11.2005.3
Misure a protezione dell'unione coniugale.
28 febbraio 2006Italiano29 min
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Numero d'incarto:
11.2005.3
Data decisione, Autorità:
28.02.2006, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale.
CONTRIBUTI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2005.3
Lugano
28 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
DI.2003.00017 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud promossa con istanza del 30 gennaio 2003 da
AA 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 3 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 21 dicembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 febbraio 2005 presentato da AA
1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964) e AA 1 (1964) si sono
sposati a __________ il 29 maggio 1992. Dal matrimonio è nato E__________, il
29 giugno 1994. Il marito è direttore della __________ di __________, azienda
attiva nel settore della produzione televisiva e multimediale, di cui è
presidente del consiglio di amministrazione. La moglie, docente di attività
creative, lavora a tempo parziale alle scuole elementari consortili di __________
e alla scuola media di __________. I coniugi si sono separati di fatto nel
gennaio del 2003, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi, con il figlio, in un appartamento nello stesso Comune.
B. Il
30 gennaio 2003 AA 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere ¿
già in via provvisionale ¿ l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento
del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare
per sé di fr. 3100.¿ mensili dal 1° gennaio 2003 e uno per E__________ di
fr. 1340.¿ mensili (incluso l'assegno familiare). Statuendo inaudita parte
il 6 febbraio 2003, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione
domestica, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di
visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare dal febbraio del 2003 un
contributo alimentare di fr. 3000.¿ mensili complessivi per moglie e figlio.
C. Alla
discussione del 28 febbraio 2003 la procedura è stata sospesa in vista di un
componimento amichevole. Riattivata la causa su richiesta dell'istante,
all'udienza del 24 aprile 2003 le parti hanno prodotto un ¿accordo cautelare
transitorio¿ che disciplinava, oltre al diritto di visita, l'impegno del marito
a versare dal mese di aprile al mese di agosto 2003 un contributo alimentare di
complessivi fr. 3600.¿ mensili e quello della moglie di aumentare la sua
capacità di guadagno. Il Pretore ha omologato tale assetto in calce al verbale
d'udienza e ha nuovamente sospeso la procedura.
D. Fallite
le trattative, all'udienza del 19 settembre 2003, indetta per la discussione, AP
1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, ha rivendicato l'affidamento
congiunto del figlio E__________ o ¿ in subordine, ove questi fosse stato
affidato alla madre ¿ il diritto di affiancare alla moglie una persona con
formazione specialistica per coadiuvarla nei compiti educativi e nella gestione
del diritto di visita, ha postulato l'estensione del suo diritto di visita e ha
rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, offrendo solo un contributo di
fr. 1100.¿ mensili (incluso l'assegno familiare) per E__________. Ribadite le
rispettive posizioni dopo un secondo scambio di allegati, all'udienza del 23
ottobre 2003, indetta per il seguito della discussione, le parti hanno
mantenuto le loro domande. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a presentare atti scritti. Nel proprio memoriale, del 5 agosto 2004, AP 1 ha
riaffermato la sua posizione. La moglie è rimasta silente.
E. Statuendo
il 21 dicembre 2004, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato E__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre
e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2323.30 mensili
per la moglie dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004, ridotti a fr. 1923.30
mensili in seguito, e uno di fr. 1037.¿ mensili per E__________ (oltre
l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.¿, sono
state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.¿ per ripetibili
ridotte.
F. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 3 gennaio 2005 nel quale
chiede che ¿ previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ¿ il contributo
alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 2205.95 mensili dal febbraio all'agosto
del 2003 e soppresso in seguito o, in subordine, ridotto a fr. 2205.95 mensili dal febbraio
all'agosto del 2003, a fr. 1755.95 mensili dal settembre del 2003
all'agosto del 2004 e a fr. 1455.95 mensili da allora
in poi. Con decreto del 10 gennaio 2005 il presidente della Camera ha respinto
la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2005 AA
1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula l'aumento del
contributo alimentare per sé a fr. 2810.50 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto
del 2004, a fr. 2440.25 mensili dal settembre del 2004 al gennaio del 2005 e a
fr. 2722.75 mensili in seguito, come pure un aumento di quello per il figlio a
fr. 1627.50 (assegni familiari inclusi). Con osservazioni del 7 marzo 2005 AP 1
conclude per il rigetto dell'appello adesivo. Il 24 marzo 2005 AA 1 ha introdotto
un ¿commento alle osservazioni 7 marzo¿.
in diritto: 1.
L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce ¿ tra
l'altro ¿ i ¿contributi pecuniari¿ dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1)
e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le
disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). L'ammontare dei
¿contributi pecuniari¿ tra i coniugi si calcola dividendo l'eccedenza mensile ¿
di regola a metà ¿ una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b,
123 III 1; Schwander in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999,
n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha
diritto di conservare l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno
dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare
Fatti
i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli
oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi
costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413).
2. Litigiosi rimangono in concreto i contributi alimentari per moglie e
figlio. Al riguardo il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr.
8666.65 netti mensili (senza gli assegni familiari) e il fabbisogno minimo di
lui in fr. 4015.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.¿, locazione fr. 1650.¿, premio della cassa malati fr. 245.¿, indennità
per pasti fuori casa fr. 220.¿, imposte fr. 800.¿). Quanto alla moglie, egli ha
accertato un reddito di fr. 2000.¿ netti mensili fino all'agosto
del 2004 e di fr. 2800.¿ mensili in seguito a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 3032.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.¿, locazione fr. 903.¿ [già dedotta la quota che rientra
nel fabbisogno in denaro del figlio], indennità di trasferta fr. 200.¿, premio
della cassa malati fr. 229.¿, imposte fr. 450.¿). Il fabbisogno in denaro di E__________
è stato valutato in fr. 1037.¿ mensili. Constata un'eccedenza
di fr. 2582.65 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto del 2004 e di fr.
3382.65 in seguito, il Pretore ha posto a carico del convenuto un contributo
alimentare per la moglie di fr. 2323.30 mensili dal febbraio del 2003 all'agosto
del 2004 e di fr. 1923.30 dopo di allora, oltre a uno per il figlio di fr.
1037.¿ mensili più l'assegno familiare.
I. Sull'appello principale
3. L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di non avere computato alla moglie, dal
settembre del 2003 all'agosto del 2004, invece del reddito effettivo di fr.
2000.¿ mensili, un guadagno ipotetico di almeno fr. 3000.¿/3200.¿ mensili. Fa
valere che costei, non avendo profuso sforzi per estendere la sua attività, ha
disatteso quanto pattuito con l'accordo cautelare del 24 ottobre 2003 e che,
dovendosi ritenere durevole la separazione, il contributo alimentare va
calcolato secondo i criteri previsti dopo il divorzio. Il Pretore, accertato
che la situazione finanziaria dei coniugi permetteva di sopperire alle spese di
due economie domestiche e che la moglie doveva occuparsi ancora di un figlio
minore di 10 anni, ha escluso una capacità di guadagno più elevata di quella
effettiva. Nondimeno, dal settembre del 2004 egli le ha imputato un reddito da
attività lucrativa al 50% di fr. 2800.¿ mensili, corrispondenti allo stipendio
di una docente di scuola elementare.
a) Gli
art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la
fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere
regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniugale,
ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione coniugale o ¿ in pendenza di causa
¿ dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia
di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le
disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che
misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica
in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa,
esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza
secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
b) Nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un
coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative:
quando non sia possibile attingere all'eccedenza o ¿ almeno provvisoriamente
¿ a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a
disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due
economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle
circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da
parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di
lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con
la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali
in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di
stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito
ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro
di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel
caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica
che il coniuge professionalmente inattivo ¿ o attivo solo a tempo parziale ¿ è
chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
c) Per
quanto riguarda le misure a protezione dell'unione coniugale in particolare, la
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il
¿contributo pecuniario¿ di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n.
1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente
dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita
in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura
(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di
misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la
sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per
salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere
conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che,
ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo
scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente
inattivo ¿ o attivo solo a tempo parziale ¿ assume maggiore importanza (DTF 128
III 67 consid. 4a con riferimenti).
d) Nella
fattispecie le parti si sono sposate il 29 maggio 1992. Fino al 2000 si ignora
se la moglie abbia esercitato un'attività lucrativa. Risulta solo che essa ha
tenuto corsi per adulti tra il 1997 e il 2003 su incarico del Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (doc. 12, 31; doc. richiamati I),
corsi di profilassi dentaria nel 1997 per le scuole comunali di __________ (54
ore di lezione: deposizione __________: verbale del 20 novembre 2003 e doc. 14)
e ha collaborato tra il 1997 e il 2000 con ¿__________¿ di __________, dove ha
guadagnato circa fr. 80.¿ mensili nel 1999 (doc. 13), fr. 55.¿ nel 2000 (doc.
13) e fr. 30.¿ nel 2002 (doc. 32). Dal 2000 essa lavora a tempo parziale (25%)
come docente di attività creative alla scuola elementare consortile di __________
(doc. M, R e 30) e dal settembre del 2003 insegna anche alla scuola media di __________
con un grado d'occupazione del 14.81% (doc. S), passato nel 2004 al 21.43%
(stipendio del settembre 2004).
e) Ciò
premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi era quello
per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la
moglie si sarebbe occupata della casa e della famiglia, lavorando accessoriamente
inoltre a tempo parziale. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata
fino alla separazione di fatto. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe
dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente
che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere
all'eccedenza o ¿ almeno provvisoriamente ¿ a sostanza accumulata durante la
vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza)
non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate,
nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nella misura in cui crede
di poter applicare i criteri dell'art. 125 nell'ambito dell'art. 176 cpv. 1 n.
1 CC (appello pag. 5 e 6), l'appellante adombra speculazioni che cadono nel
vuoto.
f) Nel
caso in esame il bilancio familiare rivela, come si vedrà oltre (consid. 13),
una consistente eccedenza già con il reddito effettivo alla moglie. Pretendere
che quest'ultima estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel
quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è fuori discorso, la situazione
familiare dovendo essere modificata il meno possibile.
4. Sempre
per quanto riguarda il reddito della moglie, l'appellante non contesta quello
da lei conseguito fino all' agosto del 2003 (fr. 2000.¿ mensili netti). Rileva
però che dal settembre del 2003 essa lavora non solo
alla scuola elementare consortile di __________, ma anche alla scuola media di __________,
sicché ai fr. 2000.¿ mensili occorre aggiungere fr. 900.¿ dal settembre del
2003 e fr. 1500.¿ mensili dal settembre del 2004.
Nella
fattispecie, trattandosi di una lavoratrice dipendente, decisivo è ¿ di regola
¿ lo stipendio netto percepito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595
n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità
supplementari se costituiscono un'entrata regolare. In concreto risulta dal
fascicolo processuale che dal febbraio del 2003 la Delegazione scolastica
consortile di __________ versa all'istante uno stipendio di fr. 1670.¿ mensili
(compresa la quota tredicesima: doc. R ed
estratti
del conto privato dell'istante presso la __________ dal 2000 al 2003: richiamo
IV). Per le ore prestate alla scuola media di __________ l'interessata ha ricevuto
inoltre fr. 1005.¿ mensili tra il settembre del 2003 e l'agosto del 2004 (compresa
la quota tredicesima: doc. S) e fr. 1510.¿ mensili dopo di allora (compresa la
quota tredicesima: conteggio di stipendio allegato alla lettera 4 ottobre 2004 dell'avv.
__________). Quanto al guadagno conseguito impartendo corsi per adulti, l'istante
ha ricevuto fr. 580.95 nel 2003 (richiamo I) e fr. 500.¿ nel 2004
(interrogatorio formale del 24 maggio 2004, risposta n. 7). In definitiva il
reddito della moglie va dunque accertato in fr. 2000.¿ mensili tra il febbraio
e l'agosto del 2003, come da lei ammesso (appello adesivo, pag. 7), in fr.
2725.¿ mensili tra il settembre del 2003 e l'agosto del 2004 e in fr. 3230.¿
mensili dopo di allora.
5. Secondo
l'appellante l'agire della moglie configurerebbe un abuso di diritto poiché,
non avendo esteso la propria attività, essa ha violato l'accordo cautelare
prodotto all'udienza del 24 ottobre 2003. E siccome dal 1° settembre 2003 essa,
pur avendo la possibilità, non ha aumentato le sue entrate, sarebbe iniquo
riconoscerle un contributo alimentare dopo di allora. In realtà giova
rammentare che il diritto al contributo può essere negato solo per abuso, in
casi eccezionali da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC).
La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di
carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue
proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare dopo
anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé
solo o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti
in altro modo (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n.
34 ad art. 137 CC; Bräm/Hasenböhler,
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 13 segg. ad art. 163 CC), ciò che in
concreto non si riscontra. Si aggiunga che, comunque sia, dal settembre del
2003 l'interessata ha aumentato la propria attività lucrativa e assolve nella
misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento che le incombe. Nelle circostanze
descritte la tesi dell'appellante non merita ulteriore disamina.
6. Il
marito sostiene dipoi che il calcolo del contributo cautelare secondo il
riparto a metà dell'eccedenza non può applicarsi sistematicamente, ma deve
tenere conto del fatto che ¿ come in concreto ¿ la moglie può provvedere da sé
al proprio sostentamento. L'asserto non può lontanamente essere seguito.
Sebbene il legislatore non imponga un solo e unico metodo per definire il
contributo dovuto dovuto al coniuge durante il matrimonio, la giurisprudenza
decennale di questa Camera si attiene alla ripartizione paritaria
dell'eccedenza che rimane una volta dedotto dal reddito globale della famiglia
il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni. Simile metodo è
pacificamente conforme al diritto federale (DTF 126 III 9 consid. 3c,
119 II 314, 114 II 26; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Al riparto a metà dell'eccedenza si può derogare solo ove sia reso
verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità
dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il
Tribunale federale ha precisato invero che un'altra eccezione si impone qualora
uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni se il fabbisogno di questi
ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del
genitore affidatario (DTF 126 III 8). Ciò non è il caso tuttavia nella
fattispecie. In altri termini, per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza
il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare ¿ in altri termini ¿
una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale oppure dovrebbe
far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore
a quello da essa avuto durante la comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2,
119 II 314 consid. 4a pag. 317, 115 II 424 consid. 3). Incombeva al marito
allegare e rendere verosimili ipotesi simili, il che nel caso specifico fa
assoluto difetto.
7. Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante
chiede che gli si riconoscano fr. 1250.¿ mensili per il minimo esistenziale e
fr. 329.70 per il premio della cassa malati. La prima richiesta è infondata.
Questa Camera ha già avuto modo di precisare che l'importo di fr. 1250.¿
previsto per genitori ¿monoparentali con obblighi di mantenimento¿ va
applicato solo ai genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11;
I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 30 dicembre 2004, consid. 4a), mentre in
concreto l'appellante, pur conservando l'autorità parentale, non ha l'affidamento
del figlio. La seconda richiesta dell'appellante è provvista invece di buon
diritto. Dagli atti si evince invero che il premio della cassa malati da lui
pagato comprende non solo la copertura di base obbligatoria (fr. 245.¿ mensili:
doc. 28), ma anche una polizza complementare (circa fr. 85.¿ mensili: doc. 22,
2° foglio). Considerato che i coniugi hanno il diritto di mantenere ¿ in linea
di principio ¿ il tenore di vita avuto durante la vita in comune e che la
rinuncia a un'assicurazione complementare si giustifica solo in condizioni
finanziarie difficili (RDAT 1999-I pag. 204), ciò che non è il caso in
concreto, non sussistono ragioni per non riconoscere tale costo. Il fabbisogno
dell'interessato ammonta, in ultima analisi, a fr. 4100.¿ mensili.
Considerandi
II. Sull'appello adesivo
8.
L'istante
ha introdotto il 24 marzo 2005 un ¿commento alle osservazioni¿ di controparte.
Ora, gli art. 307 segg. CPC non prevedono un doppio scambio di allegati in
secondo grado, sicché l'appellante adesiva non può replicare alle osservazioni
della controparte (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
314). Ne segue che il memoriale in questione va dichiarato irricevibile.
9.
I
documenti prodotti dall'istante con l'appello adesivo e dal convenuto con le
osservazioni al memoriale avversario non sono ricevibili, nelle protezioni
dell'unione coniugale continuando a valere in seconda sede il divieto generale
dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.136
del 21 dicembre 2005, consid. 6), tranne ove si applichi il principio inquisitorio
illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove
il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai
fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In
concreto i nuovi documenti, tutti successivi alla sentenza del Pretore, sono
volti unicamente a rendere verosimile l'aumento del fabbisogno minimo della
moglie e la riduzione del reddito conseguito dal marito), il che non gioverebbe
al contributo alimentare per il figlio minorenne. Non si scorge dunque motivo
per assumerli agli atti. Per il resto, dandosi mutamenti apprezzabili dopo
l'emanazione del giudizio appellato, le misure a protezione dell'unione
coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art.
179.
CC). Non incombe pertanto a questa Camera statuire come un'autorità di
primo grado sulla base di fatti o documenti che il giudice naturale non poteva
conoscere (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.150 del 14 maggio 2004,
consid. 2b).
10.
L'istante
contesta il reddito del marito accertato dal Pretore in fr. 8666.65 netti
mensili, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 10 052.¿ mensili netti. Ora,
come si è accennato, il convenuto lavora per la __________, di cui è azionista
al 20% e presidente del consiglio di amministrazione. Dagli atti emerge che dal
gennaio del 2000 al luglio del 2002 egli ha ricevuto uno stipendio di fr. 10 183.¿ mensili
netti, più una tredicesima (o gratifica) di fr. 10 000.¿ alla fine di ogni
anno (estratti del conto privato del convenuto presso il __________ dal 2000 al
2002: richiamo II), tant'è che dal certificato di salario 2001 risulta un
reddito mensile netto di fr. 11 056.¿ (doc. Q). Dai conteggi di stipendio dal
luglio del 2002 all'agosto del 2003 si evince invece una riduzione dello
stipendio a fr. 8183.¿ netti mensili e della tredicesima (o gratifica) a fr.
8000.
¿ (doc. 15).
Ora, è
esatto che in costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilaterlamente
la propria capacità lucrativa, privando improvvisamente la famiglia di introiti
regolari senza ragioni importanti (RtiD 2005-I pag. 767 n. 50c). Se non che,
nel caso specifico il convenuto ha giustificato la riduzione dello stipendio,
rendendo verosimile che per ragioni aziendali la società ha dovuto diminuire il
lavoro ai dipendenti e procedere addirittura a licenziamenti (risposta scritta,
pag. 16 in alto). Né la riduzione di stipendio è avvenuta ¿ per avventura ¿ in
concomitanza con la separazione di fatto. Da parte sua l'interessata non
pretende che il marito abbia di proposito lavorato meno. A un sommario esame
come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione
coniugale la diminuzione di reddito non appare ricondursi così a una decisione
unilaterale del convenuto. Ciò posto, il reddito da attività dipendente del
convenuto risulta di fr. 8666.¿ mensili (doc. 15), compresa la quota di
tredicesima (ma senza l'assegno familiare, il Pretore avendolo già dedotto
dalla spettanza del figlio: sentenza impugnata, consid. 5.3). A tale importo va
aggiunto il reddito della sostanza, ovvero fr. 291.¿ mensili versati dalla
stessa __________ per un credito dell'appellante di fr. 100 000.¿,
rimunerato al 3.5% (interrogatorio formale del convenuto del 24 maggio 2004,
risposta n. 38 e memoriale conclusivo del 5 agosto 2004, pag. 11 in alto). Le
entrate del marito assommano di conseguenza a fr. 8957.¿ mensili.
11.
Per
quel che concerne il proprio fabbisogno minimo, l'istante si duole che il
Pretore gli abbia riconosciuto solo fr. 200.¿ mensili per le trasferte,
stralciando anche i premi delle assicurazioni domestiche e di responsabilità
civile privata, l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC dell'automobile.
Dal 1° febbraio 2005 egli rivendica inoltre un fabbisogno di fr. 3836.¿, dati i
nuovi costi dovuti al trasloco da __________ a __________, come pure all'aumento
dei premi della cassa malati e delle citate assicurazioni.
a) La
prima doglianza non ha fondamento già per il fatto che l'interessata non spiega
come mai l'indennità di fr. 200.¿ mensili a lei riconosciuta per le spese di trasferta
non è sufficiente. Ammessa invece l'esigenza di un veicolo per scopi professionali,
mal si comprende perché non si dovrebbe tenere conto dell'assicurazione RC
obbligatoria (fr. 94.25 mensili: doc. H) e dell'imposta di circolazione (fr.
31.60
mensili: doc. I).
b) I
premi delle assicurazioni correnti per l'economia domestica o la responsabilità
civile vanno riconosciuti, per principio, nel fabbisogno minimo del coniuge
tenuto al pagamento (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna
1997, pag. 81 n. 02.38). Come mai il Pretore abbia ignorato il premio mensile di fr. 40.¿ documentato dall'istante (doc. G) non è
pertanto dato di capire. Quanto all'aumento del fabbisogno minimo dal 1°
febbraio 2005, rivendicato dall'interessata, già si è detto che i documenti
relativi sono irricevibili (sopra, consid. 9). Il fabbisogno minimo dell'appellante
adesiva si attesta, nelle condizioni descritte, a fr. 3198.¿ mensili.
12.
L'appellante
adesiva insorge da ultimo contro la riduzione del fabbisogno del figlio che il
Pretore ha praticato, deducendo i costi sostenuti dal padre durante l'esercizio
del diritto di visita. Essa contesta altresì la detrazione di tutta la posta
che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono per la cura e l'educazione.
Il Pretore si è dipartito in effetti dalle citate raccomandazioni, togliendo l'intera
posta per cura e educazione (fr. 435.¿ mensili) e adattando il costo dell'alloggio alle spese effettive del genitore affidatario (fr.
370.
¿ mensili). Per tenere conto poi del tempo trascorso dal
ragazzo con il padre, egli ha ulteriormente tolto dal
fabbisogno in denaro del figlio un terzo dell'importo previsto dalle
raccomandazioni per il vitto e il 15% degli altri costi (weitere Kosten),
per complessivi fr. 190.¿. Infine dall'importo di fr. 1220.¿ il Pretore
ha dedotto ancora l'assegno familiare di fr. 183.¿
mensili, onde in definitiva un fabbisogno in denaro di fr. 1037.¿ mensili.
a) Per
quel che riguarda la posta per la cura e l'educazione, a torto il Pretore l'ha
completamente eliminata. L'istante può accudire E__________ solo quando non è
al lavoro (25% del tempo fino all'agosto del 2003, circa il 40% fino all'agosto
2004.
e il 45% dopo di allora). Nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita
così la quota percentuale (principio definito ¿corretto¿ dal Tribunale
federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).
b) Per
quel che è delle ulteriori deduzioni, non fa dubbio che nella commisurazione
del contributo alimentare occorre tenere calcolo anche della partecipazione
alle cure del genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). Ma una riduzione
del contributo alimentare si giustifica unicamente qualora il diritto di visita
risulti nettamente più ampio dell'usuale e permetta all'altro genitore di conseguire risparmi sensibili (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 46 ad art. 285 CC). L'onere di
mantenimento in denaro, per vero, si trasferisce solo limitatamente da un genitore
all'altro: dandosi un ampio diritto di visita, diminuiscono le spese correnti
dell'affidatario (come ad esempio quelle per il vitto), ma non le spese fisse
(come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e così via: Wullschleger, op. cit., n. 47 ad art.
285.
CC).
In
concreto il diritto di visita a E__________ risulta più esteso del solito
(sostanzialmente un giorno la settimana; per la prassi nel Ticino v. RtiD
I-2005 pag. 778 n. 58c). A parte il fatto però che le spese inerenti a un
diritto di visita abituale, come i costi di una bibita o il biglietto di un
cinema, rimangono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe
in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi), il convenuto
non ha mai quantificato neppure per ordine di grandezza le maggiori spese da
lui affrontate, limitandosi a rivendicare un'equa riduzione (conclusioni, pag.
6). Non soccorrevano dunque le condizioni perché il Pretore riducesse arbitrariamente
il fabbisogno del ragazzo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5e; I
CCA, sentenza inc. 11.2005.83 del 3 ottobre 2005, consid. 7). Tutto ciò
posto, il fabbisogno in denaro del figlio ammonta a fr. 1336.¿ mensili fino al
31.
agosto 2003, a fr. 1401.¿ mensili fino al 31 agosto 2004 e a fr. 1422.¿
mensili in seguito (senza l'assegno familiare).
13.
Da
quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
Dal febbraio al 31 agosto 2003
reddito del
marito (consid. 10) fr. 8957.¿
reddito
della moglie (consid. 4) fr. 2000.¿
fr.
10957.
¿ mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿
fabbisogno
in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1336.¿
fr.
8634.
¿ mensili.
eccedenza fr.
2323.
¿ mensili
metà
eccedenza fr. 1161.¿ mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
4100.
¿ + fr. 1161.¿ = fr. 5261.¿ mensili,
deve versare
alla moglie:
fr. 3198.¿ + fr.
1161.
¿ ./. fr. 2000.¿ = fr. 2360.¿ mensili (arrotondati)
e al figlio fr.
1335.
¿ mensili (arrotondati).
Dal
1° settembre 2003 al 31 agosto 2004
reddito del
marito (consid. 10) fr. 8957.¿
reddito
della moglie (consid. 4) fr. 2725.¿
fr.
11.
682.¿ mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿
fabbisogno
in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1401.¿
fr.
8699.
¿ mensili.
eccedenza fr.
2983.
¿ mensili
metà
eccedenza fr. 1491.¿ mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
4100.
¿ + fr. 1491.¿ = fr. 5591.¿ mensili,
deve versare
alla moglie:
fr. 3198.¿ + fr.
1491.
¿ ./. fr. 2725.¿ = fr. 1965.¿ mensili (arrotondati)
e al figlio fr.
1400.
¿ mensili (arrotondati).
Dal
1° settembre 2004 in poi
reddito del
marito (consid. 10) fr. 8957.¿
reddito
della moglie (consid. 4) fr. 3230.¿
fr.
12.
187.¿ mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 4100.¿
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 11b) fr. 3198.¿
fabbisogno
in denaro di E__________ (consid. 12b) fr. 1422.¿
fr.
8720.
¿ mensili.
eccedenza fr.
3467.
¿ mensili
metà
eccedenza fr. 1733.¿ mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
4100.
¿ + fr. 1733.¿ = fr. 5833.¿ mensili
deve versare
alla moglie:
fr. 3198¿ + fr.
1733.
¿ ./. fr. 3230.¿ = fr. 1700.¿ mensili (arrotondati)
e al figlio fr.
1425.
¿ mensili (arrotondati).
Ne discende che l'appello principale deve essere respinto, mentre
quello adesivo va accolto entro tali limiti.
III. Sulle
spese e le ripetibili
14.
Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto rifonderà alla controparte un'indennità per
ripetibili. Per quanto attiene all'appello adesivo, i costi del processo
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante
ottiene bensì un aumento dei contributi, ma non nella misura richiesta. Nel
complesso si giustifica perciò che essa sopporti quattro quinti degli oneri e
che rifonda alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. L'esito del
giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali e le
ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
400.¿
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a AA 1 fr. 1500.¿ per
ripetibili.
3. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 (recte:
5) della sentenza impugnata è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AA 1,
in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi di
mantenimento:
fr. 2360.¿ mensili per la moglie e fr.
1335.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, dal febbraio
al 31 agosto 2003,
fr. 1965.¿ mensili per la moglie e fr.
1400.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, dal 1°
settembre 2003 al 31 agosto 2004,
fr. 1700.¿ mensili per la moglie e fr.
1425.¿ mensili per il figlio E__________, più l'assegno familiare, e dal 1°
settembre 2004 in poi.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
400.¿
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante adesiva e per il resto a
carico di AP 1, cui l'appellante adesiva rifonderà fr. 1300.¿ per ripetibili
ridotte.
5. Intimazione
a:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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