11.2005.35
interdizione per abuso di alcolici
15 marzo 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2005.35
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, ICCA
Titolo:
interdizione per abuso di alcolici
ALCOLISMO
INTERDIZIONE
MAGGIORENNE INCAPACE
art. 370 CC
Incarto n.
11.2005.35
Lugano
15 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 147.2001
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 aprile 2004 dalla
Commissione
tutoria regionale 6, Agno
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 febbraio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio
2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale 6 ha presentato
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza
di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente) nei confronti di AP 1 (1951), sospendendo
provvisoriamente quest'ultimo dall'esercizio dei diritti civili e nominandogli
un rappresentante (art. 386 cpv. 2 CC). A sostegno della richiesta essa ha
addotto che, nonostante l'istituzione di una curatela volontaria, la gestione
dell'interessato appariva problematica sia per lo stato psico-fisico di lui sia
per
l'abuso di alcolici. Dalla fine di maggio del 2004 AP 1 è ricoverato
nel __________ per la cura dell'alcolismo a __________.
B. Il 1°
giugno 2004 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale
di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni del soggetto, con
particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente, a possibili
problemi di alcolismo e alla necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 5 gennaio 2005 il Servizio
psico-sociale ha rilevato – in sintesi – che il paziente è affetto da “sindrome demenziale di origine alcolica e
post traumatica, con compromissione di grado medio (ICD 10 F 10.73)”, e da “sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10 F 10.21)”, ciò che gli impedisce di provvedere alle
sue esigenze e richiede durevole protezione e assistenza. Sentito in persona il
4 febbraio 2005, AP 1 si è opposto a qualsiasi intervento tutelare.
C. Con
decisione del 9 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione
sulla base dell'art. 370 CC (alcolismo) e ha invitato la Commissione tutoria
regionale 6 a designare un tutore non appena la decisione sarebbe passata in
giudicato. Essa non ha prelevato tasse né spese. Il 23 febbraio 2005 AP 1 è insorto
a questa Camera con un appello nel quale chiede di annullare la decisione
impugnata. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata
anche dall'art. 39 LAC). L'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere e,
se è capace di discernimento, può anche farsi patrocinare da un legale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). Ove egli insorga personalmente contro una
decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420
CC). Tempestivo, sotto questo profilo lo scritto in esame può dunque essere
trattato alla stregua di un appello.
2.
L'autorità
di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per alcolismo – come detto – sulla
base del rapporto allestito il 5 gennaio 2005 dal Servizio psico-sociale di __________
(doc. 7). L'appellante non nega di avere da tempo problemi di alcol, ma sostiene
di essersi reso conto della situazione e di essersi attivato con impegno per uscire
da tale stato e ridarsi una nuova vita. Il suo caso essendo comune a molti
altri, non si giustificherebbe la misura “drastica” adottata dall'autorità
di vigilanza, tanto meno considerando che secondo lo stesso dottor __________,
del Servizio psico-sociale, “l'interdizione non può pertanto essere decretata”.
3.
Secondo
l'art. 370 cpv. 1 CC è soggetta a tutela – fra l'altro –
ogni persona maggiorenne che, “per abuso di bevande spiritose”, espone sé medesima al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza
o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui
sicurezza. L'abuso di “bevande
spiritose” non consiste in
ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare
quantità eccessive di alcolici (Stettler
in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag.
155.
n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal
quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg.
ad art. 370 CC). I motivi di intervento devono fondarsi su un bisogno speciale
di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo
di cadere nel bisogno, la necessità di durevole assistenza o la messa in
pericolo della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).
4.
Nella
fattispecie si evince dal referto peritale che l'appellante è affetto – come si
è accennato – da “sindrome
demenziale di origine alcolica e post traumatica, con compromissione di grado
medio (ICD 10 F 10.73)”, e da “sindrome di dipendenza da sostanze
alcoliche (ICD 10 F 10.21)”. Stando
al perito, già nel 2000 il paziente denotava un quadro di grave deterioramento
e le sue capacità cognitive risultavano compromesse, l'abuso di alcol comportando
altresì una mancanza di coscienza critica circa il proprio stato, un netto
disorientamento temporale, importanti difficoltà di carico della memoria (tanto
di fissazione quanto di rievocazione), una diminuzione dell'intelligenza e, in
generale, una chiara incapacità di autodeterminazione. A parziali recuperi dovuti
a internamenti in strutture sanitarie seguivano ricadute causate da massicci
eccessi alcolici. Nel 2001 sono intervenute frequenti situazioni allarmanti per
l'incolumità del soggetto, del quale si è notato un progressivo impoverimento
intellettivo. Si sono così susseguiti numerosi ricoveri per cadute in stato di “impregnazione etilica” con traumi cranici che hanno aggravato la
componente organica del disturbo cerebrale e hanno ulteriormente peggiorato le condizioni
fisiche del paziente.
Al
momento di redigere il referto lo specialista ha accertato che l'interessato
era astinente, appariva orientato nel tempo e nello spazio, era in condizioni discrete,
presentava una migliore memoria di fissazione, mentre la memoria di
rievocazione continuava a palesare lacune e difficoltà di precisione. Un certo
recupero manifestava anche la capacità di astrazione, la coscienza della
malattia (seppure banalizzata) e la capacità di organizzazione. Nondimeno, secondo
l'esperto, a dispetto di un miglioramento globale a livello cognitivo, il
peritando rimaneva incapace di valutare adeguatamente le sue risorse residue, reputando
di poter vivere autonomamente anche senza sostegni esterni (perizia del 5 gennaio
2005, pag. 3 e 4).
5.
Nel
suo scritto l'interessato non si confronta per nulla con le argomentazioni
esposte dall'autorità di vigilanza, il che basterebbe per dichiarare l'appello
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). A parte ciò, anche
a supporre che l'appellante non corra il pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza
e non costituisca una minaccia per sé o per gli altri, rimane il fatto che egli
richiede durevole assistenza e protezione. Come risulta dalla perizia, l'abuso
di alcolici gli ha causato seri danni (traumi cranici per cadute in stato di ebbrezza:
v. anche verbale di audizione dell'11 maggio 2004, allegato al doc. 3), i quali
hanno aggravato le sue condizioni fisiche. Secondo il perito, poi, la prognosi
è sfavorevole, soprattutto se l'interessato non è sufficientemente accudito (perizia,
risposte n. 1 e 4).
Certo, oggi
l'appellante è ricoverato in una struttura protetta e segue un programma di
astinenza (v. anche doc. 10, verbale del
4.
febbraio
2005), il che potrebbe far apparire la tutela superflua (cfr., in caso di privazione
della libertà a scopo d'assistenza, Rep. 1998 pag. 186 consid. 9 con riferimenti).
Dagli atti risulta però che l'appellante ha già intrapreso varie altre cure di
disintossicazione, rivelatesi infruttuose perché ogni volta egli ha ricominciato
a bere. In condizioni del genere egli non può essere lasciato a sé stesso. Tutt'al
più ci si potrebbe domandare se non sia sufficiente una misura meno incisiva
della tutela. La curatela combinata (art. 392 e 393 CC), però, non ha fini di
assistenza personale, salvo ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con
l'art. 392 CC). Né può entrare in linea di conto l'inabilitazione (art. 395
CC), poiché essa mira solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione, Berna
2001, pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta
amministrazione del patrimonio. Ciò posto, non si può dire che nella fattispecie
l'interdizione
contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il
diritto tutorio.
6.
Si
aggiunga che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nel caso in esame
il perito non ha affermato che “l'interdizione non può essere decretata”
(appello, pag. 2). Tale frase è contenuta non nel referto del Servizio
psico-sociale, bensì nella decisione impugnata, laddove l'autorità di vigilanza
ha ritenuto di fondare il provvedimento non sull'art. 369 CC (“infermità e debolezza mentale”), come postulava la Commissione tutoria
regionale, bensì sull'art. 370 CC (alcolismo: pag. 5, penultimo paragrafo). Nella
misura poi in cui l'interessato sostiene di avere preso coscienza del problema che
lo affligge e di essersi attivato con impegno per riscattarsi, basti ricordare
che una tutela non è inamovibile. Soccorrendo i presupposti dell'art. 437 CC, essa
potrà essere revocata. Spetterà in sostanza al tutelato dimostrare, con i fatti,
quanto egli afferma ora nel ricorso (v. Geiser,
op. cit., n. 4 ad art. 437 CC).
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Data la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – in via eccezionale – a
prelevare spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha provocato
quindi costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
;
– Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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