11.2005.2
tassazione della nota professionale emessa da un notaio divisore, rispettivamente da un rappresentante della comunione ereditaria
18 gennaio 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2005.2
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, ICCA
Titolo:
tassazione della nota professionale emessa da un notaio divisore, rispettivamente da un rappresentante della comunione ereditaria
NOTA PROFESSIONALE
NOTAIO
PROCEDURA ACCELLERATA
PROCEDURA CONTENZIOSA DI CAMERA DI CONSIGLIO
PROCEDURA PER LE SUCCESSIONI
TASSAZIONE DELLA NOTA PROFESSIONALE
art. 486 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.2
Lugano,
18 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2000.448
(divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4, promossa con istanza (“petizione”) del 3 luglio 2000 da
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
per ottenere la divisione dell'eredità fu __________
(1912-1999), già in __________;
giudicando
ora sul decreto del 17 dicembre 2004 con cui il
Pretore ha tassato le note professionali emanate l'11 luglio 2001 e il 2
gennaio 2003 dall'
avv.
__________, ,
quale
rappresentante della comunione ereditaria e quale notaio divisore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il
17 dicembre 2004 dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 luglio 2000 AP 1 ha convenuto la sorella AO 1 e il fratello AO
2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse ordinata
la divisione dell'eredità lasciata dal padre __________ (1912), deceduto il 13
luglio 1999. All'udienza dell'8 agosto 2000 i convenuti hanno dichiarato di non
opporsi alla divisione. Le parti si sono accordate inoltre nel senso di
conferire al notaio divisore l'incarico di rappresentare la comunione ereditaria
(art. 602 cpv. 3 CC) “per tutte quelle mansioni che si rendono necessarie e
sulle quali non è possibile trovare un accordo unanime tra gli eredi”. I costi
relativi alla decisione con cui il Pretore avrebbe ordinato la divisione e
designato il notaio divisore (oltre che rappresentante della comunione
ereditaria) sarebbero stati assunti dagli interessati in ragione di metà per
parte, compensate le ripetibili. Le spese dovute all'attività del notaio divisore
e quelle dovute alla rappresentanza della comunione ereditaria (le prime da
anticipare da AP 1, le seconde da AO 1 e AO 2) sarebbero state addebitate agli
eredi “in funzione delle rispettive interessenze”. Statuendo il 9 agosto 2000,
il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità, nominando l'avv. __________
quale notaio divisore e rappresentante della comunione ereditaria. La tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico della successione.
B. Per
l'attività svolta come rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________
ha emesso due note professionali:
– l'una, dell'11 luglio
2001, riguardante il periodo dal 9 agosto 2000 al 30 giugno 2001, di fr.
7725.55 (fr. 6000.– di onorario, fr. 900.– di spese, fr. 301.15 di esborsi e
fr. 524.40 di IVA) e
– l'altra, del 2 gennaio
2003, riguardante il periodo dal 1° luglio 2001 al 2 gennaio 2003, di fr. 12
236.55 (fr. 6000.– di onorario, fr. 681.05 di spese, fr. 5047.75 di esborsi e
fr. 507.75 di IVA).
Per
l'attività svolta come notaio divisore la legale ha emesso il medesimo 2
gennaio 2003 una parcella notarile di fr. 36 000.– (fr. 32 025.– di onorario,
fr. 1432.25 di spese e fr. 2542.75 di IVA).
C. Invitati
dal Pretore a esprimersi, il 20 gennaio 2003 AO 1 e AO 2 hanno dichiarato di
contestare tanto la nota professionale del 2 gennaio 2003 quanto la parcella
notarile. AP 1 ha comunicato a sua volta, il 27 gennaio 2003, di contestare la
parcella notarile. L'avv. __________ si è confermata il 6 febbraio 2003 nella
nota professionale litigiosa e nella parcella di notaio. Il Pretore ha poi
convocato le parti e l'avv. __________ a un contraddittorio, che si è tenuto il
12 febbraio 2004 e in esito al quale ognuno ha riaffermato le proprie
posizioni. Finalmente, il Pretore ha tassato il 17 dicembre 2004 le due note
professionali e la parcella notarile, approvandole integralmente. La tassa di
giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico della
successione, e per essa degli eredi in ragione di metà per parte. Non sono
state assegnate ripetibili.
D. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 29 dicembre 2004 nel
quale chiede di tassare le due note professionali “in complessivi fr. 8500.–” e
la parcella notarile “in fr. 25
000.–”. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Gli onorari e le spese del notaio (come pure di un eventuale perito)
chiamato a intervenire in una divisione ereditaria “sono corrisposti secondo la
tariffa, a tassazione del Pretore, salvo appellazione alla Camera civile di
appello se sono contestati dalle parti” (art. 486 cpv. 1 CPC). La divisione
ereditaria essendo governata dalla procedura contenziosa di camera di consiglio
(art. 361 segg. CPC cui rinvia l'art. 475), oltre che dalla procedura accelerata
(liquidazione delle pretese fra coeredi: art. 479 cpv. 1 CPC), il termine per
impugnare la tassazione del Pretore è di 10 giorni. Per quanto attiene alla
tempestività, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.
2.
La
legge non precisa se e da chi vadano tassati gli onorari e le spese del rappresentante
di una comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Ora, per quanto non assuma
una funzione pubblica, tale rappresentante è pur sempre nominato dall'autorità,
alla cui vigilanza soggiace (Schaufelsberger
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 49 ad art. 602 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 83 ad art. 602 CC). La sua nota professionale va tassata quindi
dall'autorità medesima (secondo Tuor/Picenoni
senza che sia necessario sentire gli eredi: Berner Kommentar,
2ª
edizione, n. 60 ad art. 602 CC), come quella emessa dall'amministratore di una
successione (Karrer in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 34 ad art. 554 CC). Introdotto nei 10 giorni successivi
alla notifica della tassazione, anche al proposito l'appello è pertanto
tempestivo.
3.
Al
suo memoriale l'appellante acclude una serie di documenti. Nella misura in cui
questi non figurano già nell'incarto, v'è da interrogarsi se siano
proponibili. È vero che la tassazione di note professionali è retta – in genere
– dal principio inquisitorio, di modo che l'autorità accerta i fatti di propria
iniziativa senza essere vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le
risultanze istruttorie secondo libero convincimento e applica il diritto d'ufficio
(art. 18 cpv. 1 LPAmm, cui rinviano gli art. 44 cpv. 4 LAvv e 59 RAvv). D'altro
lato è anche vero però che un appello non è un ricorso al Consiglio di
moderazione e che davanti alla Camera civile sono escluse nuove offerte di
prova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dato che nel caso in rassegna il memoriale
dell'appellante si rivela – come si vedrà oltre – destinato all'insuccesso, il
quesito può rimanere aperto. Al proposito non giova dunque attardarsi.
4.
Il
Pretore supplente ha rilevato anzitutto che nella fattispecie gli eredi, pur
muovendo critiche all'operato dell'avv. __________, non contestavano che le
prestazioni da lei esposte fossero state effettivamente eseguite. Né essi
indicavano quali interventi elencati nella specifica del dispendio orario (in
cui la legale aveva indicato puntualmente la destinazione delle ore) andassero
stralciati in tutto o in parte. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che le
60.
ore esposte dalla legale per l'attività svolta come rappresentante della
comunione ereditaria fossero giustificate, così come la retribuzione oraria di
fr. 200.–. Quanto all'attività in funzione di notaio divisore, egli ha giudicato
congruo, una volta ancora, il compenso orario di fr. 200.– per le attività che
non rientravano strettamente nella mansione di pubblico ufficiale e corretto
l'onorario ad valorem per la rogazione dell'inventario (decreto impugnato,
pag. 3 nel mezzo). Adeguato è stato giudicato altresì il riparto del dispendio
orario complessivo, ascritto dalla legale per circa un terzo all'attività
svolta come rappresentante della comunione ereditaria (60 ore) e per circa due
terzi (141 ore) all'attività svolta come notaio divisore, la tariffa oraria
essendo del resto la stessa. Per quel che era delle spese, infine, il primo
giudice le ha reputate legittime (oltre che incontestate). Onde, in definitiva,
la conferma di entrambe le note professionali e della parcella notarile.
5.
Il
compenso di un notaio divisore è disciplinato dal diritto cantonale. Nel Ticino
si fa capo alla legge sulla tariffa notarile (RL 3.2.2.2), la quale per “lo
studio e la preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano
strettamente nella mansione di rogazione notarile” rinvia alla tariffa
dell'Ordine degli avvocati (art. 25 cpv. 2 della legge medesima). Anche il
rappresentante di una comunione ereditaria è retribuito sulla scorta del
diritto cantonale (cfr. Schaufelsberger,
op. cit., n. 40 ad art. 602 CC). A tal fine si applica dunque, una volta
ancora, la tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA: RL 3.2.1.1.2). Per
converso, non il diritto cantonale, bensì il diritto federale regola la
retribuzione di un esecutore testamentario (DTF 129 I 334 consid. 3.2
con richiami) o di un amministrazione dell'eredità (Karrer, op. cit., n. 33 ad art. 554 CC
con richiami; I CCA, sentenza 11.1997.9 del 6 luglio 1998, consid. 4).
a) Nel
caso specifico ci si può domandare se il criterio rigorosamente orario cui si è
attenuta la legale calcolando la retribuzione esposta per le prestazioni svolte
come rappresentante della comunione ereditaria, oltre che per “lo studio e la
preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano strettamente nella
mansione di rogazione notarile”, sia pertinente. L'art. 9 cpv. 1 TOA dispone
che nell'ambito di “qualsiasi pratica avente un valore determinato o
determinabile” l'onorario dell'avvocato dipende dall'entità del valore in
gioco, non dal tempo impiegato nell'assolvimento dell'incarico. Il criterio ad
horam entra in considerazione solo qualora pratiche di esiguo valore
abbiano richiesto un cospicuo dispendio di tempo, qualora pratiche di valore
elevato abbiano richiesto un impegno limitato o qualora pratiche di valore determinato
non giustifichino, “per le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali
in gioco”, l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore (art. 11
cpv. 1 TOA). Inoltre il criterio ad horam si applica quando il legale
termini anzitempo il mandato per rinuncia, revoca del cliente, transazione,
conciliazione, acquiescenza o desistenza dalla lite (art. 11 cpv. 2 TOA). Non
verificandosi ipotesi del genere, fa stato l'onorario ad valorem.
b) La
divisione ereditaria è indubbiamente una pratica di “valore determinato o determinabile”
(si vedano i criteri per il calcolo del valore litigioso nell'ambito di un'azione
di divisione in: Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.4 ad
art. 36 con riferimenti). L'onorario del rappresentante di una comunione
ereditaria, come pure quello del notaio divisore nella misura in cui l'attività
da lui svolta non rientri strettamente nella mansione notarile, dipende perciò
dai valori in gioco. Certo, nella fattispecie l'avv. __________ non ha ancora
ultimato il proprio compito, la divisione ereditaria essendo tuttora in corso.
È giusto perciò che si tenga conto anche del fattore orario, in analogia con
quanto prevede l'art. 11 cpv. 1 TOA nel caso in cui l'avvocato non porti a
termine il patrocinio. Ma ciò non significa, contrariamente a quanto figura in
Rep. 1992 pag. 297 consid. 6 (sentenza menzionata in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
1.
ad art. 486), che il criterio ad valorem vada allora abbandonato.
Significa ch'esso va combinato con quello ad horam mediante la nota formula:
O
= 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Consiglio di moderazione, sentenza n. 133 del 10 settembre
1990, consid. 3 e 4 pubblicati nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1
pag. 15). Lo scopo della formula è – appunto – quello di
correggere onorari che secondo il puro criterio ad valorem
risulterebbero esorbitanti (o irrisori) per rapporto all'effettivo lavoro
svolto dall'avvocato.
c) Nella
fattispecie il metodo di retribuzione esclusivamente ad horam approvato
dal Pretore supplente per le attività svolte dall'avv. __________ come rappresentante
della comunione ereditaria e come notaio divisore per le attività fuori della
stretta rogazione notarile non è controverso. Ci si può interrogare per la verità
se la corretta applicazione della tariffa dell'Ordine degli avvocati non vada
esaminata d'ufficio. Sia come sia, per i motivi enunciati in appresso l'appello
sfugge a qualunque esame. Non giova quindi approfondire il tema.
6.
Nell'appello
l'interessata rimprovera all'avv. __________ di avere commesso imprecisioni e
sbagli nel confezionare l'inventario dell'eredità, ciò che ha comportato “innumerevoli
scambi di corrispondenza ed incontri tra e con le parti”, di avere impiegato
troppo tempo nel cercare un'impossibile accordo fra eredi, di avere indugiato
nella rappresentanza della comunione ereditaria e di non avere ricostruito sin
dall'inizio l'attivo successorio in modo completo e accurato, provocando
dilazioni successive. A suo avviso, il Pretore supplente avrebbe dovuto
verificare altresì che le prestazioni esposte all'avv. __________ per la
rappresentanza della comunione ereditaria non si sovrapponessero a quelle esposte
per l'esercizio della funzione notarile. Alla legale, inoltre, egli avrebbe
dovuto riconoscere solo il tempo che sarebbe occorso a un professionista solerte
e diligente per trattare una pratica analoga. Tutto ciò giustifica in
definitiva – per l'appellante – una moderazione delle pretese avanzate
dall'avv. __________, “atteso che viene ritenuta adeguata una riduzione pari ad
almeno il 30% della quota di onorari da calcolarsi secondo i principi della
TOA, ad esclusione quindi della componente prettamente notarile per la quale
fa stato la sola LN”.
a) Già
la richiesta di giudizio formulata dall'appellante non è un esempio di chiarezza.
Si deducesse infatti il 30% dall'onorario complessivo esposto dalla rappresentante
della comunione ereditaria nelle due note professionali (fr. 12 000.–), il risultato
sarebbe di complessivi fr. 8400.–, non di fr. 8500.–. Su quale onorario della
parcella notarile riferito a “prestazioni che non rientrano strettamente nella
mansione di rogazione” l'appellante abbia poi calcolato la deduzione del 30%
per giungere al risultato di fr. 25 000.– (rispetto ai fr. 32 025.–
esposti nella parcella) non è dato di capire. Sia come sia,
considerata la sorte dell'appello non è il caso di approfondire tali
interrogativi.
b) Il
Pretore supplente ha approvato le due note professionali e la parcella notarile
– come detto – ritenendo giustificato sia il dispendio orario complessivo (201
ore), sia la retribuzione oraria chiesta dalla legale (fr. 200.–), sia
l'onorario esposto a norma della legge sulla tariffa notarile per le attività
strettamente connesse alla funzione di pubblico ufficiale. L'appellante censura
il decreto impugnato, ma non indica quante ore sarebbe giustificato riconoscere
– secondo lei – all'interessata, né quale tariffa oraria andrebbe applicata (il
calcolo dell'onorario notarile non è controverso). Il memoriale si esaurisce in
una requisitoria lunga e inconcludente circa le asserite mancanze della
legale, rea di avere profuso troppo tempo nella rappresentanza della comunione
ereditaria e nella confezione dell'inventario per rapporto a quanto avrebbe
impiegato un professionista diligente, ma non contiene il benché minimo accenno
al numero di ore che il Pretore avrebbe dovuto ammettere, rispettivamente
all'entità del compenso orario che avrebbe dovuto fissare. Ora, l'art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC prescrive che un appello deve contenere tra l'altro – sotto pena
di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto sui quali si fonda”. Invano si
cercherebbe di sapere, nel caso in esame, sulla scorta di quali dati andrebbe
riformata la tassazione del Pretore. Insufficientemente motivato, il memoriale
si dimostra dunque, di primo acchito, inammissibile.
c) Si
ricordi che già il Pretore supplente ha rimproverato agli eredi, nel decreto in
questione, di non avere speso una parola per indicare quali prestazioni
indicate dalla legale nella specifica del dispendio orario andassero stralciate
o ridotte e per quali ragioni, limitandosi ad argomenti generici (pag. 3 verso
l'alto). Nell'appello l'interessata obietta che sarebbe “irragionevole”
pretendere da un erede l'indicazione precisa della singola telefonata o del
tempo esatto da defalcare dalla nota professionale, bastando al riguardo una
deduzione globale come quella del 30% da lei proposta – per la prima volta –
nell'appello. L'assunto è destituito di ogni consistenza. Intanto perché non si
comprende se il postulato taglio lineare del 30% vada praticato sul dispendio
di tempo, sulla retribuzione oraria o su entrambi i fattori (e in che misura).
In secondo luogo perché un'autorità di moderazione che riducesse in tal modo
una nota professionale dettagliata, senza specificare quante ore riconosca al
legale per l'attività svolta, si vedrebbe annullare la tassazione per
insufficienza di motivi, indipendentemente dal fatto che il criterio ad
horam possa essere uno soltanto dei criteri preposti alla definizione del
compenso (sentenza del Tribunale federale 5P.26/1992 del
4.
maggio 1992, consid. 5).
d) Il
problema di sapere quale grado di precisione si possa esigere dall'erede che
contesta una nota professionale del rappresentante della comunione ereditaria o
del notaio divisore può, nelle circostanze descritte, rimanere aperto. Anzi,
nella prospettiva del sindacato attuale nemmeno occorre domandarsi se davanti
al Pretore l'erede chiamato a esprimersi sia tenuto a contestazioni
particolareggiate. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che, ove
appelli la tassazione di un Pretore relativa a una nota professionale in cui
onorario si fonda (anche) sul fattore orario, l'erede deve indicare almeno
quante ore riconosce al legale e a quale tariffa, a meno evidentemente che
contesti l'applicazione stessa del criterio ad horam (ciò che non è il
caso nella fattispecie). Il memoriale in rassegna disattende tale requisito
minimo. Carente di motivazione, esso va pertanto dichiarato improponibile.
7.
Gli
oneri processuali di un appello infruttuosamente diretto contro un decreto di
tassazione “sono a carico della comunione ereditaria” (art. 486 cpv. 2 CPC).
Nulla impedisce tuttavia che l'appellante sia tenuto ad anticipare egli
medesimo la relativa somma, con facoltà di rivalsa sui coeredi in funzione delle
rispettive quote nella misura in cui ritenga di avere agito nell'interesse della
comunione (art. 603 e 640 CC). Non si assegnano ripetibili invece all'avv. __________,
cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di quest'ultima, di AO 1 e di AO
2 in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi
implicati
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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