Lexipedia

Decisione

11.2005.3

Misure a protezione dell'unione coniugale.

28 febbraio 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli

oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi

costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413).

2. Litigiosi rimangono in concreto i contributi alimentari per moglie e

figlio. Al riguardo il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr.

8666.65 netti mensili (senza gli assegni familiari) e il fabbisogno minimo di

lui in fr. 4015.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.¿, locazione fr. 1650.¿, premio della cassa malati fr. 245.¿, indennità

per pasti fuori casa fr. 220.¿, imposte fr. 800.¿). Quanto alla moglie, egli ha

accertato un reddito di fr. 2000.¿ netti mensili fino all'agosto

del 2004 e di fr. 2800.¿ mensili in seguito a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 3032.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.¿, locazione fr. 903.¿ [già dedotta la quota che rientra

nel fabbisogno in denaro del figlio], indennità di trasferta fr. 200.¿, premio

della cassa malati fr. 229.¿, imposte fr. 450.¿). Il fabbisogno in denaro di E__________

è stato valutato in fr. 1037.¿ mensili. Constata un'eccedenza

di fr. 2582.65 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004 e di fr.

3382.65 in seguito, il Pretore ha posto a carico del convenuto un contributo

alimentare per la moglie di fr. 2323.30 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto

del 2004 e di fr. 1923.30 dopo di allora, oltre a uno per il figlio di fr.

1037.¿ mensili più l'assegno familiare.

I. Sull'appello principale

3. L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di non avere computato alla moglie, dal

settembre del 2003 all'agosto del 2004, invece del reddito effettivo di fr.

2000.¿ mensili, un guadagno ipotetico di almeno fr. 3000.¿/3200.¿ mensili. Fa

valere che costei, non avendo profuso sforzi per estendere la sua attività, ha

disatteso quanto pattuito con l'accordo cautelare del 24 ottobre 2003 e che,

dovendosi ritenere durevole la separazione, il contributo ali­mentare va

calcolato secondo i criteri previsti dopo il divorzio. Il Pretore, accertato

che la situazione finanziaria dei coniugi permetteva di sopperire alle spese di

due economie domestiche e che la moglie doveva occuparsi ancora di un figlio

minore di 10 anni, ha escluso una capacità di guadagno più elevata di quella

effettiva. Nondimeno, dal settembre del 2004 egli le ha imputato un reddito da

attività lucrativa al 50% di fr. 2800.¿ mensili, corrispondenti allo stipendio

di una docente di scuola elementare.

a) Gli

art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della fami­glia anche dopo la

fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere

regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniuga­le,

ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione co­niu­gale o ¿ in penden­za di causa

¿ dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia

di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le

disposizioni a tutela del­l'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che

misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'eco­nomia domestica

in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa,

esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza

secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

b) Nell'ambito

di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un

coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative:

quando non sia possibile attingere all'eccedenza o ¿ almeno provvisoria­men­te

¿ a sostanza accu­mulata durante la vita in comune, quando i mezzi a

disposizione (compresi quelli della sostan­za) non bastino a finanziare due

economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle

circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da

parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di

lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con

la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure prov­visionali

in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di

stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito

ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro

di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel

caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica

che il coniuge professionalmente inattivo ¿ o attivo solo a tempo parziale ¿ è

chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

c) Per

quanto riguarda le misure a protezione dell'unione coniugale in particolare, la

giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il

¿contributo pecuniario¿ di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n.

1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente

dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita

in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura

(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di

misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la

sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per

salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere

conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che,

ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo

scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente

inattivo ¿ o attivo solo a tempo parziale ¿ assume maggiore importanza (DTF 128

III 67 consid. 4a con riferimenti).

d) Nella

fattispecie le parti si sono sposate il 29 maggio 1992. Fino al 2000 si ignora

se la moglie abbia esercitato un'attività lucrativa. Risulta solo che essa ha

tenuto corsi per adulti tra il 1997 e il 2003 su incarico del Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport (doc. 12, 31; doc. richiamati I),

corsi di profilassi dentaria nel 1997 per le scuole comunali di __________ (54

ore di lezione: deposizione __________: verbale del 20 novembre 2003 e doc. 14)

e ha collaborato tra il 1997 e il 2000 con ¿__________¿ di __________, dove ha

guadagnato circa fr. 80.¿ mensili nel 1999 (doc. 13), fr. 55.¿ nel 2000 (doc.

13) e fr. 30.¿ nel 2002 (doc. 32). Dal 2000 essa lavora a tempo parziale (25%)

come docente di attività creative alla scuola elementare consortile di __________

(doc. M, R e 30) e dal settembre del 2003 insegna anche alla scuola media di __________

con un grado d'occupazione del 14.81% (doc. S), passato nel 2004 al 21.43%

(stipendio del settembre 2004).

e) Ciò

premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accor­dati i coniugi era quello

per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la

moglie si sarebbe occupata della casa e della famiglia, lavorando accessoriamente

inoltre a tempo parziale. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata

fino alla separazione di fatto. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe

dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente

che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere

all'eccedenza o ¿ almeno provvisoria­men­te ¿ a sostanza accu­mulata durante la

vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostan­za)

non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate,

nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nella misura in cui crede

di poter applicare i criteri dell'art. 125 nell'ambito dell'art. 176 cpv. 1 n.

1 CC (appello pag. 5 e 6), l'appellante adombra speculazioni che cadono nel

vuoto.

f) Nel

caso in esame il bilancio familiare rivela, come si vedrà oltre (consid. 13),

una consistente eccedenza già con il reddito effettivo alla moglie. Pretendere

che quest'ultima estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel

quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è fuori discorso, la situazione

familiare dovendo essere modificata il meno possibile.

4. Sempre

per quanto riguarda il reddito della moglie, l'appellante non contesta quello

da lei conseguito fino all' agosto del 2003 (fr. 2000.¿ mensili netti). Rileva

però che dal settembre del 2003 essa lavora non solo

alla scuola elementare consortile di __________, ma anche alla scuola media di __________,

sicché ai fr. 2000.¿ mensili occorre aggiungere fr. 900.¿ dal settembre del

2003 e fr. 1500.¿ mensili dal settembre del 2004.

Nella

fattispecie, trattandosi di una lavoratrice dipendente, decisivo è ¿ di regola

¿ lo stipendio net­to percepito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595

n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità

supplementari se costituiscono un'entrata regolare. In concreto risulta dal

fascicolo processuale che dal febbraio del 2003 la Delegazione scolastica

consortile di __________ versa all'istante uno stipendio di fr. 1670.¿ mensili

(compresa la quota tredicesima: doc. R ed

estratti

del conto privato dell'istante presso la __________ dal 2000 al 2003: richiamo

IV). Per le ore prestate alla scuola media di __________ l'interessata ha ricevuto

inoltre fr. 1005.¿ mensili tra il settembre del 2003 e l'agosto del 2004 (compresa

la quota tredicesima: doc. S) e fr. 1510.¿ mensili dopo di allora (compresa la

quota tredicesima: conteggio di stipendio allegato alla lettera 4 ottobre 2004 dell'avv.

__________). Quanto al guadagno conseguito impartendo corsi per adulti, l'istante

ha ricevuto fr. 580.95 nel 2003 (richiamo I) e fr. 500.¿ nel 2004

(interrogatorio formale del 24 maggio 2004, risposta n. 7). In definitiva il

reddito della moglie va dunque accertato in fr. 2000.¿ mensili tra il febbraio

e l'agosto del 2003, come da lei ammesso (appello adesivo, pag. 7), in fr.

2725.¿ mensili tra il settembre del 2003 e l'agosto del 2004 e in fr. 3230.¿

mensili dopo di allora.

5. Secondo

l'appellante l'agire della moglie configurerebbe un abuso di diritto poiché,

non avendo esteso la propria attività, essa ha violato l'accordo cautelare

prodotto all'udienza del 24 ottobre 2003. E siccome dal 1° settembre 2003 essa,

pur avendo la pos­sibilità, non ha aumentato le sue entrate, sarebbe iniquo

riconoscerle un contributo alimentare dopo di allora. In realtà giova

rammentare che il diritto al contributo può essere negato solo per abuso, in

casi eccezionali da ravvisare con gran­de cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC).

La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di

carattere economico, ove il coniuge richie­dente rifiuti informazioni sulle sue

proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare dopo

anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé

solo o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti

in altro modo (Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs­­recht, Zurigo 1999, n.

34 ad art. 137 CC; Bräm/Hasenböhler,

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 13 segg. ad art. 163 CC), ciò che in

concreto non si riscontra. Si aggiunga che, comunque sia, dal settembre del

2003 l'interessata ha aumentato la propria attività lucrativa e assolve nella

misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento che le incombe. Nelle circostanze

descritte la tesi dell'appellante non merita ulteriore disamina.

6. Il

marito sostiene dipoi che il calcolo del contributo cautelare secondo il

riparto a metà dell'eccedenza non può applicarsi sistematicamente, ma deve

tenere conto del fatto che ¿ come in concreto ¿ la moglie può provvedere da sé

al proprio sostentamento. L'asserto non può lontanamente essere seguito.

Sebbene il legislatore non imponga un solo e unico metodo per definire il

contributo dovuto dovuto al coniuge durante il matrimonio, la giurisprudenza

decennale di questa Camera si attiene alla ripartizione paritaria

dell'eccedenza che rimane una volta dedotto dal reddito globale della famiglia

il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni. Simile metodo è

pacificamente conforme al diritto federale (DTF 126 III 9 consid. 3c,

119 II 314, 114 II 26; Sutter/Freiburghaus,

op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Al riparto a metà dell'eccedenza si può derogare solo ove sia reso

verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità

dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il

Tribunale federale ha precisato invero che un'altra eccezione si impone qualora

uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni se il fabbisogno di questi

ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del

genitore affidatario (DTF 126 III 8). Ciò non è il caso tuttavia nella

fattispecie. In altri termini, per scostar­si dal riparto a metà dell'eccedenza

il contributo spettante alla moglie dovrebbe compor­tare ¿ in altri termini ¿

una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale oppure dovrebbe

far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore

a quello da essa avu­to durante la comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2,

119 II 314 consid. 4a pag. 317, 115 II 424 consid. 3). Incombeva al marito

allegare e rendere verosimili ipotesi simili, il che nel caso specifico fa

assoluto difetto.

7. Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante

chiede che gli si riconoscano fr. 1250.¿ mensili per il minimo esistenziale e

fr. 329.70 per il premio della cassa malati. La prima richiesta è infondata.

Questa Camera ha già avuto modo di precisare che l'importo di fr. 1250.¿

previsto per genitori ¿monopa­rentali con obblighi di mantenimento¿ va

applicato solo ai genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11;

I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 30 dicembre 2004, consid. 4a), mentre in

concreto l'appellante, pur conservando l'autorità parentale, non ha l'affidamento

del figlio. La seconda richiesta dell'appellante è provvista invece di buon

diritto. Dagli atti si evince invero che il premio della cassa malati da lui

pagato comprende non solo la copertura di base obbligatoria (fr. 245.¿ mensili:

doc. 28), ma anche una polizza complementare (circa fr. 85.¿ mensili: doc. 22,

2° foglio). Considerato che i coniugi hanno il diritto di mantenere ¿ in linea

di principio ¿ il tenore di vita avuto durante la vita in comune e che la

rinuncia a un'assicurazione complementare si giustifica solo in condizioni

finanziarie difficili (RDAT 1999-I pag. 204), ciò che non è il caso in

concreto, non sussistono ragioni per non riconoscere tale costo. Il fabbisogno

dell'interessato ammonta, in ultima analisi, a fr. 4100.¿ mensili.

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

8.

L'istante

ha introdotto il 24 marzo 2005 un ¿commento alle osservazioni¿ di controparte.

Ora, gli art. 307 segg. CPC non prevedono un doppio scambio di allegati in

secondo grado, sicché l'appellante adesiva non può replicare alle osservazioni

della controparte (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.

314). Ne segue che il memoriale in questione va dichiarato irricevibile.

9.

I

documenti prodotti dall'istante con l'appello adesivo e dal convenuto con le

osservazioni al memoriale avversario non sono ricevibili, nelle protezioni

dell'unione coniugale continuando a valere in seconda sede il divie­to generale

dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.136

del 21 dicembre 2005, consid. 6), tranne ove si applichi il principio inquisitorio

illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove

il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai

fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In

concreto i nuovi documenti, tutti successivi alla sentenza del Pretore, sono

volti unicamente a rendere verosimile l'aumento del fabbisogno minimo della

moglie e la riduzione del reddito conseguito dal marito), il che non gioverebbe

al contributo alimentare per il figlio minorenne. Non si scorge dunque motivo

per assumerli agli atti. Per il resto, dandosi mutamen­ti apprez­zabili dopo

l'emanazione del giudizio appellato, le misure a protezione dell'unione

coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art.

179.

CC). Non incombe pertanto a questa Camera statuire come un'autorità di

primo grado sulla base di fatti o documenti che il giudice naturale non poteva

conoscere (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.150 del 14 maggio 2004,

consid. 2b).

10.

L'istante

contesta il reddito del marito accertato dal Pretore in fr. 8666.65 netti

mensili, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 10 052.¿ mensili netti. Ora,

come si è accennato, il convenuto lavora per la __________, di cui è azionista

al 20% e presidente del consiglio di amministrazione. Dagli atti emerge che dal

gennaio del 2000 al luglio del 2002 egli ha ricevuto uno stipendio di fr. 10 183.¿ mensili

netti, più una tredicesima (o gratifica) di fr. 10 000.¿ alla fine di ogni

anno (estratti del conto privato del convenuto presso il __________ dal 2000 al

2002: richiamo II), tant'è che dal certificato di salario 2001 risulta un

reddito mensile netto di fr. 11 056.¿ (doc. Q). Dai conteggi di stipendio dal

luglio del 2002 all'agosto del 2003 si evince invece una riduzione dello

stipendio a fr. 8183.¿ netti mensili e della tredicesima (o gratifica) a fr.

8000.

¿ (doc. 15).

Ora, è

esatto che in costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilaterlamente

la propria capacità lucrativa, privando improvvisamente la famiglia di introiti

regolari senza ragioni importanti (RtiD 2005-I pag. 767 n. 50c). Se non che,

nel caso specifico il convenuto ha giustificato la riduzione dello stipendio,

rendendo verosimile che per ragioni aziendali la società ha dovuto diminuire il

lavoro ai dipendenti e procedere addirittura a licenziamenti (risposta scritta,

pag. 16 in alto). Né la riduzione di stipendio è avvenuta ¿ per avventura ¿ in

concomitanza con la separazione di fatto. Da parte sua l'interessata non

pretende che il marito abbia di proposito lavorato meno. A un sommario esame

come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione

coniugale la diminuzione di reddito non appare ricondursi così a una decisione

unilaterale del convenuto. Ciò posto, il reddito da attività dipendente del

convenuto risulta di fr. 8666.¿ mensili (doc. 15), compresa la quota di

tredicesima (ma senza l'assegno familiare, il Pretore avendolo già dedotto

dalla spettanza del figlio: sentenza impugnata, consid. 5.3). A tale importo va

aggiunto il reddito della sostanza, ovvero fr. 291.¿ mensili versati dalla

stessa __________ per un credito dell'appellante di fr. 100 000.¿,

rimunerato al 3.5% (interrogatorio formale del convenuto del 24 maggio 2004,

risposta n. 38 e memoriale conclusivo del 5 agosto 2004, pag. 11 in alto). Le

entrate del marito assommano di conseguenza a fr. 8957.¿ mensili.

11.

Per

quel che concerne il proprio fabbisogno minimo, l'istante si duole che il

Pretore gli abbia riconosciuto solo fr. 200.¿ mensili per le trasferte,

stralciando anche i premi delle assicurazioni domestiche e di responsabilità

civile privata, l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC dell'automobile.

Dal 1° febbraio 2005 egli rivendica inoltre un fabbisogno di fr. 3836.¿, dati i

nuovi costi dovuti al trasloco da __________ a __________, come pure all'aumento

dei premi della cassa malati e delle citate assicurazioni.

a) La

prima doglianza non ha fondamento già per il fatto che l'interessata non spiega

come mai l'indennità di fr. 200.¿ mensili a lei riconosciuta per le spese di trasferta

non è sufficiente. Ammessa invece l'esigenza di un veicolo per scopi professionali,

mal si comprende perché non si dovrebbe tenere conto dell'assicurazione RC

obbligatoria (fr. 94.25 mensili: doc. H) e dell'imposta di circolazione (fr.

31.60

mensili: doc. I).

b) I

premi delle assicurazioni correnti per l'economia domestica o la responsabilità

civile vanno riconosciuti, per principio, nel fabbisogno minimo del coniuge

tenuto al pagamento (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Haus­heer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna

1997, pag. 81 n. 02.38). Come mai il Pretore abbia ignorato il premio mensile di fr. 40.¿ documentato dall'istante (doc. G) non è

pertanto dato di capire. Quanto all'aumento del fabbisogno minimo dal 1°

febbraio 2005, rivendicato dall'interessata, già si è detto che i documenti

relativi sono irricevibili (sopra, consid. 9). Il fabbisogno minimo dell'appellante

adesiva si attesta, nelle condizioni descrit­te, a fr. 3198.¿ mensili.

12.

L'appellante

adesiva insorge da ultimo contro la riduzione del fabbisogno del figlio che il

Pretore ha praticato, deducendo i costi sostenuti dal padre durante l'esercizio

del diritto di visita. Essa contesta altresì la detrazione di tutta la posta

che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono per la cura e l'educazione.

Il Pretore si è dipartito in effetti dalle citate raccomandazioni, togliendo l'intera

posta per cura e educazione (fr. 435.¿ mensili) e adattando il costo dell'alloggio alle spese effettive del genitore affidatario (fr.

370.

¿ mensili). Per tenere conto poi del tempo trascorso dal

ragazzo con il padre, egli ha ulteriormente tolto dal

fabbisogno in denaro del figlio un terzo dell'importo previsto dalle

raccomandazioni per il vitto e il 15% degli altri costi (weitere Kosten),

per complessivi fr. 190.¿. Infine dall'importo di fr. 1220.¿ il Pretore

ha dedotto ancora l'assegno familiare di fr. 183.¿

mensili, onde in definitiva un fabbisogno in denaro di fr. 1037.¿ mensili.

a) Per

quel che riguarda la posta per la cura e l'educazione, a torto il Pretore l'ha

completamente eliminata. L'istante può accudire E__________ solo quando non è

al lavoro (25% del tempo fino all'agosto del 2003, circa il 40% fino all'agosto

2004.

e il 45% dopo di allora). Nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita

così la quota percentuale (principio definito ¿corretto¿ dal Tribunale

federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).

b) Per

quel che è delle ulteriori deduzioni, non fa dubbio che nella commisurazione

del contributo alimentare occorre tenere calcolo anche della partecipazione

alle cure del genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). Ma una riduzione

del contributo alimentare si giustifica unicamente qualora il diritto di visita

risulti nettamente più ampio dell'usuale e permetta all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili (Wull­schleger in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 46 ad art. 285 CC). L'onere di

mantenimento in denaro, per vero, si trasferisce solo limitatamente da un genitore

all'altro: dandosi un ampio diritto di visita, diminuiscono le spese correnti

dell'affidatario (come ad esempio quelle per il vitto), ma non le spese fisse

(come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e così via: Wullschleger, op. cit., n. 47 ad art.

285.

CC).

In

concreto il diritto di visita a E__________ risulta più esteso del solito

(sostanzialmente un giorno la settimana; per la prassi nel Ticino v. RtiD

I-2005 pag. 778 n. 58c). A parte il fatto però che le spese inerenti a un

diritto di visita abituale, come i costi di una bibita o il biglietto di un

cinema, rimangono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Schei­dung der Elternehe

in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi), il convenuto

non ha mai quantificato neppure per ordine di grandezza le maggiori spese da

lui affrontate, limitandosi a rivendicare un'equa riduzione (conclusioni, pag.

6). Non soccorrevano dunque le condizioni perché il Pretore riducesse arbitrariamente

il fabbisogno del ragazzo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5e; I

CCA, sentenza inc. 11.2005.83 del 3 ottobre 2005, consid. 7). Tutto ciò

posto, il fabbisogno in denaro del figlio ammonta a fr. 1336.¿ mensili fino al

31.

agosto 2003, a fr. 1401.¿ mensili fino al 31 agosto 2004 e a fr. 1422.¿

mensili in seguito (senza l'assegno familiare).

13.

Da

quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

Dal febbraio al 31 agosto 2003

reddito del

marito (consid. 10) fr. 8957.¿

reddito

della moglie (consid. 4) fr. 2000.¿

fr.

10957.

¿ mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿

fabbisogno

in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1336.¿

fr.

8634.

¿ mensili.

eccedenza fr.

2323.

¿ mensili

metà

eccedenza fr. 1161.¿ mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

4100.

¿ + fr. 1161.¿ = fr. 5261.¿ mensili,

deve versare

alla moglie:

fr. 3198.¿ + fr.

1161.

¿ ./. fr. 2000.¿ = fr. 2360.¿ mensili (arrotondati)

e al figlio fr.

1335.

¿ mensili (arrotondati).

Dal

1° settembre 2003 al 31 agosto 2004

reddito del

marito (consid. 10) fr. 8957.¿

reddito

della moglie (consid. 4) fr. 2725.¿

fr.

11.

682.¿ mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿

fabbisogno

in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1401.¿

fr.

8699.

¿ mensili.

eccedenza fr.

2983.

¿ mensili

metà

eccedenza fr. 1491.¿ mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

4100.

¿ + fr. 1491.¿ = fr. 5591.¿ mensili,

deve versare

alla moglie:

fr. 3198.¿ + fr.

1491.

¿ ./. fr. 2725.¿ = fr. 1965.¿ mensili (arrotondati)

e al figlio fr.

1400.

¿ mensili (arrotondati).

Dal

1° settembre 2004 in poi

reddito del

marito (consid. 10) fr. 8957.¿

reddito

della moglie (consid. 4) fr. 3230.¿

fr.

12.

187.¿ mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿

fabbisogno

in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1422.¿

fr.

8720.

¿ mensili.

eccedenza fr.

3467.

¿ mensili

metà

eccedenza fr. 1733.¿ mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

4100.

¿ + fr. 1733.¿ = fr. 5833.¿ mensili

deve versare

alla moglie:

fr. 3198¿ + fr.

1733.

¿ ./. fr. 3230.¿ = fr. 1700.¿ mensili (arrotondati)

e al figlio fr.

1425.

¿ mensili (arrotondati).

Ne discende che l'appello principale deve essere respinto, mentre

quello adesivo va accolto entro tali limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

14.

Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto rifonderà alla controparte un'indennità per

ripetibili. Per quanto attiene all'appello adesivo, i costi del processo

seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante

ottiene bensì un aumento dei contributi, ma non nella misura richiesta. Nel

complesso si giustifica perciò che essa sopporti quattro quinti degli oneri e

che rifonda alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. L'esito del

giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali e le

ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

400.¿

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a AA 1 fr. 1500.¿ per

ripetibili.

3. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 (recte:

5) della sentenza impugnata è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AA 1,

in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi di

mantenimento:

fr. 2360.¿ mensili per la moglie e fr.

1335.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, dal febbraio

al 31 agosto 2003,

fr. 1965.¿ mensili per la moglie e fr.

1400.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, dal 1°

settembre 2003 al 31 agosto 2004,

fr. 1700.¿ mensili per la moglie e fr.

1425.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, e dal 1°

settembre 2004 in poi.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

400.¿

sono

posti per quattro quinti a carico dell'appellante adesiva e per il resto a

carico di AP 1, cui l'appellante adesiva rifonderà fr. 1300.¿ per ripetibili

ridotte.

5. Intimazione

a:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster