11.2005.17
Azione possessoria: distanza di nuove aperture dal confine.
19 gennaio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.17
Data decisione, Autorità:
19.01.2006, ICCA
Titolo:
Azione possessoria: distanza di nuove aperture dal confine.
APERTURE
AZIONE POSSESSORIA
DISTANZA DAL CONFINE FRA EDIFICI
DISTANZA PER LE FINESTRE
art. 124 LAC
art. 129 LAC
Incarto n.
11.2005.17
Lugano
19 gennaio 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.245 (azione
possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
3 settembre 2003 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 28 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 17 gennaio 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario
assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 24 febbraio 2005 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della particella
n. 927 RFD di __________, su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina
a sud con la particella n. 926, appartenente a AO 1, sulla quale si trova un'altra
casa d'abitazione, ristrutturata nel 2002. I due edifici sono contigui e hanno,
in parte, un muro divisorio comune. Prima dei lavori di ristrutturazione il
subalterno B della particella n. 926, a confine con la strada pubblica,
consisteva in un locale con la base in muratura e le pareti di legno, munite di
finestre, compresa una sul lato sud. AO 1 l'ha demolito, ricostruendolo in
mattoni e praticando nel lato sud una finestra analoga alla precedente.
B. Il 3
settembre 2003 AP 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona
un'azione possessoria, lamentando uno sconfinamento della ricostruzione e
l'apertura della finestra nella facciata sud a distanza insufficiente. Essa ha
chiesto così che fosse ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di demolire la parte di muro sconfinante, di eliminare ogni elemento accessorio
sporgente (con particolare riferimento a una gronda), di togliere o modificare
il pluviale del tetto perché questo non scaricasse sulla sua particella, di
chiudere la nota finestra lungo il lato sud e di ripristinare il termine di
confine tra le due particelle, come pure di versarle fr. 575.– con IVA e
interessi in risarcimento delle spese legali e di geometra da lei sostenute.
C. All'udienza
del 27 ottobre 2003, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha postulato
il rigetto dell'istanza, salvo accettare di togliere la gronda sporgente e di
modificare lo scolo del pluviale. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo
allegato, del
22
novembre 2004, l'istante ha ribadito le note richieste. Nel proprio, del 18
novembre 2004, la convenuta ha ammesso lo sconfinamento del manufatto,
proponendo una rettifica di confine in suo favore lungo una striscia di 4 cm
(corrispondente allo sconfinamento riconosciuto del muro) dietro indennità pari
al valore venale dello scorporo o, in subordine, offrendosi di ridurre la larghezza
del muro di 4 cm. Per il resto essa si è confermata nelle sue domande.
D. Con
sentenza del 17 gennaio 2005, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a AO 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di eliminare la parte di muro sconfinante
per una larghezza di 8 cm, di eliminare o modificare il pluviale del manufatto
edificato sul subalterno B della sua particella, di ripristinare il
termine di confine tra le due particelle e di rifondere alla controparte fr.
613.– in risarcimento delle spese legali e di geometra sostenute. Gli oneri
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per un
quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 900.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 gennaio 2005 per
ottenere che AO 1 sia tenuta a eliminare anche la citata finestra lungo il lato
sud del locale e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle
sue osservazioni del 24 febbraio 2005 la convenuta propone di respingere
l'appello e con appello adesivo postula il completo rigetto dell'azione
possessoria, salvo per quanto attiene all'eliminazione del pluviale. Con
osservazioni del 18 marzo 2005 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello
adesivo.
in diritto: 1. Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374 CPC). La
sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore
litigioso (I CCA, sentenza inc. 35/91 del 26 settembre 1991, consid. 6). Tempestivi,
sotto questo profilo l'appello principale e l'appello adesivo sono ricevibili.
2. Il
Segretario assessore ha accertato che in concreto il manufatto della convenuta
invade la particella dell'istante per 8 cm di larghezza. Ha quindi ordinato di
demolirlo in tale misura, respingendo la prospettata rettifica di confine
perché formulata dalla convenuta solo nel memoriale conclusivo, così come ha
respinto la proposta di eliminare il muro per soli 4 cm, l'istruttoria avendo
dimostrato una sporgenza doppia. Preso atto dell'acquiescenza della convenuta,
inoltre, il primo giudice ha disposto l'eliminazione degli elementi sporgenti e
la modifica del pluviale. Quanto alla finestra praticata nella facciata sud del
manufatto, il Segretario assessore ha ritenuto invece che il reclamo
dell'istante fosse tardivo, poiché la vecchia costruzione già presentava
un'apertura analoga. Infine il primo giudice ha ingiunto alla convenuta di ripristinare
il termine di confine tra le due particelle che esisteva prima dei lavori di
ristrutturazione, con obbligo di rifondere all'istante la somma di fr. 613.–
per le spese legali da questa sostenute prima della causa e per i costi del
geometra.
Fatti
I. Sull'appello
principale
3. L'appellante
chiede che l'azione possessoria sia accolta interamente, nel senso che la
convenuta sia costretta a chiudere anche la finestra praticata nella facciata
sud del manufatto. In sintesi essa sostiene che, dandosi una nuova costruzione,
l'apertura di finestre deve rispettare le distanze minime previste dalla LAC.
La convenuta obietta che la stessa finestra esisteva già nella vecchia
costruzione, sicché quella attuale continua – se mai – la turbativa della
precedente e la pretesa di rimozione sarebbe perenta, il termine dell'art. 929
CC essendo ormai decorso.
a) L'art.
928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di
illecita violenza può promuovere un'azione di manutenzione contro l'autore
della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per
oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il
risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di
reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto deve
essere verificato d'ufficio, giacché da esso dipende la ricevibilità
dell'azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con riferimenti): da un lato il
possessore deve avere reclamato immediatamente la restituzione della cosa o la
cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e il suo
autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall'altro deve avere intentato causa entro un
anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del
fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
b) Nella
fattispecie la convenuta pretende che la finestra litigiosa esisteva già nella
vecchia costruzione, di modo che la turbativa costituirebbe un'unità con la precedente.
A torto. Una finestra pressoché analoga all'attuale sussisteva invero nel
manufatto preesistente (deposizioni __________ e __________, del 19 aprile
2004: verbali, pag. 15 e 16). Anzi, la vecchia finestra era addirittura più
grande (deposizione __________, del 19 aprile 2004: verbali, pag. 11). La convenuta
dimentica tuttavia che le precedenti facciate in legno sono state
completamente demolite e ricostruite in mattoni. E nella muratura sono state
praticate nuove aperture (doc. 1; deposizioni __________ e __________, del 19
aprile 2004: verbali, pag. 10 e 14). Poco importa che la nuova costruzione
poggi su vecchie fondamenta, ricalchi la foggia della precedente e abbia
identica destinazione. Proprio perché riedificata, secondo il diritto edilizio
essa configura una nuova fabbrica (Scolari,
Commentario, 2ª edizione, art. 1 LE, n. 643). E secondo le norme di vicinato la
situazione è identica: se un'opera che non rispetta le distanze legali viene
demolita, lo stato di tolleranza cessa e rinasce il diritto del vicino di opporsi
a una ricostruzione in urto con le distanze legali (Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 109). Ciò vale
anche per le aperture praticate nella ricostruzione (Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 103 e 110).
c) Nelle
circostanze descritte occorre esaminare se l'appellante abbia “immediatamente
reclamato”, come prescrive l'art. 929 cpv. 1 CC. Il Segretario assessore non ha
vagliato la questione, nel fallace convincimento che la nuova finestra si
identifichi con la vecchia. Ora, sul momento in cui è stata praticata la
finestra attuale nulla di preciso è dato di sapere. Dagli atti risulta in ogni
modo che il 27 settembre 2002 l'apertura era stata eseguita (doc. 1, fotografia
n. 2) e che il 29 ottobre 2002, rivolgendosi alla convenuta, l'appellante ha
lamentato l'esistenza della finestra a confine, chiedendo un incontro per
risolvere il problema (doc. C). La doglianza è stata ribadita poi il 5 novembre
2002, durante un sopralluogo alla presenza dell'arch. __________, progettista
dell'opera (doc. E), e ancora il 18 novembre 2002 (doc. D). Valutate l'insieme
delle circostanze, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione
di un giudizio in camera di consiglio, il reclamo, intervenuto un mese dopo
l'esecuzione dell'opera, appare tempestivo. Del resto la convenuta mai ha
preteso che al momento di scattare la citata fotografia n. 2 il manufatto
esistesse da più di tre settimane, sicché il reclamo sarebbe intervenuto a
distanza di oltre sette settimane, termine che per diritto federale configura
il limite dell'arbitrio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4b; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 97 n. 350b con rinvii).
4. Per
quanto riguarda la turbativa, l'appellante ribadisce che la finestra è stata
praticata a filo della sua proprietà, oltre che in un muro sconfinante. Ora,
chi esegue interventi edili violando le distanze minime previste dalla legge
turba indubbiamente il possesso del vicino con un atto di illecita violenza
(Rep. 1996 pag. 182, 1987 pag. 207, 1965 pag. 39 in alto). In tal caso il possessore
che promuove un'azione di manutenzione non è tenuto a rendere verosimile un
interesse particolare né un danno effettivo (Rep. 1986 pag. 77; Stark in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 20 all'introduzione agli art. 926–929 CC e n. 19 ad art. 928 CC).
Ciò
posto, l'art. 125 LAC prevede che le finestre a prospetto, come quella in discussione,
non possono aprirsi verso il fondo altrui se non alla distanza di 3 m verso edifici
preesistenti con finestra o apertura a prospetto (lett. a). Contrariamente a
quanto sembra credere la convenuta, tale norma non è decaduta con l'adozione
del piano regolatore comunale. L'art. 51 LE (che riprende l'art. 63bis
vLE), entrato in vigore il 1° gennaio 1993, prevede che i piani regolatori
comunali rendono inapplicabile l'art. 124 LAC sulle distanze delle nuove fabbriche,
ma non gli art. 125 a 129 LAC sull'apertura di finestre (messaggio del Consiglio
di Stato proponente l'introduzione dell'art. 63bis nella LE 1973 in:
Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974,
pag. 787 in basso; Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 64 seg.). Non per nulla le norme di attuazione del piano regolatore
del Comune di __________ contengono solo prescrizioni sulle distanze minime da confine
relative a nuove fabbriche (art. 29). Diversa è la situazione per quanto concerne
le piantagioni, l'art. 29 cpv. 2 lett. e ed f LALPT autorizzando i Comuni a fissare
nelle norme di piano regolatore distanze inferiori a quelle previste dalla LAC
(Scolari, op. cit., art. 24
LALPT, n. 310). Le distanze minime cui devono tenersi le nuove aperture, invece,
vanno sempre fatte rispettare davanti al giudice civile (RDAT I-1997 pag. 107 consid. 2.2; Scolari, op. cit., art. 39 LE, n.
1163).
Nel caso
specifico la turbativa del possesso appare evidente già di primo acchito, ove
appena si consideri che la facciata in cui la finestra è stata aperta è a filo
del confine (doc. 1) e non rispetta dunque alcuna distanza (anzi, sporge
addirittura sul fondo vicino). Nemmeno la convenuta muove contestazioni al
proposito. Come si è spiegato, poco importa che l'appellante abbia tollerato la
preesistente apertura per anni, tale comportamento non conferendo alla
controparte diritti acquisiti. Che la convenuta, poi, sia sempre stata
disponibile a una soluzione amichevole nulla muta all'esistenza della
turbativa. Ne discende che la domanda intesa a far chiudere la finestra
praticata nella facciata sud dell'immobile in proprietà della convenuta si
rivela provvista di buon diritto. L'appello va dunque accolto e il giudizio
impugnato va riformato di conseguenza.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
5.
L'appellante
adesiva contesta l'obbligo di demolire il muro sporgente, di ripristinare il
termine di confine e di risarcire la controparte per le spese sostenute prima
del processo. Rileva che il nuovo subalterno B è stato edificato sulle
fondamenta del precedente e non sconfina più di prima, che la nuova costruzione
continua se mai la turbativa preesistente e che la pretesa di rimozione è
perenta. In tali condizioni essa reputa di non dover arretrare il muro né ripristinare
il termine di confine. Infine, non sussistendo un'illecita turbativa, non si
giustificherebbe nemmeno a suo avviso di riconoscere all'istante un
risarcimento per le spese legali e di geometra.
Per
quel che attiene al muro, già si è spiegato che – contrariamente a quanto asserisce
la convenuta – la ricostruzione costituisce una nuova fabbrica e, come tale, deve
rispettare le distanze di legge. Che essa sorga su fondamenta preesistenti non
è di alcun interesse (sopra, consid. 3b). Nella fattispecie il geometra
ufficiale ha accertato che il nuovo edificio invade la particella n. 927 per
una larghezza di 8 cm (doc. M; deposizione __________, del 19 aprile 2004:
verbali, pag. 13 a metà). La turbativa è dunque manifesta. All'udienza del 19
aprile 2004 l'interessata medesima ha finito per ammettere, del resto, che “il
manufatto di cui alla costruzione sul fondo 926 in __________ sconfina per una
profondità di 8 cm sul fondo dell'istante come a dichiarazione doc. M dell'ing.
__________” (verbali pag. 17). Attardarsi oltre sulla questione non è dunque di
alcuna utilità. E, ravvisandosi turbativa, risulta palesemente infondata anche
la resistenza al ripristino del termine di confine e al risarcimento delle
spese, per tacere del fatto che su questi punti l'interessata nemmeno illustra
come mai il giudizio del Segretario assessore dovrebbe essere modificato. Privo
della benché minima consistenza, l'appello adesivo è destinato perciò all'insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
6.
Gli
oneri processuali di entrambi gli appelli seguono la soccombenza di AO 1 (art.
148.
cpv. 1 CC), la quale rifonderà a AP 1 un'adeguata indennità per ripetibili.
L'esito dell'appello principale impone anche la modifica del dispositivo sulla
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, che segue identica
sorte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.6 È fatto ordine a AP 1 di chiudere l'apertura
nella facciata sud dell'immobile situato sulla particella n. 926 RFD di __________,
di sua proprietà.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 350.–, da anticipare dall'istante,
sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 1125.–
per ripetibili.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
V. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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