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Decisione

11.2005.18

restrizioni in via provvisionale al diritto di visita

23 agosto 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori è un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo

di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). Il bene

del figlio, per il resto, prevale sempre sugli interessi dei genitori.

a)

L'appellante, in sintesi, chiede l'estensione graduale del diritto di visita, da

esercitarsi liberamente. Dal fascicolo processuale si evince che l'interessato dalla

separazione dei coniugi ha sempre esercitato il diritto di visita accompagnato dalla

madrina della bambina (deposizione __________ del 10 giugno 2003), che dal mese

di agosto 2003 egli non ha praticamente più avuto contatti con la figlia, che

le loro relazioni sono riprese nel mese di agosto 2004 e che fino a gennaio

2005 il padre ha incontrato la figlia 7 volte (appello pag. 6).

b) Nella

fattispecie è palmare che i rapporti tra i genitori sono tesi e tali attriti si

ripercuotono sulla bambina tanto che “le suggestioni degli adulti hanno creato in lei ricordi non suoi che

hanno valenza di realtà e per questo le fanno vivere ansia e paura… in E__________

tale ansia non è contenuta dalle parole, poiché sperimenta sempre che fra i

genitori vi è rabbia e diffidenza, cioè emozioni insicurizzanti”. Secondo la specialista il disagio di minore trova probabilmente

origine in aspetti di personalità dei genitori, e solo costoro potrebbero

eliminare tale malessere (certificato medico 15 dicembre 2004 della dott. __________,

nell'inc. DI.2004.1365).

c) Ora,

tenuto conto del fatto che l'appellante non ha praticamente

mai esercitato un diritto di visita libero, e che per oltre un anno non ha più

incontrato la figlia, una ripresa del diritto di visita

senza restrizioni non appare proponibile, ma giustifica

un ragionevole riserbo

iniziale. Una certa cautela si impone, a maggior ragione, per il fatto che il disagio della bambina è stato riscontrato anche dall'operatrice di

__________, per la quale in occasione di un incontro con il padre E__________

appariva “a momenti imbarazzata, destando l'impressione di avere perso quella spontaneità che aveva

prima nella relazione con il padre, tanto che a ogni interruzione necessitava

di sicurezze e di conferme” (relazione del 15 gennaio 2005, nell'inc. DI.2004.1365). Il diritto di visita in questione appare idoneo non tanto per

Considerandi

prevenire atti pregiudizievoli per la bambina, ma per accertare il

comportamento del padre, quello della figlia, i loro rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente della figlia

(cfr. Schwenzer, op. cit., n. 26

ad art. 273 CC). Certo, i conflitti tra genitori non sono

un motivo per limitare il diritto di visita, ma una tale limitazione si

giustifica qualora la concessione del diritto di visita usuale minacci il bene

del figlio (DTF 131 III 212 consid. 5).

d) Certo, è possibile che l'episodio di intolleranza verso le operatrici

della __________ sia stato occasionale, dettato dall'esasperazione momentanea e

riconducibile al fatto che l'appellante non accettava

la loro presenza (rapporti 5 agosto 2003 e 23 ottobre 2004 del Punto di

incontro). Ma ciò non toglie che decisivo è il bene della

figlia, la quale ha diritto a relazioni personali adeguate per poter integrare

la figura paterna nell'ambito di un'adeguata tranquillità relazionale. E come

si è visto allo stato attuale E__________, pur non necessitando cure

particolari, vive un disagio dovuto al conflitto dei genitori (certificato medico 15 dicembre 2004 della dottoressa __________). Una limitazione delle relazioni personali è

volta, per altro, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª

edizione, n. 18 e 19 ad art. 274 CC). Soluzione

transitoria per sua natura (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, n. 22 ad art. 274 CC), essa consentirà alla curatrice di presentare

un rapporto sull'evolvere della situazione e di formulare una proposta sul modo in cui continuare il diritto di visita, tenendo

conto delle indicazioni date dagli operatori del punto d'incontro.

e) In

circostanze del genere, nella misura in cui costituisce un assetto di durata

limitata, visite brevi, di due ore, da trascorrere in luogo protetto appaiono,

a un esame sommario come quello che presiede l'emanazione di misure

provvisionali, senz'altro idonee per favorire una ripresa graduale delle relazioni

personali tra padre e figlia e rispondono agli imperativi di prudenza ed

equilibrio dettati dalle contingenze. Il giudizio potrà essere diverso – se mai

– nel quadro della decisione sulle misure a protezione dell'unione coniugale,

sulle quali il Pretore deve ancora statuire, sempre che l'interessato continui

a dimostrare buona volontà, rispettare le indicazioni delle operatrici della __________

e a collaborare con le medesime come risulta essere stato il caso negli ultimi

tempi (rapporto 15 gennaio 2005 nell'inc. DI.2004.1365). Ciò posto l'appello

deve pertanto essere respinto e il giudizio impugnato confermato.

8.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui

l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, la stessa

è stata nel frattempo ritirata.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato confermato.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Si prende

atto del ritiro della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di AP 1.

4. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6;

– , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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