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Decisione

11.2005.16

interdizione per abuso di sostanze alcoliche

14 febbraio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i momenti di crisi dovuti a intossicazione etilica. L'appellante si oppone alla

tutela, sostenendo che alle difficoltà nella gestione economica provvede da

tempo un curatore di amministrazione, sicché “non vedo le motivazioni addotte a

sostegno di un intervento così grave per la mia persona”.

3. Secondo

l'art. 370 cpv. 1 CC è soggetta a tutela – tra l'altro –

ogni persona maggiorenne che, “per abuso di bevande spiritose”, espone sé medesima al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza

o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui

sicurezza. L'abuso di “bevande

spiritose” non consiste in

ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare

quantità eccessive di alcolici (Stettler

in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag.

155 n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal

quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg.

ad art. 370 CC). I motivi di intervento devono fondarsi su un bisogno speciale

di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo

di cadere nel bisogno, la necessità di durevole assistenza o la messa in

pericolo della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).

4. La

tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve rispettare perciò

i principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, Berna 2001, pag. 339, n. 860

segg.). L'interdizione giusta gli art. 369 e 370 CC costituisce la misura più incisiva

prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer,

op. cit., n. 862, pag. 340; Schnyder/ Murer,

op. cit., n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto pronunciata solo se una misura

meno radicale appare insufficiente (Schnyder/

Murer, op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).

a) Nella

fattispecie risulta dal referto peritale che l'interdicendo è affetto da una sindrome

psico-organica e da una sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD

10-F10.2) con episodiche, ma gravi impregnazioni etiliche. Stando al perito, tale

stato di cose è ormai cronico, nel senso che a un abuso regolare e controllato di

alcol si alternano intossicazioni gravi. Sempre a parere del perito, se la sindrome

psico-organica compromette solo parzialmente le funzioni intellettive superiori

(non senza ripercussioni negative sulla capacità critica e di giudizio),

Considerandi

durante le crisi il soggetto non è in grado nemmeno di provvedere ai propri interessi,

né dal punto di vista personale né da quello gestionale, onde la necessità di

durevole assistenza e protezione. L'interessato poi, noto per empiti aggressivi,

nei momenti di alterazione etilica accentua tali comportamenti, con possibili

rischi per la propria e l'altrui sicurezza (perizia del 3 dicembre 2004,

risposte n. 1 a 4).

b) Nel

suo scritto l'interessato nemmeno si confronta con le argomentazioni esposte dall'autorità

di vigilanza, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 302

cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). A parte ciò, l'appellante neppure

spiega perché gli accertamenti del Servizio psico-sociale non sarebbero pertinenti.

Certo, è possibile che con l'aiuto del curatore egli riesca ad amministrare i propri

interessi in modo da non ca­dere nel bisogno. Per tacere del fatto però che nei

momenti di crisi da intossicazione etilica egli diventa ingestibile e che in

tali frangenti la curatela non basta più (referto, pag. 6 in alto), ciò che l'appellante

non contesta, rimane

l'esigenza

di cure, assistenza e protezione durevoli. Si rendesse conto di ciò, l'interessato

cercherebbe almeno di non far precipitare la situazione. In realtà, egli dimostra

di non rendersi conto per nulla dei suoi problemi, al punto da negarli

recisamente e da accusare altri di persecuzione (referto, pag. 4 in fine). Del

resto egli non segue alcuna terapia ambulatoriale e continua ad abusare di alcolici,

onde la prognosi negativa espressa a livello medico (perizia, risposta n. 2).

c) Siccome

l'appellante non può essere lasciato a sé stesso, la curatela combinata (art.

392.

e 393 CC) – misura meno incisiva, ma che non ha fini di assistenza

personale, salvo ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con l'art. 392 CC)

– non è sufficiente. Tanto meno ove si pensi che i rapporti con il curatore sono

difficili e aspri. Intollerante a consigli, limiti e spese, l'appellante giunge

anche a minacciare il curatore medesimo (perizia, pag. 3). Né può entrare in

linea di conto l'inabilitazione (art. 395 CC), poiché essa mira solo accessoriamente

all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta

amministrazione del patrimonio. Ciò posto, non si può dire che nella

fattispecie l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di

proporzionalità e sussidiarietà che informano il diritto tutorio. Infondato, l'appello

è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

cpv. 1

CPC). Data la particolarità del caso si rinuncia tuttavia, in via eccezionale, a

prelevare spese. Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha

provocato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non

si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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