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Decisione

11.2005.19

iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

28 aprile 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori sul cantiere erano ancora in corso e che si riservava di provare ciò

in sede istruttoria (memoriale, pag. 5). Alla discussione del 19 gennaio 2005

essa ha precisato che in realtà i lavori erano sospesi per il mancato pagamento

delle prestazioni eseguite. Se non che, agli atti figura non solo una

“liquidazione globale” del 29 settembre 2004 (con uno scoperto a favore

dell'istante di fr. 98 441.94: doc. K), ma anche tre conteggi (“liquidazioni”) dell'impresa

di gessatura __________, del 22 settembre 2004 (doc. L e M) e del 17 settembre

2004 (doc. N), come pure un richiamo per il pagamento di sei fatture inerenti a

lavori non previsti dal capitolato d'appalto eseguiti tra il 4 aprile 2003 e il

30 luglio 2004 per un totale di fr. 46 372.99 (doc. O). Dagli atti si evince dipoi che

il 20 ottobre 2004 l'istante ha trasmesso alla convenuta una fattura finale

in cui ha riepilogato le predette liquidazioni e richiamato una volta ancora il

pagamento delle precedenti fatture (doc. Q). Nelle condizioni descritte, che il

10 dicembre 2004 i lavori non fossero terminati o fossero sospesi non appare verosimile,

tanto meno ove si pensi all'esistenza di una fattura finale. È vero che un documento

del genere costituisce solo un indizio circa l'ultimazione dei lavori (Steinauer, op. cit., pag. 284, n. 2884d

con riferimenti; Schumacher, op.

cit., n. 634 pag. 178). Sta di fatto però che in concreto non solo l'indizio

non è sovvertito, ma nulla – se non mere asserzioni dell'istante – conforta

l'eventualità di opere ancora in corso o sospese.

6. Per

ossequiare il termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC decisiva non è la

data della richiesta d'iscrizione, bensì la data dell'iscrizione medesima nel

registro fondiario (DTF 126 III 465

consid.

2c/aa con riferimento). Nel caso in esame l'iscrizione a giornale è avvenuta il

14 dicembre 2004. All'istante sarebbe bastato dunque rendere verosimile che, se

non il 10 dicembre 2004, almeno il 13 settembre 2004 i lavori fossero ancora in

via di esecuzione. Ora, la predetta “liquidazione globale” è bensì del 29

settembre 2004 (doc. K), così come la nota fattura finale è del 20 ottobre 2004

(doc. Q), ma ciò non basta per rendere verosimile l'ipotesi di lavori non

conclusi. Alla stessa stregua di rapporti giornalieri non firmati dal committente

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31

ad art. 90), una fattura o una liquidazione dell'appaltatore equivale a una

semplice affermazione di parte sull'ammontare della mercede richiesta. Certo,

il criterio della verosimiglianza non va apprezzato con soverchio rigore. Che

in concreto i lavori fossero ancora in corso il 13 settembre 2004 risulta

suffragato però – una volta ancora – dalle sole allegazioni dell'istante.

Troppo poco per apparire verosimile. Se meri dubbi non bastano per rifiutare

Considerandi

un'iscrizione provvisoria (sopra, consid. 4), occorre per lo meno che elementi

oggettivi – e non solo asserzioni di parte – suffraghino il dubbio. Il che fa

difetto nel caso in esame.

7.

Il

primo giudice sembra invero essersi dipartito dal fallace presupposto che

l'assenza ingiustificata della convenuta alla discussione del 19 gennaio 2005

esonerasse in qualche modo l'istante dal confortare le proprie allegazioni.

Nemmeno in una causa di merito, però, la preclusione comporta un alleggerimento

dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 1 ad art. 169 e 16 ad art. 184 CPC). Non si vede quindi perché ciò

dovrebbe valere in una procedura sommaria, nell'ambito della quale si chiede

unicamente all'interessato di rendere verosimili le circostanze addotte. Ne

discende che l'appello, provvisto di buon diritto, dev'essere accolto e il giudizio

del Pretore riformato.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Davanti a questa Camera tuttavia l'istante non ha postulato la

reiezione dell'appello e può quindi essere considerata soccombente. Quanto allo

Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2

ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti. Ne

deriva che in concreto non vi è alcun “soccombente” che possa essere obbligato

ad assumere spese o a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

L'esito dell'appello impone, nondimeno, la riforma del pronunciato sulle spese

di prima sede, che vanno addebitate all'istante.

9.

Le decisioni finali prese “da tribunali o altre autorità supreme

dei Cantoni” non sono esecutive prima della scadenza del termine per il ricorso

per riforma al Tribunale federale o di adesione a esso (art. 48 cpv. 1 e 54

cpv. 1 prima frase OG). Nonostante le critiche della dottrina, tuttavia, il

Tribunale federale ha sempre rifiutato di entrare nel merito di ricorsi per

riforma riguardanti iscrizioni provvisorie di ipoteche legali, quand'anche si

trattasse di cancellazioni (Steinauer,

op. cit., pag. 290 n. 2894a con riferimenti). Ne discende che la presente

sentenza è esecutiva già dalla sua emanazione. Ciò potrebbe non lasciare il

tempo all'istante di ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso per

nullità (art. 70 OG) o di diritto pubblico (art. 94 OG). Al momento in cui

l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in

effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, loc. cit.). I Cantoni devono

vigilare però, in ossequio alla forza derogatoria del diritto federale,

affinché eventuali ricorsi sprovvisti per legge di effetto sospensivo non siano

resi illusori (lettera del presidente del Tribunale federale alla Camera dei

ricorsi penali e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale

di appello, del 22 marzo 1999). Nella fattispecie occorre quindi far sì che

l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito all'ordine di

cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per l'eventuale

conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul piano federale.

Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa motivare

l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata subito e

separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare sufficiente e

ragionevole (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15

giorni dopo avere ricevuto la presente sentenza, l'ipoteca legale

iscritta

in via provvisoria a favore della ditta AO 1, __________, per l'importo di fr.

137 141.03 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2004 a

carico delle particelle n. 770 (diritto di superficie a sé stante e permanente

gravante la particella n. 662) e 771 RFD di __________ (diritto di superficie a

sé stante e permanente gravante la particella n. 454), proprietà della AP 1.

3. Le

spese e la tassa di giustizia di fr. 1200.– complessivi sono poste a carico

dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

II. Non si

riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2;

– Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Lugano.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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