Lexipedia

Decisione

11.2005.2

tassazione della nota professionale emessa da un notaio divisore, rispettivamente da un rappresentante della comunione ereditaria

18 gennaio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2000.448

(divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

4, promossa con istanza (“petizione”) del 3 luglio 2000 da

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 , e

AO 2

(patrocinati dall'avv. PA 2 )

per ottenere la divisione dell'eredità fu __________

(1912-1999), già in __________;

giudicando

ora sul decreto del 17 dicembre 2004 con cui il

Pretore ha tassato le note professionali emanate l'11 luglio 2001 e il 2

gennaio 2003 dall'

avv.

__________, ,

quale

rappresentante della comunione ereditaria e quale notaio divisore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 29 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il

17 dicembre 2004 dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 3 luglio 2000 AP 1 ha convenuto la sorella AO 1 e il fratello AO

2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse ordinata

la divisione del­l'eredità lasciata dal padre __________ (1912), deceduto il 13

luglio 1999. All'udienza dell'8 agosto 2000 i convenuti hanno dichiarato di non

opporsi alla divisione. Le parti si sono accordate inoltre nel senso di

conferire al notaio divisore l'incarico di rappresentare la comunione ereditaria

(art. 602 cpv. 3 CC) “per tutte quelle mansioni che si rendono necessarie e

sulle quali non è possibile trovare un accordo unanime tra gli eredi”. I costi

relativi alla decisione con cui il Pretore avrebbe ordinato la divisione e

designato il notaio divisore (oltre che rappresentante della comu­nione

ereditaria) sarebbero stati assunti dagli interessati in ragio­ne di metà per

parte, compensate le ripetibili. Le spese dovute all'attività del notaio divisore

e quelle dovute alla rappresentanza della comunione ereditaria (le prime da

anticipare da AP 1, le seconde da AO 1 e AO 2) sarebbero state addebitate agli

eredi “in funzione delle rispettive interessenze”. Statuendo il 9 agosto 2000,

il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità, nominando l'avv. __________

quale notaio divisore e rappresentante della comunione ereditaria. La tassa di

giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico della successione.

B. Per

l'attività svolta come rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________

ha emesso due note professionali:

– l'una, dell'11 luglio

2001, riguardante il periodo dal 9 agosto 2000 al 30 giugno 2001, di fr.

7725.55 (fr. 6000.– di onorario, fr. 900.– di spese, fr. 301.15 di esborsi e

fr. 524.40 di IVA) e

– l'altra, del 2 gennaio

2003, riguardante il periodo dal 1° luglio 2001 al 2 gennaio 2003, di fr. 12

236.55 (fr. 6000.– di onorario, fr. 681.05 di spese, fr. 5047.75 di esborsi e

fr. 507.75 di IVA).

Per

l'attività svolta come notaio divisore la legale ha emesso il medesimo 2

gennaio 2003 una parcella notarile di fr. 36 000.– (fr. 32 025.– di onorario,

fr. 1432.25 di spese e fr. 2542.75 di IVA).

C. Invitati

dal Pretore a esprimersi, il 20 gennaio 2003 AO 1 e AO 2 hanno dichiarato di

contestare tanto la nota professionale del 2 gennaio 2003 quanto la parcella

notarile. AP 1 ha comunicato a sua volta, il 27 gennaio 2003, di contestare la

parcella notarile. L'avv. __________ si è confermata il 6 febbraio 2003 nella

nota professionale litigiosa e nella parcella di notaio. Il Pretore ha poi

convocato le parti e l'avv. __________ a un contraddittorio, che si è tenuto il

12 febbraio 2004 e in esito al quale ognu­no ha riaffermato le proprie

posizioni. Finalmente, il Pretore ha tassato il 17 dicembre 2004 le due note

professionali e la parcella notarile, approvandole integralmente. La tassa di

giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico della

successione, e per essa degli eredi in ragione di metà per parte. Non sono

state assegnate ripetibili.

D. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 29 dicembre 2004 nel

quale chiede di tassare le due note professionali “in complessivi fr. 8500.–” e

la parcella notarile “in fr. 25

000.–”. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Gli onorari e le spese del notaio (come pure di un eventuale perito)

chiamato a intervenire in una divisione ereditaria “sono corrisposti secondo la

tariffa, a tassazione del Pretore, salvo appellazione alla Camera civile di

appello se sono contestati dalle parti” (art. 486 cpv. 1 CPC). La divisione

ereditaria essendo governata dalla procedura contenziosa di camera di consiglio

(art. 361 segg. CPC cui rinvia l'art. 475), oltre che dalla procedura accelerata

(liquidazione delle pretese fra coeredi: art. 479 cpv. 1 CPC), il termine per

impugnare la tassazione del Pretore è di 10 giorni. Per quanto attiene alla

tempestività, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

2.

La

legge non precisa se e da chi vadano tassati gli onorari e le spese del rappresentante

di una comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Ora, per quanto non assuma

una funzione pubblica, tale rappresentante è pur sempre nominato dall'autorità,

alla cui vigilanza soggiace (Schaufelsberger

in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 49 ad art. 602 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 83 ad art. 602 CC). La sua nota professionale va tassata quindi

dall'autorità medesima (secondo Tuor/Picenoni

senza che sia necessario sentire gli eredi: Berner Kom­mentar,

edizione, n. 60 ad art. 602 CC), come quella emessa dall'amministratore di una

successione (Karrer in: Basler

Kommentar, 2ª edizione, n. 34 ad art. 554 CC). Introdotto nei 10 giorni successivi

alla notifica della tassazione, anche al proposito l'appello è pertanto

tempestivo.

3.

Al

suo memoriale l'appellante acclude una serie di documenti. Nella misura in cui

questi non figurano già nell'incarto, v'è da interro­garsi se siano

proponibili. È vero che la tassazione di note professionali è retta – in genere

– dal principio inquisitorio, di modo che l'autorità accerta i fatti di propria

iniziativa senza essere vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le

risultanze istruttorie secondo libero convincimento e applica il diritto d'ufficio

(art. 18 cpv. 1 LPAmm, cui rinviano gli art. 44 cpv. 4 LAvv e 59 RAvv). D'altro

lato è anche vero però che un appello non è un ricorso al Consiglio di

moderazione e che davanti alla Camera civile sono escluse nuove offerte di

prova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dato che nel caso in rassegna il memoriale

dell'appellante si rivela – come si vedrà oltre – destinato all'insuccesso, il

quesito può rimanere aperto. Al proposito non giova dunque attardarsi.

4.

Il

Pretore supplente ha rilevato anzitutto che nella fattispecie gli eredi, pur

muovendo critiche all'operato dell'avv. __________, non contestavano che le

prestazioni da lei esposte fossero state effettivamente eseguite. Né essi

indicavano quali interventi elencati nella specifica del dispendio orario (in

cui la legale aveva indicato puntualmente la destinazione delle ore) andassero

stralciati in tutto o in parte. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che le

60.

ore esposte dalla legale per l'attività svolta come rappresentante della

comunione ereditaria fossero giustificate, così come la retribuzione oraria di

fr. 200.–. Quanto all'attività in funzione di notaio divisore, egli ha giudicato

congruo, una volta ancora, il compenso orario di fr. 200.– per le attività che

non rientravano strettamente nella mansione di pubblico ufficiale e corretto

l'onorario ad valorem per la rogazione dell'inventario (decreto impugnato,

pag. 3 nel mezzo). Adeguato è stato giudicato altresì il riparto del dispendio

orario complessivo, ascritto dalla legale per circa un terzo all'attività

svolta come rappresentante della comunione ereditaria (60 ore) e per circa due

terzi (141 ore) all'attività svolta come notaio divisore, la tariffa oraria

essendo del resto la stessa. Per quel che era delle spese, infine, il primo

giudice le ha reputate legittime (oltre che incontestate). Onde, in definitiva,

la conferma di entrambe le note professionali e della parcella notarile.

5.

Il

compenso di un notaio divisore è disciplinato dal diritto cantonale. Nel Ticino

si fa capo alla legge sulla tariffa notarile (RL 3.2.2.2), la quale per “lo

studio e la preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano

strettamente nella mansione di rogazione notarile” rinvia alla tariffa

dell'Ordine degli avvocati (art. 25 cpv. 2 della legge medesima). Anche il

rappresentante di una comunione ereditaria è retribuito sulla scorta del

diritto cantonale (cfr. Schaufelsberger,

op. cit., n. 40 ad art. 602 CC). A tal fine si applica dunque, una volta

ancora, la tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA: RL 3.2.1.1.2). Per

converso, non il diritto cantonale, bensì il diritto federale regola la

retribuzione di un esecutore testamentario (DTF 129 I 334 consid. 3.2

con richiami) o di un amministrazione dell'eredità (Karrer, op. cit., n. 33 ad art. 554 CC

con richiami; I CCA, sentenza 11.1997.9 del 6 luglio 1998, consid. 4).

a) Nel

caso specifico ci si può domandare se il criterio rigorosamente orario cui si è

attenuta la legale calcolando la retribuzione esposta per le prestazioni svolte

come rappresentante della comunione ereditaria, oltre che per “lo studio e la

preparazione di atti e altre prestazioni che non rientrano strettamente nella

mansione di rogazione notarile”, sia pertinente. L'art. 9 cpv. 1 TOA dispone

che nell'ambito di “qual­siasi pratica avente un valore determinato o

determinabile” l'onorario dell'avvocato dipende dall'entità del valore in

gioco, non dal tempo impiegato nell'assolvimento dell'incarico. Il criterio ad

horam entra in considerazione solo qualora pratiche di esiguo valore

abbiano richie­sto un cospicuo dispendio di tempo, qualora pratiche di valore

elevato abbiano richiesto un impegno limitato o qualora pratiche di valore de­terminato

non giustifichino, “per le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali

in gioco”, l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore (art. 11

cpv. 1 TOA). Inoltre il criterio ad horam si applica quando il legale

termini anzitempo il mandato per rinuncia, revoca del cliente, transazione,

conciliazione, acquiescenza o desistenza dalla lite (art. 11 cpv. 2 TOA). Non

verificandosi ipotesi del genere, fa stato l'onorario ad valorem.

b) La

divisione ereditaria è indubbiamente una pratica di “valore de­terminato o determinabile”

(si vedano i criteri per il calcolo del valore litigioso nell'ambito di un'azione

di divisione in: Poudret, Com­mentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.4 ad

art. 36 con riferimenti). L'onorario del rappresentante di una comunione

ereditaria, come pure quello del notaio divisore nella misura in cui l'attività

da lui svolta non rientri strettamente nella mansione notarile, dipende perciò

dai valori in gioco. Certo, nella fattispecie l'avv. __________ non ha ancora

ultimato il proprio compito, la divisione ereditaria essendo tuttora in corso.

È giusto perciò che si tenga conto anche del fattore orario, in analogia con

quanto prevede l'art. 11 cpv. 1 TOA nel caso in cui l'avvocato non porti a

termine il patrocinio. Ma ciò non significa, contrariamente a quanto figura in

Rep. 1992 pag. 297 consid. 6 (sentenza menzionata in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.

1.

ad art. 486), che il criterio ad valorem vada allora abbandonato.

Significa ch'esso va combinato con quello ad horam mediante la nota formula:

O

= 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

dove

O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario

a tempo (Consiglio di moderazione, sentenza n. 133 del 10 settembre

1990, consid. 3 e 4 pubblicati nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1

pag. 15). Lo scopo della formula è – appunto – quello di

correggere onorari che secondo il puro criterio ad valorem

risulterebbero esorbitanti (o irrisori) per rapporto all'effettivo lavoro

svolto dall'avvocato.

c) Nella

fattispecie il metodo di retribuzione esclusivamente ad horam approvato

dal Pretore supplente per le attività svolte dall'avv. __________ come rappresentante

della comunione ereditaria e come notaio divisore per le attività fuori della

stretta rogazione notarile non è controverso. Ci si può interrogare per la verità

se la corretta applicazione della tarif­fa dell'Ordine degli avvocati non vada

esaminata d'ufficio. Sia come sia, per i motivi enunciati in appresso l'appello

sfugge a qualunque esame. Non giova quindi approfondire il tema.

6.

Nell'appello

l'interessata rimprovera all'avv. __________ di avere commesso imprecisioni e

sbagli nel confezionare l'inventario dell'eredità, ciò che ha comportato “innumerevoli

scambi di corrispondenza ed incontri tra e con le parti”, di avere impiegato

troppo tempo nel cercare un'impossibile accordo fra eredi, di avere indugiato

nella rappresentanza della comunione ereditaria e di non avere ricostruito sin

dall'inizio l'attivo successorio in modo completo e accurato, provocando

dilazioni succes­sive. A suo avviso, il Pretore supplente avrebbe dovuto

verificare altresì che le prestazioni esposte all'avv. __________ per la

rappresentanza della comunione ereditaria non si sovrapponessero a quelle esposte

per l'esercizio della funzione no­tarile. Alla legale, inoltre, egli avrebbe

dovuto riconoscere solo il tempo che sarebbe occorso a un professionista solerte

e diligen­te per trattare una pratica analoga. Tutto ciò giustifica in

definitiva – per l'appellante – una moderazione delle pretese avanzate

dall'avv. __________, “atteso che viene ritenuta adeguata una riduzione pari ad

almeno il 30% della quota di onorari da calcolarsi secondo i principi della

TOA, ad esclusio­ne quindi della componente prettamente notarile per la quale

fa stato la sola LN”.

a) Già

la richiesta di giudizio formulata dall'appellante non è un esempio di chiarezza.

Si deducesse infatti il 30% dall'onorario complessivo esposto dalla rappresentante

della comunione ereditaria nelle due note professionali (fr. 12 000.–), il risultato

sarebbe di complessivi fr. 8400.–, non di fr. 8500.–. Su quale onorario della

parcella notarile riferito a “prestazioni che non rientrano strettamente nella

mansione di rogazione” l'appellante abbia poi calcolato la deduzione del 30%

per giungere al risultato di fr. 25 000.– (rispetto ai fr. 32 025.–

esposti nella parcella) non è dato di capire. Sia come sia,

considerata la sorte dell'appello non è il caso di approfondire tali

interrogativi.

b) Il

Pretore supplente ha approvato le due note professionali e la parcella notarile

– come detto – ritenendo giustificato sia il dispendio orario complessivo (201

ore), sia la retribuzione oraria chiesta dalla legale (fr. 200.–), sia

l'onorario esposto a norma della legge sulla tariffa notarile per le attività

strettamente connesse alla funzione di pubblico ufficiale. L'appellante censura

il decreto impugnato, ma non indica quante ore sarebbe giustificato riconoscere

– secondo lei – all'interessata, né quale tariffa oraria andrebbe applicata (il

calcolo dell'onorario notarile non è controverso). Il memoriale si esaurisce in

una requisitoria lunga e inconcluden­te circa le asserite mancanze della

legale, rea di avere profuso troppo tempo nella rappresentanza della comunione

ereditaria e nella confezione dell'inventario per rapporto a quanto avrebbe

impiegato un professionista diligente, ma non contiene il benché minimo accenno

al numero di ore che il Pretore avrebbe dovuto ammettere, rispettivamente

all'entità del compenso orario che avrebbe dovuto fissare. Ora, l'art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC prescrive che un appello deve contenere tra l'altro – sotto pena

di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto sui quali si fonda”. Invano si

cercherebbe di sapere, nel caso in esame, sulla scorta di quali dati andrebbe

riformata la tassazione del Pretore. Insufficientemente motivato, il memoriale

si dimostra dunque, di primo acchito, inammissibile.

c) Si

ricordi che già il Pretore supplente ha rimproverato agli eredi, nel decreto in

questione, di non avere speso una parola per indicare quali prestazioni

indicate dalla legale nella specifica del dispendio orario andassero stralciate

o ridot­te e per quali ragioni, limitandosi ad argomenti generici (pag. 3 verso

l'alto). Nell'appello l'interessata obietta che sarebbe “irragionevole”

pretendere da un erede l'indicazione precisa della singola telefonata o del

tempo esatto da defalcare dalla nota professionale, bastando al riguardo una

deduzione globale come quella del 30% da lei proposta – per la prima volta –

nell'appello. L'assunto è destituito di ogni consistenza. Intanto perché non si

comprende se il postulato taglio lineare del 30% vada praticato sul dispendio

di tempo, sulla retribuzione oraria o su entrambi i fattori (e in che misura).

In secondo luogo perché un'autorità di moderazione che riducesse in tal modo

una nota professionale dettagliata, senza specificare quante ore riconosca al

legale per l'attività svolta, si vedrebbe annullare la tassazione per

insufficienza di motivi, indipendentemente dal fatto che il criterio ad

horam possa essere uno soltanto dei criteri preposti alla definizione del

compenso (sentenza del Tribunale federale 5P.26/1992 del

4.

maggio 1992, consid. 5).

d) Il

problema di sapere quale grado di precisione si possa esigere dall'erede che

contesta una nota professionale del rappresentante della comunione ereditaria o

del notaio divisore può, nelle circostanze descritte, rimanere aperto. Anzi,

nella prospettiva del sindacato attuale nemmeno occorre domandarsi se davanti

al Pretore l'erede chiamato a esprimersi sia tenuto a contestazioni

particolareggiate. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che, ove

appelli la tassazione di un Pretore relativa a una nota professionale in cui

onorario si fonda (anche) sul fattore orario, l'erede deve indicare almeno

quante ore riconosce al legale e a quale tariffa, a meno evidentemente che

contesti l'applicazione stessa del criterio ad horam (ciò che non è il

caso nella fattispecie). Il memoriale in rassegna disattende tale requisito

minimo. Carente di motivazione, esso va pertanto dichiarato improponibile.

7.

Gli

oneri processuali di un appello infruttuosamente diretto contro un decreto di

tassazione “sono a carico della comunione ereditaria” (art. 486 cpv. 2 CPC).

Nulla impedisce tuttavia che l'appellante sia tenuto ad anticipare egli

medesimo la relativa somma, con facoltà di rivalsa sui coeredi in funzione delle

rispettive quote nella misura in cui ritenga di avere agito nell'interesse della

comunione (art. 603 e 640 CC). Non si assegnano ripetibili invece all'avv. __________,

cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di quest'ultima, di AO 1 e di AO

2 in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi

implicati

Per la prima Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster