Lexipedia

Decisione

11.2005.41

Decreto di stralcio per desistenza: appello contro il dispositivo sulle ripetibili

29 dicembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli ed Epiney Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.1004.1033

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2004 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2005 presentato

da AP 1 contro il decreto di stralcio

emesso l'11 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1946) ed AO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 19

febbraio 1973. Dal matrimonio sono nati Ma__________ (1975) e Mo__________

(1979), ora maggiorenni. Il 2 settembre 2004 AO 1 ha promosso un'istanza a

protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere

separata e l'attribuzione dell'appartamento coniugale a __________.

B. All'udienza

del 7 ottobre 2004, indetta per discutere le domande provvisionali e l'istanza

a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere

separati. Si è opposto invece all'assegnazione dell'alloggio alla moglie,

chiedendone a sua volta l'attribuzione. Non essendovi altre prove da assumere,

le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, mantenendo le

loro posizioni.

C. L'11

marzo 2005 AO 1 ha dichiarato di ritirare l'istanza. Statuendo quel medesimo

giorno, il Pretore ne ha preso atto e ha stralciato la causa dai ruoli. Le

spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico

dell'istante, compensa­te le ripetibili.

D. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 21 marzo 2005 nel

quale chiede che gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili

e che il decreto di stralcio sia riformato di conseguenza. Nelle sue

osservazioni del 14 aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare

il decreto impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il

decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,

tranne in ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1;

Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il primo giudice

ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere

autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che

la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, riguarda appunto

la questione delle ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al

suo esame.

2.

L'appellante

censura il fatto che il primo giudice abbia compensato le ripetibili, mentre a

suo dire la controparte andrebbe reputata soccombente, avendo desistito dall'istanza

a protezione dell'unione coniugale. Compensando le ripetibili, il Pretore avreb­be

manifestamente abusato del suo potere d'apprezzamento, per di più senza motivazione

alcuna, e avrebbe emanato una decisione in contrasto con l'addebito della tassa

di giustizia e delle spese, poste interamente a carico dell'istante.

a) Il

ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e

senza l'ac­cordo di quest'ultimo equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC). In tal caso la tassa di giustizia e le spese

vanno poste, per principio, a carico di chi recede dalla lite, con obbligo di

rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag.

375; Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77). L'art. 148

cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può

procedere secon­do criteri equitatitivi (cfr. anche l'art. 77 cpv. 3 CPC; Rep.

1996.

pag. 137 consid. 7 con rinvio; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148; appendice 2000/2004, n. 70 ad art. 148). Nella

determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo

giudice fruisce, comunque sia, di ampio potere di apprezzamento, che può essere

censurato con appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

b) Nel

caso specifico all'udienza del 7 ottobre 2004 il convenuto aveva dichiarato di

aderire alla richiesta di vivere separati. Si è opposto invece all'assegnazione

dell'alloggio alla mo­glie, rivendicandone a sua volta l'attribuzione nel

riassunto scritto prodotto all'udienza. Preso atto poi, mesi dopo, che AO 1 ritirava

l'istanza a protezione dell'unione coniugale, l'11 marzo 2005 il Pretore ha

tolto la procedura dai ruoli. Così facendo, egli ha stralciato anche la

richiesta del convenuto volta a ottenere l'assegnazione dell'alloggio

coniugale, ma l'appellante non se ne duole né pretende – per ipotesi – che il

primo giudice debba ancora statuire al proposito. Ciò legittima la conclusione

che, per finire, entrambe le parti abbiano inteso recedere dalla lite,

rinunciando alle loro contrapposte domande, onde la compensazione delle

ripetibili decisa dal Pretore.

Certo,

la moglie ha desistito non solo dalla divisata attribuzione dell'alloggio coniugale,

ma anche dalla postulata autorizzazione a vivere separati. Senza cadere

nell'eccesso o nell'abuso, tuttavia, il Pretore poteva considerare che – in definitiva

– la questione della vita separata non aveva dato adito alla minima discussione

in udienza e non influiva apprezzabilmen­te, dunque, sull'indennità per

ripetibili spettante al convenuto. Nel diritto di famiglia poi, verificandosi

reciproca sconfitta delle parti, il giudice può sempre prescindere da una

suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla

scorta di “giusti motivi” (nel senso del già citato art. 148 cpv. 2 CPC)

ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti

in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

34.

ad art. 148 CPC).

c) È

esatto che il Pretore non ha ragionato negli stessi termini in materia di oneri

processuali, giacché ha posto la tassa di giustizia e le spese interamente a carico

della moglie. Per quanto tale soluzione non appaia un esempio di coerenza, ad

ogni modo, il convenuto non può lamentare scapito di sorta. Nel caso in cui il

Pretore si fosse attenuto allo stesso criterio applicato in tema di ripetibili,

ritenendo trascurabile la prospettata autorizzazione a vivere separati e

giudicando di rilievo solo la contesa assegnazione dell'alloggio coniugale, il

convenuto si sarebbe trovato invero a sopportare la metà dei costi. Invece il

Pretore ha finanche sorvolato sul fatto che non solo la moglie, ma anche il

convenuto desisteva dalla procedura. Su tal punto il dispositivo del decreto di

stralcio si rivela addirittura favorevole al convenuto, il quale non può

evidentemente prevalersi di ciò per uscire avvantaggiato due volte.

3.

Se

ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per

ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

Per

questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.

fr.

300.

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1

fr. 500.–

per ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster