11.2005.164
Misure provvisionali in una causa di divorzio susseguente a una causa di separazione
26 giugno 2007Italiano26 min
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Numero d'incarto:
11.2005.164
Data decisione, Autorità:
26.06.2007, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in una causa di divorzio susseguente a una causa di separazione
DIVORZIO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.164
Lugano
26 giugno
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.235 (misure
provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 1° dicembre 2004 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
in questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° dicembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 24 novembre 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore
della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente
di assistenza giudiziaria, contenuta nell'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) ed AP 1 (1957), divorziata, si sono sposati il 16 settembre
1988 a __________. Dal matrimonio è nata S__________, il 5 maggio 1990. In
esito a un'azione introdotta dalla moglie il 20 agosto 1998, con sentenza del
10 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato
la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha affidato S__________
alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha imposto a AO 1 un
contributo indicizzato per la moglie di fr. 2308.– mensili dal 1° dicembre
1999, ridotto a fr. 1308.– mensili dal 1° settembre 2000, e uno per la figlia
(compreso l'assegno familiare) di fr. 1220.– mensili fino al 16° anno d'età,
aumentato a fr. 1390.– mensili fino alla maggiore età, oltre alla retta scolastica
e alla metà delle spese straordinarie per lei preventivamente concordate con
la madre (escluse le attività sportive, ricreative e culturali, già incluse nel
contributo).
Un appello
presentato il 17 gennaio 2000 da AP 1 è stato parzialmente accolto il 23 giugno
2004 da questa Camera (sentenza inc. 11.2000.11), che ha fissato i contributi mensili
come segue:
– per la moglie:
fr. 3800.– fino al 5 maggio 2006,
fr.
3675.– dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008 e
fr. 4000.– dopo di allora;
– per la figlia S__________:
fr. 1935.– fino al 5 maggio 2006 (assegni familiari compresi) e
fr. 2090.– dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008 (assegni familiari compresi).
B. In
pendenza di appello, il 28 novembre 2002, AO 1 ha introdotto davanti al Pretore
azione unilaterale di divorzio, proponendo l'affidamento della figlia alla
madre (riservato il suo diritto di visita), il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso
Fatti
i rispettivi istituti di previdenza professionale e
offrendo per la moglie un contributo alimentare di fr. 874.50 mensili fino al 5
maggio 2006, oltre a uno per la figlia di fr. 1200.– mensili fino al 16° anno
di età e di fr. 1390.– mensili dopo di allora. Nella sua risposta del 27 marzo
2003 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia (riservato
il diritto di visita paterno, da esercitare a __________) e al riparto degli
averi di cassa pensione, ma ha postulato un contributo alimentare per sé di fr.
3800.– mensili fino alla cessazione dell'obbligo contributivo del marito verso
la figlia e di fr. 4000.– mensili dopo di allora, così come uno per la figlia
di fr. 1700.– mensili fino al 12° anno di età e uno di fr. 2000.– mensili in seguito.
La causa (inc. OA.2002.63) è attualmente allo stadio del dibattimento finale. Il
23 agosto 2003 AO 1 è diventato padre di T__________, nata da un'altra donna.
C. Nel
frattempo, il 1° dicembre 2004, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo
l'adozione di misure provvisionali, in particolare la riduzione del contributo
per la moglie a fr. 2173.30 mensili dal 5 dicembre 2004 al 5 maggio 2006 e
la soppressione dopo di allora, come pure la riduzione di quello per la figlia
a fr. 1345.– mensili fino al 5 maggio 2006. All'udienza del 3 febbraio
2005, indetta per la discussione, AP 1 ha concluso per il rigetto dell'istanza.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
limitandosi a introdurre memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 15 settembre
2005 la moglie ha ribadito il proprio punto di visita. Nelle relative conclusioni
del 19 settembre 2005 il marito ha chiesto che il contributo alimentare per la
moglie fosse ridotto già dal 1° dicembre 2003, o quanto meno dal 1° agosto 2004,
a fr. 1963.– mensili fino al 5 maggio 2006 e quello per la figlia a fr. 1345.–
mensili fino alla medesima data, posto che dopo di allora sarebbe stata
verosimilmente emanata la sentenza di divorzio.
D. Statuendo
il 24 novembre 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
parzialmente accolto l'istanza, fissando i contributi provvisionali come segue:
– per la moglie:
fr. 1963.– mensili dal 1°dicembre 2004 al 5 maggio 2006 e
fr. 1561.25 mensili dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008;
– per la figlia S__________:
fr. 1851.– mensili dal 1°dicembre 2004 al 5 maggio 2006 (assegni familiari compresi)
e
fr. 1883.– mensili dal 6 maggio 2006 alla maggiore età (assegni familiari compresi).
Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello del 1° dicembre
2005 per ottenere, previo conferimento di una provvigione ad litem di
fr. 1000.– (o, subordinatamente, dell'assistenza giudiziaria), la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di confermare i contributi alimentari fissati con la
sentenza di separazione emessa da questa Camera. Nelle
sue osservazioni del 22 dicembre 2005 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello,
opponendosi a qualsiasi provvigione ad litem.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura dell'art.
376.
cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC),
in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci
giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello è dunque ricevibile.
2.
L'appellante
lamenta il fatto che il primo giudice non ha ponderato l'opportunità del
provvedimento richiesto, una modifica cautelare dell'assetto fissato con una sentenza
di separazione dovendo essere accolta con grande riserbo. Ora, come questa
Camera ha già avuto modo di ricordare (sentenza inc. 11.2004.135 del 24 novembre
2004, consid. 1), una sentenza di separazione continua a esplicare i suoi
effetti fino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 38 ad art. 145 vCC). Ciò non toglie che in pendenza di divorzio
il giudice possa decretare un diverso assetto provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., n. 39 ad art.
145.
vCC con richiami; Ergänzungsband 1991, n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533; Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; Rep. 1985 pag. 91 consid. 2). Occorre
tuttavia che tale assetto appaia urgente e indispensabile perché le circostanze
si sono modificate nel frattempo in modo durevole e rilevante (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 520 n. 09.99; Ergänzungsband, pag. 148
n. 09.99 seg.). In caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice della
separazione va mantenuta, anche per quanto riguarda i contributi di
mantenimento, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza –
come quella di separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 145 vCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo
1999, § 16, pag. 87 in alto). Il nuovo diritto del divorzio non ha modificato
tale principio (sentenza del Tribunale federale 5P.351/2000 del 17 ottobre
2000, consid. 2).
3.
In
concreto l'istante ha fatto valere che, dalla separazione in poi, la situazione
economica dei coniugi è mutata in modo rilevante e duraturo, giacché il suo
reddito è diminuito, mentre la moglie si è vista riconoscere una rendita intera
AI. La questione è di sapere, dunque, se e in che modo la nuova situazione si
rifletta sul contributo alimentare per moglie e figlia, giustificando una nuova
regolamentazione provvisionale. Ciò implica un raffronto tra la situazione
economica in cui versavano le parti al momento della separazione e quella in
cui l'istante si trovava al momento della domanda provvisionale.
4.
Il
Segretario assessore ha escluso una modifica retroattiva della sentenza di separazione,
ma ha ritenuto che la contrazione del reddito del marito e l'erogazione di una
rendita AI alla moglie giustificassero una riduzione del contributo alimentare almeno
dall'introduzione dell'istanza provvisionale. A tal fine egli ha accertato il
quadro delle entrate e delle uscite familiari nel seguente modo:
reddito del marito:
dal
1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino
al 5 maggio 2008
fr. 10 500.–
fr. 10
081.
– fr.
10.
081.–
fabbisogno
mensile del marito:
dal
1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino
al 5 maggio 2008
fr. 5585.– fr.
5585.
– fr. 5585.–
reddito
della moglie:
del
1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino
al 5 maggio 2008
fr. 2051.– mensili fr. 2051.–
mensili fr. 2351.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie:
dal
1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino
al 5 maggio 2008
fr. 2860.– mensili fr. 2860.–
mensili fr. 2860.– mensili
fabbisogno
in denaro di S__________:
dal
1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino
al 5 maggio 2008
fr.
1851.
– mensili fr. 1851.– mensili fr. 1883.–
mensili
Dandosi
un'eccedenza in tutti i periodi, il Segretario assessore ha fissato i
contributi provvisionali come segue:
per la moglie:
dal
1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino
al 5 maggio 2008
fr. 1963.– mensili fr.
1963.
– mensili fr. 1521.25 mensili
per
S__________:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio
2008.
fr. 1851.– mensili fr. 1851.–
mensili fr. 1883.– mensili
5.
L'appellante
contesta la diminuzione del reddito del marito, facendo notare che la
contrazione delle entrate di lui è cominciata – stranamente – al momento in cui
questa Camera ha emanato la propria sentenza, nel luglio del 2004. Fino ad
allora lo stipendio dell'istante era sempre aumentato, attestandosi per finire a
fr. 14 550.– mensili. A
parere dell'appellante non sussistono dunque le premesse per modificare già in
via provvisionale il contributo fissato nella sentenza di separazione, tanto meno
pensando al fatto che la diminuzione del reddito del marito non può dirsi durevole
né definitiva. E in ogni modo – essa soggiunge – il primo giudice avrebbe
dovuto imputare al coniuge un reddito potenziale, il marito disponendo delle
capacità necessarie per conseguirlo.
a) Per
determinare le entrate del marito ai fini dei contributi alimentari questa Camera
si era dipartita, nella sentenza del
23.
giugno 2004, da uno stipendio di lui, come medico alle dipendenze
del __________, di fr. 163 994.– annui netti, pari a fr. 13 666.15 mensili (consid. 7). Nel
2004.
l'interessato, alle dipendenze del medesimo nosocomio, si è visto tuttavia
ridurre lo stipendio a fr. 11 106.60 mensili lordi, pari a fr. 10 500.– netti arrotondati
(assegno familiare e tredicesima compresi: doc. A a C e AA nell'inc. OA.2002.63),
stipendio che nel 2005 si è ulteriormente ridotto a fr. 10 081.– netti mensili
(doc. LL, MM e OO nell'inc. OA.2002.63). A ragione il primo giudice ha ritenuto
pertanto che, rispetto al momento della separazione, la situazione economica
del marito si fosse modificata in modo rilevante e relativamente duraturo.
b) L'appellante
reputa che la citata diminuzione di reddito sia provvisoria e, soprattutto, dovuta
a circostanze poco chiare. Ricorda che prima del 2004 lo stipendio netto del
marito era in crescita: fr. 126
723.
– annui nel 1999, fr. 155 540.– annui nel 2000, fr.
144.
960.–
annui nel 2001, fr. 163 994.– annui nel 2002 (sentenza del 24 maggio 2004, consid. 7) e ben
fr.
198.
775.–
annui nel 2003 (doc. Q nell'inc. OA.2002.63). Inoltre l'interessato ha riscosso
almeno fino al luglio del 2004 un'indennità supplementare di fr. 5000.– mensili
(Spitalartztzulage: doc. P e V nell'inc. OA.2002.63).
Se
non che, l'istante ha giustificato il calo di stipendio, rendendo verosimile
che “l'Ospedale non ha più soldi e ha praticato una riduzione generale di tutti
gli stipendi dei dipendenti, i quali hanno ricevuto la disdetta dal precedente
contratto di lavoro” (interrogatorio formale dell'8 giugno 2005, nell'inc. OA.2002.63).
Dalla disdetta del contratto di lavoro del 6 maggio 2003, dalla comunicazione
dell'Ospedale del 30 luglio 2003 (doc. W e Z nell'inc. OA.2002.63) e dalla
dichiarazione del dott. __________, primario della clinica, del 7 marzo 2005 (doc.
MM nell'inc. OA.2002.63), risulta in effetti che nel 2004 il canton Zurigo ha
introdotto una nuova regolamentazione salariale nel settore ospedaliero e ha decurtato
gli stipendi a tutto il personale medico. Ne discende che, per lo meno nel
quadro di un esame sommario come quello che presiede a un giudizio cautelare, in
concreto la diminuzione di reddito non può essere imputata al lavoratore. E,
come si è visto (sopra, consid. a), tale riduzione non appare per nulla provvisoria.
c) Quanto
al reddito ipotetico che l'appellante vorrebbe imputare al marito, giovi
rammentare che un guadagno potenziale non va determinato in astratto, ma dev'essere
alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la formazione
professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del
lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito
virtuale non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Nella
fattispecie l'istante lavora al 100% (42 ore di lavoro settimanali) e non può fatturare
onorari a pazienti privati (doc. LL nell'inc. OA.2002.63). Circa la possibilità
di compiere ore straordinarie, per quanto ciò sembri contrattualmente lecito
(doc. G) nulla rende verosimile che, come sostituto del primario, egli sia mai stato
chiamato a effettuarne né, tanto meno, che egli abbia conseguito redditi non
dichiarati.
La
moglie afferma che il marito non ha mostrato la volontà di terminare la propria
formazione e potrebbe guadagnare di più, se appena superasse l'esame federale. Non
indica tuttavia quale reddito egli conseguirebbe in tal caso né presso chi. Sul
sito Internet della __________ l'istante figurava invero, nel luglio del 2005, come
medico specializzato FMH in ginecologia e ostetricia, con funzione di Kaderartz
e di primario sostituto (v. anche allegato alla lettera 21 settembre 2005
dell'avv. PA 1). La qualifica FMH era tuttavia indebita, l'interessato non avendo
ancora sostenuto il
relativo esame (interrogatorio formale dell'8 giugno
2005, risposta n. 1.2; circostanza confermata dal dott. __________: lettera del
8.
luglio 2005 allegata alla lettera 15 settembre 2005 dell'avv. PA 2), tant'è che
nel frattempo la pagina Internet è stata corretta. Pur apparendo tuttora come
specialista in ginecologia e ostetricia con la funzione di primario sostituto,
l'istante non risulta più titolare di un brevetto FMH.
D'altro
lato non consta che l'interessato indugi nel completare la sua formazione professionale
per nuocere agli interessi della famiglia, che abbia omesso deliberatamente di
conseguire un maggior reddito in funzione della causa o che abbia rinunciato a
un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri
obblighi di mantenimento. In definitiva, a un esame sommario non soccorrono gli
estremi per imputare all'istante un reddito più elevato di quello attuale. Certo,
a 45 anni v'è da domandarsi che cosa attenda per conseguire la specializzazione
FMH, ma la questione andrà vagliata se mai con pieno potere cognitivo nella
causa di merito. Ne discende che su questo punto l'appello, destituito di buon
diritto, deve essere respinto.
6.
Quanto
al reddito della moglie, il Segretario assessore si è dipartito da quello potenziale
al 50% stimato da questa Camera in
fr. 750.–
mensili fino al 5 maggio 2006 (16° compleanno di S__________) e in fr. 1500.–
mensili dopo di allora (sentenza del 23 giugno 2004, consid. 5d), salvo ridurlo
al 20% e aggiungere la rendita intera AI ottenuta dalla beneficiaria nel
frattempo (fr. 300.– mensili). L'appellante sostiene di non poter trovare un'occupazione
al 20% a causa dell'età e della lunga assenza dal mondo del lavoro, di modo che
la sua capacità lucativa è puramente empirica.
Dagli
atti risulta che, riconosciuta invalida all'80%, l'appellante percepisce una
rendita intera AI dal maggio del 2002 (decisione del 26 marzo 2004, doc. 48 nell'inc.
OA.2002.63). In teoria essa fruisce pertanto di una capacità lucrativa
del 20%. A parte il fatto però ch'essa già riscuote una rendita intera AI, come
se fosse invalida al 100% (art. 28 cpv. 1 LAI), il Segretario assessore non pretende
che concretamente l'interessata abbia modo di trovare lavoro come estetista al
20% (in pratica un solo giorno la settimana), né indica quale altra attività essa
potrebbe concretamente svolgere con quel grado d'occupazione. Certo, l'istante asserisce
che la moglie potrebbe impiegarsi come operaia, venditrice o collaboratrice
domestica, ma non spiega – né tanto meno rende verosimile – come essa, ormai cinquantenne,
potrebbe ricollocarsi in quei settori senza poter vantare alcuna formazione o
esperienza.
Ne segue che, per lo meno nell'ambito dell'attuale giudizio cautelare,
l'appellante non risulta poter tradurre in reddito la sua capacità lucrativa
residua. Non si giustifica quindi di imputarle un guadagno ipotetico, tanto
meno se si pensa che, come questa Camera ha spiegato nella sentenza del 23
giugno 2004 (consid. 5d), fino al giugno del 2006 (16° compleanno di S__________)
nemmeno si sarebbe potuto esigere ch'essa aumentasse la sua attività al 100% e
tanto meno ancora ove si consideri che l'eccedenza mensile dei coniugi basta –
almeno provvisoriamente – per finanziare due economie domestiche separate (cfr.
DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). Evidentemente la questione legata
alla capacità lucrativa dell'interessata andrà riesaminata, con pieno potere
cognitivo, in sede di merito.
7.
Circa
il fabbisogno minimo dei coniugi, l'appellante sostiene che quello del marito è
diminuito e che il suo è aumentato. Da tale asserto però essa non trae
conseguenza alcuna, tant'è che nel calcolo esposto per la definizione dei
contributi essa riprende gli stessi importi fissati da questa Camera (fr.
5585.
– mensili per il marito, fr. 2860.– mensili per lei), su cui si è fondato anche
il Segretario assessore. La questione non merita pertanto ulteriore disamina.
8.
Relativamente al fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante adduce
che in sede cautelare non si giustifica di ricalcolarlo. Sottolinea che il
contributo alimentare per S__________ è inferiore a quello versato da AO 1 per la seconda figlia (fr.
1800.
– mensili), mentre S__________ deve poter
beneficiare anch'essa del tenore di vita del padre. Ora, nella nota sentenza
del 23 giugno 2004 questa Camera aveva stabilito il fabbisogno in denaro di S__________
secondo l'edizione 2003 della tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
Lo aveva stimato così in fr. 1935.– mensili fino al 16° anno di età e in fr.
2090.
– mensili dopo di allora (consid. 9a), assegni familiari compresi. Il Segretario
assessore ha aggiornato il fabbisogno della ragazza in fr. 1851.– mensili fino
al 16° anno di età e in fr. 1883.– mensili dopo di allora applicando l'edizione
2005.
della tabella citata e adattando il costo dell'alloggio, così come la posta
per cura e educazione, all'effettiva situazione della madre. L'appellante non
spiega perché il primo giudice non dovesse applicare l'edizione
2005.
della tabella e nemmeno perché non dovesse aggiornare il fabbisogno in denaro
della figlia per tenere conto del fatto che lei può prestare cura e educazione alla
figlia in natura (principio, quest'ultimo, dichiarato “corretto” dal Tribunale
federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Non si
disconosce che il fabbisogno in denaro di S__________ risulti inferiore a
quello della seconda figlia dell'istante e nemmeno che i figli di un genitore
comune abbiano diritto a un trattamento paritario nei confronti di tale
genitore (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a), quand'anche non
gli siano affidati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Sta di fatto che il fabbisogno in
denaro di un figlio va determinato individualmente e che gli importi indicati
dalle note raccomandazioni devono essere adattati alle oggettive circostanze del
caso specifico (si pensi all'ipotesi in cui un figlio riceva vitto e alloggio a
condizioni particolarmente favorevoli: Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 12 lett. C), compresa l'eventualità che il genitore affidatario possa
prestare cure e educazione personalmente. Adattamenti
verso l'alto del fabbisogno in denaro sono senz'altro possibili, ma spetta alla
parte rendere concretamente verosimile l'entità dei costi accresciuti. Trattare
i figli in modo paritario non significa semplicemente – come l'appellante crede
– riconoscere loro il medesimo fabbisogno in denaro o destinar loro il medesimo
contributo.
9.
Nelle
circostanze illustrate il quadro delle entrate e delle uscite familiari si
presenta come segue:
Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004
reddito del marito fr.
10.
500.—
reddito
della moglie fr. 1 751.—
fr.
12.
251.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 5 585.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 860.—
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1 851.—
fr.
10.
296.— mensili
eccedenza fr.
1.
955.—
metà
eccedenza fr. 977.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
5585.
– + fr. 977.50 fr. 6 562.50 mensili,
deve versare alla
moglie fr. 2 085.—
mensili (arrotondati)
e
destinare a S__________ fr. 1 850.— mensili (arrotondati).
Dal 1° gennaio 2005 al
5.
maggio 2006
reddito del marito fr.
10.
081.—
reddito
della moglie fr. 1 751.—
fr.
11.
832.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 5 585.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 860.—
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1 851.—
fr.
10.
296.— mensili
eccedenza fr.
1.
536.—
metà
eccedenza fr. 768.— mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
5585.
– + fr. 768.– fr. 6 353.— mensili,
deve versare alla
moglie fr. 1 875.—
mensili (arrotondati)
e
destinare a S__________ fr. 1 850.— mensili (arrotondati).
Dal
6.
maggio 2006 in poi
reddito del marito fr.
10.
081.—
reddito
della moglie fr. 1 751.—
fr.
11.
832.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 5 585.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 860.—
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1 883.—
fr.
10.
328.— mensili
eccedenza fr.
1.
504.—
metà
eccedenza fr. 752.— mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
5585.
– + fr. 752.– fr. 6 337.— mensili,
deve versare alla
moglie fr. 1 860.—
mensili (arrotondati)
e
destinare a S__________ fr. 1 885.— mensili (arrotondati).
Ciò
posto, in materia di contributi alimentari per
coniugi né la procedura ticinese né il
diritto federale prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, che si tratti di tutela dell'unione
coniugale o di misure provvisionali in cause di separazione o divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque alle richieste delle
parti (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
Berna 2000, pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; da ultimo:
I CCA, sentenza inc.
11.2003.67
del 31 ottobre 2006, consid. 6). E siccome nel suo memoriale
conclusivo del 19 settembre 2005 davanti al Pretore l'istante offriva alla
moglie un contributo alimentare di fr. 1963.– mensili, non sarebbe processualmente
lecito procedere a una reformatio in peius e riconoscere all'interessata
un contributo inferiore. Per converso, l'appello si dimostra provvisto di buon
diritto relativamente al periodo intercorso dal
1° dicembre al 31 dicembre
2004.
e dal 5 maggio 2006 in poi.
10.
L'appellante si duole
infine che il primo giudice abbia fatto decorrere la riduzione del contributo
alimentare già dal dicembre 2004, allegando che la procedura è
durata più di un anno e si è confusa in parte con l'istruttoria di merito,
nella quale sono emerse palesi contraddizioni circa la formazione, la posizione
e la possibilità di reddito del marito. Ora, un decreto cautelare che modifica
un assetto vigente ha, di massima, effetto solo per il futuro. Motivi di equità
possono giustificare tuttavia di far decorrere il decreto già dalla
presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio fra la
presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (DTF 111 II 107 consid. 4;
RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Nel caso specifico il Segretario assessore ha
fatto retroagire la riduzione, invero senza spiegazioni, dal 1° dicembre 2004
(come chiedeva il marito con l'istanza). Il fatto che l'interessata benefici di
una rendita completa AI sin dal maggio del 2002 configura nondimeno un chiaro motivo
di equità per far risalire la modifica cautelare all'introduzione dell'istanza.
Né si può dire che il Segretario assessore abbia indugiato nel giudicare. Nulla
legittima dunque di modificare la data dalla quale prende effetto la riduzione del
contributo alimentare decisa dal primo giudice.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa vinta, ma solo in minima parte sul contributo alimentare
per sé relativamente al periodo intercorso dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004
(fr. 122.–) e in maggior misura per quanto attiene al periodo dal 5 maggio 2006
al 5 maggio 2008 (fr. 300.– mensili), ma soccombe sul contributo alimentare per
sé tra il 1° gennaio 2005 e il 5 maggio 2006, su quello per la figlia e – come
si vedrà in appresso – sulla provvigione ad litem. Si giustifica dunque
di porre gli oneri processuali per quattro quinti a suo carico per il resto a
carico della controparte, cui l'appellante rifonderà un'equa indennità per
ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece
sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può
rimanere invariato.
12.
Nell'appello
la convenuta chiede che il marito sia tenuto a versarle una provvigione ad litem
di fr. 1000.– o, in subordine, che le sia accordato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Ora, l'obbligo per un coniuge
di corrispondere una provvigione di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi
per sostenere le spese del processo configura una
misura provvisionale giusta l'art. 137 cpv. 2 CC. In concreto la richiesta
andava quindi sottoposta al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 n.
33c consid. 6 con riferimenti). E
una trasmissione d'ufficio al Pretore (art. 126 CPC) sarebbe ormai senza
senso, giacché una provvigione ad litem è destinata per
sua natura a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite
(come la stesura di un ricorso) o a ricuperare esborsi già affrontati.
L'appellante non sostiene che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale
principio. Del resto, al momento di chiedere la provvigione l'appello era ormai
pendente e nessun atto processuale si rendeva più necessario da parte della
patrocinatrice dell'appellante. Postulare una provvigione a quel momento era
quindi troppo tardi.
13.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta,
poiché la richiedente avrebbe previamente dovuto instare per la provvigione ad
litem davanti al Pretore (art. 15 cpv. 2 Lag). E verosimilmente l'avrebbe
ottenuta, come l'aveva ottenuta a suo tempo nella causa di separazione, sicché la
richiesta sarebbe diventata senza oggetto.
14.
Circa
gli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (fr. 1921.– mensili per 17 mesi più fr. 2321.– mensili
per 24 mesi, pari alla differenza litigiosa dei contributi alimentari)
raggiunge di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 del
decreto cautelare impugnato è così riformato:
AO 1 è tenuto
a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi provvisionali:
fr. 2085.–
mensili dal 1° al 31 dicembre 2004,
fr.
1963.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 5 maggio 2006 e
fr.
1860.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e
la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
5. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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