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Decisione

11.2005.37

Contributo alimentare dopo il divorzio.

10 aprile 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

costi d'automobile, in mancanza di ogni indicazione, possono essere riconosciuti

solo fino a concorrenza di quanto si è inserito nel fabbisogno minimo della

convenuta, ovvero fr. 201.– mensili (sopra, consid. 7c). L'onere fiscale di fr.

1200.– è quello del biennio 2001/02 riferito a entrambi i coniugi (doc. 6

nell'inc. DI. 2002.200, richiamato). Dopo la separazione e il pensionamento, in

difetto di ogni precisazione e per cauto apprezzamento si può supporre che con

le rendite percepite e l'attuale sostanza comportino un onere tributario di

circa fr. 500.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›). Quanto

al contributo AVS, con il compimento del 65° anno di età l'obbligo decade (art.

3 LAVS).

In

definitiva, il fabbisogno minimo dell'attore può essere stabilito in fr. 3386.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari

fr. 610.–, spese accessorie fr. 425.–, premio della cassa malati fr. 610.–,

imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 141.–, onere

fiscale fr. 500.– stimati).

10. Se ne

conclude che, con entrate di fr. 3430.– mensili e un fabbisogno minimo di

fr. 3386.– mensili, l'attore non ha alcun agio apprezzabile per versare

contributi di mantenimento. Sta di fatto che, come si è visto, egli dispone di

sostanza mobiliare per almeno fr. 224 000.– (sopra, consid. 9a) e nulla gli

garantisce il diritto di conservarla intatta (se non per il suo sostentamento a

lungo termine: DTF 129 III 9 consid. 3.1.2; RtiD I-2005

pag. 776 consid. 4 con riferimento; Geiser,

Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen

Unterhaltspflichten, in: AJP/PJA 1993 pag. 904). Tanto meno ove si pensi

che, priva di sostanza, dopo il divorzio la convenuta si troverà a vivere nel­l'indigenza,

non avendo mezzi sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo (sopra,

consid. 8c).

Tutto

ponderato, per finanziare il proprio fabbisogno minimo dopo il divorzio l'interessato

Considerandi

dovrà attingere al capitale nella misura di fr. 400.– mensili (sopra, consid.

9a). Rapportando tale prelievo sull'arco di diciotto anni, corrispondenti

approssimativamente all'aspettativa media di vita di un uomo sessantasettenne

(17.26 anni: Stauffer/Schätzle,

Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42), gli occorreranno

per il sostentamento personale complessivi fr. 86 400.–. Ciò gli lascia fr.

137.

600.– con cui integrare il fabbisogno minimo della moglie per una decina

d'anni. È vero che l'aspettativa di vita della moglie è ben più lunga. È

altrettanto vero però che costei non può pretendere di gestire a vita un

atelier senza mai ricavare nulla. Essa medesima non esclude del resto che,

prima o poi, il commercio le renderà almeno fr. 1000.– mensili. Avviato

nell'aprile del 2002, nella peggiore delle ipotesi dopo una decina d'anni dal

divorzio il negozio dovrà essere in grado di fornire all'interessata quanto

basta per coprire il fabbisogno minimo. Formulare una prognosi più favorevo­le

sulla scorta dei laconici dati agli atti (e in mancanza di qualsiasi allegazione

da parte dell'attore) non è possibile. Dovesse ad ogni modo l'atelier fruttare

un reddito apprezzabile (sia pure inferiore a fr. 1000.– mensili) prima di

allora, l'attore potrà sempre far capo a un'azione di modifica e chiedere la

riduzione o la soppressione del contributo (art. 129 cpv. 1 CC). Per

concludere, dunque, l'appello va accolto entro tali limiti.

11.

La tassa di giustizia

e le spese seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene un contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, e

soccombe sulla liquidazione del regime dei beni. Equitativamente si giustifica

perciò di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà

ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio

odierno

imporrebbe anche una modifica del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di

prima sede, data la preponderante soccombenza dell'attore. La convenuta però

non ha dichiarato di appellare il dispositivo n. 7 della sentenza pretorile, né

tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Poco

importa che l'indirizzo giurisprudenziale più recente consista nell'attribuire

d'ufficio ripetibili a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo

tacita rinuncia (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC; in appello:

I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001, consid. 10).

Trattandosi di far modificare un'indennità per ripetibili fissata dal Pretore,

occorre impugnarne il dispositivo (cfr. I CCA, sentenza 11.2002.109 del 21

ottobre 2003, consid. 11). In concreto oneri e ripetibili di prima sede rimangono

dunque invariati.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata

è così riformato:

AO

1 verserà a AP 1, in via

anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1140.– fino

al 31 marzo 2015.

Il

dispositivo n. 2.1 rimane invariato. Per il resto l'appello è respinto e

la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico delle parti in ragioni di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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