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Decisione

11.2005.38

Ripristino della custodia parentale dei genitori. Diritto di visita dei genitori e degli ex affilianti

29 settembre 2005Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori non possono seriamente rimproverare all'operatore di voler preparare

per tempo la figlia al rientro in famiglia dopo anni e anni di separazione.

c) Gli

appellanti osservano che la figlia ha reagito bene al trasferimento al foyer e

al cambiamento di scuola, ciò che indurrebbe a non temere per un immediato rientro

in famiglia. S__________ – essi continuano – sta meglio nell'istituto che con

la famiglia affidataria, ma il ritorno a casa è la soluzione migliore. Se non

che, tale circostanza è già stata considerata dall'educatore (doc. 23, pag. 2

in alto), il quale tuttavia ha ritenuto prematuro il ripristino della custodia parentale

per il grave conflitto di lealtà tra famiglie in cui la ragazza si è trovata

coinvolta (loc. cit., a metà). E, del resto, è sicuramente verosimile che il

rientro in famiglia sarà più impegnativo per lei che il soggiorno

nell'istituto, dove essa è al riparo da pressioni e conflitti.

d) Soggiungono

gli interessati che “la teoria degli educatori è molto diversa dalla pratica

del genitore medio”, nel senso che la maggior parte dei genitori educa i figli

in modi tollerati dalla legge anche se disapprovati dagli educatori, e che non

tutto quanto è vietato nel foyer – come ad esempio guardare la televisione per

più di un ora al giorno o praticare giochi violenti – è necessariamente

illegale. Il direttore del foyer ha invero richiamato la madre “a tenere

presente l'età della ragazza nei programmi serali-notturni”, ma a parte

auspicare un maggior coinvolgimento del padre egli non mette in dubbio le

capacità genitoriali degli appellanti (lettera del 21 giugno 2005 prodotta in

appello il 28 giugno 2005). Tali asserti cadono nel vuoto. L'opposizione al

ripristino immediato della custodia parentale da parte degli educatori non si fondano

su divergenze educative, ma sull'esigenza di lasciare alla ragazza il tempo

necessario per elaborare e approfondire le sue relazioni con i genitori,

riallacciate solo di recente (loc. cit.). Le capacità educative di un “genitore

medio” evocate dagli appellanti non sono in discussione.

e) In

merito all'opinione della figlia, gli appellanti asseriscono che il desiderio

di non tornare subito dai genitori da lei manifestato davanti alla Commissione

tutoria era certamente influenzato dalla presenza della madre affidataria e si

dolgono che l'autorità di vigilanza non abbia proceduto a una nuova audizione.

Inoltre essi giudicano poco attendibile la confidenza della figlia al direttore

del foyer, nel senso di voler rimanere nell'istituto, essa avendo la tendenza a

compiacere i suoi interlocutori, e fanno valere che durante i diritti di visita

la ragazza ha più volte formulato il desiderio di tornare con loro. Ora, dato

il miglioramento intervenuto dopo l'ottobre 2004 nelle relazioni con i genitori

è possibile che l'opinione espressa dalla figlia il 22 giugno 2004 sia ormai

superata (doc. 43). Nel suo rapporto del 26 gennaio 2005 l'educatore medesimo

ha fatto notare tuttavia che la reazione positiva della ragazza a nuove

situazioni “sembra basarsi sul compiaci­mento delle persone che ha di fronte,

soprattutto se queste sono adulte”. Fra gli obiettivi del progetto educativo

studiato nel foyer vi è, dunque, quello di aiutarla “a sviluppare maggiormente

le capacità di espressione dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle sue

paure nei confronti delle persone che la circondano, anche se queste sono in

contrapposizione con le aspettative degli altri (ed evitare quindi

atteggiamenti che la portano a compiacere le altre persone)” (doc. 23 pag. 2).

D'altro canto gli stessi genitori riconoscono che, sebbene la figlia abbia

espresso loro il desiderio di tornare in famiglia, altre volte essa ha

comunicato al direttore del foyer di non sentirsi ancora pronta (cfr. anche

doc. 13: lettera 24 febbraio 2005 di __________, prodotta con l'appello), e

confermano che la figlia tende a lasciarsi influenzare dagli adulti. Tutto ciò

posto, una nuova audizione della ragazza da parte dell'autorità di vigilanza (o

in appello) non avrebbe avuto senso, poiché non avrebbe fugato i dubbi di

un'opinione indotta.

f) Gli

appellanti rivendicano, accanto all'interesse proprio della figlia, il loro

diritto ad accudirla. Essi ricordano che la privazione della custodia parentale

può essere decretata solo in caso di pericolo, ove i genitori non siano in

grado di farvi fronte (ciò che in concreto essi contestano), e solo ove al pericolo

non possa ovviarsi con misure meno incisive. Di per sé l'opinione è pertinente.

Nella scelta del provvedimento appro­priato l'autorità tutoria deve attenersi a

criteri di sussidiarietà, complementarità e proporzionalità, intervenendo solo

quando i genitori non siano in grado di provvedere essi medesimi e scegliendo

le misure che ne limitino i diritti allo stretto indispensabile (Breitschmid, op. cit., n. 6–8 ad art. 307

CC; Hegnauer, op. cit., pag. 206

n. 27.10 a 27.12). Quanto prevedono gli art. 307 segg. CC segue un ordine di

incisività (Breitschmid, op. cit.,

n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli

ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno

restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale

(art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono

quelle più gravi. I genitori hanno senz'altro diritto al rispetto della vita

privata e familiare, ma il bene del figlio è preminente (DTF 130 III 588 consid.

2.1 con rimandi; FF 1994 pag. 27 n. 326).

Nella

fattispecie, come si è visto (consid. a), l'educatore di riferimento ritiene

che lo sviluppo psichico della figlia, dati i trascorsi e la difficile età

adolescenziale, potrebbe essere compromesso nel caso di un rientro affrettato

in famiglia. Gli appellanti pretendono di poter gestire da sé soli

l'eventualità, ma proprio tale riluttanza all'aiuto di specialisti qualora si

verificassero le difficoltà prospettate dall'educatore (“resistenze, blocchi,

regressioni dell'evoluzione”: doc. 23, pag. 3 in fondo), le quali superano già

come tali le capacità educative di genitori medi, lascia perplessi e inquieti. Sotto

questo profilo la decisione impugnata non offende pertanto il principio della sussidiarietà

né quello della complementarietà. Circa la proporzionalità della misura, al

citato pericolo per lo sviluppo psichico della minorenne non è possibile

ovviare – contraria­mente a quanto reputano gli appellanti – con meri ammonimenti

o istruzioni ai genitori (art. 307 cpv. 3 CC). Tali provvedimenti mirano

infatti a colmare semplici lacune nella cura o nell'educazione (come l'obbligo

di far seguire al figlio terapie mediche o di iscriverlo a scuole speciali o

all'apprendistato: Hegnauer, op. cit.,

pag. 207 n. 27.16), mentre in concreto il problema è più profondo, dovendosi

ricostruire la relazione genitori-figlia dopo anni di separazione (sopra, consid.

a). Per quanto attiene alla designazione di persone o uffici di controllo (art.

307 cpv. 3 CC) o alla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC),

tali provvedimenti si applicano in caso di dubbi sulle capacità educative dei

genitori (Hegnauer, op. cit.,

pag. 208 n. 27.17) o per prevenire pericoli dovuti a incapacità, inesperienza,

infermità, assenza dei genitori, mancanza di cure o violazione di doveri

parentali (Hegnauer, op. cit.,

pag. 208 n. 27.19). Tali ipotesi sono

estranee

al caso concreto, giacché la capacità educativa degli appellanti di per sé non

è messa in discussione (consid. d), quantunque essi sottovalutino lo sforzo

psichico richiesto alla figlia per rientrare in famiglia (consid. c). Un

organismo di controllo servirebbe tutt'al più a monitorare eventuali pericoli

nello sviluppo della ragazza, ma non eviterebbe a quest'ultima, già provata

dalle vicissitudini trascorse, altre sofferenze. In definitiva, il rifiuto di

ripristinare immediatamente la custodia parentale dei genitori non trasgredisce

pertanto il precetto della sussidiarietà, né quello della complementarietà o della

proporzionalità.

g) Per

quel che è delle recriminazioni espresse dagli appellanti sugli avvenimenti che

hanno portato nel 1996 alla privazione della custodia parentale e sui successivi

contrasti con i coniugi affidatari e le istituzioni coinvolte, esse non giovano

ai fini del giudizio. Oggetto dell'odierna sentenza è sapere se sia possibile

ripristinare subito la custodia parentale senza mettere in pericolo lo sviluppo

fisico, psichico e morale della figlia dopo il lungo periodo di separazione

fisica e affettiva dalla famiglia d'origine e il grave conflitto di lealtà

vissuto negli anni. Le dure critiche alla famiglia affidataria, agli operatori

sociali e alle autorità tutorie, fossero anche minimamente fondate, nulla

mutano alla situazione attuale né servono a corroborare il rapporto tra la

figlia e i genitori, che nell'ottobre 2004 era ancora “debole” e “carico di

paure” (doc. 23, pag. 2; doc. 6 allegato 1). Certo, frattanto la situazione è

migliorata anche per il comportamento assunto dai genitori, ma costoro non

possono pretendere di recuperare in pochi mesi una relazione tanto com­promessa.

Così come stanno le cose oggi, prima del giugno del 2006 non appaiono date le

premesse per reintegrare gli appellanti nella custodia (sopra, con­sid. a).

5. Per

quanto riguarda il collocamento di S__________ nel foyer “__________” a __________,

gli appellanti lamentano che l'autorità di vigilanza non abbia spiegato loro

perché sia stato scelto un istituto a 20 chilometri dal loro domicilio anziché

un foyer nel __________. La carenza di strutture per il collocamento di adolescenti

in genere è tuttavia una circostanza notoria e risaputa. In appello poi gli

interes­sati non contestano più la designazione del foyer, né accennano alla

disponibilità di posti in istituti più vicini. Su questo punto l'appello non

merita quindi altra disamina.

6. Nella

decisione del 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha ritenuto superata la

questione legata al diritto di visita dei genitori, che la Commissione tutoria

regionale aveva fissato in una volta ogni due mesi sotto sorveglianza.

Rinviando alla sua decisione del 14 febbraio precedente, essa ha confermato

l'estensione del diritto di visita disciplinata dal curatore dopo un incontro

con gli interessati del 13 gennaio 2005 (da sabato 19 a domenica sera 20

febbraio 2005 e da sabato 20 a domenica sera 21 marzo 2005, con pernottamento),

salvo precisare che ogni altra modifica avrebbe dovuto essere decisa

dall'autorità tutoria. Gli appellanti si dolgono che le loro relazioni

personali non siano state regolate oltre quei fine settimana e che, nonostante

svariate richieste, la Commissione tutoria regionale si è rifiutata di adattare

la disciplina alla nuova situazione, delegando il compito al curatore e ai

responsabili del foyer. Postulano pertanto l'adozione di una disciplina minima.

a) Dagli

atti emerge che, fino al collocamento di S__________ nel foyer, le visite dei

genitori avvenivano ogni due mesi – sotto sorveglianza – al punto d'incontro

della __________ a __________ (doc. 6, allegato 7). In seguito al miglioramento

della situazione, dopo alcuni incontri mensili presso il foyer di __________

(doc. 17), la ragazza ha cominciato a trascorrere dai genitori una giornata

intera (doc. 21) e poi il fine settimana, pernottamento compreso (doc. 22, 23,

lettera del curatore del 20 aprile 2005, prodotta in appello il 2 giugno 2005),

oltre a cenare con i genitori due sere ogni mese e a tenere colloqui telefonici

ogni settimana (doc. 21, allegato 1). Durante l'estate del 2005 S__________ ha

passato due settimane (non consecutive) di vacanza in famiglia, ha cenato due

volte al foyer con i genitori e, in settembre, ha fruito di due diritti di

visita di due giorni (con pernottamento) ogni due settimane (lettera del

curatore del 20 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005).

Interpellata ogni volta dagli educatori, S__________ ha dato il suo accordo

alla definizione delle relazioni personali con i genitori (lettera del

direttore del foyer del 21 giugno 2005, prodotta in appello il 30 giugno 2005).

b) A

ragione gli appellanti ribadiscono che la Commissione tutoria non ha mai adattato

la disciplina del diritto di visita alla nuova situazione, limitandosi a ricevere

comunicazione dal curatore degli incontri stabiliti in accordo con i responsabili

del foyer. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare però che l'autorità tutoria

non può abdicare alle proprie responsabilità e delegare al curatore il compito

di stabilire in sua vece il diritto di visita (sentenza del 22 marzo 2000, consid.

5). Alla Commissione tutoria regionale va ripetuto che il curatore può bensì

essere incaricato di sorvegliare lo svolgimento delle visite fissate

dall'autorità e di regolarne le modalità pratiche (DTF 118 II 242 consid. 2d).

Nella fattispecie l'inadempienza dell'autorità tutoria non può essere

tollerata, tanto me­no ove si consideri che negli ultimi tempi la situazione si

è modificata in modo considerevole, sia perché è venuta a cadere la necessità

di una sorveglianza sia per l'aumentata frequenza delle visite. La Sezione

degli enti locali essendosi limitata a rinviare al giudizio dell'autorità

tutoria, questa Camera deve intervenire d'ufficio essa medesima in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120

Considerandi

II 231 consid. 1c).

c) Ciò

posto, nel caso specifico non si scorgono ragioni per derogare all'assetto

adottato negli ultimi mesi dal curatore su indicazione dei responsabili del

foyer e con l'accordo della ragazza. Conviene dunque fissare come regolamentazione

minima un diritto di visita da esercitare ogni due settimane dal sabato alle

ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, con pernottamento dai genitori, oltre

a una serata ogni due settimane dalle ore 18 alle 20, di regola al foyer. Evidentemente

il curatore potrà adattare date e orari di caso in caso alle circostanze

specifiche, di concerto con i responsabili del foyer, tenendo conto degli

impegni scolastici ed extrascolastici del­l'interessata. Anzi, qualora trovasse

una disciplina migliore di quella minima adottata in questa sede, egli si

rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché abbia a modificare

stabilmente la regolamentazione (art. 313 cpv. 1 CC). Per quanto attiene ai

periodi delle vacanze scolastiche, conviene fissare una settimana durante

quelle di Natale e una settima­na alternativamente durante quelle di carnevale

o Pasqua, mentre non pare il caso di fissare vacanze estive, secondo il

prevedibile andamento delle cose gli appellanti potendo essere reintegrati

nella custodia parentale alla fine del corrente anno scolastico. Dovesse la

prognosi rivelarsi fallace e la situazione peggiorare, il curatore si rivolgerà

alla Commissione tutoria regionale perché stabilisca il diritto di visita dei

genitori anche durante l'estate.

7.

Gli

appellanti contestano il diritto di visita da parte dei coniugi __________,

proponendo di limitarlo a una domenica ogni due mesi, dalle ore 9.00 alle

18.

, la prima volta nell'aprile del 2005 e l'ultima nel giugno del 2006.

Reputano che al compimento del 15° anno di età S__________ potrà decidere

autonomamente e assicurano che, da parte loro, si atterranno a tale volontà.

Essi sostengono che __________ li disprezza e tenta di ostacolare il rientro di

S__________ in famiglia. Riducendo i contatti con gli ex affidatari, il ritorno

della figlia risulterà agevolato, tanto più che da quando la ragazza soggiorna

nel foyer accetta di buon grado gli incontri con loro. Ora, nella propria

decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale aveva stabilito

che le visite della famiglia __________ sarebbero state fissate, sentita S__________,

dagli educatori di riferimento in collaborazione con il curatore (sopra, lett.

D ed E). Con decisione del 30 luglio 2004 l'autorità di vigilanza ha annullato

tale dispositivo, invitando la Commissione tutoria a statuire essa medesima sulle

relazioni personali. Il 2 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha fissato così

le visite dei coniugi __________ in un fine settimana ogni quindici giorni, dal

sabato alle ore 10 fino a domenica alle 18, salvo modifica dettata dalle

attività del foyer. Considerando il forte legame instauratosi fra S__________ e

gli ex affidatari, l'autorità di vigilanza ha poi confermato tale decisione.

a) I

principi che reggono il diritto alle relazioni personali di terzi (art. 274a

CC) sono già stati esposti dall'autorità di vigilanza nella decisione del 14

febbraio 2005 (consid. 2). Basti rammentare che tale diritto spetta in primo luogo,

se ciò è nell'interesse del figlio, a persone che con il minorenne hanno avuto

relazioni d'indole genitoriale, come ad esempio gli affilianti (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,

2ª edizione, n. 3 ad art. 274a CC). Nella fattispecie S__________ ha vissuto

con la famiglia __________ prima in affidamento volontario e poi, dal 1996, in

affidamento coatto, in tutto per oltre una dozzina d'anni, dall'aprile del 1992

fino al luglio del 2004. E la relazione con tale famiglia ha per lei grande

importanza (doc. 23, pag. 2). Dal dicembre del 2004 consta che la ragazza ha trascorso

con gli ex affidatari un fine settimana ogni mese nella Svizzera orientale

(doc. 21; lettera del curatore del 20 aprile 2005, prodotta in appello il 2

giugno 2005). Durante l'estate del 2005 ha passato inoltre due settimane in

vacanza con loro (lettera del curatore del 20 giugno 2005, prodotta in appello

il 30 giugno 2005).

b) Come

detto (consid. 6a), negli ultimi mesi le relazioni di S__________ con i genitori

hanno registrato progressi in senso qualitativo e quantitativo. I contatti con

la famiglia __________, nonostante il forte conflitto di lealtà vissuto da S__________

(doc. 23, pag. 2), non hanno nuociuto alla ripresa di tali rapporti, né risulta

che i coniugi __________ abbiano intralciato il progetto educativo attuato

dagli operatori del foyer. Anzi, visto che il diritto di visita quindicinale

loro fissato dalla Commissione tutoria regionale appariva difficilmente

conciliabile con gli impegni di S__________ e le di lei visite ai genitori,

essi non hanno nemmeno insistito per esercitare le loro prerogative. Che il

manteni­mento di tali rapporti possa comportare sforzi di adattamen­to a S__________

e, al limite, tempi più lunghi per il rientro di lei nella famiglia d'origine è

possibile, ma non decisivo. Conservare adeguate relazioni con gli ex affidatari

risponde al bene della figlia, poiché ne salvaguardia l'identità e l'equilibrio

interiore, piaccia o non piaccia agli appellanti. E siccome essenziale è il

bene della figlia, allo stato attuale delle cose non si scorgono ragioni

oggettive per recidere le relazioni personali fra S__________ e la famiglia __________.

c) Gli

appellanti reiterano pesanti critiche ai coniugi __________, alle autorità tutorie,

agli operatori e specialisti coinvolti affermando – in estrema sintesi – che

dai genitori affilianti spesso la figlia stava male, che le decisioni delle autorità

tutorie hanno causato a S__________ acute sofferenze, che __________ esercitava

forti pressioni sul curatore e ha sempre ostacolato il loro diritto di visita,

che il clima nella famiglia affidataria era negativo (tanto che __________ ha

dovuto far capo a cure psichiatriche) e che analoghi disagi si verificavano in

quella famiglia anche con un altro bambino in affidamento. A loro avviso da

quando ha lasciato gli affidatari la figlia sta meglio e i rischi paventati da __________

non si sono mai avverati: né vendette, violenze o rapimenti, tant'è che oggi le

loro visite si svolgono senza sorveglianza. Sta di fatto che codeste

recriminazioni si esauriscono ormai in sterili polemiche, riferendosi esse alla

situazione antecedente il collocamento di S__________ nel foyer, che non è più

in discussione (sopra, consid. 4g). Non sono dunque di alcun interesse.

d) Rimane

la necessità di aggiornare la disciplina del diritto di visita ai coniugi __________

stabilita dalla Commissione tutoria regionale nel dicembre del 2004. Gli

incontri quindicinali appaiono ormai irrealistici, tenuto conto delle attività

scolastiche ed extrascolastiche della ragazza, come pure delle visite ai genitori.

Tenuto conto della situazione nel dicembre del 2004, appare congruo fissare il

loro diritto di visita in un fine settimana ogni mese, dal sabato alle ore 11 fino

alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso. Anche in questo caso il

curatore potrà adattare date e orari di caso in caso alle circostanze specifiche,

di concerto con i responsabili del foyer, tenendo conto degli impegni di S__________.

Anzi – si ripete – qualora trovasse una disciplina migliore di quella minima

adottata in questa sede, egli si rivolgerà alla Commissione tutoria regionale

perché abbia a modificare stabilmente la regolamentazione (art. 313 cpv. 1 CC).

Per quanto attiene ai periodi delle vacanze scolastiche, conviene fissare una

settimana durante quelle di Natale, una settimana alternativamente durante

quelle di carnevale o Pasqua e due settimane durante quelle estive. Dovesse

tale regime apparire inadeguato al bene di S__________, il curatore si

rivolgerà alla Commissione tutoria regionale perché lo limiti o lo estenda di

conseguenza (art. 313 cpv. 1 CC).

8.

Gli

appellanti chiedono da ultimo di sostituire il curatore __________ con il dott.

__________, rimproverando al primo di avere ceduto più volte alle pressioni di __________

e della psicologa __________, di non avere rispettato le sentenze di questa

Camera, di trovarsi – come dipendente del Can­tone – in un conflitto d'interessi,

non potendo contraddire i suoi colleghi, e di non essere più in grado di svolgere

il suo incarico con imparzialità dopo la loro denuncia nei suoi confronti.

Inoltre, a parer loro, i motivi che hanno condotto alla destituzione del dottor

__________ sono superati e S__________ ha un buon rapporto con lui, mentre è

infastidita dall'attuale curatore. Se non che, formulata la prima volta in

appello, la richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a

e 424a cpv. 2 CPC). Né essa risulta correlata agli altri oggetti del

giudizio (ripristino della custodia parentale, diritto di visita dei genitori e

degli affilianti) in modo tanto stretto da imporre un giudizio unico. Quanto al

principio inquisitorio illimitato, esso non obbliga a trattare per la prima

volta richieste di giudizio davanti al terzo grado di giurisdizione. La domanda

in esame andrà quindi sottoposta, dandosi il caso, all'autorità tutoria.

9.

Gli

appellanti invocano una violazione degli art. 9, 11, 13, 14, 35 e 36 Cost.,

oltre che dell'art. 8 CEDU. Il rispetto della vita familiare è in effetti

garantito dal diritto costituzionale (art. 13 Cost.), la cui attuazione però è demandata al diritto civile

(Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

vol. II, Berna 2000, pag. 193 n. 362). Quanto all'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla una vita privata e familiare senza

indebite ingerenze dell'autorità pubblica, esso consacra – fra l'altro –

il diritto del fanciullo di vivere con i propri genitori. Misure fondate sugli

art. 307 segg. CC sono tuttavia lecite se giustificate dal pubblico interesse a

tutela del bene del figlio minorenne e se sono rispettose della proporzionalità

(FF 1994 V 31 seg.; RDAT II-1998 n. 42), condizioni che, come si è visto (consid.

4f), sono adempiute in concreto. Sull'argomento non giova pertanto dilungarsi.

10.

Se ne

conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui verte sulla regolamentazione

del diritto di visita dei genitori e, per certi aspetti, dei coniugi __________.

È destinato all'insuccesso, per contro, sul ripristino della custodia parentale

e sulla sostituzione del curatore. Nel dispositivo n. 1 della decisione emessa

il 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza ha annullato l'addebito agli

appellanti delle rette del foyer “__________” con rinvio al considerando n. 3.

Tale questione è passata in giudicato, ma dovendosi riformulare il dispositivo

occorre precisare che il punto n. 4 della decisione 22 giugno 2004 della Commissione

tutoria è annullato.

11.

Data

la soccombenza parziale (sul ripristino immediato della custodia parentale, sulla

soppressione a termine del diritto di visita ai coniugi __________, sulla sostituzione

del curatore), appare equo che gli appellanti sopportino la metà degli oneri

processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). L'altra metà andrebbe a carico della

Commissione tutoria e dei coniugi __________. La prima, tuttavia, si è astenuta

dal postulare il rigetto dell'appello e non può essere considerata soccombente

(Rep. 1987 pag. 135). Non è il caso dunque di porre oneri a suo carico. Quanto

ai coniugi __________, sul­l'unico punto che li investe la loro resistenza all'appello

si rivela per l'essenziale fondata, giacché essi conservano il loro diritto di

visita, seppure con cadenza mensile invece che quindicinale. Appare equo

pertanto rinunciare al prelievo della minima quota di spese che andrebbe a

carico loro e attribuire loro un'indennità per ripetibili ridotte, commisurata

alla stringatezza delle osservazioni. Davanti all'autorità di vigilanza non

sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. L'esito

dell'appello non influisce su tale dispositivo, la mancata attribuzione di

ripetibili non essendo per altro contestata dagli appellanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:

1. Il

dispositivo n. 2 della decisione emessa il 14 febbraio 2005 dall'autorità di

vigilanza è così riformato:

Nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione emanata il

2 dicembre 2004 della Commissione tutoria regionale 7 è modificato come segue:

__________ e __________ potranno visitare S__________:

– un fine settimana ogni

mese, dal sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento

compreso, riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di

caso in caso;

– una settimana durante le

vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente durante quelle di

carnevale o Pasqua e due settimane durante quelle estive.

2. Il

dispositivo n. 1 della decisione emessa il 18 febbraio 2005 dall'autorità di

vigilanza è così riformato:

Nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso del 19 luglio 2004 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 4 della decisione emanata il 22 giugno 2004 della Commissione tutoria

regionale 7 è annullato, mentre il dispositivo n. 6 è modificato come segue:

I genitori potranno visitare la figlia S__________:

– ogni due settimane, dal

sabato alle ore 11 fino alla domenica alle ore 21.30, pernottamento compreso,

riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di caso in

caso;

– una serata ogni due

settimane dalle ore 18 alle 20, di regola al foyer, riservati gli adattamenti

che il curatore è abilitato a decidere di caso in caso;

– una settimana durante le

vacanze scolastiche di Natale e una settimana alternativamente durante quelle

di carnevale o Pasqua.

3. Per

il resto l'appello è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e __________,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili

ridotte.

III. Intimazione:

– ;

– , ;

– .

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

– , , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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