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Decisione

11.2005.34

assistenza giudiziaria per consulenza extraprocessuale? Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?

10 marzo 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 3 Cost. Non l'art. 3 cpv. 1 Lag (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, cifra V in fine).

5. Nella

fattispecie CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 5, il 10

ottobre 2003, sollecitando un intervento “per far riconoscere la sua paternità

nei confronti del bambino D__________”. Tale richiesta non era idonea ad

avviare alcun procedimento formale: non poteva introdurre un'azione di contestazione

della paternità (da promuovere se mai davanti all'autorità giudiziaria: art.

256 cpv. 1 CC) né poteva configurare un atto di riconoscimento (il bambino

avendo già un padre: art. 260 cpv. 1 CC). La Commissione tutoria regionale 5

poteva solo trattare lo scritto, di conseguenza, come una domanda volta a ottenere

aiuto e consiglio (non a caso l'autorità di vigilanza ha menzionato, nella sua

decisione, l'art. 7 lett. a del regolamento in materia di tutele e curatele,

che prevede esplicitamente tale possibilità nel caso in cui sia in causa

l'applicazione del diritto tutorio). Del resto, nella fattispecie non è intervenuta

alcuna decisione impugnabile, se non – appunto – quella sull'assistenza giudiziaria.

6. Ciò

posto, quanto la ricorrente postula in concreto non è il conferimento dell'assistenza

giudiziaria, bensì una forma di gratuita consulenza extraprocessuale, ovvero

un'assistenza stragiudiziaria. Certo, l'operato della Commissione

tutoria regionale 5 non manca di lasciare perplessi. Mal si capisce invero per

quale motivo AP 1 dovesse essere chiamata a redigere osservazioni scritte sulla

pretesa paternità di CO 2, con l'avvertimento che in caso contrario la Commissione

avrebbe potuto convocare le parti, se poi l'udienza è stata indetta ugualmente

per il 18 febbraio del 2004 (salvo fallire poiché AP 1 rifiutava di incontrare CO

2). Oltre a ciò, nulla ha più intrapreso la Commissione dopo di allora, se non

trasmettere il caso nel giugno del 2004 all'omologa Commissione regionale 14.

Tale modo di procedere, non scevro di improvvisazione, appare ancor meno comprensibile

ove si pensi che la Commissione regionale 5 sapeva fin dal 24 luglio 2003,

ancor prima di ricevere la richiesta di CO 2, che nei registri dello stato

civile __________ è iscritto come padre di D__________ (fascicolo processuale,

ultimo documento agli atti). Invece di fissare a AP 1 un termine per formulare

osservazioni scritte (e comminare udienze in contraddittorio), inducendo la

destinataria a consultare un legale, bastava quindi che la Commissione spiegasse

ad CO 2 come – per legge – un terzo pretendente non possa contestare la

paternità altrui. Avesse voluto sentire AP 1, inoltre, sarebbe stata

sufficiente la convocazione di lei.

7. Rimane

il fatto che nel caso specifico nessun procedimento formale è stato aperto, né

dall'una né dall'altra Commissione regionale, sicché non può farsi questione di

assistenza giudiziaria. La ricorrente si duole che l'autorità tutoria abbia

statuito quasi un anno dopo l'introduzione della sua istanza, ma il di lei

legale non poteva ignorare a che titolo CO 2 avesse adito la Commissione

tutoria regionale 5, tant'è che nelle osservazioni del 12 dicembre 2003 egli

Considerandi

dimostrava di avere perfettamente afferrato la situazione. Il lasso di tempo

intercorso fra la presentazione dell'istanza e la decisione dell'autorità sull'assistenza

giudiziaria non può quindi avere sorpreso la sua buona fede.

8.

Le

circostanze sarebbero potute risultare diverse, a ben vedere, nell'ipotesi in

cui CO 2 avesse insistito per l'attribuzione di un diritto di visita. È vero

che il padre biologico di un figlio avuto dalla moglie di un terzo non può

contestare la paternità del marito (DTF 108 II 347 consid. 1a). Potrebbe

tuttavia, costui, postulare un diritto di visita valendosi dell'art. 274a

cpv. 1 CC, ove ciò fosse nell'interesse del bambino e rispondesse al bene di

lui (possibilità non esclusa in DTF 108 II 351 consid. 2d e riconosciuta da Werro/Müller, Les droits du père naturel,

in: Gauch/ Schmid/Steinauer/Tercier/Werro, Familie und Recht/Famille et Droit,

studi in onore di Bernhard Schnyder, Friburgo 1995, pag. 866 seg.). La

competenza di fissare un diritto simile sarebbe spettata all'autorità tutoria

(art. 275 cpv. 1 CC, 7 lett. p del noto regolamento in materia di tutele e

curatele), la quale avrebbe dovuto aprire un procedimento formale (disciplinato

dagli art. 21 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele: RL 4.1.2.2). Nella fattispecie nessuna delle due

Commissioni tutorie ha mai considerato l'eventualità di concedere ad CO 2 un

diritto di visita (né AP 1 era stata chiamata il 7 novembre 2003 a formulare osservazioni

in tale prospettiva). Quanto al diretto interessato, egli ha dato atto nella

sua ultima lettera del 21 luglio 2004 alla Commissione tutoria regionale 14 di

non persistere al riguardo, limitandosi a sollecitare “un incontro tra le parti

per una discussione chiarificatrice” sulla paternità biologica. A ragione

l'autorità tutoria gli ha risposto però che discutere in proposito non giova,

la paternità di __________ essendo acquisita. Così si è chiusa la pratica.

Nulla

impedisce che CO 2 tenti nuovamente di ottenere un diritto di visita davanti all'autorità

tutoria competente per territorio. Ciò non significa tuttavia che AP 1 ottenga

l'assistenza giudiziaria. Il conferimento di tale beneficio presuppone in

effetti – fra l'altro – che il richiedente non sia in grado di difendersi con

atti propri, che la designazione di un patrocinatore sia necessaria per la

corretta tutela dei suoi interessi o che la causa denoti difficoltà particolari

(art. 14 cpv. 2 Lag). In linea di principio un procedimento inteso

all'assegnazione di un diritto di visita non dovrebbe risultare particolarmente

complesso, né per la materia né per la procedura. Spiegare poi a un'autorità

tutoria perché determinate relazioni personali non siano nell'interesse di un

bambino o non siano per il bene di lui è un compito verosimilmente più confacente

– di regola – a un genitore che a un rappresentante legale. L'eventualità che

una parte non sia in grado di procedere con atti propri in casi siffatti non

può quindi darsi per scontata, men che meno ove si pensi che al riguardo

l'autorità tutoria applica il principio inquisitorio illimitato e chiarisce la

fattispecie di propria iniziativa, senza essere vincolata alle argomentazioni

delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio (DTF 120 II

231.

consid. 1c con rinvio; v. anche DTF 128 III 412 consid. 3). Che in simili

condizioni un genitore non sia in grado di procedere da sé rimane quindi un

presupposto da rendere adeguatamente verosimile.

9.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo in

caso di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione di scostarsi da tale

principio in concreto. Il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione,

non si pone nemmeno problema di ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria in appello, essa non può essere accolta, poiché al ricorso mancava sin

dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– Commissione

tutoria regionale 5, Massagno.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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