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Decisione

11.2005.160

Appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'esecuzione di una perizia psichiatrica: requisito del danno "non altrimenti riparabile".

19 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 556.2004 (privazione

dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9

giugno 2005 dalla

CO 1

nei confronti di

AP 1 e

AP 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1, )

riguardo

al figlio A__________ (1988);

giudicando

ora sulla decisione del 9 settembre 2005 con cui

l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato una valutazione specialistica

delle capacità genitoriali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 12 ottobre 2005 presentato da AP 1 e AP 2 contro

la decisione emessa il 9 settembre 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. A__________, nato il 9 aprile 1988,

è figlio adottivo di AP 1 e AP 2. In esito a una segnalazione della

Magistratura dei minorenni circa “evidenti difficoltà [dei genitori] nel

ricoprire adeguatamente il loro ruolo”, con istanza del 9 giugno 2005 la Commissione

tutoria regionale 8 ha chie­sto alla Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, di privare AP 1 e AP 2 dell'autorità parentale. Nelle

loro osservazioni del 22 luglio 2005 costoro si sono opposti al provvedimento.

B. Il 9

settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla dott. __________ una

valutazione peritale del nucleo familiare, con particolare riguardo alle condizioni

psichiche dei genitori. Contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti il 12

ottobre 2005 con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale,

chiedendo di annullare i quesiti n. 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6 volti a determinare eventuali

disturbi psichici nella loro persona e l'eventuale incidenza di tali disturbi sulla

loro capacità di autocontrollo e di autocritica, come pure di sostituire la

dott. __________ con un altro specialista.

C. Con

sentenza del 14 novembre 2005 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile

e ha trasmesso gli atti a questa Camera perché l'impugnazione sia trattata come

appello. La richiesta di effetto sospensivo contestuale al ricorso di diritto

pubblico è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera con

decreto del 28 dicem­bre 2005. Il rimedio giuridico non è stato intimato alla

Commissione tutoria regionale.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8

marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307

segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC.

2.

Litigioso

è nel caso specifico l'incarico conferito dall'autorità di vigilanza alla dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, chiamata a valutare il nucleo familiare e le capacità genitoriali degli

appellanti. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la decisione

con cui un'autorità tutoria ordina l'assunzione di una prova ha natura

meramente “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla

legge di procedura per le cause amministrative), giacché non pone termine alla

procedura (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad

art. 44). Tali decisioni possono quindi essere impugnate solo qualora arrechino

all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm,

ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno

nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783).

3.

Gli appellanti postulano – come detto – l'annullamento dei quesiti peritali

riguardanti la loro condizione psichica, sostenendo che l'obbligo di tollerare

un esame del genere costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata. E

in tale costrizione essi ravvisano un danno irreparabile, poiché un eventuale

ricorso diretto contro siffatta decisione sarebbe esaminato solo con potere cognitivo

limitato all'arbitrio.

a) Secondo

la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi all'esecuzione di una perizia psichiatrica

è senz'altro passibile di causare alla parte un pregiudizio irreparabile (DTF

124.

I 43 consid. 3c; sentenza 5P.41/2005 del 28 giugno 2005, consid. 1.4). La

questione è di sapere se ciò sia il caso in concreto.

b) I

genitori possono essere privati dell'autorità parentale – tra

l'altro – “quando per

inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado

di esercitarla debitamente” (art.

311.

cpv. 1 CC n. 1). Il provvedimento non deve ricondursi necessariamente a colpa

dei genitori: può giustificarsi anche nel caso in cui questi ultimi risultino

obiettivamente e durevolmente incapaci di esercitare in maniera adeguata

l'autorità parentale per ragioni psichiche (DTF

90.

II 471; Breitschmid in: Basler

Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,

n. 7 ad art. 312; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 17, n. 45). Nella

richiesta all'autorità di vigilanza la Commissione tutoria regionale adombrava,

appunto, estremi siffatti (istanza, pag. 2 a metà). Per

chiarirne gli estremi l'autorità di vigilanza ha ordinato così la valutazione specialistica. E di regola

l'esecuzione di una perizia psichiatrica non configura una grave restrizione

della libertà personale, nemmeno se l'esecuzione del referto richiede qualche

giorno di degenza in un istituto (DTF 124 I 43 con­sid. 3c con richiami e 47 consid. 5a) o richiede l'accompagnamento

coatto del peritando (BlZR 95/1996 pag. 244 consid. 8).

c) Diverso

sarebbe il caso ove l'ordine di accompagnamento forzato

riguardasse una persona particolarmente fragile o cagionevole (DTF 124 I 45

consid. 4). Diverso sarebbe il caso altresì ove l'ordine dell'autorità fosse

munito di una comminatoria per disobbedienza giusta l'art. 292 CP, la quale può

comportare una condanna penale (sentenza del Tribunale federale 5P.350/2004 del

10.

maggio 2005, consid. 2.3 con riferimenti; BIZR 95/1996 pag.

244.

consid. 8). In simili ipotesi il danno potrebbe rivelarsi “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm. Non

risulta tuttavia – né gli appellanti pretendono – che presupposti del genere si

verifichino in concreto.

d) L'orientamento

espresso nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 45 consid. 4, del 27 febbraio

1998, era già stato enunciato in altre sentenze pubblicate (DTF 110 Ia 121

consid. 5; cfr. anche DTF 118 Ia 427). È stato ancora ribadito dal Tribunale

federale nella sentenza 1P.53/2000 del 24 febbraio 2000, consid. 2, ed è sostanzialmente

condiviso dalla dottrina (Geiser

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 374 CC). In una sentenza non

pubblicata del 27 ottobre 2000 (2P.170/2000), evocata dagli appellanti, il

Tribunale federale ha equiparato invero l'ordine di sottoporsi a una perizia psichiatrica

a una grave restrizione della libertà personale, senza

analizzare se ciò fosse concretamente il caso nella fattispecie (consid. 1a in

fondo). Tale indirizzo è rimasto nondimeno isolato. In una successiva sentenza

del 28 giugno 2005 (5P.41/2005) il Tribunale federale è tornato infatti a citare

la sentenza apparsa in DTF 124 I 40, senza accennare ad alcun mutamento di

rotta (consid. 4.2.1). Non è il caso di scostarsi dunque dalla giurisprudenza

pubblicata.

e) Gli

appellanti scorgono un pregiudizio irreparabile nel fatto che in concreto la

decisione finale dell'autorità di vigilanza sarebbe suscettiva solo di un

ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La tesi cade nel vuoto. Contro ogni

privazione dell'autorità parentale è dato ricorso in effetti alla Camera civile

di appello, la quale è munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma

anche nell'accertamento dei fatti (art. 39d della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele). La sentenza della Camera è poi impugnabile con ricorso per riforma

al Tribunale federale (art. 44 lett. d OG), che almeno in diritto ha ancora

pieno potere cognitivo (art. 43 OG). Sotto questo profilo il pregiudizio irreparabile

lamentato dagli appellanti non ha quindi alcuna consistenza. Ne segue che la questione di sapere se la valutazione peritale

sia eseguita a ragione o a torto potrà essere vagliata dalla Camera solo nel

quadro di un eventuale appello contro la decisione finale emessa dall'autorità

di vigilanza.

4.

Gli

appellanti chiedono inoltre che la dott. __________ sia sostituita da un altro

specialista poiché, a conoscenza di tutti i quesiti peritali, essa rischierebbe

di essere condizionata da quelli contrassegnati con i n. 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6,

di cui essi chiedono l'annullamento. L'asserto è senza oggetto, nella

fattispecie i quesiti litigiosi non raffigurando alcun danno “non altrimenti riparabile” e non potendo quindi essere stralciati. Si

aggiunga che la richiesta degli appellanti non sarebbe destinata a miglior

sorte nemmeno se fosse interpretata come un'istanza di ricusa. Certo, in tale materia

non è necessario rendere verosimile alcun danno “non altrimenti riparabile”, quantunque la

decisione dell'autorità di vigilanza conservi natura incidentale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 9 con

riferimenti). Né la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele né la legge di procedura per le cau­se amministrative, tuttavia,

contengono norme sul­la ricusazione di ausiliari della giustizia. Il Codice di

procedura civile stabilisce bensì che i motivi di esclusione e ricusa dei

giudici si applicano anche ai periti (art. 248 cpv. 2), ma nella fattispecie la

dott. __________ non è mai stata formalmente designata in veste di “perito”, né le sono mai stati richiamati gli obblighi che incombono a un

perito (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia). Essa è stato sempli­cemente

incaricata di eseguire una valutazione specialistica (alla stregua di quanto prevede,

in materia di divorzio, l'art. 419a cpv. 2 CPC).

Comunque

sia, si volesse anche applicare a tali ausiliari della giustizia gli stessi motivi

di esclusione e di ricusa previsti per i magistrati e i segretari (art. 26 e 27

CPC), oltre che per i “periti” nel vero senso del termine, gli appellanti

nemmeno alludono nel caso in esame a fattori oggettivi – salvo quello addotto nel

memoriale, che però si rivela senza oggetto – suscettibili di mettere in dubbio

l'imparzialità della professionista, né asseriscono che costei abbia già manifestato

opinioni suscettibili di minarne l'indipendenza o l'equanimità. Anche su

quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di

intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

a:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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