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Decisione

11.2005.164

Misure provvisionali in una causa di divorzio susseguente a una causa di separazione

26 giugno 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi istituti di previdenza professionale e

offrendo per la moglie un contributo alimentare di fr. 874.50 mensili fino al 5

maggio 2006, oltre a uno per la figlia di fr. 1200.– mensili fino al 16° anno

di età e di fr. 1390.– mensili dopo di allora. Nella sua risposta del 27 marzo

2003 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia (riservato

il diritto di visita paterno, da esercitare a __________) e al riparto degli

averi di cassa pensione, ma ha postulato un contributo alimentare per sé di fr.

3800.– mensili fino alla cessazione dell'obbligo contributivo del marito verso

la figlia e di fr. 4000.– men­sili dopo di allora, così come uno per la figlia

di fr. 1700.– mensili fino al 12° anno di età e uno di fr. 2000.– mensili in seguito.

La causa (inc. OA.2002.63) è attualmente allo stadio del dibattimento finale. Il

23 agosto 2003 AO 1 è diventato padre di T__________, nata da un'altra donna.

C. Nel

frattempo, il 1° dicembre 2004, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo

l'adozione di misure provvisionali, in particolare la riduzione del contributo

per la moglie a fr. 2173.30 mensili dal 5 dicembre 2004 al 5 maggio 2006 e

la soppressione dopo di allora, come pure la riduzione di quello per la figlia

a fr. 1345.– mensili fino al 5 maggio 2006. All'udienza del 3 febbraio

2005, indetta per la discussione, AP 1 ha concluso per il rigetto dell'istanza.

Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

limitandosi a introdurre memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 15 settembre

2005 la moglie ha ribadito il proprio punto di visita. Nelle relative conclusioni

del 19 settembre 2005 il marito ha chiesto che il contributo alimentare per la

moglie fosse ridotto già dal 1° dicembre 2003, o quanto meno dal 1° agosto 2004,

a fr. 1963.– mensili fino al 5 maggio 2006 e quello per la figlia a fr. 1345.–

mensili fino alla medesima data, posto che dopo di allora sarebbe stata

verosimilmente emanata la sentenza di divorzio.

D. Statuendo

il 24 novembre 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

parzialmente accolto l'istanza, fissando i contributi provvisionali come segue:

– per la moglie:

fr. 1963.– mensili dal 1°dicembre 2004 al 5 maggio 2006 e

fr. 1561.25 mensili dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008;

– per la figlia S__________:

fr. 1851.– mensili dal 1°dicembre 2004 al 5 maggio 2006 (assegni familiari compresi)

e

fr. 1883.– mensili dal 6 maggio 2006 alla maggiore età (assegni familiari compresi).

Le spese,

con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello del 1° dicembre

2005 per ottenere, previo conferimento di una provvigione ad litem di

fr. 1000.– (o, subordinatamente, dell'assistenza giudiziaria), la riforma del

giudizio impugna­to nel senso di respingere l'istanza e di confermare i contributi alimentari fissati con la

sentenza di separazione emessa da questa Camera. Nelle

sue osservazioni del 22 dicembre 2005 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello,

opponendosi a qualsiasi provvigione ad litem.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura dell'art.

376.

cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC),

in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci

giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello è dunque ricevibile.

2.

L'appellante

lamenta il fatto che il primo giudice non ha ponderato l'opportunità del

provvedimento richiesto, una modifica cautelare dell'assetto fissato con una sentenza

di separazione dovendo essere accolta con grande riserbo. Ora, come questa

Camera ha già avuto modo di ricordare (sentenza inc. 11.2004.135 del 24 novembre

2004, consid. 1), una sentenza di separazione continua a esplicare i suoi

effetti fino al passaggio in giudicato del­l'eventuale sentenza di divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommen­tar,

3ª edizione, n. 38 ad art. 145 vCC). Ciò non toglie che in pendenza di divorzio

il giudice possa decretare un diverso assetto provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., n. 39 ad art.

145.

vCC con richia­mi; Ergänzungsband 1991, n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische

Eheschei­dungs­recht, Zurigo 1995, pag. 533; Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; Rep. 1985 pag. 91 consid. 2). Occorre

tuttavia che tale assetto appaia urgente e indispensabile perché le circostanze

si sono modificate nel frattempo in mo­do durevole e rilevante (Haus­heer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

Berna 1997, pag. 520 n. 09.99; Ergänzungsband, pag. 148

n. 09.99 seg.). In caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice della

separazione va mantenuta, anche per quanto riguarda i contributi di

mantenimento, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza –

come quella di separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 145 vCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 5 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo

1999, § 16, pag. 87 in alto). Il nuovo diritto del divorzio non ha modificato

tale principio (sentenza del Tribunale federale 5P.351/2000 del 17 ottobre

2000, consid. 2).

3.

In

concreto l'istante ha fatto valere che, dalla separazione in poi, la situazione

economica dei coniugi è mutata in modo rilevante e duraturo, giacché il suo

reddito è diminuito, mentre la moglie si è vista riconoscere una rendita intera

AI. La questione è di sapere, dunque, se e in che modo la nuova situazione si

rifletta sul contributo alimentare per moglie e figlia, giustificando una nuova

regolamentazione provvisionale. Ciò implica un raffronto tra la situazione

economica in cui versavano le parti al momento della separazione e quella in

cui l'istante si trovava al momento della domanda provvisionale.

4.

Il

Segretario assessore ha escluso una modifica retroattiva della sentenza di separazione,

ma ha ritenuto che la contrazione del reddito del marito e l'erogazione di una

rendita AI alla moglie giustificassero una riduzione del contributo alimentare almeno

dall'introduzione dell'istanza provvisionale. A tal fine egli ha accertato il

quadro delle entrate e delle uscite familiari nel seguente modo:

reddito del marito:

dal

1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino

al 5 maggio 2008

fr. 10 500.–

fr. 10

081.

– fr.

10.

081.–

fabbisogno

mensile del marito:

dal

1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino

al 5 maggio 2008

fr. 5585.– fr.

5585.

– fr. 5585.–

reddito

della moglie:

del

1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino

al 5 maggio 2008

fr. 2051.– mensili fr. 2051.–

mensili fr. 2351.– mensili

fabbisogno

minimo della moglie:

dal

1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino

al 5 maggio 2008

fr. 2860.– mensili fr. 2860.–

mensili fr. 2860.– mensili

fabbisogno

in denaro di S__________:

dal

1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino

al 5 maggio 2008

fr.

1851.

– mensili fr. 1851.– mensili fr. 1883.–

mensili

Dandosi

un'eccedenza in tutti i periodi, il Segretario assessore ha fissato i

contributi provvisionali come segue:

per la moglie:

dal

1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino

al 5 maggio 2008

fr. 1963.– mensili fr.

1963.

– mensili fr. 1521.25 mensili

per

S__________:

dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio

2008.

fr. 1851.– mensili fr. 1851.–

mensili fr. 1883.– mensili

5.

L'appellante

contesta la diminuzione del reddito del marito, facendo notare che la

contrazione delle entrate di lui è cominciata – stranamente – al momento in cui

questa Camera ha emanato la propria sentenza, nel luglio del 2004. Fino ad

allora lo stipendio dell'istante era sempre aumentato, attestandosi per finire a

fr. 14 550.– mensili. A

parere dell'appellante non sussistono dunque le premesse per modificare già in

via provvisionale il contributo fissato nella sentenza di separazione, tanto meno

pensando al fatto che la diminuzione del reddito del marito non può dirsi durevole

né definitiva. E in ogni modo – essa soggiunge – il primo giudice avrebbe

dovuto imputare al coniuge un reddito potenziale, il marito disponendo delle

capacità necessarie per conseguirlo.

a) Per

determinare le entrate del marito ai fini dei contributi alimentari questa Camera

si era dipartita, nella sentenza del

23.

giugno 2004, da uno stipendio di lui, come medico alle dipendenze

del __________, di fr. 163 994.– annui netti, pari a fr. 13 666.15 mensili (consid. 7). Nel

2004.

l'interessato, alle dipendenze del medesimo nosocomio, si è visto tuttavia

ridurre lo stipendio a fr. 11 106.60 mensili lordi, pari a fr. 10 500.– netti arrotondati

(assegno familiare e tredicesima compresi: doc. A a C e AA nell'inc. OA.2002.63),

stipendio che nel 2005 si è ulteriormente ridotto a fr. 10 081.– netti mensili

(doc. LL, MM e OO nell'inc. OA.2002.63). A ragione il primo giudice ha ritenuto

pertanto che, rispetto al momento della separazione, la situazione economica

del marito si fosse modificata in modo rilevante e relativamente duraturo.

b) L'appellante

reputa che la citata diminuzione di reddito sia provvisoria e, soprattutto, dovuta

a circostanze poco chiare. Ricorda che prima del 2004 lo stipendio net­to del

marito era in crescita: fr. 126

723.

– annui nel 1999, fr. 155 540.– annui nel 2000, fr.

144.

960.–

annui nel 2001, fr. 163 994.– annui nel 2002 (sentenza del 24 maggio 2004, consid. 7) e ben

fr.

198.

775.–

annui nel 2003 (doc. Q nell'inc. OA.2002.63). Inoltre l'interessato ha riscosso

almeno fino al luglio del 2004 un'indennità supplementare di fr. 5000.– mensili

(Spitalartzt­zulage: doc. P e V nell'inc. OA.2002.63).

Se

non che, l'istante ha giustificato il calo di stipendio, rendendo verosimile

che “l'Ospedale non ha più soldi e ha praticato una riduzione generale di tutti

gli stipendi dei dipendenti, i quali hanno ricevuto la disdetta dal precedente

contratto di lavoro” (interrogatorio formale dell'8 giugno 2005, nell'inc. OA.2002.63).

Dalla disdetta del contratto di lavoro del 6 mag­gio 2003, dalla comunicazione

dell'Ospedale del 30 luglio 2003 (doc. W e Z nell'inc. OA.2002.63) e dalla

dichiarazione del dott. __________, primario della clinica, del 7 marzo 2005 (doc.

MM nell'inc. OA.2002.63), risulta in effetti che nel 2004 il canton Zurigo ha

introdotto una nuova regolamentazione salariale nel settore ospedaliero e ha decurtato

gli stipendi a tutto il personale medico. Ne discende che, per lo meno nel

quadro di un esame sommario come quello che presiede a un giudizio cautelare, in

concreto la diminuzione di reddito non può essere imputata al lavoratore. E,

come si è visto (sopra, consid. a), tale riduzione non appare per nulla provvisoria.

c) Quanto

al reddito ipotetico che l'appellante vorrebbe imputare al marito, giovi

rammentare che un guadagno potenziale non va determinato in astratto, ma dev'essere

alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la formazione

professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del

lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito

virtuale non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). Nella

fattispecie l'istante lavora al 100% (42 ore di lavoro settimanali) e non può fatturare

onorari a pazienti privati (doc. LL nell'inc. OA.2002.63). Circa la possibilità

di compiere ore straordinarie, per quanto ciò sembri contrattualmente lecito

(doc. G) nulla rende verosimile che, come sostituto del primario, egli sia mai stato

chiamato a effettuarne né, tanto meno, che egli abbia conseguito redditi non

dichiarati.

La

moglie afferma che il marito non ha mostrato la volontà di terminare la propria

formazione e potrebbe guadagnare di più, se appena superasse l'esame federale. Non

indica tuttavia quale reddito egli conseguirebbe in tal caso né presso chi. Sul

sito Internet della __________ l'istante figurava invero, nel luglio del 2005, come

medico specializzato FMH in ginecologia e ostetricia, con funzione di Kader­artz

e di primario sostituto (v. anche allegato alla lettera 21 settembre 2005

dell'avv. PA 1). La qualifica FMH era tuttavia indebita, l'interessato non avendo

ancora sostenuto il

relativo esame (interrogatorio formale del­l'8 giu­gno

2005, risposta n. 1.2; circostanza confermata dal dott. __________: lettera del

8.

luglio 2005 allegata alla lettera 15 settembre 2005 dell'avv. PA 2), tant'è che

nel frattempo la pagina Internet è stata corretta. Pur apparendo tuttora come

specialista in ginecologia e ostetricia con la funzione di primario sostituto,

l'istante non risulta più titolare di un brevetto FMH.

D'altro

lato non consta che l'interessato indugi nel completare la sua formazione professionale

per nuocere agli interessi della famiglia, che abbia omesso deliberatamente di

conseguire un maggior reddito in funzione della causa o che abbia rinunciato a

un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri

obblighi di mantenimento. In definitiva, a un esame sommario non soccorrono gli

estremi per imputare all'istante un reddito più elevato di quello attuale. Cer­to,

a 45 anni v'è da domandarsi che cosa attenda per conseguire la specializzazione

FMH, ma la questione andrà vagliata se mai con pieno potere cognitivo nella

causa di merito. Ne discende che su questo punto l'appello, destituito di buon

diritto, deve essere respinto.

6.

Quanto

al reddito della moglie, il Segretario assessore si è dipartito da quello potenziale

al 50% stimato da questa Camera in

fr. 750.–

mensili fino al 5 maggio 2006 (16° compleanno di S__________) e in fr. 1500.–

mensili dopo di allora (sentenza del 23 giugno 2004, consid. 5d), salvo ridurlo

al 20% e aggiungere la rendita intera AI ottenuta dalla beneficiaria nel

frattempo (fr. 300.– mensili). L'appellante sostiene di non poter trovare un'occupazione

al 20% a causa dell'età e della lunga assenza dal mondo del lavoro, di modo che

la sua capacità lucativa è puramente empirica.

Dagli

atti risulta che, riconosciuta invalida all'80%, l'appellante percepisce una

rendita intera AI dal maggio del 2002 (decisione del 26 marzo 2004, doc. 48 nell'inc.

OA.2002.63). In teoria essa fruisce pertanto di una capacità lucrativa

del 20%. A parte il fatto però ch'essa già riscuote una rendita intera AI, come

se fosse invalida al 100% (art. 28 cpv. 1 LAI), il Segretario assessore non pretende

che concretamente l'interessata abbia modo di trovare lavoro come estetista al

20% (in pratica un solo giorno la settimana), né indica quale altra attività essa

potrebbe concretamente svolgere con quel grado d'occupazione. Certo, l'istante asserisce

che la moglie potrebbe impiegarsi come operaia, venditrice o collaboratrice

domestica, ma non spiega – né tanto meno rende verosimile – come essa, ormai cinquantenne,

potrebbe ricollocarsi in quei settori senza poter vantare alcuna formazione o

esperienza.

Ne segue che, per lo meno nell'ambito dell'attuale giudizio cautelare,

l'appellante non risulta poter tradurre in reddito la sua capacità lucrativa

residua. Non si giustifica quindi di imputarle un guadagno ipotetico, tanto

meno se si pensa che, come questa Camera ha spiegato nella sentenza del 23

giugno 2004 (consid. 5d), fino al giugno del 2006 (16° compleanno di S__________)

nemmeno si sarebbe potuto esigere ch'essa aumen­tasse la sua attività al 100% e

tanto meno ancora ove si consideri che l'eccedenza mensile dei coniugi basta –

almeno provvisoriamente – per finanziare due economie domestiche separate (cfr.

DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). Evidentemente la questione legata

alla capacità lucrativa dell'interessata andrà riesaminata, con pieno potere

cognitivo, in sede di merito.

7.

Circa

il fabbisogno minimo dei coniugi, l'appellante sostiene che quello del marito è

diminuito e che il suo è aumentato. Da tale asserto però essa non trae

conseguenza alcuna, tant'è che nel calcolo esposto per la definizione dei

contributi essa riprende gli stessi importi fissati da questa Camera (fr.

5585.

– mensili per il marito, fr. 2860.– mensili per lei), su cui si è fondato anche

il Segretario assessore. La questione non merita pertanto ulteriore disamina.

8.

Relativamente al fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante adduce

che in sede cautelare non si giustifica di ricalcolarlo. Sottolinea che il

contributo alimentare per S__________ è inferiore a quello versato da AO 1 per la seconda figlia (fr.

1800.

– mensili), mentre S__________ deve poter

beneficiare anch'essa del tenore di vita del padre. Ora, nella nota sentenza

del 23 giugno 2004 questa Camera aveva stabilito il fabbisogno in denaro di S__________

secondo l'edizione 2003 della tabella correlata alle raccomandazio­ni pubblica­te

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

Lo aveva stimato così in fr. 1935.– mensili fino al 16° anno di età e in fr.

2090.

– mensili dopo di allora (consid. 9a), assegni familiari compresi. Il Segretario

assessore ha aggiornato il fabbisogno della ragazza in fr. 1851.– mensili fino

al 16° anno di età e in fr. 1883.– mensili dopo di allora applicando l'edizione

2005.

della tabella citata e adattando il costo dell'alloggio, così come la posta

per cura e educazione, all'effettiva situazione della madre. L'appellante non

spiega perché il primo giudice non dovesse applicare l'edizione

2005.

della tabella e nemmeno perché non dovesse aggiornare il fabbisogno in denaro

della figlia per tenere conto del fatto che lei può prestare cura e educazione alla

figlia in natura (principio, quest'ultimo, dichiarato “corretto” dal Tribunale

federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Insufficientemente

motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Non si

disconosce che il fabbisogno in denaro di S__________ risulti inferiore a

quello della seconda figlia dell'istante e nemmeno che i figli di un genitore

comune abbiano diritto a un trattamento paritario nei confronti di tale

genitore (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a), quand'anche non

gli siano affidati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Sta di fatto che il fabbisogno in

denaro di un figlio va determinato individualmente e che gli importi indicati

dalle note raccomandazioni devono essere adattati alle oggettive circostanze del

caso specifico (si pensi all'ipotesi in cui un figlio riceva vitto e alloggio a

condizioni particolarmente favorevoli: Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 12 lett. C), compresa l'eventualità che il genitore affidatario possa

prestare cure e educazione personalmente. Adattamenti

verso l'alto del fabbisogno in denaro sono senz'altro possibili, ma spetta alla

parte rendere concretamente verosimile l'entità dei costi accresciuti. Trattare

i figli in modo paritario non significa semplicemente – come l'appellante crede

– riconoscere loro il medesimo fabbisogno in denaro o destinar loro il medesimo

contributo.

9.

Nelle

circostanze illustrate il quadro delle entrate e delle uscite familiari si

presenta come segue:

Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004

reddito del marito fr.

10.

500.—

reddito

della moglie fr. 1 751.—

fr.

12.

251.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 5 585.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 860.—

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 851.—

fr.

10.

296.— mensili

eccedenza fr.

1.

955.—

metà

eccedenza fr. 977.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

5585.

– + fr. 977.50 fr. 6 562.50 mensili,

deve versare alla

moglie fr. 2 085.—

mensili (arrotondati)

e

destinare a S__________ fr. 1 850.— mensili (arrotondati).

Dal 1° gennaio 2005 al

5.

maggio 2006

reddito del marito fr.

10.

081.—

reddito

della moglie fr. 1 751.—

fr.

11.

832.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 5 585.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 860.—

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 851.—

fr.

10.

296.— mensili

eccedenza fr.

1.

536.—

metà

eccedenza fr. 768.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

5585.

– + fr. 768.– fr. 6 353.— mensili,

deve versare alla

moglie fr. 1 875.—

mensili (arrotondati)

e

destinare a S__________ fr. 1 850.— mensili (arrotondati).

Dal

6.

maggio 2006 in poi

reddito del marito fr.

10.

081.—

reddito

della moglie fr. 1 751.—

fr.

11.

832.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 5 585.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 860.—

fabbisogno

in denaro di S__________ fr. 1 883.—

fr.

10.

328.— mensili

eccedenza fr.

1.

504.—

metà

eccedenza fr. 752.— mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

5585.

– + fr. 752.– fr. 6 337.— mensili,

deve versare alla

moglie fr. 1 860.—

mensili (arrotondati)

e

destinare a S__________ fr. 1 885.— mensili (arrotondati).

Ciò

posto, in materia di contributi alimentari per

coniugi né la procedura ticinese né il

diritto federale prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, che si tratti di tutela dell'unio­ne

coniugale o di misure provvisionali in cause di separazione o divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch

des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque alle richieste delle

parti (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,

Berna 2000, pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; da ultimo:

I CCA, sentenza inc.

11.2003.67

del 31 ottobre 2006, consid. 6). E siccome nel suo memoriale

conclusivo del 19 settembre 2005 davanti al Pretore l'istante offriva alla

moglie un contributo alimentare di fr. 1963.– mensili, non sarebbe processualmente

lecito procedere a una reformatio in peius e riconoscere all'interessata

un contributo inferiore. Per converso, l'appello si dimostra provvisto di buon

diritto relativamente al periodo intercorso dal

1° dicembre al 31 dicembre

2004.

e dal 5 maggio 2006 in poi.

10.

L'appellante si duole

infine che il primo giudice abbia fatto decorrere la riduzione del contributo

alimentare già dal dicembre 2004, allegando che la procedura è

durata più di un anno e si è confusa in parte con l'istruttoria di merito,

nella quale sono emerse palesi contraddizioni circa la formazione, la posizione

e la possibilità di reddito del marito. Ora, un decreto cautelare che modifica

un assetto vigente ha, di massima, effetto solo per il futuro. Motivi di equità

possono giustificare tuttavia di far decorrere il decreto già dalla

presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio fra la

presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (DTF 111 II 107 consid. 4;

RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Nel caso specifico il Segretario assessore ha

fatto retroagire la riduzione, invero senza spiegazioni, dal 1° dicembre 2004

(come chiedeva il marito con l'istanza). Il fatto che l'interessata benefici di

una rendita completa AI sin dal maggio del 2002 configura nondimeno un chiaro motivo

di equità per far risalire la modifica cautelare all'introduzione dell'istanza.

Né si può dire che il Segretario as­sessore abbia indugiato nel giudicare. Nulla

legittima dunque di modificare la data dalla quale prende effetto la riduzione del

contributo alimentare decisa dal primo giudice.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene causa vinta, ma solo in minima parte sul contributo alimentare

per sé relativamente al periodo intercorso dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004

(fr. 122.–) e in maggior misura per quanto attiene al periodo dal 5 maggio 2006

al 5 maggio 2008 (fr. 300.– mensili), ma soccombe sul contributo alimentare per

sé tra il 1° gennaio 2005 e il 5 maggio 2006, su quello per la figlia e – come

si vedrà in appresso – sulla provvigione ad litem. Si giustifica dunque

di porre gli oneri processuali per quattro quinti a suo carico per il resto a

carico della controparte, cui l'appellante rifonderà un'equa indennità per

ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece

sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può

rimanere invariato.

12.

Nell'appello

la convenuta chiede che il marito sia tenuto a versarle una provvigione ad litem

di fr. 1000.– o, in subordine, che le sia accordato il beneficio

dell'assistenza giudiziaria. Ora, l'obbligo per un coniuge

di corrispondere una provvigione di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi

per sostenere le spese del processo configura una

misura provvisionale giusta l'art. 137 cpv. 2 CC. In concreto la richiesta

andava quindi sottoposta al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 n.

33c consid. 6 con riferimenti). E

una trasmissione d'ufficio al Pretore (art. 126 CPC) sarebbe ormai senza

senso, giacché una provvigione ad litem è destinata per

sua natura a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite

(come la stesura di un ricorso) o a ricuperare esborsi già affrontati.

L'appellante non sostiene che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale

principio. Del resto, al momento di chiedere la provvigione l'appello era ormai

pendente e nessun atto processuale si rendeva più necessario da parte della

patrocinatrice dell'appellante. Postulare una provvigione a quel momento era

quindi troppo tardi.

13.

La

domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta,

poiché la richiedente avrebbe previamente dovuto instare per la provvigione ad

litem davanti al Pretore (art. 15 cpv. 2 Lag). E verosimilmente l'avrebbe

ottenuta, come l'aveva ottenuta a suo tempo nella causa di separazione, sicché la

richiesta sarebbe diventata senza oggetto.

14.

Circa

gli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (fr. 1921.– mensili per 17 mesi più fr. 2321.– mensili

per 24 mesi, pari alla differenza litigiosa dei contributi alimentari)

raggiunge di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 del

decreto cautelare impugnato è così riformato:

AO 1 è tenuto

a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi provvisionali:

fr. 2085.–

mensili dal 1° al 31 dicembre 2004,

fr.

1963.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 5 maggio 2006 e

fr.

1860.– mensili dopo di allora.

Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e

la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

3. La

richiesta di provvigione ad litem è respinta.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

5. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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