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Decisione

11.2005.20

Misure provvisionali in pendenza di separazione giudiziale.

13 febbraio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.92

(separazione su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 19 maggio 2003 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando ora sul decreto cautelare del 17

gennaio 2005 con cui il

Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 31 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 17

gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di __________;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con

le osservazioni all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1959) e AO 1 (1963), cittadina __________, si sono sposati

a __________ (__________) il 28 febbraio 1991. Dal matrimonio sono nati J__________

(il 24 maggio 1993) e A__________ (il 17 maggio 1994). AP 1 è meccanico-autogruista

per l'impresa edile __________ di __________. La moglie, dopo il matrimonio, ha

svolto sporadiche e generiche attività lucrative fino alla nascita del primo

figlio e poi ancora dal novembre del 2001 al marzo del 2002 come lavoratrice

temporanea per la __________. Nel giugno del 2002 essa si è trasferita con in

figli in __________. Un'azione di divorzio da lei promossa il

17

settembre 2002 è stata stralciata dai ruoli il 6 dicembre 2002 dal Pretore del

Distretto di Bellinzona per desistenza (inc. OA.2002.139). Il 27 febbraio 2003 AO

1 è rientrata con i figli al domicilio coniugale di __________ (particella n.

99 RFD, proprietà del marito).

B. Il

19 maggio 2003 AP 1 ha introdotto davanti al medesimo Pre­tore una causa unilaterale

di separazione e in via provvisionale ha postulato l'assegnazione dell'abitazione

coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre),

un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per sé dal 18 giugno 2002 e di fr.

1500.– mensili per ogni figlio sino al 12° compleanno, aumentati a fr. 1800.–

mensili fino alla maggiore età, la restrizione della facoltà di disporre sulla

particella n. 99 RFD di __________, su una BMW __________ e su un furgone Mercedes-Benz

__________ in dotazione alla famiglia, la condanna del marito al pagamento di fr.

1799.80 per premi arretrati della cassa malati e di fr. 5000.– per le spese ortodontiche

in favore del figlio J__________. L'attrice ha chiesto altresì una provvigione ad

litem di fr. 12 000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

All'udienza

del 24 giugno 2003, indetta per la discussione provvisionale, AO 1 ha avversato

le richieste cautelari, postulando egli medesimo l'affidamento dei figli e

chiedendo che fosse vietato alla moglie di assumere comportamenti vessatori, di

danneggiare la sua integrità fisica e la sua proprietà, di intralciare l'accesso

all'autorimessa posta sotto l'abitazione coniugale e di parcheggiare

l'automobile nello spiazzo antistante. Al termine dell'udienza il Pretore ha

fissato l'assetto cautelare, obbligando in particolare il convenuto a versare

un contributo alimentare di fr. 1040.– mensili per ogni figlio.

C. Esperita

l'istruttoria provvisionale, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 30 luglio 2004 AO 1 ha

ridotto il contributo alimentare preteso per sé a fr. 2000.– mensili, ridotti

ulteriormen­te a fr. 1200.– mensili dopo un anno dalla decisione cautelare, ha

ridotto a fr. 1361.– mensili anche il contributo alimentare preteso per ciascun

figlio sino al 12° compleanno e a fr. 1661.– mensili quello fino alla maggiore

età, rinunciando a contributi straordinari, salvo quello per i premi arretrati della

cassa malati e per il ripristino dell'apparecchio ortodontico del figlio. Nel

suo memoriale del 29 luglio 2004 AP 1 ha ribadito le sue domande, chiedendo

inoltre che la moglie fosse tenuta a restituirgli i suoi abiti, la documentazione

relativa a un'Alfa Romeo __________, le chiavi di riserva di svariate

automobili e il telecomando del garage.

D. Statuendo

il 17 gennaio 2005 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha autorizzato i

coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato i locali al primo e secondo

piano dell'abitazione coniugale alla moglie e quelli al piano terreno – compreso

il garage – al marito, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di

visita del padre), ha obbligato il convenuto a versare, previa deduzione degli

oneri ipotecari da lui pagati direttamente, un contributo mensile di fr. 1623.–

per la moglie e uno di fr. 922.25 per ogni figlio dal 1° gennaio al 31 maggio

2005, un contributo di fr. 1526.50 per la moglie, uno di fr. 1074.– per J__________

e uno di fr. 867.– per A__________ dal 1° giugno 2005 al 16 gennaio 2006, come

pure un contributo di fr. 1200.– per la moglie, uno di fr. 1254.– per il figlio

e uno di fr. 1013.50 per la figlia in seguito. Egli ha obbligato altresì il

marito a versare alla moglie fr. 1799.80 per i premi arretrati della cassa

malati e gli ha vietato di disporre del furgone Mercedes-Benz, ordinando alla

moglie di restituire gli abiti, i documenti relativi alla citata Alfa Romeo, le

chiavi di riserva delle predette automobili e il telecomando del garage. Le

altre domande sono state respinte. Non sono stati riscossi oneri processuali.

Le ripetibili sono state compensate.

E. Contro

il decreto cautelare appena citato è insorto AP 1 con un appel­lo del 31 gennaio

2005 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia annullato

e quello per i figli ridotto a fr. 469.50 mensili ciascuno, esonerandolo

inoltre dal versare fr. 1799.80 e liberandogli l'uso del furgone. Nelle sue

osservazioni del 7 marzo 2005 AP 1 propone di respingere l'appello e di confermare

il giudizio impugnato instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Al memoriale di appello il convenuto acclude una lettera del

27.

gennaio 2005 in cui l'impresa __________ lo ha diffidato dall'esercitare

attività accessorie. Tale documento non è ricevibile. Nei procedimenti

cautelari di separazione o divorzio continua a valere in seconda sede il divie­to

generale dell'art. 321

cpv. 1 lett.

b CPC (Rep. 2000 pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in

materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice

ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della

decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto il nuovo

docu­mento è volto unicamente a dimostrare l'impossibilità di eseguire

un'attività accessoria, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per i

figli minorenni (principio inquisitorio). Inoltre esso non può essere acquisito

agli atti d'ufficio, giacché implicherebbe un contraddittorio previo e una

verosimile istruzione al proposito. Non sussiste dunque ragione per derogare,

in appello, al divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

2.

Litigiosi sono anzitutto i contributi provvisionali per la moglie

e i figli. A tal fine il Pretore ha accertato un reddito del marito di fr. 7000.50

mensili netti (fr. 5500.50 da attività dipendente e fr. 1500.– da attività

accessoria) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3532.50 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr.

968.

– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno della moglie e dei figli,

spese di riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 192.–, pasti

fuori casa fr. 242.–, leasing dell'automobile fr. 362.50, tassa rifiuti fr. 15.75,

assicurazione stabili fr. 90.95, assicurazione economia domestica fr. 49.–,

imposta di circolazione fr. 35.90, assicurazione RC e casco auto fr. 126.40,

spese d'automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 150.–). Quanto alla moglie,

senza redditi, il primo giudice ha accertato un fabbisogno minimo di fr. 2147.–

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa

malati fr. 279.–, spese per l'abitazione fr. 468.–, imposte stimate fr. 150.–).

Il fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1220.– mensili fino

al 12° anno di età e in fr. 1510.– mensili dopo di allora. Constatato un

ammanco, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo, fissando i contributi alimentari in fr. 1623.– per la moglie

e in fr. 922.25 mensili per ogni figlio dal 15 gennaio al 31 maggio 2005, in fr.

1526.50

mensili per la moglie, in fr. 1074.– mensili per J__________ e fr.

867.

– mensili per A__________ fino al 16 gennaio 2006, rispettivamente in fr.

1200.

– mensili per la moglie, in fr. 1254.– mensili per J__________ e fr.

1013.50

mensili per A__________ dopo di allora.

3.

L'appellante critica anzitutto il reddito da attività accessoria accertato

dal Pretore (fr. 1500.– mensili netti). Egli contesta che gli si possa imputare

un grado d'occupazione superiore al 100%, sia perché ciò offende il contratto

mantello del settore edile e il contratto collettivo di lavoro, sia perché il datore

di lavoro l'ha già diffidato dall'eseguire attività accessorie. Sostiene

inoltre che dalla riparazione di automobili, svolta a titolo grazioso per amici

e conoscenti, egli non ricava alcunché, tanto meno dopo avere smesso

l'attività. Ciò posto, le sue entrate mensili non supererebbero fr. 5500.50

netti.

a)

In concreto è pacifico che nel garage dell'abita­zio­ne coniugale il

convenuto ha attrezzato un'officina per piccole riparazioni di automobili

(interrogatorio formale del 18 maggio 2004, risposte n. 3b e 9b). E la

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, ove un coniuge fornisca un

lavoro straordinario in modo regolare (anche oltre il grado d'occupazione del

100%), procurando una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento,

non può poi disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza

motivi seri e pertinenti (v. Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,

Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; per gli straordinari: sentenza del

Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con rimandi).

In costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, per

quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della comunione

domestica (DTF 114 II 12), ma nessuno dei due può migliorare la propria qualità

di vita a scapito dell'altro, privan­do improvvisamente la famiglia di introiti

regolari senza ragioni importanti.

b) Che l'appellante svolga la predetta attività accessoria sin dagli

anni novanta è indiscusso. Litigioso è il reddito che ne ritrae. Egli afferma

di non ricavare nulla, limitandosi a eseguire riparazioni per parenti, amici e

conoscenti dietro rimborso del costo anticipato per i pezzi di ricambio

(interrogatorio formale citato, risposta n. 3b), salvo ammettere di guadagnare

in me­dia fr. 1000.–/1500.– annui (interrogatorio formale, risposta n. 12c),

sufficienti per pagare le spese di energia elettrica (risposta n. 9c).

Dall'incarto fiscale, poi, si evince che l'interessato non ha dichiarato alcun

reddito accessorio.

__________,

madre del convenuto, ha affermato che per le riparazioni su veicoli dei familiari

il figlio era rimunerato “con un grazie” (deposizione del 24 marzo 2004:

verbali, pag. 16). __________ e __________ hanno dichiarato di non avere

versato nulla per le riparazioni e di avere pagato solo i pezzi di ricambio al

prezzo di costo (doc. 8.29 e 8.31). __________, __________ e __________ hanno

bensì confermato di avere remunerato il convenuto, ma di non sapere se ciò

riguardasse il lavoro o solo i pezzi di ricambio (deposizioni del 24 marzo

2004: verbali, pag. 11 a 14). __________, __________ ed __________ hanno

asserito di avere acquistato dal convenuto pezzi di ricambio per beneficiare degli

sconti da lui ottenuti (doc. 30, 32 e 33).

Dagli

atti risulta in ogni modo che non meno di una quarantina di persone si sono

rivolte al convenuto per piccole riparazioni (licenze di circolazione doc. JJ7

a JJ45), che la __________, attiva nel commercio di accessori e pezzi di ricambio

per autoveicoli, ha consegnato all'appellante merce per oltre fr. 16 000.– nel 2001

(doc. LL52–143), per oltre fr. 24 000.– nel 2002 (doc. LL145–229) e per fr. 1749.20 nei primi tre mesi

del 2003 (doc. LL231–236). Durante gli stessi periodi __________, attiva nel

commercio di pneumatici, ha fornito articoli per oltre fr. 7000.– nel 2001

(doc.MM1–23) e per quasi fr. 6000.– nel 2002 (doc. MM24–36). Inoltre fra il

1993.

e il 2002 l'appellante ha rilasciato ricevute per almeno fr. 81 968.– (doc.

GG2), compresi i lavori prestati al Comune di __________, cui ha fornito

pneumatici, riparato veicoli di servizio e svolto il servizio di spazzaneve

(interrogatorio formale, risposte n. 13 e 14; doc. HH2 e HH6).

c) Nelle

condizioni descritte appare ben poco verosimile che una simile mole di lavoro

non abbia procurato all'appellante alcun reddito. Già per quel che concerne i

pezzi di ricambio, intanto, i prezzi risultavano arrotondati al rialzo. Basti

confrontare i bollettini di consegna della __________ (doc. LL75-78) con il

libretto delle ricevute per la preparazione al collaudo di un furgone Mazda __________

del Comune di __________, nel giugno del 2001 (doc. GG2, fogli 27 e 28): il filtro

dell'aria fornito al prezzo di fr. 38.75 (IVA inclusa) è stato fatturato fr.

39.

–, che quello dell'olio fornito al prezzo di fr. 39.– è stato fatturato fr.

40.

–, quello del gasolio fornito al prezzo di fr. 34.45 è stato fatturato fr.

35.

–, due ammortizzatori pagati fr. 117.25 l'uno sono stati fatturati fr.

240.

–, una cinghia dentata da fr. 60.– è stata fatturata fr. 88.–, due tamburi

dei freni torniti da fr. 66.10 sono stati fatturati fr. 90.–, un tubo

flessibile del freno da fr. 18.10 è stato fatturato fr. 26.–, una cinghia

trapezoidale da fr. 16.65 è stata fatturata fr. 25.–, i dischi dei freni da

329.30

sono stati fatturati fr. 330.–.

A

parte ciò, l'appellante non assicurava solo riparazioni gratuite. Il Comune di __________

ha versato fr. 1150.– (23 ore a fr. 50.–: doc. GG2, foglio 27), __________ ha

pagato fr. 400.– in data imprecisata (doc. GG2, foglio 14 ), __________ di __________

ha corrisposto fr. 250.– in un imprecisato mese di giugno (doc. GG2, foglio

19), oltre a fr. 150.– il 13 giugno 2000 (doc. GG2, foglio 21), fr. 40.– in un

imprecisato mese di febbraio (doc. GG2, foglio 22), fr. 50.– il 25 giugno 2000

(doc. GG2, foglio 24) e fr. 100.– il 28 dicembre 2000 (doc. GG2, foglio 34), __________

ha sborsato fr. 250.– in un imprecisato mese di dicembre (doc. GG2, foglio 23),

__________ di __________ fr. 150.– il 5 febbraio 2002 (doc. GG2 foglio 35) e fr.

480.

– il 1° marzo 2002 (doc. GG2, foglio 38), __________ fr. 220.– (trasferta

compresa) il 23 marzo 2002 (doc. GG2, foglio 39). Anche dalle annotazioni a

mano su alcuni bollettini di consegna per pezzi di ricambio della __________

risulta che l'interessato si faceva rimunerare, di regola, fr. 50.– l'ora (doc.

LL12, 44, 49, 94, 203, 205 e 207). Dagli estratti del conto presso Banca __________

si evincono altresì, oltre al versamento dello stipendio, accrediti vari senza

causale. L'appellante li ha giustificati come rimborsi della cassa malati

(interrogatorio formale del 18 maggio 2004, risposta n. 3a), ma per importi

superiori a fr. 1000.– ciò non può dirsi verosimile.

d) Nelle

circostanze descritte, anche a un sommario esame co­me quello che governa

l'emanazione di misure provvisionali il convenuto non può dirsi avere sempre

lavorato gratis come riparatore d'auto. Trattandosi poi di un lavoro svolto con

regolarità per anni, egli non può pretendere ora di liberarsene solo perché la

moglie ha intentato causa di separazione, tanto meno nelle ristrettezze finanziarie

in cui viene a trovarsi la famiglia. Certo, il convenuto ha preteso di avere

già cessato ogni attività nel 2003 (appello, pag. 4; interrogatorio formale del

18.

maggio 2004, risposta n. 3b), ma ha poi riconosciuto di lavorare ancora occasionalmente

(interrogatorio formale, risposta n. 22). La circostanza che egli abbia

definitivamente smesso su diffida della __________ andrebbe – come detto (consid.

1) – istruita in contraddittorio e potrà quindi, se mai, formare oggetto di

un'istanza di modifica. Allo stato attuale delle cose l'accertamento del

Pretore, secondo cui al reddito da attività dipendente del convenuto va

aggiunto un guadagno da attività accessoria, resiste quindi alla critica.

e)

Rimane da valutare il reddito di tale attività. L'attrice ha fatto notare

al primo giudice – in sintesi – che la differenza tra lo stipendio versato al

marito dalla __________ tra il 1998 e il 2003 sul conto bancario e i

prelevamenti bancari sommati ai pagamenti avvenuti per posta nello stesso

periodo certifica una maggiore uscita di oltre fr. 198 000.– (memoriale conclusivo,

pag. 6). Il fatto è che i pagamenti per posta possono anche essere stati

eseguiti – in tutto o in parte – con denaro prelevato dal conto bancario,

sicché il calcolo è poco indicativo. Che in quel periodo poi le uscite dal

conto bancario abbiano superato le entrate dimostra solo un consumo di sostanza.

Il Pretore, da parte sua, ha stimato il reddito accessorio del convenuto in fr.

1500.

– mensili netti senza particolare motivazione. Che l'appellante però

riuscisse a ritrarre con la sua sola occupazione accessoria un guadagno

pressoché identico a quello di un meccanico professionista a metà tempo (v. i

salari minimi di categoria previsti nel contratto collettivo per le autorimesse

2005.

in: ‹www.ocst.com›) appare a sua volta poco verosimile.

f) In

circostanze del genere, tenuto conto che la somma degli accrediti senza precisa

causale registrati nel 2003 sul conto corrente bancario dell'appellante (l'unico

anno dei tre precedenti la separazione i cui estratti conto siano completi:

classificatore edizione n. 2) ammonta a complessivi fr. 8600.–, a un esame di

semplice verosimiglianza si può presumere che a titolo accessorio il convenuto

abbia mediamente guadagnato circa fr. 700.– mensili. Tutto considerato, il reddito

complessivo di lui va dunque accertato in fr. 6200.– mensili netti.

4.

L'appellante

non discute i fabbisogni minimi stabiliti dal Pretore (fr. 3532.50 il marito, fr.

2147.

– la moglie). Dato nondimeno che la famiglia versa in serie ristrettezze finanziarie,

in virtù del principio inquisitorio illimitato che vige in materia di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio) questa Camera

deve intervenire d'ufficio su due punti.

a) Dal

fabbisogno minimo di entrambi i coniugi vanno stralciate anzitutto le imposte,

stimate dal Pretore in fr. 150.– mensili, giacché in caso di

ammanco nel bilancio familiare tale onere va tralasciato (DTF 127 III 70 consid.

2b, 292 consid. 2a/bb). La seconda rettifica concerne il carico

ipotecario di fr. 2066.– (doc. 25 a 27), ove appena si pensi che nel fabbisogno

dei coniugi va inserita solo la quota di complessivi 5/12, il resto rientrando nel fabbisogno in denaro

dei figli (un terzo in quello del primogenito e un

quarto in quello della secondogenita: Empfehlungen zur Bemessung

von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). E siccome

l'abitazione coniugale è stata assegnata a entrambi i coniugi (un piano

ognuno), appare equo inserire l'importo di fr. 866.– mensili nei rispettivi

fabbisogni in ragione di metà ciascuno.

b) Ciò

premesso, il fabbisogno minimo del marito va stabilito in fr. 2847.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 433.–, spese di riscaldamento fr.

100.

–, premio della cassa malati fr. 192.–, pasti fuori casa fr. 242.–, leasing

dell'automobile fr. 362.50, tassa rifiuti fr. 15.75, assicurazione stabili fr.

90.

, assicurazione economia domestica fr. 49.–, imposta di circolazione fr.

35.

, assicurazione RC e casco auto fr. 126.40, spese d'automobile fr. 100.–)

e quello della moglie in fr. 1962.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 279.–, spese per

l'abitazione fr. 433.–). Evidentemente il convenuto, cui il Pretore ha imposto

il pagamento diretto degli oneri ipotecari, potrà compensare l'importo di

fr.

1635.

– mensili (arrotondati) con quanto dovuto a moglie e figli.

5.

Per

quel che riguarda il fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante contesta –

senza invero trarre conclusioni – l'applicabilità delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, sostenendo che esse non tengono conto della

realtà economica regionale e della situazione familiare. A torto. Le cifre

figuranti nelle raccomandazio­ni pubblicate dall'Ufficio in questione, cui

questa Camera si attiene per pras­si costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5),

sono già commisurate dal 2000 in poi – diversamen­te dalle cifre che figuravano

ancora nell'edizione 1996 – al costo delle economie domestiche su scala naziona­le,

in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre

quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito fa­miliare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Emp­feh­lungen zur

Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, op. cit, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri

termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te mo­desto

(op. cit., pag. 11 in alto).

Diminuzioni

per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono

possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio

nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolarmente

favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non

si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale

ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga

scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto,

l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni

genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé

riassunti sono ormai invalsi e consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18

dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002,

parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag.

11.

in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, con­sid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567).

Si

aggiunga che al momento in cui il Pretore ha statuito, nel caso in esame, era appena

stata pubblicata la tabella 2005 delle citate raccomandazioni (in:

‹www.ajb.zh.ch›), di modo che il fabbisogno di un figlio fra il 7° e il 12°

anno di età che vive insieme a un fratello o a una sorella dal 1° gennaio 2005

non ammonta più a fr. 1220.–, bensì a fr. 1245.– mensili, esclusa la posta per

cure e educazione che la madre può prestare in natura. Circa la quota relativa

al costo dell'alloggio prevista dalle raccomandazioni (fr. 320.– mensili), essa

va sostituita da quella effettiva, ovvero fr. 685.– per J__________ (un terzo

di fr. 2066.–: sopra, consid. 4a) e fr. 515.– per A__________ (un quarto di fr.

2066.

–). Il fabbisogno in denaro dei ragazzi ascende, di conseguenza, a fr.

1610.

– e fr. 1440.– mensili fino al 12° anno di età, rispettivamente a fr.

1920.

– e fr. 1750.– mensili in seguito. Anche su questo punto il calcolo del

Pretore va rettificato in forza del principio inquisitorio illimitato che governa

il diritto filiazione.

6.

Riassumendo, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si

presenta per finire come in appresso:

Dal 1°

gennaio al 23 maggio 2005

reddito del marito fr.

6200.

reddito

della moglie fr. –.–

fr.

6200.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2847.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 1962.–

fabbisogno

in denaro di J__________ fr. 1610.–

fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1440.–

fr.

7859.

– mensili.

Dandosi ammanco, i contributi per moglie e

figli vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto

all'altro (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del

Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997,

pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:

disponibilità

del marito:

fr.

6200.

– (reddito) ./. fr. 2847.– (fabbisogno minimo) = fr. 3353.– mensili

somme

necessarie a moglie e figli: fr. 5012.– mensili

contributo

per la moglie:

fr.

1962.

– x (3353 : 5012) = fr. 1315.– mensili (arrotondati)

contributo

per J__________:

fr.

1610.

– x (3353 : 5012) = fr. 1075.– mensili (arrotondati)

contributo

per A__________:

fr.

1440.

– x (3353 : 5012) = fr. 965.– mensili (arrotondati).

Dal 24 maggio

2005.

al 17 gennaio 2006

reddito del

marito fr. 6200.–

reddito

della moglie fr. –.–

fr.

6200.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2847.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 1962.–

fabbisogno

in denaro di J__________ fr. 1920.–

fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1440.–

fr.

8169.

– mensili

disponibilità

del marito:

fr.

6200.

– (reddito) ./. fr. 2847.– (fabbisogno minimo) = fr. 3353.– mensili

somme

necessarie a moglie e figli: fr. 5322.– mensili

contributo

per la moglie:

fr.

1962.

– x (3353 : 5322) = fr. 1235.– mensili (arrotondati)

contributo

per J__________:

fr.

1920.

– x (3353 : 5322) = fr. 1210.– mensili (arrotondati)

contributo

per A__________:

fr.

1440.

– x (3353 : 5322) = fr. 910.– mensili (arrotondati).

Dal

18.

gennaio al 16 maggio 2006

Tenuto

conto del fatto che l'istante ha ridotto la sua pretesa di contributo a fr.

1200.

– mensili, la differenza di fr. 35.– mensili rispetto al precedente

periodo va ripartita tra i due figli in ragione di metà ciascuno. Il contributo

per J__________ ammonta così a fr. 1230.– mensili (arrotondati) e quello per A__________

a fr. 925.– mensili.

Dal

17.

maggio 2006 in poi

Tenuto

conto del cambiamento di età della figlia A__________ (sopra consid. 5), i

contributi ammontano a fr. 1170.– mensili per la moglie, a fr. 1145.– mensili

per J__________ e a fr. 1040.– mensili (arrotondati) per A__________.

In

definitiva, l'appello dev'essere accolto entro tali limiti.

7.

L'appellante

si duole altresì del fatto che il Pretore lo abbia obbligato a versare alla

moglie fr. 1799.80 per premi arretrati della cassa malati e spese mediche, argomentando

che dalla separazione di fatto egli ha sempre pagato quanto il giudice aveva provvisionalmente

decretato senza contraddittorio e che già prima di allora egli versava alla

moglie un contributo. Così argomentando, tuttavia, egli non si confronta con la

motivazione del primo giudice, secondo cui tali costi rientrano nel debito mantenimento

della moglie prima che fosse emanato il decreto cautelare senza contraddittorio

del 24 giugno 2003. Poco importa dunque che l'appellante si sia attenuto, dopo

di allora, a quanto ha stabilito dal primo giudice. Insufficientemente

motivato, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

8.

Infine l'appellante contesta il divieto di disporre del furgone Mercedes-Benz,

sostenendo che in base a un accordo verbale intercorso con la moglie la

questione è già stata risolta. A prescindere il fatto però che l'intesa verbale

– contestata dalla moglie – non è per nulla resa verosimile, l'argomentazione è

nuova e come tale improponibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

9.

Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento solo

sull'entità dei contributi alimentari, mentre per il resto si rivela infondato.

Gli oneri processuali dovendo seguire la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.

2.

CPC), appare equo nel complesso porre a carico dell'appellante due terzi dei

costi, con obbligo di versare alla controparte un'indennità per ripetibili

ridotte. Il Pretore non avendo riscosso oneri né attribuito ripetibili, non si

pone invece il problema di modificare il corrispondente dispositivo di prima

sede.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie,

l'attribuzione di ripetibili la renderebbe – di per sé – priva d'oggetto.

L'incasso dell'indennità, per altro ridotta, appare tuttavia difficile, se non

impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il

beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indigenza di lei è del

resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata, nell'insieme,

legittima.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 5 del decreto impugnato è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AO 1,

in via anticipata, i seguenti contributi di mantenimento:

dal 1° gennaio al 23 maggio 2005: fr. 1315.– mensili per lei, fr. 1075.– mensili

per il figlio J__________ e fr. 965.– mensili per la figlia A__________ (assegni

familiari compresi);

dal 24 maggio 2005 al 17 gennaio 2006: fr. 1235.– mensili per lei, fr. 1210.–

mensili per il figlio J__________ e fr. 910.– mensili per la figlia A__________

(assegni familiari compresi);

dal 18 gennaio al 16 maggio 2006: fr. 1200.– mensili per lei, fr. 1230.–

mensili per il figlio J__________ e fr. 925.– mensili per la figlia A__________

(assegni familiari compresi)

dal 17 maggio 2006 in poi: fr. 1170.– mensili per lei, fr. 1145.–

mensili per il figlio J__________ e fr. 1040.– mensili per la figlia A__________

(assegni familiari compresi).

Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli

oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 99 RFD di __________),

AO 1 potrà compensare l'ammontare del versamento fino a concorrenza di fr.

1635.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 370.–

b) spese fr. 50.–

fr.

420.–

sono

posti per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1,

alla quale l'appellante rifonderà fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

3. AO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 2.

4. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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