11.2005.38
Ripristino della custodia parentale dei genitori. Diritto di visita dei genitori e degli ex affilianti
29 settembre 2005Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.38
Data decisione, Autorità:
29.09.2005, ICCA
Titolo:
Ripristino della custodia parentale dei genitori. Diritto di visita dei genitori e degli ex affilianti
DIRITTO DI VISITA
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
RELAZIONE PERSONALE
art. 274 CC
art. 274a CC
art. 307 CC
art. 310 CC
Incarto n.
11.2005.38
Lugano
29 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 125.1995/R.55.2004
e R.98.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 7,
riguardo alla
figlia S__________ (1991);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 marzo 2005 presentato da AP 1 contro le decisioni emesse il 14
e il 18 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 22 febbraio 1996 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha
privato i coniugi AP 1 della custodia parentale sulla figlia S__________, nata
il 3 settembre 1991, disponendo il collocamento di quest'ultima presso i
coniugi __________ (a quel tempo a __________). Ha delegato inoltre al Servizio
medico-psicologico di __________ un'inchiesta sulla situazione della bambina e
sui suoi rapporti con i genitori. Il 26 giugno 1996 l'autorità tutoria ha poi
nominato alla bambina un curatore (art. 308 cpv. 1 CC), conferendo l'incarico
prima al dott. __________, poi a __________ e infine, il 10 giugno 1999, a PI 1,
tutore ufficiale. Inoltre la Delegazione tutoria ha regolato a più riprese il
diritto di visita dei genitori. Questa Camera ha avuto modo di statuire sulla
della custodia parentale, sul collocamento e sulla disciplina delle relazioni
personali fra genitori e figlia con sentenze del 20 maggio 1997 (inc.
11.1997.48), 22 marzo 2000 (inc. 11.1998.196) e 14 dicembre 2001 (inc.
11.2001.41). Un appello del 26 agosto 2003 sul diritto di visita dei genitori
sarà trattato ancora con sentenza odierna (inc. 11.2003.109).
B. Il
22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale 7 ha revocato l'affidamento di
S__________ ai coniugi __________, trasferitisi nella Svizzera orientale, ha confermato
la privazione della custodia parentale e ha collocato S__________ in internato
dal 9 agosto 2004 presso il foyer “__________” a __________ (con obbligo di
frequentare la Scuola media di __________) a spese dei genitori. La vigilanza
sul collocamento è stata conferita al Servizio sociale di L__________. Il
diritto di visita dei genitori è stato fissato in due ore e mezzo ogni tre
settimane (sotto sorveglianza) e gli educatori sono stati abilitati – d'intesa
con il curatore – a fissare le visite della famiglia __________ alla ragazza.
La Commissione tutoria non ha prelevato spese né assegnato ripetibili.
C. Contro
la citata decisione AP 1 sono insorti il 19 luglio 2004, anche in rappresentanza
della figlia, alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, per essere reintegrati immediatamente nella custodia parentale o
almeno, in subordine, per non dover pagare le rette del foyer “__________” e
per veder attribuire agli educatori, d'intesa con il curatore, la
regolamentazione del loro diritto di visita (inc. R.55.2004). In via cautelare
essi hanno chiesto di annullare il collocamento della ragazza al foyer, con
ordine all'autorità tutoria di emanare una nuova decisione conforme agli art.
397e cpv. 1 e 314a cpv. 1 CC, e di conferire agli educatori la
facoltà di disciplinare il loro diritto di visita. Nelle sue osservazioni del
26 luglio 2004 la Commissione tutoria ha postulato il rigetto delle domande
cautelari. Statuendo il 30 luglio 2004, l'autorità di vigilanza ha respinto
l'istanza cautelare, salvo togliere agli operatori del foyer la facoltà
di fissare congedi alla ragazza presso la famiglia __________ e ordinare
all'autorità tutoria di pronunciarsi sui diritti di visita a tale famiglia. La
decisione sulle tassa di giustizia e spese è stata demandata al merito.
D. Il
14 agosto 2004 S__________ e __________ (madre di AP 1) si sono rivolti all'autorità
di vigilanza per ottenere che in via cautelare S__________ continuasse a frequentare
la scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna in permanenza
o – quanto meno – durante i giorni di scuola. Con decisione del 26 agosto 2004
l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda con l'argomento che la
competenza per adottare simili provvedimenti spetta all'autorità tutoria. Adita
con appello del 27 agosto 2004 da __________ e S__________, il 9 settembre 2004
questa Camera ha annullato tale decisione e ha rinviato gli atti all'autorità
di vigilanza perché esaminasse l'istanza cautelare (inc. 11.2004.99).
Statuendo nuovamente il 17 dicembre 2004, l'autorità di vigilanza ha respinto
l'istanza. Un appello del 7 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro simile
decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 21
febbraio 2005 (inc. 11.2005.15).
E. Frattanto,
il 2 dicembre 2004, la Commissione tutoria regionale 7 ha regolamentato il
diritto di visita della famiglia __________ in un fine settimana ogni quindici
giorni dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 18.00 (salvo modifica degli
orari in ragione delle attività del foyer). La tassa e le spese di fr. 100.–
sono state poste a carico dei genitori. Contro tale decisione AP 1, per sé e
per conto della figlia, sono insorti l'11 dicembre 2004 alla Sezione degli enti
locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere che il diritto di
visita della famiglia __________ sia ridotto a due fine settimana in dicembre
2004, due singole giornale intere nel gennaio 2005, una giornata intera più
mezza giornata nel febbraio, una giornata intera nel marzo e una mezza giornata
il mese da aprile 2005, mentre quello dei genitori sia portato a una giornata
intera in dicembre 2004, due singole giornate intere nel gennaio 2005, un fine
settimana più una giornata intera nel febbraio, due fine settimana nel marzo e
due fine settimana più una giornata intera il mese da aprile 2005 (R.98.2004).
Nelle rispettive osservazioni del 20 e 23 dicembre 2004 e 5 gennaio 2005 la
Commissione tutoria, il curatore e __________ e __________ hanno proposto di
respingere il gravame.
F. Statuendo
sul ricorso dell'11 dicembre 2004, con decisione del 14 febbraio 2005
l'autorità di vigilanza ha annullato il dispositivo n. 2 della decisione 2
dicembre 2004 che addebitava fr. 100.– per tasse e spese a AP 1, fissando il
diritto di visita dei genitori da sabato 19 febbraio a domenica sera 20
febbraio 2005 e da sabato 20 marzo a domenica sera 21 marzo 2005, incluso il pernottamento.
Il diritto di visita della famiglia __________ è stato confermato. Non sono
state riscosse tasse o spese. Il 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha
statuito poi sul ricorso del 19 luglio 2004, respingendolo con riferimento alla
decisione appena citata sui diritti di visita e annullando il dispositivo
sull'addebito delle rette del foyer, la questione essendo stata decisa separatamente
il 12 gennaio 2005. Non sono state prelevate tasse o spese.
G. Contro
le due decisioni testé menzionate AP 1 sono insorti con un appello del 7 marzo
2005 nel quale chiedono di confermare la revoca dell'affidamento ai coniugi __________,
di ripristinare la loro custodia parentale, di regolare il diritto di visita alla
famiglia __________ in una domenica ogni due mesi dalle ore 9.00 alle ore 18.00
per complessive otto giornate dall'aprile 2005 al giugno 2006 e di sostituire
il curatore PI 1 con il dott. __________. La commissione tutoria non ha
formulato osservazioni, mentre __________ e __________ propongono di respingere
il ricorso e di confermare un diritto di visita quindicinale in loro favore.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a
protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di
venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art.
39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
Quanto ai documenti prodotti dagli appellanti, essi sono ammissibili (art. 424a
cpv. 2 CPC). Gli appellanti chiedono inoltre che siano richiamati dal Ministero
pubblico gli atti di un procedimento penale relativi a una denuncia da loro
sporta contro il curatore. Dato tuttavia che, come si vedrà oltre (consid. 8),
la richiesta di sostituire il curatore dovrà in ogni modo essere respinta, tali
atti non appaiono di rilievo ai fini del giudizio.
2. Nella
decisione del 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha dato atto, statuendo
sul ripristino della custodia parentale, di un graduale riavvicinamento fra
genitori e figlia, grazie in particolare a un programma elaborato dai
responsabili del foyer. Essa ha ritenuto tuttavia che il legame fra la ragazza
e gli appellanti fosse ancora troppo debole e che, sebbene la situazione fosse
migliorata, i tempi non erano ancora maturi per un ripristino della custodia parentale,
tanto più che S__________ aveva dichiarato di non auspicare cambiamenti.
L'autorità di vigilanza ha confermato pertanto la privazione della custodia parentale
sulla base dell'art. 310 cpv. 1 CC. Gli appellanti obiettano, in sintesi, che
durante le visite la figlia ha espresso il desiderio di abitare con loro e sottolineano
come essa abbia reagito bene al collocamento nel foyer e al cambiamento della
sede scolastica, ciò che non fa temere per un nuovo trasferimento. Rammentate
le ragioni allegate a suo tempo per motivare la privazione della custodia, essi
fanno notare come, dopo la partenza dei genitori affidatari per la Svizzera
tedesca, la misura non può più fondarsi sull'art. 310 cpv. 3 CC e che
l'autorità di vigilanza non ha addotto elementi atti a rendere verosimile un
grave pericolo per la ragazza nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC.
3. L'art.
310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto
al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto l'autorità parentale dei
genitori (Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia
parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del figlio, che dev'essere
consono alla personalità e alle sue esigenze di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41). Modificandosi le
circostanze, il provvedimento va adattato alla nuova situazione (art. 313 cpv.
1 CC; Hegnauer, op. cit., pag.
218 n. 27.50). Determinante è il corretto sviluppo fisico e psichico del figlio
(cfr. 310 cpv. 3 CC), il quale –in particolare – non va tolto inopinatamente
dall'ambiente in cui ha vissuto per anni e si è integrato. Il distacco va
preparato coscienziosamente, prima estendendo ad esempio il diritto di visita
(sentenza del Tribunale federale 5P.249/1997 del 25 agosto 1997, consid. 3; Girard, La
réglementation du placement des mineurs dans le nouveau droit suisse de la
filiation, tesi, Neuchâtel 1983, pag. 124).
4. Nella fattispecie la partenza
definitiva della famiglia affidataria dal Ticino giustifica senz'altro un
riesame della situazione. E proprio in virtù di tale fatto l'art. 310 cpv. 3
CC, secondo cui l'autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il
figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo
sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato, non trova più diretta applicazione.
Ciò non toglie che al ripristino della custodia parentale possano ostare altre
gravi ragioni suscettibili di mettere a repentaglio lo sviluppo della ragazza
(art. 310 cpv. 1 CC). Occorre verificare se, come reputa l'autorità di
vigilanza, ciò sia il caso.
a) __________,
direttore del foyer “__________”, ha dichiarato che tra l'agosto e l'ottobre
del 2004 il legame della ragazza con la famiglia naturale risultava “debole” e
“carico di paure”. In seguito la situazione è evoluta, tanto che nel gennaio
del 2005 S__________ è stata autorizzata a trascorrere interi fine settimana
dai genitori. A suo avviso, nondimeno, è “opportuno evitare accelerazioni
eccessive”. Dato il “vissuto antecedente molto conflittuale e che ha generato
paure, realtà frammentate, fragilità” e “rabbie in S__________ e nei sistemi
familiari”, come pure “l'età delicata di S__________”, “decisioni e/o tempi
inadeguati potrebbero condurre a resistenze, blocchi” e “regressioni
nell'evoluzione” della ragazza, “soprattutto nei suoi rapporti con i genitori e
la famiglia allargata”. S__________ avendo vissuto “a tempo pieno e per tanti
anni in una famiglia affidataria”, bisogna lasciarle “il tempo per 'mentalizzare'
e riassestare le immagini, i modelli che per anni ha interiorizzato nel suo
universo psichico”. Per l'educatore, se la buona evoluzione troverà conferma,
il rientro definitivo della figlia in famiglia potrebbe avvenire “alla
conclusione dell'obbligo scolastico (giugno 2006)” (doc. 23: rapporto del 26
gennaio 2005).
b) Secondo
gli appellanti il parere dell'operatore non è di peso, giacché non sussistono
pericoli oggettivi. Per di più – a loro avviso – il direttore del foyer si è distanziato
dall'aspetto giuridico del problema, avendo egli interesse a tenere la ragazza nell'istituto
per evitare di perdere un ospite e per prepararne la partenza. Se nulla osterà
al rientro della figlia in famiglia nel giugno del 2006, già oggi non
incomberebbe più rischio concreto. L'argomentazione non può essere condivisa.
Le misure a protezione del figlio degli art. 307 segg. CC mirano a proteggere
il minorenne da minacce al suo sviluppo fisico, psichico e morale (Hegnauer, op. cit., pag. 206 n. 27.14; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 18 ad art. 307 CC). Ogni minaccia per l'equilibrio evolutivo della
minore va quindi tenuta in considerazione, e tale valutazione poggia necessariamente
su una prognosi (Hegnauer, loc.
cit.). In concreto l'opinione dell'educatore, le cui competenze non sono
revocate in dubbio, trova riscontro nel fatto che ancora nell'ottobre 2004 S__________
mostrava forti resistenze verso i genitori. Che l'operatore giudichi maturi i
tempi per un ritorno della figlia dai genitori nel giugno del 2006 (“se verranno
ulteriormente confermate le relazioni positive tra S__________ e la propria
famiglia”: doc. 23, pag. 3 in fondo) ancora non significa che ciò debba
avvenire oggi. A ragione poi il direttore del foyer lascia l'apprezzamento
giuridico del caso alle autorità tutorie. Tenuto conto inoltre della notoria
scarsità di posti in istituti del genere, non appare verosimile che egli intenda
trattenere la ragazza per garantire la piena occupazione della struttura. Infine
Fatti
i genitori non possono seriamente rimproverare all'operatore di voler preparare
per tempo la figlia al rientro in famiglia dopo anni e anni di separazione.
c) Gli
appellanti osservano che la figlia ha reagito bene al trasferimento al foyer e
al cambiamento di scuola, ciò che indurrebbe a non temere per un immediato rientro
in famiglia. S__________ – essi continuano – sta meglio nell'istituto che con
la famiglia affidataria, ma il ritorno a casa è la soluzione migliore. Se non
che, tale circostanza è già stata considerata dall'educatore (doc. 23, pag. 2
in alto), il quale tuttavia ha ritenuto prematuro il ripristino della custodia parentale
per il grave conflitto di lealtà tra famiglie in cui la ragazza si è trovata
coinvolta (loc. cit., a metà). E, del resto, è sicuramente verosimile che il
rientro in famiglia sarà più impegnativo per lei che il soggiorno
nell'istituto, dove essa è al riparo da pressioni e conflitti.
d) Soggiungono
gli interessati che “la teoria degli educatori è molto diversa dalla pratica
del genitore medio”, nel senso che la maggior parte dei genitori educa i figli
in modi tollerati dalla legge anche se disapprovati dagli educatori, e che non
tutto quanto è vietato nel foyer – come ad esempio guardare la televisione per
più di un ora al giorno o praticare giochi violenti – è necessariamente
illegale. Il direttore del foyer ha invero richiamato la madre “a tenere
presente l'età della ragazza nei programmi serali-notturni”, ma a parte
auspicare un maggior coinvolgimento del padre egli non mette in dubbio le
capacità genitoriali degli appellanti (lettera del 21 giugno 2005 prodotta in
appello il 28 giugno 2005). Tali asserti cadono nel vuoto. L'opposizione al
ripristino immediato della custodia parentale da parte degli educatori non si fondano
su divergenze educative, ma sull'esigenza di lasciare alla ragazza il tempo
necessario per elaborare e approfondire le sue relazioni con i genitori,
riallacciate solo di recente (loc. cit.). Le capacità educative di un “genitore
medio” evocate dagli appellanti non sono in discussione.
e) In
merito all'opinione della figlia, gli appellanti asseriscono che il desiderio
di non tornare subito dai genitori da lei manifestato davanti alla Commissione
tutoria era certamente influenzato dalla presenza della madre affidataria e si
dolgono che l'autorità di vigilanza non abbia proceduto a una nuova audizione.
Inoltre essi giudicano poco attendibile la confidenza della figlia al direttore
del foyer, nel senso di voler rimanere nell'istituto, essa avendo la tendenza a
compiacere i suoi interlocutori, e fanno valere che durante i diritti di visita
la ragazza ha più volte formulato il desiderio di tornare con loro. Ora, dato
il miglioramento intervenuto dopo l'ottobre 2004 nelle relazioni con i genitori
è possibile che l'opinione espressa dalla figlia il 22 giugno 2004 sia ormai
superata (doc. 43). Nel suo rapporto del 26 gennaio 2005 l'educatore medesimo
ha fatto notare tuttavia che la reazione positiva della ragazza a nuove
situazioni “sembra basarsi sul compiacimento delle persone che ha di fronte,
soprattutto se queste sono adulte”. Fra gli obiettivi del progetto educativo
studiato nel foyer vi è, dunque, quello di aiutarla “a sviluppare maggiormente
le capacità di espressione dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle sue
paure nei confronti delle persone che la circondano, anche se queste sono in
contrapposizione con le aspettative degli altri (ed evitare quindi
atteggiamenti che la portano a compiacere le altre persone)” (doc. 23 pag. 2).
D'altro canto gli stessi genitori riconoscono che, sebbene la figlia abbia
espresso loro il desiderio di tornare in famiglia, altre volte essa ha
comunicato al direttore del foyer di non sentirsi ancora pronta (cfr. anche
doc. 13: lettera 24 febbraio 2005 di __________, prodotta con l'appello), e
confermano che la figlia tende a lasciarsi influenzare dagli adulti. Tutto ciò
posto, una nuova audizione della ragazza da parte dell'autorità di vigilanza (o
in appello) non avrebbe avuto senso, poiché non avrebbe fugato i dubbi di
un'opinione indotta.
f) Gli
appellanti rivendicano, accanto all'interesse proprio della figlia, il loro
diritto ad accudirla. Essi ricordano che la privazione della custodia parentale
può essere decretata solo in caso di pericolo, ove i genitori non siano in
grado di farvi fronte (ciò che in concreto essi contestano), e solo ove al pericolo
non possa ovviarsi con misure meno incisive. Di per sé l'opinione è pertinente.
Nella scelta del provvedimento appropriato l'autorità tutoria deve attenersi a
criteri di sussidiarietà, complementarità e proporzionalità, intervenendo solo
quando i genitori non siano in grado di provvedere essi medesimi e scegliendo
le misure che ne limitino i diritti allo stretto indispensabile (Breitschmid, op. cit., n. 6–8 ad art. 307
CC; Hegnauer, op. cit., pag. 206
n. 27.10 a 27.12). Quanto prevedono gli art. 307 segg. CC segue un ordine di
incisività (Breitschmid, op. cit.,
n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli
ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno
restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale
(art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono
quelle più gravi. I genitori hanno senz'altro diritto al rispetto della vita
privata e familiare, ma il bene del figlio è preminente (DTF 130 III 588 consid.
2.1 con rimandi; FF 1994 pag. 27 n. 326).
Nella
fattispecie, come si è visto (consid. a), l'educatore di riferimento ritiene
che lo sviluppo psichico della figlia, dati i trascorsi e la difficile età
adolescenziale, potrebbe essere compromesso nel caso di un rientro affrettato
in famiglia. Gli appellanti pretendono di poter gestire da sé soli
l'eventualità, ma proprio tale riluttanza all'aiuto di specialisti qualora si
verificassero le difficoltà prospettate dall'educatore (“resistenze, blocchi,
regressioni dell'evoluzione”: doc. 23, pag. 3 in fondo), le quali superano già
come tali le capacità educative di genitori medi, lascia perplessi e inquieti. Sotto
questo profilo la decisione impugnata non offende pertanto il principio della sussidiarietà
né quello della complementarietà. Circa la proporzionalità della misura, al
citato pericolo per lo sviluppo psichico della minorenne non è possibile
ovviare – contrariamente a quanto reputano gli appellanti – con meri ammonimenti
o istruzioni ai genitori (art. 307 cpv. 3 CC). Tali provvedimenti mirano
infatti a colmare semplici lacune nella cura o nell'educazione (come l'obbligo
di far seguire al figlio terapie mediche o di iscriverlo a scuole speciali o
all'apprendistato: Hegnauer, op. cit.,
pag. 207 n. 27.16), mentre in concreto il problema è più profondo, dovendosi
ricostruire la relazione genitori-figlia dopo anni di separazione (sopra, consid.
a). Per quanto attiene alla designazione di persone o uffici di controllo (art.
307 cpv. 3 CC) o alla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC),
tali provvedimenti si applicano in caso di dubbi sulle capacità educative dei
genitori (Hegnauer, op. cit.,
pag. 208 n. 27.17) o per prevenire pericoli dovuti a incapacità, inesperienza,
infermità, assenza dei genitori, mancanza di cure o violazione di doveri
parentali (Hegnauer, op. cit.,
pag. 208 n. 27.19). Tali ipotesi sono
estranee
al caso concreto, giacché la capacità educativa degli appellanti di per sé non
è messa in discussione (consid. d), quantunque essi sottovalutino lo sforzo
psichico richiesto alla figlia per rientrare in famiglia (consid. c). Un
organismo di controllo servirebbe tutt'al più a monitorare eventuali pericoli
nello sviluppo della ragazza, ma non eviterebbe a quest'ultima, già provata
dalle vicissitudini trascorse, altre sofferenze. In definitiva, il rifiuto di
ripristinare immediatamente la custodia parentale dei genitori non trasgredisce
pertanto il precetto della sussidiarietà, né quello della complementarietà o della
proporzionalità.
g) Per
quel che è delle recriminazioni espresse dagli appellanti sugli avvenimenti che
hanno portato nel 1996 alla privazione della custodia parentale e sui successivi
contrasti con i coniugi affidatari e le istituzioni coinvolte, esse non giovano
ai fini del giudizio. Oggetto dell'odierna sentenza è sapere se sia possibile
ripristinare subito la custodia parentale senza mettere in pericolo lo sviluppo
fisico, psichico e morale della figlia dopo il lungo periodo di separazione
fisica e affettiva dalla famiglia d'origine e il grave conflitto di lealtà
vissuto negli anni. Le dure critiche alla famiglia affidataria, agli operatori
sociali e alle autorità tutorie, fossero anche minimamente fondate, nulla
mutano alla situazione attuale né servono a corroborare il rapporto tra la
figlia e i genitori, che nell'ottobre 2004 era ancora “debole” e “carico di
paure” (doc. 23, pag. 2; doc. 6 allegato 1). Certo, frattanto la situazione è
migliorata anche per il comportamento assunto dai genitori, ma costoro non
possono pretendere di recuperare in pochi mesi una relazione tanto compromessa.
Così come stanno le cose oggi, prima del giugno del 2006 non appaiono date le
premesse per reintegrare gli appellanti nella custodia (sopra, consid. a).
5. Per
quanto riguarda il collocamento di S__________ nel foyer “__________” a __________,
gli appellanti lamentano che l'autorità di vigilanza non abbia spiegato loro
perché sia stato scelto un istituto a 20 chilometri dal loro domicilio anziché
un foyer nel __________. La carenza di strutture per il collocamento di adolescenti
in genere è tuttavia una circostanza notoria e risaputa. In appello poi gli
interessati non contestano più la designazione del foyer, né accennano alla
disponibilità di posti in istituti più vicini. Su questo punto l'appello non
merita quindi altra disamina.
6. Nella
decisione del 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha ritenuto superata la
questione legata al diritto di visita dei genitori, che la Commissione tutoria
regionale aveva fissato in una volta ogni due mesi sotto sorveglianza.
Rinviando alla sua decisione del 14 febbraio precedente, essa ha confermato
l'estensione del diritto di visita disciplinata dal curatore dopo un incontro
con gli interessati del 13 gennaio 2005 (da sabato 19 a domenica sera 20
febbraio 2005 e da sabato 20 a domenica sera 21 marzo 2005, con pernottamento),
salvo precisare che ogni altra modifica avrebbe dovuto essere decisa
dall'autorità tutoria. Gli appellanti si dolgono che le loro relazioni
personali non siano state regolate oltre quei fine settimana e che, nonostante
svariate richieste, la Commissione tutoria regionale si è rifiutata di adattare
la disciplina alla nuova situazione, delegando il compito al curatore e ai
responsabili del foyer. Postulano pertanto l'adozione di una disciplina minima.
a) Dagli
atti emerge che, fino al collocamento di S__________ nel foyer, le visite dei
genitori avvenivano ogni due mesi – sotto sorveglianza – al punto d'incontro
della __________ a __________ (doc. 6, allegato 7). In seguito al miglioramento
della situazione, dopo alcuni incontri mensili presso il foyer di __________
(doc. 17), la ragazza ha cominciato a trascorrere dai genitori una giornata
intera (doc. 21) e poi il fine settimana, pernottamento compreso (doc. 22, 23,
lettera del curatore del 20 aprile 2005, prodotta in appello il 2 giugno 2005),
oltre a cenare con i genitori due sere ogni mese e a tenere colloqui telefonici
ogni settimana (doc. 21, allegato 1). Durante l'estate del 2005 S__________ ha
passato due settimane (non consecutive) di vacanza in famiglia, ha cenato due
volte al foyer con i genitori e, in settembre, ha fruito di due diritti di
visita di due giorni (con pernottamento) ogni due settimane (lettera del
curatore del 20 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005).
Interpellata ogni volta dagli educatori, S__________ ha dato il suo accordo
alla definizione delle relazioni personali con i genitori (lettera del
direttore del foyer del 21 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005).
b) A
ragione gli appellanti ribadiscono che la Commissione tutoria non ha mai adattato
la disciplina del diritto di visita alla nuova situazione, limitandosi a ricevere
comunicazione dal curatore degli incontri stabiliti in accordo con i responsabili
del foyer. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare però che l'autorità tutoria
non può abdicare alle proprie responsabilità e delegare al curatore il compito
di stabilire in sua vece il diritto di visita (sentenza del 22 marzo 2000, consid.
5). Alla Commissione tutoria regionale va ripetuto che il curatore può bensì
essere incaricato di sorvegliare lo svolgimento delle visite fissate
dall'autorità e di regolarne le modalità pratiche (DTF 118 II 242 consid. 2d).
Nella fattispecie l'inadempienza dell'autorità tutoria non può essere
tollerata, tanto meno ove si consideri che negli ultimi tempi la situazione si
è modificata in modo considerevole, sia perché è venuta a cadere la necessità
di una sorveglianza sia per l'aumentata frequenza delle visite. La Sezione
degli enti locali essendosi limitata a rinviare al giudizio dell'autorità
tutoria, questa Camera deve intervenire d'ufficio essa medesima in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120
Considerandi
II 231 consid. 1c).
c) Ciò
posto, nel caso specifico non si scorgono ragioni per derogare all'assetto
adottato negli ultimi mesi dal curatore su indicazione dei responsabili del
foyer e con l'accordo della ragazza. Conviene dunque fissare come regolamentazione
minima un diritto di visita da esercitare ogni due settimane dal sabato alle
ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, con pernottamento dai genitori, oltre
a una serata ogni due settimane dalle ore 18 alle 20, di regola al foyer. Evidentemente
il curatore potrà adattare date e orari di caso in caso alle circostanze
specifiche, di concerto con i responsabili del foyer, tenendo conto degli
impegni scolastici ed extrascolastici dell'interessata. Anzi, qualora trovasse
una disciplina migliore di quella minima adottata in questa sede, egli si
rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché abbia a modificare
stabilmente la regolamentazione (art. 313 cpv. 1 CC). Per quanto attiene ai
periodi delle vacanze scolastiche, conviene fissare una settimana durante
quelle di Natale e una settimana alternativamente durante quelle di carnevale
o Pasqua, mentre non pare il caso di fissare vacanze estive, secondo il
prevedibile andamento delle cose gli appellanti potendo essere reintegrati
nella custodia parentale alla fine del corrente anno scolastico. Dovesse la
prognosi rivelarsi fallace e la situazione peggiorare, il curatore si rivolgerà
alla Commissione tutoria regionale perché stabilisca il diritto di visita dei
genitori anche durante l'estate.
7.
Gli
appellanti contestano il diritto di visita da parte dei coniugi __________,
proponendo di limitarlo a una domenica ogni due mesi, dalle ore 9.00 alle
18.
, la prima volta nell'aprile del 2005 e l'ultima nel giugno del 2006.
Reputano che al compimento del 15° anno di età S__________ potrà decidere
autonomamente e assicurano che, da parte loro, si atterranno a tale volontà.
Essi sostengono che __________ li disprezza e tenta di ostacolare il rientro di
S__________ in famiglia. Riducendo i contatti con gli ex affidatari, il ritorno
della figlia risulterà agevolato, tanto più che da quando la ragazza soggiorna
nel foyer accetta di buon grado gli incontri con loro. Ora, nella propria
decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale aveva stabilito
che le visite della famiglia __________ sarebbero state fissate, sentita S__________,
dagli educatori di riferimento in collaborazione con il curatore (sopra, lett.
D ed E). Con decisione del 30 luglio 2004 l'autorità di vigilanza ha annullato
tale dispositivo, invitando la Commissione tutoria a statuire essa medesima sulle
relazioni personali. Il 2 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha fissato così
le visite dei coniugi __________ in un fine settimana ogni quindici giorni, dal
sabato alle ore 10 fino a domenica alle 18, salvo modifica dettata dalle
attività del foyer. Considerando il forte legame instauratosi fra S__________ e
gli ex affidatari, l'autorità di vigilanza ha poi confermato tale decisione.
a) I
principi che reggono il diritto alle relazioni personali di terzi (art. 274a
CC) sono già stati esposti dall'autorità di vigilanza nella decisione del 14
febbraio 2005 (consid. 2). Basti rammentare che tale diritto spetta in primo luogo,
se ciò è nell'interesse del figlio, a persone che con il minorenne hanno avuto
relazioni d'indole genitoriale, come ad esempio gli affilianti (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 3 ad art. 274a CC). Nella fattispecie S__________ ha vissuto
con la famiglia __________ prima in affidamento volontario e poi, dal 1996, in
affidamento coatto, in tutto per oltre una dozzina d'anni, dall'aprile del 1992
fino al luglio del 2004. E la relazione con tale famiglia ha per lei grande
importanza (doc. 23, pag. 2). Dal dicembre del 2004 consta che la ragazza ha trascorso
con gli ex affidatari un fine settimana ogni mese nella Svizzera orientale
(doc. 21; lettera del curatore del 20 aprile 2005, prodotta in appello il 2
giugno 2005). Durante l'estate del 2005 ha passato inoltre due settimane in
vacanza con loro (lettera del curatore del 20 giugno 2005, prodotta in appello
il 30 giugno 2005).
b) Come
detto (consid. 6a), negli ultimi mesi le relazioni di S__________ con i genitori
hanno registrato progressi in senso qualitativo e quantitativo. I contatti con
la famiglia __________, nonostante il forte conflitto di lealtà vissuto da S__________
(doc. 23, pag. 2), non hanno nuociuto alla ripresa di tali rapporti, né risulta
che i coniugi __________ abbiano intralciato il progetto educativo attuato
dagli operatori del foyer. Anzi, visto che il diritto di visita quindicinale
loro fissato dalla Commissione tutoria regionale appariva difficilmente
conciliabile con gli impegni di S__________ e le di lei visite ai genitori,
essi non hanno nemmeno insistito per esercitare le loro prerogative. Che il
mantenimento di tali rapporti possa comportare sforzi di adattamento a S__________
e, al limite, tempi più lunghi per il rientro di lei nella famiglia d'origine è
possibile, ma non decisivo. Conservare adeguate relazioni con gli ex affidatari
risponde al bene della figlia, poiché ne salvaguardia l'identità e l'equilibrio
interiore, piaccia o non piaccia agli appellanti. E siccome essenziale è il
bene della figlia, allo stato attuale delle cose non si scorgono ragioni
oggettive per recidere le relazioni personali fra S__________ e la famiglia __________.
c) Gli
appellanti reiterano pesanti critiche ai coniugi __________, alle autorità tutorie,
agli operatori e specialisti coinvolti affermando – in estrema sintesi – che
dai genitori affilianti spesso la figlia stava male, che le decisioni delle autorità
tutorie hanno causato a S__________ acute sofferenze, che __________ esercitava
forti pressioni sul curatore e ha sempre ostacolato il loro diritto di visita,
che il clima nella famiglia affidataria era negativo (tanto che __________ ha
dovuto far capo a cure psichiatriche) e che analoghi disagi si verificavano in
quella famiglia anche con un altro bambino in affidamento. A loro avviso da
quando ha lasciato gli affidatari la figlia sta meglio e i rischi paventati da __________
non si sono mai avverati: né vendette, violenze o rapimenti, tant'è che oggi le
loro visite si svolgono senza sorveglianza. Sta di fatto che codeste
recriminazioni si esauriscono ormai in sterili polemiche, riferendosi esse alla
situazione antecedente il collocamento di S__________ nel foyer, che non è più
in discussione (sopra, consid. 4g). Non sono dunque di alcun interesse.
d) Rimane
la necessità di aggiornare la disciplina del diritto di visita ai coniugi __________
stabilita dalla Commissione tutoria regionale nel dicembre del 2004. Gli
incontri quindicinali appaiono ormai irrealistici, tenuto conto delle attività
scolastiche ed extrascolastiche della ragazza, come pure delle visite ai genitori.
Tenuto conto della situazione nel dicembre del 2004, appare congruo fissare il
loro diritto di visita in un fine settimana ogni mese, dal sabato alle ore 11 fino
alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso. Anche in questo caso il
curatore potrà adattare date e orari di caso in caso alle circostanze specifiche,
di concerto con i responsabili del foyer, tenendo conto degli impegni di S__________.
Anzi – si ripete – qualora trovasse una disciplina migliore di quella minima
adottata in questa sede, egli si rivolgerà alla Commissione tutoria regionale
perché abbia a modificare stabilmente la regolamentazione (art. 313 cpv. 1 CC).
Per quanto attiene ai periodi delle vacanze scolastiche, conviene fissare una
settimana durante quelle di Natale, una settimana alternativamente durante
quelle di carnevale o Pasqua e due settimane durante quelle estive. Dovesse
tale regime apparire inadeguato al bene di S__________, il curatore si
rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché lo limiti o lo estenda di
conseguenza (art. 313 cpv. 1 CC).
8.
Gli
appellanti chiedono da ultimo di sostituire il curatore __________ con il dott.
__________, rimproverando al primo di avere ceduto più volte alle pressioni di __________
e della psicologa __________, di non avere rispettato le sentenze di questa
Camera, di trovarsi – come dipendente del Cantone – in un conflitto d'interessi,
non potendo contraddire i suoi colleghi, e di non essere più in grado di svolgere
il suo incarico con imparzialità dopo la loro denuncia nei suoi confronti.
Inoltre, a parer loro, i motivi che hanno condotto alla destituzione del dottor
__________ sono superati e S__________ ha un buon rapporto con lui, mentre è
infastidita dall'attuale curatore. Se non che, formulata la prima volta in
appello, la richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a
e 424a cpv. 2 CPC). Né essa risulta correlata agli altri oggetti del
giudizio (ripristino della custodia parentale, diritto di visita dei genitori e
degli affilianti) in modo tanto stretto da imporre un giudizio unico. Quanto al
principio inquisitorio illimitato, esso non obbliga a trattare per la prima
volta richieste di giudizio davanti al terzo grado di giurisdizione. La domanda
in esame andrà quindi sottoposta, dandosi il caso, all'autorità tutoria.
9.
Gli
appellanti invocano una violazione degli art. 9, 11, 13, 14, 35 e 36 Cost.,
oltre che dell'art. 8 CEDU. Il rispetto della vita familiare è in effetti
garantito dal diritto costituzionale (art. 13 Cost.), la cui attuazione però è demandata al diritto civile
(Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Berna 2000, pag. 193 n. 362). Quanto all'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla una vita privata e familiare senza
indebite ingerenze dell'autorità pubblica, esso consacra – fra l'altro –
il diritto del fanciullo di vivere con i propri genitori. Misure fondate sugli
art. 307 segg. CC sono tuttavia lecite se giustificate dal pubblico interesse a
tutela del bene del figlio minorenne e se sono rispettose della proporzionalità
(FF 1994 V 31 seg.; RDAT II-1998 n. 42), condizioni che, come si è visto (consid.
4f), sono adempiute in concreto. Sull'argomento non giova pertanto dilungarsi.
10.
Se ne
conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui verte sulla regolamentazione
del diritto di visita dei genitori e, per certi aspetti, dei coniugi __________.
È destinato all'insuccesso, per contro, sul ripristino della custodia parentale
e sulla sostituzione del curatore. Nel dispositivo n. 1 della decisione emessa
il 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha annullato l'addebito agli
appellanti delle rette del foyer “__________” con rinvio al considerando n. 3.
Tale questione è passata in giudicato, ma dovendosi riformulare il dispositivo
occorre precisare che il punto n. 4 della decisione 22 giugno 2004 della Commissione
tutoria è annullato.
11.
Data
la soccombenza parziale (sul ripristino immediato della custodia parentale, sulla
soppressione a termine del diritto di visita ai coniugi __________, sulla sostituzione
del curatore), appare equo che gli appellanti sopportino la metà degli oneri
processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). L'altra metà andrebbe a carico della
Commissione tutoria e dei coniugi __________. La prima, tuttavia, si è astenuta
dal postulare il rigetto dell'appello e non può essere considerata soccombente
(Rep. 1987 pag. 135). Non è il caso dunque di porre oneri a suo carico. Quanto
ai coniugi __________, sull'unico punto che li investe la loro resistenza all'appello
si rivela per l'essenziale fondata, giacché essi conservano il loro diritto di
visita, seppure con cadenza mensile invece che quindicinale. Appare equo
pertanto rinunciare al prelievo della minima quota di spese che andrebbe a
carico loro e attribuire loro un'indennità per ripetibili ridotte, commisurata
alla stringatezza delle osservazioni. Davanti all'autorità di vigilanza non
sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. L'esito
dell'appello non influisce su tale dispositivo, la mancata attribuzione di
ripetibili non essendo per altro contestata dagli appellanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:
1. Il
dispositivo n. 2 della decisione emessa il 14 febbraio 2005 dall'autorità di
vigilanza è così riformato:
Nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione emanata il
2 dicembre 2004 della Commissione tutoria regionale 7 è modificato come segue:
__________ e __________ potranno visitare S__________:
– un fine settimana ogni
mese, dal sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento
compreso, riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di
caso in caso;
– una settimana durante le
vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente durante quelle di
carnevale o Pasqua e due settimane durante quelle estive.
2. Il
dispositivo n. 1 della decisione emessa il 18 febbraio 2005 dall'autorità di
vigilanza è così riformato:
Nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso del 19 luglio 2004 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 4 della decisione emanata il 22 giugno 2004 della Commissione tutoria
regionale 7 è annullato, mentre il dispositivo n. 6 è modificato come segue:
I genitori potranno visitare la figlia S__________:
– ogni due settimane, dal
sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso,
riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di caso in
caso;
– una serata ogni due
settimane dalle ore 18 alle 20, di regola al foyer, riservati gli adattamenti
che il curatore è abilitato a decidere di caso in caso;
– una settimana durante le
vacanze scolastiche di Natale e una settimana alternativamente durante quelle
di carnevale o Pasqua.
3. Per
il resto l'appello è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e __________,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili
ridotte.
III. Intimazione:
– ;
– , ;
– .
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
– , , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster