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Decisione

11.2005.29

diffida ai debitori

28 febbraio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA,

sentenza inc. 11.2002.16 del 27 marzo 2002, consid. 6), tanto meno ove si consideri

che il diritto a un contributo alimentare può essere negato in forza dell'art.

2 cpv. 2 CC solo in casi eccezionali, da ravvisare con estrema cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 584 ad art. 2 CC);

che, del

resto, se la moglie guadagnasse abbastanza per sostentare sé stessa, mal si

comprende perché l'appellante abbia ritirato il 18 dicembre 2003 – come detto –

l'istanza con cui postulava in via cautelare la soppressione del contributo

alimentare fissato in favore di lei nella procedura a tutela dell'unione coniugale;

che l'appellante

rimprovera malafede alla moglie anche per avere, quest'ultima, dichiarato il 9

settembre 2004 di rinunciare al contributo di mantenimento in suo favore, per

di più dopo avere assentito il 19 luglio 2004 al blocco della somma depositata

presso il notaio;

che in

realtà la dichiarazione del 9 settembre 2004 consiste in una lettera nella quale

l'interessata prospetta sì la sua rinuncia a contributi alimentari, ma solo

dopo il divorzio, mentre l'intesa del 19 luglio 2004 comportava sì il blocco

della somma depositata presso il notaio, ma non la rinuncia della moglie al

contributo alimentare pendente causa;

che infine,

a mente dell'interessato, nel caso specifico il Pretore non avrebbe nemmeno

potuto emettere una diffida ai debitori, sia perché il notaio non può ritenersi

suo “debitore”, sia perché “la natura del provvedimento va (…) a toccare eventuali rivendicazioni

di suddivisione degli averi LPP a beneficio della controparte di cui la stessa

non potrebbe invero disporre se non in base alle eccezioni di cui ai sensi della

legislazione in materia di LPP che qui non sono dati” (memoriale, pag. 6 in fondo);

che il

primo asserto è infondato, “debitore” nell'accezione dell'art. 177 CC essendo

chiunque debba consegnare al coniuge gravato di obblighi alimentari una data

somma o debba compiere in favore di lui una determinata prestazione, come – ad

esempio – la banca presso la quale il coniuge abbia depositato fondi o valori (Schwander, op. cit., n. 12 ad art. 177

CC);

che, di

conseguenza, il notaio presso cui si trova depositata una somma in proprietà

dell'appellante ben può essere definito “debitore” sotto il

Considerandi

profilo dell'art. 177 CC;

che

inoltre, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 5 LFLP, la questione è ormai

superata, l'appellante non contestan­do che dal momento della sua riscossione la

spettanza da lui maturata verso l'istituto di previdenza sia divenuta un

acquisto (come ha rammentato il Pretore con richiamo a Pichonnaz/Rumo-Jungo,

Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 25 segg.),

suscettibile come tale di pignoramento o sequestro (DTF 121 III 31);

che, del

tutto inconsistente, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso;

che

l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel ricorso;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1

CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è

stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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