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Decisione

11.2005.165

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per figli maggiorenni

10 aprile 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a

tutela dell'unione coniugale, in concreto il Pretore ha accertato le entrate

mensili del marito in fr. 7043.85 netti fino al 30 giugno 2005 (rendita __________ fr.

2110.–, rendita __________ fr.

2765.45, rendita completiva per coniuge fr. 633.–, rendita com­pletiva per il

figlio A__________ fr. 1535.40) e in fr. 7376.– dopo di allora (adeguamento

delle varie rendite). Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha stabilito in fr. 2985.30 (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari sulla casa fr. 525.–,

spese di riscaldamento fr. 192.–, premio della cassa malati fr. 266.20, assicurazione

stabili fr. 82.20, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 40.65,

tassa rifiuti fr. 16.25, tassa canalizzazioni

fr. 4.20, spese d'automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 450.–).

Per quel

che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 2476.– netti

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2651.95 (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 866.65

[già dedotta la quota di fr. 433.35 compresa nel

fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati

fr. 233.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.90, tassa rifiuti fr. 18.–,

spese di automobile fr. 250.–, imposte stimate fr. 250.–). Il fabbisogno in

denaro di A__________ è stato valutato in fr. 2002.35 mensili. Constatata

un'eccedenza di fr. 1839.– mensili fino al 30 giugno 2005 e di fr. 2171.20 dopo

di allora, il Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo

alimentare di fr. 1345.– mensili fino al 30 giugno 2005, rispettivamente di fr.

1512.– in seguito, e al figlio un contributo di fr. 2000.– mensili.

I. Sull'appello

principale

3. Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto fissare il fabbisogno

in denaro di A__________ basandosi su quello previsto dalle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo per due fratelli, e non per un figlio unico,

giacché la V__________, seppure maggiorenne, continua a vivere insieme con la

madre e il fratello minore. Il fabbisogno in denaro del figlio minorenne, con i

debiti adattamenti della locazione e della posta per cura e educazione, am­monterebbe

quindi a fr. 1757.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e a fr. 1567.– mensili in

seguito.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi unicamente di figli minorenni (art.

176 cpv. 3 CC). Di figli divenuti maggiorenni può occuparsi solo il giudice del

mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Nondimeno, se le parti sono d'accordo su

quanto ancora spetta a un eventuale maggiorenne, il giudice delle misure a

protezione dell'unione coniugale tiene conto nel bilancio familiare anche di tale

cifra. In simile eventualità, se

il maggiorenne vive nella stessa economia domestica del minorenne, il

fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato secondo le raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo come quello di un figlio unico, bensì come quello di un fratello (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami).

b) In

concreto l'appellante continua a erogare alla figlia maggiorenne un contributo

pari alle rendite completive da lui riscosse dall'Assicurazione Invalidità e

dalla __________, ciò che non è litigioso né sul principio né sul relativo ammontare.

La mo­glie osserva che alla figlia l'appellante potrebbe versare di più, ma non

contesta che le rendite in oggetto spettino a V__________. Di tale circostanza

il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale deve dunque tenere

conto. Ciò posto, vivendo i due figli nella stessa economia domestica, A__________

va trattato alla stregua di un fratello. AO 1 non può dare atto, in altri

termini, che V__________ sia ancora legittimamente a carico della famiglia –

per lo meno in parte – e pretendere d'altro lato che A__________ vada considerato

come un figlio unico. Su questo punto l'appello del marito è provvisto di buon

diritto.

c) A

torto l'appellante reputa invece che il Pretore dovesse applicare l'edizione

2003 della tabella sui fabbisogni in denaro correlata alle raccomandazioni dell'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Nelle questioni relative al mantenimento di minorenni il giudice ticinese

fissa i contributi alimentari (art. 285 cpv. 1 CC) facendo capo alle

raccomandazioni in vigore al momento del giudizio. Nel

caso in cui occorra statuire anche sui contributi pregressi, poco muta in

genere applicare le raccomandazioni degli anni precedenti. Dal 2000 in poi i

criteri in base ai quali l'Ufficio predetto definisce il fabbisogno medio in

denaro di figli minorenni sono rimasti invariati. Cambiano le tabelle di riferimento,

adeguate periodicamente al rincaro e adattate sul­l'uno o sull'altro punto, ma

gli aggiorna­menti rimangono contenuti. La tabella del 2000, ad esempio, è

stata sostituita solo nel 2003 e quella del 2003 è continuata a valere anche

per il 2004.

Ora,

secondo la tabella del 2005 il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra il

13° e il 18° anno di età che vive insieme con un fratello o una sorella ammonta

a fr. 1790.– mensili. Il coniuge affidatario che lavora al 60% può fornire

in natura unicamente il 40% del­la cura e dell'educazione (principio definito

“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002,

consid. 5b), di mo­do che nella fattispecie il fabbisogno in denaro del figlio

va ricondotto a fr. 1688.– mensili. Oltre a ciò, va adat­tato il costo

dell'alloggio, che non ammonta a fr. 300.– mensili (valore medio stimato dalle

raccomandazioni), bensì a fr. 433.– (un terzo di fr. 1300.–: doc. G). Il

fabbisogno in denaro di A__________ si attesta, di conseguenza, a fr. 1821.– mensili.

4. Per quel che è del proprio

fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 4119.55 mensili

e non solo a fr. 2776.50, come ha accertato il primo giudice. Le poste

litigiose vanno esa­minate singolarmente.

a) In merito ai costi di riscaldamento, il Pretore ha riconosciuto una

spesa di fr. 192.70 documentata da una fattura del settembre 2004 (doc. 5). L'appellante

sottolinea che da allora il gasolio per uso domestico è rincarato di almeno il

50%, sicché si giustifica di riconoscergli un esborso di fr. 289.05 men­sili.

Che l'olio da riscaldamento sia rincarato in misura massiccia negli ultimi anni

è senz'altro notorio (art. 184 cpv. 3 CPC). Verosimile è inoltre che esso non torni

più ai livelli del 2004. D'altro lato non si può escludere in prospettiva un

certo assestamento. Equitativamente si può riconoscere all'attore dunque una

spesa di fr. 250.– mensili.

b) Quanto ai costi d'automobile, il

Pretore li ha valutati in fr. 100.– mensili. L'appellante

chiede di ammettere anche l'assicurazione RC e l'imposta di circolazione, oltre

a fr. 120.– mensili per il carburante. Secondo il minimo esistenziale del diritto

esecutivo egli non ne avrebbe diritto, non necessitando di un veicolo privato

per ragioni professionali né per esercitare il diritto di visita. La fine della

vita in comune non preclude però a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto

le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita

precedente (DTF 114 II 26). In concreto è pacifico che durante la vita in

comune il marito si spostava in automobile, sicché non sarebbe equo

precludergli ora tale mezzo di trasporto, tanto più che le risorse a

disposizione della famiglia sono sufficienti. Il costo dell'assicurazione RC e

l'imposta di circolazione di complessivi fr. 76.60 possono dunque essere ammessi.

Non invece l'aumento di fr. 20.– per il carburante, l'appellante non spiegando

perché l'importo di fr. 100.– stimato dal primo giudice non basterebbe.

c) L'appellante

chiede di aumentare le imposte stimate da fr. 450.– mensili (riconosciute dal

primo giudice) a fr. 1250.–. La pretesa tuttavia è nuova e come tale

irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), davanti al Pretore l'interessato

essendosi limitato a indicare un carico fiscale di fr. 500.– mensili. Per il resto, in caso di separazione di fatto i coniugi possono

chiedere la scissione delle loro partite fiscali con effetto retroattivo al

momento della separazione (art. 8 cpv. 1 e 53 cpv. 2 LT a contrario).

Identico principio vige in materia di imposta federale diretta (art. 9 e 45

lett. a LIFD). Già per tale ragione le cifre prospettate nell'appello non

appaiono dunque attendibili.

d) Per

quel che concerne la manutenzione dello stabile (fr. 365.55 mensili), si tratta

di un'altra pretesa nuova, e perciò irricevibile, senza dimenticare che il giudice civile non è vincolato a

deduzioni fiscali che non risultino

corrispondere a spese verosimili. Ne segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo

dell'interessato ammonta a fr. 2910.40 mensili.

5. L'appellante

contesta altresì il fabbisogno minimo della moglie, che chiede di ridurre da

fr. 2901.95 a fr. 2746.95 mensili per tenere conto della partecipazione di

Vania alle spese d'alloggio. La pretesa è infondata. Questa

Camera ha già avuto modo di ribadire che eventuali partecipazioni di figli

maggiorenni conviventi sono destinate a coprire i costi supplemen­tari

dell'economia do­me­stica causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un

rimborso delle spese, non a un reddito del genitore. D'altro lato, nessuna

norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni

(I CCA, sentenza inc. 11.1998.54 del 12 febbraio 1999, pubblicata in: FamPra.ch

2000 pag. 138 consid. 3; sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004 consid.

14a). Al riguardo l'appello non merita pertanto altra disamina.

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

6.

L'appellante adesiva

chiede che al reddito del marito si aggiungano fr. 300.– mensili per la

locazione di un piccolo appartamento nell'abitazione coniugale a __________. Il

Pretore non ne ha tenuto conto, poiché __________, che occupa l'appartamento,

ha dichiarato di non versare pigione alcuna. Il che è vero, __________ avendo effettivamente

dichiarato di offrire solo al convenuto, quale corrispettivo per la messa a

disposizione dell'alloggio, il suo aiuto a determinate attività o la cena gratuita

nell'esercizio pubblico da lui gestito a __________ (deposizione del 12 settembre

2005: verbali, pag. 9). Certo, a rigore il marito potrebbe

essere tenuto a riscuotere una pigione. Nemmeno la moglie pretende tuttavia che,

nelle condizioni in cui versa, la famiglia necessiti per forza di tale introito.

7.

Per quanto riguarda il

proprio fabbisogno minimo, l'appellante adesiva chiede di aumentarlo da fr.

2901.95

a fr. 3025.95 mensili. Le poste litigiose vanno, ancora una volta,

esaminate singolarmente.

a) Relativamente

alle spese accessorie, dal conteggio prodotto (doc. H) non è

possibile distinguere tra il costo dell'elettricità, compreso nel minimo

esecutivo, e quello del riscaldamento, che va considerato in aggiunta. Resta il

fatto che davanti al Pretore il convenuto non aveva mosso contestazioni al proposito

(riassunto scritto del 27 luglio 2005, pag. 2), sicché nel fabbisogno minimo

dell'interessata vanno inseriti i fr. 24.– mensili supplementari chiesti con

l'appello adesivo.

b)

Quanto all'onere fiscale, l'interessata chiede di aumentare il proprio da

fr. 250.– mensili (riconosciuti dal primo giudice) a fr. 350.–. Se non che,

essa omette qualsiasi motivazione al proposito, limitandosi a evocare il fatto

che dal 2004 in poi il carico tributario sarebbe aumentato. Certo, il marito le

ha riconosciuto imposte per fr. 420.– mensili (appello, pag. 9), in base però

allo stesso calcolo inattendibile sulla scorta del quale egli pretendeva di

pagare imposte per fr. 1250.– mensili (sopra, consid. 4c). Su questo punto

l'appello va dunque dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Il fabbisogno minimo della moglie

ascende in ultima analisi, dopo quanto si è detto, a fr. 2925.95 mensili.

8.

Nelle circostanze illustrate

si presenta il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005

reddito del marito (non contestato) fr.

7043.85

reddito

della moglie (non contestato) fr. 2476.—

fr.

9519.85

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 4d) fr. 2910.40

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 7b) fr. 2925.95

fabbisogno

in denaro di A__________ (consid. 3c) fr. 1821.—

fr.

7657.35

mensili

eccedenza fr.

1862.50

metà

eccedenza fr. 931.25 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2910.40

+ fr. 931.25 fr. 3841.65 mensili,

deve versare alla

moglie fr. 1380.— mensili

e

destinare ad A__________ fr. 1820.— mensili (arrotondati).

Dal 1° luglio 2005 in

poi

reddito del marito fr.

7376.

reddito

della moglie fr. 2476.—

fr.

9852.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2910.40

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2925.85

fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1821.—

fr.

7657.25

mensili

eccedenza fr.

2194.75

metà

eccedenza fr. 1097.—

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2910.40

+ fr. 1097.– fr. 4007.40 mensili

deve versare alla

moglie fr.

1545.

— mensili (arrotondati)

e

deve destinare ad A__________ fr. 1820.— mensili (arrotondati).

Ciò posto, entrambi i rimedi giuridici vanno accolti, seppure in

proporzione diversa, entro tali limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

9.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccomben­za (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante principale ottiene una certa riduzione del contributo per il

figlio, ma non di quello per la moglie, sicché appare equo porre a suo carico

due terzi dei costi, con obbligo di versare alla controparte un'indennità per

ripetibili ridotte. Quanto all'appello adesivo, la moglie si vede riconoscere

un lieve aumento del contributo. Data l'esigua differenza tra l'importo fissato

dal Pretore e quello risultante dal calcolo (fr. 35.–

mensili), si giustifica di rinunciare a riscuotere la trascurabile quota che andrebbe

a carico del marito, il quale ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata

alla stringatezza delle osservazioni (una pagina). Il giudizio odierno non incide

in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa

di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

10.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente

la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la riduzione litigiosa in appello sui

contributi alimentari dovuti dal convenuto in virtù della sentenza originaria (da

fr. 1345.– a fr. 715.– mensili), fermo restando che il contributo in favore del

figlio si estinguerà alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze

prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 3 della

sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è tenuto a versare entro il 5 di

ogni mese a AO 1, a titolo di contributo alimentare, i seguenti importi:

dal 1°

giugno 2004 al 30 giugno 2005:

fr.

1380.– per la moglie stessa e

fr.

1820.– per il figlio A__________.

dal 1°

luglio 2005 in poi:

fr.

1545.– per la moglie stessa e

fr.

1820.– per il figlio A__________.

Le somme che precedono includono già la

rendita completiva e gli eventuali assegni familiari.

Per

il resto gli appelli sono respinti nella misura in cui sono ricevibili e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri dell'appello

principale, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 340.–

b) spese fr.

50.–

fr.

390.–

sono posti per due terzi a carico di AP 1 e per un terzo a carico AO

1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.

3. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia ridotta fr. 250.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla

controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.

4. Intimazione

a:

– ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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