11.2005.43
misure a protezione dell'unione coniugale
30 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2005.43
Data decisione, Autorità:
30.03.2005, ICCA
Titolo:
misure a protezione dell'unione coniugale
EFFETTI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 173 CC
art. 174 CC
art. 175 CC
art. 176 CC
art. 177 CC
art. 178 CC
art. 179 CC
Incarto n.
11.2005.43
Lugano,
30 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.914
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 1° dicembre 2003 da
AO 1
PA 1
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11
marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza dell'11 marzo 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
parzialmente accolto un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta
da AO 1 (1944), nel senso che l'ha autorizzata a vivere separata dal 1°
febbraio 2004 e ha condannato il marito AP 1 (1940) a versare per lei un
contributo alimentare di fr. 2670.– mensili da quel momento. La tassa di giustizia
di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Il
23 marzo 2005 AP 1 ha indirizzato alla Pretura il seguente scritto (con la data
della vigilia):
Chiedo ricorso sulla vostra decisione
dell'11 marzo 2005 in quanto certe cifre non sono esatte e sono da rivedere.
Faccio notare che tale cifra a partire da novembre è impossibile perché andrò
in pensione e le mie entrate saranno dimezzate sotto il mio stipendio attuale e
non so se potrò far fronte alle spese della casa e altro.
Mi metto a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti del caso.
La
Pretura ha trasmesso lo scritto al Tribunale d'appello, che ha rinunciato a
intimarlo.
in diritto: 1. Unico rimedio esperibile contro le sentenze emanate dai Pretori
su istanze a protezione dell'unione coniugale è l'appello (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC combinati con l'art. 370 cpv. 1 CPC), da inoltrare nei dieci giorni
successivi alla notificazione della sentenza (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il giudizio del Pretore è stato intimato alle parti l'11 marzo
2005, il giorno stesso in cui è stato pronunciato. Lo scritto del convenuto,
che – come si è visto – può essere trattato solo come appello, è stato consegnato
alla posta il 23 marzo 2005 (art. 131 cpv. 4 CPC). Ci si potrebbe interrogare
dunque sulla sua tempestività. Dato che, come si dirà oltre, l'appello si
rivela improponibile anche per altre ragioni, non giova tuttavia indagare al
riguardo.
2. Un
atto di appello deve contenere, tra l'altro, chiare richieste di giudizio
corredate dei motivi sui quali tali richieste si fondano (art. 309 cpv. 2 lett.
e ed f CPC). In caso contrario esso va dichiarato irricevibile per carenza di forma
(art. 309 cpv. 5 CPC). Dandosi contestazioni patrimoniali, inoltre, l'appellante
non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.
1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico
principio vige sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9; Munch in: Prozessieren vor
Bundesgericht, 2ª edizione,
pag. 152 nota 4.85). Nella fattispecie non è dato di capire nemmeno in
che ordine di grandezza l'appellante vorrebbe vedere ridurre il contributo
alimentare per la moglie. Egli sostiene che “certe cifre non
sono esatte e sono da rivedere”,
ma non indica di quali cifre si tratti e neppure in che modo esse andrebbero riviste.
Non sufficientemente motivato, in proposito l'appello risulta già di primo
acchito irricevibile.
3. Il
convenuto accenna al suo futuro pensionamento nel novembre del 2005, che dimezzerebbe
Fatti
i suoi redditi rispetto a quelli attuali. Ora, per tacere
della circostanza che tutto si ignora sull'effettiva decurtazione di introiti
cui egli si vedrà confrontato dopo il novembre del 2005, l'argomentazione è nuova, e come tale improponibile
in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedura a protezione
dell'unione coniugale: sentenza inc. 11.20002.6 del 10 luglio 2002, consid. 2; sentenza
inc. 11.2003.37 del 22 aprile 2003, consid. 5). L'appellante sembra invitare il
primo giudice a informarsi d'ufficio (“Mi metto a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti del caso”), ma disconosce che il principio
inquisitorio si applica solo in presenza di figli minorenni, ciò che non è il caso
in concreto. Anche su questo punto l'appello denota pertanto la sua inammissibilità.
Certo,
Considerandi
è possibile che dopo il pensionamento il convenuto non sia più in grado di
erogare alla moglie il contributo di mantenimento fissato nella sentenza
impugnata. In tale ipotesi però nulla gli impedirà di rivolgersi al Pretore nei
modi e nelle forme previste dalla legge, documentando la sua nuova situazione
economica (entrate e fabbisogno personale) e specificando di quanto debba
essere ridotto il contributo alimentare per la moglie (art. 179 cpv. 1 CC). Addurre
i dati necessari e allegare gli elementi a sostegno sarà compito suo. La questione
va rimessa, in definitiva, alla sua responsabilità.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
148.
cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia –
eccezionalmente – a prelevare tasse o spese. Non è il caso nemmeno di
attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato
quindi costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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