11.2005.41
Decreto di stralcio per desistenza: appello contro il dispositivo sulle ripetibili
29 dicembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2005.41
Data decisione, Autorità:
29.12.2005, ICCA
Titolo:
Decreto di stralcio per desistenza: appello contro il dispositivo sulle ripetibili
DESISTENZA
RITIRO DELL'AZIONE
SPESE E RIPETIBILI
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.41
Lugano
29 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Lardelli ed Epiney Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.1004.1033
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2005 presentato
da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso l'11 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1946) ed AO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 19
febbraio 1973. Dal matrimonio sono nati Ma__________ (1975) e Mo__________
(1979), ora maggiorenni. Il 2 settembre 2004 AO 1 ha promosso un'istanza a
protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere
separata e l'attribuzione dell'appartamento coniugale a __________.
B. All'udienza
del 7 ottobre 2004, indetta per discutere le domande provvisionali e l'istanza
a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere
separati. Si è opposto invece all'assegnazione dell'alloggio alla moglie,
chiedendone a sua volta l'attribuzione. Non essendovi altre prove da assumere,
le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, mantenendo le
loro posizioni.
C. L'11
marzo 2005 AO 1 ha dichiarato di ritirare l'istanza. Statuendo quel medesimo
giorno, il Pretore ne ha preso atto e ha stralciato la causa dai ruoli. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico
dell'istante, compensate le ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 21 marzo 2005 nel
quale chiede che gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili
e che il decreto di stralcio sia riformato di conseguenza. Nelle sue
osservazioni del 14 aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare
il decreto impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il
decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,
tranne in ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1;
Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il primo giudice
ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere
autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che
la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, riguarda appunto
la questione delle ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al
suo esame.
2.
L'appellante
censura il fatto che il primo giudice abbia compensato le ripetibili, mentre a
suo dire la controparte andrebbe reputata soccombente, avendo desistito dall'istanza
a protezione dell'unione coniugale. Compensando le ripetibili, il Pretore avrebbe
manifestamente abusato del suo potere d'apprezzamento, per di più senza motivazione
alcuna, e avrebbe emanato una decisione in contrasto con l'addebito della tassa
di giustizia e delle spese, poste interamente a carico dell'istante.
a) Il
ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e
senza l'accordo di quest'ultimo equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC). In tal caso la tassa di giustizia e le spese
vanno poste, per principio, a carico di chi recede dalla lite, con obbligo di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag.
375; Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77). L'art. 148
cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può
procedere secondo criteri equitatitivi (cfr. anche l'art. 77 cpv. 3 CPC; Rep.
1996.
pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148; appendice 2000/2004, n. 70 ad art. 148). Nella
determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo
giudice fruisce, comunque sia, di ampio potere di apprezzamento, che può essere
censurato con appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
b) Nel
caso specifico all'udienza del 7 ottobre 2004 il convenuto aveva dichiarato di
aderire alla richiesta di vivere separati. Si è opposto invece all'assegnazione
dell'alloggio alla moglie, rivendicandone a sua volta l'attribuzione nel
riassunto scritto prodotto all'udienza. Preso atto poi, mesi dopo, che AO 1 ritirava
l'istanza a protezione dell'unione coniugale, l'11 marzo 2005 il Pretore ha
tolto la procedura dai ruoli. Così facendo, egli ha stralciato anche la
richiesta del convenuto volta a ottenere l'assegnazione dell'alloggio
coniugale, ma l'appellante non se ne duole né pretende – per ipotesi – che il
primo giudice debba ancora statuire al proposito. Ciò legittima la conclusione
che, per finire, entrambe le parti abbiano inteso recedere dalla lite,
rinunciando alle loro contrapposte domande, onde la compensazione delle
ripetibili decisa dal Pretore.
Certo,
la moglie ha desistito non solo dalla divisata attribuzione dell'alloggio coniugale,
ma anche dalla postulata autorizzazione a vivere separati. Senza cadere
nell'eccesso o nell'abuso, tuttavia, il Pretore poteva considerare che – in definitiva
– la questione della vita separata non aveva dato adito alla minima discussione
in udienza e non influiva apprezzabilmente, dunque, sull'indennità per
ripetibili spettante al convenuto. Nel diritto di famiglia poi, verificandosi
reciproca sconfitta delle parti, il giudice può sempre prescindere da una
suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla
scorta di “giusti motivi” (nel senso del già citato art. 148 cpv. 2 CPC)
ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti
in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
34.
ad art. 148 CPC).
c) È
esatto che il Pretore non ha ragionato negli stessi termini in materia di oneri
processuali, giacché ha posto la tassa di giustizia e le spese interamente a carico
della moglie. Per quanto tale soluzione non appaia un esempio di coerenza, ad
ogni modo, il convenuto non può lamentare scapito di sorta. Nel caso in cui il
Pretore si fosse attenuto allo stesso criterio applicato in tema di ripetibili,
ritenendo trascurabile la prospettata autorizzazione a vivere separati e
giudicando di rilievo solo la contesa assegnazione dell'alloggio coniugale, il
convenuto si sarebbe trovato invero a sopportare la metà dei costi. Invece il
Pretore ha finanche sorvolato sul fatto che non solo la moglie, ma anche il
convenuto desisteva dalla procedura. Su tal punto il dispositivo del decreto di
stralcio si rivela addirittura favorevole al convenuto, il quale non può
evidentemente prevalersi di ciò per uscire avvantaggiato due volte.
3.
Se
ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per
ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
300.
–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1
fr. 500.–
per ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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