11.2005.153
Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare provvisionale per l'ex moglie
13 dicembre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2005.153
Data decisione, Autorità:
13.12.2010, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare provvisionale per l'ex moglie
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.153
Lugano
13 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2002.152 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 21 ottobre 2002 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 2 novembre 2005 con
cui il Pretore supplente ha respinto l'istanza 29 ottobre 2004 dell'attore
volta a sopprimere o, in subordine, a ridurre il contributo alimentare per la
convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 novembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 2 novembre 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 marzo 1996 la prima Camera civile del Tribunale
d'appello ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 6 giugno 1965 da AP
1 ed AO 1 (entrambi del 1947), rinviando gli atti al Pretore del Distretto di
Bellinzona perché statuisse sugli effetti accessori del divorzio (inc.
11.1995.72: Rep. 1996 pag. 111 n. 33). Statuendo il 26 agosto 1997, il primo
giudice ha condannato il marito versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 1400.– mensili (art. 151 cpv. 1 vCC). Un appello presentato da AP 1 il
1° settembre 1997 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il
10 febbraio 1999 (inc. 11.1997.146). Il contributo alimentare ha subìto
una riduzione l'11 giugno 2001 quando, in esito a un'azione di modifica promossa
il 13 gennaio 2000 da AP 1, il Pretore l'ha ricondotto a fr. 1264.–
mensili dal 1° febbraio 2000 (inc. OA.2000.7).
B. Il
21 ottobre 2002 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere che il
contributo alimentare in favore dell'ex moglie fosse soppresso o, in subordine,
ridotto a fr. 200.– mensili. Identica richiesta egli ha formulato in via
cautelare. Alla discussione provvisionale del 12 novembre 2002 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Ultimata l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale, presentando memoriali conclusivi in cui hanno ribadito
le loro richieste. Con sentenza del 20 gennaio 2003 il Pretore ha respinto
l'istanza cautelare. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono
state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1200.–
per ripetibili (inc. OA.2002.152).
C. Con
una nuova istanza cautelare del 29 ottobre 2004 AP 1 ha riproposto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la soppressione o, in subordine,
la riduzione a fr. 200.– mensili del contributo alimentare, incontrando una
volta ancora l'opposizione della convenuta. Alla discussione finale le parti
hanno rinunciato, presentando memoriali conclusivi. Con decreto cautelare del 2
novembre 2005 il Pretore supplente ha respinto una volta ancora l'istanza. La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a
carico di AP 1, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1000.– per
ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello dell'11 novembre 2005
per ottenere che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la
propria istanza cautelare sia accolta e il giudizio del Pretore supplente
riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio emanata prima del 31
dicembre 1999 continua a essere disciplinata dalle norme anteriori alla riforma
legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni sui figli e sulla
procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un
contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 o sull'art. 152 vCC in
favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC).
2.
Le
misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio e – per analogia – in
una causa di modifica di una sentenza di divorzio sono regolate dall'art. 137
cpv. 2 CC (Spühler, Neues
Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso) e trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in
esito alla quale il Pretore statuisce con decreto cautelare impugnabile entro
dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Consegnato
all'ufficio postale di Bellinzona l'11 novembre 2005, l'appello in esame risulta di conseguenza tempestivo.
3.
Il
15.
novembre 2005 l'interessato ha fatto pervenire alla Camera due certificati medici
di quello stesso giorno, l'uno rilasciato dal dott. __________ e l'altro dal
dott. __________, entrambi in __________. In appello tuttavia non sono ammessi
fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi
solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114 consid. 3.2; v.
anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). I certificati in questione non
possono pertanto essere acquisiti agli atti.
4.
Nell'ambito
di misure provvisionali durante un'azione di modifica di una sentenza di
divorzio il giudice può, se sono date necessità e urgenza, ridurre o sopprimere
il contributo alimentare già in via provvisionale (Leuenberger, op. cit.,
n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Tale è il caso, in particolare, quando
una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere che
l'obbligato continui a corrispondere la rendita neppure per la durata del
processo (DTF 118 II 228; Rep. 1989 pag. 130). La soppressione o la riduzione
cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile,
ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e con grande cautela.
Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit.,
pag. 87 in alto).
5.
Nella
fattispecie il Pretore supplente ha accertato anzitutto che la situazione economica
dell'istante aveva subìto un drastico peggioramento da quando, il 4 febbraio
2003, AP 1 era stato coinvolto in un incidente della circolazione. Il suo
reddito da attività lucrativa di fr. 4500.– mensili (inc. OA.2000.7: sentenza
dell'11 giugno 2001) si era ridotto invero al solo provento di
un'indennità giornaliera percepita dalla cassa malati, di circa
fr. 1500.– mensili. Se non che – ha continuato il primo giudice – dopo
l'infortunio l'interessato è stato riconosciuto inabile al lavoro per due sole
settimane. Si poteva ragionevolmente esigere perciò che, invece di rimanere
inoperoso, per finire riprendesse l'attività lucrativa precedente. Onde il
rigetto della richiesta volta a sopprimere in via cautelare il contributo di
mantenimento per la convenuta.
6.
L'appellante
sostiene che il suo precario stato di salute non gli consente di svolgere
alcuna attività lucrativa e gli preclude ogni possibilità di guadagno. Rileva
che di fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2541.40 mensili l'unico suo cespite
d'entrata è costituita dall'indennità giornaliera erogatagli dalla cassa malati
__________, di circa fr. 1500.– mensili. Nelle condizioni descritte
egli reputa evidente di non poter corrispondere alla convenuta il
benché minimo contributo alimentare.
7.
Argomentando
nel modo testé riassunto, tuttavia, AP 1 non si confronta neppure di scorcio
con le ragioni addotte dal Pretore supplente. Egli si limita a contestare l'imputazione
di un reddito ipotetico, ma per sostanziare una censura di appello non basta
ribadire la propria opinione. Occorre spiegare perché quella del primo giudice
non resista alla critica. Privo di sufficiente motivazione, l'appello potrebbe
essere dichiarato irricevibile già per tale ragione (art. 309 cpv. 2 lett. f
con rinvio al cpv. 5 CPC). Senza dimenticare che l'istante nulla dice sulla
necessità di procedere con urgenza alla soppressione o alla modifica del
contributo. E ove non sia data urgenza – fosse pure a livello di verosimiglianza
– un provvedimento cautelare non entra nemmeno in linea di conto.
8.
Si aggiunga che la soppressione o la riduzione del contributo alimentare
per l'ex moglie in virtù dell'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva una modifica
ragguardevole, duratura e non prevedibile della situazione economica relativa all'uno
o all'altro coniuge rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata,
sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca
a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri
termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le
parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo
era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che
misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era
poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali
principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD
I-2006 pag. 666 consid. 4).
a) Per
quel che attiene alle entrate dell'appellante, nel decreto impugnato il Pretore
supplente ha rimproverato all'istante di non avere intrapreso alcunché per riprendere
l'attività lavorativa esercitata dianzi, ricuperando il guadagno fr. 4500.–
mensili, che gli andava quindi imputato come reddito potenziale. Ora, in linea
di principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello
effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la
ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico
(DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non
va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542
consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in
effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
b) Come
si è accennato (consid. 7), l'appellante non spiega perché non potesse
riprendere l'attività lucrativa, non invoca condizioni occupazionali
sfavorevoli nel settore che lo concerne e neppure pretende di avere messo in
atto senza risultato quanto poteva per ricuperare la sua capacità di guadagno.
Si limita ad affermare di essere inabile al lavoro per problemi di salute
riconducibili al noto infortunio e di non avere alcun reddito da attività
lucrativa, ma i certificati medici che invoca sono lungi dal confortare un'incapacità
di guadagno duratura. Quello rilasciato il 10 febbraio 2003 dal dott. __________
attesta un'inabilità lavorativa di due settimane e quello del dott. __________
un'incapacità lavorativa limitata al settembre del 2004 (doc. D). Inoltre il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato, in una sentenza del 4 febbraio
2004.
sottaciuta dall'appellante, “che AP 1, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta dell'aprile
2003, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio
del 4 febbraio 2003” (pag. 13; sentenza contenuta nel fascicolo richiamato
dall'INSAI).
c) È
vero che dagli atti si evince anche un'inabilità lavorativa dell'interessato
dall'aprile all'agosto del 2004 per malattia (depressione reattiva) e dal
settembre al dicembre successivi (doc. M: indicazioni del dott. __________ per
l'assicurazione __________; conteggi mensili indennità giornaliere per malattia).
Se non che, una malattia di qualche mese non basta per configurare una modifica
duratura della situazione, tanto meno da considerare con urgenza. Nulla poi è dato
di sapere sul seguito che ha avuto la richiesta di prestazioni AI presentata da
AP 1 il 27 luglio 2004 (doc. V). Se ne conclude che l'appellante non ha reso
lontanamente verosimile l'incapacità di conseguire il reddito imputatogli dal
Pretore. Certo, la situazione di lui sul fronte delle entrate si è modificata,
ma a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti
cautelari ciò appare ricondursi sostanzialmente al comportamento dell'istante
medesimo.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è
stato notificato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla richiesta di
assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Quand'anche il richiedente
fosse indigente, per vero, l'appello appariva senza possibilità di buon diritto
fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto di
intimazione. Delle possibili ristrettezze in cui versa l'appellante si tiene
calcolo contenendo volutamente la tassa di giustizia.
10.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile, ove si pensi al carattere vitalizio del
contributo litigioso. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura
incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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