11.2005.23
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
23 maggio 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2005.23
Data decisione, Autorità:
23.05.2008, ICCA
Titolo:
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 179 CC
Incarto n.
11.2005.23
Lugano
23 maggio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.310 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 5 ottobre 2004 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AA 1
(patrocinata dall'avv. RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 gennaio
2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 28 febbraio 2005 presentato da AA
1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1957) e AA 1 (1959) si
sono sposati a Ginevra il 29 novembre 1980. Dal matrimonio sono nati L__________ (25 settembre 1983), M__________ (27 settembre 1986) e
D__________ (26 febbraio 1988). Il marito, ingegnere, è capo della sicurezza
presso __________ di __________. La moglie, di formazione disegnatrice di
arredamenti, non ha più esercitato attività lucrativa dal 1983. I coniugi
vivono separati dal 13 aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi a __________, dove vive con __________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AA
1 l'11 luglio 2003, con sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha imposto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili
per la moglie e di fr. 1510.– mensili ciascuno per M__________ e D__________, da
versare anche oltre la maggiore età, fino al termine degli studi (inc.
SP.2003.36). Un appello del 13 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro il
dispositivo sulle spese e le ripetibili di tale giudizio è stato respinto da
questa Camera il 17 novembre 2003 (inc. 11.2003.136). Nel frattempo, il 14
ottobre 2003, il Pretore ha ordinato __________, su richiesta di AA 1, di dedurre
dallo stipendio del marito fr. 5730.– mensili e di riversarli direttamente
alla moglie (inc. SP.2003.36). Un nuovo appello presentato il 24 ottobre 2003 da
AP 1 contro la trattenuta di stipendio è stato respinto da questa Camera il 17
novembre 2003 (inc. 11.2003.141).
C. Con
istanza del 22 dicembre 2003 AA 1 ha chiesto al Pretore di limitare la facoltà
di disporre del marito sulla particella n. 355 RFD di __________, sezione __________
(compresi il contenuto del rustico che sorge su tale fondo e gli introiti della
locazione a terzi), ingiungendogli inoltre di consegnarle un esemplare delle
chiavi e di tenerla informata sulla gestione dell'immobile. Il 14 gennaio 2004 AP
1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere la revoca della trattenuta di
stipendio. Statuendo il 13 aprile 2004, il Pretore ha accolto l'istanza della
moglie limitatamente all'obbligo per il marito di consegnare un rendiconto della
gestione del rustico entro il 31 marzo di ogni anno, mentre con sentenza di
quel giorno ha respinto l'istanza del marito (inc. SP.2003.63).
D. Il
5 ottobre 2004 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la
soppressione del contributo in favore della moglie e il versamento di fr.
1510.– mensili al secondogenito, M__________, ormai maggiorenne. Egli ha fatto
valere che, data l'età dei figli, la moglie doveva essere tenuta a riprendere
un'attività lucrativa a tempo pieno, in modo da sopperire da sé al proprio
mantenimento. All'udienza dell'11 novembre 2004 AA 1 ha proposto di respingere
l'istanza e ha postulato l'aumento del contributo in suo favore a fr. 3361.80,
rispettivamente a fr. 4361.80 mensili (in subordine a fr. 3710.– mensili)
qualora il marito non versasse più il contributo di fr. 1000.– mensili al
figlio L__________. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad litem
di fr. 3500.– o, in via subordinata, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
L'istante ha avversato le domande della moglie, prendendo atto nondimeno che il
figlio M__________, presente all'udienza, autorizzava la madre a riscuotere il
contributo alimentare in suo favore.
E.
L'istruttoria è terminata il 9 dicembre 2004. Le
parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 30 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto di ridurre il
contributo in favore della moglie a fr. 698.– mensili dall'ottobre del 2004.
Nelle proprie conclusioni del 31 dicembre 2004 AA 1 ha postulato un contributo
per sé di fr. 3390.– mensili, rispettivamente (qualora il marito non versasse
più il contributo di fr. 1000.– mensili al figlio L__________) di fr. 3890.–
mensili o, in subordine, di fr. 3710.– mensili, e una provvigione ad litem
di fr. 3500.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Statuendo il 24 gennaio 2005, il Pretore ha respinto l'istanza del marito così
come le domande di modifica del contributo alimentare e di provvigione ad
litem presentate dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le
spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 7 febbraio 2005 nel
quale chiede che il contributo in favore della moglie sia ridotto a fr. 698.–
mensili dall'ottobre del 2004 e che il giudizio impugnato sia riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2005 AA 1 propone di
respingere l'appello e con appello adesivo insta per un aumento a fr. 3390.–
mensili del contributo alimentare per sé. Nelle proprie osservazioni dell'11
aprile 2005 il marito postula la reiezione dell'appello adesivo.
in diritto: 1. L'art.
179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione
coniugale, adattandole alle diverse circostanze o revocandole. La procedura cui
soggiacciono le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, la
loro modifica – è, nel Cantone Ticino, quella sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è
impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nel medesimo
termine dalla notificazione del gravame la parte appellata può formulare
appello adesivo (art. 314 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in
esame sono dunque ricevibile.
2. Litigioso
rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore
ha ritenuto anzitutto che, dovendosi ragionevolmente escludere una riconciliazione
tra coniugi, occorre far capo anticipatamente ai criteri applicabili per il
mantenimento dopo il divorzio. Ciò premesso, egli ha accertato che AP 1 continua
a versare fr. 1000.– mensili per il figlio L__________ e che i contributi per i
due figli minori sussistono invariati, essendo stati stabiliti fino al temine
degli studi. Egli ha poi rammentato che il riparto dei ruoli adottato dai coniugi
in oltre 23 anni di vita in comune – con la moglie che si occupava della casa e
dei figli, mentre il marito svolgeva l'unica attività lavorativa fonte di
reddito – avrebbe verosimilmente dovuto continuare fino al termine della
formazione dei ragazzi, avviati agli studi superiori. A meno di due anni dalla
separazione di fatto – egli ha soggiunto – non si può quindi esigere dall'interessata
la ripresa di un'attività lucrativa, fatto salvo un riesame della questione
nell'ambito di una futura azione di separazione o divorzio.
Quanto al
fabbisogno del marito, il Pretore ha accertato che, stralciati i costi della
trasferta dal domicilio al luogo di lavoro dovuti a una scelta personale dell'interessato,
non si era verificato un aumento rilevante. Alla medesima conclusione è giunto
per quanto riguarda il fabbisogno della moglie, ricordando che dalla pigione da
lei esposta vanno dedotte le quote incluse nel fabbisogno dei figli e che gli
oneri per la protezione giuridica __________ e l'adesione al __________ esulano
dal concetto di fabbisogno allargato. Onde la reiezione di tutte le domande proposte
da entrambi i coniugi.
3. Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad
istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176
cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a
tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno
nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente
conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera –
che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro
e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737
consid. 4a con rinvii).
Ne segue
che, contrariamente all'opinione del Pretore, fino allo scioglimento del matrimonio
il contributo alimentare tra coniugi va determinato secondo le norme sul
mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale, non secondo
quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non ci si debba
più attendere una ripresa della comunione domestica, i criteri dell'art. 125 CC
vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene
alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge
professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (DTF 130 III 541
consid. 3.2; 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò
non significa tuttavia che nel metodo di calcolo ci si debba scostare da quanto
appena descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del
matrimonio continua a sussistere il dovere di reciproca assistenza derivante
dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). L'improbabilità di una
riconciliazione, in altri termini, non giustifica per ciò solo l'applicazione
anticipata dell'art. 125 CC.
Fatti
I. Sull'appello
principale
4. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato
alla moglie reddito alcuno. Egli sottolinea che già prima della separazione la
convenuta aveva deciso di reinserirsi nel mondo del lavoro, indice che i
coniugi avevano rimesso in discussione il riparto dei compiti adottato fino ad
allora, optando per un'attività lucrativa di entrambi. A suo parere pertanto è
escluso che la suddivisione dei ruoli assunta in precedenza dovesse durare fino
al termine della formazione dei figli. Il marito sottolinea altresì che la moglie,
quarantacinquenne in buona salute, è ormai libera anche dalla cura di loro, il
cadetto avendo compiuto i sedici anni. Egli soggiunge che essa dispone, come
disegnatrice di arredamento diplomata, di una formazione professionale e di un'esperienza
lavorativa che può mettere a frutto approfondendo e aggiornando le sue
conoscenze informatiche. A suo avviso, quindi, con un impiego nella sua
professione o nel settore terziario essa potrebbe conseguire un reddito di almeno
fr. 3500.– mensili, pari allo stipendio riconosciuto dal contratto collettivo a
un disegnatore nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio.
a) Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da
compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di
fatto sia tenuto, in costanza di matrimonio, a usare altrimenti la sua forza
lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è già stato
ricapitolato da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del
Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). La sintesi di tali
principi è stata richiamata ancora poco tempo addietro (RtiD I-2007 pag. 739
consid. 6b). In sostanza, nell'ambito di misure a protezione dell'unione
coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa
a condizione
– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno
provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non
bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni
imposte dalle circostanze e
– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte
del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui
(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la
situazione del mercato del lavoro.
Le
tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
b) Nella
fattispecie la convenuta, che al momento della separazione di fatto aveva 44
anni, è titolare di un certificato federale di capacità quale disegnatrice d'interni
e ha esercitato la professione per tre anni. Sposatasi nel 1980, essa ha cessato
ogni attività lucrativa tre anni dopo per dedicarsi alla casa e ai figli (doc.
E; interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposte n. 1 e 2). Il riparto dei
ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto quello secondo
cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si
sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Nel corso del 2002 invero la
convenuta ha risposto a due offerte d'impiego per disegnatori di arredamenti, sottoponendo
la propria candidatura (doc. E e doc. 1, 4° foglio). È possibile quindi che nell'anno
precedente la separazione di fatto i coniugi abbiano discusso una diversa suddivisione
dei compiti, ma poi – per finire – tutto è rimasto invariato.
c) Ne
segue che, a un esame di mera verosimiglianza (come quello che governa le
decisioni adottate in camera di consiglio), non si giustifica di scostarsi dall'assetto
adottato dai coniugi in 23 anni di vita in comune. Tanto meno ove si consideri che
l'interessata ha sì un certificato professionale riconosciuto, ma che è rimasta
professionalmente inattiva per oltre vent'anni, che le sue conoscenze informatiche
sono solo di base, che essa non risulta avere frequentato corsi di aggiornamento
(interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposte n. 4a e 4b) e che ha ormai
49 anni (44 anni al momento della litispendenza), un'età in cui è notoriamente
difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Né l'istante rende
verosimile possibilità, per la moglie, di impiegarsi concretamente in “un
ambito adeguato alle sue capacità, ad esempio nel settore terziario” (appello,
pag. 5). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 6) il bilancio
familiare permette di coprire i costi delle due economie domestiche, oltre che
il mantenimento dei figli maggiorenni, ciò che esclude già la prima delle
condizioni affinché un coniuge sia tenuto a riprendere un'attività
lavorativa nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale. Al riguardo
la sentenza impugnata va quindi esente da critiche.
5. Per
quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante censura il mancato
riconoscimento di fr. 1191.50 mensili per costi di trasferta con l'automobile
dal domicilio al luogo di lavoro, sostenendo che il ricorso ai mezzi pubblici
gli è di ostacolo nell'esercizio della professione, che le spese per l'uso della
vettura sono state riconosciute anche alla moglie e che egli non va penalizzato
per avere scelto, com'è suo diritto, un nuovo domicilio. Egli fa valere inoltre
che rispetto al fabbisogno minimo calcolato nel quadro del precedente giudizio (del
29 settembre 2003) il suo onere fiscale è aumentato di circa fr. 200.– mensili,
mentre per la moglie il relativo aggravio più non sussiste.
a) La
sola motivazione che l'istante ha addotto dinanzi al Pretore a sostegno dei propri
costi di trasferta era improntata alla “libertà di avere domicilio separato”
(conclusioni, pag. 4 n. 7 con nota a piè di pagina). Il Pretore ha scartato
tale posta di spesa con l'argomento che l'interessato poteva compiere il
viaggio facendo capo ai mezzi pubblici. Ora, che per spostarsi da __________ a
__________ tale possibilità sia data l'appellante non mette in dubbio. Quanto all'affermazione
secondo cui nel suo caso l'uso dell'automobile è indispensabile per l'esercizio
dell'attività lavorativa, oltre a non essere stata resa minimamente verosimile,
essa è del tutto nuova e pertanto irricevibile, nelle protezioni dell'unione
coniugale continuando a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. DTF 133 III 114).
Si
volesse, comunque sia, riconoscere all'istante una simile necessità, i costi
esposti andrebbero ridotti. In effetti l'interessato indica una spesa di fr.
1191.50 mensili sulla base di fr. –.65/km per 220 giorni lavorativi. Ciò è
quanto ammettono le autorità fiscali a fini tributari, compresa tuttavia l'assicurazione
dell'automobile e l'imposta di circolazione, oneri di cui in concreto il
Pretore già ha tenuto conto separatamente. Nella fattispecie la trasferta
quotidiana da __________ a __________ è di circa 104 km
(v. indicatore delle distanze chilometriche allestito dal Dipartimento delle finanze e dell’economia) è compiuta in media 20 volte ogni mese, con una percorrenza di
circa 2080 km mensili. Per il solo carburante un'indennità di fr. 600.– mensili
appare quindi sufficiente. In ogni modo – come si vedrà in appresso (consid. 6)
– anche tenendo conto di tale posta di spesa, l'esito del giudizio non muterebbe.
A prescindere dalla circostanza, poi, che mal si intravede quali mutamenti
giustificherebbero una modifica delle misure adottate in precedenza, dato che
già al momento della procedura formante oggetto della sentenza 29 settembre
2003 l'appellante abitava a __________ e lavorava a __________.
Per
finire, la libera scelta del domicilio non è in discussione. Quanto il Pretore
ha sottolineato è che eventuali conseguenze di tale scelta non devono
ripercuotersi negativamente sul bilancio familiare, come questa Camera ha già
avuto modo di precisare quando ha rilevato che il debitore alimentare può sì risiedere
anche in luoghi relativamente lontani dal posto di lavoro, ma che tale facoltà
trova i suoi limiti nella disponibilità del bilancio familiare e non può
prevalere su quanto moglie e figli necessitano per il sostentamento (I CCA,
sentenza inc. 11.1999.130 dell'11 gennaio 2001, consid. 3a con rimando).
b) Per
quanto attiene agli oneri fiscali, l'interessato ha prodotto la sua tassazione
2003 dalla quale risulta – in effetti – un aggravio attorno ai fr. 700.– mensili
(doc. G, con un moltiplicatore d'imposta per __________ dell'85% nel 2003),
ovvero fr. 200.– mensili in più rispetto a quelli considerati dal Pretore nella
sentenza del 29 settembre 2003. Dal canto suo la moglie, che a tale titolo si
era vista conteggiare nel proprio fabbisogno fr. 250.– mensili, ha dichiarato
che per il 2003 è stata dichiarata esente da imposta (interrogatorio formale:
verbali, pag. 8, risposta n. 7). La stima del Pretore nella definizione dell'assetto
precedente deve pertanto essere modificata di conseguenza.
6. In ultima analisi, rispetto alla situazione accertata nel 2003 nulla
è mutato per quanto concerne il reddito della moglie (consid. 4c), mentre il
fabbisogno dell'appellante è aumentato a fr. 4701.– mensili (compreso il
contributo di fr. 1000.– mensili per il figlio maggiore) e quello della
convenuta è diminuito a fr. 2769.– mensili (consid. 5). Quanto al reddito dell'istante,
l'interessato medesimo lo indica in fr. 10 927.– mensili
(conclusioni, pag. 4 n. 7; appello, pag. 6 in alto) e non è contestato. La
procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge
essendo retta dal principio dispositivo, non incombe per altro a questa Camera intraprendere
verifiche d'ufficio (RtiD I-2007 pag. 741 n. 8). Il
bilancio delle entrate e delle uscite familiari si presenta perciò come segue:
Reddito del
marito fr. 10 927.—
Reddito
della moglie (consid. 4) fr. –.—
fr.
10 927.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 5),
compreso il contributo di fr. 1000.– per L__________ fr. 4 701.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 2 769.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ (immutato) fr. 1 510.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (immutato) fr. 1 510.—
fr.
10 490.— mensili
Eccedenza fr.
437.—
Mezza
eccedenza fr. 218.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4701.– + fr. 218.50 = fr. 4 919.50 mensili
di
cui da destinare a L__________ fr. 1 000.— mensili,
deve
versare a M__________ fr. 1 510.— mensili
e
a D__________ fr. 1 510.— mensili,
e
dovrebbe versare alla moglie:
fr.
2769.– + fr. 218.50 = fr. 2 987.50 mensili.
Ne deriva
che l'attuale contributo di fr. 2710.– mensili risulta finanche favorevole al
marito. L'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
7.
A mente della convenuta cambiamenti significativi e duraturi sono
intervenuti per quanto riguarda il suo fabbisogno, che indica in complessivi fr.
3487.25
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 357.20, assicurazione RC
privata e dell'economia domestica fr. 38.65, assicurazione dell'automobile e
imposta di circolazione fr. 96.60, tassa rifiuti fr. 15.20, protezione
giuridica __________ e quota del __________ fr. 29.60, imposte fr. 250.–), onde
il postulato aumento del contributo in suo favore a fr. 3390.– mensili. Se non che,
davanti al Pretore essa aveva fatto valere un fabbisogno minimo di soli fr.
3237.25
mensili, lasciando cadere l'onere fiscale di fr. 250.– mensili
(conclusioni, pag. 7 penultimo paragrafo). Per il resto, nella sentenza
impugnata il primo giudice ha rilevato che dal costo dell'alloggio andavano
dedotte le quote già incluse nel fabbisogno in denaro dei figli e che le spese
per l'assicurazione __________ e il __________ non rientravano nel concetto di “fabbisogno allargato”, sicché in definitiva non era intervenuta alcuna
modifica rilevante nel fabbisogno. L'appellante obietta che il figlio M__________
è ormai maggiorenne, di modo che almeno per lui non si giustifica più alcuna
deduzione dall'onere di alloggio.
8.
Per
quanto riguarda il fatto che il figlio M__________ abbia raggiunto la maggiore
età nulla muta nel caso specifico. In effetti i genitori concordano sul
principio e sull'ammontare del contributo in suo favore, che dovrà essere
versato fino al termine della formazione. Il secondogenito ha poi dato il suo
accordo affinché il contributo di fr. 1510.– mensili a lui destinato continui a
essere riscosso dalla madre (doc. 7). Pacifico è altresì che M__________
continua a vivere nell'economia domestica materna. Ora, se i genitori
concordano sul principio e sull'ammontare del contributo per il figlio
maggiorenne, tale contributo può essere inserito nel fabbisogno della famiglia
(RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Sotto questo profilo, dunque, la maggiore età di M__________
non comporta alcun mutamento ai fini del calcolo dei contributi.
9.
Ciò posto, per calcolare il fabbisogno minimo dell'interessata nella
sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore aveva tenuto in considerazione una pigione
di complessivi fr. 1620.– mensili (doc. E nell'inc. SP.2003.36). Nel novembre
del 2003 la moglie, con i figli, ha cambiato appartamento e per quello
attualmente condotto in locazione paga fr. 1600.– mensili (doc. 2). Nel complesso,
pertanto, il costo dell'alloggio non è aumentato; anzi, si è lievemente ridotto.
L'interessata poi non critica l'espunzione dal suo fabbisogno minimo della
quota __________ e __________, né pretende che altre voci di tale fabbisogno
giustifichino un riesame del suo contributo di mantenimento. Per concludere, dunque,
nemmeno nell'appello adesivo si ravvisano le premesse per modificare l'assetto
delle misure a protezione dell'unione coniugale adottate il 29 settembre 2003.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
10.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio appello, equamente
commisurati all'importanza del rispettivo contenzioso. Le ripetibili per l'appello
adesivo tengono conto della stringatezza delle osservazioni presentate.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–,
ove
appena si capitalizzi la riduzione litigiosa (da fr. 2710.– a fr. 698.–
mensili), rispettivamente l'aumento litigioso (da fr. 2710.– a fr. 3390.–
mensili) del contributo in favore della moglie, il quale in difetto di scadenze
prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di AP 1, che rifonderà a AA 1 fr. 2000.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di AA 1, che rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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