del figlio né, tanto meno, che il convenuto abbia omesso deliberatamente
di conseguire un maggior reddito in vista della causa, promossa contro di lui
nell'ottobre del 2004. Non si ravvisano dunque indizi suscettibili di confortare
un suo eventuale disimpegno lucrativo, ovvero che egli abbia rinunciato a un
lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri
obblighi familiari.
e) In
definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario come quello che
presiede a un giudizio cautelare, non soccorrono gli estremi per imputare all'appellante
un reddito più elevato di quello attuale (doc. 37). Men che meno ove si
consideri che, come si vedrà in appresso, il fabbisogno in denaro del figlio
risulta coperto (v. Hegnauer in:
Berner Kommentar, op. cit., n. 54 segg. ad art. 285). Naturalmente la questione
andrà riesaminata con pieno potere cognitivo al momento in cui il Pretore
statuirà nel merito. Per il momento, con le deduzioni operate dal primo giudice
e non contestate dall'appellante, il reddito mensile netto del convenuto
risulta di US$ 3058.60, ossia fr. 3915.–.
5. L'appellante
chiede che il suo fabbisogno minimo sia portato da US$ 2078.40 (fr. 2560.35) a
US$ 2619.02 (fr. 3352.35) mensili per tenere conto del costo dell'alloggio (US$
990.00), dei pasti fuori casa e di altre spese professionali (US$ 390.62), come
pure delle imposte (US$ 145.00) e dei costi per l'esercizio del diritto di
visita (fr. 1215.–). Le singole voci di spesa vanno esaminate singolarmente.
a) La
richiesta intesa a vedersi riconoscere l'importo di US$ 990.00 mensili per la
locazione (invece di US$ 985.00) è nuova, e come tale improponibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC), il Pretore avendo riconosciuto l'importo esposto dal
convenuto medesimo nel riassunto scritto del 24 febbraio 2005 (pag. 6).
b) Circa
le spese per i pasti fuori casa, il convenuto non ha reso verosimile né che gli
orari irregolari della sua attività gli impediscano di rientrare durante la
pausa di mezzogiorno, né che gli manchi il tempo per pranzare a casa. Invano
egli si vale, al proposito, di vaghe presunzioni di notorietà.
c) Quanto
ai costi per il vestiario, l'interessato non ha reso verosimili spese specifiche
(il minimo esistenziale del diritto esecutivo già comprende i costi ordinari),
né egli appartiene – come ricercatore – a una categoria professionale che si presume
dover sopportare maggiori spese di abbigliamento (come le persone di servizio,
Fatti
i viaggiatori e i rappresentanti di commercio: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. c).
d) Le
imposte annue di US$ 1740.00 riguardanti il 2004 (doc. 20) poggiano in realtà
su un'autocertificazione riguardante la dichiarazione del 2005 (doc. 16). Per
di più, confrontando le due stime prospettate dal convenuto, quella del 2005
appare poco attendibile già per il fatto che ai fini del 2004, per rapporto a
un reddito dichiarato di US$ 21 946.00 annui, egli espone un onere fiscale di US$ 209.00 annui, mentre
per l'anno successivo, con un reddito annuo di US$ 42 698.00, l'onere
ascende a US$ 1740.00 annui. A un esame di verosimiglianza, dunque, non si
giustifica riconoscere all'appellante più di US$ 35.00, ovvero fr. 45.– mensili.
e) L'appellante
chiede che nel suo fabbisogno minimo siano computate le spese presumibili per
l'esercizio del diritto di visita, di complessivi fr. 1215.– mensili. Ora, i
costi del diritto di visita rientrano effettivamente nel fabbisogno minimo del
genitore non affidatario (I CCA, sentenze inc. 11.2002.34 del
10
luglio 2000, consid. 5 con riferimenti). In concreto non risulta però che i genitori
abbiano fissato un diritto di visita, né che l'autorità tutoria, cui è stato demandato
il compito (verbale del 22 agosto 2005), abbia statuito al riguardo. Sia come
sia, nulla è reso verosimile circa i costi concreti legati all'esercizio del
diritto (spese di viaggio e di soggiorno, frequenza degli incontri ecc.), non
bastando al riguardo il preventivo di spesa allestito dal convenuto medesimo
(doc. 19). Dovessero concretarsi le circostanze, in ogni modo, l'interessato
potrà sempre chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).
f) In
definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di US$ 2113.40, ossia
fr. 2705.– mensili. La sua disponibilità ammonta pertanto a US$ 945.20, corrispondenti
a fr. 1210.– mensili.
6. L'appellante
sostiene che il contributo di mantenimento non va stabilito in funzione del reddito
lordo dei genitori, bensì in base alle loro disponibilità una volta dedotti i
rispettivi fabbisogni minimi. La critica è pertinente. Entrambi i genitori
devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art.
276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare da anni al
Pretore che per suddividere l'onere di mantenimento del figlio tra genitori
(art. 285 cpv. 1 CC) occorre accertare il rispettivo margine di
disponibilità mensile, non solo il rispettivo reddito (sentenze inc.
11.1995.159 del 1° marzo 1996, consid. 1; sentenza inc. 11.1995.196 del 13
marzo 1997, consid. 6a; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2002.2 del 31 dicembre
2002, consid. 12f, massimata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 26,
pag. 17). Nella fattispecie, pertanto, bisogna vagliare anche la situazione in
cui si trova la madre del bambino.
a) Dagli
atti risulta che __________ lavora all'80% per l'Istituto di ricerca in biomedicina
a __________ con uno stipendio annuo di fr. 61 049.95 lordi (doc. R). Operate
le usuali deduzioni sociali, in difetto di ogni precisazione e per cauto apprezzamento
si può supporre un guadagno mensile netto di circa fr. 4500.–. Dalla
dichiarazione d'imposta del 2003 risulta altresì un reddito da comunione
ereditaria, indivisione e comproprietà di fr. 58 236.– annui (doc. Si).
Non è dato di sapere a che cosa tale introito si riferisca né se esso sia ancora
attuale. Il fabbisogno in denaro del bambino risultando – come si vedrà oltre –
Considerandi
coperto, non incombe a questa Camera indagare. Neppure l'appellante, del resto,
chiede di conteggiare tale entrata come reddito dell'interessata. Tutto ignorandosi
al proposito, appare ragionevole in sede cautelare prescindere da tale reddito.
Ai fini del giudizio di merito, nondimeno, la questione andrà esaminata con
pieno potere cognitivo.
b) Quanto
al fabbisogno minimo, l'interessata ha presentato un elenco delle spese annue
in cui figura il costo della baby-sitter, il premio per la cassa malati sua e
del figlio, il premio per l'assicurazione dell'automobile, il costo del
telefono, i conteggi di una carta di credito e la dichiarazione d'imposta
2003B (doc. S). Ora, per prassi invalsa, il fabbisogno minimo si calcola in
base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui si aggiungono le spese
correnti, in particolare la locazione e le spese accessorie, i premi della
cassa malati e delle assicurazioni domestiche, le spese professionali e le
imposte (Rep. 1994 pag. 142; DTF 114 II 394 consid. 4b).
Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario, nel quale rientrano le spese telefoniche (FU
2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I; DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb;
Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto), ammonta a fr. 1250.– mensili.
Quanto alla locazione, manca ogni dato, ma il convenuto riconosce fr. 1000.–,
che appaiono ragionevoli. Il premio della cassa malati ascende a fr. 529.60
mensili (doc. Sc). Le spese d'automobile, che si giustificano
siccome l'interessata abita a __________ e lavora a __________, ammontano a fr.
110.50
mensili (doc. Sd), cui si aggiungono fr. 200.– mensili per le
trasferte. Sulla base della dichiarazione fiscale, il carico tributario può
verosimilmente presumersi in fr. 600.– mensili
(‹www.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_ sostanza.jsp›). Le spese della baby
sitter, come pure il premio della cassa malati per il figlio, rientrano invece
nel fabbisogno in denaro di AO 1. Ne segue che il fabbisogno minimo di __________
risulta di fr. 3690.– mensili (arrotondati). La disponibilità finanziaria di
lei ammonta pertanto a fr. 810.– mensili.
7.
L'appellante
non contesta il fabbisogno in denaro del bambino, valutato dal Pretore sulla
base delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2005) in fr.
1767.
– mensili. Invero occorrerebbe adattare la posta per cura e educazione
(fr. 695.–), tenendo conto del costo effettivo della baby-sitter, che nella
fattispecie accudisce AO 1 mentre la madre è al lavoro (fr. 5850.– annui: doc.
Sa). Tuttavia, non risultando il fabbisogno in denaro stabilito dal
primo giudice manifestamente inadeguato, non è il caso che questa Camera
intervenga d'ufficio (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4).
8.
In
definitiva, tenuto conto dei margini di disponibilità mensili del padre (consid.
5f) e della madre (consid. 6), il contributo alimentare a carico del convenuto
risulta il seguente:
disponibilità
del padre fr. 1210.–
disponibilità
della madre fr. 810.–
disponibilità
complessiva fr. 2020.–
fabbisogno
in denaro di AO 1 fr. 1767.–
contributo
a carico del padre
(1767 x 1210
: 2020) fr. 1060.– mensili (arrotondati)
Ne discende che l'appello, nel risultato, è
destinato all'insuccesso.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello, un'equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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