11.2005.163
Privazione dell'autorità parentale: diritto di essere sentito
6 giugno 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.163
Data decisione, Autorità:
06.06.2007, ICCA
Titolo:
Privazione dell'autorità parentale: diritto di essere sentito
AUDIZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO ORALMENTE
PRIVAZIONE DELL'AUTORITÀ PARENTALE
art. 311 CC
art. 23 LTEC
Incarto n.
11.2005.163
Lugano
6 giugno 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 15.2002
(privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza
del 7 giugno 2005 dalla
Commissione tutoria regionale 7, Tesserete
nei confronti di
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 ) e
PI 1, ora in
riguardo
all'autorità parentale sui figli
C__________
(1988) e G__________ (1992);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 21 novembre 2005 da AP 1 contro la decisione emessa il
4 novembre 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal
matrimonio tra PI 1 (1963) e AP 1 (1960) sono nati C__________ (12 ottobre
1988) e G__________ (5 aprile 1992). In esito a varie segnalazioni di vicini di
casa e di responsabili delle scuole frequentate dai figli, con risoluzione del
18 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 7 ha privato i genitori della
custodia parentale, ha decretato il collocamento dei ragazzi “in un istituto adeguato alle loro necessità” e ha regolato il diritto di visita dei
genitori. Nel novembre del 2002 PI 1 e AP 1 si sono separati di fatto. Su ricorso di questi ultimi, con decisione del 23 febbraio 2003
l'autorità di vigilanza ha poi disposto il collocamento di C__________ alla __________
di __________ (con rientro dalla madre durante i fine settimana e le vacanze
scolastiche) e ha riaffidato G__________ alla madre stessa, invitando il Servizio
di sostegno e d'accompagnamento educativo di __________ a prestare sostegno ai
genitori nell'educazione di lui, come pure il Servizio sociale di __________ a
fungere da ufficio di controllo e di informazione.
B. In seguito
a una nuova segnalazione da parte della direzione della Scuola media di __________
circa le frequenti assenze di G__________, con risoluzione del 24 novembre 2004
la Commissione tutoria ha tolto ai genitori anche la custodia sul figlio minore,
ha decretato il collocamento del ragazzo alla __________ durante la settimana e
presso il padre o la madre durante il sabato e la domenica, disciplinando altresì
il diritto di visita dei genitori. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione
è stato respinto il 14 gennaio 2005 dall'autorità di vigilanza. Lo stesso 14 gennaio
2005 la Commissione tutoria regionale ha sospeso provvisoriamente le visite della
madre al figlio G__________ e il 17 gennaio successivo
ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di assistere il ragazzo.
Il 24 maggio 2005 la Commissione tutoria ha poi ordinato il collocamento del
figlio in internato alla __________, concedendo alla madre un diritto di visita
di due ore la settimana.
C. Il 7
giugno 2005 la Commissione tutoria regionale ha chiesto alla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, di privare AP 1 e PI 1
dell'autorità parentale su entrambi i figli. Costei ha
proposto il 17 giugno 2005 di respingere l'istanza, postulando il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, e PI 1 ha formulato identica proposta il 24 giugno
successivo. Dopo avere tentato invano di sentire il figlio G__________, l'autorità
di vigilanza ha ascoltato l'operatrice __________, del Servizio sociale di __________.
Statuendo con decisione del 4 novembre 2005, essa ha respinto l'istanza per
quanto riguardava il figlio C__________, mentre ha privato i genitori
dell'autorità parentale su G__________. AP 1 si è vista rifiutare l'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 21 novembre 2005
nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la decisione
stessa sia annullata per violazione del suo diritto di essere sentita o, subordinatamente,
riformata nel senso di rigettare la privazione dell'autorità parentale postulata
dalla Commissione tutoria regionale. Essa sollecita altresì il conferimento dell'assistenza
giudiziaria davanti all'autorità di vigilanza. Invitata a esprimersi, l'autorità
tutoria è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
in materia di privazione dell'autorità parentale
1.
Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). Ciò vale anche in materia di privazione
dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come
giurisdizione di primo grado (art. 11 lett. i del regolamento d'applicazione
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
La procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le
particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51
consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio in esame è dunque
ricevibile. Quanto a PI 1, egli non ha impugnato la decisione dell'autorità di
vigilanza e verso di lui la privazione dell'autorità parentale ha acquisito
carattere definitivo, sicché il presente giudizio gli va comunicato solo per conoscenza.
2.
L'appellante
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, l'autorità
di vigilanza avendo rifiutato di ascoltarla personalmente. Nella decisione impugnata
la Sezione degli enti locali ammette il diniego, ma lo giustifica con
l'argomento che AP 1 aveva potuto esprimersi per iscritto (pag. 5, consid. 1). Ora,
l'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende il diritto di presentarsi personalmente e
di esprimersi oralmente davanti a un'autorità amministrativa
(DTF 130 II 428 consid. 2.1 con riferimenti). Tale facoltà sgorga tuttavia, sul
piano cantonale, dall'art. 23 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, il quale prevede a chiare lettere
che la persona direttamente toccata da una misura “ha diritto di essere sentita personalmente”. Poco importa che la persona abbia avuto occasione di determinarsi
per scritto. La norma consacra il principio dell'audizione personale, da cui si
può prescindere solo per ragioni mediche o d'eccezione, a salvaguardia di prevalenti
interessi pubblici o
privati o di un'istruttoria in corso (art. 23 cpv. 3 e
5.
della legge medesima; v. RDAT I-2003 pag. 171 consid. 6a). Nelle sue osservazioni
del 17 giugno 2005 all'autorità di vigilanza l'interessata aveva chiesto in
modo esplicito di essere sentita personalmente (doc. 2, pag. 4). Disattendendo
tale richiesta senza ragioni mediche né d'eccezione, l'autorità di vigilanza ha
violato il suo diritto di essere sentita.
È vero
che una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore
può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi
sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a
un'autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 129 I 135
consid. 2.2.3, 126 V 132 consid. 2b con rinvii). E questa Camera è un'autorità
di ricorso provvista di piena cognizione (v. anche messaggio del Consiglio di
Stato n. 4775M del 1° luglio 1998, commento all'art. 23). Se non che, le “determinate situazioni” evocate dianzi devono rimanere casi
particolari, in difetto di che l'eccezione diverrebbe la regola. La sanatoria è
esclusa, di conseguenza, nell'ipotesi di violazioni particolarmente gravi (DTF
127.
V 437 consid. 3d/aa; SJ 125/2003 I pag. 317). Inoltre essa va applicata con
cautela, poiché sottrae all'interessato il doppio grado di giurisdizione e ciò
può configurare a sua volta – dandosene gli estremi – una violazione del diritto
d'essere sentito (sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007,
consid. 5.2).
Si
ragionasse diversamente, del resto, un'autorità inferiore potrebbe sempre
limitare il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far
valere le loro argomentazioni davanti alla giurisdizione di ricorso (Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 242). Per tale ragione questa Camera ha ritenuto non sanabile una
duplice violazione del diritto di essere sentito (l'interessato non era stato
ascoltato né era stato avvertito del rischio inerente a una possibile reformatio
in peius: I CCA, sentenza inc. 11.2005.145 dell'11 novembre 2005) o la rinuncia
a sentire un minorenne non sorretta da motivi pertinenti (I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26
marzo 2007, consid. 8). In concreto l'autorità di vigilanza ha consapevolmente rifiutato
di sentire l'interessata di persona, violando una chiara disposizione di legge.
Si tratta di un'inosservanza flagrante, che non può essere sanata in seconda
sede. Ne discende che, per quanto riguarda la posizione dell'appellante, la
decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità di
vigilanza affinché statuisca di nuovo, dopo avere conferito a AP 1 la
possibilità di esprimersi personalmente.
3.
L'appellante critica altresì la mancata audizione del figlio G__________.
A tale riguardo è appena il caso di rammentare che prima di ordinare una misura
di protezione l'autorità tutoria o il terzo incaricato devono sentire
personalmente il figlio in modo appropriato, a meno che la sua età o altri
motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura
all'art. 35 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto sei anni
(DTF 131 III 553). Nel caso in esame l'autorità di vigilanza ha spiegato di
avere rinunciato all'ascolto perché secondo il dott. __________, del Servizio
medico-psicologico di __________, lo “stato di salute precario” del ragazzo escludeva l'audizione (decisione impugnata, pag. 6 in
alto). Ci si può domandare se una motivazione tanto vaga e generica sia
sufficiente. Comunque sia, dovendosi ancora – in concreto – sentire la madre,
andrà verificato se sussistano tuttora impedimenti all'audizione del ragazzo,
tanto più che il risultato dell'ascolto potrebbe apportare elementi di rilievo
per il giudizio. Si ricordi che l'audizione non va scartata alla leggera.
Dandosene i presupposti, essa potrà avvenire anche per il tramite di personale
specialistico.
4.
L'annullamento della decisione impugnata riguardo all'appellante già
per questioni d'ordine rende superfluo esaminare la censurata privazione
dell'autorità parentale nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Si ricordi
nondimeno all'autorità di vigilanza che tale misura è equiparabile alla
privazione di un diritto strettamente personale ed è consentita solo ove altre
misure meno incisive a protezione del figlio appaiano insufficienti. Nella
fattispecie occorre dunque appurare se sia necessario togliere alla madre l'autorità
parentale (art. 311 CC) allorché questa sia già stata privata della custodia
(art. 310 CC). Il solo fatto che la privazione della custodia sia stata attuata
lacunosamente o male ancora non basta per giustificare un provvedimento più
grave. In concreto si dovrà dunque accertare se, lasciando alla madre
l'autorità parentale (senza custodia) e collocando adeguatamente il figlio, il
bene di quest'ultimo appaia ancora minacciato. L'autorità di vigilanza verificherà
in particolare quali decisioni pregiudizievoli per il bene del ragazzo, sottratto
alla sua custodia, la madre potrà ancora prendere in simili condizioni.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
5.
Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente
superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
6.
Nella
fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato alla richiedente il beneficio
in questione rilevando che l'interessata non aveva minimamente motivato la richiesta,
pur essendo stata richiamata a trasmettere la necessaria documentazione sulla
sua situazione finanziaria (art. 4 cpv. 1 Lag). La ricorrente definisce il rigetto
penalizzante, oltre che sproporzionato, e asserisce di non aver potuto
completare la documentazione per le preoccupazioni e i problemi che la
assillavano in quel periodo. In realtà, così argomentando, essa disconosce che
spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza finanziaria
(DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Se, pur
sollecitato, egli non la documenta a sufficienza per consentire un completo
esame della situazione, la sua richiesta può essere respinta (DTF 125 IV 164
consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.366/2006 del 26 aprile 2007,
consid. 5.1; I CCA, sentenze inc. 11.2007.20 del 14 febbraio 2007, consid. 4; inc.
11.2006.125
del 13 novembre 2006, consid. 3).
La
ricorrente non nega di essere stata invitata dall'autorità di vigilanza a
presentare la documentazione a sostegno della domanda (v. anche doc. 6). Giustifica
la propria passività con preoccupazioni sue e con un infortunio a lei occorso
in quel periodo, ma non pretende che ciò le impedisse di chiedere una proroga
del termine, almeno per il tramite del proprio legale. E in difetto di
documenti sulle condizioni finanziarie di lei per quanto riguardava i redditi e
il fabbisogno mal si comprende come l'autorità di vigilanza potesse valutare lo
stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag). Del tutto privo di fondatezza, il
ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
III. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
7.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). In questa sede l'appellante ottiene causa parzialmente
vinta, anche se non si può sapere come deciderà l'autorità di vigilanza al
momento in cui avrà sentito la ricorrente e – dandosene la possibilità – il
figlio. Quanto alla Commissione tutoria regionale, essa non ha formulato osservazioni
e non può ritenersi sconfitta, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte
in causa e non può essere chiamato a versare alcunché (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4). In ultima analisi si giustifica dunque di rinunciare al prelievo di
oneri processuali e, non essendovi alcun “soccombente”, all'attribuzione
di ripetibili. Per quel che è invece della procedura in materia di assistenza
giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag),
ciò che non si ravvisa in concreto.
8.
La
richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello merita accoglimento,
data la situazione d'indigenza in cui si trova l'interessata (art. 3 cpv. 1 Lag)
e il fatto che, almeno sul principio, il rimedio appariva parzialmente provvisto
di esito favorevole, come conferma il pronunciato attuale (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag). Il beneficio non può invece essere conferito per la contestazione
legata al diniego dell'assistenza giudiziaria davanti all'autorità di
vigilanza, la quale si rivela destituita di fondamento sin dall'inizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che per quanto riguarda AP
1 i dispositivi n. 1 e 3 della decisione impugnata sono annullati e gli atti
sono rinviati all'autorità di vigilanza per nuova decisione conforme ai
considerandi.
Per
il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
prelevano spese o tasse né si assegnano ripetibili.
3. AP 1 è ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quanto riguarda la privazione
dell'autorità parentale, con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
5. Non si
riscuotono tasse o spese.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente per tale
procedura è respinta.
7. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
– , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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