11.2005.166
interdizione per debolezza di mente: lieve ritardo mentale
10 aprile 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2005.166
Data decisione, Autorità:
10.04.2006, ICCA
Titolo:
interdizione per debolezza di mente: lieve ritardo mentale
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
art. 369 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.166
Lugano
10 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 171.1.1990 (interdizione)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
nei confronti di
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 10 dicembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 novembre
2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (3 febbraio 1979) è il terzogenito di __________ e di __________
nata __________. Dopo avere seguito scuole speciali a __________, __________ e __________,
dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 2000 egli ha frequentato, in internato, l'__________
di __________, dove ha conseguito un diploma di falegname empirico. Da allora AP
1 vive con i genitori e un fratello a __________, svolgendo attività saltuarie.
B. Il 5
ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha presentato nei confronti di
RI 1 un'istanza di interdizione alla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di
mente). A sostegno della richiesta essa ha allegato un rapporto del 7 settembre
2001 in cui la psicologa __________ attestava, unitamente al dott. __________, di
avere visitato un soggetto ¿debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante¿,
e di ritenere ¿estremamente necessario istituire misure di protezione¿.
Chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, con osservazioni del 7
novembre 2001 RI 1 ha contestato gli estremi per l'istituzione di una tutela.
C. Il
18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio
psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni
psichiche di RI 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza
di mente e alla necessità di misure di protezione. Un appello presentato il 5
febbraio 2002 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera, nella
misura in cui era ricevibile, con sentenza del 7 marzo 2002 (inc. 11.2002.17).
Constatato che AP 1 rifiutava di dar seguito alla convocazione del Servizio
psico-sociale, con decisione del 3 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha ordinato
all'interdicendo di presentarsi lunedì 24 gennaio 2005 alle ore 15.00 al citato
Servizio per l'esecuzione della perizia, comminandogli l'accompagnamento
forzato in caso di renitenza. Adita da AP 1, con sentenza del 14 gennaio 2005
questa Camera ha respinto in quanto ammissibile un appello del 10 gennaio 2005 contro
tale decisione (inc. 11.2005.5).
D. Nel suo referto del 25 ottobre 2005 il Servizio psico-sociale ha poi rilevato ¿ in sintesi ¿ che l'interdicendo
presenta un lieve ritardo mentale (ICD 10 F 70) con prognosi negativa, ciò che
necessita di un'adeguata supervisione e protezione dei suoi interessi economici
e personali. Sentito in persona il 10 novembre 2005, AP 1 si è limitato a
confermare l'opposizione al provvedimento formulata dal padre. Con decisione
del 21 novembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per
debolezza di mente e ha invitato la Commissione tutoria regionale 14 a designare
un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa non ha prelevato
tasse né spese.
E. Contro
la decisione predetta AP 1 è insorto il 10 dicembre 2005 a questa Camera con un
appello nel quale chiede di annullare la decisione impugnata. La Commissione
tutoria regionale non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La
procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile.
2.
L'autorità
di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 CC)
fondandosi sul rapporto redatto il 25 ottobre 2005 dal Servizio psico-sociale
di __________, dal quale risulta che l'appellante è affetto da un lieve ritardo
mentale (doc. 25). Essa ha rilevato che tale insufficienza non consente all'interessato
di curare i propri interessi personali e richiede ampio sostegno. L'assistenza prestata
dai familiari poco rispetta le potenzialità e l'autonomia del soggetto, al
quale non è mai stata trovata un'occupazione. L'interdicendo è apparso inoltre assoggettato
al padre, che di fatto ha gestito l'intera procedura, lasciando che il figlio
avallasse i suoi atti.
L'appellante
sostiene da parte sua che le circostanze addotte dall'autorità tutoria a
fondamento della domanda d'interdizione si sono rivelate inconsistenti. Egli afferma
dipoi che un ritardo mentale lieve non significa debolezza di mente, tanto meno
¿
egli soggiunge
¿ ove si consideri che l'asserita insufficienza non è stata validamente
accertata, il perito non avendo eseguito valutazioni testistiche, ma essendosi
limitato a test psicologici del 1996. L'appellante contesta altresì di non
poter provvedere alle proprie necessità e di avere bisogno di aiuto, sottolineando
che egli ha sempre vissuto in modo tranquillo, senza creare problemi a nessuno,
senza importunare il prossimo e senza necessitare interventi dell'autorità per
la sua protezione.
3.
I
presupposti di una tutela per infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1
CC) sono già stati ricordati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata,
consid. 2). Non occorre pertanto ripetersi. Basti rammentare che il
provvedimento deve attenersi ai principi di proporzionalità e sussidiarità, nel
senso che fra più misure ugualmente efficaci nel caso specifico l'autorità
deve adottare quella meno
gravosa (RDAT II-2003 pag. 175). L'interdizione degli
art. 369 e 370 CC costituisce l'intervento più incisivo previsto dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 862, pag. 340; Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto
pronunciata solo se una misura meno radicale appare insufficiente (Schnyder/Murer op. cit., n. 13 ad art.
370.
CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).
4.
Contrariamente
a quanto reputa l'appellante, dagli atti traspaiono indizi sufficienti per
dubitare circa lo stato mentale di lui. Per tacere del fatto che perplessità
erano già state espresse da questa Camera nella sentenza del 7 marzo 2002 (inc.
11.2002
), in concreto la psicologa __________ ha accertato come l'interessato
sia ¿un ragazzo debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante¿, che
ammette ¿d'avere paura di far del male alle persone che incontra per strada
poiché colto da momento di estrema rabbia in cui delle voci gli direbbero di
aggredire soprattutto donne che portano gli stivali¿, che ¿è trasandato nel
modo di vestire, come pure nella propria pulizia personale¿ (referto del 7
settembre 2001, doc. D). Nelle circostanze descritte l'autorità ha disposto a
ragione una verifica dello stato mentale per mezzo di una ¿relazione¿ medica,
come prevede l'art. 374 cpv. 2 CC (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª
edizione, n. 12 ad art. 374 CC con riferimenti; Schnyder/Murer, op. cit., n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation
et protection de l'adulte, 4ª
edizione, pag. 182 n. 397).
5.
Per quanto concerne i disturbi intellettivi, secondo il dott. __________,
del Servizio psico-sociale di __________, l'appellante presenta una debolezza
dovuta a ¿ritardo mentale lieve (ICD 10 F 70)¿, con prognosi negativa (doc. 25).
E per debolezza di mente si intende appunto ¿ in senso giuridico ¿ un ritardo psichico
come la debilità, l'imbecillità o l'idiozia (Langenegger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 23 ad art.
369.
CC; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., pag. 28 n. 89). Una diagnosi analoga era già stata formulata del resto,
il 7 settembre 2001, dalla psicologa __________ (doc. D). Invero quest'ultima, con
il dott. __________, è stata denunciata dall'appellante per violazione del segreto
professionale. A prescindere dal fatto però che la procedura è terminata il 4
febbraio 2002 con un decreto di non luogo a procedere da parte del Procuratore
pubblico e che un'istanza di promozione dell'accusa formulata dall'interdicendo
il 25 febbraio 2002 è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi
penali il 24 giugno 2004 (sentenza inc. 60.2002.55), la diagnosi dei due
professionisti non è in discussione. Certo, l'appellante si duole che il perito
si sia fondato su un test psicologico del 1996, ormai superato, ma l'argomento
sfiora il pretesto, ove appena si pensi che altri esami specialistici non sono stati
eseguiti proprio perché egli ¿ su invito del padre ¿ li ha rifiutati (referto,
pag. 3 in alto). Ne segue che, per quel che è del ritardo mentale, la decisione
dell'autorità di vigilanza non presta il fianco alla critica.
6.
In
merito agli altri presupposti ¿ alternativi (Langenegger,
op. cit., n. 25 ad art. 369 CC) ¿ dell'art. 369 cpv. 1 CC, ovvero l'incapacità
di provvedere ai propri interessi, la necessità di durevole assistenza o
protezione e la messa in pericolo della sicurezza altrui, il dott. __________ ha
scorto nell'appellante limitate capacità intellettive, una ridotta capacità
logica e di giudizio, difficoltà nel valutare le conseguenze delle proprie
azioni, influenzabilità e difficoltà di gestione dei propri interessi economici
e personali, scarsa coscienza delle proprie difficoltà e pericolo di essere
sfruttato e manipolato. Secondo lo specialista, tenuto conto del quadro clinico
con prognosi negativa, l'interdicendo necessita di un'adeguata ¿supervisione¿ e
protezione a salvaguardia dei suoi interessi economici e personali, onde l'opportunità
di una tutela (doc. 25, pag. 3). L'appellante contesta ¿ come detto ¿ di non
poter provvedere ai propri interessi, di avere bisogno durevole assistenza o
protezione e di mettere in pericolo la sicurezza altrui, facendo valere di
condurre un'esistenza semplice, con l'aiuto e il sostegno della famiglia. A
tale riguardo l'autorità di vigilanza ha reputato nondimeno che l'assistenza dei
familiari poco rispetta le potenzialità e l'autonomia residua dell'interdicendo,
al quale non è mai stato trovato nemmeno un lavoro. Il completo assoggettamento
al padre, che di fatto ha gestito l'intera procedura di tutela, corroborerebbe
tale circostanza.
a) Si
è già spiegato che una debolezza di mente non basta per giustificare un'interdizione
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 9 ad
art. 369 CC). A tal fine occorre che essa pregiudichi la capacità di provvedere
ai propri interessi, comporti una necessità di durevole assistenza o protezione
oppure implichi una messa in pericolo della sicurezza altrui (Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad
art. 369 CC). Per sapere se ciò sia il caso ci si deve dipartire non da
considerazioni teoriche, ma dalle circostanze effettive in cui si trova il
soggetto (Langenegger, op. cit.,
n. 4 ad art. 369 CC).
b) In
concreto il perito e l'autorità di vigilanza ritengono che l'interdicendo
abbisogni di un'adeguata ¿supervisione¿ e protezione a salvaguardia dei suoi
interessi economici e personali. Il fatto è che tale opinione non trova alcun riscontro
agli atti, i quali non contengono il benché minimo accertamento oggettivo. Anzi,
se nell'istanza di interdizione del 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria
regionale accennava ancora a trasandatezza, trascuratezza e pericolosità,
nella sua ¿relazione¿ dell'ottobre 2005 il perito ha rilevato che l'appellante gli
è apparso curato nell'igiene personale e nell'abbigliamento (doc. 25, pag. 2), privo
di qualsivoglia pericolosità per gli altri (pag. 5, risposta n. 2.3). Né consta
che nel frattempo siano giunte all'autorità tutoria segnalazioni di comportamenti
anomali da parte dell'interessato. Per di più, la ¿relazione¿ non accenna a
pericoli concreti per la salute o per il patrimonio dell'appellante. Nulla è
dato di sapere sulla situazione economica di lui, sul suo rapporto con il
denaro o sulla capacità di gestire le sue risorse. L'appellante ha senz'altro
bisogno di aiuto per le ¿faccende amministrative importanti¿ (doc. 28), ma ciò
solo non basta a giustificare una tutela. E il fatto che l'appellante non
lavori ancora non significa che, almeno in certa misura, non sia capace di
provvedere ai propri interessi. Quanto al bisogno d'assistenza, nulla è dato di
sapere circa le sue attuali condizioni di vita o di salute. L'assoggettamento
al padre, infine, è un fattore negativo, ma non di rischio finché il padre non
versi in un conflitto d'interessi, al cui riguardo tutto si ignora.
c) Ciò
posto, gli atti non consentono di appurare se il caso in esame richieda davvero
una tutela (o, eventualmente, misure meno incisive). Si impone pertanto di
ritornare il fascicolo all'autorità di vigilanza perché accerti sulla base di
dati oggettivi ¿ e non solo sulla base dell'impressione espressa dal perito o
sulla base di proprie impressioni ¿ l'incapacità di provvedere ai propri
interessi o la necessità di durevole assistenza o protezione. Che l'appellante
non abbia chiesto un'istruttoria poco importa, la procedura di tutela essendo
governata dal principio inquisitorio, sicché l'autorità chiarisce le
circostanze rilevanti di propria iniziativa senza vincolo alle allegazioni delle
parti né alle prove offerte (v. anche Geiser,
op. cit., n. 12 e 13 ad art. 373 CC). Al limite questa Camera potrebbe assumere
prove essa medesima. A parte il fatto però che ciò toglierebbe all'interessato
un grado di giurisdizione, in concreto non si tratta solo di integrare l'uno o
l'altro accertamento. Si tratta di istruire per la prima volta un insieme di
fatti determinanti per il futuro, giudicando poi come un'autorità di prima
sede. Il che non è manifestamente compito della Camera civile di appello. Nella
situazione illustrata non rimane, in definitiva, che annullare la decisione
impugnata e ritornare gli atti all'autorità di vigilanza perché statuisca di
nuovo dopo avere svolto le indagini che si impongono e compiuto i necessari
accertamenti. L'appello va dunque accolto in tal senso.
7.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'autorità
tutoria non può tuttavia essere considerata soccombente, non avendo postulato
la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo
Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Del resto l'appellante
esce vittorioso sul principio, ma nulla si può anticipare sull'esito cui giungerà
l'autorità amministrativa dopo avere debitamente aggiornato i dati. In ultima
analisi si giustifica dunque di rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità
di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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