Lexipedia

Decisione

11.2005.162

Diffida ai debitori.

10 aprile 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.153 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

del 25 agosto 2005 da

AP 1

(ora patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

(¿ricorso¿) del 28 novembre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

il 15 novembre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 14 giugno 2005 la giudice unica (Einzelrichterin) del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________)

ha omologato una convenzione, stipulata nell'ambito di misure a protezione

dell'unione coniugale da AO 1 (1945) e AP 1 (1947), in virtù della quale il marito

si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3400.¿

mensili dal 1° giugno 2005 (clausola n. 2.1, prima frase), riservato quan­to segue

(clausola n. 2.1, seconda frase):

Zieht die Klägerin in Folge Verkaufs der

Liegenschaft an der __________ aus, verpflichtet sich der Beklagte, der

Klägerin ab dieser Zeit­punkt für sie persönlich einen

monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 5200.¿ zu bezahlen sowie für die

Nebenkosten dieser Liegenschaft aufzukommen.

L'intesa

prevedeva altresì che AO 1 corrispondesse alla moglie fr. 2265.¿ per premi

arretrati della cassa malati (dal gennaio al maggio del 2005) entro il 30

giugno 2005 (clausola n. 2.4), più una provvigione ad litem di

fr. 5000.¿ in dieci rate di fr. 500.¿ mensili dal 1° luglio 2005 (clausola

n. 4.1).

B. Il 25 agosto 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, dolendosi che il marito continuasse a versarle un

contributo alimentare di fr. 3400.¿ mensili invece di fr. 5200.¿ pattuiti,

sebbene dal 1° agosto 2005 essa si fosse trasferita da __________ a __________,

e non le avesse ancora corrisposto né l'importo di fr. 2265.¿ per i premi

arretrati della cassa malati né la seconda rata di fr. 500.¿ mensili per la

provvigione ad litem. Essa ha chiesto così che fosse ordinato alla __________,

di trattenere dallo stipendio del marito fr. 5200.¿ mensili a decorrere

dall'agosto del 2005, più l'importo una tantum di fr. 4565.¿ per

arretrati, da riversare direttamente a lei. Oltre a ciò, essa ha postulato una

provvigione ad litem di fr. 3000.¿. All'udienza del 9 settembre 2005,

indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere

l'istanza. Statuendo con sentenza del 15 novembre 2005, il Pretore

ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 250.¿ e le spese di fr. 30.¿

sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr.

400.¿ per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta il 28 novembre 2005 con un appello

(¿ricorso¿) per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare alla __________

(subordinatamente ¿alla società/istituto i cui dati verranno specificati in

base alle risultanze di causa¿) di trattenere dallo stipendio del marito fr.

5200.¿ mensili dal settembre del 2005, oltre a un importo unico di fr. 1800.¿,

e di riversare tali somme direttamente a lei. L'istante insta per l'ottenimento

dell'assistenza giudiziaria in secondo grado. L'appello non ha formato oggetto

di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei

propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tut­to o in parte,

nelle mani dell'altro (art. 177 CC). La procedura è quella sommaria contenziosa

di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC, con rinvio agli art.

361.

segg. CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza

appellabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 e art. 370 cpv. 2 CPC).

Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

All'appello

l'istante unisce 18 allegati, di cui due nuovi (doc. E e O). In appello vige

tuttavia il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC), tranne nelle cause ret­te dal principio inquisitorio illimitato

(in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto), estranee alla

fattispecie, oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa

prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b

CPC). I due documenti nuovi (certificato 2 settembre 2005 relativo al premio

della cassa malati e lettera 10 ottobre 2005 dell'avv. PA 1 all'avv. PA 2) non

sussidiano minima­mente ai fini del giudizio. Non soccorre quindi versarli agli

atti.

3.

In

ordine l'appellante fa valere che dopo il contraddittorio del 9 settembre

2005.

il Pretore avrebbe dovuto indire la discussione finale (art. 368 CC), ciò

che ha omesso (memoriale, pag. 11). L'assunto è ai limiti del pretesto. In

calce al verbale del 9 settembre 2005 figurava chiaramente che entro termini

fissati a giorni le parti avrebbero prodotto determinati atti e che, ¿ottenuti

tali chiarimenti e documenti, il Pretore deciderà¿ (pag. 3). L'istan­te ha

firmato il verbale senza riserve. Pretendere adesso che il giudice dovesse

convocare un'altra udienza sfiora la temerarietà.

4.

Il Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto ha sempre versato

regolarmente all'istante il contributo alimentare di fr. 3400.¿ mensili. Ciò

premesso, egli ha interpretato la clausola n. 2.1 della convenzione sottoscritta

dai coniugi nel senso che, abbandonando l'abitazione coniugale di __________,

l'istante avrebbe potuto pretendere il contributo alimentare maggiorato di fr.

5200.

¿ mensili seppure la casa non fosse ancora stata venduta. Tuttavia ¿ egli ha

soggiunto ¿ il trasloco presupponeva in qualche modo un obbligo o una

necessità, mentre in concreto l'istante si è trasferita a __________ di propria

iniziativa e per libera scelta, senza che il marito la obbligasse. Quanto agli

arretrati, essi non giustificavano una trattenuta di stipendio, ammissibile

solo ¿ secondo il Pretore ¿ per contributi futuri. La provvigione ad litem,

infine, non poteva trovare spazio fuori di una causa di separazione o di

divorzio. Donde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.

5.

L'appellante

sostiene ¿ in sintesi ¿ che la citata clausola convenzionale non subordinava il

trasloco altrove a uno stato di necessità, né all'esigenza di motivare o di giustificare

il trasferimento. Inoltre essa ricorda di avere comunicato al marito, con lettera

del 1° luglio 2005, la sua volontà di liberare l'abitazione coniugale, sicché

nulla ostava più alla vendita (¿somit steht dem Verkauf der __________-Wohnung

ab dem 1.08.05 nichts mehr im Wege¿: doc. F). Al proposito l'istante

rammenta come l'uso dell'abitazione coniugale sia sempre stato fonte di litigi

e come il marito abbia fatto capo a ogni mezzo (sostituzione delle serrature, divieti

di ingresso, disdetta della linea telefonica) per indurla a lasciare lo stabile,

accusandola di ostacolare con la sua presenza la vendita del fondo. Il

trasferimento a __________ era quindi oggettivamente giustificato.

6.

I

principi che disciplinano l'interpretazione di una convenzione sugli

effetti del divorzio o della separazione ¿ e, per analogia, di una convenzione

stipulata nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale (v. Vetterli

in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 175 CC) ¿ sono

stati precisati dal Tribunale federale

nella sentenza 5C.281/2000 del 9 maggio 2001, consid. 3. L'applicazione

di tali criteri presuppone nondimeno che l'accordo denoti punti ambigui o

oscuri, rispettivamente che indizi facciano apparire un determinato punto ¿ di

per sé chiaro ¿ come non conforme alla reale volontà delle parti (DTF 127 III

445.

consid. 1b). Nella fattispecie il significato letterale della clausola n.

2.

, seconda frase, è assolutamente chiaro: avesse l'interessata lasciato la

casa di __________ in seguito alla ven­dita (¿in Folge Verkaufs¿) del fondo, il

marito le avrebbe corrisposto un contributo alimentare di fr. 5200.¿ mensili,

oltre ad assumere le spese accessorie dell'immobile. Quali indizi farebbero

apparire il testo della clausola difforme dalla reale volontà delle parti l'appellante

non indica, né gli atti danno a divedere, tanto meno in una procedura sommaria

come quella che presiede all'emanazione di una diffida ai debitori.

7.

Afferma l'appellante

che qualora la clausola n. 2.1 della convenzione fosse davvero chiara, il

Pretore non avrebbe accettato che lei interpellasse il Tribunale distrettuale

di __________ circa il tenore e la portata di quel punto, né avrebbe accertato

che la clausola andava applicata ¿indipendentemente dal fatto che tale abitazione

sia o meno stata venduta a terzi¿ (sentenza, pag. 5 in fondo). L'argomentazione

cade nel vuoto. Anzitutto perché il Tribunale distrettuale di __________, oltre

a rifiutarsi di interpretare la clausola, ha confermato come l'intesa ¿ chiara

¿ risponda a quanto le parti avevano allegato e pattuito in sede di udienza

(lettera del 22 settembre 2005, agli atti). In secondo luogo perché il Pretore,

pur stimando la clausola applicabile ¿indipendentemente dal fatto che tale

abitazione sia o meno stata venduta a terzi¿, non ha ritenuto la locuzione ¿in

Folge Verkaufs¿ senza significato. Al contrario: l'ha intesa nel senso che,

seppure la casa non fosse stata venduta, l'aumento del contributo alimentare da

fr. 3400.¿ a fr. 5200.¿ mensili sarebbe stato dovuto ugualmente nel caso in cui

l'istante fosse stata costretta ad abbandonare lo stabile (sentenza, pag. 6 in

alto). Se non che ¿ egli ha soggiunto ¿ dagli atti non risulta che dopo la

firma della convenzione il marito abbia operato costrizione di sorta (loc.

cit., pag. 6 a metà). In simili circostan­ze l'opinione del Pretore non giova

quindi all'appellante.

8.

L'appellante

ribadisce ¿ come detto ¿ che il marito ha esercitato pressioni per farle

lasciare l'abitazione coniugale ed evoca la sua lettera del 1°

luglio 2005 (doc. F) in cui comunicava al convenuto di volersene andare da __________,

sicché nulla ostava più alla vendita del fondo. Tali argomentazioni non hanno

miglior consistenza rispetto alle precedenti. Intanto perché le sollecitazioni

del marito risalgono a un periodo di dissidi risolto, appunto, per mezzo della

convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di __________. Inoltre perché

la lettera di cui l'appellante si vale null'altro dimostra se non una decisione

autonoma e unilaterale (¿Ich habe beschlossen, per 1.08.05 aus der __________-Wohnung

auszuziehen, da ich auf dieses Datum ein geeignetes Mietobjekt gefunden habe¿),

volta se mai ad agevolare la vendita del fondo, ma non causata né dovuta a

un'alienazione in corso o in procinto di avvenire. Quanto l'interessata chiede,

in ultima analisi, è che ai fini del giudizio si ignori la locuzione ¿in

Folge Verkaufs¿ contenuta nella nota clausola convenzionale. Nulla induce a ritenere

tuttavia ¿ men che meno nel quadro di un sindacato meramente sommario ¿ che tale

fosse la volontà interna dei coniugi. Manifestamente infondato, al riguardo

l'appello è destinato all'insuccesso.

9.

Nelle richieste di

giudizio l'appellante insiste perché si ordini non solo una trattenuta di

stipendio pari all'entità del contributo alimentare maggiorato (fr. 5200.¿

mensili), ma anche una trattenuta una tantum di fr. 1800.¿ per un

accumulo di arretrati da parte del marito. Il Pretore ha respinto la domanda ¿

come si è visto ¿ perché a suo parere una diffida ai debitori è destinata solo

a garantire versamenti futuri. In proposito l'appellante nulla obietta. Ripete

solo, con il Pretore, che una parte della dottrina è di avviso diverso (memoriale,

pag. 6 in alto), salvo ammettere per finire che ¿la diffida ai debitori

dell'obbligato può essere ordinata nel caso in cui traspaia dagli atti l'intenzione

di non far fronte anche per il futuro, ai propri oneri¿ (pag. 10 in fondo). Ciò

posto, mal si intravede perché il primo giudice sarebbe caduto in errore rifiutando

la trattenuta per importi arretrati. Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato

con il cpv. 5).

10.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono il principio

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare

ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni

e non ha cagionato spese presumibili. In questa sede l'appellante postula il beneficio

dell'assistenza giudiziaria, ma la richiesta non può essere accolta.

Quand'anche l'interessata fosse una persona indigente (nel senso dell'art. 3

cpv. 1 Lag), per vero, l'appello risultava privo fin dall'inizio di ogni

possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato

notificato al convenuto. Delle ristrettezze economiche in cui versa l'appellante,

ad ogni modo, si tiene calcolo nella misura del possibile contenendo l'ammontare

della tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

250.¿

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster