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Decisione

11.2005.17

Azione possessoria: distanza di nuove aperture dal confine.

19 gennaio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. L'appellante

chiede che l'azione possessoria sia accolta interamente, nel senso che la

convenuta sia costretta a chiudere anche la finestra praticata nella facciata

sud del manufatto. In sintesi essa sostiene che, dandosi una nuova costruzione,

l'apertura di finestre deve rispettare le distanze minime previste dalla LAC.

La convenuta obietta che la stessa finestra esisteva già nella vecchia

costruzione, sicché quella attuale continua – se mai – la turbativa della

precedente e la pretesa di rimozione sarebbe perenta, il termine dell'art. 929

CC essendo ormai decorso.

a) L'art.

928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di

illecita violenza può promuovere un'azione di manutenzione contro l'autore

della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per

oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il

risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di

reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto deve

essere verificato d'ufficio, giacché da esso dipende la ricevibilità

dell'azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con riferimenti): da un lato il

possessore deve avere reclamato immediatamente la restituzione della cosa o la

cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e il suo

autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall'altro deve avere intentato causa entro un

anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del

fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).

b) Nella

fattispecie la convenuta pretende che la finestra litigiosa esisteva già nella

vecchia costruzione, di modo che la turbativa costituirebbe un'unità con la precedente.

A torto. Una finestra pressoché analoga all'attuale sussisteva invero nel

manufatto preesistente (deposizioni __________ e __________, del 19 aprile

2004: verbali, pag. 15 e 16). Anzi, la vecchia finestra era addirittura più

grande (deposizione __________, del 19 aprile 2004: verbali, pag. 11). La convenuta

dimentica tuttavia che le precedenti facciate in legno sono sta­te

completamente demolite e ricostruite in mattoni. E nella muratura sono state

praticate nuove aperture (doc. 1; deposizioni __________ e __________, del 19

aprile 2004: verbali, pag. 10 e 14). Poco importa che la nuova costruzione

poggi su vecchie fondamenta, ricalchi la foggia della precedente e abbia

identica destinazione. Proprio perché riedificata, secondo il diritto edilizio

essa configura una nuova fabbrica (Scolari,

Commentario, 2ª edizione, art. 1 LE, n. 643). E secondo le norme di vicinato la

situazione è identica: se un'opera che non rispetta le distanze legali viene

demolita, lo stato di tolleranza cessa e rinasce il diritto del vicino di opporsi

a una ricostruzione in urto con le distanze legali (Jacomella/Lucchini,

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 109). Ciò vale

anche per le aperture praticate nella ricostruzione (Jacomella/Lucchini,

op. cit., pag. 103 e 110).

c) Nelle

circostanze descritte occorre esaminare se l'appellante abbia “immedia­ta­mente

reclamato”, come prescrive l'art. 929 cpv. 1 CC. Il Segretario assessore non ha

vagliato la questio­ne, nel fallace convincimento che la nuova finestra si

identifichi con la vecchia. Ora, sul momento in cui è stata praticata la

finestra attuale nulla di preciso è dato di sapere. Dagli atti risulta in ogni

modo che il 27 settembre 2002 l'apertura era stata eseguita (doc. 1, fotografia

n. 2) e che il 29 ottobre 2002, rivolgendosi alla convenuta, l'appellante ha

lamentato l'esistenza della finestra a confine, chiedendo un incontro per

risolvere il problema (doc. C). La doglianza è stata ribadita poi il 5 novembre

2002, durante un sopralluogo alla presenza dell'arch. __________, progettista

dell'opera (doc. E), e ancora il 18 novembre 2002 (doc. D). Valutate l'insieme

delle circostanze, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione

di un giudizio in camera di consiglio, il reclamo, intervenuto un mese dopo

l'esecuzione dell'opera, ap­pare tempestivo. Del resto la convenuta mai ha

preteso che al momento di scattare la citata fotografia n. 2 il manufatto

esistesse da più di tre settimane, sicché il reclamo sarebbe intervenuto a

distanza di oltre sette settimane, termine che per diritto federale configura

il limite dell'arbitrio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4b; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 97 n. 350b con rinvii).

4. Per

quanto riguarda la turbativa, l'appellante ribadisce che la finestra è stata

praticata a filo della sua proprietà, oltre che in un muro sconfinante. Ora,

chi esegue interventi edili violando le distanze minime previste dalla legge

turba indubbiamente il possesso del vicino con un atto di illecita violenza

(Rep. 1996 pag. 182, 1987 pag. 207, 1965 pag. 39 in alto). In tal caso il possessore

che promuove un'azione di manutenzione non è tenuto a rendere verosimile un

interesse particolare né un danno effettivo (Rep. 1986 pag. 77; Stark in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 20 all'introduzione agli art. 926–929 CC e n. 19 ad art. 928 CC).

Ciò

posto, l'art. 125 LAC prevede che le finestre a prospetto, co­me quella in discussione,

non possono aprirsi verso il fondo altrui se non alla distanza di 3 m verso edifici

preesistenti con finestra o apertura a prospetto (lett. a). Contrariamente a

quanto sembra credere la convenuta, tale norma non è decaduta con l'adozione

del piano regolatore comunale. L'art. 51 LE (che riprende l'art. 63bis

vLE), entrato in vigore il 1° gennaio 1993, prevede che i piani regolatori

comunali rendono inapplicabile l'art. 124 LAC sulle distanze delle nuove fabbriche,

ma non gli art. 125 a 129 LAC sull'apertura di finestre (messaggio del Consiglio

di Stato proponente l'introduzione dell'art. 63bis nella LE 1973 in:

Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974,

pag. 787 in basso; Jacomella/Lucchini,

op. cit., pag. 64 seg.). Non per nulla le norme di attuazione del piano regolatore

del Comune di __________ contengono solo prescrizioni sulle distanze minime da confine

relative a nuove fabbriche (art. 29). Diversa è la situazione per quanto concerne

le piantagioni, l'art. 29 cpv. 2 lett. e ed f LALPT autorizzando i Comuni a fissare

nelle norme di piano regolatore distanze inferiori a quelle previste dalla LAC

(Scolari, op. cit., art. 24

LALPT, n. 310). Le distanze minime cui devono tenersi le nuove aperture, invece,

vanno sempre fatte rispettare davanti al giudice civile (RDAT I-1997 pag. 107 consid. 2.2; Scolari, op. cit., art. 39 LE, n.

1163).

Nel caso

specifico la turbativa del possesso appare evidente già di primo acchito, ove

appena si consideri che la facciata in cui la finestra è stata aperta è a filo

del confine (doc. 1) e non rispetta dunque alcuna distanza (anzi, sporge

addirittura sul fondo vicino). Nemmeno la convenuta muove contestazioni al

proposito. Come si è spiegato, poco importa che l'appellante abbia tollerato la

preesistente apertura per anni, tale comportamento non conferendo alla

controparte diritti acquisiti. Che la convenuta, poi, sia sempre stata

disponibile a una soluzione amichevole nulla muta all'esistenza della

turbativa. Ne discende che la domanda intesa a far chiudere la finestra

praticata nella facciata sud dell'immobile in proprietà della convenuta si

rivela provvista di buon diritto. L'appello va dunque accolto e il giudizio

impugnato va riformato di conseguenza.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

5.

L'appellante

adesiva contesta l'obbligo di demolire il muro sporgente, di ripristinare il

termine di confine e di risarcire la controparte per le spese sostenute prima

del processo. Rileva che il nuovo subalterno B è stato edificato sulle

fondamenta del precedente e non sconfina più di prima, che la nuova costruzione

continua se mai la turbativa preesistente e che la pretesa di rimozione è

perenta. In tali condizioni essa reputa di non dover arretrare il muro né ripristinare

il termine di confine. Infine, non sussistendo un'illecita turbativa, non si

giustificherebbe nem­meno a suo avviso di riconoscere all'istante un

risarcimento per le spese legali e di geometra.

Per

quel che attiene al muro, già si è spiegato che – contrariamente a quanto asserisce

la convenuta – la ricostruzione costituisce una nuova fabbrica e, come tale, deve

rispettare le distanze di legge. Che essa sorga su fondamenta preesistenti non

è di alcun interesse (sopra, consid. 3b). Nella fattispecie il geometra

ufficiale ha accertato che il nuovo edificio invade la particella n. 927 per

una larghezza di 8 cm (doc. M; deposizione __________, del 19 aprile 2004:

verbali, pag. 13 a metà). La turbativa è dunque manifesta. All'udienza del 19

aprile 2004 l'interessata medesima ha finito per ammettere, del resto, che “il

manufatto di cui alla costruzione sul fondo 926 in __________ sconfina per una

profondità di 8 cm sul fondo dell'istante come a dichiarazione doc. M dell'ing.

__________” (verbali pag. 17). Attardarsi oltre sulla questione non è dunque di

alcuna utilità. E, ravvisandosi turbativa, risulta palesemente infondata anche

la resistenza al ripristino del termine di confine e al risarcimento delle

spese, per tacere del fatto che su questi punti l'interessata nemmeno illustra

come mai il giudizio del Segretario assessore dovrebbe essere modificato. Privo

della benché minima consistenza, l'appello adesivo è destinato perciò all'insuccesso.

III. Sulle

spese e le ripetibili

6.

Gli

oneri processuali di entrambi gli appelli seguono la soccombenza di AO 1 (art.

148.

cpv. 1 CC), la quale rifonderà a AP 1 un'adeguata indennità per ripetibili.

L'esito dell'appello principale impone anche la modifica del dispositivo sulla

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, che segue identica

sorte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.6 È fatto ordine a AP 1 di chiudere l'apertura

nella facciata sud dell'immobile situato sulla particella n. 926 RFD di __________,

di sua proprietà.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 350.–, da anticipare dall'istante,

sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 1125.–

per ripetibili.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr.

350.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 1500.– per ripetibili.

III. L'appello

adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

IV. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per

ripetibili.

V. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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