11.2005.29
diffida ai debitori
28 febbraio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.29
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, ICCA
Titolo:
diffida ai debitori
DIFFIDA AI DEBITORI
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
art. 177 CC
Incarto n.
11.2005.29
Lugano,
28 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1412
(divorzio: diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 22 novembre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso
il 7 febbraio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 18 novembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord ha obbligato AP 1 a versare dal 1° ottobre 2001, come misura a protezione
dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 2064.50 mensili alla
moglie AO 1, uno di fr. 800.– mensili per il figlio D__________ (1994) e uno di
fr. 700.– mensili per il figlio S__________ (1996), assegni familiari compresi;
che questa Camera, statuendo il 24 gennaio 2003
su appello di lui, ha confermato tale sentenza (inc.
11.2002.139);
che,
adito da AO 1, il Pretore ha ordinato il 9 settembre 2003 alla __________,
succursale di __________, di prelevare ogni mese dal conto corrente n. __________
intestato a AP 1 l'equivalente del contributo alimentare per la moglie, da
riversare direttamente a quest'ultima;
che l'ordine
è risultato infruttuoso per insufficienza di fondi sul conto;
che il 12
novembre 2003 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'azione di divorzio su richiesta unilaterale, rifiutando ogni
contributo alimentare alla moglie dopo lo scioglimento del matrimonio;
che in
via provvisionale le parti hanno convenuto il 18 dicembre 2003 di stabilire in
fr. 800.– mensili il contributo alimentare per ogni figlio dal 1° novembre
2003, accordo che il Pretore ha omologato seduta stante;
che il 19
luglio 2004 i coniugi si sono intesi nel senso che AP 1 avrebbe depositato presso
il notaio __________, __________, la prestazione d'uscita da lui maturata nei
confronti del proprio istituto di previdenza professionale (fr. 116 917.35),
dedotti fr. 12 532.30 per contributi arretrati dovuti alla moglie, quest'ultima obbligandosi
da parte sua – come il marito – a mantenere il residuo dell'importo “bloccato”;
che il
notaio __________ ha comunicato alle parti il 12 novembre 2004 il proprio
impegno a conservare la somma in questione sul conto clienti, disponendone solo
con l'accordo di entrambi “o in
forza di una chiara pronuncia giudiziaria che mi autorizza formalmente a
operare trasferimenti”;
che il 22
novembre 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore, dolendosi del ritardo con cui il
marito versava i contributi per la famiglia e chiedendo di ordinare al notaio il
pagamento in suo favore di complessivi fr. 3664.50 ogni mese, prelevandoli dal
capitale in suo possesso;
che
all'udienza del 15 dicembre 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto
di respingere la domanda;
che con
decreto cautelare del 7 febbraio 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
e ha ordinato al notaio __________ di prelevare dal capitale in suo possesso
fr. 2064.50 ogni mese, pari al contributo per AO 1, riversandoli direttamente
nelle mani di lei;
che il
Pretore ha respinto l'istanza, per contro, nella misura in cui l'ordine di
trattenuta riguardava i contributi per i figli (fr. 1600.– mensili
complessivi), contributi che AP 1 aveva pur sempre pagato, quantunque il più
delle volte in ritardo;
che la
tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese del decreto cautelare sono state
poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 250.– per ripetibili;
che contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 21 febbraio 2005 per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – il rigetto
dell'istanza avversaria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che,
pendente una causa di divorzio, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali,
applicando per analogia le disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art.
137 cpv. 2 CC);
che ove
un coniuge non adempia il suo obbligo di mantenimento, nel quadro di misure a
tutela dell'unione coniugale il giudice può ordinare ai debitori di lui “che facciano i loro pagamenti, in tutto o
in parte, all'altro” (art. 177
CC);
che identica
ingiunzione può dunque essere emanata, come misura provvisionale, durante una
causa di divorzio;
che in
concreto il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, ricordando come da oltre
un anno l'interessato non versasse più contributi alla moglie, come il predetto
capitale depositato dal notaio vada considerato alla stregua di un acquisto
suscettibile di pignoramento o di sequestro per debiti e come il convenuto non avesse
alcuna intenzione di onorare l'obbligo alimentare verso l'istante, a suo dire
autosufficiente dal profilo economico;
che nell'appello
AP 1 invoca anzitutto un cambiamento di circostanze per rapporto al giorno in
cui è stato fissato il contributo litigioso, sottolineando come nel frattempo
egli abbia chiesto di divorzio (rifiutando ogni contributo alla moglie) e come
nel frattempo la moglie abbia acquisito una propria autonomia finanziaria;
che
l'argomentazione cade nel vuoto, lo stesso appellante avendo ritirato all'udienza
del 18 dicembre 2003 – come ha sottolineato il Pretore (decreto, pag. 3 nel
mezzo) – l'istanza cautelare con cui postulava, contestualmente alla petizione,
la soppressione del contributo alimentare di fr. 2064.50 mensili fissato in favore
della moglie il 18 novembre 2002 nella procedura a tutela dell'unione coniugale
(inc. DI.2003.844, verbale di udienza, punto 3);
che tale
motivazione è pertinente, un contributo alimentare fissato nel quadro di una
procedura a tutela dell'unione coniugale rimanendo in vigore anche dopo
l'introduzione di una causa di divorzio, finché il giudice non abbia statuito altrimenti,
per lo meno in via provvisionale (Bräm
in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 41 ad art. 179 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª
edizione, n. 15 ad art. 179);
che secondo
l'appellante il decreto impugnato non è legittimamente sorretto né dal
presupposto dell'urgenza né dal rischio di un danno considerevole, requisiti
cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta ogni provvedimento cautelare;
che
l'assunto è fuori luogo, una misura provvisionale in pendenza di divorzio soggiacendo
non ai presupposti dell'art. 376 cpv. 1 CPC, bensì esclusivamente a quelli del
diritto federale (identico principio valeva già sotto l'egida dell'art. 145 cpv.
2 vCC: Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 376), sicché le nozioni di
urgenza e di danno considerevole a norma del diritto ticinese non sono di alcun
sussidio;
che, a
parere dell'appellante, non avrebbe senso imporgli il pagamento di contributi
alimentari “per poi giungere
alla condanna [della moglie] alla restituzione di quanto nel frattempo infondatamente
prelevato a fronte di siffatto inopportuno provvedimento”;
che la
tesi è una volta ancora fuori luogo, il giudice del
divorzio non potendo modificare retroattivamente misure provvisionali adottate
in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte
che ne ha beneficiato, tranne ove il debitore ottenga una revisione
dell'assetto cautelare (DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi, in particolare
a Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, Ergänzungsband, n. 445 in fine ad art. 145 vCC con rinvii);
che
analogo principio vige – a fortiori – ove le misure in questione siano
state fissate con sentenza passata in giudicato nell'ambito di una procedura a
tutela dell'unione coniugale;
che, stando
all'appellante, la moglie abusa dei propri diritti, sia perché procrastina
volutamente la causa di merito, sia perché riscuote contributi pur guadagnando
a sufficienza per mantenersi;
che
l'opinione non può essere condivisa, il fatto che la moglie si opponesse al
divorzio prima dei quattro anni di separazione previsti dall'art. 114 vCC non
bastando a connotare malafede (SJZ 98/2002 pag. 179 in basso; analogamente, in
sede cautelare:
Fatti
I CCA,
sentenza inc. 11.2002.16 del 27 marzo 2002, consid. 6), tanto meno ove si consideri
che il diritto a un contributo alimentare può essere negato in forza dell'art.
2 cpv. 2 CC solo in casi eccezionali, da ravvisare con estrema cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 584 ad art. 2 CC);
che, del
resto, se la moglie guadagnasse abbastanza per sostentare sé stessa, mal si
comprende perché l'appellante abbia ritirato il 18 dicembre 2003 – come detto –
l'istanza con cui postulava in via cautelare la soppressione del contributo
alimentare fissato in favore di lei nella procedura a tutela dell'unione coniugale;
che l'appellante
rimprovera malafede alla moglie anche per avere, quest'ultima, dichiarato il 9
settembre 2004 di rinunciare al contributo di mantenimento in suo favore, per
di più dopo avere assentito il 19 luglio 2004 al blocco della somma depositata
presso il notaio;
che in
realtà la dichiarazione del 9 settembre 2004 consiste in una lettera nella quale
l'interessata prospetta sì la sua rinuncia a contributi alimentari, ma solo
dopo il divorzio, mentre l'intesa del 19 luglio 2004 comportava sì il blocco
della somma depositata presso il notaio, ma non la rinuncia della moglie al
contributo alimentare pendente causa;
che infine,
a mente dell'interessato, nel caso specifico il Pretore non avrebbe nemmeno
potuto emettere una diffida ai debitori, sia perché il notaio non può ritenersi
suo “debitore”, sia perché “la natura del provvedimento va (…) a toccare eventuali rivendicazioni
di suddivisione degli averi LPP a beneficio della controparte di cui la stessa
non potrebbe invero disporre se non in base alle eccezioni di cui ai sensi della
legislazione in materia di LPP che qui non sono dati” (memoriale, pag. 6 in fondo);
che il
primo asserto è infondato, “debitore” nell'accezione dell'art. 177 CC essendo
chiunque debba consegnare al coniuge gravato di obblighi alimentari una data
somma o debba compiere in favore di lui una determinata prestazione, come – ad
esempio – la banca presso la quale il coniuge abbia depositato fondi o valori (Schwander, op. cit., n. 12 ad art. 177
CC);
che, di
conseguenza, il notaio presso cui si trova depositata una somma in proprietà
dell'appellante ben può essere definito “debitore” sotto il
Considerandi
profilo dell'art. 177 CC;
che
inoltre, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 5 LFLP, la questione è ormai
superata, l'appellante non contestando che dal momento della sua riscossione la
spettanza da lui maturata verso l'istituto di previdenza sia divenuta un
acquisto (come ha rammentato il Pretore con richiamo a Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 25 segg.),
suscettibile come tale di pignoramento o sequestro (DTF 121 III 31);
che, del
tutto inconsistente, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel ricorso;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è
stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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