Lexipedia

Decisione

11.2005.35

interdizione per abuso di alcolici

15 marzo 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 147.2001

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 aprile 2004 dalla

Commissione

tutoria regionale 6, Agno

nei confronti di

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 23 febbraio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio

2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 21 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale 6 ha presentato

alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza

di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente) nei confronti di AP 1 (1951), sospendendo

provvisoriamente quest'ultimo dall'esercizio dei diritti civili e nominandogli

un rappresentante (art. 386 cpv. 2 CC). A sostegno della richiesta essa ha

addotto che, nonostante l'istituzione di una curatela volontaria, la gestione

dell'interessato appariva problematica sia per lo stato psico-fisico di lui sia

per

l'abuso di alcolici. Dalla fine di maggio del 2004 AP 1 è ricoverato

nel __________ per la cura dell'alcolismo a __________.

B. Il 1°

giugno 2004 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale

di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni del soggetto, con

particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente, a possibili

problemi di alcolismo e alla necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 5 gennaio 2005 il Servizio

psico-sociale ha rilevato – in sintesi – che il paziente è affetto da “sindrome demenziale di origine alcolica e

post traumatica, con compromissione di grado medio (ICD 10 F 10.73)”, e da “sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10 F 10.21)”, ciò che gli impedisce di provvedere alle

sue esigenze e richiede durevole protezione e assistenza. Sentito in persona il

4 febbraio 2005, AP 1 si è opposto a qualsiasi intervento tutelare.

C. Con

decisione del 9 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione

sulla base dell'art. 370 CC (alcolismo) e ha invitato la Commissione tutoria

regionale 6 a designare un tutore non appena la decisione sarebbe passata in

giudicato. Essa non ha prelevato tasse né spese. Il 23 febbraio 2005 AP 1 è insorto

a questa Camera con un appello nel quale chiede di annullare la decisione

impugnata. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata

anche dall'art. 39 LAC). L'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere e,

se è capace di discernimento, può anche farsi patrocinare da un legale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, 2ª

edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). Ove egli insorga personalmente contro una

decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i

motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420

CC). Tempestivo, sotto questo profilo lo scritto in esame può dunque essere

trattato alla stregua di un appello.

2.

L'autorità

di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per alcolismo – come detto – sulla

base del rapporto allestito il 5 gennaio 2005 dal Servizio psico-sociale di __________

(doc. 7). L'appellante non nega di avere da tempo problemi di alcol, ma sostiene

di essersi reso conto della situazione e di essersi attivato con impegno per uscire

da tale stato e ridarsi una nuova vita. Il suo caso essendo comune a molti

altri, non si giustificherebbe la misura “drastica” adottata dall'autorità

di vigilanza, tanto meno considerando che secondo lo stesso dottor __________,

del Servizio psico-sociale, “l'interdizione non può pertanto essere decretata”.

3.

Secondo

l'art. 370 cpv. 1 CC è soggetta a tutela – fra l'altro –

ogni persona maggiorenne che, “per abuso di bevande spiritose”, espone sé medesima al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza

o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui

sicurezza. L'abuso di “bevande

spiritose” non consiste in

ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare

quantità eccessive di alcolici (Stettler

in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag.

155.

n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal

quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg.

ad art. 370 CC). I motivi di intervento devono fondarsi su un bisogno speciale

di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo

di cadere nel bisogno, la necessità di durevole assistenza o la messa in

pericolo della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).

4.

Nella

fattispecie si evince dal referto peritale che l'appellante è affetto – come si

è accennato – da “sindrome

demenziale di origine alcolica e post traumatica, con compromissione di grado

medio (ICD 10 F 10.73)”, e da “sindrome di dipendenza da sostanze

alcoliche (ICD 10 F 10.21)”. Stando

al perito, già nel 2000 il paziente denotava un quadro di grave deterioramento

e le sue capacità cognitive risultavano compromesse, l'abuso di alcol comportando

altresì una mancanza di coscienza critica circa il proprio stato, un netto

disorientamento temporale, importanti difficoltà di carico della memoria (tanto

di fissazione quanto di rievocazione), una diminuzione dell'intelligenza e, in

generale, una chiara incapacità di autodeterminazione. A parziali recuperi dovuti

a internamenti in strutture sanitarie seguivano ricadute causate da massicci

eccessi alcolici. Nel 2001 sono intervenute frequenti situazioni allarmanti per

l'incolumità del soggetto, del quale si è notato un progressivo impoverimento

intellettivo. Si sono così susseguiti numerosi ricoveri per cadute in stato di “impregnazione etilica” con traumi cranici che hanno aggravato la

componente organica del disturbo cerebrale e hanno ulteriormente peggiorato le condizioni

fisiche del paziente.

Al

momento di redigere il referto lo specialista ha accertato che l'interessato

era astinente, appariva orientato nel tempo e nello spazio, era in condizioni discrete,

presentava una migliore memoria di fissazione, mentre la memoria di

rievocazione continuava a palesare lacune e difficoltà di precisione. Un certo

recupero manifestava anche la capacità di astrazione, la coscienza della

malattia (seppure banalizzata) e la capacità di organizzazione. Nondimeno, secondo

l'esperto, a dispetto di un miglioramento globale a livello cognitivo, il

peritando rimaneva incapace di valutare adeguatamente le sue risorse residue, reputando

di poter vivere autonomamente anche senza sostegni esterni (perizia del 5 gen­naio

2005, pag. 3 e 4).

5.

Nel

suo scritto l'interessato non si confronta per nulla con le argomentazioni

esposte dall'autorità di vigilanza, il che basterebbe per dichiarare l'appello

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). A parte ciò, anche

a supporre che l'appellante non corra il pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza

e non costituisca una minaccia per sé o per gli altri, rimane il fatto che egli

richiede durevole assistenza e protezione. Come risulta dalla perizia, l'abuso

di alcolici gli ha causato seri danni (traumi cranici per cadute in stato di ebbrezza:

v. anche verbale di audizione dell'11 maggio 2004, allegato al doc. 3), i quali

hanno aggravato le sue condizioni fisiche. Secondo il perito, poi, la prognosi

è sfavorevole, soprattutto se l'interessato non è sufficientemente accudito (perizia,

risposte n. 1 e 4).

Certo, oggi

l'appellante è ricoverato in una struttura protetta e se­gue un programma di

astinenza (v. anche doc. 10, verbale del

4.

febbraio

2005), il che potrebbe far apparire la tutela superflua (cfr., in ca­so di privazione

della libertà a scopo d'assistenza, Rep. 1998 pag. 186 consid. 9 con riferimenti).

Dagli atti risulta però che l'appellante ha già intrapreso varie altre cure di

disintossicazione, rivelatesi infruttuose perché ogni volta egli ha ricominciato

a bere. In condizioni del genere egli non può essere lasciato a sé stesso. Tutt'al

più ci si potrebbe domandare se non sia sufficiente una misura meno incisiva

della tutela. La curatela combinata (art. 392 e 393 CC), però, non ha fini di

assistenza personale, salvo ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con

l'art. 392 CC). Né può entrare in linea di conto l'inabilitazione (art. 395

CC), poiché essa mira solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques

et tutelle, 4ª edizione, Berna

2001, pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta

amministrazione del patrimonio. Ciò posto, non si può dire che nella fattispecie

l'interdizione

contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il

diritto tutorio.

6.

Si

aggiunga che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nel caso in esame

il perito non ha affermato che “l'interdizione non può essere decretata”

(appello, pag. 2). Tale frase è contenuta non nel referto del Servizio

psico-sociale, bensì nella decisione impugnata, laddove l'autorità di vigilanza

ha ritenuto di fondare il provvedimento non sull'art. 369 CC (“infermità e debolezza mentale”), come postulava la Commissione tutoria

regionale, bensì sull'art. 370 CC (alcolismo: pag. 5, penultimo paragrafo). Nella

misura poi in cui l'interessato sostiene di avere preso coscienza del problema che

lo affligge e di essersi attivato con impegno per riscattarsi, basti ricordare

che una tutela non è inamovibile. Soccorrendo i presupposti dell'art. 437 CC, essa

potrà essere revocata. Spetterà in sostanza al tutelato dimostrare, con i fatti,

quanto egli afferma ora nel ricorso (v. Geiser,

op. cit., n. 4 ad art. 437 CC).

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Data la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – in via eccezionale – a

prelevare spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha provocato

quindi costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster