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Decisione

11.2005.149

Impugnabilità di decisioni provvisionali emesse dall'autorità tutoria

22 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i conferimenti o i dinieghi dell'effetto sospensivo (sentenza inc. 11.2005.48

del 12 maggio 2005, consid. 3 con rinvii).

3. Le

decisioni pregiudiziali o incidentali sono impugnabili nello stesso termine

delle decisioni finali (sentenza inc. 11.2003.147 del 1° dicembre 2003, consid.

3). Devono essere suscettibili però di arrecare al ricorrente un danno non

altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm; identico requisito pone l'art. 45 PA,

sebbene in determinati casi la giurispru­denza federale dia il rischio di danno

irreparabile per scontato), ovvero un pregiudizio cui non si potrà più

verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole

(sentenza inc. 11.2005. 48 del 12 maggio 2005, consid. 4 con richiami di

dottrina). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che occorre un rischio

di danno “non altrimenti riparabile”, in particolare, per impugnare decisioni

con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di prove (sentenza inc.

11.2002.4 del 25 aprile 2003, consid. 8; inc. 11.2003.49 del 5 maggio 2003,

consid. 7; inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 5; inc. 11.2004.158 del

16 dicembre 2004, pag. 2 in fondo) o dispone l'accompagnamento forzato di un

renitente da sottoporre a perizia (sentenza inc. 11.2005.5 del 14 gennaio 2005,

consid. 4 e 7).

4. Quanto

alle decisioni provvisionali, cioè alle misure d'urgenza, già si è

accennato ch'esse hanno natura incidentale (consid. 2), con la peculiarità di

essere immediatamen­te esecutive (art. 21 cpv. 4 prima frase LPAmm, art. 26

cpv. 5 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele). Come tutte le decisioni incidentali, quindi, esse sono impugnabili

solo ove possano arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile”

(sentenza inc. 11.2005.15 del 21 febbraio 2005, pag. 4). La legge precisa

esplicitamente, inoltre, che tali misure devono essere state adottate previo

contraddittorio (art. 26 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele; l'art. 21 LPAmm non fa distinzioni

al riguardo). Ove ciò non sia il caso, “le parti hanno il diritto di chiedere

entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo esercizio del

diritto di essere sentito”. La norma ricalca il dettato dell'art. 379 cpv. 2

CPC, fermo restando che in sede amministrativa il contraddittorio può avvenire

anche “me­diante uno scambio di allegati scritti” (art. 26 cpv. 2 della legge

citata). Prima di rivolgersi alla giurisdizione di ricorso, in altri termini,

l'interessato deve esaurire i mezzi di difesa esperibili davanti all'autorità

che ha preso la decisione provvisionale, instando per una revoca o una modifica

della decisione “previo contraddittorio”. Identico prescritto contiene del resto l'art. 382 cpv. 1 CPC (sentenza

inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 5).

5. Nella

fattispecie la Commissione tutoria regionale ha stabilito il

14 luglio

2005 – fra l'altro – di lasciare immutata “in pendenza della procedura e fino a

diverso ordine” la disciplina del diritto di visita fissata il 26 febbraio

2002. Si tratta con ogni evidenza di una decisione provvisionale, la cui

impugnabilità presupponeva un rischio di danno “non altrimenti riparabile” e un

“contraddittorio previo”. L'autorità di vigilanza ha esaminato il ricorso senza

verificare né l'uno né l'altro requisito, sebbene questa Camera abbia già avuto

modo di segnalarle i rischi processuali che la duplice omissione comporta (sentenza

inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005,

consid. 9). Sta di fatto che l'appellante non muove censure in proposito. Egli

non contesta che la decisione della Commissione tutoria regionale fosse

suscettibile di arrecare alla madre o alla figlia un danno “non altrimenti

Considerandi

riparabile” e nemmeno pretende che la decisione sia stata emanata sen­za contraddittorio.

Gli atti, del resto, paiono confermare che da anni il diritto di visita è

sostanzialmente esercitato – poco giovano i motivi – ogni quindici giorni,

sicché raddoppiare all'improv­viso la frequenza degli incontri, prima ancora

che il Servizio medico-psicologico abbia ascoltato la figlia, non sembra una

soluzione ragionevole, per tacere del fatto che in materia di filiazione l'eventualità

di un danno “non altrimenti riparabile” non va giudicata con soverchio rigore

(sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 10). Quanto all'esigenza

del contraddittorio previo, sul diritto di visita le parti hanno potuto

esprimersi – non insieme, ma oralmente – davanti alla Commissione tutoria regionale

il 6 e il 13 aprile 2005. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

6.

Nella

decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha rilevato che la disciplina degli

incontri fissata originariamente dalla Commissione tutoria regionale non ha mai

trovato attuazione, che il diritto di visita a G__________ è stato esercitato

principalmente “con ritmo quindicinale, vuoi per problemi e impegni della

minore vuoi per assenza a causa di motivi personali del padre” e che ciò ha causato

incresciosi inconvenienti e delusioni anche nella figlia, la quale sembra

affrontare gli incontri non tanto per attaccamento sincero al padre, quanto

perché costretta dalle circostanze. In attesa di conoscere le valutazioni degli

specialisti designati dalla Commissione tutoria regionale l'autorità di

vigilanza ha ritenuto così di limitare il diritto di visita, in pendenza di

procedura, a un incontro ogni quindici giorni.

7.

L'appellante

fa valere che il referto pervenutogli nel frattempo dal Servizio medico-psicologico

di __________ dimostra come la madre abbia “dimostrato di manipolare la figlia

G__________ accettando che la bimba scrivesse una lettera di ricusa del padre”

e come sia la madre stessa di ostacolo al diritto di visita. Inoltre – continua

l'appellante – il referto attesta come “il diritto alla paternità psicologica

del padre, così come il suo diritto di visita, non possano ledere lo sviluppo

della bambina, ma anzi, al contrario, possano favorire l'uscita di quest'ultima

dal mondo diadico della relazione con la madre”. “Per quanto concerne poi ogni

altro aspetto medico e psicologico – egli soggiunge – si rimanda alle perizie

mediche, qui di seguito allegate, ed alle conclusioni in esse contenute; di

fatto esse hanno ampiamente ed esaustivamente trattato ed affrontato tutte le

problematiche di natura fisica e psicologica legate al caso in questione”.

8.

Un

appello deve contenere, sotto pena di nullità, i motivi di fatto e di diritto

sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). A tale proposito

l'appellante non può limitarsi a esporre le sue ragioni. Deve anche spiegare –

soprattutto ove sia patrocinato da un legale – perché la decisione impugnata

sarebbe erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. In

concreto l'interessato nemmeno si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità

di vigilanza, ciò che rende già di per sé l'appello irricevibile. Certo,

l'appellante produce i due referti (del Servizio sociale di __________ e del

Servizio medico-psicologico di __________) intimatigli nel frattempo dalla

Commissione tutoria regionale per osservazioni. Il primo tuttavia, del 26

settembre 2005, attesta unica­mente che l'interessato dispone di un alloggio idoneo

per accogliere la figlia. Non sussidia quindi ai fini dell'attuale giudizio, nemmeno

l'appellante chiedendo di togliere la sorveglianza al diritto di visita già in

sede provvisionale. Il secondo, del 14 ottobre 2005, propone bensì di

intensificare il ritmo degli incontri fra padre e figlia a cadenza settimanale,

ma non senza accorgimenti. La misura va accompagnata infatti dall'incarico a

chi sorveglia le visite di preparare un rapporto dopo un mese, rapporto sulla

base del quale l'autorità tutoria dovrà decidere se togliere la sorveglianza.

Inoltre, “considerato l'elevato rischio che il diritto di visita venga

ostacolato e boicottato” (referto, pag. 15), il Servizio medico-psicologico

auspica l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC). Nelle condizioni

descritte mal si intravede come l'appellante possa postulare un diritto di

visita immediato ogni settimana, già in via provvisionale, con il rischio di

far fallire in partenza la soluzione prospettata dal Servizio medico-psicologi­co.

Per il resto, non spetta a questa Camera sostituirsi all'autorità di primo

grado. Spetterà alla Commissione tutoria regionale vagliare senza indugio l'opinione

del Servizio e, nel caso in cui decida di seguirla, disporre i provvedimenti accompagnatori

che si impongono.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello

non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–,;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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