11.2005.167
Azione di rivendicazione con richiesta di risarcimento
27 agosto 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2005.167
Data decisione, Autorità:
27.08.2007, ICCA
Titolo:
Azione di rivendicazione con richiesta di risarcimento
RISARCIMENTO DANNI
RIVENDICAZIONE
art. 641 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.167
Lugano
27 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Pellegrini ed Epiney-Colombo
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.70 (rivendicazione
di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
del 1° febbraio 2002 da
AA 1
(patrocinato dall' RA
1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' RA
2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 dicembre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° dicembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 20 gennaio 2006 presentato da AA
1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 9 settembre 1988 __________ ha donato al
figlio AA 1 la particella n. 620 RFD di __________, sezione di __________,
sulla quale sorge uno stabile di due appartamenti. Sull'edificio il donante ha
riservato un diritto di abitazione per sé e la moglie AP 1, vita natural
durante, “da esercitare gratuitamente,
congiuntamente e separatamente, limitatamente a tutti i locali siti al piano
terreno della casa di abitazione”. AP 1 ha sempre occupato, prima con il marito e poi sola, dopo il
decesso di lui, l'appartamento al primo piano.
B. Il 1°
febbraio 2002 AA 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
perché condannasse la madre AP 1 a liberare il primo piano dello stabile (sotto
comminatoria dell'art. 292 CP) e
a versargli un importo indeterminato (ma almeno di fr. 10 000.–) a
titolo di risarcimento danni. Egli ha chiesto altresì di accertare che la madre
fosse tenuta ad assumere una determinata percentuale degli oneri di manutenzione
ordinaria. Nella sua risposta del 13 marzo 2002 AP 1 ha proposto di respingere
la petizione. L'attore ha replicato l'11 aprile 2002, confermando la richiesta di petizione. La convenuta non ha duplicato.
C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 febbraio
2005 l'attore ha confermato le proprie
domande, quantificando in fr. 126 000.– con interessi la pretesa di risarcimento
danni. Nel suo allegato del 14 febbraio 2005 la convenuta ha postulato una volta
ancora il rigetto della petizione. Statuendo con sentenza del 1° dicembre 2005,
il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, ordinando alla convenuta di
liberare i locali al primo piano dell'edificio e obbligandola a versare
all'attore fr. 63 000.– con interessi al 5% dal 1° febbraio 2002. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 22 dicembre 2005 per
ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2006 AA 1 propone di respingere
l'appello e con appello adesivo
postula l'aumento a fr. 99 400.– della somma riconosciutagli in risarcimento del danno. AP 1
non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che, contrariamente a quanto
figura iscritto nel registro fondiario, i beneficiari del diritto di abitazione
hanno sempre occupato il primo piano dell'immobile posto sulla particella n.
620. Ciò premesso, egli ha respinto la tesi della convenuta, stando alla quale
l'agire del figlio costituisce un abuso di diritto. Tanto più – ha soggiunto il
Pretore – che il figlio non risulta avere garantito alla madre il diritto di
rimanere nell'appartamento superiore, nemmeno per atti concludenti. L'occupazione
del primo piano da parte della convenuta rivelandosi illecita, il Pretore ha
ordinato la riconsegna dei vani al legittimo proprietario. Egli ha obbligato inoltre
la convenuta a corrispondere all'attore fr. 63 000.– per l'impossibilità
di locare quell'appartamento dopo il febbraio del 2002 fino alla data della
sentenza. Il Pretore ha respinto invece la pretesa dell'attore, che chiedeva di accertare la partecipazione della convenuta
a determinate spese di manutenzione ordinaria, ritenendola non comprovata.
Fatti
I. Sull'appello principale
2. L'appellante
contesta l'applicazione dell'art.
641 CC, sostenendo che l'attore ha sempre ammesso l'esistenza di un comodato, sicché
difetterebbe un presupposto per l'accoglimento dell'azione. A suo parere poi le
parti al contratto di donazione del 9 settembre 1988 hanno sempre applicato gli
accordi come se l'usufrutto riguardasse l'intero stabile, tanto che l'attore le
aveva assicurato di non mandarla via di casa. Essa ribadisce altresì che
l'agire del figlio configura un abuso di diritto, poiché questi si vale di un difetto
di forma per ritrattare una valida promessa. La convenuta rileva infine che, sussistesse
pure un semplice comodato sull'appartamento al primo piano, l'azione andrebbe ugualmente
respinta, poiché il comodato le è stato concesso a vita, per tacere del fatto
che una disdetta andava data rispettando le regole della buona fede, ciò che
non è stato il caso in concreto.
3. Giusta
l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque
la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione è
data al proprietario che non ha il possesso del bene. A lui incombe di provare
il suo diritto di proprietà (Wiegand
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 44 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 284, n. 1021). Il detentore del bene, da parte sua, fruisce della
presunzione sgorgante dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione
dimostrando di essere divenuto proprietario della cosa o giustificando il
possesso in virtù di un diritto
reale limitato (ad esempio un pegno o un usufrutto) o personale (ad
esempio un diritto di locazione: Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 5ª
edizione, n. 68 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., pag. 284 n.
1022).
a) Nella fattispecie la convenuta sostiene – come detto – di essere al
beneficio di usufrutto sull'intero stabile, sottolineando di occupare da tempo
il primo piano e di riscuotere un canone per la locazione dell'appartamento a
pianterreno. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che l'usufrutto su un
immobile esiste solo – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – nella
misura in cui è stato costituito per atto pubblico (art. 746 cpv. 2 in
combinazione con l'art. 657 cpv. 1 CC;
Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 45, n. 2417),
mentre in concreto il rogito del 9 settembre 1988 prevedeva soltanto
un diritto di abitazione sui “locali
siti al piano terreno della casa” (doc. A). Né si è in presenza – per avventura – di un usufrutto legale (casistica
in: Steinauer, op. cit., pag. 48,
n. 2424). Poco importa nelle condizioni descritte che gli inquilini dell'appartamento
al piano terreno abbiano versato la pigione su un conto di __________ intestato
alla convenuta (doc. S; deposizione di __________, del 1° ottobre 2003). A
ragione il Pretore ha escluso, in altri termini, che la convenuta benefici di un
qualsivoglia usufrutto.
b) L'appellante
assevera di avere comprovato che alla morte di suo marito __________ il figlio aveva
promesso di “concederle un
usufrutto” e di “non mandarla via da quel luogo”. Se non che, contrariamente a quanto essa afferma,
dinanzi al primo giudice l'attore ha contestato tali allegazioni (replica dell'11 aprile 2002, pag. 5 e 9). Quanto alla lettera inviata al suo legale da __________ il
10 marzo 2002, essa dimostra se mai che l'attore le aveva
garantito il 2 giugno 1992 di concederle l'usufrutto sulla casa (doc. 7), ma
non che ciò sia avvenuto in seguito. L'affermazione si è esaurita così in una
vana promessa. Certo, la lettera citata attesta altresì che l'attore aveva
assicurato alla convenuta di non mandarla via di casa, ma non che le avrebbe
lasciato l'uso dell'appartamento al primo piano. Anche al proposito l'appello
si palesa così inconsistente.
c) A
torto poi l'appellante rimprovera all'attore di invocare un vizio di forma per
rivendicare la proprietà dell'immobile. In realtà incombe a chi si prevale di un
usufrutto dimostrare la formale sussistenza del diritto reale limitato, non a
chi lo contesta smentirne gli estremi. Una volta ancora l'appello cade dunque
nel vuoto.
4. L'appellante
sostiene che, comunque sia, nel caso in rassegna è sorto un comodato in suo
favore vita natural durante e che tale comodato poteva essere disdetto solo alle
condizioni restrittive dell'art. 309 cpv. 2 CO. Per di più, nella fattispecie una
disdetta sarebbe stata contraria al precetto della buona fede, sia perché l'attore
ha tollerato fin dal 1988 l'occupazione del primo piano, sia perché la disdetta
le è stata notificata dopo la morte del marito ed essa non ha potuto far valere
i suoi diritti in sede di divisione ereditaria o chiedere la modifica dell'appartamento
al pianterreno per potervi abitare.
a) In
concreto non è litigioso che l'attore, rivendicando la consegna dell'immobile, abbia
– per lo meno di fatto – disdetto il comodato. Litigiosa è la legittimità della
disdetta. Ora, l'estinzione di un comodato avviene, in mancanza di espresse e
vincolanti pattuizioni, entro il termine per il quale l'uso della cosa determinato
dal contratto o dalla volontà delle parti è stato fatto o avrebbe dovuto farsi
(art. 309 cpv. 1 CO), oppure in ogni momento quando l'uso per cui la cosa è
stata concessa non è stato determinato né quanto al tempo né quanto allo scopo
(art. 310 CO). Ciò vale anche nel caso di immobili, indipendentemente dalle
norme che regolano il diritto di locazione (Schärer/Maurenbrecher, in: Basler Kommentar, OR I, 4ª
edizione, n. 2 ad art. 310). E in mancanza di valido
comodato il proprietario può rivendicare la cosa,
appunto, sulla scorta dell'art. 641 CC (Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 14 ad art. 305 CO;
Tercier op. cit., pag. 390 n.
2710).
b) Che
nel caso precipuo le parti nulla abbiano convenuto circa la durata del comodato
è fuori discussione, sicché il comodante poteva chiedere la riconsegna della
cosa in ogni momento. È vero che un comodato, e di conseguenza la relativa durata,
può anche essere convenuto tacitamente (Schärer/ Maurenbrecher, op. cit., n.
2 ad art. 305 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª
edizione, pag. 388 n. 2694). Nulla però suffraga in concreto un'ipotesi del
genere. Che sull'appartamento al piano terreno sia stato pattuito
un diritto di abitazione vita natural durante ancora non significa che sull'appartamento
al primo piano sia stato stipulato un comodato di identica durata, tanto meno
ove si consideri che la convenuta beneficia di un diritto di abitazione su
tutti i locali a pianterreno. L'appellante evoca un'interpretazione “conforme
allo spirito del contratto iniziale” (appello, pag. 6), il diritto di abitazione
essendo stato costituito vita natural durante per garantire ai genitori “un
diritto fino al loro decesso”. Sta di fatto che tale diritto è stato costituito
espressamente da __________ sui vani a pianterreno, senza riserve né
condizioni. L'appellante non può pretendere ora, per di più sulla scorta delle
sue sole asserzioni, che nel caso in cui l'attore non
avesse occupato personalmente l'alloggio al primo piano sarebbe sorto
in suo favore un comodato vitalizio.
c) Quanto
all'abuso di diritto che l'appellante imputa all'attore, si ricordi che estremi
in tal senso si ravvisano qualora un istituto giuridico sia straniato dallo
scopo per cui è stato costituito (cfr., ad esempio, DTF 122 III 321 consid. 4a),
qualora un diritto sia esercitato a scopo vessatorio (DTF 129 III 497 consid.
5.1) o nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato
per rapporto agli interessi in gioco (DTF 123 III 203 consid, 2b) o, a
determinate premesse, qualora una persona assuma un comportamento contraddittorio
(venire contra factum proprium: DTF 125 III 257 consid. 2a con rinvii). Nella
fattispecie la convenuta non ha dimostrato di possedere l'immobile in virtù di
una qualsiasi prerogativa reale o personale. Fatto salvo il diritto di
abitazione della convenuta sul pianterreno, mal si intravede perciò come l'attore
possa abusare dei suoi diritti esigendo la consegna della casa, l'azione di
rivendicazione essendo per altro imprescrittibile (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 285, n. 1023).
L'appellante
richiama i “principi etici
della nostra società”, ma su
tali precetti si potrebbe lungamente dibattere e ciò sfugge, comunque sia, alla
cognizione dei tribunali. Né si può dire che “la
disdetta di un rapporto giuridico tollerato dal 1988 ed esercitato nelle modalità
descritte” offende di per sé la buona fede, già per il fatto che un comodatario
può, dandosi uso indeterminato del bene, esigere per legge la restituzione senza
dover addurre giustificazioni particolari (DTF 125 III 367 consid. 2i), senza
dimenticare che un'eventuale azione di restituzione non si prescrive prima di dieci anni (Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 4.
ad art. 310 CO). L'appellante infine non pretende di essersi
vista impartire un termine di riconsegna inadeguato, che la pone in una
situazione intollerabile. Quanto al fatto poi che essa
avrebbe potuto far valere le proprie spettanze nell'ambito della divisione ereditaria,
ciò non significa che l'attore abbia perduto il diritto di rivendicare la sua
proprietà. Se ne conclude, in ultima analisi, che nulla sorregge nel caso
specifico un legittimo possesso della convenuta per comodato. L'appello è
destinato così all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
5.
Il
Pretore ha calcolato il risarcimento dovuto all'attore per l'impossibilità di
locare l'appartamento al primo piano in fr. 63 000.– dipartendosi da una
pigione di fr. 1400.– mensili per 45 mesi (dal febbraio del 2002 al novembre del
2005, data della sentenza). L'attore chiede di aumentare il risarcimento a fr.
99.
400.–, sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto riconoscergli la
rifusione del danno per l'intera durata presumibile della causa fino al Tribunale
federale, ovvero almeno fino al 31 dicembre 2007 (come egli aveva chiesto nel
memoriale conclusivo cifrando la pretesa in complessivi fr. 126 000.–: pag. 13). E
di regola un danno si calcola al momento del
giudizio e al più tardi alla data in cui l'autorità può ancora prendere in
considerazione fatti nuovi (DTF 125 III 17 consid. 2c; Brehm in: Berner
Kommentar, 2ªedizione, n. 7 ad art. 42; Schnyder
in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 4 ad art. 42). D'altro lato la convenuta risulta tuttora abitare in quell'alloggio
e sulla pigione di fr. 1400.– mensili che l'attore avrebbe potuto incassare
locando a terzi il primo piano della casa non vi è contestazione. In
circostanze del genere si giustifica di obbligare la convenuta a rifondere un
risarcimento di fr. 91 000.–, pari alla locazione che l'attore avrebbe potuto riscuotere dal
febbraio del 2002 fino all'agosto del 2007 (65 mesi). L'appello adesivo va
dunque accolto entro questi termini.
6.
L'appellante contesta infine il riparto degli oneri processuali che
figura nella sentenza impugnata, chiedendo di addebitarne nove decimi alla convenuta,
con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di
ripetibili. Ora, secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte
soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli
può suddividere queste ultime “parzialmente
o per intero” (cpv. 2).
a) In
concreto l'attore rivendica la consegna dell'appartamento occupato dalla madre,
la condanna di lei al versamento di fr. 126 000.– e l'accertamento che
una determinata percentuale di oneri di manutenzione ordinaria dell'immobile
vada a carico della convenuta. Questa aveva proposto di respingere la
petizione. Il Pretore ha accolto interamente la prima domanda, ha accolto parzialmente
la seconda (fr. 63 000.–) e ha respinto la terza. Rimanessero così le cose anche in
esito all'attuale giudizio, il sindacato del Pretore sugli oneri processuali e
le ripetibili non configurerebbe né eccesso né abuso di apprezzamento. In
seguito all'odierna sentenza l'attore si vede riconoscere però un risarcimento
di fr. 91 000.–, ciò che aumenta la soccombenza della convenuta, la quale deve
equitativamente sopportare tre quarti della tassa di giustizia e delle spese.
b) Quanto
alle ripetibili, la relativa indennità è fissata orientativamente in base alla
tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid.
3). Questa prevede che in ogni causa avente un valore determinato o determinabile,
l'onorario dell'avvocato è stabilito entro percentuali prefissate del valore
litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la
retribuzione va stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità,
l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la
responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione
sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità
(art. 8 TOA). Al riguardo il giudice fruisce di ampia latitudine: l'ammontare
dell'importo da lui stabilito entro il minimo e il massimo della tariffa può
essere censurato solo per eccesso o abuso
del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).
In
concreto già il valore della domanda di risarcimento (fr. 126 000.–) legittima un
onorario del legale compreso tra il 6 e il 10%, ovvero tra fr. 7560.– a
fr. 12 600.–. Non si trattava per altro di una causa di valore elevato che avesse
richiesto un limitato impegno di patrocinio, né di una pratica in cui le particolarità
del caso e gli interessi in gioco ostassero all'applicazione integrale della
tariffa secondo il valore (art. 11 cpv. 1 TOA). Considerati inoltre i costi
indispensabili causati dal processo e le spese (art. 3 TOA), come pure l'IVA
(7.6%), l'indennità di fr. 5000.– chiesta dall'attore si rivela equa e tiene già
conto del grado di soccombenza.
III. Sulle spese e le
ripetibili di appello
7.
Gli
oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza della convenuta
(art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'attore un'adeguata indennità per
ripetibili. L'appello adesivo meritando parziale accoglimento, gli oneri
processuali e le ripetibili andrebbero ripartiti in base alla vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 si è astenuta tuttavia dal postulare il
rigetto di tale impugnazione e non può considerarsi soccombente, sicché non può
essere tenuta ad assumere oneri né a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag.
137.
consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa
(sulla nozione di “parte”: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e nota 1 ad art. 159). Per quel che è dell'appello adesivo ci si
limita dunque, in definitiva, a riscuotere la quota di oneri (un nono) a carico
dell'attore.
IV. Sui
rimedi di diritto a livello federale
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un
eventuale ricorso in materia civile, ove appena si pensi al risarcimento dovuto
dalla convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1800.– per ripetibili.
III. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla convenuta è fatto ordine di
liberare immediatamente i vani da lei occupati al primo piano della casa posta
sulla particella n. 620 RFD di __________, sezione di __________, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP.
2. La
convenuta è condannata a versare a AA 1 l'importo
di fr. 91 000.– con interessi al 5% su 65 rate
mensili di fr. 1400.–, la prima volta decorrenti il 1° febbraio 2002.
3. La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono
poste per un quarto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della
convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
I
costi della perizia rimangono a carico delle parti nella misura già onorata.
IV. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.–
b) spese fr.
50.–
fr.
900.–
sono
posti per un nono a carico dell'appellante adesivo. Non si riscuote la differenza
di otto noni né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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