11.2005.30
assistenza giudiziaria fuori procedura Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?
10 marzo 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2005.30
Data decisione, Autorità:
10.03.2005, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria fuori procedura
Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI VISITA
RELAZIONE PERSONALE
art. 274a cpv. 1 CC
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2005.30
Lugano,
10 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 707.2004 – R.90/91.2004 (filiazione:
diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinato dall' RA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
per quanto riguarda le sue relazioni
personali con
D__________
(2000),
figlio
di PI 1, nata __________, ora in
(patrocinata
dall'. RA 2)
e
di __________, ;
giudicando
sulla decisione del 3 febbraio 2005 con cui la
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, ha rifiutato su ricorso ad RI 1 il beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 22 febbraio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 3
febbraio 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI
1 si è rivolto il 10 ottobre 2003 alla Commissione tutoria regionale 5,
postulando un intervento “per far riconoscere la sua paternità nei confronti
del bambino D__________” (nato da PI 1 il 21 marzo 2000), con il quale non
aveva più contatti dall'aprile del 2003, allo scopo di “regolarizzare la situazione
divenuta fonte di disagio”. La Commissione tutoria ha assegnato a PI 1 il 7 novembre
2003 “un termine di 10 giorni per le osservazioni scritte”, rinnovato il 27
novembre successivo con l'invito “a volerci inviare entro dieci giorni dalla
presente intimazione (ultimo termine), se contesta o meno la paternità del
signor RI 1 e le relative motivazioni all'eventuale contestazione”. Ove non fossero
giunte osservazioni entro il termine, la Commissione tutoria si sarebbe riservata
il diritto “di convocare le parti”.
B. PI 1
ha scritto alla Commissione tutoria il 3 dicembre 2003 per il tramite del suo legale,
chiedendo un rinvio del termine per le osservazioni e instando per l'assistenza
giudiziaria. Il 10 dicembre 2003 la Commissione tutoria ha prorogato la
scadenza al 31 dicembre successivo. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2003
PI 1 ha poi rilevato come padre del bambino sia – per presunzione legale (art.
255 cpv. 1 CC) – il suo ex marito __________, dal quale ha divorziato il 18
giugno 2003, sicché RI 1 non poteva riconoscere D__________ come figlio né
pretendere, a suo avviso, alcun diritto di visita.
C. Il
12 gennaio 2004 RI 1 ha scritto alla Commissione tutoria regionale 5,
attraverso la sua legale, chiedendo di essere citato insieme con PI 1 “per una discussione di chiarimento”. Il 3 febbraio 2004 egli ha fatto seguire
la documentazione occorrente per conseguire il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. La Commissione ha convocato le parti a un'udienza del 18 febbraio
2004, che tuttavia è stata annullata perché PI 1 rifiutava di parteciparvi, non
volendo rincontrare RI 1. Nulla è più intervenuto dopo di allora fino al 14
giugno 2004, quando la Commissione tutoria regionale 5 ha accertato che il 29
febbraio 2004 PI 1 si era trasferita da __________ a __________ e ha inviato
gli atti alla Commissione tutoria regionale 14.
D. La Commissione
tutoria regionale 14 ha convocato per il 6 luglio 2004 gli ex coniugi __________
e PI 1, che hanno dato seguito alla citazione e hanno dichiarato formalmente,
sottoscrivendo un verbale, di essere i genitori biologici di D__________.
Ricevuta copia del verbale, RI 1 ha sollecitato il 21 luglio 2004 “un incontro
tra le parti per una discussione chiarificatrice”, ma il 1° settembre 2004 la
Commissione tutoria gli ha risposto di non ravvisare l'utilità di un simile
incontro, la paternità di __________ non potendo essere contestata da terzi
pretendenti (art. 256 cpv. 1 CC).
E. Statuendo
il 16 novembre 2004 sull'assistenza giudiziaria postulata da RI 1, la Commissione
tutoria 14 ha dichiarato la richiesta irricevibile per non avere, l'autorità
tutoria, alcuna competenza nella trattazione di cause volte al disconoscimento
di paternità. Un ricorso introdotto il 30 novembre 2004 da RI 1 contro tale decisione
è stato respinto dall'autorità di vigilanza il 3 febbraio 2005. Il 22 febbraio
2005 RI 1 ha impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza davanti a questa
Camera per ottenere la riforma della decisione medesima nel senso di vedersi
conferire il beneficio litigioso dal 3 febbraio 2004. Il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro
il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente
superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'autorità
di vigilanza si è domandata anzitutto se davanti alle Commissioni tutorie sia
possibile instare per l'assistenza giudiziaria, ma ha lasciato la questione
irrisolta ritenendo che, comunque fosse, in concreto non soccorrevano le
premesse per concedere tale beneficio. A suo parere, nella fattispecie entrambe
le Commissioni tutorie si erano limitate a compiere accertamenti preliminari in
conformità all'art. 7 lett. a del regolamento d'applicazione della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL
4.1.2.2.1), che prescrive alle Commissioni medesime di “assistere e consigliare
gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio”. E per esaurire
tali accertamenti è bastato che l'interessata si presentasse davanti alla Commissione
regionale 14. Il patrocinio del legale, oltre che superfluo (art. 14 cpv. 2
Lag), era consistito per altro in un'opera di consulenza extraprocessuale, che
non è coperta dal beneficio dell'assistenza giudiziaria.
3. Il
ricorrente fa valere di essersi rivolto alla Commissione tutoria regionale 5 “al fine di chiarire la situazione e di
poter continuare a intrattenere delle relazioni personali con il minore”, l'autorità tutoria essendo l'organo
preposto a tali incombenze. “In
considerazione dell'impossibilità di comunicare direttamente con la madre del
minore, e viste le difficoltà incontrate per ottenere un colloquio presso la
competente autorità tutoria”,
egli afferma di essersi trovato costretto a interpellare la propria legale. “Solamente in questo modo” – egli conclude – gli è stata data “la possibilità di veder correttamente
tutelati i propri interessi”.
4. Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere chiesto, per diritto federale,
in ogni procedura statale che coinvolga il richiedente – o alla quale il
richiedente faccia capo – per salvaguardare i propri diritti, sia in campo
civile e penale, sia nel settore amministrativo, sia in materia di esecuzione
e fallimenti (DTF 121 I 62 consid. bb con rinvii). Tale garanzia assicura la
rappresentanza nel processo, ma non la consulenza extraprocessuale (“assistenza
stragiudiziaria”: DTF 121 I 323 consid. 2b e 325 consid. 2c). Il conferimento
del beneficio dipende perciò dall'esistenza di un procedimento formale, che
comporti diritti o doveri di parte e che si concluda con una decisione
impugnabile (DTF 128 I 231 a metà). Alcune leggi cantonali si sospingono oltre
Fatti
i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 3 Cost. Non l'art. 3 cpv. 1 Lag (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, cifra V in fine).
5. Nella
fattispecie RI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 5, il 10
ottobre 2003, sollecitando un intervento “per far riconoscere la sua paternità
nei confronti del bambino D__________”. Tale richiesta non era idonea ad
avviare alcun procedimento formale: non poteva introdurre un'azione di contestazione
della paternità (da promuovere se mai davanti all'autorità giudiziaria: art.
256 cpv. 1 CC) né poteva configurare un atto di riconoscimento (il bambino
avendo già un padre: art. 260 cpv. 1 CC). La Commissione tutoria regionale 5
poteva solo trattare lo scritto, di conseguenza, come una domanda volta a
ottenere aiuto e consiglio (non a caso l'autorità di vigilanza ha menzionato,
nella sua decisione, l'art. 7 lett. a del regolamento in materia di tutele e
curatele, che prevede esplicitamente tale possibilità nel caso in cui sia in
causa l'applicazione del diritto tutorio). Del resto, nella fattispecie non è
intervenuta alcuna decisione impugnabile, se non – appunto – quella
sull'assistenza giudiziaria.
6. Ciò
posto, quanto la ricorrente postula in concreto non è il conferimento dell'assistenza
giudiziaria, bensì una forma di gratuita consulenza extraprocessuale, ovvero
un'assistenza stragiudiziaria. Certo, l'operato della Commissione
tutoria regionale 5 non manca di lasciare perplessi. Mal si capisce invero per
quale motivo PI 1 dovesse essere chiamata a redigere osservazioni scritte sulla
pretesa paternità di RI 1, con l'avvertimento che in caso contrario la Commissione
avrebbe potuto convocare le parti, se poi l'udienza è stata indetta ugualmente
per il 18 febbraio del 2004 (salvo fallire poiché PI 1 rifiutava di incontrare RI
1). Oltre a ciò, nulla ha più intrapreso la Commissione dopo di allora, se non
trasmettere il caso nel giugno del 2004 all'omologa Commissione regionale 14.
Tale modo di procedere, non scevro di improvvisazione, appare ancor meno
comprensibile ove si pensi che la Commissione regionale 5 sapeva fin dal 24
luglio 2003, ancor prima di ricevere la richiesta di RI 1, che nei registri
dello stato civile __________ è iscritto come padre di D__________ (fascicolo
processuale, ultimo documento agli atti). Invece di fissare a PI 1 un termine
per formulare osservazioni scritte (e comminare udienze in contraddittorio),
inducendo la destinataria a consultare un legale, bastava quindi che la Commissione
spiegasse ad RI 1 come – per legge – un terzo pretendente non possa contestare
la paternità altrui. Avesse voluto sentire PI 1, inoltre, sarebbe stata
sufficiente la convocazione di lei.
7. Rimane
il fatto che nel caso specifico nessun procedimento formale è stato aperto, né
dall'una né dall'altra Commissione regionale, sicché non può farsi questione di
Considerandi
assistenza giudiziaria. Le circostanze sarebbero potute risultare diverse
qualora RI 1 avesse insistito per un diritto di visita. È vero che il padre
biologico di un figlio avuto dalla moglie di un terzo non può contestare la paternità
del marito (DTF 108 II 347 consid. 1a). Potrebbe tuttavia, costui, postulare un
diritto di visita valendosi dell'art. 274a cpv. 1 CC, ove ciò fosse
nell'interesse del bambino e rispondesse al bene di lui (possibilità non
esclusa in DTF 108 II 351 consid. 2d e riconosciuta da Werro/Müller, Les droits du père naturel, in:
Gauch/Schmid/Steinauer/Tercier/Werro, Familie und Recht/Famille et Droit, studi
in onore di Bernhard Schnyder, Friburgo 1995, pag. 866 seg.). La competenza di
fissare un diritto simile sarebbe spettata all'autorità tutoria (art. 275 cpv.
1.
CC, art. 7 lett. p del noto regolamento in materia di tutele e curatele), la
quale avrebbe dovuto aprire un procedimento formale (disciplinato dagli art.
21.
segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele: RL 4.1.2.2).
8.
Nella
fattispecie nessuna delle due Commissioni tutorie ha mai considerato l'eventualità
di concedere ad RI 1 un diritto di visita (né PI 1 era stata chiamata il 7 novembre
2003.
a formulare osservazioni in tale prospettiva). Quanto al diretto
interessato, egli ha dato atto nella sua ultima lettera del
21.
luglio 2004 alla Commissione tutoria regionale 14 di non perseverare
al riguardo, limitandosi a sollecitare “un incontro tra le parti per una
discussione chiarificatrice” sulla paternità biologica. A ragione l'autorità
tutoria gli ha risposto però che discutere in proposito non giova, la paternità
di __________ essendo acquisita. Così si è chiusa la pratica (tant'è che la
legale del ricorrente ha emesso la sua nota d'onorario).
Nulla
impedisce che l'interessato tenti nuovamente di ottenere un diritto di visita davanti
all'autorità tutoria competente per territorio. Ciò non significa tuttavia ch'egli
ottenga l'assistenza giudiziaria. Il conferimento di tale beneficio presuppone
in effetti – fra l'altro – che il richiedente non sia in grado di procedere con
atti propri, che la designazione di un patrocinatore sia necessaria per la
corretta tutela dei suoi interessi o che la causa denoti difficoltà particolari
(art. 14 cpv. 2 Lag). In linea di principio un procedimento inteso
all'assegnazione di un diritto di visita non dovrebbe risultare particolarmente
complesso, né per la materia né per la procedura. Spiegare poi a un'autorità
tutoria perché determinate relazioni personali siano nell'interesse di un
bambino e per il bene di lui è un compito verosimilmente più confacente – di
regola – al padre biologico che a un rappresentante legale. L'eventualità che
una parte non sia in grado di procedere con atti propri in casi siffatti non
può quindi darsi per scontata, men che meno ove si pensi che al riguardo
l'autorità tutoria applica il principio inquisitorio illimitato e chiarisce la
fattispecie di propria iniziativa, senza essere vincolata alle argomentazioni
delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio (DTF 120 II
231.
consid. 1c con rinvio; v. anche DTF 128 III 412 consid. 3). Che in simili
condizioni un genitore non sia in grado di procedere da sé rimane quindi un
presupposto da rendere adeguatamente verosimile.
9.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo in
caso di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione di scostarsi da tale
principio in concreto. Il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione,
non si pone nemmeno problema di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Commissione
tutoria regionale 5, Massagno.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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