11.2005.36
revoca della curatela amministrativa
21 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2005.36
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, ICCA
Titolo:
revoca della curatela amministrativa
CURATORE
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
art. 439 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.36
Lugano
21 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 121.2002/R.80.2004
(revoca della curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1°marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9
febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con risoluzione del 26 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 11, Losone,
ha istituito in favore di AP 1 (1979) una curatela di amministrazione a norma
dell'art. 393 n. 3 CC, nominando come curatore prima __________ e poi PI 1;
che il 27
luglio 2003 AP 1 si è rivolto all'autorità tutoria per ottenere la revoca della
curatela;
che, sentito
l'interessato il 22 luglio 2004 e preso atto di un certificato medico rilasciato
dal Servizio psico-sociale di __________, con decisione del 19 ottobre 2004 la
Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta;
che
contro tale decisione AP 1 è insorto il 14 (recte: 24) ottobre 2004 alla
Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, insistendo per
la revoca della curatela;
che,
statuendo il 9 febbraio 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso
senza prelevare tasse né spese;
che con
scritto del 1° marzo 2005 AP 1 è insorto al Tribunale d'appello contro tale
decisione per “riottenere l'autonomia amministrativa personale”, allegando a
tal fine un certificato medico del dott. __________ di __________;
che il
documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico
esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele
(art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:
trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª
edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come
rileva l'autorità di vigilanza, una curatela di amministrazione può essere
revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439
cpv. 2 CC);
che in
concreto l'autorità ha scartato una simile evenienza, il certificato medico rilasciato
il 15 ottobre 2004 dal Servizio psico-sociale di __________ confermando il
persistere di un disturbo psicotico che impedisce a AP 1 di gestire
autonomamente la propria economia domestica;
che
l'appello di AP 1 è così motivato:
Domanda di ricorso per riotenere la autonomia
amministrativa personale – discogliere la misura di curatela e passare a me le
carte e foglie e fatture da pagare … ecc.
Fine e tutto
basta e saluti AP 1.
–
modifica dell'indirizzo: a me scritto.
AP
1
P.S.
Lettera prima scritta. che dice che
– Cosciente e capabile di amministrarmi da solo –
AP
1
annesso
certificato medico
che con
le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessato non si confronta e
nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;
che il
certificato medico del 1° marzo 2005 (allegato all'appello) poco giova, lo stesso
dott. __________ rilevando di non poter attestare sulla base di dati clinici in
quale misura il paziente sia in grado di amministrarsi da sé;
che
quanto la madre e l'amica dell'appellante hanno dichiarato a tale medico,
ovvero che “sarebbe importante
responsabilizzare il signor AP 1 e quindi dargli delle competenze in merito”, non basta – evidentemente – per motivare
l'appello;
che nelle
condizioni descritte invano si cercherebbe di sapere, in sostanza, perché
l'analisi espressa dal Servizio psico-sociale di __________ non sarebbe
corretta o giustificherebbe la revoca della curatela;
che, insufficientemente
motivato, l'appello sfugge pertanto a ulteriore disamina;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto
appare equo nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– Commissione tutoria regionale 11, Losone.
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
–
PI 1, __________, __________.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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