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Decisione

11.2005.23

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

23 maggio 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato

alla moglie reddito alcuno. Egli sottolinea che già prima della separazione la

convenuta aveva deciso di reinserirsi nel mondo del lavoro, indice che i

coniugi avevano rimesso in discussione il riparto dei compiti adottato fino ad

allora, optando per un'attività lucrativa di entrambi. A suo parere pertanto è

escluso che la suddivisione dei ruoli assunta in precedenza dovesse durare fino

al termine della formazione dei figli. Il marito sottolinea altresì che la moglie,

quarantacinquenne in buona salute, è ormai libera anche dalla cura di loro, il

cadetto avendo compiuto i sedici anni. Egli soggiunge che essa dispone, come

disegnatrice di arredamento diplomata, di una formazione professionale e di un'esperienza

lavorativa che può mettere a frutto approfondendo e aggiornando le sue

conoscenze informatiche. A suo avviso, quindi, con un impiego nella sua

professione o nel settore terziario essa potrebbe conseguire un reddito di almeno

fr. 3500.– mensili, pari allo stipendio riconosciuto dal contratto collettivo a

un disegnatore nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio.

a) Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da

compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di

fatto sia tenuto, in costanza di matrimonio, a usare altrimenti la sua forza

lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è già stato

ricapitolato da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del

Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). La sintesi di tali

principi è stata richiamata ancora poco tempo addietro (RtiD I-2007 pag. 739

consid. 6b). In sostanza, nell'ambito di misure a protezione dell'unione

coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa

a condizione

– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno

provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non

bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni

imposte dalle circostanze e

– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte

del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la

situazione del mercato del lavoro.

Le

tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

b) Nella

fattispecie la convenuta, che al momento della separazione di fatto aveva 44

anni, è titolare di un certificato federale di capacità quale disegnatrice d'interni

e ha esercitato la professione per tre anni. Sposatasi nel 1980, essa ha cessato

ogni attività lucrativa tre anni dopo per dedicarsi alla casa e ai figli (doc.

E; interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposte n. 1 e 2). Il riparto dei

ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto quello secondo

cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si

sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Nel corso del 2002 invero la

convenuta ha risposto a due offerte d'impiego per disegnatori di arredamenti, sottoponendo

la propria candidatura (doc. E e doc. 1, 4° foglio). È possibile quindi che nell'anno

precedente la separazione di fatto i coniugi abbiano discusso una diversa suddivisione

dei compiti, ma poi – per finire – tutto è rimasto invariato.

c) Ne

segue che, a un esame di mera verosimiglianza (come quello che governa le

decisioni adottate in camera di consiglio), non si giustifica di scostarsi dall'assetto

adottato dai coniugi in 23 anni di vita in comune. Tanto meno ove si consideri che

l'interessata ha sì un certificato professionale riconosciuto, ma che è rimasta

professionalmente inattiva per oltre vent'anni, che le sue conoscenze informatiche

sono solo di base, che essa non risulta avere frequentato corsi di aggiornamento

(interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposte n. 4a e 4b) e che ha ormai

49 anni (44 anni al momento della litispendenza), un'età in cui è notoriamente

difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Né l'istante rende

verosimile possibilità, per la moglie, di impiegarsi concretamente in “un

ambito adeguato alle sue capacità, ad esempio nel settore terziario” (appello,

pag. 5). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 6) il bilancio

familiare permette di coprire i costi delle due economie domestiche, oltre che

il mantenimento dei figli maggiorenni, ciò che esclude già la prima delle

condizioni affinché un coniuge sia tenuto a riprendere un'attività

lavorativa nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale. Al riguardo

la sentenza impugnata va quindi esente da critiche.

5. Per

quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante censura il mancato

riconoscimento di fr. 1191.50 mensili per costi di trasferta con l'automobile

dal domicilio al luogo di lavoro, sostenendo che il ricorso ai mezzi pubblici

gli è di ostacolo nell'esercizio della professione, che le spese per l'uso della

vettura sono state riconosciute anche alla moglie e che egli non va penalizzato

per avere scelto, com'è suo diritto, un nuovo domicilio. Egli fa valere inoltre

che rispetto al fabbisogno minimo calcolato nel quadro del precedente giudizio (del

29 settembre 2003) il suo onere fiscale è aumentato di circa fr. 200.– mensili,

mentre per la moglie il relativo aggravio più non sussiste.

a) La

sola motivazione che l'istante ha addotto dinanzi al Pretore a sostegno dei propri

costi di trasferta era improntata alla “libertà di avere domicilio separato”

(conclusioni, pag. 4 n. 7 con nota a piè di pagina). Il Pretore ha scartato

tale posta di spesa con l'argomento che l'interessato poteva compiere il

viaggio facendo capo ai mezzi pubblici. Ora, che per spostar­si da __________ a

__________ tale possibilità sia data l'appellante non mette in dubbio. Quanto all'affermazione

secondo cui nel suo caso l'uso dell'automobile è indispensabile per l'esercizio

dell'attività lavorativa, oltre a non essere stata resa minimamente verosimile,

essa è del tutto nuova e pertanto irricevibile, nelle protezioni dell'unione

coniugale continuando a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. DTF 133 III 114).

Si

volesse, comunque sia, riconoscere all'istante una simile necessità, i costi

esposti andrebbero ridotti. In effetti l'interessato indica una spesa di fr.

1191.50 mensili sulla base di fr. –.65/km per 220 giorni lavorativi. Ciò è

quanto ammettono le autorità fiscali a fini tributari, compresa tuttavia l'assicurazione

dell'automobile e l'imposta di circolazione, oneri di cui in concreto il

Pretore già ha tenuto conto separatamente. Nella fattispecie la trasferta

quotidiana da __________ a __________ è di circa 104 km

(v. indicatore delle distanze chilometriche allestito dal Dipartimento delle finanze e dell’economia) è compiuta in media 20 volte ogni mese, con una percorrenza di

circa 2080 km mensili. Per il solo carburante un'indennità di fr. 600.– mensili

appare quindi sufficiente. In ogni modo – come si vedrà in appresso (consid. 6)

– anche tenendo conto di tale posta di spesa, l'esito del giudizio non muterebbe.

A prescindere dalla circostanza, poi, che mal si intravede quali mutamenti

giustificherebbero una modifica delle misure adottate in precedenza, dato che

già al momento della procedura formante oggetto della sentenza 29 settembre

2003 l'appellante abitava a __________ e lavorava a __________.

Per

finire, la libera scelta del domicilio non è in discussione. Quanto il Pretore

ha sottolineato è che eventuali conseguenze di tale scelta non devono

ripercuotersi negativamente sul bilancio familiare, come questa Camera ha già

avuto modo di precisare quando ha rilevato che il debitore alimentare può sì risiedere

anche in luoghi relativamente lontani dal posto di lavoro, ma che tale facoltà

trova i suoi limiti nella disponibilità del bilancio familiare e non può

prevalere su quanto moglie e figli necessitano per il sostentamento (I CCA,

sentenza inc. 11.1999.130 dell'11 gennaio 2001, consid. 3a con rimando).

b) Per

quanto attiene agli oneri fiscali, l'interessato ha prodotto la sua tassazione

2003 dalla quale risulta – in effetti – un aggravio attorno ai fr. 700.– mensili

(doc. G, con un moltiplicatore d'imposta per __________ dell'85% nel 2003),

ovvero fr. 200.– mensili in più rispetto a quelli considerati dal Pretore nella

sentenza del 29 settembre 2003. Dal canto suo la moglie, che a tale titolo si

era vista conteggiare nel proprio fabbisogno fr. 250.– mensili, ha dichiarato

che per il 2003 è stata dichiarata esente da imposta (interrogatorio formale:

verbali, pag. 8, risposta n. 7). La stima del Pretore nella definizione dell'assetto

precedente deve pertanto essere modificata di conseguenza.

6. In ultima analisi, rispetto alla situazione accertata nel 2003 nulla

è mutato per quanto concerne il reddito della moglie (consid. 4c), mentre il

fabbisogno dell'appellante è aumentato a fr. 4701.– mensili (compreso il

contributo di fr. 1000.– mensili per il figlio maggiore) e quello della

convenuta è diminuito a fr. 2769.– mensili (consid. 5). Quanto al reddito dell'istante,

l'interessato medesimo lo indica in fr. 10 927.– mensili

(conclusioni, pag. 4 n. 7; appello, pag. 6 in alto) e non è contestato. La

procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge

essendo retta dal principio dispositivo, non incombe per altro a questa Camera intraprendere

verifiche d'ufficio (RtiD I-2007 pag. 741 n. 8). Il

bilancio delle entrate e delle uscite familiari si presenta perciò come segue:

Reddito del

marito fr. 10 927.—

Reddito

della moglie (consid. 4) fr. –.—

fr.

10 927.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 5),

compreso il contributo di fr. 1000.– per L__________ fr. 4 701.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 2 769.—

Fabbisogno

in denaro di M__________ (immutato) fr. 1 510.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (immutato) fr. 1 510.—

fr.

10 490.— mensili

Eccedenza fr.

437.—

Mezza

eccedenza fr. 218.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4701.– + fr. 218.50 = fr. 4 919.50 mensili

di

cui da destinare a L__________ fr. 1 000.— mensili,

deve

versare a M__________ fr. 1 510.— mensili

e

a D__________ fr. 1 510.— mensili,

e

dovrebbe versare alla moglie:

fr.

2769.– + fr. 218.50 = fr. 2 987.50 mensili.

Ne deriva

che l'attuale contributo di fr. 2710.– mensili risulta finanche favorevole al

marito. L'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

7.

A mente della convenuta cambiamenti significativi e duraturi sono

intervenuti per quanto riguarda il suo fabbisogno, che indica in complessivi fr.

3487.25

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 357.20, assicurazione RC

privata e dell'economia domestica fr. 38.65, assicurazione dell'automobile e

imposta di circolazione fr. 96.60, tassa rifiuti fr. 15.20, protezione

giuridica __________ e quota del __________ fr. 29.60, imposte fr. 250.–), onde

il postulato aumento del contributo in suo favore a fr. 3390.– mensili. Se non che,

davanti al Pretore essa aveva fatto valere un fabbisogno minimo di soli fr.

3237.25

mensili, lasciando cadere l'onere fiscale di fr. 250.– mensili

(conclusioni, pag. 7 penultimo paragrafo). Per il resto, nella sentenza

impugnata il primo giudice ha rilevato che dal costo dell'alloggio andavano

dedotte le quote già incluse nel fabbisogno in denaro dei figli e che le spese

per l'assicurazione __________ e il __________ non rientravano nel concetto di “fabbisogno allargato”, sicché in definitiva non era intervenuta alcuna

modifica rilevante nel fabbisogno. L'appellante obietta che il figlio M__________

è ormai maggiorenne, di modo che almeno per lui non si giustifica più alcuna

deduzione dall'onere di alloggio.

8.

Per

quanto riguarda il fatto che il figlio M__________ abbia raggiunto la maggiore

età nulla muta nel caso specifico. In effetti i genitori concordano sul

principio e sull'ammontare del contributo in suo favore, che dovrà essere

versato fino al termine della formazione. Il secondogenito ha poi dato il suo

accordo affinché il contributo di fr. 1510.– mensili a lui destinato continui a

essere riscosso dalla madre (doc. 7). Pacifico è altresì che M__________

continua a vivere nell'economia domestica materna. Ora, se i genitori

concordano sul principio e sull'ammontare del contributo per il figlio

maggiorenne, tale contributo può essere inserito nel fabbisogno della famiglia

(RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Sotto questo profilo, dunque, la maggiore età di M__________

non comporta alcun mutamento ai fini del calcolo dei contributi.

9.

Ciò posto, per calcolare il fabbisogno minimo dell'interessata nella

sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore aveva tenuto in considerazione una pigione

di complessivi fr. 1620.– mensili (doc. E nell'inc. SP.2003.36). Nel novembre

del 2003 la moglie, con i figli, ha cambiato appartamento e per quello

attualmente condotto in locazione paga fr. 1600.– mensili (doc. 2). Nel complesso,

pertanto, il costo dell'alloggio non è aumentato; anzi, si è lievemente ridotto.

L'interessata poi non critica l'espunzione dal suo fabbisogno minimo della

quota __________ e __________, né pretende che altre voci di tale fabbisogno

giustifichino un riesame del suo contributo di mantenimento. Per concludere, dunque,

nemmeno nell'appello adesivo si ravvisano le premesse per modificare l'assetto

delle misure a protezione dell'unione coniugale adottate il 29 settembre 2003.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

10.

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio appello, equamente

commisurati all'importanza del rispettivo contenzioso. Le ripetibili per l'appello

adesivo tengono conto della stringatezza delle osservazioni presentate.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–,

ove

appena si capitalizzi la riduzione litigiosa (da fr. 2710.– a fr. 698.–

mensili), rispettivamente l'aumento litigioso (da fr. 2710.– a fr. 3390.–

mensili) del contributo in favore della moglie, il quale in difetto di scadenze

prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà a AA 1 fr. 2000.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

processuali dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico di AA 1, che rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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