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Decisione

11.2005.36

revoca della curatela amministrativa

21 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 121.2002/R.80.2004

(revoca della curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 1°marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9

febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con risoluzione del 26 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 11, Losone,

ha istituito in favore di AP 1 (1979) una curatela di amministrazione a norma

dell'art. 393 n. 3 CC, nominando come curatore prima __________ e poi PI 1;

che il 27

luglio 2003 AP 1 si è rivolto all'autorità tutoria per ottenere la revoca della

curatela;

che, sentito

l'interessato il 22 luglio 2004 e preso atto di un certificato medico rilasciato

dal Servizio psico-sociale di __________, con decisione del 19 ottobre 2004 la

Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta;

che

contro tale decisione AP 1 è insorto il 14 (recte: 24) ottobre 2004 alla

Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, insistendo per

la revoca della curatela;

che,

statuendo il 9 febbraio 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso

senza prelevare tasse né spese;

che con

scritto del 1° marzo 2005 AP 1 è insorto al Tribunale d'appello contro tale

decisione per “riottenere l'autonomia amministrativa personale”, allegando a

tal fine un certificato medico del dott. __________ di __________;

che il

documento non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico

esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele

(art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

cui rinvia l'art. 39 LAC);

che un

appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2

lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in

materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:

trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro

una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i

motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª

edizione, n. 41 ad art. 420);

che, come

rileva l'autorità di vigilanza, una curatela di amministrazione può essere

revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439

cpv. 2 CC);

che in

concreto l'autorità ha scartato una simile evenienza, il certificato medico rilasciato

il 15 ottobre 2004 dal Servizio psico-sociale di __________ confermando il

persistere di un disturbo psicotico che impedisce a AP 1 di gestire

autonomamente la propria economia domestica;

che

l'appello di AP 1 è così motivato:

Domanda di ricorso per riotenere la autonomia

amministrativa personale – discogliere la misura di curatela e passare a me le

carte e foglie e fatture da pagare … ecc.

Fine e tutto

basta e saluti AP 1.

modifica dell'indirizzo: a me scritto.

AP

1

P.S.

Lettera prima scritta. che dice che

– Cosciente e capabile di amministrarmi da solo –

AP

1

annesso

certificato medico

che con

le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessato non si confronta e

nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;

che il

certificato medico del 1° marzo 2005 (allegato all'appello) poco giova, lo stesso

dott. __________ rilevando di non poter attestare sulla base di dati clinici in

quale misura il paziente sia in grado di amministrarsi da sé;

che

quanto la madre e l'amica dell'appellante hanno dichiarato a tale medico,

ovvero che “sarebbe importante

responsabilizzare il signor AP 1 e quindi dargli delle competenze in merito”, non basta – evidentemente – per motivare

l'appello;

che nelle

condizioni descritte invano si cercherebbe di sapere, in sostanza, perché

l'analisi espressa dal Servizio psico-sociale di __________ non sarebbe

corretta o giustificherebbe la revoca della curatela;

che, insufficientemente

motivato, l'appello sfugge pertanto a ulteriore disamina;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che in concreto

appare equo nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– Commissione tutoria regionale 11, Losone.

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele;

PI 1, __________, __________.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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