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Decisione

11.2005.153

Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare provvisionale per l'ex moglie

13 dicembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2002.152 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 21 ottobre 2002 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 1),

giudicando

ora sul decreto cautelare del 2 novembre 2005 con

cui il Pretore supplente ha respinto l'istanza 29 ottobre 2004 dell'attore

volta a sopprimere o, in subordine, a ridurre il contributo alimentare per la

convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 novembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso il 2 novembre 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 15 marzo 1996 la prima Camera civile del Tribunale

d'appello ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 6 giugno 1965 da AP

1 ed AO 1 (entrambi del 1947), rinviando gli atti al Pretore del Distretto di

Bellinzona perché statuisse sugli effetti accessori del divorzio (inc.

11.1995.72: Rep. 1996 pag. 111 n. 33). Statuendo il 26 agosto 1997, il primo

giudice ha condannato il marito versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 1400.– mensili (art. 151 cpv. 1 vCC). Un appello presentato da AP 1 il

1° settembre 1997 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il

10 febbraio 1999 (inc. 11.1997.146). Il contributo alimentare ha subìto

una riduzio­ne l'11 giugno 2001 quando, in esito a un'azione di modifica pro­mossa

il 13 gennaio 2000 da AP 1, il Pretore l'ha ricon­dotto a fr. 1264.–

mensili dal 1° febbraio 2000 (inc. OA.2000.7).

B. Il

21 ottobre 2002 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere che il

contributo alimentare in favore dell'ex moglie fosse soppresso o, in subordine,

ridotto a fr. 200.– mensili. Identica richiesta egli ha formulato in via

cautelare. Alla discussione provvisionale del 12 novembre 2002 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Ultimata l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato

alla discussione finale, presentando memoriali conclusivi in cui hanno ribadito

le loro richieste. Con sentenza del 20 gennaio 2003 il Pretore ha respinto

l'istanza cautelare. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono

state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1200.–

per ripetibili (inc. OA.2002.152).

C. Con

una nuova istanza cautelare del 29 ottobre 2004 AP 1 ha riproposto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la soppressione o, in subordine,

la riduzione a fr. 200.– mensili del contributo alimentare, incontrando una

volta ancora l'opposizione della convenuta. Alla discussione finale le parti

hanno rinunciato, presentando memoriali conclusivi. Con decreto cautelare del 2

novembre 2005 il Pretore supplente ha respinto una volta ancora l'istanza. La

tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a

carico di AP 1, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1000.– per

ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.

D. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello dell'11 novembre 2005

per ottenere che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la

propria istanza cautelare sia accolta e il giudizio del Pretore supplente

riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio emanata prima del 31

dicembre 1999 continua a essere disciplinata dalle norme anteriori alla riforma

legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni sui figli e sulla

procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un

contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 o sull'art. 152 vCC in

favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in:

Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b

tit. fin. CC; Geiser in: Vom

alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b

tit. fin. CC).

2.

Le

misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio e – per analogia – in

una causa di modifica di una sentenza di divorzio sono regolate dall'art. 137

cpv. 2 CC (Spühler, Neues

Schei­dungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso) e trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in

esito alla quale il Pretore statuisce con decreto cautelare impugnabile entro

dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Consegnato

all'ufficio postale di Bellinzona l'11 novembre 2005, l'appello in esame risulta di conseguenza tempestivo.

3.

Il

15.

novembre 2005 l'interessato ha fatto pervenire alla Camera due certificati medici

di quello stesso giorno, l'uno rilasciato dal dott. __________ e l'altro dal

dott. __________, entrambi in __________. In appello tuttavia non sono ammessi

fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi

solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114 consid. 3.2; v.

anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). I certificati in questione non

possono pertanto essere acquisiti agli atti.

4.

Nell'ambito

di misure provvisionali durante un'azione di modifica di una sentenza di

divorzio il giudice può, se sono date necessità e urgenza, ridurre o sopprimere

il contributo alimentare già in via provvisionale (Leuenberger, op. cit.,

n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Tale è il caso, in particolare, quando

una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere che

l'obbligato continui a corrispondere la rendita neppure per la durata del

processo (DTF 118 II 228; Rep. 1989 pag. 130). La soppressione o la riduzione

cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile,

ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e con grande cautela.

Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit.,

pag. 87 in alto).

5.

Nella

fattispecie il Pretore supplente ha accertato anzitutto che la situazione economica

dell'istante aveva subìto un drastico peggioramento da quando, il 4 febbraio

2003, AP 1 era stato coinvolto in un incidente della circolazione. Il suo

reddito da attività lucrativa di fr. 4500.– mensili (inc. OA.2000.7: sentenza

dell'11 giugno 2001) si era ridotto invero al solo provento di

un'indennità giornaliera percepita dalla cassa malati, di circa

fr. 1500.– mensili. Se non che – ha continuato il primo giudice – dopo

l'infortunio l'interessato è stato riconosciuto inabile al lavoro per due sole

settimane. Si poteva ragionevolmente esigere perciò che, invece di rimanere

inoperoso, per finire riprendesse l'attività lucrativa precedente. Onde il

rigetto della richiesta volta a sopprimere in via cautelare il contributo di

mantenimento per la convenuta.

6.

L'appellante

sostiene che il suo precario stato di salute non gli consente di svolgere

alcuna attività lucrativa e gli preclude ogni possibilità di guadagno. Rileva

che di fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2541.40 mensili l'unico suo cespite

d'entrata è costituita dall'indennità giornaliera erogatagli dalla cassa malati

__________, di circa fr. 1500.– mensili. Nelle condizioni descritte

egli reputa evidente di non poter corrispondere alla convenuta il

benché minimo contributo alimentare.

7.

Argomentando

nel modo testé riassunto, tuttavia, AP 1 non si confronta neppure di scorcio

con le ragioni addotte dal Pretore supplente. Egli si limita a contestare l'imputazione

di un reddito ipotetico, ma per sostanziare una censura di appello non basta

ribadire la propria opinione. Occorre spiegare perché quella del primo giudice

non resista alla critica. Privo di sufficiente motivazione, l'appello potrebbe

essere dichiarato irricevibile già per tale ragione (art. 309 cpv. 2 lett. f

con rinvio al cpv. 5 CPC). Senza dimenticare che l'istante nulla dice sulla

necessità di procedere con urgenza alla soppressione o alla modifica del

contributo. E ove non sia data urgenza – fosse pure a livello di verosimiglianza

– un provvedimento cautelare non entra nemmeno in linea di conto.

8.

Si aggiunga che la soppressione o la riduzione del contributo ali­mentare

per l'ex moglie in virtù dell'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva una modifica

ragguardevole, duratura e non prevedibile della situazione economica relativa all'uno

o all'altro coniuge rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata,

sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca

a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri

termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le

parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo

era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che

misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era

poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali

principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD

I-2006 pag. 666 consid. 4).

a) Per

quel che attiene alle entrate dell'appellante, nel decreto impugnato il Pretore

supplente ha rimproverato all'istante di non avere intrapreso alcunché per riprendere

l'attività lavorativa esercitata dianzi, ricuperando il guadagno fr. 4500.–

mensili, che gli andava quindi imputato come reddito potenziale. Ora, in linea

di principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello

effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la

ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico

(DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non

va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo

stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542

consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in

effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

b) Come

si è accennato (consid. 7), l'appellante non spiega perché non potesse

riprendere l'attività lucrativa, non invoca condizioni occupazionali

sfavorevoli nel settore che lo concerne e neppure pretende di avere messo in

atto senza risultato quanto poteva per ricuperare la sua capacità di guadagno.

Si limita ad affermare di essere inabile al lavoro per pro­blemi di salute

riconducibili al noto infortunio e di non avere alcun reddito da attività

lucrativa, ma i certificati medici che invoca sono lungi dal confortare un'incapacità

di guadagno duratura. Quello rilasciato il 10 febbraio 2003 dal dott. __________

attesta un'inabilità lavorativa di due settimane e quello del dott. __________

un'incapacità lavorativa limitata al settembre del 2004 (doc. D). Inoltre il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato, in una sentenza del 4 febbraio

2004.

sottaciuta dall'appellante, “che AP 1, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta dell'aprile

2003, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio

del 4 febbraio 2003” (pag. 13; sentenza contenuta nel fascicolo richiamato

dall'INSAI).

c) È

vero che dagli atti si evince anche un'inabilità lavorativa dell'interessato

dall'aprile all'agosto del 2004 per malattia (depressione reattiva) e dal

settembre al dicembre successivi (doc. M: indicazioni del dott. __________ per

l'assicurazione __________; conteggi mensili indennità giornaliere per malattia).

Se non che, una malattia di qualche mese non basta per configurare una modifica

duratura della situazione, tanto meno da considerare con urgenza. Nulla poi è dato

di sapere sul seguito che ha avuto la richiesta di prestazioni AI presentata da

AP 1 il 27 luglio 2004 (doc. V). Se ne conclude che l'appellante non ha reso

lontanamente verosimile l'incapacità di conseguire il reddito imputatogli dal

Pretore. Certo, la situazione di lui sul fronte delle entrate si è modificata,

ma a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti

cautelari ciò appare ricondursi sostanzialmente al comportamento dell'istante

medesimo.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è

stato notificato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla richiesta di

assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Quand'anche il richiedente

fosse indigente, per vero, l'appello appariva senza possibilità di buon diritto

fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto di

intimazione. Delle possibili ristrettezze in cui versa l'appellante si tiene

calcolo contenendo volutamente la tassa di giustizia.

10.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile, ove si pensi al carattere vitalizio del

contributo litigioso. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura

incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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