11.2005.149
Impugnabilità di decisioni provvisionali emesse dall'autorità tutoria
22 novembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2005.149
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, ICCA
Titolo:
Impugnabilità di decisioni provvisionali emesse dall'autorità tutoria
DECISIONE INCIDENTALE
DIRITTO DI VISITA
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
RELAZIONE PERSONALE
art. 44 LPAMM
art. 26 cpv. 3 LTC
Incarto n.
11.2005.149
Lugano,
22 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 311.2005/R.47.2005
(diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinato PA 1)
a
CO 2
riguardo
alla figlia G__________ (1997),
giudicando
ora sulla decisione del 14 ottobre 2005 con
cui l'autorità di vigilanza ha disciplinato il diritto di visita in via
provvisionale, modificando la regolamentazione adottata dalla Commissione
tutoria regionale 6;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
14
ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele,
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. G__________, nata il 6 marzo 1997, è figlia di AP 1 (1958), cittadino
portoghese, e di CO 2 (1962). Il diritto di visita del padre è stato
disciplinato con decisione del
26 febbraio 2002 dalla Commissione tutoria regionale 6 in un incontro
settimanale, sotto sorveglianza, alla __________ di __________,
alternativamente il mercoledì e il sabato, dalle ore 14.00 alle 16.00.
B. Il
12 marzo 2004 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 6, dolendosi
di poter vedere la figlia solo ogni quindici giorni per gli intralci opposti da
CO 2. Invitata a esprimersi, quest'ultima ha sostenuto il 17 marzo 2004 che
l'interessato medesimo non si atteneva alla regolamentazione delle visite.
Accertato presso la __________ che l'esercizio del diritto denotava oggettive
difficoltà, la Commissione tutoria regionale ha convocato CO 2 il 6 aprile 2005
e AP 1 il 13 aprile successivo. In quest'ultima occasione AP 1 ha chiesto di
estendere la durata degli incontri e di togliere la sorveglianza al diritto di
visita.
C. Con
decisione del 14 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale ha affidato al
Servizio medico-psicologico di __________ l'esecuzione di una perizia sulla personalità
di AP 1 e sull'eventuale modifica del diritto di visita (con obbligo di
riferire separatamente circa l'audizione della figlia), ha incaricato il
Servizio sociale di __________ di verificare l'idoneità logistica del padre nell'eventualità
di incontri con la figlia non sorvegliati e ha regolato il diritto di visita in
pendenza di procedura, mantenendo gli stessi modi e tempi stabiliti il 26
febbraio 2002. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D. Insorta
il 20 luglio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, CO 2 ha postulato la riduzione del diritto di visita provvisionale a un
incontro ogni due settimane, il sabato, sotto sorveglianza. AP 1 non ha
presentato osservazioni. Statuendo il 14 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza
ha accolto il ricorso e fissato il diritto di visita in pendenza di procedura
il sabato ogni due settimane, sotto sorveglianza, dalle ore 14.00 alle 16.00.
Non sono state prelevate tasse né spese.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 31 ottobre 2005
per ottenere che il ricorso di CO 2 all'autorità di vigilanza sia respinto e
che la decisione di quest'ultima sia modificata di conseguenza. L'appello non
ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1
CC). Competente per emanare “misure in merito alle relazioni personali” è
l'autorità tutoria del domicilio del figlio, rispettivamente quella del luogo
di dimora (art. 275 cpv. 1 CC). La procedura da seguire è, nel Cantone Ticino,
quella per le cause amministrative (LPAmm: RL 3.3.1.1), salvo che la legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) disponga altrimenti
(art. 21 della legge appena citata, richiamata anche dall'art. 39 LAC).
2. In
pendenza di procedura l'autorità tutoria può trovarsi a emanare decisioni pregiudiziali
o incidentali, intendendosi con ciò tutte le decisioni che precedono quella
finale, indipendentemente dal fatto che vertano su questioni di forma o di
sostanza. Tra di esse si annoverano – ad esempio – decisioni sulla competenza,
sulla ricusazione, sulla sospensione del procedimento, sulla restituzione di
un termine, sull'ammissibilità di una prova o di un complemento istruttorio,
sull'obbligo di testimoniare, di sottoporsi a perizia o di produrre documenti e
finanche decisioni su provvedimenti d'urgenza (cioè misure cautelari), compresi
Fatti
i conferimenti o i dinieghi dell'effetto sospensivo (sentenza inc. 11.2005.48
del 12 maggio 2005, consid. 3 con rinvii).
3. Le
decisioni pregiudiziali o incidentali sono impugnabili nello stesso termine
delle decisioni finali (sentenza inc. 11.2003.147 del 1° dicembre 2003, consid.
3). Devono essere suscettibili però di arrecare al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm; identico requisito pone l'art. 45 PA,
sebbene in determinati casi la giurisprudenza federale dia il rischio di danno
irreparabile per scontato), ovvero un pregiudizio cui non si potrà più
verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole
(sentenza inc. 11.2005. 48 del 12 maggio 2005, consid. 4 con richiami di
dottrina). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che occorre un rischio
di danno “non altrimenti riparabile”, in particolare, per impugnare decisioni
con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di prove (sentenza inc.
11.2002.4 del 25 aprile 2003, consid. 8; inc. 11.2003.49 del 5 maggio 2003,
consid. 7; inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 5; inc. 11.2004.158 del
16 dicembre 2004, pag. 2 in fondo) o dispone l'accompagnamento forzato di un
renitente da sottoporre a perizia (sentenza inc. 11.2005.5 del 14 gennaio 2005,
consid. 4 e 7).
4. Quanto
alle decisioni provvisionali, cioè alle misure d'urgenza, già si è
accennato ch'esse hanno natura incidentale (consid. 2), con la peculiarità di
essere immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 prima frase LPAmm, art. 26
cpv. 5 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele). Come tutte le decisioni incidentali, quindi, esse sono impugnabili
solo ove possano arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile”
(sentenza inc. 11.2005.15 del 21 febbraio 2005, pag. 4). La legge precisa
esplicitamente, inoltre, che tali misure devono essere state adottate previo
contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele; l'art. 21 LPAmm non fa distinzioni
al riguardo). Ove ciò non sia il caso, “le parti hanno il diritto di chiedere
entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo esercizio del
diritto di essere sentito”. La norma ricalca il dettato dell'art. 379 cpv. 2
CPC, fermo restando che in sede amministrativa il contraddittorio può avvenire
anche “mediante uno scambio di allegati scritti” (art. 26 cpv. 2 della legge
citata). Prima di rivolgersi alla giurisdizione di ricorso, in altri termini,
l'interessato deve esaurire i mezzi di difesa esperibili davanti all'autorità
che ha preso la decisione provvisionale, instando per una revoca o una modifica
della decisione “previo contraddittorio”. Identico prescritto contiene del resto l'art. 382 cpv. 1 CPC (sentenza
inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 5).
5. Nella
fattispecie la Commissione tutoria regionale ha stabilito il
14 luglio
2005 – fra l'altro – di lasciare immutata “in pendenza della procedura e fino a
diverso ordine” la disciplina del diritto di visita fissata il 26 febbraio
2002. Si tratta con ogni evidenza di una decisione provvisionale, la cui
impugnabilità presupponeva un rischio di danno “non altrimenti riparabile” e un
“contraddittorio previo”. L'autorità di vigilanza ha esaminato il ricorso senza
verificare né l'uno né l'altro requisito, sebbene questa Camera abbia già avuto
modo di segnalarle i rischi processuali che la duplice omissione comporta (sentenza
inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005,
consid. 9). Sta di fatto che l'appellante non muove censure in proposito. Egli
non contesta che la decisione della Commissione tutoria regionale fosse
suscettibile di arrecare alla madre o alla figlia un danno “non altrimenti
Considerandi
riparabile” e nemmeno pretende che la decisione sia stata emanata senza contraddittorio.
Gli atti, del resto, paiono confermare che da anni il diritto di visita è
sostanzialmente esercitato – poco giovano i motivi – ogni quindici giorni,
sicché raddoppiare all'improvviso la frequenza degli incontri, prima ancora
che il Servizio medico-psicologico abbia ascoltato la figlia, non sembra una
soluzione ragionevole, per tacere del fatto che in materia di filiazione l'eventualità
di un danno “non altrimenti riparabile” non va giudicata con soverchio rigore
(sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 10). Quanto all'esigenza
del contraddittorio previo, sul diritto di visita le parti hanno potuto
esprimersi – non insieme, ma oralmente – davanti alla Commissione tutoria regionale
il 6 e il 13 aprile 2005. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
6.
Nella
decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha rilevato che la disciplina degli
incontri fissata originariamente dalla Commissione tutoria regionale non ha mai
trovato attuazione, che il diritto di visita a G__________ è stato esercitato
principalmente “con ritmo quindicinale, vuoi per problemi e impegni della
minore vuoi per assenza a causa di motivi personali del padre” e che ciò ha causato
incresciosi inconvenienti e delusioni anche nella figlia, la quale sembra
affrontare gli incontri non tanto per attaccamento sincero al padre, quanto
perché costretta dalle circostanze. In attesa di conoscere le valutazioni degli
specialisti designati dalla Commissione tutoria regionale l'autorità di
vigilanza ha ritenuto così di limitare il diritto di visita, in pendenza di
procedura, a un incontro ogni quindici giorni.
7.
L'appellante
fa valere che il referto pervenutogli nel frattempo dal Servizio medico-psicologico
di __________ dimostra come la madre abbia “dimostrato di manipolare la figlia
G__________ accettando che la bimba scrivesse una lettera di ricusa del padre”
e come sia la madre stessa di ostacolo al diritto di visita. Inoltre – continua
l'appellante – il referto attesta come “il diritto alla paternità psicologica
del padre, così come il suo diritto di visita, non possano ledere lo sviluppo
della bambina, ma anzi, al contrario, possano favorire l'uscita di quest'ultima
dal mondo diadico della relazione con la madre”. “Per quanto concerne poi ogni
altro aspetto medico e psicologico – egli soggiunge – si rimanda alle perizie
mediche, qui di seguito allegate, ed alle conclusioni in esse contenute; di
fatto esse hanno ampiamente ed esaustivamente trattato ed affrontato tutte le
problematiche di natura fisica e psicologica legate al caso in questione”.
8.
Un
appello deve contenere, sotto pena di nullità, i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). A tale proposito
l'appellante non può limitarsi a esporre le sue ragioni. Deve anche spiegare –
soprattutto ove sia patrocinato da un legale – perché la decisione impugnata
sarebbe erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. In
concreto l'interessato nemmeno si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità
di vigilanza, ciò che rende già di per sé l'appello irricevibile. Certo,
l'appellante produce i due referti (del Servizio sociale di __________ e del
Servizio medico-psicologico di __________) intimatigli nel frattempo dalla
Commissione tutoria regionale per osservazioni. Il primo tuttavia, del 26
settembre 2005, attesta unicamente che l'interessato dispone di un alloggio idoneo
per accogliere la figlia. Non sussidia quindi ai fini dell'attuale giudizio, nemmeno
l'appellante chiedendo di togliere la sorveglianza al diritto di visita già in
sede provvisionale. Il secondo, del 14 ottobre 2005, propone bensì di
intensificare il ritmo degli incontri fra padre e figlia a cadenza settimanale,
ma non senza accorgimenti. La misura va accompagnata infatti dall'incarico a
chi sorveglia le visite di preparare un rapporto dopo un mese, rapporto sulla
base del quale l'autorità tutoria dovrà decidere se togliere la sorveglianza.
Inoltre, “considerato l'elevato rischio che il diritto di visita venga
ostacolato e boicottato” (referto, pag. 15), il Servizio medico-psicologico
auspica l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC). Nelle condizioni
descritte mal si intravede come l'appellante possa postulare un diritto di
visita immediato ogni settimana, già in via provvisionale, con il rischio di
far fallire in partenza la soluzione prospettata dal Servizio medico-psicologico.
Per il resto, non spetta a questa Camera sostituirsi all'autorità di primo
grado. Spetterà alla Commissione tutoria regionale vagliare senza indugio l'opinione
del Servizio e, nel caso in cui decida di seguirla, disporre i provvedimenti accompagnatori
che si impongono.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello
non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–,;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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