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Decisione

11.2005.163

Privazione dell'autorità parentale: diritto di essere sentito

6 giugno 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 15.2002

(privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza

del 7 giugno 2005 dalla

Commissione tutoria regionale 7, Tesserete

nei confronti di

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 ) e

PI 1, ora in

riguardo

all'autorità parentale sui figli

C__________

(1988) e G__________ (1992);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello presentato il 21 novembre 2005 da AP 1 contro la decisione emessa il

4 no­vembre 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Dal

matrimonio tra PI 1 (1963) e AP 1 (1960) sono nati C__________ (12 ottobre

1988) e G__________ (5 aprile 1992). In esito a varie segnalazioni di vicini di

casa e di responsabili delle scuole frequentate dai figli, con risoluzione del

18 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 7 ha privato i genitori della

custodia parentale, ha decretato il collocamento dei ragazzi “in un istituto adeguato alle loro necessità” e ha regolato il diritto di visita dei

genitori. Nel novembre del 2002 PI 1 e AP 1 si sono separati di fatto. Su ricorso di questi ultimi, con de­cisione del 23 febbraio 2003

l'autorità di vigilanza ha poi disposto il collocamento di C__________ alla __________

di __________ (con rientro dalla madre durante i fine settimana e le vacanze

scolastiche) e ha riaffidato G__________ alla madre stessa, invitando il Servizio

di sostegno e d'accompagnamento educativo di __________ a prestare sostegno ai

genitori nell'educazione di lui, come pure il Servizio sociale di __________ a

fungere da ufficio di controllo e di informazione.

B. In seguito

a una nuova segnalazione da parte della direzione della Scuola media di __________

circa le frequenti assenze di G__________, con risoluzione del 24 novembre 2004

la Commissione tutoria ha tolto ai genitori anche la custodia sul figlio minore,

ha decretato il collocamento del ragazzo alla __________ durante la settimana e

presso il padre o la madre durante il sabato e la domenica, disciplinando altresì

il diritto di visita dei genitori. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione

è stato respinto il 14 gennaio 2005 dall'autorità di vigilanza. Lo stesso 14 gennaio

2005 la Commissione tutoria regionale ha sospeso provvisoriamente le visite della

madre al figlio G__________ e il 17 gennaio successivo

ha incaricato il Servizio medico-psicolo­gico di __________ di assistere il ragazzo.

Il 24 maggio 2005 la Commissione tutoria ha poi ordinato il collocamento del

figlio in internato alla __________, concedendo alla madre un diritto di visita

di due ore la settimana.

C. Il 7

giugno 2005 la Commissione tutoria regionale ha chiesto alla Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, di privare AP 1 e PI 1

dell'autorità parentale su entrambi i figli. Costei ha

proposto il 17 giugno 2005 di respingere l'istanza, postulando il beneficio

dell'assistenza giudiziaria, e PI 1 ha formulato identica proposta il 24 giugno

successivo. Dopo avere tentato invano di sentire il figlio G__________, l'autorità

di vigilanza ha ascoltato l'operatrice __________, del Servizio sociale di __________.

Statuen­do con decisione del 4 novembre 2005, essa ha respinto l'istanza per

quanto riguardava il figlio C__________, mentre ha privato i genitori

dell'autorità parentale su G__________. AP 1 si è vista rifiutare l'assistenza

giudiziaria.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 21 novembre 2005

nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la decisione

stessa sia annullata per violazione del suo diritto di essere sentita o, subordinatamente,

riformata nel senso di rigettare la privazione dell'autorità parentale postulata

dalla Commissione tutoria regionale. Essa sollecita altresì il conferimento dell'assistenza

giudiziaria davanti all'autorità di vigilanza. Invitata a esprimersi, l'autorità

tutoria è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

in materia di privazione dell'autorità parentale

1.

Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8

marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). Ciò vale anche in materia di privazione

dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come

giurisdizione di primo grado (art. 11 lett. i del regolamento d'applicazione

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

La procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le

particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51

consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio in esame è dunque

ricevibile. Quanto a PI 1, egli non ha impugnato la decisione dell'autorità di

vigilanza e verso di lui la privazione dell'autorità parentale ha acquisito

carattere definitivo, sicché il presente giudizio gli va comunicato solo per conoscenza.

2.

L'appellante

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, l'autorità

di vigilanza avendo rifiutato di ascoltarla personalmente. Nella decisione impugnata

la Sezione degli enti locali ammette il diniego, ma lo giustifica con

l'argomento che AP 1 aveva potuto esprimersi per iscritto (pag. 5, consid. 1). Ora,

l'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende il diritto di presentarsi personalmente e

di esprimersi oralmente davanti a un'autorità amministrativa

(DTF 130 II 428 consid. 2.1 con riferimenti). Tale facoltà sgorga tuttavia, sul

piano cantonale, dall'art. 23 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, il quale prevede a chiare lettere

che la persona direttamente toccata da una misura “ha diritto di essere sentita personalmente”. Poco importa che la persona abbia avuto occasione di determinarsi

per scritto. La norma consacra il principio dell'audizione personale, da cui si

può prescindere solo per ragioni mediche o d'eccezione, a salvaguardia di prevalenti

interessi pubblici o

privati o di un'istruttoria in corso (art. 23 cpv. 3 e

5.

della legge medesima; v. RDAT I-2003 pag. 171 consid. 6a). Nelle sue osservazioni

del 17 giugno 2005 all'autorità di vigilanza l'interessata aveva chiesto in

modo esplicito di essere sentita personalmente (doc. 2, pag. 4). Disattendendo

tale richiesta sen­za ragioni mediche né d'eccezione, l'autorità di vigilanza ha

violato il suo diritto di essere sentita.

È vero

che una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore

può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi

sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a

un'autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 129 I 135

consid. 2.2.3, 126 V 132 consid. 2b con rinvii). E questa Camera è un'autorità

di ricorso provvista di piena cognizione (v. anche messaggio del Consiglio di

Stato n. 4775M del 1° luglio 1998, commento all'art. 23). Se non che, le “determinate situazioni” evocate dianzi devono rimanere casi

particolari, in difetto di che l'eccezione diverrebbe la regola. La sanatoria è

esclusa, di conseguenza, nell'ipotesi di violazioni particolarmente gravi (DTF

127.

V 437 consid. 3d/aa; SJ 125/2003 I pag. 317). Inoltre essa va applicata con

cautela, poiché sottrae all'interessato il doppio grado di giurisdizione e ciò

può configurare a sua volta – dandosene gli estremi – una violazione del diritto

d'essere sentito (sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007,

consid. 5.2).

Si

ragionasse diversamente, del resto, un'autorità inferiore potrebbe sempre

limitare il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far

valere le loro argomentazioni davanti alla giurisdizione di ricorso (Bovay, Procédure administrative, Berna

2000, pag. 242). Per tale ragione questa Camera ha ritenuto non sanabile una

duplice violazione del diritto di essere sentito (l'interessato non era stato

ascoltato né era stato avvertito del rischio inerente a una possibile reformatio

in peius: I CCA, sentenza inc. 11.2005.145 dell'11 novembre 2005) o la rinuncia

a sentire un minorenne non sorretta da motivi pertinenti (I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26

marzo 2007, consid. 8). In concreto l'autorità di vigilanza ha consapevolmente rifiutato

di sentire l'interessata di persona, violando una chiara disposizione di legge.

Si tratta di un'inosservanza flagrante, che non può essere sanata in seconda

sede. Ne discende che, per quanto riguarda la posizione dell'appellante, la

decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità di

vigilanza affinché statuisca di nuovo, dopo avere conferito a AP 1 la

possibilità di esprimersi personalmente.

3.

L'appellante critica altresì la mancata audizione del figlio G__________.

A tale riguardo è appena il caso di rammentare che prima di ordinare una misura

di protezione l'autorità tutoria o il terzo incaricato devono sentire

personalmente il figlio in modo appropriato, a meno che la sua età o altri

motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura

all'art. 35 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto sei anni

(DTF 131 III 553). Nel caso in esame l'autorità di vigilanza ha spiegato di

avere rinunciato all'ascolto perché secondo il dott. __________, del Servizio

medico-psico­logico di __________, lo “stato di salute precario” del ragazzo escludeva l'audizione (decisione impugnata, pag. 6 in

alto). Ci si può domandare se una motivazione tanto vaga e generica sia

sufficiente. Comunque sia, dovendosi ancora – in concreto – sentire la madre,

andrà verificato se sussistano tuttora impedimenti all'audizione del ragazzo,

tanto più che il risultato dell'ascolto potrebbe apportare elementi di rilievo

per il giudizio. Si ricordi che l'audizione non va scartata alla leggera.

Dandosene i presupposti, essa potrà avvenire anche per il tramite di personale

specialistico.

4.

L'annullamento della decisione impugnata riguardo all'appellante già

per questioni d'ordine rende superfluo esaminare la censurata privazione

dell'autorità parentale nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Si ricordi

nondimeno all'autorità di vigilanza che tale misura è equiparabile alla

privazione di un diritto strettamente personale ed è consentita solo ove altre

misure meno incisive a protezione del figlio appaiano insufficienti. Nella

fattispecie occorre dunque appurare se sia necessario togliere alla madre l'autorità

parentale (art. 311 CC) allorché questa sia già stata privata della custodia

(art. 310 CC). Il solo fatto che la privazione della custodia sia stata attuata

lacunosamente o male ancora non basta per giustificare un provvedimento più

grave. In concreto si dovrà dunque accertare se, lasciando alla madre

l'autorità parentale (senza custodia) e collocando adeguatamente il figlio, il

bene di quest'ultimo appaia ancora minacciato. L'autorità di vigilanza verificherà

in particolare quali decisioni pregiudizievoli per il bene del ragazzo, sottratto

alla sua custodia, la madre potrà ancora prendere in simili condizioni.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

5.

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente

superiore (messaggio del Con­siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001,

commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in

esa­me è pertanto ricevibile.

6.

Nella

fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato alla richiedente il beneficio

in questione rilevando che l'interessata non aveva minimamente motivato la richiesta,

pur essendo stata richiamata a trasmettere la necessaria documentazione sulla

sua situazione finanziaria (art. 4 cpv. 1 Lag). La ricorrente definisce il rigetto

penalizzante, oltre che sproporzionato, e asserisce di non aver potuto

completare la documentazione per le preoccupazioni e i problemi che la

assillavano in quel periodo. In realtà, così argomentando, essa disconosce che

spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza finanziaria

(DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Se, pur

sollecitato, egli non la documenta a sufficienza per consentire un completo

esame della situazione, la sua richiesta può essere respinta (DTF 125 IV 164

consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.366/2006 del 26 aprile 2007,

consid. 5.1; I CCA, sentenze inc. 11.2007.20 del 14 febbraio 2007, consid. 4; inc.

11.2006.125

del 13 novembre 2006, consid. 3).

La

ricorrente non nega di essere stata invitata dall'autorità di vigilanza a

presentare la documentazione a sostegno della domanda (v. anche doc. 6). Giustifica

la propria passività con preoccupazioni sue e con un infortunio a lei occorso

in quel periodo, ma non pretende che ciò le impedisse di chiedere una proroga

del termine, almeno per il tramite del proprio legale. E in difetto di

documenti sulle condizioni finanziarie di lei per quanto riguardava i redditi e

il fabbisogno mal si comprende come l'autorità di vigilanza potesse valutare lo

stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag). Del tutto privo di fondatezza, il

ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

III. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

7.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). In questa sede l'appellante ottiene causa parzialmente

vinta, anche se non si può sapere come deciderà l'autorità di vigilanza al

momento in cui avrà sentito la ricorrente e – dandosene la possibilità – il

figlio. Quanto alla Commissione tutoria regionale, essa non ha formulato osservazioni

e non può ritenersi sconfitta, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte

in causa e non può essere chiamato a versare alcunché (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4). In ultima analisi si giustifica dunque di rinunciare al prelievo di

oneri processuali e, non essendovi alcun “soccombente”, all'attribuzione

di ripetibili. Per quel che è invece della procedura in materia di assistenza

giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag),

ciò che non si ravvisa in concreto.

8.

La

richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello merita accoglimento,

data la situazione d'indigenza in cui si trova l'interessata (art. 3 cpv. 1 Lag)

e il fatto che, almeno sul principio, il rimedio appariva parzialmente provvisto

di esito favorevole, come conferma il pronunciato attuale (art. 14 cpv. 1 lett.

a Lag). Il beneficio non può invece essere conferito per la contestazione

legata al diniego dell'assistenza giudiziaria davanti all'autorità di

vigilanza, la quale si rivela destituita di fondamento sin dall'inizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che per quanto riguarda AP

1 i dispositivi n. 1 e 3 della decisione impugnata sono annullati e gli atti

sono rinviati all'autorità di vigilanza per nuova decisione conforme ai

considerandi.

Per

il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

prelevano spese o tasse né si assegnano ripetibili.

3. AP 1 è ammessa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quanto riguarda la privazione

dell'autorità parentale, con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

5. Non si

riscuotono tasse o spese.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente per tale

procedura è respinta.

7. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele;

– , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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