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Decisione

11.2005.26

Scioglimento di comproprietà: intempestività della richiesta?

29 febbraio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello principale

3. Ogni comproprietario

ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, “a meno che ciò non

sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o

dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo

scioglimento, inoltre, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv.

3 CC). La richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi

considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività

deve risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da

dividere. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli

interessi dei comproprietari coinvolti (DTF 98 II 345 in alto; SJ 1993 pag. 531

consid. 3; Steinauer, Les droits

réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 328 n. 1185 e 1185a con rimandi).

Il Pretore ha già riportato una diffusa casistica di dottrina e giurisprudenza

nella sentenza impugnata (consid. 5). Basti rammentare in questa sede che la

questione dell'intempestività non può, comunque sia, ostacolare durevolmente lo

scioglimento di una comproprietà (Brunner/

Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 20 ad art.

650).

4. Nell'appello il

convenuto esordisce ricordando di avere sempre sostenuto che l'azione di

scioglimento è intempestiva, avendo la madre PI 1 optato nella successione del

marito per l'usufrutto della particella n. 2891, ciò che i figli hanno

accettato “prendendo in conto di lasciare indiviso il fondo fino alla morte

dell'usufruttuaria” (memoriale, punto 2). Il Pretore ha ritenuto, da parte sua,

che la scelta della vedova non ostava al diritto dei figli di chiedere lo

scioglimento della comproprietà, né implicava una rinuncia per atti concludenti

all'esercizio di tale diritto. Su questo punto l'interessato non pretende di

rimettere in discussione la sentenza appellata, tant'è che nell'appello non

trae alcuna conseguenza dal suo assunto e passa la motivazione del Pretore

sotto silenzio. Al riguardo non giova perciò attardarsi oltre.

5. L'appellante si

duole che il Pretore non abbia ravvisato nell'usufrutto di PI 1 un motivo di

intempestività giusta l'art. 650 cpv. 3 CC. Egli rimprovera al primo giudice di

avere dato per scontato il fatto che costei sia disposta a rinunciare alla

servitù dietro versamento di un'indennità pari alla capitalizzazione del valore

dell'usufrutto, mentre essa ha sempre preteso il versamento di almeno fr. 250 000.–. Ciò appare tanto meno legittimo – egli

sottolinea – ove si consideri che nessuna norma legale o nessun principio

dottrinale abilita un usufruttuario, nell'ambito dello scioglimento di una

comproprietà, a esigere il riscatto dell'usufrutto in suo favore contro

pagamento in contanti (memoriale, punto 5).

In realtà l'argomentazione

cade nel vuoto. Certo, un usufruttuario non può imporre al proprietario del

bene il riscatto della servitù né, tanto meno, fissare unilateralmente

l'ammontare dell'indennità pretesa. Ma il Pretore non ha affermato che PI 1

abbia un diritto del genere. Ha rilevato semplicemente che l'usufrutto di lei

non rende la richiesta di scioglimento intempestiva perché al momento in cui si

tratterà di stabilire – giudicando l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC – il

modo della divisione, egli potrà ordi­nare la vendita del fondo previa

cancellazione della servitù contro versamento di un indennizzo calcolato capitalizzando

il valore residuo del diritto. Ciò che metterà attori e convenuto sullo stesso

piano, ha soggiunto il Pretore, poiché l'indennizzo sarà messo a loro carico in

proporzione alle rispettive quote (consid. 6 in fine). Con tale metodo di

tacitazione il convenuto è sostanzialmente d'accordo (“Avesse l'usufruttuaria

accettato il principio incondizionato della capitalizzazione del valore residuo

dell'usufrutto, il convenuto avrebbe anche potuto aderire al principio dello

scioglimento della comproprietà”: memoriale, punto 5.2). A ragione il Pretore

ha ritenuto pertanto che l'esistenza dell'usufrutto in sé non configuri un

motivo di intempestività a norma dell'art. 650 cpv. 3 CC.

6. Sostiene

l'appellante che la richiesta di scioglimento è intempestiva anche perché non è

dato di sapere “se l'immobile potrà essere realizzato, rispettivamente venduto

senza un aggravio di servitù di usufrutto (che lo renderebbe commercialmente

invendibile)”. Tutto dipenderà – egli continua – “dal libero arbitrio dell'usufruttuaria,

che potrà continuare a imporre la sua volontà a senso unico, pur di favorire in

tutti i modi i nipoti” (memoriale, punto 6.1). Se non che, così argomentando

l'appellante disconosce una volta ancora quanto ha addotto il Pretore, ovvero

che al momento in cui si tratterà di fissare il modo della divisione (nel

quadro dell'art. 651 cpv. 2 CC) egli potrà ordi­nare la vendita del bene previa

cancellazione dell'usufrutto contro versamento alla beneficiaria di un

indennizzo calcolato capitalizzando il valore residuo del diritto (sentenza

impugnata, loc. cit.). Perché in simili circostanze la richiesta di

scioglimento sarebbe nondimeno intempestiva l'appellante non spiega.

Insufficientemente motivato, in proposito l'appello risulta finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

7. Insiste l'appellante

nel sostenere che la richiesta di scioglimento è intempestiva anche perché

tutto si ignora sul modo in cui la comproprietà sarà sciolta: se con vendita

all'asta, con licitazione tra comproprietari o con vendita a trattative

private. Se si pensa poi che gli attori e l'usufruttuaria hanno ripetutamente

dichiarato di voler conservare l'immobile nel patrimonio di famiglia, mal si

capisce come il Pretore possa dare per acquisita la realizzazione del fondo

(memoriale, punto 6.2). L'asserto non è destinato a miglior sorte del

precedente. Il solo fatto che al momento di chiedere lo scioglimento di una

comproprietà non si conosca il modo in cui lo scioglimento sarà attuato è

insito nel sistema stesso degli art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC, i quali

prevedono due azioni distinte (sopra, consid. 1). Allo scioglimento della comproprietà,

in altri termini, non può ostare la mera incertezza sul modo in cui questa sarà

sciolta, salvo vanificare la portata stessa dell'art. 650 cpv. 1 CC. Perché

appaia intempestiva nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC la richiesta deve

implicare concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l'uno o

l'altro comproprietario (sopra, consid. 3). Quelli prospettati dall'appellante

sono solo generici timori per il modo in cui potrà concludersi l'azione fondata

sull'art. 651 cpv. 2 CC.

8. Secondo l'appellante

il Pretore ha dato erroneamente per certo che allo scioglimento della

comproprietà l'usufruttuaria potrà esigere il riscatto della servitù dietro

indennizzo una tantum in contanti, mentre tutto quanto essa può

pretendere è che l'usufrutto sussista sul ricavo netto della vendita del fondo

(eventualità sempre avversata tanto da lei quanto dagli attori). Il che costituirebbe

un grave pregiudizio nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC (memoriale, punto 6.3).

Si ragionasse tuttavia alla stregua del convenuto, una comproprietà gravata di

usufrutto non potrebbe mai essere sciolta a causa dello svantaggio consistente

nel dover tacitare l'usufruttuario che, per ordine del giudice, si vedesse riscattare

la servitù nel quadro dell'art. 651 cpv. 2 CC. Una simile opinione non può

manifestamente essere condivisa. Quanto al fatto che in concreto il Pretore non

potrebbe – secondo l'appellante – ordinare alcun riscatto perché l'usufrutto di

PI 1 si àncora sull'art. 473 CC, a parte il fatto che nessun testamento agli

atti conforta l'ipotesi di un usufrutto fondato sull'art. 473 CC, mal si

comprende quale grave scapito possa invocare l'appellante. Egli medesimo

riconosce che, sciolta la comproprietà immobiliare, l'usufrutto dell'art. 473

CC potrebbe continuare a gravare il ricavo netto della vendita del fondo

(tant'è che formula un'esplicita richiesta subordinata in tal senso: sotto,

consid. 10). E in siffatta ipotesi egli non ravvisa alcuno svantaggio

considerevole per sé. Gli estremi dell'art. 650 cpv. 3 CC sono quindi lungi dal

verificarsi.

9. Infine l'appellante fa valere che lo stato in cui

si trova oggi l'immo­bile non giustifica lo scioglimento immediato della

comproprietà, men che meno ove si pensi che la carente manutenzione degli

edifici si riconduce proprio alle negligenze dell'usufruttuaria (memoriale,

punto 6.3). Con simile argomentazione però il convenuto perde completamente di

vista il principio dell'art. 650 cpv. 1 CC, che assicura il diritto alla

cessazione della comproprietà in ogni tempo,

senza riguardo dalle condizioni in cui versa il bene da dividere. Per

tacere del fatto che il Pretore non ha accolto l'azione di scioglimento per via

delle condizioni in cui versa la particella n. 2891. Anche al riguardo

l'appello è votato perciò al rigetto.

10. In via subordinata

l'appellante chiede che, dovendosi proprio sciogliere la comproprietà, si ordini

a PI 1 di cancellare previamente l'usufrutto, obbligandola ad accettare

l'usufrutto sul ricavo netto della vendita del fondo, “ad esclusione di

qualsiasi altra forma di indennizzo in capitale”. Ora, a prescindere dalla circostanza

che la richiesta è nuova, e come tale irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC), il convenuto dimentica una volta di più che l'oggetto dell'azione

odierna consiste solo nell'accertamento circa l'inesistenza di impedimenti alla

cessazione della comproprietà (sopra, consid. 1). In che modo la comproprietà

andrà sciolta è oggetto dell'altra azione, fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC.

Oltre i limiti del giudizio, la richiesta subordinata va dichiarata

irricevibile anche per tale ragione.

11. Da ultimo l'appellante

insorge contro l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili,

lamentando altresì che il Pretore abbia omesso di statuire sull'addebito

relativo ai costi della perizia. Egli contesta anzitutto la sua totale

soccombenza, sottolineando che la richiesta di almeno fr. 250 000.– a titolo di indennizzo avanzata da PI 1 e

dagli attori per la rinuncia all'usufrutto “non ha assolutamente trovato

accoglimento”. Il che rende iniqua anche l'indennità di fr. 13 000.– per ripetibili dovuta agli attori, il

giudizio essendosi limitato allo scioglimento della comproprietà nel suo

principio.

a) Per

quel che è della soccombenza, il convenuto dimentica che l'eventuale riscatto

dell'usufrutto trascende i limiti di

un'azione

fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC. Poco importa dunque l'entità della cifra formulata

dall'usufruttuaria. Ora, gli attori hanno chiesto al Pretore di ordinare lo

scioglimento della comproprietà e il convenuto vi si è opposto a torto. Non fa

dubbio perciò che costui vada considerato soccombente. Quanto al fatto che egli

si senta vittima di “un'autentica discriminazione”, “di un vero e proprio

raggiro ordito a suo scapito”, tali impressioni soggettive non configurano “giusti

motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CC) atti a sovvertire il principio

della soccombenza. Ciò vale tanto per gli oneri processuali quanto per le

ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Per vero l'appellante parrebbe riconoscere –

in via subordinata –un suo certo grado di soccombenza, il che comporterebbe una

suddivisione degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC,

già citato). Il problema è che egli non indica minimamente quale dovrebbe

essere in simile eventualità la chiave di riparto. E in caso di contestazioni

patrimoniali un appellante non può limitarsi a contestare la sentenza del Pretore

con pretese indeterminate, ma deve cifrare per quanto possibile le proprie conclusioni (Rep. 1993 pag. 228 con­sid. b, 1985 pag. 95 consid. 1). Su questo punto il

ricorso non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC

e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

b) Più

delicata e la questione legata alle spese peritali. Che il Pretore abbia omesso

di giudicare al riguardo è indubbio, ancorché agli atti non figuri alcun

decreto di tassazione sul­l'onorario del perito (art. 33 LTG). Se appena si

considera tuttavia che con ordinanza del 5 febbraio 2004 (nel fascicolo “perizia”)

gli attori erano stati invitati a depositare fr. 4200.– a titolo di anticipo,

mentre il dispositivo sugli oneri della sentenza impugnata contempla spese per

soli fr. 200.–, i costi della perizia non possono essere stati presi in

considerazione. Sul relativo addebito quindi il Pretore non ha statuito, ciò

che giustifica un titolo di revisione (art. 340 lett. a CPC). E la revisione di

una sentenza appellabile si chiede con appello (art. 341 cpv. 1 CPC), sicché il

motivo di revisione diventa motivo di appello (Anastasi,

Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile

ticinese, Zurigo, 1981, pag. 224). Al riguardo questa Camera è chiamata così a

giudicare in luogo e vece del Pretore, e per di più d'ufficio, poiché in

materia di tasse e spese il giudice decide la prima volta di propria iniziativa

(Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 49 ad art. 148). La circostanza che il convenuto

non abbia formulato richieste precise sull'addebito dei costi peritali non è

pertanto di rilievo.

Ciò

posto, la perizia in questione non si è rivelata della benché minima utilità ai

fini del giudizio sull'applicazione dell'art. 650 cpv. 3 CC. Era stata chiesta

dagli attori, i quali sostenevano la necessità di sciogliere la comproprietà

senza indugio perché gli stabili necessitavano di importanti lavori di manutenzione

(sentenza impugnata, consid. 4). L'argomento non era però di alcun rilievo

sotto il profilo dell'art. 650 cpv. 3 CC (sopra,

consid. 9). Né può si rimproverare al convenuto di non essersi opposto

al mezzo di prova, che in ogni modo il Pretore ha ammesso (ordinanza del 27

novembre 2003). Ai quesiti peritali insinuati dagli attori poi il convenuto ha

formulato controquesiti, ma se li è visti

respingere tutti (ordinanza del 3 febbraio 2004), come si è visto

respingere il complemento di perizia postulato il 30 aprile 2004 (ordinanza del

6 luglio 2004). Non si può dire quindi egli abbia concorso in qualche modo

all'assunzione di una prova superflua. Nelle circostanze descritte soccorrono “giusti

motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) perché la spesa inutile sia posta

a carico di chi l'ha provocata (cfr. anche l'art. 148 cpv. 3 CPC), ossia degli

attori in solido. Al proposito l'appello merita dunque accoglimento.

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

12.

Gli attori e la

denunciata in lite lamentano a loro volta l'omissione del giudizio

sull'addebito dei costi peritali, che chiedono di porre a carico del convenuto

soccombente, postulando inoltre un aumento da fr. 13 000.– a fr. 16 900.–

dell'indennità loro dovuta per ripetibili. V'è da domandarsi anzitutto se PI 1

possa intervenire a sostegno degli attori anche in appello. Certo, un

denunciato in lite può addirittura intervenire per la prima volta in appello,

alla stessa stregua di un interveniente accessorio (art. 60 cpv. 1 con rinvio

all'art. 51 cpv. 2 CPC). Sempre a condizione però ch'egli abbia “un interesse

giuridico proprio a che una lite vertente

fra altre persone sia vinta da una parte” (art. 51 cpv. 1 CPC). Che ciò riguardi non solo il merito, ma

anche gli oneri processuali e le ripetibili appare dubbio. Sia come sia, come

denunciata in lite PI 1 non rischia – per lo meno in linea di principio – di

sopportare il pagamento di spese o ripetibili né può vedersi riconoscere indennità

a tal fine (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 30 ad art. 148 CPC; RtiD I-2007 pag. 717 n. 9c). La sua posizione

non merita perciò di essere approfondita oltre.

13.

Per quanto riguarda i

costi della perizia, non giova ripetersi (sopra, consid. 11b). Al proposito

l'appello adesivo è destinato all'insuccesso. Per quel che è delle ripetibili,

il Pretore le ha stabilite in fr. 13 000.–

sulla base di un valore litigioso di fr. 260 047.–,

che gli attori non contestano, ritenendolo anzi corretto. Essi si dolgono

tuttavia che il Pretore abbia fissato l'indennità in loro favore applicando

l'aliquota minima prevista dall'art. 9 cpv. 1 TOA per valori di causa compresi

tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– (dal 5 all'8%), chiedendo che si faccia

capo al tasso medio del 6.5% e che si aggiunga al risultato l'IVA del 7.6%.

a) L'indennità per ripetibili va stabilita

in effetti facendo capo, orientativamente, alla abrogata tariffa dell'Ordine

degli avvocati (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3). Il 1° gennaio

2008.

è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (BU 65/2007 pag. 727), ma in

difetto di una norma transitoria in tal senso (“Si rinuncia a introdurre una

norma transitoria perché i casi non sono numerosi e perché è opportuno lasciare

alla giurisprudenza delle autorità coinvolte la definizione di tale questione”:

messaggio del Consiglio di Stato n. 5866 del 12 dicembre 2006, terzultima

frase) nulla induce ad applicare siffatta disciplina per prestazioni eseguite

da un avvocato fra il 2003 e il 2005.

b) Entro

i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili

il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per

eccesso o per abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nel caso specifico gli attori non pretendono

che il primo giudice sia caduto in simili estremi. Chiedono semplicemente a

questa Camera di sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, ciò

che basterebbe per dichiarare l'appello – non adeguatamente motivato –

irricevibile. Comunque sia, si volesse anche prescindere da tale insufficienza

formale, non si può dire sicuramente che, fissando l'indennità per ripetibili

in fr. 13 000.–, il Pretore sia incorso

nell'eccesso o nell'abuso. Intanto il primo giudice si è attenuto ai limiti

tariffari, ciò che sembra escludere già a priori estremi del genere. Oltre a

ciò, la somma in questione copre l'equivalente di 31 ore di lavoro retribuite

fr. 350.– l'una (il nuovo regolamento del Consiglio di Stato prevede un

massimo di fr. 250.– orari: art. 4 cpv. 2), spese per fr. 1000.– e fr. 900.– di

IVA. L'aliquota del 5% applicata dal Pretore nella fattispecie potrà quindi apparire

tecnicamente opinabile, ma nel risultato è lungi dall'integrare eccessi o

abusi. Anche al proposito l'appello adesivo si rivela quindi destituito di buon

diritto.

III. Sulle spese e le

ripetibili

14.

Gli oneri dell'appello

principale seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il

convenuto ottiene causa vinta sull'addebito dei costi peritali, ma esce

sconfitto su tutto il resto. Nel complesso pressoché trascurabile, il suo grado

di vittoria legittima una lieve moderazione della tassa di giustizia e delle ripetibili

dovute alla controparte, ma nulla più. Gli oneri dell'appello adesivo vanno

posti invece a carico degli attori in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), soccombenti.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

15.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore

litigioso dell'appello principale (fr. 260 047.–:

sopra, consid. 13) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Non invece

quello dell'appello adesivo (fr. 8100.–, compreso il verosimile costo della

perizia giudiziaria).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

3. La

tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico

del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 13 000.– complessivi per ripetibili.

I costi della perizia giudiziaria sono posti a carico degli attori in solido.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di

giustizia ridotta fr. 1400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1450.–

sono

posti a carico del convenuto, che rifonderà agli attori fr. 3500.– complessivi

per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui

è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

V. Intimazione:

–.,;

–.,.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.