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Decisione

11.2005.21

misure provvisionali in pendenza di divorzio

14 settembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.234 (azione

di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

del 4 novembre 2004 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 ),

giudicando

ora sul decreto cautelare del 14 gennaio 2005 con

cui il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento per le figlie;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 28 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso il 14 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con

le osservazioni all'appello;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1963) e AO 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 5 maggio 1995. Dal matrimonio

sono nate S__________, il 18 maggio 1997, e Sh__________, il 29 ottobre 1998. Il

marito, di professione montatore, dopo avere alternato periodi di disoccupazione

con attività temporanee esercitate per il tramite di agenzie di collocamento,

dal gennaio del 2002 lavora per la ditta __________ a __________. La moglie non

svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 14 gennaio 2000,

quando AO 1 si è trasferita con le figlie in un altro appartamento di __________,

cominciando poi a vivere con __________. Nel giugno del 2000 anche il marito si

è trasferito in un nuovo appartamento a __________. Dalla separazione di fatto AP

1 versa alla moglie fr. 500.– mensili per ogni figlia, più i relativi premi

della cassa malati.

B. Il 4

novembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto

di Bellinzona, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria –

l'affidamento delle figlie (riservato al padre il diritto di visita), un

contributo di mantenimento indicizzato per ogni figlia di fr. 650.– mensili

fino all'8° anno di età, di fr. 750.– fino al 14° e di fr. 850.– dopo di allora

(escluso l'assegno familiare) e il riparto “a norma di legge” dell'avere di

previdenza accumulato dal marito in costanza di matrimonio. In via

provvisionale essa ha postulato l'affidamento delle figlie con regolamentazione

del diritto di visita del padre, il versamento dei contributi alimentari citati

e la consegna dei documenti d'identità delle figlie, come pure degli effetti

personali suoi e delle bambine.

C. AP 1

ha instato a sua volta, il 9 novembre 2004, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Statuendo il 12 novembre 2004 prima del contraddittorio, il Pretore ha posto a

carico di lui un contributo di mantenimento di fr. 650.– mensili per ogni

figlia, oltre agli assegni familiari. AO 1 ha postulato il 19 novembre 2004 la

trattenuta dei contributi dallo stipendio del marito, il quale – reiterata la

domanda di assistenza giudiziaria – ha chiesto il 25 novembre 2004 la revoca

del decreto o, in subordine, la riduzione del contributo a fr. 500.– mensili

per ogni figlia, inclusi gli assegni familiari.

D. All'udienza

del 14 dicembre 2004, indetta per il contraddittorio sulle domande cautelari e

sull'istanza di revoca, il convenuto ha sollecitato la reiezione delle

richieste provvisionali. In subordine egli ha consentito all'affidamento delle

figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo

mensile di fr. 500.– per ciascuna di esse, incluso l'assegno familiare. AO 1 ha

dato atto che la questione dei documenti di legittimazione delle figlie era

stata risolta, le bambine essendo iscritte nel passaporto di entrambi i

genitori. Circa l'affidamento e il diritto di visita, i coniugi hanno

dichiarato non sussistere contestazioni o particolari difficoltà. Esperita

l'istruttoria, alla discussione finale del 13 gennaio 2005 le parti hanno

ribadito il rispettivo punto di vista.

E. Con

decreto cautelare del 14 gennaio 2005 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha affidato le figlie alla madre (riservato al padre il diritto di

visita, da esercitare secondo accordi diretti) e ha posto a carico del

convenuto contributi alimentari di fr. 650.– mensili per ogni figlia, oltre

all'assegno familiare. Non sono state prelevate tasse di giustizia o spese; le

ripetibili sono state compensate.

F. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 28 gennaio 2005 nel

quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – in riforma

del giudizio impugnato il contributo in favore delle figlie sia ridotto a fr.

500.– mensili per ciascuna, compreso l'assegno familiare. La domanda di effetto

sospensivo contestuale all'appello è stata dichiarata irricevibile il 7

febbraio 2005 dal presidente della Camera, che il

6 giugno

2005 ha avvertito l'appellante come, per finire, il contributo alimentare per

le figlie si sarebbe potuto rivelare più alto di quello fissato dal Pretore.

L'interessato ha comunicato il 17 giugno 2005 di mantenere l'appello, che è

stato intimato così alla controparte. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2005 AO

1 propone di respin­gere il ricorso, postulando a sua volta l'assistenza

giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate

con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1

CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro

dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige il divieto generale

di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di

filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno

assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel

diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto l'appellante ha

prodotto il 17 giugno 2005 varie ricevute postali – in gran parte già figuranti

agli atti – che attestano i suoi esborsi. Tale documentazione è volta tuttavia

a rendere verosimile l'ammontare dei suoi oneri, ciò che non gioverebbe al

contributo alimentare per le figlie. I nuovi documenti non possono dunque

essere considerati ai fini del giudizio.

2.

L'art.

137.

cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di

separazione, un coniuge può chiedere l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”.

A tal fine il giudice applica per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione

coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di man­tenimento possono

essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione

dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Quanto al fabbisogno dei figli

minorenni, esso si valuta – per pras­si costante di questa Camera – secondo le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professiona­le del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128

III 413 in alto).

3.

Litigiosi

sono, nella fattispecie, i contributi di mantenimento provvisionali per le

figlie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5194.–

mensili netti e quello della moglie in fr. 1011.– (assegno di famiglia

integrativo). Egli ha quindi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr.

3349.60

mensili (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo

dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione

cose e RC privata fr. 36.65, assicurazione RC auto fr. 77.20, imposta di

circolazione fr. 44.15, pasti fuori domicilio fr. 120.–, trasferte fr. 250.–,

imposte fr. 150.–) e quello della moglie in fr. 2212.60 (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa

malati fr. 362.60, costo dell'alloggio fr. 600.– senza le quote rientranti nel

fabbisogno in denaro delle figlie e del convivente). Il fabbisogno in denaro

delle figlie, dedot­ta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla

madre, è stato fissato in fr. 1220.– ciascuna. Sottratti i fabbisogni di tutta

la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultato un ammanco di fr. 1797.20

mensili. Considerato tuttavia che, una volta sopperito al proprio fabbisogno

minimo di fr. 3349.60 mensili, con il suo reddito di fr. 5194.– il convenuto

dispone ancora di fr. 1844.40 mensili, il Pretore ha accolto la richiesta della

moglie volta a ottenere un contributo di fr. 650.– mensili oltre all'assegno

familiare di fr. 183.– per ciascuna figlia, per complessivi fr. 1666.– mensili.

4.

L'appellante

sostiene anzitutto che il suo reddito netto non eccede fr. 4694.90 mensili,

compresi gli assegni per le figlie, come risulta dai conteggi prodotti, mentre

le rimunerazioni per ore straordinarie e le altre indennità non costituiscono

un'entrata regolare. Ora, trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di

regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I

pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali

indennità per lavoro notturno e domenicale, se costituiscono un'entrata

regolare (RtiD 2004-I pag. 596 n. 80c;

Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 14 e 17 ad art.

125.

CC; v. anche, in materia di ore straordinarie: sentenza del Tribunale

federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi,

pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809).

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del convenuto, sulla base del

certificato di salario per la dichiarazione d'imposta dell'anno 2004, in fr. 62 330.– annui

compresi gli assegni familiari, ovvero fr. 5194.15 mensili (doc. 20). Certo, i

conteggi prodotti dall'interessato attestano un guadagno di soli fr. 4694.90

mensili (doc. 3), ma essi si limitano ad alcuni mesi del 2004 (aprile, mag­gio,

luglio, settembre e ottobre). Nulla precisano, inoltre, sulla tredicesima

mensilità, che è garantita all'interessato dalla Convenzione collettiva di

lavoro nel ramo delle tecniche della costruzione (art. 40). Comunque sia, già

nel 2003 il reddito netto di lui ammontava a fr. 62 426.– annui (doc. 19). In

circostanze siffatte, a un esame sommario come quello che presiede

all'emanazione di misure provvisionali, non vi sono ragioni per ritenere che i

supplementi in questione non costituiscano un'entrata regolare. A ragione

pertanto il Pretore ha determinato il reddito netto del convenuto in fr. 5194.–

mensili.

5.

Quanto

al fabbisogno minimo, il convenuto chiede che esso sia portato da fr. 3349.60 a

fr. 4643.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

costo dell'alloggio fr. 1486.–, premio della cassa malati fr. 371.60,

assicurazione cose e RC privata fr. 36.65, assicurazione RC auto fr. 77.20,

imposta di circolazione fr. 44.15, spese professionali fr. 1000.–, quota TCS

fr. 14.85, protezione giuridica circolazione fr. 5.50, rimborso prestito

bancario fr. 107.45, imposte fr. 400.– mensili). Le voci di spesa controverse

vanno esaminate singolarmente.

a) Per

quanto attiene al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha riconosciuto fino a concorrenza

di fr. 1200.– mensili, non reputando giustificato che il marito occupi da sé

solo un appartamento di quattro locali. L'appellante fa valere un esborso di

fr. 1486.– mensili, sostenendo di avere dovuto trovare subito un nuovo appartamento

dopo la separazione e di dover offrire alle figlie un'adeguata sistemazione

durante i diritti di visita. In subordine egli postula che gli sia assegnato un

congruo termine per trovare una sistemazione meno onerosa a __________, dove

vive da più di trent'anni.

Dagli

atti risulta che l'interessato ha appigionato il 1° maggio 2000 un appartamento

di quattro vani per fr. 1250.– mensili, più un acconto sulle spese accessorie

di fr. 200.– mensili (doc. 4), e che nel 2003 ha versato fr. 423.70 a saldo di

queste ultime (doc. 4), per un costo complessivo di fr. 1485.30 mensili. Sta di

fatto che nelle ristrettezze economiche in cui si trova la famiglia egli non

può seriamente permettersi di spendere una simile cifra per sé solo. D'altro

canto, le eventuali spese per locali supplementari destinati all'esercizio del

diritto di visita rientrano, se mai, nel fabbisogno in denaro dei figli, non in

quello del genitore (RtiD 2004-II pag. 618 n. 39c). E in ogni caso, dato il

mercato dell'alloggio nella regione, con una spesa di fr. 1200.– mensili egli

potrà senz'altro appigionare un appartamento adeguato all'esercizio dei diritti

di visita. Ne discende che all'interessato non può essere riconosciuto un onere

d'alloggio superiore a quanto ammesso dal Pretore, che denota già nella

situazione concreta tangibile benevolenza.

Resta

il fatto che, dovendo una parte ridurre il proprio tenore di vita, il giudice

deve concederle un lasso di tempo adegua­to per conformarsi, salvo in caso di

abuso di diritto (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2002 del 27 febbraio

2003, consid. 3.2). Nella fattispecie il convenuto ha locato l'appartamento in

discussione da oltre quattro anni, dopo avere pattuito con la moglie un

contributo di fr. 500.– mensili per ogni figlia (lettera 16 febbraio 2000

dell'avvocato PA 2 annessa alla dichiarazione d'imposta 2003B, richiamata). Non

può pertanto dirsi che abbia agito in tal modo per sottrarsi agli obblighi di

mantenimento. Occorre dunque concedergli un termine consono per trovare una

sistemazione più economica. Dagli atti emerge che il contratto di locazione può

essere disdetto per il 30 aprile di ogni anno, con preavviso di tre mesi (doc.

4). Gli va fissato di conseguenza un termine fino al 30 aprile 2006 per

reperire, dal 1° maggio 2006, un alloggio che non costi più di fr. 1200.–

mensili. Fino ad allora nel suo fabbisogno rimane computato un onere di fr.

1485.30

mensili.

b) Il

convenuto si duole che il Pretore abbia ammesso a titolo di spese professionali

solo fr. 250.– mensili per le trasferte e fr. 120.– per i pasti fuori casa,

in luogo dei fr. 1000.– da lui esposti e afferma che, lavorando a __________,

deve percorrere ogni giorno 60 km venti volte al mese, con una spesa di almeno

fr. –.60/km. L'argomentazione poco sussidia. In situazioni di ristrettezza

economica (come quella in esame) l'indennità per l'uso di un veicolo privato a

scopi professionali si giustifica solo ove l'interessato non possa

ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. Il convenuto non pretende che

l'automobile gli sia necessaria per i tempi di lavoro irregolari o

incompatibili con quelli del treno o del bus oppure perché debba assicurare

servizi fuori orario. Tutto quanto gli può essere riconosciuto nella

fattispecie, dunque, è un abbonamento “arcobaleno” per 5 zone, che costa fr.

152.

– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).

Quanto

ai pranzi fuori casa, il convenuto rivendica fr. 220.– mensili. In effetti, già

secondo il diritto esecutivo, i costi per pasti fuori domicilio rientrano fra

le spese professionali ove non siano assunti del datore di lavoro (fr. 11.– per

pasto: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). Non vi sono ragioni per scostarsi da

tale principio. L'appellante fa valere inoltre spese accresciute di

abbigliamento e di pulizia per fr. 60.– mensili. Il diritto esecutivo riconosce

invero un supplemento fino a fr. 60.– mensili a tale titolo “ad esempio per gli

addetti alla manutenzione, per il personale di servizio, per i viaggiatori e i

rappresentanti di commercio” (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. c). Data la professione

del convenuto, installatore di impianti di riscaldamento, tale supplemento va

riconosciuto.

c)

Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante include fr. 107.45 mensili per il

rimborso di un prestito da lui contratto con la __________, allegando che tale

debito è stato acceso per far fronte alle difficoltà finanziarie successive

alla separazione e senza intenzione alcuna di peggiorare la sua situazione finanziaria.

Se non che, secondo giurisprudenza, il sostentamento dei figli è prioritario

rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Nel­la

fattispecie il fabbisogno delle figlie resterà ampiamente scoperto (consid. 8).

Il debito verso l'istituto bancario non può dunque entrare in linea di conto.

d) In

merito al carico fiscale l'appellante adduce che esso ammonta a fr. 400.–

mensili, giacché nel 2005 egli dovrà pagare le imposte del 2003, oltre agli acconti

per l'anno corrente. La stima del Pretore,

riferita a un reddito imponibile di fr. 25 000.– annui, non sarebbe

quindi pertinente. Ora, per tacere del fatto che le tassazioni prodotte

attestano imposte di fr. 246.55 mensili (doc. 15 e 16), in caso di ristrettezze

economiche l'aggravio fiscale non va considerato (DTF 126 III 356 consid. aa,

confermato in DTF 127 III 70 in alto). Nel caso in esame nulla può dunque

essere ammesso a tale titolo.

e) L'appellante

fa valere infine di dover sopportare costi non indifferenti causati dalle

frequenti (seppur gradite) visite delle figlie, ciò che finirà ben presto per

causargli serie difficoltà finanziarie. Se non che, egli omette di indicare

quale indennità rivendichi a tal fine, limitandosi a indicare, come esempio,

che le spese per i pasti ammontano almeno a fr. 5.– per figlia. Non

sufficientemen­te motivata, la rivendicazione si rivela dunque irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC). Per di più, le spese inerenti a un

diritto di visita usuale, siano essi i costi di una bibita o di biglietto al

cinema, sono per principio a carico del genitore non affidatario (Breit­schmid, Kind und Scheidung

der Elternehe in: Das neue Scheidungs­recht, Zurigo 1999, pag.

102.

con rimandi). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

f) Tutto

considerato, il fabbisogno dell'appellante risulta pertanto di fr. 3426.– (arrotondati),

così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

supplemento per spese accresciute di abbigliamento e pulizia fr. 60.–, pigione

con spese accessorie fr. 1485.30, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione

cose e RC privata fr. 36.65, abbonamento “arcobaleno” fr. 152.– e indennità per

pasti fuori casa fr. 220.–. Dopo il 1° maggio 2006, in seguito alla riduzione

del costo dell'alloggio a fr. 1200.– mensili, il suo fabbisogno ammonterà a fr.

3140.

– mensili (arrotondati).

6.

Per

quanto il riguarda il reddito della moglie, contrariamente a all'opinione del Pretore

gli assegni integrativi non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo

del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 781). Essi sono una prestazione

sociale universale e selettiva versata a coloro che sono domiciliati nel

Cantone Ticino, indipendentemente dalla qualifica professionale. I criteri per

lo stanziamento di simili prestazioni ricalcano, per analogia, quelli

applicabili in materia di prestazioni complementari AVS/AI (messaggio del Consiglio

di Stato n. 4198 del 19 gennaio 1994, n. 6.1.3). E siccome secondo la giurisprudenza

le prestazioni complementari AVS/AI non rientrano nella nozione di reddito

(RtiD 2004-II pag. 592, RDAT 2003-I pag. 284 con rimandi), non si giustifica

trattare tali prestazioni diversamente. Del resto per sapere se il reddito

disponibile del genitore giustifichi l'erogazione degli assegni integrativi

l'autorità deve conoscere anzitutto l'ammontare del contributo per il figlio

(art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia [LAF: RL 6.4.1.1]

e art. 6 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali [Laps: RL 6.4.1.2 in vigore dal 1° febbraio 2003], che rinvia all'art.

22.

LT). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimento per il

figlio e poi l'autorità amministrativa decide se soccorrono i presupposti per

erogare assegni integrativi (si veda anche il messaggio del Consiglio di Stato,

n. 6.1.5 tabella 11).

l'appellante deve temere di essere chiamato a restituire tale prestazione (cfr.

anche art. 30e LAF). È appena il caso di ricordare all'interessata,

nondimeno, che il beneficiario di assegni integrativi o di prima infanzia è

tenuto a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti di ogni

cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali (art. 30 Laps cui

rinvia l'art. 41 LAF), e pertanto anche in caso di modifica dei contributi di

mantenimento in favore suo o dei figli affidatigli, in modo che la prestazione

in suo favore possa essere soggetta a revisione (art. 27 cpv. 2 lett. b Laps),

pena la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (art. 26 Laps).

7.

Per

quel che è infine del fabbisogno in denaro dei figli, giovi precisare che al momento

in cui il Pretore ha statuito, era appena stata pubblicata l'edizione 2005

delle tabelle delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (in: ‹www.ajb.zh.ch›), di

modo che il fabbisogno di un figlio fra il 7° e il 12° anno di età che vive

insieme a un fratello o a una sorella dal 1° gennaio 2005 non ammonta più a fr.

1220.

– bensì a fr. 1245.– mensili, esclusa la posta per cure e educazione che

la madre può prestare in natura. Il fabbisogno in denaro di S__________ e Sh__________

deve pertanto essere adeguato di conseguenza in virtù del principio

inquisitorio che presiede il diritto della filiazione (consid. 2).

8.

Il

quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in

ultima analisi, come segue:

Dal 1°

novembre 2004 al 30 aprile 2006

reddito del marito (consid. 4) fr.

5194.

reddito

della moglie (consid. 6) fr.

–.–

fr.

5194.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 5) fr. 3426.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2212.–

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 7) fr. 1245.–

fabbisogno

in denaro di Sh__________ (consid. 7) fr. 1245.–

fr.

8128.

– mensili

ammanco fr.

2934.

– mensili

Dopo aver sopperito al suo fabbisogno minimo di fr. 3426.– con il

proprio reddito di fr. 5194.– mensili, il marito dispone di soli fr. 1768.– per

far fronte ai fabbisogni della moglie e delle figlie (di complessivi fr. 4702.–

mensili). Egli ha il diritto di conservare, nondimeno, l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo, che è intangibile (DTF 127 II 70 consid. 2c con

rinvii). La moglie avendo rinunciato a contributi di mantenimento, la

disponibilità del marito va ripartita così proporzionalmente fra le due figlie.

Ne risulta quanto segue:

il marito ha diritto di conservare per sé fr.

3426.

e

deve versare per le figlie

fr.

5194.

– (reddito) ./. fr. 3426.– (fabbisogno) = fr. 1768.–,

ossia

per S__________ (arrotondati) fr. 885.–

e

per Sh__________ (arrotondati) fr. 885.–

mensili.

Dopo il 1° maggio 2006

reddito del marito (consid. 4) fr.

5194.

reddito

della moglie (consid. 6) fr.

–.–

fr.

5194.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 5) fr. 3140.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2212.–

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 7) fr. 1245.–

fabbisogno

in denaro di Sh__________ (consid. 7) fr. 1245.–

fr.

7842.

– mensili

ammanco fr.

2648.

– mensili

il marito ha diritto di conservare per sé fr.

3140.

e

deve versare per le figlie:

fr.

5194.

– (reddito) ./. fr. 3140.– (fabbisogno) = fr. 2054.–,

ossia

per S__________ (arrotondati) fr. 1025.–

e

per Sh__________ (arrotondati) fr. 1025.–

mensili.

Ne

discende che il giudizio di prima istanza era finanche favorevole

all'appellante, il Pretore avendo stabilito contributi di complessivi fr.

1666.

– mensili, ossia fr. 833.– per figlia (fr. 650.– oltre all'assegno

familiare di fr. 183.–). Ora, in virtù del principio inquisitorio applicabile

al diritto di filiazio­ne il giudice non è vincolato alle richieste di giudizio

(DTF 128 III 413 in alto), occorre pertanto aumentare d'ufficio i contributi

per le figlie a fr. 885.– mensili ciascuna fino all'aprile 2006,

rispettivamente a fr. 1025.– dopo di allora (incluso l'assegno di famiglia di

base).

9.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), che vede finanche aumentare i contributi a suo carico in virtù del

principio inquisitorio che governa il diritto della filiazione. Egli quale rifonderà

inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale

giudizio non implica una riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, il

Pretore avendo rinunciato al prelievo di tasse e spese e all'assegnazione di

ripetibili. Le parti, del resto, non censurano su questo punto il giudizio

pretorile, il cui pronunciato può dunque rimanere invariato.

Per quel

che concerne le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza

(art. 3 Lag) è pacifico per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando

neppure a coprire i fabbisogni minimi della famiglia. Vista l'integrale

soccombenza dell'appellante, tuttavia, la sua domanda di assistenza giudiziaria

non può essere accolta, giacché il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone

che la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag). Della difficile situazione in cui l'appellante versa si

terrà conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di

giustizia. L'attribuzione di ripetibili in appello renderebbe senza oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellata. Considerata però la

verosimile impossibilità d'incasso, stante la disagiata situazione economica

dell'appellante, si giustifica di ammettere sin d'ora la moglie al beneficio

dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322). Il requisito dell'indigenza è,

come si è visto, pacifico, e la sua resistenza all'appello giustificata.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Il dispositivo n. 3 del

giudizio impugnato è così riformato:

AP1 è tenuto

a versare anticipatamente a AO 1 i seguenti contributi di mantenimento per le

figlie S__________ e Sh__________:

fr. 885.–

mensili ciascuna, inclusi gli assegni familiari di base, dal 1° novembre 2004

al 30 aprile 2006;

fr. 1025.–

mensili ciascuna, inclusi gli assegni familiari di base, dal 1° maggio 2006.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4. AO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

PA 1.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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