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Decisione

11.2005.167

Azione di rivendicazione con richiesta di risarcimento

27 agosto 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello principale

2. L'appellante

contesta l'applicazione dell'art.

641 CC, sostenendo che l'attore ha sempre ammesso l'esistenza di un comodato, sicché

difetterebbe un presupposto per l'accoglimento dell'azione. A suo parere poi le

parti al contratto di donazione del 9 settembre 1988 hanno sempre applicato gli

accordi come se l'usufrutto riguardasse l'intero stabile, tanto che l'attore le

aveva assicurato di non mandarla via di casa. Essa ribadisce altresì che

l'agire del figlio configura un abuso di diritto, poiché questi si vale di un difetto

di forma per ritrattare una valida promessa. La convenuta rileva infine che, sussistesse

pure un semplice comodato sull'appartamento al primo piano, l'azione andrebbe ugualmente

respinta, poiché il comodato le è stato concesso a vita, per tacere del fatto

che una disdetta andava data rispettando le regole della buona fede, ciò che

non è stato il caso in concreto.

3. Giusta

l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque

la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione è

data al proprietario che non ha il possesso del bene. A lui incombe di provare

il suo diritto di proprietà (Wiegand

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 44 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª

edizione, pag. 284, n. 1021). Il detentore del bene, da parte sua, fruisce della

presunzione sgorgante dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione

dimostrando di essere divenuto proprietario della cosa o giustificando il

possesso in virtù di un diritto

reale limitato (ad esempio un pegno o un usufrutto) o personale (ad

esempio un diritto di locazione: Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª

edizione, n. 68 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., pag. 284 n.

1022).

a) Nella fattispecie la convenuta sostiene – come detto – di essere al

beneficio di usufrutto sull'intero stabile, sottolineando di occupare da tempo

il primo piano e di riscuotere un canone per la locazione dell'appartamento a

pianterreno. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che l'usufrutto su un

immobile esiste solo – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – nella

misura in cui è stato costituito per atto pubblico (art. 746 cpv. 2 in

combinazione con l'art. 657 cpv. 1 CC;

Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 45, n. 2417),

mentre in concreto il rogito del 9 settembre 1988 prevedeva soltanto

un diritto di abitazione sui “locali

siti al piano terreno della casa” (doc. A). Né si è in presenza – per avventura – di un usufrutto legale (casistica

in: Steinauer, op. cit., pag. 48,

n. 2424). Poco importa nelle condizioni descritte che gli inquilini dell'appartamento

al piano terreno abbiano versato la pigione su un conto di __________ intestato

alla convenuta (doc. S; deposizione di __________, del 1° ottobre 2003). A

ragione il Pretore ha escluso, in altri termini, che la convenuta benefici di un

qualsivoglia usufrutto.

b) L'appellante

assevera di avere comprovato che alla morte di suo marito __________ il figlio aveva

promesso di “concederle un

usufrutto” e di “non mandarla via da quel luogo”. Se non che, contrariamente a quanto essa afferma,

dinanzi al primo giudice l'attore ha contestato tali allegazioni (replica dell'11 aprile 2002, pag. 5 e 9). Quanto alla lettera inviata al suo legale da __________ il

10 marzo 2002, essa dimostra se mai che l'attore le aveva

garantito il 2 giugno 1992 di concederle l'usufrutto sulla casa (doc. 7), ma

non che ciò sia avvenuto in seguito. L'affermazione si è esaurita così in una

vana promessa. Certo, la lettera citata attesta altresì che l'attore aveva

assicurato alla convenuta di non mandarla via di casa, ma non che le avrebbe

lasciato l'uso dell'appartamento al primo piano. Anche al proposito l'appello

si palesa così inconsistente.

c) A

torto poi l'appellante rimprovera all'attore di invocare un vizio di forma per

rivendicare la proprietà dell'immobile. In realtà incombe a chi si prevale di un

usufrutto dimostrare la formale sussistenza del diritto reale limitato, non a

chi lo contesta smentirne gli estremi. Una volta ancora l'appello cade dunque

nel vuoto.

4. L'appellante

sostiene che, comunque sia, nel caso in rassegna è sorto un comodato in suo

favore vita natural durante e che tale comodato poteva essere disdetto solo alle

condizioni restrittive dell'art. 309 cpv. 2 CO. Per di più, nella fattispecie una

disdetta sarebbe stata contraria al precetto della buona fede, sia perché l'attore

ha tollerato fin dal 1988 l'occupazione del primo piano, sia perché la disdetta

le è stata notificata dopo la morte del marito ed essa non ha potuto far valere

i suoi diritti in sede di divisione ereditaria o chiedere la modifica dell'appartamento

al pianterreno per potervi abitare.

a) In

concreto non è litigioso che l'attore, rivendicando la consegna dell'immobile, abbia

– per lo meno di fatto – disdetto il comodato. Litigiosa è la legittimità della

disdetta. Ora, l'estinzione di un comodato avviene, in mancanza di espresse e

vincolanti pattuizioni, entro il termine per il quale l'uso della cosa determinato

dal contratto o dalla volontà delle parti è stato fatto o avrebbe dovuto farsi

(art. 309 cpv. 1 CO), oppure in ogni momento quando l'uso per cui la cosa è

stata concessa non è stato determinato né quanto al tempo né quanto allo scopo

(art. 310 CO). Ciò vale anche nel caso di immobili, indipendentemente dalle

norme che regolano il diritto di locazione (Schärer/Maurenbrecher, in: Basler Kommentar, OR I, 4ª

edizione, n. 2 ad art. 310). E in mancanza di valido

comodato il proprietario può rivendicare la cosa,

appunto, sulla scorta dell'art. 641 CC (Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 14 ad art. 305 CO;

Tercier op. cit., pag. 390 n.

2710).

b) Che

nel caso precipuo le parti nulla abbiano convenuto circa la durata del comodato

è fuori discussione, sicché il comodante poteva chiedere la riconsegna della

cosa in ogni momento. È vero che un comodato, e di conseguenza la relativa durata,

può anche essere convenuto tacitamente (Schärer/ Maurenbrecher, op. cit., n.

2 ad art. 305 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª

edizione, pag. 388 n. 2694). Nulla però suffraga in concreto un'ipotesi del

genere. Che sull'appartamento al piano terreno sia stato pattuito

un diritto di abitazione vita natural durante ancora non significa che sull'apparta­mento

al primo piano sia stato stipulato un comodato di identica durata, tanto meno

ove si consideri che la convenuta beneficia di un diritto di abitazione su

tutti i locali a pianterreno. L'appellante evoca un'interpretazione “conforme

allo spirito del contratto iniziale” (appello, pag. 6), il diritto di abitazione

essendo stato costituito vita natural durante per garantire ai genitori “un

diritto fino al loro decesso”. Sta di fatto che tale diritto è stato costituito

espressamente da __________ sui vani a pianterreno, senza riserve né

condizioni. L'appellante non può pretendere ora, per di più sulla scorta delle

sue sole asserzioni, che nel caso in cui l'attore non

avesse occupato personalmente l'alloggio al primo piano sarebbe sorto

in suo favore un comodato vitalizio.

c) Quanto

all'abuso di diritto che l'appellante imputa all'attore, si ricordi che estremi

in tal senso si ravvisano qualora un istituto giuridico sia straniato dallo

scopo per cui è stato costituito (cfr., ad esempio, DTF 122 III 321 consid. 4a),

qualora un diritto sia esercitato a scopo vessatorio (DTF 129 III 497 consid.

5.1) o nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato

per rapporto agli interessi in gioco (DTF 123 III 203 consid, 2b) o, a

determinate premesse, qualora una persona assuma un comportamento contraddittorio

(venire contra factum proprium: DTF 125 III 257 consid. 2a con rinvii). Nella

fattispecie la convenuta non ha dimostrato di possedere l'immobile in virtù di

una qualsiasi prerogativa reale o personale. Fatto salvo il diritto di

abitazione della convenuta sul pianterreno, mal si intravede perciò come l'attore

possa abusare dei suoi diritti esigendo la consegna della casa, l'azione di

rivendicazione essendo per altro imprescrittibile (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 285, n. 1023).

L'appellante

richiama i “principi etici

della nostra società”, ma su

tali precetti si potrebbe lungamente dibattere e ciò sfugge, comunque sia, alla

cognizione dei tribunali. Né si può dire che “la

disdetta di un rapporto giuridico tollerato dal 1988 ed esercitato nelle modalità

descritte” offende di per sé la buona fede, già per il fatto che un comodatario

può, dandosi uso indeterminato del bene, esigere per legge la restituzione senza

dover addurre giustificazioni particolari (DTF 125 III 367 consid. 2i), senza

dimenticare che un'eventuale azione di restituzione non si prescrive prima di dieci anni (Schärer/Mau­renbrecher, op. cit., n. 4.

ad art. 310 CO). L'appellante infine non pretende di essersi

vista impartire un termine di riconsegna inadeguato, che la pone in una

situazione intollerabile. Quanto al fatto poi che essa

avrebbe potuto far valere le proprie spettanze nell'ambito della divisione ereditaria,

ciò non significa che l'attore abbia perduto il diritto di rivendicare la sua

proprietà. Se ne conclude, in ultima analisi, che nulla sorregge nel caso

specifico un legittimo possesso della convenuta per comodato. L'appello è

destinato così all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

5.

Il

Pretore ha calcolato il risarcimento dovuto all'attore per l'impossibilità di

locare l'appartamento al primo piano in fr. 63 000.– dipartendosi da una

pigione di fr. 1400.– mensili per 45 mesi (dal febbraio del 2002 al novembre del

2005, data della sentenza). L'attore chiede di aumentare il risarcimento a fr.

99.

400.–, sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto riconoscergli la

rifusione del danno per l'intera durata presumibile della causa fino al Tribunale

federale, ovvero almeno fino al 31 dicembre 2007 (come egli aveva chiesto nel

memoriale conclusivo cifrando la pretesa in complessivi fr. 126 000.–: pag. 13). E

di regola un danno si calcola al momento del

giudizio e al più tardi alla data in cui l'autorità può ancora prendere in

considerazione fatti nuovi (DTF 125 III 17 consid. 2c; Brehm in: Berner

Kommentar, 2ªedizione, n. 7 ad art. 42; Schnyder

in: Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 4 ad art. 42). D'altro lato la convenuta risulta tuttora abitare in quell'alloggio

e sulla pigione di fr. 1400.– mensili che l'attore avrebbe potuto incassare

locando a terzi il primo piano della casa non vi è contestazione. In

circostanze del genere si giustifica di obbligare la convenuta a rifondere un

risarcimento di fr. 91 000.–, pari alla locazione che l'attore avrebbe potuto riscuotere dal

febbraio del 2002 fino all'agosto del 2007 (65 mesi). L'appello adesivo va

dunque accolto entro questi termini.

6.

L'appellante contesta infine il riparto degli oneri processuali che

figura nella sentenza impugnata, chiedendo di addebitarne nove decimi alla convenuta,

con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di

ripetibili. Ora, secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte

soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le

ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli

può suddividere queste ultime “parzialmente

o per intero” (cpv. 2).

a) In

concreto l'attore rivendica la consegna dell'appartamento occupato dalla madre,

la condanna di lei al versamento di fr. 126 000.– e l'accertamento che

una determinata percentuale di oneri di manutenzione ordinaria dell'immobile

vada a carico della convenuta. Questa aveva proposto di respingere la

petizione. Il Pretore ha accolto interamente la prima domanda, ha accolto parzialmente

la seconda (fr. 63 000.–) e ha respinto la terza. Rimanessero così le cose anche in

esito all'attuale giudizio, il sindacato del Pretore sugli oneri processuali e

le ripetibili non configurerebbe né eccesso né abuso di apprezzamento. In

seguito all'odierna sentenza l'attore si vede riconoscere però un risarcimento

di fr. 91 000.–, ciò che aumenta la soccombenza della convenuta, la quale deve

equitativamente sopportare tre quarti della tassa di giustizia e delle spese.

b) Quanto

alle ripetibili, la relativa indennità è fissata orientativamente in base alla

tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid.

3). Questa preve­de che in ogni causa avente un valore determinato o determinabile,

l'onorario dell'avvocato è stabilito entro percentuali prefissate del valore

litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la

retribuzione va stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità,

l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la

responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione

sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità

(art. 8 TOA). Al riguardo il giudice fruisce di ampia latitudine: l'ammontare

dell'importo da lui stabilito entro il minimo e il massimo della tariffa può

essere censurato solo per eccesso o abuso

del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

In

concreto già il valore della domanda di risarcimento (fr. 126 000.–) legittima un

onorario del legale compreso tra il 6 e il 10%, ovvero tra fr. 7560.– a

fr. 12 600.–. Non si trattava per altro di una causa di valore elevato che avesse

richiesto un limitato impegno di patrocinio, né di una pratica in cui le particolarità

del caso e gli interessi in gioco ostassero all'applicazione integrale della

tariffa secondo il valore (art. 11 cpv. 1 TOA). Considerati inoltre i costi

indispensabili causati dal processo e le spese (art. 3 TOA), come pure l'IVA

(7.6%), l'indennità di fr. 5000.– chiesta dall'attore si rivela equa e tiene già

conto del grado di soccombenza.

III. Sulle spese e le

ripetibili di appello

7.

Gli

oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza della convenuta

(art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'attore un'adeguata indennità per

ripetibili. L'appello adesivo meritando parziale accoglimento, gli oneri

processuali e le ripetibili andrebbero ripartiti in base alla vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 si è astenuta tuttavia dal postulare il

rigetto di tale impugnazione e non può considerarsi soccombente, sicché non può

essere tenuta ad assumere oneri né a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag.

137.

consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa

(sulla nozione di “parte”: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad

art. 156 e nota 1 ad art. 159). Per quel che è dell'appello adesivo ci si

limita dunque, in definitiva, a riscuotere la quota di oneri (un nono) a carico

dell'attore.

IV. Sui

rimedi di diritto a livello federale

8.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si pensi al risarcimento dovuto

dalla convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

1800.– per ripetibili.

III. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla convenuta è fatto ordine di

liberare immediatamente i vani da lei occupati al primo piano della casa posta

sulla particella n. 620 RFD di __________, sezione di __________, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP.

2. La

convenuta è condannata a versare a AA 1 l'importo

di fr. 91 000.– con interessi al 5% su 65 rate

mensili di fr. 1400.–, la prima volta decorrenti il 1° febbraio 2002.

3. La

tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono

poste per un quarto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della

convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

I

costi della perizia rimangono a carico delle parti nella misura già onorata.

IV. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 850.–

b) spese fr.

50.–

fr.

900.–

sono

posti per un nono a carico dell'appellante adesivo. Non si riscuote la differenza

di otto noni né si assegnano ripetibili.

V. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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