11.2005.21
misure provvisionali in pendenza di divorzio
14 settembre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2005.21
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, ICCA
Titolo:
misure provvisionali in pendenza di divorzio
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.21
Lugano
14 settembre 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.234 (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 4 novembre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 14 gennaio 2005 con
cui il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento per le figlie;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 28 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 14 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con
le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1963) e AO 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 5 maggio 1995. Dal matrimonio
sono nate S__________, il 18 maggio 1997, e Sh__________, il 29 ottobre 1998. Il
marito, di professione montatore, dopo avere alternato periodi di disoccupazione
con attività temporanee esercitate per il tramite di agenzie di collocamento,
dal gennaio del 2002 lavora per la ditta __________ a __________. La moglie non
svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 14 gennaio 2000,
quando AO 1 si è trasferita con le figlie in un altro appartamento di __________,
cominciando poi a vivere con __________. Nel giugno del 2000 anche il marito si
è trasferito in un nuovo appartamento a __________. Dalla separazione di fatto AP
1 versa alla moglie fr. 500.– mensili per ogni figlia, più i relativi premi
della cassa malati.
B. Il 4
novembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria –
l'affidamento delle figlie (riservato al padre il diritto di visita), un
contributo di mantenimento indicizzato per ogni figlia di fr. 650.– mensili
fino all'8° anno di età, di fr. 750.– fino al 14° e di fr. 850.– dopo di allora
(escluso l'assegno familiare) e il riparto “a norma di legge” dell'avere di
previdenza accumulato dal marito in costanza di matrimonio. In via
provvisionale essa ha postulato l'affidamento delle figlie con regolamentazione
del diritto di visita del padre, il versamento dei contributi alimentari citati
e la consegna dei documenti d'identità delle figlie, come pure degli effetti
personali suoi e delle bambine.
C. AP 1
ha instato a sua volta, il 9 novembre 2004, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Statuendo il 12 novembre 2004 prima del contraddittorio, il Pretore ha posto a
carico di lui un contributo di mantenimento di fr. 650.– mensili per ogni
figlia, oltre agli assegni familiari. AO 1 ha postulato il 19 novembre 2004 la
trattenuta dei contributi dallo stipendio del marito, il quale – reiterata la
domanda di assistenza giudiziaria – ha chiesto il 25 novembre 2004 la revoca
del decreto o, in subordine, la riduzione del contributo a fr. 500.– mensili
per ogni figlia, inclusi gli assegni familiari.
D. All'udienza
del 14 dicembre 2004, indetta per il contraddittorio sulle domande cautelari e
sull'istanza di revoca, il convenuto ha sollecitato la reiezione delle
richieste provvisionali. In subordine egli ha consentito all'affidamento delle
figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo
mensile di fr. 500.– per ciascuna di esse, incluso l'assegno familiare. AO 1 ha
dato atto che la questione dei documenti di legittimazione delle figlie era
stata risolta, le bambine essendo iscritte nel passaporto di entrambi i
genitori. Circa l'affidamento e il diritto di visita, i coniugi hanno
dichiarato non sussistere contestazioni o particolari difficoltà. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 13 gennaio 2005 le parti hanno
ribadito il rispettivo punto di vista.
E. Con
decreto cautelare del 14 gennaio 2005 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato le figlie alla madre (riservato al padre il diritto di
visita, da esercitare secondo accordi diretti) e ha posto a carico del
convenuto contributi alimentari di fr. 650.– mensili per ogni figlia, oltre
all'assegno familiare. Non sono state prelevate tasse di giustizia o spese; le
ripetibili sono state compensate.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 28 gennaio 2005 nel
quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – in riforma
del giudizio impugnato il contributo in favore delle figlie sia ridotto a fr.
500.– mensili per ciascuna, compreso l'assegno familiare. La domanda di effetto
sospensivo contestuale all'appello è stata dichiarata irricevibile il 7
febbraio 2005 dal presidente della Camera, che il
6 giugno
2005 ha avvertito l'appellante come, per finire, il contributo alimentare per
le figlie si sarebbe potuto rivelare più alto di quello fissato dal Pretore.
L'interessato ha comunicato il 17 giugno 2005 di mantenere l'appello, che è
stato intimato così alla controparte. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2005 AO
1 propone di respingere il ricorso, postulando a sua volta l'assistenza
giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate
con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1
CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro
dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige il divieto generale
di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di
filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno
assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel
diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto l'appellante ha
prodotto il 17 giugno 2005 varie ricevute postali – in gran parte già figuranti
agli atti – che attestano i suoi esborsi. Tale documentazione è volta tuttavia
a rendere verosimile l'ammontare dei suoi oneri, ciò che non gioverebbe al
contributo alimentare per le figlie. I nuovi documenti non possono dunque
essere considerati ai fini del giudizio.
2.
L'art.
137.
cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di
separazione, un coniuge può chiedere l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”.
A tal fine il giudice applica per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione
coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento possono
essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione
dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Quanto al fabbisogno dei figli
minorenni, esso si valuta – per prassi costante di questa Camera – secondo le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 413 in alto).
3.
Litigiosi
sono, nella fattispecie, i contributi di mantenimento provvisionali per le
figlie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5194.–
mensili netti e quello della moglie in fr. 1011.– (assegno di famiglia
integrativo). Egli ha quindi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr.
3349.60
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo
dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione
cose e RC privata fr. 36.65, assicurazione RC auto fr. 77.20, imposta di
circolazione fr. 44.15, pasti fuori domicilio fr. 120.–, trasferte fr. 250.–,
imposte fr. 150.–) e quello della moglie in fr. 2212.60 (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa
malati fr. 362.60, costo dell'alloggio fr. 600.– senza le quote rientranti nel
fabbisogno in denaro delle figlie e del convivente). Il fabbisogno in denaro
delle figlie, dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla
madre, è stato fissato in fr. 1220.– ciascuna. Sottratti i fabbisogni di tutta
la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultato un ammanco di fr. 1797.20
mensili. Considerato tuttavia che, una volta sopperito al proprio fabbisogno
minimo di fr. 3349.60 mensili, con il suo reddito di fr. 5194.– il convenuto
dispone ancora di fr. 1844.40 mensili, il Pretore ha accolto la richiesta della
moglie volta a ottenere un contributo di fr. 650.– mensili oltre all'assegno
familiare di fr. 183.– per ciascuna figlia, per complessivi fr. 1666.– mensili.
4.
L'appellante
sostiene anzitutto che il suo reddito netto non eccede fr. 4694.90 mensili,
compresi gli assegni per le figlie, come risulta dai conteggi prodotti, mentre
le rimunerazioni per ore straordinarie e le altre indennità non costituiscono
un'entrata regolare. Ora, trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di
regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I
pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali
indennità per lavoro notturno e domenicale, se costituiscono un'entrata
regolare (RtiD 2004-I pag. 596 n. 80c;
Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 14 e 17 ad art.
125.
CC; v. anche, in materia di ore straordinarie: sentenza del Tribunale
federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi,
pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809).
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del convenuto, sulla base del
certificato di salario per la dichiarazione d'imposta dell'anno 2004, in fr. 62 330.– annui
compresi gli assegni familiari, ovvero fr. 5194.15 mensili (doc. 20). Certo, i
conteggi prodotti dall'interessato attestano un guadagno di soli fr. 4694.90
mensili (doc. 3), ma essi si limitano ad alcuni mesi del 2004 (aprile, maggio,
luglio, settembre e ottobre). Nulla precisano, inoltre, sulla tredicesima
mensilità, che è garantita all'interessato dalla Convenzione collettiva di
lavoro nel ramo delle tecniche della costruzione (art. 40). Comunque sia, già
nel 2003 il reddito netto di lui ammontava a fr. 62 426.– annui (doc. 19). In
circostanze siffatte, a un esame sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure provvisionali, non vi sono ragioni per ritenere che i
supplementi in questione non costituiscano un'entrata regolare. A ragione
pertanto il Pretore ha determinato il reddito netto del convenuto in fr. 5194.–
mensili.
5.
Quanto
al fabbisogno minimo, il convenuto chiede che esso sia portato da fr. 3349.60 a
fr. 4643.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
costo dell'alloggio fr. 1486.–, premio della cassa malati fr. 371.60,
assicurazione cose e RC privata fr. 36.65, assicurazione RC auto fr. 77.20,
imposta di circolazione fr. 44.15, spese professionali fr. 1000.–, quota TCS
fr. 14.85, protezione giuridica circolazione fr. 5.50, rimborso prestito
bancario fr. 107.45, imposte fr. 400.– mensili). Le voci di spesa controverse
vanno esaminate singolarmente.
a) Per
quanto attiene al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha riconosciuto fino a concorrenza
di fr. 1200.– mensili, non reputando giustificato che il marito occupi da sé
solo un appartamento di quattro locali. L'appellante fa valere un esborso di
fr. 1486.– mensili, sostenendo di avere dovuto trovare subito un nuovo appartamento
dopo la separazione e di dover offrire alle figlie un'adeguata sistemazione
durante i diritti di visita. In subordine egli postula che gli sia assegnato un
congruo termine per trovare una sistemazione meno onerosa a __________, dove
vive da più di trent'anni.
Dagli
atti risulta che l'interessato ha appigionato il 1° maggio 2000 un appartamento
di quattro vani per fr. 1250.– mensili, più un acconto sulle spese accessorie
di fr. 200.– mensili (doc. 4), e che nel 2003 ha versato fr. 423.70 a saldo di
queste ultime (doc. 4), per un costo complessivo di fr. 1485.30 mensili. Sta di
fatto che nelle ristrettezze economiche in cui si trova la famiglia egli non
può seriamente permettersi di spendere una simile cifra per sé solo. D'altro
canto, le eventuali spese per locali supplementari destinati all'esercizio del
diritto di visita rientrano, se mai, nel fabbisogno in denaro dei figli, non in
quello del genitore (RtiD 2004-II pag. 618 n. 39c). E in ogni caso, dato il
mercato dell'alloggio nella regione, con una spesa di fr. 1200.– mensili egli
potrà senz'altro appigionare un appartamento adeguato all'esercizio dei diritti
di visita. Ne discende che all'interessato non può essere riconosciuto un onere
d'alloggio superiore a quanto ammesso dal Pretore, che denota già nella
situazione concreta tangibile benevolenza.
Resta
il fatto che, dovendo una parte ridurre il proprio tenore di vita, il giudice
deve concederle un lasso di tempo adeguato per conformarsi, salvo in caso di
abuso di diritto (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2002 del 27 febbraio
2003, consid. 3.2). Nella fattispecie il convenuto ha locato l'appartamento in
discussione da oltre quattro anni, dopo avere pattuito con la moglie un
contributo di fr. 500.– mensili per ogni figlia (lettera 16 febbraio 2000
dell'avvocato PA 2 annessa alla dichiarazione d'imposta 2003B, richiamata). Non
può pertanto dirsi che abbia agito in tal modo per sottrarsi agli obblighi di
mantenimento. Occorre dunque concedergli un termine consono per trovare una
sistemazione più economica. Dagli atti emerge che il contratto di locazione può
essere disdetto per il 30 aprile di ogni anno, con preavviso di tre mesi (doc.
4). Gli va fissato di conseguenza un termine fino al 30 aprile 2006 per
reperire, dal 1° maggio 2006, un alloggio che non costi più di fr. 1200.–
mensili. Fino ad allora nel suo fabbisogno rimane computato un onere di fr.
1485.30
mensili.
b) Il
convenuto si duole che il Pretore abbia ammesso a titolo di spese professionali
solo fr. 250.– mensili per le trasferte e fr. 120.– per i pasti fuori casa,
in luogo dei fr. 1000.– da lui esposti e afferma che, lavorando a __________,
deve percorrere ogni giorno 60 km venti volte al mese, con una spesa di almeno
fr. –.60/km. L'argomentazione poco sussidia. In situazioni di ristrettezza
economica (come quella in esame) l'indennità per l'uso di un veicolo privato a
scopi professionali si giustifica solo ove l'interessato non possa
ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. Il convenuto non pretende che
l'automobile gli sia necessaria per i tempi di lavoro irregolari o
incompatibili con quelli del treno o del bus oppure perché debba assicurare
servizi fuori orario. Tutto quanto gli può essere riconosciuto nella
fattispecie, dunque, è un abbonamento “arcobaleno” per 5 zone, che costa fr.
152.
– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).
Quanto
ai pranzi fuori casa, il convenuto rivendica fr. 220.– mensili. In effetti, già
secondo il diritto esecutivo, i costi per pasti fuori domicilio rientrano fra
le spese professionali ove non siano assunti del datore di lavoro (fr. 11.– per
pasto: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). Non vi sono ragioni per scostarsi da
tale principio. L'appellante fa valere inoltre spese accresciute di
abbigliamento e di pulizia per fr. 60.– mensili. Il diritto esecutivo riconosce
invero un supplemento fino a fr. 60.– mensili a tale titolo “ad esempio per gli
addetti alla manutenzione, per il personale di servizio, per i viaggiatori e i
rappresentanti di commercio” (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. c). Data la professione
del convenuto, installatore di impianti di riscaldamento, tale supplemento va
riconosciuto.
c)
Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante include fr. 107.45 mensili per il
rimborso di un prestito da lui contratto con la __________, allegando che tale
debito è stato acceso per far fronte alle difficoltà finanziarie successive
alla separazione e senza intenzione alcuna di peggiorare la sua situazione finanziaria.
Se non che, secondo giurisprudenza, il sostentamento dei figli è prioritario
rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Nella
fattispecie il fabbisogno delle figlie resterà ampiamente scoperto (consid. 8).
Il debito verso l'istituto bancario non può dunque entrare in linea di conto.
d) In
merito al carico fiscale l'appellante adduce che esso ammonta a fr. 400.–
mensili, giacché nel 2005 egli dovrà pagare le imposte del 2003, oltre agli acconti
per l'anno corrente. La stima del Pretore,
riferita a un reddito imponibile di fr. 25 000.– annui, non sarebbe
quindi pertinente. Ora, per tacere del fatto che le tassazioni prodotte
attestano imposte di fr. 246.55 mensili (doc. 15 e 16), in caso di ristrettezze
economiche l'aggravio fiscale non va considerato (DTF 126 III 356 consid. aa,
confermato in DTF 127 III 70 in alto). Nel caso in esame nulla può dunque
essere ammesso a tale titolo.
e) L'appellante
fa valere infine di dover sopportare costi non indifferenti causati dalle
frequenti (seppur gradite) visite delle figlie, ciò che finirà ben presto per
causargli serie difficoltà finanziarie. Se non che, egli omette di indicare
quale indennità rivendichi a tal fine, limitandosi a indicare, come esempio,
che le spese per i pasti ammontano almeno a fr. 5.– per figlia. Non
sufficientemente motivata, la rivendicazione si rivela dunque irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC). Per di più, le spese inerenti a un
diritto di visita usuale, siano essi i costi di una bibita o di biglietto al
cinema, sono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung
der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag.
102.
con rimandi). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
f) Tutto
considerato, il fabbisogno dell'appellante risulta pertanto di fr. 3426.– (arrotondati),
così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
supplemento per spese accresciute di abbigliamento e pulizia fr. 60.–, pigione
con spese accessorie fr. 1485.30, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione
cose e RC privata fr. 36.65, abbonamento “arcobaleno” fr. 152.– e indennità per
pasti fuori casa fr. 220.–. Dopo il 1° maggio 2006, in seguito alla riduzione
del costo dell'alloggio a fr. 1200.– mensili, il suo fabbisogno ammonterà a fr.
3140.
– mensili (arrotondati).
6.
Per
quanto il riguarda il reddito della moglie, contrariamente a all'opinione del Pretore
gli assegni integrativi non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo
del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 781). Essi sono una prestazione
sociale universale e selettiva versata a coloro che sono domiciliati nel
Cantone Ticino, indipendentemente dalla qualifica professionale. I criteri per
lo stanziamento di simili prestazioni ricalcano, per analogia, quelli
applicabili in materia di prestazioni complementari AVS/AI (messaggio del Consiglio
di Stato n. 4198 del 19 gennaio 1994, n. 6.1.3). E siccome secondo la giurisprudenza
le prestazioni complementari AVS/AI non rientrano nella nozione di reddito
(RtiD 2004-II pag. 592, RDAT 2003-I pag. 284 con rimandi), non si giustifica
trattare tali prestazioni diversamente. Del resto per sapere se il reddito
disponibile del genitore giustifichi l'erogazione degli assegni integrativi
l'autorità deve conoscere anzitutto l'ammontare del contributo per il figlio
(art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia [LAF: RL 6.4.1.1]
e art. 6 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali [Laps: RL 6.4.1.2 in vigore dal 1° febbraio 2003], che rinvia all'art.
22.
LT). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimento per il
figlio e poi l'autorità amministrativa decide se soccorrono i presupposti per
erogare assegni integrativi (si veda anche il messaggio del Consiglio di Stato,
n. 6.1.5 tabella 11).
Né
l'appellante deve temere di essere chiamato a restituire tale prestazione (cfr.
anche art. 30e LAF). È appena il caso di ricordare all'interessata,
nondimeno, che il beneficiario di assegni integrativi o di prima infanzia è
tenuto a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti di ogni
cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali (art. 30 Laps cui
rinvia l'art. 41 LAF), e pertanto anche in caso di modifica dei contributi di
mantenimento in favore suo o dei figli affidatigli, in modo che la prestazione
in suo favore possa essere soggetta a revisione (art. 27 cpv. 2 lett. b Laps),
pena la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (art. 26 Laps).
7.
Per
quel che è infine del fabbisogno in denaro dei figli, giovi precisare che al momento
in cui il Pretore ha statuito, era appena stata pubblicata l'edizione 2005
delle tabelle delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (in: ‹www.ajb.zh.ch›), di
modo che il fabbisogno di un figlio fra il 7° e il 12° anno di età che vive
insieme a un fratello o a una sorella dal 1° gennaio 2005 non ammonta più a fr.
1220.
– bensì a fr. 1245.– mensili, esclusa la posta per cure e educazione che
la madre può prestare in natura. Il fabbisogno in denaro di S__________ e Sh__________
deve pertanto essere adeguato di conseguenza in virtù del principio
inquisitorio che presiede il diritto della filiazione (consid. 2).
8.
Il
quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in
ultima analisi, come segue:
Dal 1°
novembre 2004 al 30 aprile 2006
reddito del marito (consid. 4) fr.
5194.
–
reddito
della moglie (consid. 6) fr.
–.–
fr.
5194.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr. 3426.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2212.–
fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fabbisogno
in denaro di Sh__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fr.
8128.
– mensili
ammanco fr.
2934.
– mensili
Dopo aver sopperito al suo fabbisogno minimo di fr. 3426.– con il
proprio reddito di fr. 5194.– mensili, il marito dispone di soli fr. 1768.– per
far fronte ai fabbisogni della moglie e delle figlie (di complessivi fr. 4702.–
mensili). Egli ha il diritto di conservare, nondimeno, l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo, che è intangibile (DTF 127 II 70 consid. 2c con
rinvii). La moglie avendo rinunciato a contributi di mantenimento, la
disponibilità del marito va ripartita così proporzionalmente fra le due figlie.
Ne risulta quanto segue:
il marito ha diritto di conservare per sé fr.
3426.
–
e
deve versare per le figlie
fr.
5194.
– (reddito) ./. fr. 3426.– (fabbisogno) = fr. 1768.–,
ossia
per S__________ (arrotondati) fr. 885.–
e
per Sh__________ (arrotondati) fr. 885.–
mensili.
Dopo il 1° maggio 2006
reddito del marito (consid. 4) fr.
5194.
–
reddito
della moglie (consid. 6) fr.
–.–
fr.
5194.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr. 3140.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2212.–
fabbisogno
in denaro di S__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fabbisogno
in denaro di Sh__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fr.
7842.
– mensili
ammanco fr.
2648.
– mensili
il marito ha diritto di conservare per sé fr.
3140.
–
e
deve versare per le figlie:
fr.
5194.
– (reddito) ./. fr. 3140.– (fabbisogno) = fr. 2054.–,
ossia
per S__________ (arrotondati) fr. 1025.–
e
per Sh__________ (arrotondati) fr. 1025.–
mensili.
Ne
discende che il giudizio di prima istanza era finanche favorevole
all'appellante, il Pretore avendo stabilito contributi di complessivi fr.
1666.
– mensili, ossia fr. 833.– per figlia (fr. 650.– oltre all'assegno
familiare di fr. 183.–). Ora, in virtù del principio inquisitorio applicabile
al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle richieste di giudizio
(DTF 128 III 413 in alto), occorre pertanto aumentare d'ufficio i contributi
per le figlie a fr. 885.– mensili ciascuna fino all'aprile 2006,
rispettivamente a fr. 1025.– dopo di allora (incluso l'assegno di famiglia di
base).
9.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che vede finanche aumentare i contributi a suo carico in virtù del
principio inquisitorio che governa il diritto della filiazione. Egli quale rifonderà
inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale
giudizio non implica una riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, il
Pretore avendo rinunciato al prelievo di tasse e spese e all'assegnazione di
ripetibili. Le parti, del resto, non censurano su questo punto il giudizio
pretorile, il cui pronunciato può dunque rimanere invariato.
Per quel
che concerne le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza
(art. 3 Lag) è pacifico per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando
neppure a coprire i fabbisogni minimi della famiglia. Vista l'integrale
soccombenza dell'appellante, tuttavia, la sua domanda di assistenza giudiziaria
non può essere accolta, giacché il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone
che la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art.
14.
cpv. 1 lett. a Lag). Della difficile situazione in cui l'appellante versa si
terrà conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di
giustizia. L'attribuzione di ripetibili in appello renderebbe senza oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellata. Considerata però la
verosimile impossibilità d'incasso, stante la disagiata situazione economica
dell'appellante, si giustifica di ammettere sin d'ora la moglie al beneficio
dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322). Il requisito dell'indigenza è,
come si è visto, pacifico, e la sua resistenza all'appello giustificata.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Il dispositivo n. 3 del
giudizio impugnato è così riformato:
AP1 è tenuto
a versare anticipatamente a AO 1 i seguenti contributi di mantenimento per le
figlie S__________ e Sh__________:
fr. 885.–
mensili ciascuna, inclusi gli assegni familiari di base, dal 1° novembre 2004
al 30 aprile 2006;
fr. 1025.–
mensili ciascuna, inclusi gli assegni familiari di base, dal 1° maggio 2006.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. AO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
PA 1.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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