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Decisione

11.2005.151

Divorzio su richiesta unilaterale: preclusione

28 novembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in basso con rinvii). Inoltre nelle

cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta

solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge una provvigione ad litem.

I costi di una causa di divorzio o di separazione, infatti, sono per principio

a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente

sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159

CC).

4. Nella

fattispecie il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza con l'argomento

che la convenuta può procedere in lite con atti propri, sia perché nel caso in

cui il marito dimostrasse la decorrenza del termine previsto dall'art. 114 CC

il divorzio dev'essere pronunciato per legge, sia perché sul riparto del “secondo pilastro” il giudice deve statuire d'ufficio. La ricorrente obietta di essere

ancora in tempo per stipulare con il marito una conven­zione sugli effetti del

divorzio (tant'è che il Pretore ha sospeso la causa per concederle tale opportunità),

che il Pretore l'ha considerata preclusa senza averla previamente citata due

volte al­l'udien­za preliminare (come dispone l'art. 177 cpv. 2 CPC), che nelle

cause di stato l'assistenza giudiziaria non va subordinata a condizioni troppo

severe, ch'essa non sa procedere in lite con atti propri sia perché è di lingua

madre straniera sia per la scarsa conoscenza della procedura e che infine – non

avesse voluto conferirle il gratuito patrocinio – il Pretore avrebbe dovuto dispensarla

almeno dal pagamento delle tasse e delle spese.

5. L'appellante

riconosce a ragione che, allo stadio in cui si trova la causa, non le è più

possibile formulare richieste circa lo scioglimento del regime matrimoniale o rivendicare

un contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 78 cpv. 1 CPC). Nel

diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal princi-pio inquisitorio (FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richia­mi;

Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

com­mentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b; per gli altri Cantoni v. Bühler/Spühler in: Ber­ner Kommentar, Ergänzungsband

1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l'applicazione

di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'of­fice

du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà; Steck in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 16 alle note preliminari

degli art. 196–220 CC). Men che meno il principio inquisitorio governa la

questione legata all'eventuale contributo di mantenimento dopo il divorzio

(cfr. Sutter/ Freiburghaus, Kommentar

zum neuen Schei­dungs­recht, Zurigo 1999, n. 122 ad

art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler

Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,

n. 43 ad art. 125). Ci si potrebbe do­mandare se la convenuta possa ancora far

valere pretese del genere nel quadro di un procedimento complementare (Nachverfahren),

l'attore non avendo

formulato richieste di giudizio su tali punti (FamPra.ch 2003 pag. 936 consid.

4 con richiami; Poudret/ Mercier,

op. cit., pag. 330 in basso). L'interrogativo trascende nondimeno i limiti dell'attuale

giudizio.

6. La

ricorrente si duole di essere considerata a torto preclusa dalla lite, ma la

sua argomentazione è infondata. Certo, se una parte non si presenta all'udienza

preliminare il giudice ripete la citazione (art. 177 cpv. 2 CPC). Il precluso

tuttavia non è convocato all'udienza preliminare: è convocato al dibattimento

finale che il giudice prevede di tenere seduta stante (art. 177 cpv. 3 CPC). E

la convocazione al dibattimento finale non va ripetuta due volte (art. 280 cpv.

4 CPC). Ciò premesso, a giusto titolo il Pretore rileva nella decisione

impugnata che l'unico punto da esaminare d'ufficio nel processo pendente fra le

parti è – oltre alla durata della separazione di fatto (art. 114 CC) – il

riparto della prestazione d'uscita maturata dai coniugi durante il matrimonio presso

il rispettivo istituto di previdenza professionale (art. 122 CC). Al riguardo il

principio inquisitorio si applicava già sotto l'egida del vecchio diritto (Werro in: AJP/PJA 5/1996 pag. 219 a

metà, pun­to 2). Il problema rimane dunque di valutare se, nelle circostanze

descritte, la convenuta possa procedere in lite con atti propri.

7. Per

quanto attiene alla durata della separazione effettiva, in concreto si tratta

unicamente di escutere la testimone indicata dall'attore. E la convenuta non

pretende che tale durata sia inferiore a due anni (anzi, l'attore si è visto

costretto a notificare la testimone proprio per la preclusione della convenuta,

il cui silenzio non poteva considerarsi alla stregua di un'ammissione). Non occorre

Considerandi

dunque designarle un patrocinatore d'ufficio per assistere alla deposizione della

testimone. Quanto al riparto del “secondo pilastro”, l'applicazione

del principio inquisitorio non esclu­de a priori il beneficio dell'assistenza

giudiziaria, ma ne vincola l'ottenimento a esigenze più rigorose (DTF 125 V 36

consid. 4b, 122 III 394 consid. 3c, 121 I 10 consid. 2c). La ricorrente non asserisce

che nel caso specifico l'intervento del giu­dice – tenuto a collaborare in

virtù del principio inquisitorio alla raccolta dei dati necessari – sia

insufficiente per un motivo qualsiasi alla tutela dei suoi interessi. Non si

intravede perciò quale sarebbe l'esigen­za di incaricare un patrocinatore

d'ufficio. L'interessata sottolinea bensì che la sua lingua madre è il

macedone, ma non pretende di non parlare correntemente l'italiano e nemmeno

sollecita – per avventura – la presenza di un interprete. Che nelle cause di divorzio

o separazione l'assistenza giudiziaria vada accordata con maggiore generosità

rispetto ad altri processi è vero, ma ciò non significa che un coniu­ge vada

munito di patrocinatore d'ufficio solo perché la causa è fondata sul diritto di

famiglia o perché egli sia sprovvisto di particolari cognizioni giuridiche o

perché l'altro coniuge sia assistito da un legale. La nomina di un patrocinatore

d'ufficio deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, per l'entità

degli interessi in gioco e il grado di complessità della causa (Corboz, op. cit., pag. 81 in alto).

8.

Obietta

la ricorrente che il patrocinatore d'ufficio le è indispensabile per giungere

alla firma di una convenzione sugli effetti del divorzio, possibilità data

anche a un coniuge precluso dalla lite. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica

che la causa pendente dinanzi al Pretore dipende tuttora da una richiesta di divorzio

unilaterale (art. 423 segg. CPC) e che nell'ambito di tale procedura gli unici

atti ancora da compiere sono l'escussione della nota testimone e il

dibattimento finale. La convenuta assevera di avere consentito al divorzio

nella richiesta del 10 ottobre 2005 intesa alla sospensione della causa, onde

l'applicabilità della procedura su richiesta comune. In realtà nella lettera appena

citata essa non dichiarava esplicitamente di aderire al divorzio (come esige

l'art. 116 CC, ripreso dall'art. 423 cpv. 3 CPC): postulava unicamente una

sospensione del processo sine die, essendo in corso “trattative per la stipulazione di un

accordo”. E le norme della

procedura su richiesta comune (art. 420 segg. CPC) si applicano solo al momento

in cui la parte convenuta fa formale atto di acquiescenza almeno sul principio

del divorzio (Fankhauser in:

Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 116 CC con riferimenti), senza scordare che i

coniugi devono anche demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie

non

omologabili

o su cui sussiste disaccordo (art. 112 cpv. 1 CC e 420 cpv. 1 lett. e CPC per

analogia). Solo dopo di allora la richiedente potrà rivolgersi al giudice perché

statuisca sull'assistenza giudiziaria ai fini della nuova procedura. Nell'identica

situazione si trovano, del resto, i coniugi che procedono sin dal­l'inizio con

una richiesta di divorzio comune: anch'essi possono postulare l'assistenza

giudiziaria solo con l'istanza comune, ovvero con il primo atto di causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art.

156.

vCC, corrispondente all'odierno art. 10 Lag). Se non giungono previamente a

un accordo almeno sul principio del divorzio e non demandano al giudice la

decisione sulle conseguenze accessorie non omologabili o su cui sussiste disaccordo,

non possono chiedere l'assistenza giudiziaria per tale procedura.

9.

A

parere della ricorrente infine il Pretore avrebbe dovuto concederle, se non il

gratuito patrocinio, come minimo l'esonero dal pagamento della tassa di

giustizia e delle spese processuali (art. 13 lett. a Lag), in difetto di che

essa non può procedere in giudizio nemmeno con atti propri. Ora, il beneficio

dell'assistenza giudiziaria non esclude che in esito alla sentenza finale il

richiedente sia tenuto a corrispondere, in tutto o in parte (art. 148 cpv. 1

a 3 CPC), la tassa di giustizia e le spese fissate dal giudice (art.

18.

Lag). Il beneficiario è dispensato però dal pagamento finché la sua

situazione economica non sia migliorata (sull'obbligo di rifusione: art. 9

Lag). In concreto la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza

giudiziaria rende verosimile l'indigenza della convenuta, la quale con

un'indennità di disoccupazione di fr. 2620.35 mensili deve sopperire a sé

stessa (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–), onorare la pigione

(fr. 1500.–) e corrispondere il premio della cassa malati (fr. 281.–, seppur

dedotto il sussidio cantonale). Per evitarle procedure esecutive subito dopo il

passaggio in giudicato della sentenza finale si giustifica dunque di conferirle

la dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Entro tali

limiti il ricorso merita accoglimento.

10.

La

procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo ipotesi

di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag) e nella fattispecie non v'è ragione di

scostarsi da tale regola. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in

appello, essa può essere riconosciuta solo nella misura in cui il ricorso

denotava parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), ovvero nella

misura in cui la convenuta rivendica la dispensa dal pagamento della tassa di

giustizia e delle spese, mentre sul gratuito patrocinio esso appariva destinato

all'insuccesso fin dall'inizio. Per di più, anche nella misura in cui entra in

linea di conto, nel caso specifico l'assistenza giudiziaria diviene senza

oggetto, la ricorrente vedendosi assegnare un'indennità per ripetibili con cui retribuire

il suo legale. L'ammontare di tale indennizzo è commisurato alla rimunerazione

che un avvocato solerte avrebbe potuto esporre per redigere un ricorso conciso fondato

sul solo art. 13 lett. a, escluso l'art. 13 lett. c Lag (al proposito il

memoriale della ricorrente consta di dieci righe a pag. 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è rifor­mata nel senso

che AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente alla

dispensa dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

2. Non si

riscuotono tasse né spese di appello. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.

3. Nella

misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria

in appello è respinta.

4. Intimazione

all',.

Comunicazione:

–;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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