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Decisione

11.2005.39

modifica misure provvisionali

30 marzo 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi pende dal 7 aprile 2003, come detto, un'azione di divorzio. La modifica

litigiosa non è retta quindi dall'art. 179 cpv. 1 CC, bensì dall'art. 137 cpv.

2 CC. E decisivo è, come si è spiegato (consid. 1), che le circostanze siano mutate

in maniera rilevante e duratura rispetto al momento in cui ha statuito il

giudice a protezione dell'unione coniugale. A nulla rileva che l'istante abbia indugiato

nel postulare la riduzione del contributo. Il coniuge che omette di allegare

con tempestività elementi di fatto a suo favore non si preclude, per ciò solo,

il diritto alla riduzione del contributo alimentare dovuto all'altro coniuge.

Perde, di regola, il diritto di recuperare quanto versato nel frattempo,

giacché la modifica può intervenire solo a valere dalla presentazione

dell'istanza (cfr., in materia di decreti cautelari, Rep. 1996 pag. 123; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungsrecht, n. 14 ad art 137 CC; Gloor, op. cit., n. 15

ad art. 137 CC).

b) In

concreto, come accertato dal Pretore, dal 1° settembre 2004 il guadagno dell'istante

è diminuito da fr. 5670.– mensili a fr. 3946.70 per ragioni di salute. Ora, contrariamente

a quanto l'appellante sostiene, una riduzione di tale indole è di peso già per

il fatto che, dovesse continuare a versare il contributo originario, il marito

si vedrebbe ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno

minimo. Del resto, come ha confermato il dott. __________, l'interessato è

stato operato di ernia discale lombare ed è oggi completamente inabile al

lavoro (audizione del 27 gennaio 2005: verbali, pag. 16), al punto che risulta

avere finanche sollecitato una rendita invalidità. Nell'ipotesi in cui egli ricuperasse

la sua capacità lucrativa, l'appellante potrà sempre chiedere un aumento del contributo

provvisionale. Non si può dire tuttavia che, così come stanno le cose, non sia

intervenuto un mutamento verosimilmente duraturo e rilevante.

c) Si

aggiunga che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nell'ambito della

precedente procedura di appello il marito non avrebbe potuto far valere con

successo un peggioramento del suo stato di salute. In appello vige il divieto generale

dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove

non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2), salvo qualora si

applichi il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione,

ciò che non era il caso in concreto. Per quel che sarebbe stato di

un'eventuale restituzione in intero giusta l'art. 138 CPC, in

appello essa non sarebbe potuta entrare in linea di conto (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 138).

Infondato, anche al riguardo, l'appello è destinato al'insuccesso.

4. In

subordine l'appellante chiede che il contributo litigioso sia ridotto a soli

fr. 2087.70 mensili dal 1° settembre 2004 al 31 marzo 2005 e riaumentato a fr.

2395.– mensili in seguito. A suo parere, ove si ammettesse la riduzione del

reddito del marito occorre rivedere anche il di lui fabbisogno, alcune voci non

più giustificandosi alla luce delle intervenute ristrettezze (imposte, spese di

trasferta e tassa rifiuti). Inoltre essa sottolinea che il reddito del coniuge

non ammonta a fr. 3946.70 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr.

4087.50, cui vanno aggiunti fr. 500.– percepiti dall'istante come allenatore di

una squadra di calcio.

a) Per

quanto attiene ai fabbisogni minimi, appurato che nessuno postulava aggiornamenti,

il Pretore ha ripreso quelli considerati nella sentenza del 18 luglio 2003,

confermati da questa Camera (consid. 6 e 8). Ne segue che le contestazioni addotte

in questa sede dall'appellante sono nuove, e come tali irricevibili (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC). Che l'interessata possa far valere ulteriormente siffatte

argomentazioni davanti al Pretore nulla muta al proposito.

b) Circa

il reddito del marito, dall'ultimo certificato di salario agli atti (settembre

2004) risulta uno stipendio di fr. 3643.10 netti mensili (doc. L). Cumulata la

quota di tredicesima e il guadagno accessorio conseguito come allenatore di

calcio, il guadagno complessivo ascende a fr. 4046.70 mensili. Certo, nell'istanza

del 15 giugno 2004 l'interessato si era dipartito da un reddito di fr. 4070.50 mensili

(pag. 4), ma ciò si riconduceva manifestamente alla fallace convinzione di vedersi

ridurre lo stipendio (dal settembre del 2004) del 20%, non del 25% (deposizione

__________, del 20 settembre 2004: verbali, pag. 14). Quanto al reddito

accessorio, è vero che __________, presidente del __________, ha dichiarato di

versare all'interessato fr. 6000.– a stagione (deposizione del 24 marzo 2004:

verbali, pag. 7). A parte il fatto però che la “stagione” comprende soli

10 mesi, l'istante riversa una parte del compenso a due suoi collaboratori (fr.

200.– a testa: deposizioni __________ e __________, del 24 marzo 2004: verbali,

pag. 5 e 6). Ne discende che, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione

di misure provvisionali, quanto stimato dal Pretore per tale attività (fr.

100.– mensili) resiste alla critica.

Considerandi

II. Sull'appello

in materia di trattenuta di stipendio

5.

Accolta

parzialmente l'istanza volta alla riduzione del contributo alimentare, il

Pretore ha adattato il 28 febbraio 2005 la trattenuta dallo stipendio del

debitore. L'appellante si limita a far valere che, fosse accolto il suo appello

contro la riduzione del contributo, anche la trattenuta va modificata di

conseguenza. Se non che, come si è appena illustrato, l'appello in questione è

destinato al rigetto. Il postulato adeguamento della trattenuta di stipendio diviene

così senza oggetto.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

6.

Gli oneri processuali dei giudizi odierni seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla

controparte, cui gli appelli non sono stati intimati e non hanno causato costi presumibili.

Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'appellante non possono

essere accolte. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nei

casi in rassegna difettava sin dall'inizio ai ricorsi il requisito cumulativo

della parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non

sono stati intimati alla controparte. Della situazione dell'appellante si tiene

conto ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – al prelievo di

tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello in materia di contributi alimentari è

respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. L'appello

in materia di trattenuta di stipendio è dichiarato senza oggetto e la procedura

è stralciata sai ruoli.

3. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Le

richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

5. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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