11.2005.160
Appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'esecuzione di una perizia psichiatrica: requisito del danno "non altrimenti riparabile".
19 gennaio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.160
Data decisione, Autorità:
19.01.2006, ICCA
Titolo:
Appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'esecuzione di una perizia psichiatrica: requisito del danno "non altrimenti riparabile".
ASSUNZIONE DELLE PROVE
PERIZIA PSICHIATRICA
art. 44 LPAMM
art. 48 LTEC
Incarto n.
11.2005.160
Lugano
19 gennaio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 556.2004 (privazione
dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9
giugno 2005 dalla
CO 1
nei confronti di
AP 1 e
AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1, )
riguardo
al figlio A__________ (1988);
giudicando
ora sulla decisione del 9 settembre 2005 con cui
l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato una valutazione specialistica
delle capacità genitoriali;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 12 ottobre 2005 presentato da AP 1 e AP 2 contro
la decisione emessa il 9 settembre 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A__________, nato il 9 aprile 1988,
è figlio adottivo di AP 1 e AP 2. In esito a una segnalazione della
Magistratura dei minorenni circa “evidenti difficoltà [dei genitori] nel
ricoprire adeguatamente il loro ruolo”, con istanza del 9 giugno 2005 la Commissione
tutoria regionale 8 ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, di privare AP 1 e AP 2 dell'autorità parentale. Nelle
loro osservazioni del 22 luglio 2005 costoro si sono opposti al provvedimento.
B. Il 9
settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla dott. __________ una
valutazione peritale del nucleo familiare, con particolare riguardo alle condizioni
psichiche dei genitori. Contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti il 12
ottobre 2005 con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale,
chiedendo di annullare i quesiti n. 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6 volti a determinare eventuali
disturbi psichici nella loro persona e l'eventuale incidenza di tali disturbi sulla
loro capacità di autocontrollo e di autocritica, come pure di sostituire la
dott. __________ con un altro specialista.
C. Con
sentenza del 14 novembre 2005 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile
e ha trasmesso gli atti a questa Camera perché l'impugnazione sia trattata come
appello. La richiesta di effetto sospensivo contestuale al ricorso di diritto
pubblico è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera con
decreto del 28 dicembre 2005. Il rimedio giuridico non è stato intimato alla
Commissione tutoria regionale.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307
segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC.
2.
Litigioso
è nel caso specifico l'incarico conferito dall'autorità di vigilanza alla dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, chiamata a valutare il nucleo familiare e le capacità genitoriali degli
appellanti. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la decisione
con cui un'autorità tutoria ordina l'assunzione di una prova ha natura
meramente “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla
legge di procedura per le cause amministrative), giacché non pone termine alla
procedura (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad
art. 44). Tali decisioni possono quindi essere impugnate solo qualora arrechino
all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm,
ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno
nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783).
3.
Gli appellanti postulano – come detto – l'annullamento dei quesiti peritali
riguardanti la loro condizione psichica, sostenendo che l'obbligo di tollerare
un esame del genere costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata. E
in tale costrizione essi ravvisano un danno irreparabile, poiché un eventuale
ricorso diretto contro siffatta decisione sarebbe esaminato solo con potere cognitivo
limitato all'arbitrio.
a) Secondo
la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi all'esecuzione di una perizia psichiatrica
è senz'altro passibile di causare alla parte un pregiudizio irreparabile (DTF
124.
I 43 consid. 3c; sentenza 5P.41/2005 del 28 giugno 2005, consid. 1.4). La
questione è di sapere se ciò sia il caso in concreto.
b) I
genitori possono essere privati dell'autorità parentale – tra
l'altro – “quando per
inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado
di esercitarla debitamente” (art.
311.
cpv. 1 CC n. 1). Il provvedimento non deve ricondursi necessariamente a colpa
dei genitori: può giustificarsi anche nel caso in cui questi ultimi risultino
obiettivamente e durevolmente incapaci di esercitare in maniera adeguata
l'autorità parentale per ragioni psichiche (DTF
90.
II 471; Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,
n. 7 ad art. 312; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 17, n. 45). Nella
richiesta all'autorità di vigilanza la Commissione tutoria regionale adombrava,
appunto, estremi siffatti (istanza, pag. 2 a metà). Per
chiarirne gli estremi l'autorità di vigilanza ha ordinato così la valutazione specialistica. E di regola
l'esecuzione di una perizia psichiatrica non configura una grave restrizione
della libertà personale, nemmeno se l'esecuzione del referto richiede qualche
giorno di degenza in un istituto (DTF 124 I 43 consid. 3c con richiami e 47 consid. 5a) o richiede l'accompagnamento
coatto del peritando (BlZR 95/1996 pag. 244 consid. 8).
c) Diverso
sarebbe il caso ove l'ordine di accompagnamento forzato
riguardasse una persona particolarmente fragile o cagionevole (DTF 124 I 45
consid. 4). Diverso sarebbe il caso altresì ove l'ordine dell'autorità fosse
munito di una comminatoria per disobbedienza giusta l'art. 292 CP, la quale può
comportare una condanna penale (sentenza del Tribunale federale 5P.350/2004 del
10.
maggio 2005, consid. 2.3 con riferimenti; BIZR 95/1996 pag.
244.
consid. 8). In simili ipotesi il danno potrebbe rivelarsi “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm. Non
risulta tuttavia – né gli appellanti pretendono – che presupposti del genere si
verifichino in concreto.
d) L'orientamento
espresso nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 45 consid. 4, del 27 febbraio
1998, era già stato enunciato in altre sentenze pubblicate (DTF 110 Ia 121
consid. 5; cfr. anche DTF 118 Ia 427). È stato ancora ribadito dal Tribunale
federale nella sentenza 1P.53/2000 del 24 febbraio 2000, consid. 2, ed è sostanzialmente
condiviso dalla dottrina (Geiser
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 374 CC). In una sentenza non
pubblicata del 27 ottobre 2000 (2P.170/2000), evocata dagli appellanti, il
Tribunale federale ha equiparato invero l'ordine di sottoporsi a una perizia psichiatrica
a una grave restrizione della libertà personale, senza
analizzare se ciò fosse concretamente il caso nella fattispecie (consid. 1a in
fondo). Tale indirizzo è rimasto nondimeno isolato. In una successiva sentenza
del 28 giugno 2005 (5P.41/2005) il Tribunale federale è tornato infatti a citare
la sentenza apparsa in DTF 124 I 40, senza accennare ad alcun mutamento di
rotta (consid. 4.2.1). Non è il caso di scostarsi dunque dalla giurisprudenza
pubblicata.
e) Gli
appellanti scorgono un pregiudizio irreparabile nel fatto che in concreto la
decisione finale dell'autorità di vigilanza sarebbe suscettiva solo di un
ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La tesi cade nel vuoto. Contro ogni
privazione dell'autorità parentale è dato ricorso in effetti alla Camera civile
di appello, la quale è munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma
anche nell'accertamento dei fatti (art. 39d della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele). La sentenza della Camera è poi impugnabile con ricorso per riforma
al Tribunale federale (art. 44 lett. d OG), che almeno in diritto ha ancora
pieno potere cognitivo (art. 43 OG). Sotto questo profilo il pregiudizio irreparabile
lamentato dagli appellanti non ha quindi alcuna consistenza. Ne segue che la questione di sapere se la valutazione peritale
sia eseguita a ragione o a torto potrà essere vagliata dalla Camera solo nel
quadro di un eventuale appello contro la decisione finale emessa dall'autorità
di vigilanza.
4.
Gli
appellanti chiedono inoltre che la dott. __________ sia sostituita da un altro
specialista poiché, a conoscenza di tutti i quesiti peritali, essa rischierebbe
di essere condizionata da quelli contrassegnati con i n. 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6,
di cui essi chiedono l'annullamento. L'asserto è senza oggetto, nella
fattispecie i quesiti litigiosi non raffigurando alcun danno “non altrimenti riparabile” e non potendo quindi essere stralciati. Si
aggiunga che la richiesta degli appellanti non sarebbe destinata a miglior
sorte nemmeno se fosse interpretata come un'istanza di ricusa. Certo, in tale materia
non è necessario rendere verosimile alcun danno “non altrimenti riparabile”, quantunque la
decisione dell'autorità di vigilanza conservi natura incidentale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 9 con
riferimenti). Né la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele né la legge di procedura per le cause amministrative, tuttavia,
contengono norme sulla ricusazione di ausiliari della giustizia. Il Codice di
procedura civile stabilisce bensì che i motivi di esclusione e ricusa dei
giudici si applicano anche ai periti (art. 248 cpv. 2), ma nella fattispecie la
dott. __________ non è mai stata formalmente designata in veste di “perito”, né le sono mai stati richiamati gli obblighi che incombono a un
perito (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia). Essa è stato semplicemente
incaricata di eseguire una valutazione specialistica (alla stregua di quanto prevede,
in materia di divorzio, l'art. 419a cpv. 2 CPC).
Comunque
sia, si volesse anche applicare a tali ausiliari della giustizia gli stessi motivi
di esclusione e di ricusa previsti per i magistrati e i segretari (art. 26 e 27
CPC), oltre che per i “periti” nel vero senso del termine, gli appellanti
nemmeno alludono nel caso in esame a fattori oggettivi – salvo quello addotto nel
memoriale, che però si rivela senza oggetto – suscettibili di mettere in dubbio
l'imparzialità della professionista, né asseriscono che costei abbia già manifestato
opinioni suscettibili di minarne l'indipendenza o l'equanimità. Anche su
quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di
intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
a:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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