11.2005.37
Contributo alimentare dopo il divorzio.
10 aprile 2006Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2005.37
Data decisione, Autorità:
10.04.2006, ICCA
Titolo:
Contributo alimentare dopo il divorzio.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
art. 125 cpv. 1 CC
art. 125 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.37
Lugano
10 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
del
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.83 (divorzio)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del
30 giugno 2003 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 4 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 10 febbraio 2005 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1939) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________
il 26 novembre 1994. Dal matrimonio non sono nati figli. AO 1, già presidente
del consiglio di amministrazione della __________ di __________, attiva nel
settore della produzione di stampati, cartonaggi e imballaggi, è invalido al
100% ed è al beneficio di rendite. Durante la vita in comune la moglie non ha
svolto attività lucrativa, salvo intraprendere corsi di pittura su porcellana e
aprire, nell'aprile del 2002, un atelier di ceramica a __________. Invalida al
50%, anch'essa percepisce rendite. I coniugi si sono separati di fatto nel
novembre del 2002, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per stabilirsi altrove.
B. Il
27 novembre 2002 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, tra
l'altro, un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili. Statuendo
provvisionalmente inaudita parte il 28 novembre 2002, il Pretore ha obbligato
il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. All'udienza
del 10 marzo 2003, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un
accordo in base al quale il marito avrebbe erogato all'istante un contributo
alimentare di fr. 2000.– mensili. Il Pretore ha
omologato la convenzione in calce al verbale (inc. DI.2002.200).
C. Il
30 giugno 2003 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio
sulla base dell'art. 115 CC. In esito allo scioglimento del regime matrimoniale
egli ha rivendicato una VW “Golf Variant”, offrendo alla moglie determinati
beni e suppellettili. Ha rifiutato invece lo stanziamento di qualsiasi
contributo alimentare. Nella sua risposta del 25 settembre 2003 AP 1 ha aderito
al principio del divorzio, ma ha postulato un contributo alimentare
indicizzato di fr. 2000.– mensili e la consegna di determinati beni oltre a
quelli proposti dall'attore. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad
litem di fr. 5000.–.
D. Il
Pretore ha trattato la causa come richiesta di divorzio comune con accordo
parziale. Invitato a esprimersi sui punti controversi, il 30 aprile 2004 AO 1
ha offerto alla moglie per finire un contributo alimentare di fr. 2000.–
mensili fino al 31 dicembre 2004. Da parte sua AP 1 ha aumentato la pretesa di
contributo alimentare a fr. 3000.– mensili fino al 31 dicembre 2005, ridotti in
seguito a fr. 2000.– mensile qualora l'atelier di ceramica le dovesse rendere
almeno fr. 1000.– mensili. Essa ha rivendicato inoltre fr. 29 159.– di
indennità giusta l'art. 124 CC e ha confermato le altre domande. Non dovendosi
assumere prove, al dibattimento finale del 17 settembre 2004 le parti hanno
confermato le loro posizioni.
E. Statuendo
con sentenza del 10 febbraio 2005, il Pretore ha pronunciato lo scioglimento
del matrimonio, ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili fino al giugno del 2005, oltre a fr. 2713.50 in liquidazione
del regime dei beni, ha riconosciuto la proprietà della moglie sulla citata
automobile e su una lampada “blu grande”, gli altri beni rimanendo al
rispettivo possessore, ha ordinato all'attore di trasferire alla convenuta la
somma di fr. 29 159.– su un conto di libero passaggio, versando inoltre una
provvigione ad litem di fr. 4750.–. Le spese, con un tassa di giustizia
di fr. 1500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 marzo 2005 per
ottenere, in riforma del giudizio impugnato, un contributo alimentare di fr.
2000.– mensili “sino a quando essa non percepirà un reddito di almeno fr.
1000.– mensili” e una somma di fr. 9373.– in liquidazione del regime dei beni.
Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2005 AO 1 conclude per il rigetto
dell'appello.
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, il contributo di mantenimento per
la moglie e la liquidazione del regime dei beni. Tutto il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidungsrecht, Basilea 2005, n.
9 ad art. 148 CC).
2. Al
suo memoriale AP 1 acclude un bollettino di versamento relativo al suo premio
della cassa malati per il mese di marzo 2005 (doc. B) e due libretti di
ricevute del 2004 riguardanti il suo atelier di ceramica (doc. C). Fatti nuovi
e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC
(art. 423b cpv. 2 CPC). I documenti in rassegna vanno quindi versati
agli atti.
3. La
liquidazione del regime dei beni – come il riparto delle prestazioni d'uscita
in materia pensionistica – dev'essere esaminato prima delle controversie legate
ai contributi di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2 pag. 9; v. anche SJ
124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito
l'appellante rivendica la somma di fr. 9373.– (contro i fr. 2713.50
riconosciuti dal Pretore) corrispondenti alla metà del valore di un servizio di
posate in argento. Essa contesta che il marito, oltre a usare fr. 5427.–
ricevuti come dono di nozze per pagare quel servizio, abbia corrisposto al
rivenditore il saldo di fr. 13 300.– il 2 agosto 1995 attingendo a
fondi propri (doc. 1c). A suo avviso, anche quel denaro proveniva da contanti
ricevuti come regalo di matrimonio. In realtà, nulla comprova l'asserzione.
Quanto ai documenti invocati (doc. 1f e 1g), essi sono semplici annotazioni
manoscritte dell'interessata, senza valore di prova. Su questo punto l'appello
è destinato all'insuccesso.
4. Per
quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha richiamato anzitutto i
criteri dell'art. 125 CC. Accertato che la vita in comune dei coniugi era
durata otto anni, che dal matrimonio non erano nati figli, che la suddivisione
dei compiti assunta durante la comunione domestica non esonerava la moglie
dall'intraprendere un'attività lucrativa (avendo essa frequentato corsi di
pittura su porcellana proprio per aprire un atelier), che costei ha una discreta
formazione professionale, egli ha ritenuto di non attribuire contributi se non
per un “breve periodo di adattamento” e per la copertura del fabbisogno minimo
(fr. 2819.– mensili). E siccome la convenuta già riscuote una rendita
d'invalidità (fr. 1950.– mensili), egli ha fissato l'entità del contributo
alimentare in fr. 1000.– mensili fino al maggio del 2005.
5. L'appellante
rileva che nella fattispecie la vita in comune è stata di lunga durata, il
matrimonio essendo stato preceduto da sei anni di coabitazione. Quanto al
riparto dei ruoli nella comunione domestica, essa fa valere di avere
partecipato al mantenimento dei figli del marito, lavando, stirando e
cucinando per loro quando essi rientravano a casa nei fine settimana. La
convenuta sottolinea inoltre di essersi occupata del marito, da anni sofferente
di depressione, il quale nei periodi di crisi doveva essere accudito “giorno e
notte”. Soggiunge di avere contribuito con i lavori domestici al benessere
della famiglia, di avere acquistato arredamento e suppellettili per
l'abitazione coniugale, di avere rinunciato alle vacanze nonostante il reddito
familiare superiore alla media e di essersi sempre finanziata da sé il
vestiario, l'automobile, il carburante e gli svaghi. L'appellante sostiene
altresì di non avere alcuna capacità lucrativa, sia per non avere trovato
lavoro, sia perché l'atelier di ceramica ancora non rende. L'appellante ricorda
infine di essere invalida al 50%, ciò che le nuoce nella ricerca di un impiego,
e di avere ormai superato i 45 anni. In definitiva, con rendite di complessivi
fr. 1450.85 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3400.85 essa si ritrova con
uno scoperto di almeno fr. 2000.– mensili fino al momento in cui l'atelier di ceramica
sarà in grado di fruttare almeno un migliaio di franchi mensili. Donde la richiesta
di contributo in tal senso.
6. I
criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125
CC sono già stati enunciati dal Pretore (consid. 2.2). Al riguardo basti
rammentare che qualora il matrimonio sia stato di breve durata (meno di 5 anni)
fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge
richiedente prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Ove
il matrimonio sia stato di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi
hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto
durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.111/2001 del
29 giugno 2001, consid. 2c, e sentenza 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid.
4c). Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare, caso per caso, in che
misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer, op. cit., n. 48 in fine ad
art. 125 CC).
Ciò
premesso, la durata del matrimonio non si valuta con riferimento al formale
scioglimento del vincolo, ma in base alla data della separazione effettiva
(sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3c).
Nella fattispecie le parti si sono sposate il 26 novembre 1994
e si sono separate di fatto nel novembre del 2002. La vita in comune essendosi
protratta sull'arco di otto anni, il matrimonio risulta di durata intermedia.
Certo, taluni autori reputano che nella durata del matrimonio vada considerata
anche la convivenza previa se già allora un coniuge curava l'economia domestica
o l'educazione dei figli (autori citati in: Schwenzer,
op. cit., n. 49 ad art. 125 CC con rinvii; FamPra.ch 2004 pag. 130). Il
Tribunale federale ha lasciato la questione indecisa (sentenza 5C.278/2000 del
4 aprile 2001, consid. 3c con richiami). Nella fattispecie essa può rimanere
tale, ove appena si pensi che a titolo di contributo alimentare l'interessata
postula, per finire, solo la copertura del proprio fabbisogno minimo (appello,
pag. 5 a metà). In definitiva, essa non chiede quindi più di quanto potrebbe
esigere nel caso di un matrimonio di corta durata, né il convenuto pretende che
prima di sposarsi essa versasse in condizioni economiche ancora più modeste.
Ciò premesso, occorre verificare a quanto ammonti tale fabbisogno minimo e
quanto manchi eventualmente all'interessata per integrarlo.
7. Il
Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2819.–
mensili sommando il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.–), il
costo dell'alloggio e le spese accessorie (fr. 1200.–), il premio della cassa
malati (fr. 336.–), l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile
(fr. 83.–), come pure l'onere fiscale (fr. 100.– stimati). L'appellante
sostiene che il premio della cassa malati ammonta
in realtà a fr. 529.90 mensili, che l'onore fiscale va stimato in fr. 250.–
mensili, che le spese d'automobile ascendono a fr. 140.95 mensili e che il
contributo AVS da lei dovuto è di fr. 180.– mensili, per un fabbisogno minimo
complessivo di fr. 3400.85 mensili. Le poste litigiose
vanno esaminate singolarmente.
a) Dal
bollettino di versamento relativo al mese di marzo 2005 prodotto in questa sede
risulta che il premio della cassa malati corrisponde a fr. 529.90, inclusa
l'assicurazione complementare. Il Pretore ha stralciato la quota della complementare
senza dare spiegazioni. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare tuttavia
che la rinuncia alla copertura complementare si giustifica solo in condizioni
finanziarie difficili, e sempre che non sussistano problemi di salute (RDAT
I-1999 pag. 207 n. 59 consid. 3). In concreto le condizioni di
salute dell'appellante fanno apparire poco avveduta una disdetta
dell'assicurazione complementare. Il premio della cassa malati va riconosciuto
dunque per intero.
b) Quanto
all'onere fiscale, l'appellante non si confronta per nulla con
l'argomentazione del Pretore, secondo cui la stima di fr. 100.– mensili si
ottiene dipartendosi a un reddito annuo di fr. 33 000.–
e da deduzioni di fr. 10 000.–.
Insufficientemente motivato, sul preteso carico tributario di fr. 250.– mensili
l'appello si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al
cpv. 5 CPC).
c) Dai
costi d'automobile il Pretore ha stralciato la copertura
“casco” parziale (fr. 53.25: doc. 11), trattandosi – a
suo dire – di un'assicurazione sulla sostanza. La motivazione è poco
comprensibile, mal scorgendosi come mai non sarebbe ragionevole assicurare tale
bene della sostanza. Anche su questo punto l'appello riesce provvisto di buon
diritto.
d) Circa il contributo obbligatorio all'AVS, un soggetto invalido e
senza attività lucrativa deve notoriamente corrisponderlo (Rep. 1997 pag. 113; art.
10 cpv. 1 LAVS e 28 OAVS, art. 3 cpv. 1 e 1bis LAI, art. 27 cpv. 2
LIPG). Dagli atti si desume che nel 2002 l'interessata versava
fr. 721.20 l'anno (doc. L nell'inc. DI.2002.200). Non vi è ragione di escludere
perciò l'importo di fr. 60.10 mensili nel fabbisogno minimo di lei.
e) In
definitiva, il fabbisogno minimo della convenuta ammonta a fr. 3131.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio e
spese accessorie fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 529.90, imposta di
circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 141.–, contributo AVS fr.
60.10, imposte stimate fr. 100.–).
8. Resta da esaminare se e in che misura l'appellante possa provvedere
da sé al proprio “debito mantenimento”. Ora, le possibilità di reinserimento
professionale di un coniuge vanno considerate in funzione dell'età, dello stato
di salute, della formazione, del lasso di tempo durante il quale il coniuge in
questione è rimasto assente dal mondo del lavoro e della situazione sul mercato
dell'impiego. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva
dal principio che, oltre i 45 anni d'età, non potesse più pretendersi da una
moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59
consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite
è stato relativizzato, il Tribunale federale avendo sottolineato come per determinati
posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III
140 consid. 2c). In una recente sentenza, nondimeno, esso ha precisato che, ove
un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro per lungo tempo e abbia
superato ormai i 45 anni, sussiste una presunzione di fatto refragabile che
egli non possa più reinserirsi nel circuito lavorativo (sentenza 5C.66/2002 del
15 maggio 2003, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 129 III 481).
a) Dagli
atti risulta che l'appellante (48 anni al momento del divorzio) si è diplomata
nel 1978 all'__________ “__________” di __________ e ha esercitato come
bambinaia fino al 1981, quando ha iniziato una formazione nel settore bancario.
Da allora ha lavorato per alcuni istituti di credito, prima a __________ e poi
a __________ come assistente al back office. Sposatasi il 26 novembre 1994,
essa ha smesso di lavorare alla fine di quell'anno (doc. 9). Durante la
comunione domestica essa non ha svolto attività lucrativa, salvo aprire
nell'aprile del 2002, poco più di sei mesi prima della separazione effettiva,
un atelier di ceramica a __________ (doc. C). Non è dato di sapere a quando
risalga l'invalidità al 50% né quale sia la causa dell'affezione, l'appello
limitandosi ad accennare vagamente a problemi alla schiena (pag. 4 a metà). Il
27 giugno 2003 consta essere subentrata per di più un'inabilità lucrativa del
100% a tempo indeterminato per malattia (certificato medico del dott. __________:
doc. 7).
b) Per
quanto eccede il 50% dell'abilità lucrativa non parrebbero sussistere, invero,
ostacoli permanenti all'esercizio di un'attività. Il problema è che, essendosi
occupata per otto anni della casa e della famiglia, l'interessata è rimasta
lontana dalla formazione professionale e dal mondo del lavoro. Che la sua
formazione di impiegata di banca sia ancora di qualche pregio sull'attuale mercato
dell'impiego appare dubbio. Sia come sia, incombeva all'attore rendere
verosimile la possibilità di un reinserimento al 50% nel settore bancario o
parabancario o, se non altro, indicare quale altra attività al 50% potrebbe
concretamente intraprendere la convenuta (46 anni al momento della
litispendenza). Nulla egli ha allegato.
c) Nelle
condizioni predette le entrate di cui la convenuta dispone ammontano a fr.
1988.– mensili costituiti dalla rendita AI di fr. 937.– e dalla rendita
previdenziale di fr. 1051.– mensili (doc. T e U nell'inc. DI.2000.200,
richiamato). Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa otterrà solo fr.
2713.50. Ne segue che per coprire il proprio fabbisogno minimo l'appellante
abbisogna di fr. 1143.– mensili. Certo, nell'aprile del 2002 essa ha
aperto un atelier di ceramica a __________ (doc. C). Se non che – come l'attore
ammette (osservazioni all'appello, pag. 3) – tale attività non rende nulla e
tutto si ignora sulla presumibile redditività a medio o a lungo termine. Né
l'attore ha indicato, almeno per ordine di grandezza, quanto potrebbe fruttare
un'attività del genere nella zona.
9. L'interrogativo
è ancora di sapere quanto l'attore sia in grado di erogare alla convenuta,
avendo egli il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). Occorre quindi verificare gli
introiti e il fabbisogno minimo di lui, che il Pretore ha completamente
trascurato.
a) Per
quel che concerne il reddito, dopo il pensionamento intervenuto il 1° agosto
2004 l'interessato percepisce una rendita AVS di fr. 2110.– mensili (doc. D) e
una pensione di fr. 920.– (doc. E). Prima le sue entrate ammontavano ad almeno
fr. 7763.– mensili (riassunto scritto del 10 marzo 2003 nell'inc. DI.2002.200,
richiamato), ma la rendita del “secondo pilastro” è verosimilmente inferiore a
quella intera d'invalidità riscossa in precedenza, l'interessato risultando
affiliato a una cassa pensione solo dal 1994 (doc. E). D'altro lato nel 2005
sono giunte a scadenza due assicurazioni sulla vita (“terzo pilastro b”), di
complessivi fr. 140 000.– (doc. D nell'inc. DI.2002.200, richiamato). Simile capitale,
cui vanno aggiunti fr. 84 000.– di titoli (doc. D e 6 nell'inc. DI.2002.200, richiamato) non
fruttano tuttavia più di fr. 400.– mensili (2% in media: RtiD I-2005 pag. 774).
Quanto alla sostanza immobiliare, l'attore possiede un immobile a __________
(particella n. 1582) e uno a __________ (particella n. 1356), ma – per ammissione
dell'appellante – tali fondi non producono reddito (appello, pag. 3). Dalla __________,
infine, l'attore non riceve più nulla dal 1995 (doc. F). In tali circostanze il
reddito di lui può essere accertato in fr. 3430.– mensili.
b) Quanto
al fabbisogno minimo, nella petizione (pag. 5) l'attore l'ha indicato in fr.
5343.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri
ipotecari fr. 1283.–, spese accessorie fr. 725.–, premio della cassa malati fr.
610.–, imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 244.–,
contributi fr. 180.–, onere fiscale fr. 1200.–). Il minimo esistenziale del
diritto esecutivo e il premio cassa malati, documentato, sono legittimi. In
merito agli oneri ipotecari gravanti l'immobile di __________, dagli atti
risulta solo un pagamento per fr. 610.– mensili (doc. D nell'inc. DI.2002.200,
richiamato), dal quale non v'è ragione di scostarsi.
Per
quel che è delle spese accessorie, la media indicata dall'attore comprende “fr.
2124.– riscaldamento forfait, fr. 886.– abbonamento spazzacamino e bruciatore,
fr. 1115.– luce forfait, fr. 2900.– giardino forfait e fr. 1677.–
assicurazioni forfait”. In realtà i costi del riscaldamento non figurano agli
atti e non possono essere stimati più di fr. 250.– mensili, compresa la manutenzione
del bruciatore e il costo dello spazzacamino, (doc. 4 nell'inc. DI.2002.200,
richiamato). L'elettricità domestica rientra invece nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I). I costi di
manutenzione del giardino risultano di fr. 75.– mensili (doc. 5 nell'inc. DI.
2002.200, richiamato). Delle assicurazioni, di cui tutto si ignora, non possono
essere riconosciuti premi che eccedano equamente fr. 100.– mensili. In sintesi
le spese accessorie ascendono pertanto a fr. 425.– mensili.
Fatti
I
costi d'automobile, in mancanza di ogni indicazione, possono essere riconosciuti
solo fino a concorrenza di quanto si è inserito nel fabbisogno minimo della
convenuta, ovvero fr. 201.– mensili (sopra, consid. 7c). L'onere fiscale di fr.
1200.– è quello del biennio 2001/02 riferito a entrambi i coniugi (doc. 6
nell'inc. DI. 2002.200, richiamato). Dopo la separazione e il pensionamento, in
difetto di ogni precisazione e per cauto apprezzamento si può supporre che con
le rendite percepite e l'attuale sostanza comportino un onere tributario di
circa fr. 500.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›). Quanto
al contributo AVS, con il compimento del 65° anno di età l'obbligo decade (art.
3 LAVS).
In
definitiva, il fabbisogno minimo dell'attore può essere stabilito in fr. 3386.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari
fr. 610.–, spese accessorie fr. 425.–, premio della cassa malati fr. 610.–,
imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 141.–, onere
fiscale fr. 500.– stimati).
10. Se ne
conclude che, con entrate di fr. 3430.– mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 3386.– mensili, l'attore non ha alcun agio apprezzabile per versare
contributi di mantenimento. Sta di fatto che, come si è visto, egli dispone di
sostanza mobiliare per almeno fr. 224 000.– (sopra, consid. 9a) e nulla gli
garantisce il diritto di conservarla intatta (se non per il suo sostentamento a
lungo termine: DTF 129 III 9 consid. 3.1.2; RtiD I-2005
pag. 776 consid. 4 con riferimento; Geiser,
Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen
Unterhaltspflichten, in: AJP/PJA 1993 pag. 904). Tanto meno ove si pensi
che, priva di sostanza, dopo il divorzio la convenuta si troverà a vivere nell'indigenza,
non avendo mezzi sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo (sopra,
consid. 8c).
Tutto
ponderato, per finanziare il proprio fabbisogno minimo dopo il divorzio l'interessato
Considerandi
dovrà attingere al capitale nella misura di fr. 400.– mensili (sopra, consid.
9a). Rapportando tale prelievo sull'arco di diciotto anni, corrispondenti
approssimativamente all'aspettativa media di vita di un uomo sessantasettenne
(17.26 anni: Stauffer/Schätzle,
Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42), gli occorreranno
per il sostentamento personale complessivi fr. 86 400.–. Ciò gli lascia fr.
137.
600.– con cui integrare il fabbisogno minimo della moglie per una decina
d'anni. È vero che l'aspettativa di vita della moglie è ben più lunga. È
altrettanto vero però che costei non può pretendere di gestire a vita un
atelier senza mai ricavare nulla. Essa medesima non esclude del resto che,
prima o poi, il commercio le renderà almeno fr. 1000.– mensili. Avviato
nell'aprile del 2002, nella peggiore delle ipotesi dopo una decina d'anni dal
divorzio il negozio dovrà essere in grado di fornire all'interessata quanto
basta per coprire il fabbisogno minimo. Formulare una prognosi più favorevole
sulla scorta dei laconici dati agli atti (e in mancanza di qualsiasi allegazione
da parte dell'attore) non è possibile. Dovesse ad ogni modo l'atelier fruttare
un reddito apprezzabile (sia pure inferiore a fr. 1000.– mensili) prima di
allora, l'attore potrà sempre far capo a un'azione di modifica e chiedere la
riduzione o la soppressione del contributo (art. 129 cpv. 1 CC). Per
concludere, dunque, l'appello va accolto entro tali limiti.
11.
La tassa di giustizia
e le spese seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene un contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, e
soccombe sulla liquidazione del regime dei beni. Equitativamente si giustifica
perciò di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio
odierno
imporrebbe anche una modifica del dispositivo sugli oneri e le ripetibili di
prima sede, data la preponderante soccombenza dell'attore. La convenuta però
non ha dichiarato di appellare il dispositivo n. 7 della sentenza pretorile, né
tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Poco
importa che l'indirizzo giurisprudenziale più recente consista nell'attribuire
d'ufficio ripetibili a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo
tacita rinuncia (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC; in appello:
I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001, consid. 10).
Trattandosi di far modificare un'indennità per ripetibili fissata dal Pretore,
occorre impugnarne il dispositivo (cfr. I CCA, sentenza 11.2002.109 del 21
ottobre 2003, consid. 11). In concreto oneri e ripetibili di prima sede rimangono
dunque invariati.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
AO
1 verserà a AP 1, in via
anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1140.– fino
al 31 marzo 2015.
Il
dispositivo n. 2.1 rimane invariato. Per il resto l'appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico delle parti in ragioni di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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