11.2005.161
Rivendicazione di cose mobili: acquisizione della proprietà in buona fede?
18 febbraio 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2005.161
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, ICCA
Titolo:
Rivendicazione di cose mobili: acquisizione della proprietà in buona fede?
PRESUNZIONE DELLA PROPRIETÀ
TRASFERIMENTO DEL POSSESSO
art. 714 cpv. 2 CC
art. 930 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.161
Lugano,
18 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.269
(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione del 29 aprile 2002 da
AO 1 e poi in (D),
cui è subentrato in pendenza di causa __________,
(D)
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 novembre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
3 novembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 settembre 1988 è deceduto a __________, suo ultimo domicilio,
__________ (1912), cittadino austriaco e tedesco. La vedova AO 1 (1918)
sostiene di avere affidato quella stessa notte al figlio __________ (1942)
sette icone e un armadio (“safe”) di sua proprietà, ricevendo tre giorni
dopo la seguente dichiarazione dattiloscritta:
CH-__________ __________
19.
September 1988
Bestätigung – Quittung
Hiermit
bestätige ich, dass ich nach dem Tode meines Vaters, aus Sicherheitsgründen,
nachstehende Ikonen, die alleiniges Eigentum meiner Mutter sind, zur
Aufbewahrung – bis Widerruf meiner Mutter – verwahren werde.
Maria
Magdalena im Holzrahmen/Brandstelle
Gottesmutter
Pokrov, ca. 59 x 46 cm
Festtagsikone
Staurothek
Ikone mit Metallkreuz
Muttergottes
aus Desisgruppe mit Metallbasma
Festtagsikone,
gross 53.2 x 43.9 cm
Muttergottes
die harte Herzen schmilzt.
Meine Mutter
hat die Originalexpertisen v. Ikonenmuseum __________ in ihrem Safe.
Den alten
Safe meiner Urgrosseltern weiss hat mir meine Mutter ausgeliehen, damit meine
Waffen sicher aufgehoben sind.
__________
B. __________,
domiciliato anch'egli a __________, è deceduto a Lugano il 28 dicembre 1992, lasciando un testamento
pubblico del 13 agosto 1992 in cui ha
istituito erede universale il figlio __________ (1975), nato da un suo matrimonio
sciolto per divorzio nel 1984, e ha legato ad
AP 1 (1951), sua convivente,
la proprietà di tutto l'inventario e arredamento (tra
l'altro i mobili, i tappeti, le collezioni di icone e di armi), nulla escluso,
di mia proprietà, contenuto nella casa da noi attualmente occupata di __________,
nonché di tutto quanto nulla escluso contenuto nella (…) casa di __________.
Il
30 aprile 1993, nello studio dell'esecutore testamentario avv. __________ __________
di __________, AO 1 ha chiesto ad AP 1 la consegna delle sette
icone e dell'armadio (“safe”), ribadendo il 31 agosto 1993 la pretesa
per scritto. Dopo discussioni e scambi di corrispondenza, il 21 maggio 1996 AP
1 ha comunicato per lettera di rifiutare la consegna dei beni.
C. Con
petizione del 2 ottobre 1996 AO 1 ha promosso causa davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse ordinato ad AP 1 di consegnarle le
sette icone e l'armadio. Nella sua risposta del 28 gennaio 1997 AP 1 ha chiesto
di respingere la petizione, affermando che il 19 settembre 1988 __________ non
si trovava a __________ e che la nota dichiarazione (Bestätigung – Quittung) doveva quindi essere stata redatta da terzi, verosimilmente su un foglio
firmato in bianco dall'interessato anni addietro. Nel merito la convenuta ha
fatto valere di avere regolarmente acquisito in buona fede la proprietà delle
icone e dell'armadio. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 10 aprile 1997 e
l'istruttoria è cominciata nell'agosto successivo. Il 14 agosto 2001, rilevato
che due anni erano trascorsi senza che fosse intervenuto alcun atto
processuale, la convenuta ha postulato lo stralcio della causa per perenzione.
Con decreto del 16 agosto 2001 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, ha posto
le spese a carico di chi le aveva anticipate e ha condannato l'attrice a rifondere
alla convenuta un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili (inc. OA.1996.671).
D. Il
29 aprile 2002 AO 1 ha intentato davanti allo stesso Pretore una causa identica
alla precedente. Nella risposta del
28 giugno 2002 AP 1 ha postulato il rigetto della petizione, sollevando
Fatti
i medesimi argomenti addotti a suo tempo. L'attrice ha replicato il 2 settembre
2002, confermando la rivendicazione. La convenuta ha duplicato il 3 ottobre
2002, riprendendo il contenuto della risposta. L'udienza preliminare si è
tenuta il 20 gennaio 2003 e l'istruttoria, iniziata nel febbraio del 2003, si è
chiusa il 25 novembre 2004. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
riservandosi la possibilità di introdurre conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 28 gennaio 2005 AO 1 ha riproposto la sua domanda di petizione. AP 1 non
ha formulato conclusioni. Statuendo il 3 novembre 2005, il Pretore ha accolto
l'azione e ha condannato AP 1 a consegnare all'attrice le sette icone con l'armadio
(“safe”) entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono state poste a
carico della convenuta, con
obbligo di rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 6000.–
per ripetibili (inc. OA.2002.269).
E. Contro
la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 25 novembre 2005
nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. L'attrice ha comunicato il 12 gennaio 2006 di rinunciare a
osservazioni, limitandosi a postulare il rigetto dell'appello. Trasferitasi in
Germania, AO 1 è poi deceduta a __________ (D) il
13 novembre 2007, in pendenza di appello. Il nipote __________ suo
erede universale, ha dichiarato il 22 dicembre 2007 di subentrarle nella causa.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha ricordato anzitutto, nella sentenza impugnata, che
secondo l'art. 930 cpv. 1 CC il possessore di un bene ne è presunto
proprietario. Trovandosi in concreto le icone e l'armadio in possesso della convenuta,
incombeva all'attrice dimostrare il suo titolo di proprietà. Costei allegava come
prova la nota dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, che però la convenuta eccepiva di falso. Il
Pretore ha ritenuto pertanto di esaminare se la convenuta avesse “indebolito a tal punto detta evidenza, per
il tramite di cosiddetti mezzi di contro-prova, da toglierle la qualifica di
fatto provato”. A tal fine egli
ha indagato se quel 19 settembre 1988 __________ risultasse davvero a __________,
come la convenuta pretendeva. Vagliando le testimonianze e l'interrogatorio
formale di costei, egli è giunto alla conclusione che quel giorno l'interessato
aveva effettivamente raggiunto __________, ma non era dato di sapere quando, di
modo ch'egli poteva senz'altro avere firmato il documento nel corso del mattino.
Inoltre – ha continuato il primo giudice – l'ex moglie di __________ ha
dichiarato formalmente di sapere che il marito era semplice depositario delle icone.
Per di più, nel 1998 l'esecutore testamentario ha confermato alle autorità
fiscali che nell'abitazione di __________ si trovavano beni mobili dell'attrice.
Infine le varie perizie commissionate sull'autenticità delle icone sono tutte in
mano all'attrice medesima, senza dimenticare che nel testamento pubblico __________
ha precisato di legare alla convenuta solo i beni mobili posti nella casa di __________
che erano di sua proprietà.
Quanto alle resistenze che
la convenuta opponeva alla rivendicazione, il Pretore ha rilevato che tardivo
era se mai il rifiuto di consegnare i beni da parte di lei (intervenuto il 21
maggio 1996), non la pretesa dell'attrice, la quale si era attivata subito dopo
la morte del figlio. Né l'attrice aveva motivo per impugnare la disposizione di
ultima volontà, tanto meno pensando al fatto che l'esecutore testamentario
aveva sollecitato invano la convenuta a presentargli un elenco dei beni rientranti
a parer suo nel legato. Che poi la sera del 16 settembre 1988 costei non abbia
visto l'attrice affidare le icone e l'armadio al figlio ancora non significava
che la consegna non fosse avvenuta. E a nulla giovava sottolineare che la firma
di __________ sul citato documento non corrispondeva a quella
da lui apposta su altre carte coeve, giacché dall'istruttoria era risultato che
alcune volte l'interessato firmava in un modo e altre in un modo diverso.
A torto
la convenuta invocava altresì – ha concluso il Pretore – l'art. 714 cpv. 2 CC,
che tutela l'acquirente di una cosa mobile in buona fede. In primo luogo perché
costei non ha dimostrato di avere ricevuto né le icone né l'armadio quando __________
era ancora in vita, in secondo luogo perché quanto le ha lasciato __________ a
titolo di legato è circoscritto ai beni “di mia proprietà” posti
nell'abitazione di __________ e in terzo luogo perché un legatario non acquista
direttamente la proprietà del lascito, ma solo il diritto di vedersi consegnare
la spettanza dall'erede gravato, mentre nella fattispecie la convenuta non ha
mai trasmesso all'esecutore testamentario – come detto – l'elenco dei beni da
lei pretesi, sicché la rimessa non è perfezionata e il trasferimento di
proprietà neppure. Onde la legittimità della rivendicazione avanzata
dall'attrice sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC e l'obbligo per la convenuta di
consegnare i beni litigiosi.
2.
La convenuta sostiene, nell'appello,
che in realtà __________ le aveva donato le icone e
l'armadio quando era ancora in vita, come essa ha addotto nel memoriale di
risposta. E siccome l'attrice non ha chiaramente contestato siffatta allegazione,
la circostanza deve reputarsi ammessa, ciò che legittima l'acquisizione della
proprietà in buona fede da lei fondata sull'art. 714 cpv. 2 CC. Quando ha segnalato
alle autorità fiscali che nell'abitazione di __________ si trovavano beni
mobili dell'attrice, quindi, l'esecutore testamentario non si riferiva alle
icone né all'armadio (appello, punto 2).
L'appellante
soggiunge che, in ogni modo, la proprietà dei beni contesi sarebbe sua
quand'anche non fosse intervenuta la donazione inter vivos. A mente sua
intanto la locuzione “di mia
proprietà” adoperata da __________
nel testamento pubblico comprende tutti i beni posti nell'abitazione di __________,
“nulla escluso”. La firma figurante sulla dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, poi, sarebbe quella che l'interessato usava
nei primi anni ottanta, a comprova della confezione posticcia del documento,
approntato per mezzo di uno dei fogli firmati in bianco che l'interessato soleva
lasciare a casa quando si assentava negli Stati Uniti. L'appellante sostiene
altresì che il 19 settembre 1988 __________ si trovava a __________ “sin dalle prime ore del mattino”, che la testimonianza dell'ex moglie del testatore __________ va
apprezzata con particolare prudenza e che l'attrice non ha mai incluso nelle
proprie dichiarazioni fiscali i beni di cui rivendica la proprietà, né ha mai
contestato il testamento del figlio. Ancora una volta la convenuta invoca
perciò la presunzione di proprietà conferita al possessore dall'art. 930 cpv. 1
CC.
3.
Il possessore di una
cosa mobile ne è presunto proprietario (art. 930 cpv. 1 CC). In concreto i beni
litigiosi sono in possesso della convenuta. Spettava dunque all'attrice comprovare
il suo titolo di proprietà. A tal fine essa ha prodotto la citata
dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, nella quale il figlio __________ attesta di
avere ricevuto da lei le icone in custodia e l'armadio (“safe”) in comodato. La convenuta non pretende che ciò sia insufficiente
per dimostrare la proprietà dei beni. Eccepisce il documento di falso (formale).
In simili circostanze gli art. 216 segg. CPC dispongono una procedura apposita,
la quale comporta il sequestro del documento e la trasmissione degli atti all'autorità
penale (art. 218 e 220 cpv. 1 CPC). Se il procedimento penale non ha luogo,
l'eccezione si istruisce nelle forme delle domande processuali e culmina in un
decreto, nel quale il giudice decide se il documento è vero o falso (art. 226
CPC). È quanto si prefiggeva di fare anche il Pretore nella fattispecie (act.
V: verbale dell'udienza preliminare, pag. 3). Per tacere dalla circostanza però
che in seguito la trasmissione degli atti all'autorità penale non è più stata
presa nemmeno in considerazione, invano si cercherebbe nell'incarto un
qualsivoglia decreto nel quale il Pretore abbia statuito sull'eccezione. Tant'è
che nella sentenza impugnata egli stesso dà atto di non avere ancora deciso (“il principale tema sub iudice
è quello di sapere se la dichiarazione doc. A sia vera o falsa”: pag. 3 in alto). E in realtà egli non ha deciso nemmeno nella
sentenza impugnata, limitandosi a dare – implicitamente
– l'atto per autentico.
Sta di
fatto che nell'appello la convenuta non si duole di irregolarità procedurali,
né lamenta – per avventura – un'inversione dell'onere probatorio quanto all'autenticità
del documento. Nel memoriale essa solleva altre censure. Anzitutto pretende che
l'attrice non ha validamente contestato la donazione dei beni eseguita
da __________ inter vivos, ciò che precluderebbe a costei ogni
rivendicazione, giacché un donatario in buona fede diviene proprietario della
cosa mobile ricevuta seppure il donante non abbia il diritto di disporne (art.
714.
cpv. 2 CC). In subordine essa fa valere che, quand'anche non fosse intervenuta
una donazione fra vivi, essa possiede i beni litigiosi e ne va presunta proprietaria
(art. 930 cpv. 1 CC), presunzione che non può essere sovvertita per mezzo di un
documento fasullo come quello esibito dall'attrice. In via di
ulteriore subordine l'appellante asserisce che, foss'anche autentico il
documento in questione, __________ le ha ormai legato i beni litigiosi per causa
di morte. E siccome l'attrice non ha impugnato il testamento, essa è divenuta
proprietaria dei beni in buona fede, sempre in virtù l'art. 714 cpv. 2 CC. Accertato
ciò, sull'eccezione di falso in quanto tale non è il caso di attardarsi oltre.
4.
Nella misura in cui sostiene
che l'attrice non ha contestato la donazione inter vivos da lei evocata
nella risposta, l'appellante non può essere seguita. Nel memoriale di risposta la
convenuta affermava (pag. 3, ad C):
(…) il signor __________ aveva già reso in vita quest'ultima
[= la convenuta] beneficiaria di una donazione, il cui oggetto era costituito
tra l'altro dalla mobilia in questione. Tale atto giuridico ha comportato
l'acquisizione derivata della proprietà dei beni da parte della convenuta ancor
prima del decesso del signor __________.
Le disposizioni testamentarie
del 13 agosto 1992 hanno poi confermato il trasferimento di proprietà che
comunque era già avvenuto.
Con la replica l'attrice
ha così reagito (pag. 4 in alto):
Ad C Contestata
Alla convenuta __________ ha
donato e lasciato in eredità tutto quanto di sua proprietà ad eccezione degli
oggetti di cui alla dichiarazione prodotta (doc. A).
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, non si può dire pertanto che la contestazione dell'attrice
sia puramente generica (art. 170 cpv. 2 CPC). Costei non ha escluso infatti che
il figlio potesse avere donato alla convivente, in vita, tutto l'inventario e
l'arredamento della casa di __________ a titolo di anticipo ereditario, ma ha negato
che ciò comprendesse beni estranei alla sostanza di lui (patrimonio non “di mia
proprietà”, per riprendere la clausola testamentaria). E in tal senso la
posizione è stata compresa anche dalla convenuta, tant'è che nella duplica essa
ha scritto (pag. 3):
Ad C. Contestata la replica, confermata la risposta
Dalla disposizione
testamentaria di __________ non risulta affatto quanto asserito dalla parte
attrice. Dal testamento di __________ risulta che tutto l'inventario e
l'arredamento, che erano di sua proprietà, nulla escluso, sono stati lasciati
in legato alla signora AP 1.
Avesse intravisto nell'allegazione
dell'attrice un'ammissione implicita di donazione inter vivos, essa non
avrebbe contestato la replica né – men che
meno – “quanto asserito dalla parte attrice”.
Circa il successivo
passaggio della risposta in cui la convenuta tornava sul tema della donazione,
esso consisteva nella frase seguente (pag. 5, ad 1):
(…) La convenuta ha infatti acquisito la proprietà in
modo derivato dal signor __________ mediante donazione ed in ogni caso sulla
base del testamento, mai contestato, del 13 agosto 1992.
Al
che l'attrice ha replicato (pag. 6):
Ad 1 Contestata
Nella misura in cui la
dichiarazione del 19 settembre 1988 di __________ è da ritenere valida, l'attrice
ha diritto di rivendicare la proprietà sulle icone e l'armadio oggetto della
presente vertenza.
La convenuta è divenuta
proprietaria di quanto di proprietà di __________ ma non di quanto di proprietà
della madre dello stesso, dalla quale egli aveva ricevuto in custodia quanto
elencato nella dichiarazione citata (doc. A).
La convenuta ha contestato
simile punto di vista nella duplica (pag. 4 in fondo). Si ripete dunque la
contrapposizione di prospettive descritta poc'anzi e mal si capisce come la
convenuta possa ravvisare in ciò – per la prima volta, non avendo formulato
conclusioni davanti al Pretore – un implicito riconoscimento di donazione inter
vivos avente per oggetto i beni rivendicati. In proposito l'appello manca di
ogni consistenza.
5.
Ciò posto,
l'appellante non asserisce che il fascicolo processuale contenga le prove di
un'intervenuta donazione fra vivi. Soggiunge che, nondimeno, i
beni contesi sono di sua proprietà, poiché un possessore di cose mobili ne è
presunto proprietario e tale presunzione non può essere sovvertita da
documenti fasulli. Ora, che la convenuta possegga i beni litigiosi
è pacifico. D'altro lato la convenuta non pretende, come detto (consid. 3), che
la dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988 sia insufficiente per dimostrare la
proprietà dell'attrice. Durante uno dei suoi interrogatori formali nella precedente causa
inc. OA.1996.971 essa aveva dichiarato invero che la
sera del 16 settembre 1988 “nulla
avvenne con le icone”, mettendo
in dubbio che __________ le avesse ricevuto in consegna, ma nell'appello essa
non insiste su tale dichiarazione, cui il Pretore non ha riconosciuto forza
probatoria (sentenza impugnata, pag. 6 lett. d). Ribadisce, nell'appello, che il
noto documento è contraffatto, confezionato sulla base di un vecchio foglio
firmato in bianco da __________, pur non essendo in grado di dire chi sia
l'autore del falso o chi ne sia stato complice (act. V: verbale dell'udienza
preliminare, pag. 2 in basso).
Il
Pretore, da parte sua, non ha ravvisato elementi che inducessero ad accertare
la falsità del titolo. Ricordato che, secondo l'attrice, __________ aveva
firmato la dichiarazione in sua presenza e vista il 19 settembre 1988 nella
casa di via __________ a __________ (con indirizzo postale a __________ __________
__________), egli non ha trascurato che, stando ai testimoni __________ e __________
(sentiti nella causa inc. OA.1996.671), __________ era rimasto con loro tutto
il giorno a __________, così come la convenuta aveva affermato durante i suoi due
interrogatori formali nella causa medesima. Il Pretore però non ha ritenuto decisive
tali deposizioni. Intanto perché la stessa convenuta aveva poi precisato – non
senza disinvoltura – di avere raggiunto __________ “forse dopo l'orario di lavoro”. Inoltre
perché i due testimoni non
avevano indicato a che ora si erano incontrati con __________, sicché quest'ultimo poteva essere arrivato a __________ anche dopo
avere visitato la madre a __________ (sentenza impugnata, pag. 4).
L'appellante
sottolinea che nell'attuale causa __________ ha confermato di avere incontrato __________
a __________ già “di mattina
presto”. Rimane il fatto però che il testimone, legato alla convenuta da lunga
amicizia e da rapporti professionali (rogatoria __________ nell'inc. OA.1996.671,
risposta n. 2), non ha indicato alcun orario, né ha accennato al modo in cui è
avvenuto l'incontro. Quanto a __________ sul momento dell'incontro la sua testimonianza
nella causa inc. OA.1996.671 è
del tutto silente. Per quel che è delle deposizioni dell'appellante, basti rammentare
che in un primo tempo essa ha dichiarato di avere trascorso con __________
“tutto il giorno 19” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), salvo precisare poi,
una volta deferita al foro penale, di avere raggiunto __________ “forse dopo
l'orario di lavoro”, il che lascia a dir poco perplessi. Certo, l'appellante assevera che dopo la metà degli anni ottanta __________ non ha più firmato per esteso con nome e cognome. Il Pretore ha
accertato tuttavia che l'interessato usava le due firme in alternativa (sentenza
impugnata, pag. 6 in fondo) e l'appellante non spiega perché tale accertamento
sarebbe erroneo, limitandosi a ripetere il proprio convincimento. In definitiva si potrà quindi affermare che
l'attrice non è stata in grado di comprovare più di tanto l'autenticità del
documento eccepito di falso, ma non che la censurata falsità appaia sorretta da indizi sopra ogni sospetto. Comunque sia, si volesse anche ritenere che la dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988 non basti a confortare la proprietà
dell'attrice, l'esito della sentenza non muterebbe per le ragioni in appresso.
6.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha evocato una serie di elementi che, a prescindere
dalla citata dichiarazione, suffragano la proprietà dell'attrice:
– la testimonianza di __________,
la quale era venuta a sapere proprio dall'ex marito che le icone sono proprietà
della madre (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo, lett. a);
– la circostanza che
nell'inventario fiscale della successione siano stati indicati “mobili, suppellettili, tappeti, icone, armi
ecc.” ad __________ per fr. 10 000.– mentre le
icone litigiose valgono da sé sole fr. 66 000.– e non possono quindi reputarsi
incluse (pag. 5 in alto, lett. b);
– la circostanza che
l'esecutore testamentario ha confermato all'autorità fiscale l'esistenza di
beni appartenenti alla madre del defunto nell'abitazione di __________ (pag. 5
nel mezzo);
– la circostanza che
tutte e tre le perizie sull'autenticità delle
icone
sono in possesso dell'attrice, finanche quella richiesta nel 1992 dal figlio e
dalla convenuta (pag. 5 in basso, lett. c).
Obietta
l'appellante che la deposizione di __________ va apprezzata “con particolare prudenza” perché essa è l'ex nuora dell'attrice. Non pretende tuttavia che tra l'attrice
e l'ex nuora corrano relazioni di particolare amicizia o di affari, né che la testimone abbia motivo di particolare
inimicizia o di rancore verso di lei. Nulla induce a credere pertanto che la
testimonianza sia inventata o inveritiera. Sull'inventario fiscale poi l'appellante
non spende una parola. Rileva che l'esecutore testamentario ha reso attenta
l'autorità fiscale circa l'esistenza di beni a lei appartenenti nell'abitazione
di __________, ma non spiega perché l'esecutore abbia fatto altrettanto per
beni appartenenti all'attrice (cartella IV, “edizione da __________”,
doc. 25: reclamo contro l'imposta di successione, pag. 4 in fondo). Se tutto
quanto contenuto nella casa di __________ fosse passato in proprietà della
convenuta, in effetti, la segnalazione dell'esecutore testamentario relativa a
beni dell'attrice non avrebbe avuto senso (come non avrebbe avuto senso
limitare a fr. 10 000.– la stima complessiva
dei beni mobili nell'inventario). Sul fatto che tutte e tre le perizie attestanti
l'autenticità delle icone siano in possesso dell'attrice, infine, l'appellante sorvola.
Fa notare che l'attrice non ha mai incluso le icone né l'armadio nelle proprie
dichiarazioni fiscali, ma a parte il fatto che l'argomento è nuovo (e quindi irricevibile
in appello: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), agli atti non figurano le dichiarazioni
d'imposta di lei. Ne segue che, si volesse anche fare astrazione dal documento
eccepito di falso, elementi chiari, univoci e convergenti sovvertono la
presunzione di proprietà che la convenuta invoca fondandosi sull'art. 930 cpv.
1.
CC.
7.
L'appellante si vale
una volta ancora dell'art. 714 cpv. 2 CC, affermando di avere – comunque sia – acquisito
in buona fede i beni in rassegna per testamento e di essere protetta dunque nel
suo titolo di proprietà. A tal fine essa richiama la formulazione della clausola
testamentaria, ponendo l'accento sul fatto che l'attrice non l'ha impugnata. Il
Pretore è stato di altro avviso, rilevando in sintesi
– che nella clausola testamentaria il disponente
aveva circoscritto il legato ai beni “di mia proprietà” (pag. 5 in fondo, lett. a);
– che, contrariamente
all'opinione della convenuta, l'attrice non aveva tardato nel far valere la propria
rivendicazione (sentenza impugnata, pag. 6 lett. b);
– che, contrariamente ancora
all'opinione della convenuta, l'attrice non aveva motivo per impugnare il
testamento (pag. 6 lett. c).
Nell'appello
la convenuta insiste nel sostenere che la clausola testamentaria le legava
tutto il contenuto della casa ad __________. Non spiega tuttavia come mai il disponente
le avrebbe lasciato “la proprietà di tutto l'inventario e arredamento (tra l'altro
i mobili, i tappeti, le collezioni di icone e di armi), nulla escluso, di
mia proprietà, contenuto nella casa da noi attualmente occupata di __________”,
mentre le ha legato “tutto quanto nulla escluso contenuto nella (…) casa di __________”.
Tanto meno essa illustra come mai il notaio rogante (che sarebbe divenuto
esecutore testamentario) abbia inserito la locuzione “di mia proprietà” solo
per quanto riguarda l'abitazione di __________, dove si trovavano le icone e
l'armadio. Se a ciò si aggiunge – come detto – che nell'inventario fiscale
della successione l'esecutore testamentario ha indicato “mobili, suppellettili,
tappeti, icone, armi ecc.” ad __________ per soli fr. 10 000.–, confermando all'autorità
fiscale l'esistenza nell'abitazione di beni appartenenti alla madre del defunto,
il titolo di proprietà invocato dall'appellante mortis causa si rivela
ai limiti del pretesto.
Né è destinata a miglior
sorte l'argomentazione dell'appellante ancorata al fatto che l'attrice non ha
impugnato il testamento del figlio. Come rileva il Pretore, l'attrice non aveva
motivo di contestare alcunché, dato che il figlio aveva legato alla convivente
solo beni “di sua proprietà”, al cui riguardo l'attrice non aveva nulla da
ridire. Se mai la questione era di accertare la proprietà delle icone e
dell'armadio, ma a parte il fatto che l'attrice ha rivendicato i beni – come ha
accertato il Pretore – “subito dopo la morte del figlio” (sentenza impugnata,
pag. 6 lett. c), la convenuta medesima ha tergiversato fino al 21 maggio 1996
prima di rifiutarne la consegna. Pretendere in circostanze del genere che
l'attrice dovesse contestare il testamento è un argomento che non merita dunque
ulteriore disamina.
8.
Se ne conclude che,
privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del
giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che
l'indennità per ripetibili alla parte vittoriosa va commisurata alla
stringatezza dello scritto indirizzato alla Camera il 12
gennaio 2006.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle sette icone (fr. 66 000.– stimati al
momento delle perizie) e dell'armadio rivendicati dall'attrice eccede
abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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