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Decisione

11.2005.30

assistenza giudiziaria fuori procedura Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?

10 marzo 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 3 Cost. Non l'art. 3 cpv. 1 Lag (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, cifra V in fine).

5. Nella

fattispecie RI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 5, il 10

ottobre 2003, sollecitando un intervento “per far riconoscere la sua paternità

nei confronti del bambino D__________”. Tale richiesta non era idonea ad

avviare alcun procedimento formale: non poteva introdurre un'azione di contestazione

della paternità (da promuovere se mai davanti all'autorità giudiziaria: art.

256 cpv. 1 CC) né poteva configurare un atto di riconoscimento (il bambino

avendo già un padre: art. 260 cpv. 1 CC). La Commissione tutoria regionale 5

poteva solo trattare lo scritto, di conseguenza, come una domanda volta a

ottenere aiuto e consiglio (non a caso l'autorità di vigilanza ha menzionato,

nella sua decisione, l'art. 7 lett. a del regolamento in materia di tutele e

curatele, che prevede esplicitamente tale possibilità nel caso in cui sia in

causa l'applicazione del diritto tutorio). Del resto, nella fattispecie non è

intervenuta alcuna decisione impugnabile, se non – appunto – quella

sull'assistenza giudiziaria.

6. Ciò

posto, quanto la ricorrente postula in concreto non è il conferimento dell'assistenza

giudiziaria, bensì una forma di gratuita consulenza extraprocessuale, ovvero

un'assistenza stragiudiziaria. Certo, l'operato della Commissione

tutoria regionale 5 non manca di lasciare perplessi. Mal si capisce invero per

quale motivo PI 1 dovesse essere chiamata a redigere osservazioni scritte sulla

pretesa paternità di RI 1, con l'avvertimento che in caso contrario la Commissione

avrebbe potuto convocare le parti, se poi l'udienza è stata indetta ugualmente

per il 18 febbraio del 2004 (salvo fallire poiché PI 1 rifiutava di incontrare RI

1). Oltre a ciò, nulla ha più intrapreso la Commissione dopo di allora, se non

trasmettere il caso nel giugno del 2004 all'omologa Commissione regionale 14.

Tale modo di procedere, non scevro di improvvisazione, appare ancor meno

comprensibile ove si pensi che la Commissione regionale 5 sapeva fin dal 24

luglio 2003, ancor prima di ricevere la richiesta di RI 1, che nei registri

dello stato civile __________ è iscritto come padre di D__________ (fascicolo

processuale, ultimo documento agli atti). Invece di fissare a PI 1 un termine

per formulare osservazioni scritte (e comminare udienze in contraddittorio),

inducendo la destinataria a consultare un legale, bastava quindi che la Commissione

spiegasse ad RI 1 come – per legge – un terzo pretendente non possa contestare

la paternità altrui. Avesse voluto sentire PI 1, inoltre, sarebbe stata

sufficiente la convocazione di lei.

7. Rimane

il fatto che nel caso specifico nessun procedimento formale è stato aperto, né

dall'una né dall'altra Commissione regionale, sicché non può farsi questione di

Considerandi

assistenza giudiziaria. Le circostanze sarebbero potute risultare diverse

qualora RI 1 avesse insistito per un diritto di visita. È vero che il padre

biologico di un figlio avuto dalla moglie di un terzo non può contestare la paternità

del marito (DTF 108 II 347 consid. 1a). Potrebbe tuttavia, costui, postulare un

diritto di visita valendosi dell'art. 274a cpv. 1 CC, ove ciò fosse

nell'interesse del bambino e rispondesse al bene di lui (possibilità non

esclusa in DTF 108 II 351 consid. 2d e riconosciuta da Werro/Müller, Les droits du père naturel, in:

Gauch/Schmid/Steinauer/Tercier/Werro, Familie und Recht/Famille et Droit, studi

in onore di Bernhard Schnyder, Friburgo 1995, pag. 866 seg.). La competenza di

fissare un diritto simile sarebbe spettata all'autorità tutoria (art. 275 cpv.

1.

CC, art. 7 lett. p del noto regolamento in materia di tutele e curatele), la

quale avrebbe dovuto aprire un procedimento forma­le (disciplinato dagli art.

21.

segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele: RL 4.1.2.2).

8.

Nella

fattispecie nessuna delle due Commissioni tutorie ha mai considerato l'eventualità

di concedere ad RI 1 un diritto di visita (né PI 1 era stata chiamata il 7 novembre

2003.

a formulare osservazioni in tale prospettiva). Quanto al diretto

interessato, egli ha dato atto nella sua ultima lettera del

21.

luglio 2004 alla Commissione tutoria regionale 14 di non perseverare

al riguardo, limitandosi a sollecitare “un incontro tra le parti per una

discussione chiarificatrice” sulla paternità biologica. A ragione l'autorità

tutoria gli ha risposto però che discutere in proposito non giova, la paternità

di __________ essendo acquisita. Così si è chiusa la pratica (tant'è che la

legale del ricorrente ha emesso la sua nota d'onorario).

Nulla

impedisce che l'interessato tenti nuovamente di ottenere un diritto di visita davanti

all'autorità tutoria competente per territorio. Ciò non significa tuttavia ch'egli

ottenga l'assistenza giudiziaria. Il conferimen­to di tale beneficio presuppone

in effetti – fra l'altro – che il richiedente non sia in grado di procedere con

atti propri, che la designazione di un patrocinatore sia necessaria per la

corretta tutela dei suoi interessi o che la causa denoti difficoltà particolari

(art. 14 cpv. 2 Lag). In linea di principio un procedimento inteso

all'assegnazione di un diritto di visita non dovrebbe risultare particolarmente

complesso, né per la materia né per la procedura. Spie­gare poi a un'autorità

tutoria perché determinate relazioni personali siano nell'interesse di un

bambino e per il bene di lui è un compito verosimilmente più confacente – di

regola – al padre biologico che a un rappresentante legale. L'eventualità che

una parte non sia in grado di procedere con atti propri in casi siffatti non

può quindi darsi per scontata, men che meno ove si pensi che al riguardo

l'autorità tutoria applica il principio inquisitorio illimitato e chiarisce la

fattispecie di propria iniziativa, senza essere vincolata alle argomentazioni

delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio (DTF 120 II

231.

consid. 1c con rinvio; v. anche DTF 128 III 412 consid. 3). Che in simili

con­dizioni un genitore non sia in grado di procedere da sé rimane quindi un

presupposto da rendere adeguatamente verosimile.

9.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo in

caso di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione di scostarsi da tale

principio in concreto. Il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione,

non si pone nemmeno problema di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– Commissione

tutoria regionale 5, Massagno.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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