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Decisione

11.2005.43

misure a protezione dell'unione coniugale

30 marzo 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi redditi rispetto a quelli attuali. Ora, per tacere

della circostanza che tutto si ignora sull'effettiva decurtazione di introiti

cui egli si vedrà confrontato dopo il novembre del 2005, l'argomentazione è nuova, e come tale improponibile

in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedura a protezione

dell'unione coniugale: sentenza inc. 11.20002.6 del 10 luglio 2002, consid. 2; sentenza

inc. 11.2003.37 del 22 aprile 2003, consid. 5). L'appellante sembra invitare il

primo giudice a informarsi d'ufficio (“Mi metto a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti del caso”), ma disconosce che il principio

inquisitorio si applica solo in presenza di figli minorenni, ciò che non è il caso

in concreto. Anche su questo punto l'appello denota pertanto la sua inammissibilità.

Certo,

Considerandi

è possibile che dopo il pensionamento il convenuto non sia più in grado di

erogare alla moglie il contributo di mantenimento fissato nella sentenza

impugnata. In tale ipotesi però nulla gli impedirà di rivolgersi al Pretore nei

modi e nelle forme previste dalla legge, documentando la sua nuova situazione

economica (entrate e fabbisogno personale) e specificando di quanto debba

essere ridotto il contributo alimentare per la moglie (art. 179 cpv. 1 CC). Addurre

i dati necessari e allegare gli elementi a sostegno sarà compito suo. La questione

va rimessa, in definitiva, alla sua responsabilità.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

148.

cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia –

eccezionalmente – a prelevare tasse o spese. Non è il caso nemmeno di

attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato

quindi costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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