11.2005.16
interdizione per abuso di sostanze alcoliche
14 febbraio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2005.16
Data decisione, Autorità:
14.02.2005, ICCA
Titolo:
interdizione per abuso di sostanze alcoliche
ALCOLISMO
CATTIVA AMMINISTRAZIONE
INTERDETTO
INTERDIZIONE
PRODIGALITÀ
SCOSTUMATEZZA
TUTORE
art. 370 CC
Incarto n.
11.2005.16
Lugano
14 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.165.1999
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 febbraio 2003 dalla
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 21 gennaio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
12 gennaio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale 15 ha presentato
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza
di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente) nei confronti di AP 1 (1945). A
sostegno della richiesta essa ha addotto che, nonostante l'istituzione di una
curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e di una curatela amministrativa
(art. 393 n. 2 CC), la gestione dell'interessato appariva problematica, sia per
lo stato psico-fisico di lui sia per l'abuso di sostanze alcoliche. Chiamato
dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni.
B. Il
31 marzo 2003 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio
psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni del
soggetto, con particolare riguardo a un' eventuale infermità o debolezza di
mente e a possibili problemi di alcolismo, e la necessità di misure di
protezione. Nel suo referto del
3 dicembre 2004 all'autorità di vigilanza il Servizio psico-sociale
ha rilevato – in sintesi – che la sindrome psico-organica di cui è affetto AP 1
non è tanto grave da denotare infermità mentale, ma la sindrome di dipendenza
da alcolici è tale da impedire all'interessato di provvedere alle sue esigenze
(quanto meno durante le crisi), onde la necessita di durevole protezione e
assistenza. Inoltre AP 1 può mettere a repentaglio l'incolumità altrui, poiché
durante le crisi assume comportamenti impulsivi e aggressivi.
C. Con
decisione del 12 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione
sulla base dell'art. 370 CC (alcolismo). La Commissione tutoria regionale 15 è
stata invitata a designare un tutore non appena la decisione sarebbe passata in
giudicato. In esito alla decisione non sono state prelevate tasse né spese. Il 21
gennaio 2005 RI 1 è insorto a questa Camera con un appello nel quale chiede di
annullare la citata impugnata. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata
anche dall'art. 39 LAC). L'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere e,
se è capace di discernimento, può anche farsi patrocinare da un legale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). Ove egli insorga personalmente contro una
decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420
CC). Tempestivo, sotto questo profilo lo scritto in esame può dunque essere
trattato alla stregua di un appello.
2. L'autorità
di vigilanza ha interdetto l'appellante per abuso di bevande alcoliche (art.
370 CC) fondandosi sul rapporto allestito il 3 dicembre 2004 dal Servizio
psico-sociale di __________ (doc. 5), nell'intento di salvaguardare gli interessi
del tutelando, oltre che la sicurezza di lui e quella degli altri, minacciata durante
Fatti
i momenti di crisi dovuti a intossicazione etilica. L'appellante si oppone alla
tutela, sostenendo che alle difficoltà nella gestione economica provvede da
tempo un curatore di amministrazione, sicché “non vedo le motivazioni addotte a
sostegno di un intervento così grave per la mia persona”.
3. Secondo
l'art. 370 cpv. 1 CC è soggetta a tutela – tra l'altro –
ogni persona maggiorenne che, “per abuso di bevande spiritose”, espone sé medesima al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza
o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui
sicurezza. L'abuso di “bevande
spiritose” non consiste in
ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare
quantità eccessive di alcolici (Stettler
in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag.
155 n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal
quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg.
ad art. 370 CC). I motivi di intervento devono fondarsi su un bisogno speciale
di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo
di cadere nel bisogno, la necessità di durevole assistenza o la messa in
pericolo della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).
4. La
tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve rispettare perciò
i principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, Berna 2001, pag. 339, n. 860
segg.). L'interdizione giusta gli art. 369 e 370 CC costituisce la misura più incisiva
prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 862, pag. 340; Schnyder/ Murer,
op. cit., n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto pronunciata solo se una misura
meno radicale appare insufficiente (Schnyder/
Murer, op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).
a) Nella
fattispecie risulta dal referto peritale che l'interdicendo è affetto da una sindrome
psico-organica e da una sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD
10-F10.2) con episodiche, ma gravi impregnazioni etiliche. Stando al perito, tale
stato di cose è ormai cronico, nel senso che a un abuso regolare e controllato di
alcol si alternano intossicazioni gravi. Sempre a parere del perito, se la sindrome
psico-organica compromette solo parzialmente le funzioni intellettive superiori
(non senza ripercussioni negative sulla capacità critica e di giudizio),
Considerandi
durante le crisi il soggetto non è in grado nemmeno di provvedere ai propri interessi,
né dal punto di vista personale né da quello gestionale, onde la necessità di
durevole assistenza e protezione. L'interessato poi, noto per empiti aggressivi,
nei momenti di alterazione etilica accentua tali comportamenti, con possibili
rischi per la propria e l'altrui sicurezza (perizia del 3 dicembre 2004,
risposte n. 1 a 4).
b) Nel
suo scritto l'interessato nemmeno si confronta con le argomentazioni esposte dall'autorità
di vigilanza, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 302
cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). A parte ciò, l'appellante neppure
spiega perché gli accertamenti del Servizio psico-sociale non sarebbero pertinenti.
Certo, è possibile che con l'aiuto del curatore egli riesca ad amministrare i propri
interessi in modo da non cadere nel bisogno. Per tacere del fatto però che nei
momenti di crisi da intossicazione etilica egli diventa ingestibile e che in
tali frangenti la curatela non basta più (referto, pag. 6 in alto), ciò che l'appellante
non contesta, rimane
l'esigenza
di cure, assistenza e protezione durevoli. Si rendesse conto di ciò, l'interessato
cercherebbe almeno di non far precipitare la situazione. In realtà, egli dimostra
di non rendersi conto per nulla dei suoi problemi, al punto da negarli
recisamente e da accusare altri di persecuzione (referto, pag. 4 in fine). Del
resto egli non segue alcuna terapia ambulatoriale e continua ad abusare di alcolici,
onde la prognosi negativa espressa a livello medico (perizia, risposta n. 2).
c) Siccome
l'appellante non può essere lasciato a sé stesso, la curatela combinata (art.
392.
e 393 CC) – misura meno incisiva, ma che non ha fini di assistenza
personale, salvo ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con l'art. 392 CC)
– non è sufficiente. Tanto meno ove si pensi che i rapporti con il curatore sono
difficili e aspri. Intollerante a consigli, limiti e spese, l'appellante giunge
anche a minacciare il curatore medesimo (perizia, pag. 3). Né può entrare in
linea di conto l'inabilitazione (art. 395 CC), poiché essa mira solo accessoriamente
all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta
amministrazione del patrimonio. Ciò posto, non si può dire che nella
fattispecie l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di
proporzionalità e sussidiarietà che informano il diritto tutorio. Infondato, l'appello
è destinato pertanto all'insuccesso.
5.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Data la particolarità del caso si rinuncia tuttavia, in via eccezionale, a
prelevare spese. Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili, l'appello
non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha
provocato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non
si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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