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Decisione

11.2005.161

Rivendicazione di cose mobili: acquisizione della proprietà in buona fede?

18 febbraio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi argomenti addotti a suo tempo. L'attrice ha replicato il 2 settembre

2002, conferman­do la rivendicazione. La convenuta ha duplicato il 3 ottobre

2002, riprendendo il contenuto della risposta. L'udienza preliminare si è

tenuta il 20 gennaio 2003 e l'istruttoria, iniziata nel febbraio del 2003, si è

chiusa il 25 novembre 2004. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

riservandosi la possibilità di introdurre conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 28 gennaio 2005 AO 1 ha ripro­posto la sua domanda di petizione. AP 1 non

ha formulato conclusioni. Statuendo il 3 novembre 2005, il Pretore ha accolto

l'azione e ha condannato AP 1 a consegnare all'attrice le sette icone con l'armadio

(“safe”) entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono state poste a

carico della convenuta, con

obbligo di rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 6000.–

per ripetibili (inc. OA.2002.269).

E. Contro

la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 25 novembre 2005

nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. L'attrice ha comunicato il 12 gennaio 2006 di rinunciare a

osservazioni, limitandosi a postulare il rigetto dell'appello. Trasferitasi in

Germania, AO 1 è poi deceduta a __________ (D) il

13 novembre 2007, in pendenza di appello. Il nipote __________ suo

erede universale, ha dichiarato il 22 dicembre 2007 di subentrarle nella causa.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha ricordato anzitutto, nella sentenza impugnata, che

secondo l'art. 930 cpv. 1 CC il possessore di un bene ne è presunto

proprietario. Trovandosi in concreto le icone e l'armadio in possesso della convenuta,

incombeva all'attrice dimostrare il suo titolo di proprietà. Costei allegava come

prova la nota dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, che però la convenuta eccepiva di falso. Il

Pretore ha ritenuto pertanto di esaminare se la convenuta avesse “indebolito a tal punto detta evidenza, per

il tramite di cosiddetti mezzi di contro-prova, da toglierle la qualifica di

fatto provato”. A tal fine egli

ha indagato se quel 19 settembre 1988 __________ risultasse davvero a __________,

come la convenuta pretendeva. Vagliando le testimonianze e l'interrogatorio

formale di costei, egli è giunto alla conclusione che quel giorno l'interessato

aveva effettivamente raggiunto __________, ma non era dato di sapere quando, di

modo ch'egli poteva senz'altro avere firmato il documento nel corso del mattino.

Inoltre – ha continuato il primo giudice – l'ex moglie di __________ ha

dichiarato formalmente di sapere che il marito era semplice depositario delle icone.

Per di più, nel 1998 l'esecutore testamentario ha confermato alle autorità

fiscali che nell'abitazione di __________ si trovavano be­ni mobili dell'attrice.

Infine le varie perizie commissionate sull'autenticità delle icone sono tutte in

mano all'attrice medesima, senza dimenticare che nel testamento pubblico __________

ha precisato di legare alla convenuta solo i beni mobili posti nella casa di __________

che erano di sua proprietà.

Quanto alle resistenze che

la convenuta opponeva alla rivendicazione, il Pretore ha rilevato che tardivo

era se mai il rifiuto di consegnare i beni da parte di lei (intervenuto il 21

maggio 1996), non la pretesa dell'attrice, la quale si era attivata subito dopo

la morte del figlio. Né l'attrice aveva motivo per impugnare la disposizione di

ultima volontà, tanto meno pensando al fatto che l'esecutore testamentario

aveva sollecitato invano la convenuta a presentargli un elenco dei beni rientranti

a parer suo nel legato. Che poi la sera del 16 settembre 1988 costei non abbia

visto l'attrice affidare le icone e l'armadio al figlio ancora non significava

che la consegna non fosse avvenuta. E a nulla giovava sottolineare che la firma

di __________ sul citato documento non corrispondeva a quella

da lui apposta su altre carte coeve, giacché dall'istruttoria era risultato che

alcune volte l'interessato firmava in un modo e altre in un modo diverso.

A torto

la convenuta invocava altresì – ha concluso il Pretore – l'art. 714 cpv. 2 CC,

che tutela l'acquirente di una cosa mobile in buona fede. In primo luogo perché

costei non ha dimostrato di avere ricevuto né le icone né l'armadio quando __________

era ancora in vita, in secondo luogo perché quanto le ha lasciato __________ a

titolo di legato è circoscritto ai beni “di mia proprietà” posti

nell'abitazione di __________ e in terzo luogo perché un legatario non acquista

direttamente la proprietà del lascito, ma solo il diritto di vedersi consegnare

la spettanza dall'erede gravato, mentre nella fattispecie la convenuta non ha

mai trasmesso all'esecutore testamentario – come detto – l'elenco dei beni da

lei pretesi, sicché la rimessa non è perfezionata e il trasferimento di

proprietà neppure. Onde la legittimità della rivendicazione avanzata

dall'attrice sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC e l'obbligo per la convenuta di

consegnare i beni litigiosi.

2.

La convenuta sostiene, nell'appello,

che in realtà __________ le aveva donato le icone e

l'armadio quando era ancora in vita, come essa ha addotto nel memoriale di

risposta. E siccome l'attrice non ha chiaramente contestato siffatta allegazione,

la circostanza deve reputarsi ammessa, ciò che legittima l'acquisizione della

proprietà in buona fede da lei fondata sull'art. 714 cpv. 2 CC. Quando ha segnalato

alle autorità fiscali che nell'abitazione di __________ si trovavano be­ni

mobili dell'attrice, quindi, l'esecutore testamentario non si riferiva alle

icone né all'armadio (appello, punto 2).

L'appellante

soggiunge che, in ogni modo, la proprietà dei beni contesi sarebbe sua

quand'anche non fosse intervenuta la donazione inter vivos. A mente sua

intanto la locuzione “di mia

proprietà” adoperata da __________

nel testamento pubblico comprende tutti i beni posti nell'abitazione di __________,

“nulla escluso”. La firma figurante sulla dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, poi, sarebbe quella che l'interessato usava

nei primi anni ottanta, a comprova della confezione posticcia del documento,

approntato per mezzo di uno dei fogli firmati in bianco che l'interessato soleva

lasciare a casa quan­do si assentava negli Stati Uniti. L'appellante sostiene

altresì che il 19 settembre 1988 __________ si trovava a __________ “sin dalle prime ore del mattino”, che la testimonianza dell'ex moglie del testatore __________ va

apprezzata con particolare prudenza e che l'attrice non ha mai incluso nelle

proprie dichiarazioni fiscali i beni di cui rivendica la proprietà, né ha mai

contestato il testamento del figlio. Ancora una volta la convenuta invoca

perciò la presunzione di proprietà conferita al possessore dall'art. 930 cpv. 1

CC.

3.

Il possessore di una

cosa mobile ne è presunto proprietario (art. 930 cpv. 1 CC). In concreto i beni

litigiosi sono in possesso della convenuta. Spettava dunque all'attrice comprovare

il suo titolo di proprietà. A tal fine essa ha prodotto la citata

dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, nella quale il figlio __________ attesta di

avere ricevuto da lei le icone in custodia e l'armadio (“safe”) in comodato. La convenuta non pretende che ciò sia insufficiente

per dimostrare la proprietà dei beni. Eccepisce il documento di falso (formale).

In simili circostanze gli art. 216 segg. CPC dispongono una procedura apposita,

la quale comporta il sequestro del docu­mento e la trasmissione degli atti all'autorità

penale (art. 218 e 220 cpv. 1 CPC). Se il procedimento penale non ha luogo,

l'eccezione si istruisce nelle forme delle domande processuali e cul­mina in un

decreto, nel quale il giudice decide se il docu­mento è vero o falso (art. 226

CPC). È quanto si prefiggeva di fare anche il Pretore nella fattispecie (act.

V: verbale dell'udienza preliminare, pag. 3). Per tacere dalla circostanza però

che in seguito la trasmis­sione degli atti all'autorità penale non è più stata

presa nem­meno in considerazione, invano si cercherebbe nell'incarto un

qualsivo­glia decreto nel quale il Pretore abbia statuito sull'eccezione. Tant'è

che nella sentenza impugnata egli stesso dà atto di non avere ancora deciso (“il principale tema sub iudice

è quello di sapere se la dichiarazione doc. A sia vera o falsa”: pag. 3 in alto). E in realtà egli non ha deciso nemmeno nella

sentenza impugnata, limitandosi a dare – implicitamente

– l'atto per autentico.

Sta di

fatto che nell'appello la convenuta non si duole di irregolarità procedurali,

né lamenta – per avventura – un'inversione del­l'onere probatorio quanto all'autenticità

del documento. Nel memoriale essa solleva altre censure. Anzitutto pretende che

l'attrice non ha validamente contestato la donazione dei beni eseguita

da __________ inter vivos, ciò che precluderebbe a costei ogni

rivendicazione, giacché un donatario in buona fede diviene proprietario della

cosa mobile ricevuta seppure il donante non abbia il diritto di disporne (art.

714.

cpv. 2 CC). In subordine essa fa valere che, quand'anche non fosse intervenuta

una donazione fra vivi, essa possiede i beni litigiosi e ne va presunta proprietaria

(art. 930 cpv. 1 CC), presunzione che non può essere sovvertita per mezzo di un

documento fasullo come quello esibito dall'attrice. In via di

ulteriore subordine l'appellante asserisce che, foss'anche autentico il

documento in questione, __________ le ha ormai legato i beni litigiosi per causa

di morte. E siccome l'attrice non ha impugnato il testamento, essa è divenuta

proprietaria dei beni in buona fede, sempre in virtù l'art. 714 cpv. 2 CC. Accertato

ciò, sull'eccezione di falso in quanto tale non è il caso di attardarsi oltre.

4.

Nella misura in cui sostiene

che l'attrice non ha contestato la donazione inter vivos da lei evocata

nella risposta, l'appellante non può essere seguita. Nel memoriale di risposta la

convenuta affermava (pag. 3, ad C):

(…) il signor __________ aveva già reso in vita quest'ultima

[= la convenuta] beneficiaria di una donazione, il cui oggetto era costituito

tra l'altro dalla mobilia in questione. Tale atto giuridico ha comportato

l'acquisizione derivata della proprietà dei beni da parte della convenuta ancor

prima del decesso del signor __________.

Le disposizioni testamentarie

del 13 agosto 1992 hanno poi confermato il trasferimento di proprietà che

comunque era già avvenuto.

Con la replica l'attrice

ha così reagito (pag. 4 in alto):

Ad C Contestata

Alla convenuta __________ ha

donato e lasciato in eredità tutto quanto di sua proprietà ad eccezione degli

oggetti di cui alla dichiarazione prodotta (doc. A).

Contrariamente

all'opinione dell'appellante, non si può dire pertanto che la contestazione dell'attrice

sia puramente generica (art. 170 cpv. 2 CPC). Costei non ha escluso infatti che

il figlio potesse avere donato alla convivente, in vita, tutto l'inventario e

l'arredamento della casa di __________ a titolo di anticipo ereditario, ma ha negato

che ciò comprendesse beni estranei alla sostanza di lui (patrimonio non “di mia

proprietà”, per riprendere la clausola testamentaria). E in tal senso la

posizione è stata compresa anche dalla convenuta, tant'è che nella duplica essa

ha scritto (pag. 3):

Ad C. Contestata la replica, confermata la risposta

Dalla disposizione

testamentaria di __________ non risulta affatto quanto asserito dalla parte

attrice. Dal testamento di __________ risulta che tutto l'inventario e

l'arredamento, che erano di sua proprietà, nulla escluso, sono stati lasciati

in legato alla signora AP 1.

Avesse intravisto nell'allegazione

dell'attrice un'ammissione implicita di donazione inter vivos, essa non

avrebbe contestato la replica né – men che

meno – “quanto asserito dalla parte attrice”.

Circa il successivo

passaggio della risposta in cui la convenuta tornava sul tema della donazione,

esso consisteva nella frase seguente (pag. 5, ad 1):

(…) La convenuta ha infatti acquisito la proprietà in

modo derivato dal signor __________ mediante donazione ed in ogni caso sulla

base del testamento, mai contestato, del 13 agosto 1992.

Al

che l'attrice ha replicato (pag. 6):

Ad 1 Contestata

Nella misura in cui la

dichiarazione del 19 settembre 1988 di __________ è da ritenere valida, l'attrice

ha diritto di rivendicare la proprietà sulle icone e l'armadio oggetto della

presente vertenza.

La convenuta è divenuta

proprietaria di quanto di proprietà di __________ ma non di quanto di proprietà

della madre dello stesso, dalla quale egli aveva ricevuto in custodia quanto

elencato nella dichiarazione citata (doc. A).

La convenuta ha contestato

simile punto di vista nella duplica (pag. 4 in fondo). Si ripete dunque la

contrapposizione di prospettive descritta poc'anzi e mal si capisce come la

convenuta possa ravvisare in ciò – per la prima volta, non avendo formulato

conclusioni davanti al Pretore – un implicito riconoscimento di donazione inter

vivos avente per oggetto i beni riven­dicati. In proposito l'appello manca di

ogni consistenza.

5.

Ciò posto,

l'appellante non asserisce che il fascicolo processuale contenga le prove di

un'intervenuta donazione fra vivi. Soggiunge che, nondimeno, i

beni contesi sono di sua proprietà, poiché un possessore di cose mobili ne è

presunto proprietario e tale presunzione non può essere sovvertita da

documenti fasulli. Ora, che la convenuta possegga i beni litigiosi

è pacifico. D'altro lato la convenuta non pretende, come detto (consid. 3), che

la dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988 sia insufficiente per dimostrare la

proprietà dell'attrice. Durante uno dei suoi interrogatori formali nella precedente causa

inc. OA.1996.971 essa aveva dichiarato invero che la

sera del 16 settembre 1988 “nulla

avven­ne con le icone”, mettendo

in dubbio che __________ le avesse ricevuto in consegna, ma nell'appello essa

non insiste su tale dichiarazione, cui il Pretore non ha riconosciuto forza

probatoria (sentenza impugnata, pag. 6 lett. d). Ribadisce, nell'appello, che il

noto documento è contraffatto, confezionato sulla base di un vecchio foglio

firmato in bianco da __________, pur non essendo in grado di dire chi sia

l'autore del falso o chi ne sia stato complice (act. V: verbale dell'udien­za

preliminare, pag. 2 in basso).

Il

Pretore, da parte sua, non ha ravvisato elementi che inducessero ad accertare

la falsità del titolo. Ricordato che, secondo l'attrice, __________ aveva

firmato la dichiarazione in sua presenza e vista il 19 set­tembre 1988 nella

casa di via __________ a __________ (con indirizzo postale a __________ __________

__________), egli non ha trascurato che, stando ai testimoni __________ e __________

(sentiti nella causa inc. OA.1996.671), __________ era rimasto con loro tutto

il giorno a __________, così come la convenuta aveva affermato durante i suoi due

interrogatori formali nella causa medesima. Il Pretore però non ha ritenuto decisive

tali deposizioni. Intanto perché la stessa convenuta aveva poi precisato – non

senza disinvoltura – di avere raggiunto __________ “forse dopo l'orario di lavoro”. Inoltre

perché i due testimoni non

avevano indicato a che ora si erano incontrati con __________, sicché quest'ultimo poteva essere arrivato a __________ anche dopo

avere visitato la madre a __________ (sentenza impugnata, pag. 4).

L'appellante

sottolinea che nell'attuale causa __________ ha confermato di avere incontrato __________

a __________ già “di mattina

presto”. Rimane il fatto però che il testimone, legato alla convenuta da lunga

amicizia e da rapporti professionali (rogatoria __________ nell'inc. OA.1996.671,

risposta n. 2), non ha indicato alcun orario, né ha accennato al modo in cui è

avvenuto l'incontro. Quanto a __________ sul momento dell'incontro la sua testimonianza

nella causa inc. OA.1996.671 è

del tutto silente. Per quel che è delle deposizioni dell'appellante, basti rammentare

che in un primo tempo essa ha dichiarato di avere trascorso con __________

“tutto il giorno 19” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), salvo precisare poi,

una volta deferita al foro penale, di avere raggiunto __________ “forse dopo

l'orario di lavoro”, il che lascia a dir poco perplessi. Certo, l'appellante assevera che dopo la metà degli anni ottanta __________ non ha più firmato per esteso con nome e cognome. Il Pretore ha

accertato tuttavia che l'interessato usava le due firme in alternativa (sentenza

impugnata, pag. 6 in fondo) e l'appellante non spiega perché tale accertamento

sarebbe erroneo, limitandosi a ripetere il proprio convincimento. In definitiva si potrà quindi affermare che

l'attrice non è stata in grado di comprovare più di tanto l'autenticità del

documento eccepito di falso, ma non che la censurata falsità appaia sorretta da indizi sopra ogni sospetto. Comunque sia, si volesse anche ritenere che la dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988 non basti a confortare la proprietà

dell'attrice, l'esito della sentenza non muterebbe per le ragioni in appresso.

6.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha evocato una serie di ele­menti che, a prescindere

dalla citata dichiarazione, suffragano la proprietà dell'attrice:

– la testimonianza di __________,

la quale era venuta a sapere proprio dall'ex marito che le icone sono proprietà

della madre (senten­za impugnata, pag. 4 in fondo, lett. a);

– la circostanza che

nell'inventario fiscale della successione siano stati indicati “mobili, suppellettili, tappeti, icone, armi

ecc.” ad __________ per fr. 10 000.– mentre le

icone litigiose valgono da sé sole fr. 66 000.– e non possono quindi reputarsi

incluse (pag. 5 in alto, lett. b);

– la circostanza che

l'esecutore testamentario ha confermato all'autorità fiscale l'esistenza di

beni appartenenti alla madre del defunto nell'abitazione di __________ (pag. 5

nel mezzo);

– la circostanza che

tutte e tre le perizie sull'autenticità delle

icone

sono in possesso dell'attrice, finanche quella richiesta nel 1992 dal figlio e

dalla convenuta (pag. 5 in basso, lett. c).

Obietta

l'appellante che la deposizione di __________ va apprezzata “con particolare prudenza” perché essa è l'ex nuora dell'attrice. Non pretende tuttavia che tra l'attrice

e l'ex nuora corrano relazioni di particolare amicizia o di affari, né che la testimone abbia motivo di particolare

inimicizia o di rancore verso di lei. Nulla induce a credere pertanto che la

testimonianza sia inventata o inveritiera. Sull'inventario fiscale poi l'appellante

non spende una parola. Rileva che l'esecutore testamentario ha reso attenta

l'autorità fiscale circa l'esistenza di beni a lei appartenenti nell'abitazione

di __________, ma non spiega perché l'esecutore abbia fatto altrettanto per

beni appartenenti all'attrice (cartella IV, “edizione da __________”,

doc. 25: reclamo contro l'imposta di successione, pag. 4 in fondo). Se tutto

quanto contenuto nella casa di __________ fosse passato in proprietà della

convenuta, in effetti, la segnalazione dell'esecutore testamentario relativa a

beni dell'attrice non avrebbe avuto senso (come non avrebbe avuto senso

limitare a fr. 10 000.– la stima complessiva

dei beni mobili nell'inventario). Sul fatto che tutte e tre le perizie attestanti

l'autenticità delle icone siano in possesso dell'attrice, infine, l'appellante sorvola.

Fa notare che l'attrice non ha mai incluso le ico­ne né l'armadio nelle proprie

dichiarazioni fiscali, ma a parte il fatto che l'argomento è nuovo (e quindi irricevibile

in appello: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), agli atti non figurano le dichiarazioni

d'imposta di lei. Ne segue che, si volesse anche fare astrazione dal documento

eccepito di falso, elementi chiari, univoci e convergenti sovvertono la

presunzione di proprietà che la convenuta invoca fondandosi sull'art. 930 cpv.

1.

CC.

7.

L'appellante si vale

una volta ancora dell'art. 714 cpv. 2 CC, affermando di avere – comunque sia – acquisito

in buona fede i beni in rassegna per testamento e di essere protetta dunque nel

suo titolo di proprietà. A tal fine essa richiama la formulazione della clausola

testamentaria, ponendo l'accento sul fatto che l'attrice non l'ha impugnata. Il

Pretore è stato di altro avviso, rilevan­do in sintesi

– che nella clausola testamentaria il disponente

aveva circoscritto il legato ai beni “di mia proprietà” (pag. 5 in fondo, lett. a);

– che, contrariamente

all'opinione della convenuta, l'attrice non aveva tardato nel far valere la propria

rivendicazione (sentenza impugnata, pag. 6 lett. b);

– che, contrariamente ancora

all'opinione della conve­nuta, l'attrice non aveva motivo per impugnare il

testamento (pag. 6 lett. c).

Nell'appello

la convenuta insiste nel sostenere che la clausola testamentaria le legava

tutto il contenuto della casa ad __________. Non spiega tuttavia come mai il disponente

le avrebbe lasciato “la proprietà di tutto l'inventario e arredamento (tra l'altro

i mobili, i tappeti, le collezioni di icone e di armi), nulla escluso, di

mia proprietà, contenuto nella casa da noi attualmente occupata di __________”,

mentre le ha legato “tutto quanto nulla escluso contenuto nella (…) casa di __________”.

Tanto meno essa illustra come mai il notaio rogante (che sarebbe divenuto

esecutore testamentario) abbia inserito la locuzione “di mia proprietà” solo

per quanto riguarda l'abitazione di __________, dove si trovavano le icone e

l'armadio. Se a ciò si aggiunge – come detto – che nell'inventario fiscale

della successione l'esecutore testamentario ha indicato “mobili, suppellettili,

tappeti, icone, armi ecc.” ad __________ per soli fr. 10 000.–, confermando all'autorità

fiscale l'esi­stenza nell'abitazione di beni appartenenti alla madre del defunto,

il titolo di proprietà invocato dall'appellante mortis causa si rivela

ai limiti del pretesto.

Né è destinata a miglior

sorte l'argomentazione dell'appellante ancorata al fatto che l'attrice non ha

impugnato il testamento del figlio. Come rileva il Pretore, l'attrice non aveva

motivo di contestare alcunché, dato che il figlio aveva legato alla convivente

solo beni “di sua proprietà”, al cui riguardo l'attrice non aveva nulla da

ridire. Se mai la questione era di accertare la proprietà delle icone e

dell'armadio, ma a parte il fatto che l'attrice ha rivendicato i beni – come ha

accertato il Pretore – “subito dopo la morte del figlio” (sentenza impugnata,

pag. 6 lett. c), la convenuta medesima ha tergiversato fino al 21 maggio 1996

prima di rifiutarne la consegna. Pretendere in circostanze del genere che

l'attrice dovesse contestare il testamento è un argomento che non merita dunque

ulteriore disamina.

8.

Se ne conclude che,

privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del

giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che

l'indennità per ripetibili alla parte vittoriosa va commisurata alla

stringatezza dello scritto indirizzato alla Camera il 12

gennaio 2006.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle sette icone (fr. 66 000.– stimati al

momento delle perizie) e dell'armadio rivendicati dall'attrice eccede

abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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