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Decisione

11.2005.152

Privazione dell'autorità parentale

29 dicembre 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi coinvolti in tale valutazione. Se non che, mal si comprende perché un

professionista del settore privato sarebbe meglio tutelato di un collaboratore del

servizio pubblico di fronte a eventuali pressioni. Né l'appellante spiega,

concretamente, dove tragga i dubbi sulla parzialità di tali servizi e, in particolare,

su cosa poggi la contestazione del rapporto reso dal Servizio sociale di __________.

Per il resto essa dimentica che, allo stato attuale, la questione dell'idoneità

di CO 2 ad assumere l'autorità parentale sulla figlia è prematura: la scelta

fra la nomina di un tutore o il trasferimento dell'autorità parentale su V__________

al padre (art. 298 cpv. 2 CC) sarà oggetto, se del caso, di ulteriore decisione.

Non è il caso pertanto di approfondire già in questa sede tale aspetto.

4. I

genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione

e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1

CC). L'autorità parentale è il potere dei genitori di prendere tutte le

decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica per l'educazione

e la rap­presentanza di lui, come pure per l'amministrazione dei suoi beni (Hegnauer, Grundriss del Kindesrechts, 5a

edizione, pag. 180, n. 25.02). Se i genitori non sono

sposati, l'autorità parentale pertiene, di regola, alla sola madre (art. 298

CC). Giusta l'art. 311 cpv. 1 CC “se altre misure di protezione del

figlio [quelle degli art. 307 segg.] sono rimaste infruttuose o sembrano a

priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori

della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o

analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (n. 1), oppure

“quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente

i loro doveri nei suoi confronti” (n. 2).

5. In

concreto l'Autorità di vigilanza, dopo aver ripreso le deposizioni della

(precedente) curatrice __________ e di __________ del Servizio sociale di __________

che si esprimevano in favore del conferimento al padre dell'autorità parentale,

ha rammentato i passati rapporti di V__________ con la madre, privata della custodia

parentale perché – soprattutto – anteponeva i suoi bisogni personali a quelli

della bambina, non rispettando quasi mai gli orari del diritto di visita e

infrangendo più volte il divieto di farla incontrare con la nonna. Essa ha

soggiunto che in seguito la situazione non era cambiata, perdurando espressioni

di un limitato interesse e di grave trascuratezza educativa della madre nei confronti

di V__________, oltre a una incapacità di riconoscere difficoltà e limiti nell'affrontare

realisticamente i problemi e le necessità della figlia, tanto da portarla a

dire con leggerezza e immaturità – dopo anni di collocamento dal padre – che

con lei la ragazza starebbe meglio e che “anche se la vedo poco mi sembra sia

abbastanza attaccata a me, perciò non ritengo sia un problema se venisse ad

abitare con me”. Ben difficilmente – ha concluso l'Autorità di vigilanza –

appariva possibile intervenire con misure meno incisive della privazione dell'autorità

parentale.

6. L'appellante

sostiene anzitutto che la decisione impugnata deve essere dichiarata nulla,

rispettivamente annullata, l'Autorità di vigilanza avendo violato l'obbligo

posto dall'art. 15 LPAmm di nominarle un patrocinatore d'ufficio. Essa spiega

che dopo l'8 aprile 2004 non era più assistita da un legale e che, malgrado la

rilevanza del procedimento, non è stata invitata a munirsi di un nuovo patrocinatore

né gliene è stato nominato uno d'ufficio, benché fosse palesemente incapace di

discutere la propria causa. Evidenzia che tutti gli atti istruttori, compresa

la propria audizione, sono avvenuti senza che fosse patrocinata e debbono

pertanto essere annullati e la causa ritornata all'Autorità di vigilanza per

nuova istruttoria. In subordine, chiede che l'istruttoria venga esperita in

appello.

a) Per

l'art. 15 cpv. 3 prima frase LPAmm – applicabile davanti all'Autorità di vigilanza

per il rinvio dell'art. 21 LTC – se nella procedura di ricorso una parte si dimostra

incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve designarle

un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. Ancorché l'incapacità

di discutere la propria causa debba essere ravvisata con minor rigore in campo

amministrativo dato il carattere meno formale del procedimento, la complessità

della vertenza e il diritto di essere sentito, in particolare il principio

della parità delle armi, possono imporre la nomina di un patrocinatore d'ufficio

anche nelle procedure – come in concreto (consid. 1) – non ricorsuali, conformemente

ai suddetti principi costituzionali (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 15).

Giova pertanto ispirarsi alla giurisprudenza sviluppata in ambito civile che si

attiene ai medesimi precetti.

b) Ora

questa Camera ha già avuto modo di ricordare che ogni persona avente l'esercizio

dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ;

v. per il procedimento amministrativo l'art. 15 cpv. 1 LPAmm). La capacità processua­le

comprende invero la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa

(art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le

parti non sono tenute a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece

esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili. Solo

quando ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la

necessaria chiarezza la propria causa, il giudice – o l'autorità – la diffida a

munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio

(art. 39 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia in sede amministrativa Borghi/Corti, loc. cit.).

Rimane

il fatto che tale provvedimento configura una restrizione della capacità

processuale e deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze,

oggettive e soggettive. Che una parte rimanga sprovvista di un avvocato ancora

non significa, quindi, che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale.

Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali

sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità

personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa

presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Una parte

può apparire incapace di difendersi – ad esempio – per insufficienti cognizioni

giuridiche, ma anche per malattia, incapacità di provvedere a sé medesima o per

il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo. La situazione va

apprezzata di caso in caso (per il procedimento civile: RtiD II-2005, pag. 669

n. 6c).

c) Dagli

atti risulta che l'istanza di privazione dell'autorità parentale presentata da CO

2 l'11 marzo 2004 è stata intimata all'appellante per il tramite dell'avv.

__________, allora sua patrocinatrice (doc. 1 a tergo). Il 30 marzo 2004 quest'ultima ha postulato, e ottenuto, una proroga del termine per inoltrare l'allegato

di risposta motivata dall'“impossibilità di conferire tempestivamente” con la

sua assistita (doc. 7). L'8 aprile successivo la legale ha ribadito all'Autorità

di vigilanza di non aver potuto raggiungere la cliente, contestando nondimeno l'istanza

di CO 2 (doc. 4). Lo stesso giorno essa ha poi rinunciato al mandato, spiegando

di non aver potuto conferire con la cliente “nonostante vari tentativi di

rintracciarla sia per telefono che tramite posta raccomandata”, sicché non le

era possibile tutelarne gli interessi (allegato al doc. 4). La stessa AP 1, in occasione della sua audizione del 12 luglio 2004, ha confermato di essere al corrente della

procedura nei suoi confronti ma di non “aver avuto tempo né di scrivere personalmente

e nemmeno di andare da un avvocato” perché impegnata con la scuola di assistente

di cure (doc. 22 all'inizio).

d) Ora,

a prescindere dalla capacità della parte di difendersi da sola, l'autorità giudicante

non è tenuta a nominare un patrocinatore d'ufficio in sostituzione di quello di

fiducia che ha rinunciato al mandato perché il cliente rifiuta di collaborare

alla difesa (Coc­chi/Trezzini, CPC

ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 16 e nota 172 ad art. 39 con

rimandi). Il patrocinio d'ufficio, infatti, non si giustifica se per libera scelta

la parte si disinteressa manifestamente del processo e non vuole difendersi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., appendice

2000/ 2004, n. 36 e nota 63 ad art. 39 con rimandi; v. anche I CCA,

sentenza inc. 11.2006.69 del 18 luglio 2006). E nella fattispecie l'appellante

non ha palesato particolare interesse per la procedura avviata nei suoi

confronti, evitando ogni contatto, foss'anche telefonico, con la sua

patrocinatrice di fiducia che per quasi un mese ha tentato invano di

raggiungerla. In circostanze siffatte, pertanto, l'Autorità di vigilanza poteva

legittimamente ritenere che l'interessata si fosse disinteressata del procedimento

e non volesse più difendersi attivamente. Già per tale motivo la nomina di un

patrocinatore d'ufficio non s'imponeva.

e) L'appellante

sostiene poi che l'autorità di vigilanza non poteva non considerarla come

persona incapace di discutere la propria causa. Ora, che l'interessata fosse in

grado di compiere personalmente i necessari atti del procedimento poteva –

invero – apparire dubbio. Ma l'Autorità di vigilanza non aveva ragioni di ritenere

che la stessa fosse finanche incapace di cercarsi, volendo, un nuovo patrocinatore

di fiducia. Né l'appellante potrebbe sostenere il contrario, se solo si considera

che sia in precedenza sia nel quadro del presente appello essa ha conferito

autonomamente mandato ai suoi legali (doc. C-F, K prodotti con l'appello). Inoltre

l'interessata era al corrente del procedimento e del suo scopo (doc. 22 all'inizio),

illustratole anche dalla curatrice della figlia (doc. 6). Non potevano pertanto

esserci fraintendimenti sulle conseguenze del suo disinteresse. E, in effetti, l'appellante

neppure contesta, né tenta di spiegare, la sua passività. Ciò posto,

rimproverare all'Autorità di vigilanza di non aver fatto capo a una norma d'eccezione

come l'art. 15 cpv. 3 LPAmm nelle circostanze descritte non è serio.

f) L'appellante

evidenzia altresì che la gravità stessa della domanda di giudizio imponeva l'assistenza

di un legale. CO 2 ritiene – per contro – che la presenza di un legale non

avrebbe mutato nulla, già per il fatto che l'Autorità di vigilanza applica il

principio inquisitorio. Invero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare,

nel quadro di un ricorso di diritto pubblico per diniego del beneficio del gratuito

patrocinio, che la circostanza che l'autorità applichi il principio

inquisitorio non è determinante quando in gioco sono interessi primari della parte

(nel caso concreto la revoca della privazione della custodia parentale: DTF 130

I 180). E che la privazione dell'autorità parentale sia una questione di

interesse primario è indiscutibile. Ciò non toglie, tuttavia, che l'interessata

si sia disinteressata del procedimento già quando era assistita da una legale

di fiducia, al punto da indurre quest'ultima a recedere dal mandato. Non è dato

di vedere come un patrocinatore d'ufficio avrebbe potuto adempiere al proprio

incarico in siffatte circostanze.

g) L'interessata

si duole di non aver beneficiato dell'assistenza di un legale nella fase

istruttoria. Al riguardo basterebbe ribadire che, visto il suo manifesto disimpegno,

un patrocinatore d'ufficio con ogni verosimiglianza non avrebbe potuto essere

di aiuto. Volendo da ciò prescindere, va evidenziato che l'Autorità di vigilanza

ha proceduto all'audizione dei genitori di V__________, della curatrice e del

responsabile del collocamento senza la presenza della legale di CO 2, e ha

assunto i rapporti del Servizio sociale di __________ e del punto d'incontro d'ufficio,

senza intervento del legale di controparte (doc. 22-27). Dal profilo della parità

delle armi, pertanto, non si può dire che CO 2 abbia tratto vantaggi dal fatto

che l'appellante non fosse assistita da un legale durante l'istruttoria. Per di

più, neppure l'appellante medesima indica in che modo un patrocinatore avrebbe

potuto intervenire ed esserle di ausilio. Come si è visto sopra (consid. 3),

infatti, essa non spiega concretamente quali ulteriori mezzi di prova utili ai

fini del giudizio il suo patrocinatore avrebbe potuto indicare, o quali altre

domande avrebbe potuto porre alle persone già sentite dall'autorità di

vigilanza, o quali chiarimenti avrebbe potuto ottenere dai responsabili che

hanno allestito il rapporto del punto di incontro o del Servizio sociale. Anche

da tale profilo la sua doglianza si rivela fine a sé stessa.

Considerandi

h) In

definitiva, nella misura in cui l'appellante si duole della mancata nomina di

un patrocinatore d'ufficio da parte dell'Autorità di vigilanza, chiede l'accertamento

della nullità rispettivamente la pronuncia dell'annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti alla medesima autorità per nuova istruttoria e nuova decisione,

il suo appello è destinato all'insuccesso. Quanto alla richiesta di esperire l'istruttoria

in appello, già si è detto sopra (consid. 3).

7.

L'appellante

lamenta altresì che “la presente procedura si inserisce in una serie impressionante

di iniziative poste in atto” dal padre di V__________, dettate da risentimento

per il grave reato di cui è stata vittima la figlia, ma per il quale essa non

ha responsabilità alcuna. Ribadisce che, patrocinata da un legale, ha sempre

ottenuto decisioni a lei favorevoli, menziona al proposito quelle dell'Autorità

di vigilanza del 19 febbraio 1999, 5 novembre 1999 e 16 ottobre 2001 e la

sentenza di questa Camera del 12 luglio 2000 (doc. C, D, E, F),

stigmatizza l'insistenza di CO 2 a volerla privare, ciò malgrado, dell'autorità

parentale, e imputa l'esito della procedura in esame – una volta ancora – all'assenza

di un patrocinatore. Per vero, non risulta che l'Autorità di vigilanza abbia

fondato la propria decisione su motivazioni soggettive di CO 2 o che abbia

accollato alla madre una qualche responsabilità per i fatti incresciosi di cui

la bambina è stata vittima. Del resto la privazione dell'autorità parentale non

dipende da eventuali colpe del genitore ma da un'incapacità obiettiva e durevole

(Hegnauer, op. cit., pag. 217 n.

27.

). Quanto alle decisioni precedenti, l'Autorità di vigilanza ha

evidenziato – giustamente – che da allora le circostanze sono mutate, sia per

il fatto che all'epoca la bambina era collocata in un istituto e seguita da numerosi

specialisti sicché l'esercizio dell'autorità parentale da parte della madre non

pareva poter arrecare un danno alla minore, sia perché le relazioni fra madre e

figlia sono in seguito ulteriormente peggiorate. Non giova quindi all'appellante

insistere nel sostenere che l'esito a lei sfavorevole della decisione impugnata

sia dovuto, almeno in parte, all'assenza di un patrocinatore.

8.

L'interessata

afferma che i riferimenti fatti dall'Autorità di vigilanza agli abusi subiti da

V__________ gettano inutili ombre e discredito su di lei e i suoi familiari,

allorquando l'unico responsabile, condannato per quei gravi episodi, è il

cognato, la condanna nei confronti della nonna materna per favoreggiamento e

falsa testimonianza non essendo ancora passata in giudicato. Si duole inoltre

che l'Autorità di vigilanza abbia sposato esclusivamente le tesi di CO 2

allorquando avrebbe dovuto maggiormente tutelare lei, preoccupandosi di

nominarle un patrocinatore. Ora, la privazione della custodia parentale non

poggia né su quanto patito dalla figlia né su comportamenti tenuti dalla madre

o da altri parenti in quelle tragiche circostanze. L'Autorità di vigilanza ha rimproverato

invece alla madre di aver portato la bambina dalla nonna materna durante l'esercizio

del diritto di visita malgrado il divieto della Commissione tutoria regionale e

di aver inopportunamente discusso con V__________ del processo penale alla

nonna.

Avesse inteso censurare tale imposizione, l'interessata avrebbe

dovuto contestarla a suo tempo. Peraltro essa non nega di aver trasgredito al

divieto, né contesta che con i suoi discorsi possa aver seriamente turbato la

figlia. Che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della nonna

materna non fosse ancora passata in giudicato al momento della decisione dell'Autorità

di vigilanza, nulla sussidia pertanto ai fini del giudizio (sopra, consid. 2).

9.

L'appellante

rievoca poi gli inizi della sua relazione con il padre di V__________, la sua

giovane età al momento della nascita della figlia e le difficoltà incontrate

per ottenere la sottoscrizione di una convenzione di mantenimento, ben un anno

dopo. Sostiene che la capacità genitoriale di CO 2 non è mai stata giudicata in

modo positivo, tant'è che la stessa Autorità di vigilanza ha previsto, in

alternativa al trasferimento dell'autorità parentale al padre, la designazione

di un tutore. CO 2 obietta che V__________ vive nel suo nucleo famigliare ormai

da quattro anni, dove ha trovato un suo nuovo equilibrio, per cui il mantenimento

dell'autorità parentale all'appellante è del tutto ingiustificato. Contesta di

non aver prontamente assunto le proprie responsabilità di mantenimento nei

confronti della figlia e sottolinea – viceversa – che la madre non ha versato

nulla fino al maggio del 2005.

a) In

realtà l'Autorità di vigilanza non si è affatto pronunciata sulle capacità di CO

2, bensì si è limitata a ricordare quanto prescritto dall'art. 298 CC. È

pertanto la legge stessa che impone alle autorità tutorie di valutare

preventivamente se il trasferimento dell'autorità parentale al padre corrisponde

al bene del figlio (Schwenzer in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 298). Come sottolineato

anche da CO 2, tale decisione compete alla Commissione tutoria regionale e non

all'Autorità di vigilanza che è invece competente per pronunciare la privazione

dell'autorità parentale (art. 7 lett. q e art. 11 lett. i del Regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele).

b) In

concreto si tratta pertanto unicamente di accertare se vi siano gli estremi per

privare l'appellante dell'autorità parentale sulla figlia. La questione delle

capacità genitoriali di CO 2 è, come detto, prematura e andrà se del caso approfondita

in un'ulteriore procedura, nel quadro della quale si potranno valutare le

difficoltà e le preoccupazioni sollevate più recentemente dalla curatrice e

dal responsabile del punto d'incontro in merito al collocamento di V__________

nel nucleo familiare paterno (allegato 2 al doc. 4 e doc. 5 nell'inc. 11.1999/ R.129.2008

dell'Autorità di vigilanza, relativo all'inc. 11.2009.44). In quella sede

andranno pure esaminate e valutate le risultanze dell'inchiesta commissionata

all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ sul modo in cui V__________

viene accudita, così come il rapporto richiesto allo __________ appunto sulle

capacità genitoriali del padre nei confronti di V__________ (sopra, lett. G in

fondo). Quanto alle vicissitudini che l'appellante ha dovuto affrontare al momento

della nascita di V__________, possono certo suscitare comprensione, ma nulla

mutano al fatto che criterio determinante resta – in ogni caso – il bene del figlio.

10.

L'appellante

nega, infine, che rispetto a quanto accertato nelle precedenti decisioni la sua

situazione sia peggiorata a tal punto da giustificare la privazione dell'autorità

parentale sulla figlia o imporre la sorveglianza dei diritti di visita. Si

duole che da un'iniziale privazione della custodia per un periodo limitato a

sei mesi la misura sia stata protratta per oltre tre anni. Evidenzia – per

contro – che negli ultimi tempi la sua situazione è migliorata, giacché ha

conseguito un diploma di assistente di cura (settembre 2004), ha trovato lavoro

per il __________ di __________ (novembre 2004), si è sposata (febbraio 2005) e

vive in un appartamento confortevole, tanto che CO 2 ha immediatamente avanzato pretese per il mantenimento di V__________. Quest' ultimo obietta che

fin dalla nascita di V__________ l'appellante ha dimostrato carenze nel suo

ruolo di madre, afferma che la totale incapacità genitoriale di lei permane, e

contesta di aver richiesto una partecipazione finanziaria al mantenimento della

bambina a fini puramente vessatori.

a) Che

al momento dell'emanazione della decisione impugnata la situazione professionale

e famigliare dell'appellante fosse in via di miglioramento è senz'altro possibile.

Sennonché, rispetto al 2000, la

relazione della madre con V__________ si era ulteriormente deteriorata, tant'è

che il diritto di visita era stato ridotto a due sole ore ogni quindici giorni,

in forma sorvegliata. Inoltre, secondo il referto del Servizio sociale di __________,

l'interessata presentava chiari “limiti nell'essere consapevole, comprendere e

rispondere ai bisogni della figlia” (doc. 26 pag. 2). Anche la curatrice aveva

espresso l'opinione che V__________ “nel futuro o diverrà la mamma di sua mamma

o la rifiuterà completamente” (doc. 23, pag. 1), mentre il responsabile del

collocamento aveva affermato che AP 1 realizzava i propri desideri prima di

quelli della figlia, a suo parere trascurandola (doc. 23 pag. 2 a metà). In generale sia la curatrice, sia le responsabili del punto d'incontro, sia il Servizio

sociale sottolineavano la necessità di sostenere la figlia nella relazione con

la madre (doc. 23, pag. 1 in basso; doc. 25 pag. 2; doc. 26 pag. 2 in basso).

b) Da

parte sua l'appellante non sembrava essere consapevole di tali difficoltà, tant'è

che non si spiegava il motivo della riduzione dei diritti di visita e non

riteneva che contatti così sporadici con la figlia potessero essere d'ostacolo

a un rientro della stessa presso il suo nucleo familiare, riconducendo a mere

questioni finanziarie le ragioni che, a suo tempo, avevano portato alla

decisione di privarla della custodia (doc. 22 pag. 1 verso il basso). Né essa

dimostrava di curarsi seriamente della sorte della figlia, se si considera che

aveva anteposto le proprie – ancorché legittime – esigenze di formazione, al

procedimento che l'avrebbe privata dell'autorità parentale. In circostanze

siffatte, a ragione l'Autorità di vigilanza ha concluso che, rispetto al

momento in cui aveva statuito la prima volta, la situazione era ulteriormente

peggiorata, giacché i vari servizi coinvolti concordavano sul fatto che l'idoneità

dell'appellante ad assolvere il suo ruolo genitoriale era più che dubbia e tale

situazione, che si era incancrenita con il passare degli anni, appariva ormai consolidata.

c) È

vero che dalle risultanze della procedura sfociata poi nel decreto di stralcio

del 21 agosto 2009 (inc. 11.2009.44) risulta un'evoluzione positiva della

situazione professionale e familiare dell'appellante, con il suo reinserimento

nel mondo del lavoro in qualità di assistente di cura diplomata, il matrimonio

nel febbraio del 2005 e la nascita di un'altra figlia, A__________, nel

settembre del 2007. E anche lo svolgimento del diritto di visita a V__________ ha

fatto registrare un miglioramento, tant'è che dall'ottobre del 2008 è stato

esteso ed esercitato in forma libera (sopra, consid. G). Se non che ad essere

determinanti nell'esame degli elementi oggettivi atti a comprovare l'incapacità

del detentore dell'autorità parentale di esercitarla in modo corretto, sono le

circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer, op. cit., pag. 217 n. 27.46). Le misure di

protezione del figlio, poi, devono essere adeguate alla nuova situazione ogni

qualvolta le condizioni siano mutate ed essa necessiti, in una certa misura, di

un pronostico in merito all'evoluzione delle circostanze determinanti (art. 313

CC; DTF 120 II 386 consid. 4d).

d) In

concreto, dal rapporto d'ascolto della minore allestito da __________ il 6 ottobre

2010.

su incarico del giudice delegato l'evoluzione positiva non si può dire che

sia continuata anche successivamente. Il professionista incaricato dell'ascolto,

nella sua valutazione conclusiva, ha affermato che "per V__________ la situazione

è chiara. La mamma non è degna di fiducia, non è mai riuscita ad avere una

relazione con lei, continua a parlare male del padre, vorrebbe addirittura che

fosse collocata in un centro educativo per minorenni (…). V__________ esprime

completa fiducia nel padre (e nella moglie __________) e sarebbe quindi lieta

se il papà fosse nelle condizioni di decidere tutto lui (oltre ad avere

l'affido)". In definitiva, quelle che possono anche essere state delle circostanze

suscettive di propiziare un rapporto più costruttivo e improntato alla

positività fra madre e figlia – indicative sotto certi aspetti dell'inizio di

una migliore consapevolezza e maggior coinvolgimento della madre nei rapporti

con V__________ – non hanno avuto il seguito atteso. Il citato rapporto

sull'ascolto evidenzia proprio come per la figlia la relazione con la madre sia

stata vissuta, anche ultimamente, con negatività, diffidenza e fastidio.

e) Ciò

posto, allo stato attuale delle cose, non ci sono elementi che possano portare

a ritenere il provvedimento adottato dall'Autorità di vigilanza come inadeguato

e non più proporzionato. Il forte risentimento che AP 1 continua a nutrire

verso CO 2 e la moglie di lui, come pure la perdurante limitata capacità della

madre di cogliere i vissuti e i bisogni della figlia, non consentono di

concludere ch'essa possa ora esercitare con successo e nell'interesse di V__________

le prerogative connesse con l'autorità parentale (art. 301 cpv. 1 CC). I sentimenti

di estraneità che continuano ad essere presenti nel rapporto tra madre e figlia

mal si conciliano infatti con la necessità di discutere con V__________ le

scelte importanti per la sua formazione scolastica e professionale o la sua

salute, rispettivamente con l'assolvimento di compiti in materia di collaborazione

con i docenti, le istituzioni pubbliche o di aiuto alla gioventù, e più in

generale con la promozione di relazioni con terzi, prendendo le decisioni più

opportune. In definitiva l'appello si rivela infondato ed è quindi destinato

all'insuccesso.

11.

La

sentenza odierna impone una chiosa di natura giuridica. Come si è detto, con

decisione del 10 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha collocato

la bambina nel nucleo famigliare di CO 2, ha affidato la custodia al padre lasciando l'autorità parentale alla madre (consid. C). Sennonché, la custodia parentale

può unicamente essere trasferita a un terzo nell'ambito dell'istituzione di una

tutela con l'insieme dei poteri decisionali concernenti il figlio. Quando, come

nella fattispecie, il genitore conserva l'autorità parentale, ma si vede

privato della custodia parentale, questa può unicamente essere assegnata all'autorità

tutoria (DTF 128 III 9). Nel'ambito dell'accertamento dell'idoneità genitoriale

di CO 2 la Commissione tutoria regionale avrà cura di considerare la questione.

12.

Gli oneri processuali, comprese le spese dovute all'ascolto della

minorenne, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Quanto alla

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 12 dicembre

2005, nella misura in cui essa ha provveduto a versare, il 23 novembre 2005, l'anticipo richiesto per tasse e spese, la sua domanda è finanche priva d'oggetto. Quanto al

gratuito patrocinio, giova ricordare che per l'art. 15 cpv. 1 Lag la domanda di

assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e, fatti salvi i necessari

accertamenti preliminari, può riferirsi solo agli atti compiuti dal legale dopo

la presentazione della medesima. E dopo il 12 dicembre 2005 il patrocinatore

dell'appellante non ha più svolto alcuna prestazione apprezzabile, essendo rimasto

semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio. Per tacere del fatto poi

che l'appello non denotava, sin dall'inizio, alcuna concreta possibilità di

accoglimento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nelle circostanze descritte il

beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.

13.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è

ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di

valore.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) costi di ascolto fr. 700.–

c) spese fr. 50.–

fr. 1100.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è respinta.

4. Intimazione

a:

–;

–.,.

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele;

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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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