11.2005.25
Modifica di sentenza di divorzio
7 marzo 2008Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.25
Data decisione, Autorità:
07.03.2008, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 153 cpv. 2 VCC
Incarto n.
11.2005.25
Lugano
7 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.24 (modifica di
sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 28 aprile 2003 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AA 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'8 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 gennaio
2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione
di Locarno Città;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 marzo 2005 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 17 gennaio 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha
pronunciato il divorzio tra AP 1 (1937) e AA 1 (1940). In materia di contributi
alimentari la convenzione sulle conseguenze accessorie omologata con la
sentenza prevedeva:
II. ALIMENTI
2.1 Il signor AP 1
continuerà a versare alla signora AA 1, come finora, una pensione alimentare
mensile anticipata di fr. 1200.– (milleduecento).
2.2 Detto contributo,
attualmente di fr. 1374.30, verrà adeguato all'indice nazionale dei prezzi al
consumo all'inizio di ogni anno, prendendo quale base di calcolo l'indice in
vigore il 1° gennaio 1990, pari a punti 119.1.
2.3 È esplicitamente
riservata la facoltà per le parti di chiedere la modifica della rendita ex art.
153 cpv. 2 CC, segnatamente al momento dell'entrata in età AVS per entrambe.
B. Nel
febbraio del 1997 AP 1 è stato posto anticipatamente in pensione. Gli ex coniugi
hanno sottoscritto il 7 luglio 1997 un accordo in virtù del quale le clausole
n. 2.1 e 2.2 della convenzione citata sono stati modificati come segue:
II. ALIMENTI
2.1 A partire dalla
mensilità di febbraio 1997 il signor AP 1 verserà alla signora AA 1 una
pensione alimentare mensile anticipata di fr. 600.– (seicento).
2.2 Detto contributo è
fisso, ovvero non soggetto ad adeguamenti all'indice nazionale dei prezzi al
consumo.
Il 13
febbraio 2003 è deceduto a __________ __________ __________, lasciando quali
uniche eredi, in parti uguali, le figlie AA 1 e __________. Dal marzo del 2003
anche AA 1 beneficia di una rendita AVS e di una pensione.
C. Il
28 aprile 2003 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città per ottenere la soppressione del contributo alimentare per l'ex
moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere un miglioramento della situazione
finanziaria della convenuta, che dal marzo 2003 percepisce la rendita AVS
accanto a quella della cassa pensione, svolge ancora un'attività lucrativa
limitata, vive in concubinato e, con la morte del padre, ha ereditato una
sostanza rilevante. Al contrario di lui che – afferma – con il pensionamento ha
visto degradare sensibilmente la propria situazione patrimoniale. Nella sua
risposta del 30 luglio 2003 AA 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo
il 20 gennaio 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese
di fr. 115.– a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr.
4500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'8 febbraio 2005
nel quale chiede che la sua petizione sia accolta, il contributo a suo carico
soppresso e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2005 AA 1 propone di respingere il ricorso
e con appello adesivo chiede che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata
a fr. 13 000.–. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
principale
1.
La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle vecchie norme,
fatte salve le disposizioni relative ai
figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla
disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita
di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad
applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso,
dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.
fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate a
ragione sui medesimi principi.
2.
Il Segretario
assessore ha rilevato anzitutto che né la sentenza di divorzio del 17 gennaio
1994.
né il successivo accordo del 7 luglio 1997 specificano se il contributo litigioso fosse dovuto in base
all'art. 151 cpv. 1 o all'art. 152 vCC. Egli ha
rilevato che la mancanza, nella sentenza di divorzio, di ogni accenno a un'eventuale colpa del marito non era determinante per escludere una rendita a
norma dell'art. 151 vCC. D'altro canto – egli ha soggiunto – nemmeno vi erano
motivi per ritenere che al momento del divorzio la moglie fosse indigente
secondo l'art. 152 vCC. Considerato poi che l'interessato medesimo riconosceva,
in una lettera del 10 gennaio 1997 inviata all'ex moglie, che nel commisurare
il contributo al momento del divorzio si era tenuto conto anche di diritti di
quest'ultima alla partecipazione della previdenza professionale di lui, il
Segretario assessore ha attribuito alla prestazione carattere misto, fondato
per la maggior parte sull'art. 151
cpv. 1
vCC e in minor misura sull'art. 152 vCC.
Dipartendosi
dal presupposto quindi che la riduzione della rendita da fr. 1200.– a fr. 600.–
mensili decisa nel 1997 abbia toccato, in entrambi i casi, solo l'aspetto di contributo
a scopo di mantenimento (ravvisabile per l'art. 151 cpv. 1 vCC nei menzionati
“diritti patrimoniali”), il primo giudice ha concluso che i fr. 600.– rimasti
rappresentano quella parte della prestazione “originariamente destinata a
compensare il pregiudizio subìto dalla ex moglie per le sue aspettative
previdenziali nell'ambito di un matrimonio durato 32 anni”. Quella parte di rendita
– egli ha continuato – è di principio irriducibile, tranne nel caso (estraneo
alla fattispecie) in cui il pagamento condurrebbe alla rovina del debitore. Nelle
circostanze descritte il Segretario assessore ha pertanto respinto la
petizione, precisando che non era nemmeno stata comprovata l'attuale convivenza
della convenuta con un terzo, mentre il pensionamento per lei aveva comportato una
riduzione delle entrate. A suo parere, infine, il reddito della sostanza ereditata
non giustificava la soppressione della residua pensione alimentare e la
mancanza di indicazioni circa il reddito della convenuta al momento dell'ultima
modifica (1997) non consentiva alcun raffronto con la situazione attuale, irrilevante
essendo quello fra le sostanze dei due ex coniugi.
3.
L'appellante
sostiene che, contrariamente all'opinione del Segretario assessore, il
contributo stabilito nella sentenza di divorzio era fondato esclusivamente sull'art.
152.
vCC, non avendo altrimenti alcun senso che le parti si fossero esplicitamente
riservate la facoltà di chiederne una riduzione secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC.
Del resto – egli sottolinea – nella convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio non v'è il minimo riferimento all'art. 151 vCC, che in ogni modo
non modificherebbe lo scopo di solo mantenimento insito nella rendita in questione.
a) L'art.
153.
cpv. 2 vCC prescriveva che il coniuge tenuto a fornire una rendita a titolo
di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando
il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando
le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo
della rendita. La disposizione si applicava sia alle rendite fondate sull'art. 152 vCC sia a quelle ancorate all'art. 151 cpv. 1 vCC,
purché fossero dovute a scopo di mantenimento. Non erano riducibili invece le rendite
volte a compensare aspettative – ereditarie o pensionistiche – perdute in
seguito del divorzio né le rendite in riparazione del torto morale (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 153 vCC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, n. 13 ad art. 153 vCC; Hinderling/ Steck, Das Schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 355 in fondo con rimandi alla nota 21). Ove la natura della rendita non fosse stata a suo tempo specificata,
spettava al giudice adito con un'azione di riduzione accertarla pregiudizialmente
(DTF 104 II 243 consid. 5). L'onere di provare la natura riducibile della
rendita incombeva all'attore (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 16 in fine ad art. 153 vCC).
b) Nella
fattispecie il divorzio è stato pronunciato giusta l'art. 142 cpv. 1 vCC e la
convenzione sulle conseguenze accessorie non indica su quale norma fosse basata
la rendita concordata (doc. A). Ora, come ha rilevato anche il Segretario
assessore, il fatto che il giudice del divorzio non abbia accertato una colpa
del coniuge debitore ancora non esclude che la rendita potesse fondarsi sull'art.
151.
cpv. 1 vCC (DTF 104 II 244). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante,
pertanto, nulla conforta l'ipotesi che la rendita litigiosa fosse di mera indigenza
(art. 152 CC), destinata a garantire il solo fabbisogno minimo della
beneficiaria. Tanto meno ove si pensi che, come ha riconosciuto lo stesso
attore, al momento di fissare il contributo alimentare erano state prese in
considerazione anche le aspettative della convenuta quanto alla previdenza
professionale da lui accumulata durante il matrimonio (doc. 1, terzo foglio:
lettera del 10 gennaio 1997). Ciò indizia se mai l'eventualità che la rendita
fissata al momento del divorzio costituisse, almeno in parte, un indennizzo fondato
sull'art. 151 cpv. 1 vCC.
c) Comunque
si risolva la questione, nella clausola n. 2.3 della nota convenzione le parti si
sono esplicitamente riservate la facoltà di postulare una modifica della
rendita a norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC. Esse non hanno previsto – per avventura
– l'intangibilità di una determinata quota del contributo siccome destinata a
scopi previdenziali né hanno fissato limitazioni di sorta. Del resto l'art. 153
cpv. 2 vCC era di indole dispositiva, sicché le parti potevano accordarsi come
meglio credevano sulla modificabilità di una pensione alimentare (Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 1 ad art. 153; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 19 ad art. 153 vCC). Quanto
alla clausola in sé, essa è perfettamente chiara e non lascia spazio a
interpretazioni, né è stata toccata dalle modifiche stipulate dalle parti il 7
luglio 1997 (doc. B). In circostanze del genere la modificabilità della rendita
non può essere esclusa a priori in ragione della sua natura. Resta da
verificare se siano dati in concreto i presupposti per una diminuzione o, finanche, una soppressione della rendita.
4.
L'appellante allega in
primo luogo un peggioramento delle proprie condizioni economiche, argomentando
che dopo il pensionamento egli percepisce una rendita di fr. 33 972.– annui, cui si aggiunge una rendita AVS di
fr. 19 980.– (doc. E e F), per complessivi
fr. 53 952.– l'anno, somma che nemmeno
raggiunge il 60% delle sue entrate precedenti. Fa notare invece che la situazione
dell'ex moglie è notevolmente migliorata, avendo la stessa percepito nel 2003
una rendita AVS di fr. 21 072.– (doc. 7) rispetto
al salario netto di fr. 11 939.– incassati
nel 2001 lavorando alle dipendenze della Bucherer AG (doc. 8). Aggiungendo alla
rendita AVS quella di fr. 7248.– data dalla pensione (doc. 9), l'ex moglie
riscuote complessivi fr. 28 320.– annui,
senza dimenticare i proventi di un'attività accessoria da lei stessa riconosciuta
(doc. D). L'appellante rimprovera inoltre al Segretario assessore di
avere trascurato l'importo
di oltre fr. 630 000.– ereditato dalla
convenuta e critica il calcolo del relativo reddito, che lungi dal situarsi
attorno ai fr. 896.– mensili accertati dal Segretario assessore supera a suo
avviso i fr. 1780.– mensili. L'attore conclude affermando che, contrariamente a
quanto reputa il primo giudice, la relazione avuta dall'ex moglie con __________
non può non incidere sulla rendita alimentare, non necessariamente dovuta a
vita.
a) Una
soppressione o una riduzione di un contributo alimentare in virtù dell'art. 153
cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge
fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata,
sempre che l'eventuale diminuzione di reddito o l'eventuale aumento del fabbisogno
non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Occorreva, dunque, un
raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento
del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato
l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse
la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC).
Tali principi rimangono validi, del resto, anche nel nuovo diritto del
divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).
b) Nella
misura in cui invoca una contrazione delle proprie entrate dopo il pensionamento,
l'appellante dimentica che tale circostanza era già stata presa in considerazione
quando, nel luglio del 1997, gli ex coniugi hanno convenuto la riduzione della
rendita a fr. 600.– mensili (doc. B), appunto con effetto retroattivo dal
febbraio 1997 (inizio del pensionamento anticipato). Le nuove condizioni finanziarie
in cui versano le parti vanno dunque confrontate con quelle del luglio 1997. Poco importa poi che la riduzione non sia stata decisa per sentenza,
giacché la modifica di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC era possibile in ogni tempo per
convenzione, senza dover essere omologata per forza dal
giudice (Lüchinger/ Geiser, op.
cit., n. 28 ad art. 153 vCC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 7 ad art.
153.
vCC).
c) Dagli
atti risulta che nel 1997 l'interessato percepiva complessivamente fr. 57 528.– annui dalla cassa pensione del suo
datore di lavoro (inclusi fr. 23 556.–
annui di rendita ponte, sostitutiva della rendita AVS), ossia fr. 4794.–
mensili (doc. 2). Nel febbraio del 2002 egli ha raggiunto l'età AVS (doc. E),
sicché dal 2003 riceve fr. 1706.– mensili di rendita AVS e fr. 2960.– mensili
dalla cassa pensione (doc. H), per complessivi fr. 4666.– mensili. La contrazione
delle entrate è stata quindi di soli fr. 128.– mensili. Tutto si ignora,
invece, sull'entità della sua sostanza nel 1997 e sui redditi della medesima.
Viceversa risulta che alla fine del 2002 egli possedeva l'appartamento dove
vive, acquistato nel luglio di quell'anno per fr. 220 000.– e gravato di un mutuo ipotecario di fr. 120 000.– (doc. I e K). Egli disponeva inoltre
di un piccolo avere su conto bancario (fr. 16 722.50),
che gli fruttava redditi trascurabili (doc. O).
Quanto
al suo fabbisogno, l'attore ha esposto oneri mensili di fr. 389.95 per il
premio di cassa malati (doc. M), fr. 300.– per gli interessi ipotecari (doc.
K), fr. 215.10 per contributi condominiali (doc. J) e fr. 118.– per i costi d'automobile
(petizione, pag. 4), questi ultimi contestati dalla convenuta. Aggiungendo un
onere fiscale di fr. 460.– mensili stimati (doc. F) e fr. 1100.– mensili per il
minimo esistenziale del diritto esecutivo, si arriva a un importo complessivo
di fr. 2583.– mensili. Se non che, ancora una volta tutto si ignora sui dati
risalenti al luglio del 1997. Né si può presumere che questi siano rimasti
immutati, se solo si considera che prima del 1997 l'attore viveva in un appartamento
condotto in locazione e che fino ai 65 anni era tenuto a versare i contributi sociali
alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
d) Per
quanto attiene alle entrate della convenuta, accanto alle rendite mensili percepite
dall'AVS (fr. 1756.–) e dalla cassa pensione (fr. 604.–), l'appellante afferma doversi
considerare anche il reddito prodotto dai fr. 612
829.30
che l'ex moglie ha ereditato dal padre, capitale che a un tasso
del 3.5% frutta interessi per oltre fr. 1780.– mensili (contro i soli fr. 896.–
stimati dal Segretario assessore, il quale si è fondato su un saggio del 2% e
un capitale di fr. 537 829.–). Non risultano
invece redditi da attività accessoria, apparentemente interrotta nel marzo del
2003.
(doc. D). Sia come sia, sostenere che tale situazione è notevolmente
migliore rispetto a quella del 2001 significa, per l'appellante, omettere
nuovamente di tenere conto che decisivo è il raffronto con la situazione al momento
in cui la rendita è stata modificata l'ultima volta (sopra, consid. b). Sapere
quale fosse il reddito conseguito dall'ex moglie nel 2001 non è di alcun rilievo
per il giudizio. Determinanti sono le entrate nel luglio del 1997, di cui
invano si cercherebbe un riferimento agli atti. Ciò vale anche per il fabbisogno
dell'interessata, la quale ha sì esposto le proprie necessità attuali, di circa
fr. 2600.– mensili (risposta, pag. 7), ma nulla risulta sugli oneri che essa
doveva affrontare nel 1997.
e) In
definitiva dagli atti si evince unicamente che l'ex moglie ha ricevuto dall'eredità
paterna un capitale di fr. 537 829.30
(doc. 5° richiamato, pag. 16), che i suoi redditi si situano ora attorno ai fr.
3256.
– mensili e che il suo fabbisogno ammonta a circa fr. 2600.– mensili,
mentre l'attore dispone di fr. 4666.– mensili per rapporto a un fabbisogno
di fr. 2465.– mensili. Nel 1997 i redditi di lui erano leggermente più alti
(fr. 4794.– mensili), ma tutto si ignora sul suo fabbisogno. Parimenti non è
dato di sapere quale fosse la situazione economica dell'ex moglie nel 1997, né
tanto meno quale fosse il tenore di vita garantito dalla rendita concordata a
quel momento (RtiD I-2004 pag. 594 n. 74c). Inoltre mancano gli elementi perché
questa Camera possa valutare, secondo equità (art. 4 CC), se e in che misura la
convenuta possa essere tenuta a erodere il proprio capitale (RtiD I-2005 pag.
776.
consid. 4). Ora, spettava all'attore che chiede la soppressione del
contributo dimostrare che nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art.
153.
vCC (Bühler/Spühler, op.
cit., n. 54 ad art. 153 vCC). E nel caso in esame un confronto tra la
situazione delle parti al momento in cui hanno ridotto la rendita a fr. 600.– e
la situazione attuale non è seriamente possibile. Su questo punto l'appello si
rivela destinato all'insuccesso.
5.
Da ultimo l'appellante assevera che, per quanto riguarda __________, l'ex moglie ha interrotto la relazione con lui dopo otto
anni, proprio ad avvenuta introduzione della petizione, restituendo anche al
convivente quanto da lui versato a titolo di partecipazione alle spese dell'economia
domestica. Ma ciò non ha impedito ai due di trascorrere qualche serata assieme
anche in seguito, onde il sospetto dell'appellante che la fine della relazione
sia stata programmata a meri fini di causa. L'interrogativo cade nel vuoto. È
vero che secondo giurisprudenza un concubinato qualificato poteva comportare la
soppressione di una rendita di mantenimento. Una semplice convivenza, tuttavia,
non bastava. Un concubinato qualificato richiedeva una comunione di vita tanto
stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e
assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive
trattandosi di un coniuge. L'esistenza di tali requisiti era presunta,
nondimeno, ove la convivenza durasse almeno da cinque anni (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 20 e 21
ad art. 153 vCC). Il nuovo diritto non ha mutato orientamento (RtiD I-2007 pag.
733.
consid. dd).
Estremi come
quelli appena riassunti non si ravvisano nella fattispecie. Intanto, se da un
lato la relazione sentimentale fra la convenuta e __________ si è protratta effettivamente
otto anni (verbale del 14 gennaio 2004, pag. 1, risposta n. 1 dell'interrogatorio
formale), la convivenza è durata poco più di un anno, giacché in precedenza __________
doveva accudire a tre figli e viveva per conto suo (loc. cit., pag. 3 verso l'alto).
Inoltre, a prescindere dal fatto che quella relazione è ormai terminata, dagli
atti risulta che le reciproche prestazioni finanziarie durante la convivenza
erano basate su un rapporto di scambio: la convenuta pagava vitto e alloggio,
mentre il convivente partecipava ai costi del telefono, al vitto e all'alloggio
con circa fr. 300.–/400.– mensili (op. cit., pag. 3 in mezzo). Non si può dire
pertanto che da tale breve convivenza la convenuta abbia tratto vantaggi economici
analoghi a quelli di un matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg). Anche
sotto tale profilo l'appello manca di consistenza.
II. Sull'appello
adesivo
6.
La convenuta non contesta il valore litigioso di fr. 144 000.– fissato dal Segretario
assessore. Anzi, lo ritiene corretto. Essa si duole che l'indennità per
ripetibili in suo favore sia stata stabilita in soli fr. 4500.– allorché
in casi del genere (valori di causa compresi tra fr. 50 000.– e fr. 200 000.–) l'onorario
secondo l'art. 9 cpv. 1 TOA va da un minimo di fr. 8640.– (6%) a un massimo di
fr. 14 400.–
(10%), cui occorre ancora aggiungere le spese. Chiede quindi che, facendo capo
al tasso medio dell'8%, le ripetibili vengano fissate in almeno fr. 13 000.–, spese comprese.
a) Il
1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'uf-ficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (BU 65/2007 pag. 727),
ma in difetto di una norma transitoria in tal senso (“Si rinuncia a introdurre
una norma transitoria perché i casi non sono numerosi e perché è opportuno
lasciare alla giurisprudenza delle autorità coinvolte la definizione di tale
questione”: messaggio del Consiglio di Stato n. 5866 del 12 dicembre 2006,
terzultima frase) nulla induce ad applicare siffatta disciplina per prestazioni
eseguite da un avvocato fra il 2003 e il 2005. L'indennità per ripetibili va
pertanto stabilita facendo capo,
orientativamente,
alla abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 vCPC), fermo
restando che in tale ambito il primo giudice fruisce di ampia latitudine. L'indennità
per ripetibili da lui fissata può dunque essere censurata solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (richiami in: Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).
b)
Nella sua giurisprudenza questa Camera si è tenuta finora, calcolando le
ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa volta
alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di
moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD
II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Il Consiglio di moderazione ha poi
riconsiderato tale prassi, precisando che un'azione tendente alla riduzione o soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi
a una causa di stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 TOA. L'onorario di un
avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica
di sentenze di divorzio in materia di contributi alimentari va definito
pertanto in conformità all'art. 9 cpv. 1 TOA, ovvero secondo il valore
litigioso (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006, consid. 5). Tra
l'aliquota minima e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del
legale va poi stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza,
il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la
responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione
sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità
(art. 8 TOA).
c) In
concreto il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso in fr. 144 000.– cumulando venti annualità della
rendita litigiosa, sulla scorta dell'art. 7 cpv. 3 CPC (sentenza impugnata, consid.
9). In realtà, oggetto del litigio non era una prestazione di durata incerta o
perpetua (art. 7 cpv. 3 CPC), bensì vitalizia, di modo che occorreva
definire il valore in capitale “secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione
in uso” (art. 7 cpv. 2 CPC). Invalse al proposito sono le tavole di Stauffer/Schätzle (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 279 n. 8.3
ad art. 36). E applicabile alla fattispecie era la tavola n. 25 (Schätzle/Weber, Manuel de
capitalisation, 5ª edizione, pag. 263). Al momento della litispendenza l'ex
marito
avendo 66 anni e l'ex moglie 63, il fattore di capitalizzazione era di
12.97
per una rendita di fr. 7200.– annui, onde un valore litigioso di fr. 93 384.– (Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation,
5ª edizione, pag. 347 tavola 25).
d) Ciò posto, dandosi un valore litigioso di fr. 93 384.–, secondo
l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore variava dal 6 al 10% del
valore medesimo. Nella fattispecie il patrocinio si è rivelato relativamente
semplice, ma ha pur sempre comportato la redazione di tre memoriali (allegato
di risposta, domande per una rogatoria nella Svizzera romanda e allegato
conclusivo), la partecipazione a tre udienze (udienza preliminare, escussione
di un testimone e interrogatorio formale della convenuta), la necessaria
corrispondenza, qualche colloquio o conferenza con la cliente. Ne segue che il primo
giudice avrebbe dovuto far capo almeno all'aliquota del 7%. All'onorario di fr. 6500.–
(arrotondati) egli avrebbe ancora dovuto aggiungere, poi, l'IVA del 7.6% (fr. 494.–)
e le spese presunte, per un totale di circa ai fr. 7500.– complessivi. L'indennità
di fr. 4500.– da lui fissata risulta dunque insufficiente. La questione è di
sapere se, oltre che inadeguata, essa configuri un eccesso o un abuso del
potere di apprezzamento.
e) Stando
all'esame del carteggio processuale l'opera svolta dal legale può valutarsi complessivamente
attorno alle 25 ore di lavoro (una dozzina d'ore per lo studio della pratica e
la stesura dei memoriali, sette-otto ore per la preparazione e la
partecipazione alle tre udienze, il resto per la corrispondenza, i colloqui e
le conferenze). L'onorario di fr. 6500.– retribuisce tale dispendio di tempo
alla tariffa di fr. 260.– orari (in una causa analoga il Consiglio di
moderazione ha avuto modo di definire adeguata, per un mandato assolto tra il
1995.
e il 1997, una tariffa di fr. 250.– orari: sentenza inc. 19.1997.25 del 4 dicembre 1997, consid. 4).
L'indennità fissata dal Segretario assessore rimunera
tale dispendio alla tariffa di fr. 180.– l'ora,
ciò che è senz'altro idoneo per i patrocini d'ufficio nei casi di assistenza
giudiziaria (DTF 132 I 213 consid. 8), ma è insostenibile per un mandato di
fiducia nel quadro di una causa come quella descritta. Costitutiva su questo
punto di un eccesso d'apprezzamento, la sentenza impugnata va riformata e
l'indennità per ripetibili portata, in parziale accoglimento dell'appello adesivo,
a fr. 7500.–.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
7.
Gli
oneri dell'appello principale seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv.
1.
CPC), il quale rifonderà alla convenuta
un'equa
indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo, la tassa di giustizia e le
spese sono commisurati alla circostanza che il ricorso verteva solo
sull'indennità per ripetibili. La convenuta vedendo accogliere la sua richiesta
per tre quinti, si giustifica che sopporti due quinti degli oneri processuali.
La rimanenza andrebbe a carico dell'attore, il quale tuttavia non ha formulato
osservazioni e non può considerarsi soccombente (Rep. 1987 pag. 137 consid. 4).
Ne discende che la tassa di giustizia e le spese vanno ridotte di conseguenza,
senza assegnazione di ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
8.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), come detto (consid. 6c) il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente
la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello
principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le
spese di fr. 115.–, da anticipare da AP 1, restano a carico di lui, con obbligo
di rifondere a AA 1 fr. 7500.– per ripetibili.
4. Gli oneri dell'appello
adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
b) spese
fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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