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Decisione

11.2005.166

interdizione per debolezza di mente: lieve ritardo mentale

10 aprile 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 171.1.1990 (interdizione)

della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona

nei confronti di

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 10 dicembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 novembre

2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (3 febbraio 1979) è il terzogenito di __________ e di __________

nata __________. Dopo avere seguito scuole speciali a __________, __________ e __________,

dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 2000 egli ha frequentato, in internato, l'__________

di __________, dove ha conseguito un diploma di falegname empirico. Da allora AP

1 vive con i genitori e un fratello a __________, svolgendo attività saltuarie.

B. Il 5

ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha presentato nei confronti di

RI 1 un'istanza di interdizione alla Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, fondata sull'art. 369 CC (infermità o de­bolezza di

mente). A sostegno della richiesta essa ha allegato un rapporto del 7 settembre

2001 in cui la psicologa __________ attestava, unitamente al dott. __________, di

avere visitato un soggetto ¿debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante¿,

e di ritenere ¿estremamente necessario istituire misure di protezione¿.

Chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, con osservazioni del 7

novembre 2001 RI 1 ha contestato gli estremi per l'istituzione di una tutela.

C. Il

18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio

psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni

psichiche di RI 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza

di mente e alla necessità di misure di protezione. Un appello presentato il 5

febbraio 2002 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera, nella

misura in cui era ricevibile, con sentenza del 7 marzo 2002 (inc. 11.2002.17).

Constatato che AP 1 rifiutava di dar seguito alla convocazione del Servizio

psico-sociale, con decisione del 3 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha ordinato

all'interdicendo di presentarsi lunedì 24 gennaio 2005 alle ore 15.00 al citato

Servizio per l'esecuzione della perizia, comminandogli l'accompagnamento

forzato in caso di renitenza. Adita da AP 1, con sentenza del 14 gennaio 2005

questa Camera ha respinto in quanto ammissibile un appello del 10 gennaio 2005 contro

tale decisione (inc. 11.2005.5).

D. Nel suo referto del 25 ottobre 2005 il Servizio psico-sociale ha poi rilevato ¿ in sintesi ¿ che l'interdicendo

presenta un lieve ritardo mentale (ICD 10 F 70) con prognosi negativa, ciò che

necessita di un'adeguata supervisione e protezione dei suoi interessi economici

e personali. Sentito in persona il 10 novembre 2005, AP 1 si è limitato a

confermare l'opposizione al provvedimento formulata dal padre. Con decisione

del 21 novembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per

debolezza di mente e ha invitato la Commissione tutoria regionale 14 a designare

un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa non ha prelevato

tasse né spese.

E. Contro

la decisione predetta AP 1 è insorto il 10 dicembre 2005 a questa Camera con un

appello nel quale chiede di annullare la decisione impugnata. La Commissione

tutoria regionale non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili

entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La

procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a

CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile.

2.

L'autorità

di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 CC)

fondandosi sul rapporto redatto il 25 ottobre 2005 dal Servizio psico-sociale

di __________, dal quale risulta che l'appellante è affetto da un lieve ritardo

mentale (doc. 25). Essa ha rilevato che tale insufficienza non consente all'interessato

di curare i propri interessi personali e richiede ampio sostegno. L'assistenza prestata

dai familiari poco rispetta le potenzialità e l'autonomia del soggetto, al

quale non è mai stata trovata un'occupazione. L'interdicendo è apparso inoltre assoggettato

al padre, che di fatto ha gestito l'intera procedura, lasciando che il figlio

avallasse i suoi atti.

L'appellante

sostiene da parte sua che le circostanze addotte dall'autorità tutoria a

fondamento della domanda d'interdizione si sono rivelate inconsistenti. Egli afferma

dipoi che un ritardo mentale lieve non significa debolezza di mente, tanto meno

¿

egli soggiunge

¿ ove si consideri che l'asserita insufficienza non è stata validamente

accertata, il perito non avendo eseguito valutazioni testistiche, ma essendosi

limitato a test psicologici del 1996. L'appellante contesta altresì di non

poter provvedere alle proprie necessità e di avere bisogno di aiuto, sottolineando

che egli ha sempre vissuto in modo tranquillo, senza creare problemi a nessuno,

senza importunare il prossimo e senza necessitare interventi dell'autorità per

la sua protezione.

3.

I

presupposti di una tutela per infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1

CC) sono già stati ricordati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata,

consid. 2). Non occorre pertanto ripetersi. Basti rammentare che il

provvedimento deve attenersi ai principi di proporzionalità e sussidiarità, nel

senso che fra più misure ugual­mente efficaci nel caso specifico l'autorità

deve adottare quella meno

gravosa (RDAT II-2003 pag. 175). L'interdizione degli

art. 369 e 370 CC costituisce l'intervento più incisivo previsto dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 862, pag. 340; Schnyder/Murer

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto

pronunciata solo se una misura meno radicale appare insufficiente (Schnyder/Murer op. cit., n. 13 ad art.

370.

CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).

4.

Contrariamente

a quanto reputa l'appellante, dagli atti traspaiono indizi sufficienti per

dubitare circa lo stato mentale di lui. Per tacere del fatto che perplessità

erano già state espresse da questa Camera nella sentenza del 7 marzo 2002 (inc.

11.2002

), in concreto la psicologa __________ ha accertato come l'interes­sato

sia ¿un ragazzo debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante¿, che

ammette ¿d'avere paura di far del male alle perso­ne che incontra per strada

poiché colto da momento di estrema rabbia in cui delle voci gli direbbero di

aggredire soprattutto donne che portano gli stivali¿, che ¿è trasandato nel

modo di vestire, come pure nella propria pulizia personale¿ (referto del 7

settembre 2001, doc. D). Nelle circostanze descritte l'autorità ha disposto a

ragione una verifica dello stato mentale per mezzo di una ¿relazione¿ medica,

come prevede l'art. 374 cpv. 2 CC (Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª

edizione, n. 12 ad art. 374 CC con riferimenti; Schnyder/Murer, op. cit., n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation

et protection de l'adulte, 4ª

edizione, pag. 182 n. 397).

5.

Per quanto concerne i disturbi intellettivi, secondo il dott. __________,

del Servizio psico-sociale di __________, l'appellante presenta una debolezza

dovuta a ¿ritardo mentale lieve (ICD 10 F 70)¿, con prognosi negativa (doc. 25).

E per debolezza di mente si intende appunto ¿ in senso giuridico ¿ un ritardo psichico

come la debilità, l'imbecillità o l'idiozia (Langenegger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 23 ad art.

369.

CC; Desche­naux/Steinauer, op.

cit., pag. 28 n. 89). Una diagnosi analoga era già stata formulata del resto,

il 7 settembre 2001, dalla psicologa __________ (doc. D). Invero quest'ultima, con

il dott. __________, è stata denunciata dall'appellante per violazione del segreto

professionale. A prescindere dal fatto però che la procedura è terminata il 4

febbraio 2002 con un decreto di non luogo a procedere da parte del Procuratore

pubblico e che un'istanza di promozione dell'accusa formulata dall'interdicendo

il 25 febbraio 2002 è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi

penali il 24 giugno 2004 (sentenza inc. 60.2002.55), la diagnosi dei due

professionisti non è in discussione. Certo, l'appellante si duole che il perito

si sia fondato su un test psicologico del 1996, ormai superato, ma l'argomento

sfiora il pretesto, ove appena si pensi che altri esami specialistici non sono stati

eseguiti proprio perché egli ¿ su invito del padre ¿ li ha rifiutati (referto,

pag. 3 in alto). Ne segue che, per quel che è del ritardo mentale, la decisione

dell'autorità di vigilanza non presta il fianco alla critica.

6.

In

merito agli altri presupposti ¿ alternativi (Langenegger,

op. cit., n. 25 ad art. 369 CC) ¿ dell'art. 369 cpv. 1 CC, ovvero l'incapacità

di provvedere ai propri interessi, la necessità di durevole assistenza o

protezione e la messa in pericolo della sicurezza altrui, il dott. __________ ha

scorto nell'appellante limitate capacità intellettive, una ridotta capacità

logica e di giudizio, difficoltà nel valutare le conseguenze delle proprie

azioni, influenzabilità e difficoltà di gestione dei propri interessi economici

e personali, scarsa coscienza delle proprie difficoltà e pericolo di essere

sfruttato e manipolato. Secondo lo specialista, tenuto conto del quadro clinico

con prognosi negativa, l'interdicendo necessita di un'adeguata ¿supervisione¿ e

protezione a salvaguardia dei suoi interessi economici e personali, onde l'opportunità

di una tutela (doc. 25, pag. 3). L'appellante contesta ¿ come detto ¿ di non

poter provvedere ai propri interessi, di avere bisogno durevole assistenza o

protezione e di mettere in pericolo la sicurezza altrui, facendo valere di

condurre un'esistenza semplice, con l'aiuto e il sostegno della famiglia. A

tale riguardo l'autorità di vigilanza ha reputato nondimeno che l'assistenza dei

familiari poco rispetta le potenzialità e l'autonomia residua dell'interdicendo,

al quale non è mai stato trovato nemmeno un lavoro. Il completo assoggettamento

al padre, che di fatto ha gestito l'intera procedura di tutela, corroborerebbe

tale circostanza.

a) Si

è già spiegato che una debolezza di mente non basta per giustificare un'interdizione

(Schnyder/Murer, op. cit., n. 9 ad

art. 369 CC). A tal fine occorre che essa pregiudichi la capacità di provvedere

ai propri interessi, comporti una necessità di durevole assistenza o protezione

oppure implichi una mes­sa in pericolo della sicurezza altrui (Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad

art. 369 CC). Per sapere se ciò sia il caso ci si deve dipartire non da

considerazioni teoriche, ma dalle circostanze effettive in cui si trova il

soggetto (Langeneg­ger, op. cit.,

n. 4 ad art. 369 CC).

b) In

concreto il perito e l'autorità di vigilanza ritengono che l'interdicendo

abbisogni di un'adeguata ¿supervisione¿ e protezione a salvaguardia dei suoi

interessi economici e personali. Il fatto è che tale opinione non trova alcun riscontro

agli atti, i quali non contengono il benché minimo accertamento oggettivo. Anzi,

se nell'istanza di interdizione del 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria

regionale accen­nava ancora a trasandatezza, trascuratezza e pericolosità,

nella sua ¿relazione¿ dell'ottobre 2005 il perito ha rilevato che l'appellante gli

è apparso curato nell'igiene personale e nell'abbigliamento (doc. 25, pag. 2), privo

di qualsivoglia pericolosità per gli altri (pag. 5, risposta n. 2.3). Né consta

che nel frattempo siano giunte all'autorità tutoria segnalazioni di com­portamenti

anomali da parte dell'interessato. Per di più, la ¿relazione¿ non accenna a

pericoli concreti per la salute o per il patrimonio dell'appellante. Nulla è

dato di sapere sulla situazione economica di lui, sul suo rapporto con il

denaro o sulla capacità di gestire le sue risorse. L'appellante ha senz'altro

bisogno di aiuto per le ¿faccende amministrative importanti¿ (doc. 28), ma ciò

solo non basta a giustificare una tutela. E il fatto che l'appellante non

lavori ancora non significa che, almeno in certa misura, non sia capace di

provvedere ai propri interessi. Quanto al bisogno d'assistenza, nulla è dato di

sapere circa le sue attuali condizioni di vita o di salute. L'assoggettamento

al padre, infine, è un fattore negativo, ma non di rischio finché il padre non

versi in un conflitto d'interessi, al cui riguardo tutto si ignora.

c) Ciò

posto, gli atti non consentono di appurare se il caso in esame richieda davvero

una tutela (o, eventualmente, misure meno incisive). Si impone pertanto di

ritornare il fascicolo all'autorità di vigilanza perché accerti sulla base di

dati oggettivi ¿ e non solo sulla base dell'impressione espressa dal perito o

sulla base di proprie impressioni ¿ l'incapacità di provvedere ai propri

interessi o la necessità di durevole assistenza o protezione. Che l'appellante

non abbia chiesto un'istruttoria poco importa, la procedura di tutela essendo

governata dal principio inquisitorio, sicché l'autorità chiarisce le

circostanze rilevanti di propria iniziativa senza vincolo alle allegazioni delle

parti né alle prove offerte (v. anche Geiser,

op. cit., n. 12 e 13 ad art. 373 CC). Al limite questa Camera potrebbe assumere

prove essa medesima. A parte il fatto però che ciò toglierebbe all'interessato

un grado di giurisdizione, in concreto non si tratta solo di integrare l'uno o

l'altro accertamento. Si tratta di istruire per la prima volta un insieme di

fatti determinanti per il futuro, giudicando poi come un'au­torità di prima

sede. Il che non è manifestamente compito della Camera civile di appello. Nella

situazione illustrata non rimane, in definitiva, che annullare la decisio­ne

impugnata e ritornare gli atti all'autorità di vigilanza perché statuisca di

nuovo dopo avere svolto le indagini che si impongono e compiuto i necessari

accertamenti. L'appello va dunque accolto in tal senso.

7.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'autorità

tutoria non può tuttavia essere considerata soccombente, non avendo postulato

la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo

Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Del resto l'appellante

esce vittorioso sul principio, ma nulla si può anticipare sull'esito cui giungerà

l'autorità amministrativa dopo avere debitamente aggiornato i dati. In ultima

analisi si giustifica dunque di rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità

di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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