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Decisione

11.2005.25

Modifica di sentenza di divorzio

7 marzo 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.24 (modifica di

sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa

con petizione del 28 aprile 2003 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1)

contro

AA 1

(patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

dell'8 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 gennaio

2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione

di Locarno Città;

2.

Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 marzo 2005 presentato da AA 1

contro la medesima sentenza;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 17 gennaio 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha

pronunciato il divorzio tra AP 1 (1937) e AA 1 (1940). In materia di contributi

alimentari la convenzione sulle conseguenze accessorie omologata con la

sentenza prevedeva:

II. ALIMENTI

2.1 Il signor AP 1

continuerà a versare alla signora AA 1, come finora, una pensione alimentare

mensile anticipata di fr. 1200.– (milleduecento).

2.2 Detto contributo,

attualmente di fr. 1374.30, verrà adeguato all'indice nazionale dei prezzi al

consumo all'inizio di ogni anno, prendendo quale base di calcolo l'indice in

vigore il 1° gennaio 1990, pari a punti 119.1.

2.3 È esplicitamente

riservata la facoltà per le parti di chiedere la modifica della rendita ex art.

153 cpv. 2 CC, segnatamente al momento dell'entrata in età AVS per entrambe.

B. Nel

febbraio del 1997 AP 1 è stato posto anticipatamente in pensione. Gli ex coniugi

hanno sottoscritto il 7 luglio 1997 un accordo in virtù del quale le clausole

n. 2.1 e 2.2 della convenzione citata sono stati modificati come segue:

II. ALIMENTI

2.1 A partire dalla

mensilità di febbraio 1997 il signor AP 1 verserà alla signora AA 1 una

pensione alimentare mensile anticipata di fr. 600.– (seicento).

2.2 Detto contributo è

fisso, ovvero non soggetto ad adeguamenti all'indice nazionale dei prezzi al

consumo.

Il 13

febbraio 2003 è deceduto a __________ __________ __________, lasciando quali

uniche eredi, in parti uguali, le figlie AA 1 e __________. Dal marzo del 2003

anche AA 1 beneficia di una rendita AVS e di una pensione.

C. Il

28 aprile 2003 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città per ottenere la soppressione del contributo alimentare per l'ex

moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere un miglioramento della situazione

finanziaria della convenuta, che dal marzo 2003 percepisce la rendita AVS

accanto a quella della cassa pensione, svolge ancora un'attività lucrativa

limitata, vive in concubinato e, con la morte del padre, ha ereditato una

sostanza rilevante. Al contrario di lui che – afferma – con il pensionamento ha

visto degradare sensibilmente la propria situazione patrimoniale. Nella sua

risposta del 30 luglio 2003 AA 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo

il 20 gennaio 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese

di fr. 115.– a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr.

4500.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'8 febbraio 2005

nel quale chiede che la sua petizione sia accolta, il contributo a suo carico

soppresso e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza.

Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2005 AA 1 propone di respingere il ricorso

e con appello adesivo chiede che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata

a fr. 13 000.–. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

principale

1.

La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle vecchie nor­me,

fatte salve le disposizioni relative ai

figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla

disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita

di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad

applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer,

Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b

tit. fin. CC; Geiser in: Vom

alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso,

dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht,

Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.

fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate a

ragione sui medesimi principi.

2.

Il Segretario

assessore ha rilevato anzitutto che né la sentenza di divorzio del 17 gennaio

1994.

né il successivo accordo del 7 lu­glio 1997 specificano se il contributo litigioso fosse dovuto in base

all'art. 151 cpv. 1 o all'art. 152 vCC. Egli ha

rilevato che la mancanza, nella sentenza di divorzio, di ogni accenno a un'eventuale colpa del marito non era determinante per escludere una rendita a

norma dell'art. 151 vCC. D'altro canto – egli ha soggiunto – nemmeno vi erano

motivi per ritenere che al momento del divorzio la moglie fosse indigente

secondo l'art. 152 vCC. Considerato poi che l'interessato medesimo riconosceva,

in una lettera del 10 gennaio 1997 inviata all'ex moglie, che nel commisurare

il contributo al momento del divorzio si era tenuto conto anche di diritti di

quest'ultima alla partecipazione della previdenza professionale di lui, il

Segretario assessore ha attribuito alla prestazione carattere misto, fondato

per la maggior parte sull'art. 151

cpv. 1

vCC e in minor misura sull'art. 152 vCC.

Dipartendosi

dal presupposto quindi che la riduzione della rendita da fr. 1200.– a fr. 600.–

mensili decisa nel 1997 abbia toccato, in entrambi i casi, solo l'aspetto di contributo

a scopo di manteni­mento (ravvisabile per l'art. 151 cpv. 1 vCC nei menzionati

“diritti patrimoniali”), il primo giudice ha concluso che i fr. 600.– rimasti

rappresentano quella parte della prestazione “originariamente destinata a

compensare il pregiudizio subìto dalla ex moglie per le sue aspettative

previdenziali nell'ambito di un matrimonio durato 32 anni”. Quella parte di rendita

– egli ha continuato – è di principio irriducibile, tranne nel caso (estraneo

alla fattispecie) in cui il pagamento condurrebbe alla rovina del debitore. Nelle

circostanze descritte il Segretario assessore ha pertanto respinto la

petizione, precisando che non era nemmeno stata comprovata l'attuale convivenza

della convenuta con un terzo, mentre il pensionamento per lei aveva comportato una

riduzione delle entrate. A suo parere, infine, il reddito della sostanza ereditata

non giustificava la soppressione della residua pensione alimentare e la

mancanza di indicazioni circa il reddito della convenuta al momento dell'ultima

modifica (1997) non consentiva alcun raffronto con la situazione attuale, irrilevante

essendo quello fra le sostanze dei due ex coniugi.

3.

L'appellante

sostiene che, contrariamente all'opinione del Segretario assessore, il

contributo stabilito nella sentenza di divorzio era fondato esclusivamente sull'art.

152.

vCC, non avendo altrimenti alcun senso che le parti si fossero esplicitamente

riservate la facoltà di chiederne una riduzione secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC.

Del resto – egli sottolinea – nella convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio non v'è il minimo riferimento all'art. 151 vCC, che in ogni modo

non modificherebbe lo scopo di solo mantenimento insito nella rendita in questione.

a) L'art.

153.

cpv. 2 vCC prescriveva che il coniuge tenuto a fornire una rendita a titolo

di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando

il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando

le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo

della rendita. La disposizione si applicava sia alle rendite fondate sull'art. 152 vCC sia a quelle ancorate all'art. 151 cpv. 1 vCC,

purché fossero dovute a scopo di mantenimento. Non erano riducibili invece le rendite

volte a compensare aspettative – ereditarie o pensionistiche – perdute in

seguito del divorzio né le rendite in riparazione del torto morale (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 153 vCC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband

1991, n. 13 ad art. 153 vCC; Hinderling/ Steck, Das Schweizerische

Ehescheidungs­recht, Zurigo 1995, pag. 355 in fondo con rimandi alla nota 21). Ove la natura della rendita non fosse stata a suo tempo specificata,

spettava al giudice adito con un'azione di riduzione accertarla pregiudizialmente

(DTF 104 II 243 consid. 5). L'onere di provare la natura riducibile della

rendita incombeva all'attore (Bühler/Spühler,

op. cit., n. 16 in fine ad art. 153 vCC).

b) Nella

fattispecie il divorzio è stato pronunciato giusta l'art. 142 cpv. 1 vCC e la

convenzione sulle conseguenze accessorie non indica su quale norma fosse basata

la rendita concordata (doc. A). Ora, come ha rilevato anche il Segretario

assessore, il fatto che il giudice del divorzio non abbia accertato una colpa

del coniuge debitore ancora non esclude che la rendita potesse fondarsi sull'art.

151.

cpv. 1 vCC (DTF 104 II 244). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante,

pertanto, nulla conforta l'ipotesi che la rendita litigiosa fosse di mera indigenza

(art. 152 CC), destinata a garantire il solo fabbisogno minimo della

beneficiaria. Tanto meno ove si pensi che, come ha riconosciuto lo stesso

attore, al momento di fissare il contributo alimentare erano state prese in

considerazione anche le aspettative della convenuta quanto alla previdenza

professionale da lui accumulata durante il matrimonio (doc. 1, terzo foglio:

lettera del 10 gennaio 1997). Ciò indizia se mai l'eventualità che la rendita

fissata al momento del divorzio costituisse, almeno in parte, un indennizzo fondato

sull'art. 151 cpv. 1 vCC.

c) Comunque

si risolva la questione, nella clausola n. 2.3 della nota convenzione le parti si

sono esplicitamente riservate la facoltà di postulare una modifica della

rendita a norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC. Esse non hanno previsto – per avventura

– l'intangibilità di una determinata quota del contributo siccome destinata a

scopi previdenziali né hanno fissato limitazioni di sorta. Del resto l'art. 153

cpv. 2 vCC era di indole dispositiva, sicché le parti potevano accordarsi come

meglio credevano sulla modificabilità di una pensione alimentare (Lüchinger/Geiser,

op. cit., n. 1 ad art. 153; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 19 ad art. 153 vCC). Quanto

alla clausola in sé, essa è perfettamente chiara e non lascia spazio a

interpretazioni, né è stata toccata dalle modifiche stipulate dalle parti il 7

luglio 1997 (doc. B). In circostanze del genere la modificabilità della rendita

non può essere esclusa a priori in ragione della sua natura. Resta da

verificare se siano dati in concreto i presupposti per una diminuzione o, finanche, una soppressione della rendita.

4.

L'appellante allega in

primo luogo un peggioramento delle proprie condizioni economiche, argomentando

che dopo il pensionamento egli percepisce una rendita di fr. 33 972.– annui, cui si aggiunge una rendita AVS di

fr. 19 980.– (doc. E e F), per complessivi

fr. 53 952.– l'anno, somma che nemmeno

raggiunge il 60% delle sue entrate precedenti. Fa notare invece che la situazione

dell'ex moglie è notevolmente migliorata, avendo la stessa percepito nel 2003

una rendita AVS di fr. 21 072.– (doc. 7) rispetto

al salario netto di fr. 11 939.– incassati

nel 2001 lavorando alle dipendenze della Bucherer AG (doc. 8). Aggiungendo alla

rendita AVS quella di fr. 7248.– data dalla pensione (doc. 9), l'ex moglie

riscuote complessivi fr. 28 320.– annui,

senza dimenticare i proventi di un'attività accessoria da lei stessa riconosciuta

(doc. D). L'appellante rimprovera inoltre al Segretario assessore di

avere trascurato l'importo

di oltre fr. 630 000.– ereditato dalla

convenuta e critica il calcolo del relativo reddito, che lungi dal situarsi

attorno ai fr. 896.– mensili accertati dal Segretario assessore supera a suo

avviso i fr. 1780.– mensili. L'attore conclude affermando che, contrariamente a

quanto reputa il primo giudice, la relazione avuta dall'ex moglie con __________

non può non incidere sulla rendita alimentare, non necessariamente dovuta a

vita.

a) Una

soppressione o una riduzione di un contributo alimentare in virtù dell'art. 153

cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge

fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata,

sempre che l'eventuale diminuzione di reddito o l'eventuale aumento del fabbisogno

non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Occorreva, dunque, un

raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento

del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato

l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse

la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC).

Tali principi rimangono validi, del resto, anche nel nuovo diritto del

divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

b) Nella

misura in cui invoca una contrazione delle proprie entrate dopo il pensionamento,

l'appellante dimentica che tale circostanza era già stata presa in considerazione

quando, nel luglio del 1997, gli ex coniugi hanno convenuto la riduzione della

rendita a fr. 600.– mensili (doc. B), appunto con effetto retroattivo dal

febbraio 1997 (inizio del pensionamento anticipato). Le nuove condizioni finanziarie

in cui versano le parti vanno dunque confrontate con quelle del luglio 1997. Poco importa poi che la riduzione non sia stata decisa per sentenza,

giacché la modifica di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC era possibile in ogni tempo per

convenzione, senza dover essere omologata per forza dal

giudice (Lü­chin­ger/ Geiser, op.

cit., n. 28 ad art. 153 vCC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 7 ad art.

153.

vCC).

c) Dagli

atti risulta che nel 1997 l'interessato percepiva complessivamente fr. 57 528.– annui dalla cassa pensione del suo

datore di lavoro (inclusi fr. 23 556.–

annui di rendita ponte, sostitutiva della rendita AVS), ossia fr. 4794.–

mensili (doc. 2). Nel febbraio del 2002 egli ha raggiunto l'età AVS (doc. E),

sicché dal 2003 riceve fr. 1706.– mensili di rendita AVS e fr. 2960.– mensili

dalla cassa pensione (doc. H), per complessivi fr. 4666.– mensili. La contrazione

delle entrate è stata quindi di soli fr. 128.– mensili. Tutto si ignora,

invece, sull'entità della sua sostanza nel 1997 e sui redditi della medesima.

Viceversa risulta che alla fine del 2002 egli possedeva l'appartamento dove

vive, acquistato nel luglio di quell'anno per fr. 220 000.– e gravato di un mutuo ipotecario di fr. 120 000.– (doc. I e K). Egli disponeva inoltre

di un piccolo avere su conto bancario (fr. 16 722.50),

che gli fruttava redditi trascurabili (doc. O).

Quanto

al suo fabbisogno, l'attore ha esposto oneri mensili di fr. 389.95 per il

premio di cassa malati (doc. M), fr. 300.– per gli interessi ipotecari (doc.

K), fr. 215.10 per contributi condominiali (doc. J) e fr. 118.– per i costi d'automobile

(petizione, pag. 4), questi ultimi contestati dalla convenuta. Aggiungendo un

onere fiscale di fr. 460.– mensili stimati (doc. F) e fr. 1100.– mensili per il

minimo esistenziale del diritto esecutivo, si arriva a un importo complessivo

di fr. 2583.– mensili. Se non che, ancora una volta tutto si ignora sui dati

risalenti al luglio del 1997. Né si può presumere che questi siano rimasti

immutati, se solo si considera che prima del 1997 l'attore viveva in un appartamento

condotto in locazione e che fino ai 65 anni era tenuto a versare i contributi sociali

alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

d) Per

quanto attiene alle entrate della convenuta, accanto alle rendite mensili percepite

dall'AVS (fr. 1756.–) e dalla cassa pensione (fr. 604.–), l'appellante afferma doversi

considerare anche il reddito prodotto dai fr. 612

829.30

che l'ex moglie ha ereditato dal padre, capitale che a un tasso

del 3.5% frutta interessi per oltre fr. 1780.– mensili (contro i soli fr. 896.–

sti­mati dal Segretario assessore, il quale si è fondato su un saggio del 2% e

un capitale di fr. 537 829.–). Non risultano

invece redditi da attività accessoria, apparentemente interrotta nel marzo del

2003.

(doc. D). Sia come sia, sostenere che tale situazione è notevolmente

migliore rispetto a quella del 2001 significa, per l'appellante, omettere

nuovamente di tenere conto che decisivo è il raffronto con la situazione al momento

in cui la rendita è stata modificata l'ultima volta (sopra, consid. b). Sapere

quale fosse il reddito conseguito dall'ex moglie nel 2001 non è di alcun rilievo

per il giudizio. Determinanti sono le entrate nel luglio del 1997, di cui

invano si cercherebbe un riferimento agli atti. Ciò vale anche per il fabbisogno

dell'interessata, la quale ha sì esposto le proprie necessità attuali, di circa

fr. 2600.– mensili (risposta, pag. 7), ma nulla risulta sugli oneri che essa

doveva affrontare nel 1997.

e) In

definitiva dagli atti si evince unicamente che l'ex moglie ha ricevuto dall'eredità

paterna un capitale di fr. 537 829.30

(doc. 5° richiamato, pag. 16), che i suoi redditi si situano ora attorno ai fr.

3256.

– mensili e che il suo fabbisogno ammonta a circa fr. 2600.– mensili,

mentre l'attore dispone di fr. 4666.– mensili per rapporto a un fabbisogno

di fr. 2465.– mensili. Nel 1997 i redditi di lui erano leggermente più alti

(fr. 4794.– mensili), ma tutto si ignora sul suo fabbisogno. Parimenti non è

dato di sapere quale fosse la situazione economica dell'ex moglie nel 1997, né

tanto meno quale fosse il tenore di vita garantito dalla rendita concordata a

quel momento (RtiD I-2004 pag. 594 n. 74c). Inoltre mancano gli elementi perché

questa Camera possa valutare, secondo equità (art. 4 CC), se e in che misura la

convenuta possa essere tenuta a erodere il proprio capitale (RtiD I-2005 pag.

776.

consid. 4). Ora, spettava all'attore che chiede la soppressione del

contributo dimostrare che nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art.

153.

vCC (Bühler/Spühler, op.

cit., n. 54 ad art. 153 vCC). E nel caso in esame un confronto tra la

situazione delle parti al momento in cui hanno ridotto la rendita a fr. 600.– e

la situazione attuale non è seriamente possibile. Su questo punto l'appello si

rivela destinato all'insuc­cesso.

5.

Da ultimo l'appellante assevera che, per quanto riguarda __________, l'ex moglie ha interrotto la relazione con lui dopo otto

anni, proprio ad avvenuta introduzione della petizione, restituendo anche al

convivente quanto da lui versato a titolo di partecipazione alle spese dell'economia

domestica. Ma ciò non ha impedito ai due di trascorrere qualche serata assieme

anche in seguito, onde il sospetto dell'appellante che la fine della relazione

sia stata programmata a meri fini di causa. L'interrogativo cade nel vuoto. È

vero che secondo giurisprudenza un concubinato qualificato poteva comportare la

soppressione di una rendita di mantenimento. Una semplice convivenza, tuttavia,

non bastava. Un concubinato qualificato richiedeva una comunione di vita tanto

stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e

assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive

trattandosi di un coniuge. L'esistenza di tali requisiti era presunta,

nondimeno, ove la convivenza durasse almeno da cinque anni (Lüchin­ger/Geiser, op. cit., n. 20 e 21

ad art. 153 vCC). Il nuovo diritto non ha mutato orientamento (RtiD I-2007 pag.

733.

consid. dd).

Estremi come

quelli appena riassunti non si ravvisano nella fattispecie. Intanto, se da un

lato la relazione sentimentale fra la convenuta e __________ si è protratta effettivamente

otto anni (verbale del 14 gennaio 2004, pag. 1, risposta n. 1 dell'interrogatorio

formale), la convivenza è durata poco più di un anno, giacché in precedenza __________

doveva accudire a tre figli e viveva per conto suo (loc. cit., pag. 3 verso l'alto).

Inoltre, a prescindere dal fatto che quella relazione è ormai terminata, dagli

atti risulta che le reciproche prestazioni finanziarie durante la convivenza

erano basate su un rapporto di scambio: la convenuta pagava vitto e alloggio,

mentre il convivente partecipava ai costi del telefono, al vitto e all'alloggio

con circa fr. 300.–/400.– mensili (op. cit., pag. 3 in mezzo). Non si può dire

pertanto che da tale breve convivenza la convenuta abbia tratto vantaggi economici

analoghi a quelli di un matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg). Anche

sotto tale profilo l'appello manca di consistenza.

II. Sull'appello

adesivo

6.

La convenuta non contesta il valore litigioso di fr. 144 000.– fissato dal Segretario

assessore. Anzi, lo ritiene corretto. Essa si duole che l'indennità per

ripetibili in suo favore sia stata stabilita in soli fr. 4500.– allorché

in casi del genere (valori di causa compresi tra fr. 50 000.– e fr. 200 000.–) l'onorario

secondo l'art. 9 cpv. 1 TOA va da un minimo di fr. 8640.– (6%) a un massimo di

fr. 14 400.–

(10%), cui occorre ancora aggiungere le spese. Chiede quindi che, facendo capo

al tasso medio dell'8%, le ripetibili vengano fissate in almeno fr. 13 000.–, spese comprese.

a) Il

1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'uf-ficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (BU 65/2007 pag. 727),

ma in difetto di una norma transitoria in tal senso (“Si rinuncia a introdurre

una norma transitoria perché i casi non sono numerosi e perché è opportuno

lasciare alla giurisprudenza delle autorità coinvolte la definizione di tale

questione”: messaggio del Consiglio di Stato n. 5866 del 12 dicembre 2006,

terzultima frase) nulla induce ad applicare siffatta disciplina per prestazioni

eseguite da un avvocato fra il 2003 e il 2005. L'indennità per ripetibili va

pertanto stabilita facendo capo,

orientativamente,

alla abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 vCPC), fermo

restando che in tale ambito il primo giudice fruisce di ampia latitudine. L'indennità

per ripetibili da lui fissata può dunque essere censurata solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (richiami in: Cocchi/ Trez­zi­ni, CPC

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

b)

Nella sua giurisprudenza questa Camera si è tenuta finora, calcolando le

ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa volta

alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di

moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD

II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Il Consiglio di moderazione ha poi

riconsiderato tale prassi, precisando che un'azione tendente alla riduzione o soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi

a una causa di stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 TOA. L'onorario di un

avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica

di sentenze di divorzio in materia di contributi alimentari va definito

pertanto in conformità all'art. 9 cpv. 1 TOA, ovvero secondo il valore

litigioso (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006, consid. 5). Tra

l'aliquota mini­ma e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del

legale va poi stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza,

il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la

responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione

sociale e patrimoniale delle parti, l'esi­to della causa e la sua prevedibilità

(art. 8 TOA).

c) In

concreto il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso in fr. 144 000.– cumulando venti annualità della

rendita litigiosa, sulla scorta dell'art. 7 cpv. 3 CPC (sentenza impugnata, consid.

9). In realtà, oggetto del litigio non era una prestazione di durata incerta o

perpetua (art. 7 cpv. 3 CPC), bensì vitalizia, di modo che occorreva

definire il valore in capitale “secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione

in uso” (art. 7 cpv. 2 CPC). Invalse al proposito sono le tavole di Stauffer/Schätzle (Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 279 n. 8.3

ad art. 36). E applicabile alla fattispecie era la tavola n. 25 (Schätzle/Weber, Manuel de

capitalisation, 5ª edizione, pag. 263). Al momento della litispendenza l'ex

marito

avendo 66 anni e l'ex moglie 63, il fattore di capitalizzazione era di

12.97

per una rendita di fr. 7200.– annui, onde un valore litigioso di fr. 93 384.– (Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation,

5ª edizione, pag. 347 tavola 25).

d) Ciò posto, dandosi un valore litigioso di fr. 93 384.–, secondo

l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore variava dal 6 al 10% del

valore medesimo. Nella fattispecie il patrocinio si è rivelato relativamente

semplice, ma ha pur sempre comportato la redazione di tre memoriali (allegato

di risposta, domande per una rogatoria nella Svizzera romanda e allegato

conclusivo), la partecipazione a tre udienze (udien­za preliminare, escussione

di un testimone e interrogatorio formale della convenuta), la necessaria

corrispondenza, qualche colloquio o conferenza con la cliente. Ne segue che il primo

giudice avrebbe dovuto far capo almeno all'aliquota del 7%. All'onorario di fr. 6500.–

(arrotondati) egli avrebbe ancora dovuto aggiungere, poi, l'IVA del 7.6% (fr. 494.–)

e le spese presunte, per un totale di circa ai fr. 7500.– complessivi. L'indennità

di fr. 4500.– da lui fissata risulta dunque insufficiente. La questione è di

sapere se, oltre che inadeguata, essa configuri un eccesso o un abuso del

potere di apprezzamento.

e) Stando

all'esame del carteggio processuale l'opera svolta dal legale può valutarsi complessivamente

attorno alle 25 ore di lavoro (una dozzina d'ore per lo studio della pratica e

la stesura dei memoriali, sette-otto ore per la preparazione e la

partecipazione alle tre udienze, il resto per la corrispondenza, i colloqui e

le conferenze). L'onorario di fr. 6500.– retribuisce tale dispendio di tempo

alla tariffa di fr. 260.– orari (in una causa analoga il Consiglio di

moderazione ha avuto modo di definire adeguata, per un mandato assolto tra il

1995.

e il 1997, una tariffa di fr. 250.– orari: sentenza inc. 19.1997.25 del 4 dicembre 1997, consid. 4).

L'indennità fissata dal Segretario assessore rimunera

tale dispendio alla tariffa di fr. 180.– l'ora,

ciò che è senz'altro idoneo per i patrocini d'ufficio nei casi di assistenza

giudiziaria (DTF 132 I 213 consid. 8), ma è insostenibile per un mandato di

fiducia nel quadro di una causa come quella descritta. Costitutiva su questo

punto di un eccesso d'apprezzamento, la sentenza impugnata va riformata e

l'indennità per ripetibili portata, in parziale accoglimento dell'appello adesivo,

a fr. 7500.–.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

7.

Gli

oneri dell'appello principale seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv.

1.

CPC), il quale rifonderà alla convenuta

un'equa

indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo, la tassa di giustizia e le

spese sono commisurati alla circostanza che il ricorso verteva solo

sull'indennità per ripetibili. La convenuta vedendo accogliere la sua richiesta

per tre quinti, si giustifica che sopporti due quinti degli oneri processuali.

La rimanenza andrebbe a carico dell'attore, il quale tuttavia non ha formulato

osservazioni e non può considerarsi soccombente (Rep. 1987 pag. 137 consid. 4).

Ne discende che la tassa di giustizia e le spese vanno ridotte di conseguenza,

senza assegnazione di ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

8.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), come detto (consid. 6c) il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente

la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri dell'appello

principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le

spese di fr. 115.–, da anticipare da AP 1, restano a carico di lui, con obbligo

di rifondere a AA 1 fr. 7500.– per ripetibili.

4. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 150.–

b) spese

fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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