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Decisione

11.2005.45

diffida ai debitori: trattenuta di stipendio

28 aprile 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.230 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 2005 da

AO 1

in sostituzione processuale del figlio

contro

AP 1

(patrocinato RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 29 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 9 marzo 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario

assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 21 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 17 aprile 1998 da AP 1 (1976) e

AO 1 (1971). In favore del figlio S__________ (1998), affidato alla madre, AP 1

è stato tenuto a versare un contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai

6 anni, di fr. 750.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 950.– mensili fino alla

maggiore età, oltre gli eventuali assegni familiari.

B. Il

16 febbraio 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore, dolendosi del fatto che l'ex

marito non avesse ancora pagato il contributo per il figlio del dicembre 2004,

né quello del gennaio o del febbraio 2005. Essa ha chiesto così che fosse

ordinato alla __________, per cui l'ex marito lavora, di trattenere dallo

stipendio di lui l'equivalente del contributo mensile e di riversarlo nelle sue

mani. Il Pretore ha citato le parti all'udienza del 9 marzo 2005, senza che AP

1 ritirasse la convocazione.

C. All'udienza

del 9 marzo 2005, tenutasi davanti al Segretario assessore, AO 1 ha dato atto

che dopo l'introduzione dell'istanza l'ex marito aveva versato i contributi arretrati

di dicembre 2004 e gennaio 2005, ma non quello di febbraio né quello – scaduto

nel frattempo – di marzo 2005. Essa ha ribadito perciò la sua domanda di trattenuta.

AP 1 essendo rimasto assente ingiustificato, la discussione finale non ha avuto

luogo.

D. Statuendo

quello stesso 9 marzo 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore

ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di dedurre dallo stipendio

di AP 1 fr. 750.– mensili, più l'assegno familiare e qualsiasi altro sussidio

per il figlio, riversando la trattenuta a AO 1. La tassa di giustizia di fr.

100.– e le spese sono state poste a carico del convenuto. Non sono state

assegnate ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 marzo 2005 nel

quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso,

l'istanza dell'ex moglie sia respinta e il giudizio impugnato sia riformato di

conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il

giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in

parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La

richiesta può emanare dal figlio o – nel caso dell'art. 289 cpv. 2 CC – dall'ente

pubblico (Hegnauer in: Berner

Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC). Per salvaguardare il diritto

del minorenne al mantenimento, inoltre, il genitore che detiene l'autorità

parentale può agire in proprio nome, come sostituto processuale di quest'ultimo

(Hegnauer, op. cit., n. 126 ad

art. 279/280 CC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di

consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice

statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del Segretario assessore il 16

marzo 2005. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 26 marzo

2005, ma si è protratto a martedì 29 marzo 2005, il lunedì di Pasqua essendo

giorno festivo (art. 2 cpv. 3 della legge che disciplina la scadenza dei

termini di diritto cantonale: RL 3.3.4.1). Tempestivo, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

All'udienza

del 9 marzo 2005 il convenuto è rimasto assente ingiustificato, lasciandosi

precludere dalla lite. Ora, nelle cause di merito la parte preclusa è

legittimata ad appellare, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore

sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di

procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128,

n. 8.1.4

con richiami; Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commen­tato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Per analogia,

nelle procedure sommarie la parte preclusa può appellare, purché non contesti i

fatti ritenuti verosimili dal primo giudice. Trattandosi di contributi

alimentari per minorenni, vige invero il principio inquisitorio illimitato, di

modo che nell'interesse del figlio il giudice indaga d'ufficio e collabora di

propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Tale

precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali,

né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note,

né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria

(DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). Il convenuto essendosi lasciato

precludere dalla lite, appare dubbio che in concreto le sue giustificazioni

possano entrare in linea di conto per la prima volta in appello, tanto meno ove

si consideri che non tornano sicuramente a vantaggio del figlio (il cui

interesse è se mai di vedersi assicurare l'erogazione dei contributi alimentari).

Dato che in ogni modo, come si vedrà oltre, l'appello è destinato all'insuccesso,

la questione non dev'essere vagliata oltre.

3.

Il

Segretario assessore ha ricordato anzitutto, nel giudizio impugnato, che per trascuranza

dell'obbligo di mantenimento a norma dell'art. 291 CC va intesa la ripetuta

omissione o tardività di versamenti, senza riguardo ai motivi per cui ciò sia

avvenuto. D'altro lato – ha soggiunto il primo giudice – una “diffida ai

debitori” va ordinata solo in caso di seria minaccia per la pretesa alimentare

dell'avente diritto. Dovendo rispettare il principio della proporzionalità,

essa non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi

sporadicamente di corrispondere un singolo contributo. Nella fattispecie l'ex

marito, “dopo un periodo di regolari pagamenti”, aveva ritardato i versamenti

di dicembre 2004 e gennaio 2005, onorati solo al momento in cui l'istante si

era rivolta al giudice. Inoltre, nonostante la domanda di trattenuta pendente

nei suoi confronti, egli risultava ancora in mora con i pagamenti di febbraio e

marzo 2005, senza che si desse di sapere perché. Donde, ha concluso il

Segretario assessore, una concreta messa in pericolo per le spettanze del

figlio.

4.

L'appellante

rievoca le vicissitudini che hanno condotto alla pronuncia del divorzio e

sottolinea di avere sempre pagato regolarmente i contributi per il figlio

durante tutto l'arco della separazione di fatto, sin dal luglio del 1999. Egli

riconosce di avere deliberatamente ritardato i pagamenti di dicembre 2004 e

gennaio 2005 per indurre l'ex moglie a corrispondergli finalmente, in ossequio

alla sentenza di divorzio, la rata minima di fr. 100.– mensili pattuita per

estinguere entro il 31 dicembre 2007 un debito di fr. 14 000.– in

liquidazione del regime matrimoniale. Obietta però che il suo intento non era

quello di mettere a repentaglio il credito del figlio, ma quello di compensare

le sue spettanze con la pretesa dell'ex moglie, la quale non si trova certo in

difficoltà finanziarie. “Altamente disonorante per la sua attività di padre e

professionale”, la trattenuta di stipendio avrebbe potuto essere preceduta

almeno – egli soggiunge – da una diffida di pagamento.

5.

Dall'ultimo

argomento va subito sgombrato il campo. Gli atti confermano che l'interessato

ha dato ordine alla sua banca di pagare i contributi alimentari per il figlio relativi

ai mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005 solo il 17 gennaio 2005, dopo essere stato

sollecitato telefonicamente dal Pretore, cui l'istante aveva espresso le proprie

doglianze con lettera dell'11 gennaio 2005. Apparentemente il richiamo dell'autorità

giudiziaria non è stato di alcun monito per il convenuto, poiché il 9 marzo

2005, quando ha statuito il Segretario assessore, egli non aveva ancora versato

né il contributo di febbraio né quello di marzo. Lamentare la mancanza di una

diffida in simili circostanze sfiora la temerarietà, a maggior ragione ove si

pensi che – come lo stesso appellante ammette – i pagamenti venivano

deliberatamente dilazionati per esercitare pressioni sull'ex moglie. Per di

più, mal si intravede come l'appellante possa recriminare circa una mancata diffida

quando egli medesimo ha dimostrato, senza addurre la benché minima scusante, di

non ritirare nemmeno le raccomandate della Pretura. Al riguardo l'appello non

merita dunque altra disamina.

6.

Per

quanto attiene al periodo della separazione di fatto, è vero che l'appellante

consta avere sempre versato regolarmente il contributo per il figlio. Se non

che, nell'imminenza del divorzio egli non ha nemmeno atteso l'emanazione della

sentenza con cui il Pretore ha formalmente omologato la convenzione sugli effetti

accessori, il 21 dicembre 2004, per sospendere i pagamenti allo scopo di

esercitare pressioni sull'ex moglie, la quale si era impegnata a

corrispondergli almeno fr. 100.– mensili (fino a concorrenza di fr. 14 000.–) in

liquidazione del regime matrimoniale. Procedere in tal modo era perfettamente

illegittimo, poiché il convenuto non poteva compensare quanto spetta al figlio

con quanto gli deve la controparte. Nell'appello egli tenta ancora di difendere

l'abuso, sostenendo di avere interrotto i pagamenti “non certo nell'intento di

penalizzare il figlio, ma di indurre sua madre ad utilizzare le somme che gli

deve a tale scopo, in compensazione” (memoriale, pag. 3, punto 3). Così argomentando,

egli ammette però di essersi consapevolmente valso del figlio per incalzare

l'ex moglie. E in tale disegno egli ha persistito con risolutezza per altri due

mesi, anche dopo essere stato sollecitato dal Pretore e avere pagato (in

ritardo) i contributi di dicembre 2004 e gennaio 2005. Pretendere che in

circostanze del genere il credito alimentare del figlio non fosse concretamente

minacciato non è serio. Tanto meno pensando che nulla avrebbe impedito

all'appellante di incassare il dovuto escutendo l'ex moglie, la quale a suo

stesso dire non si trova in ristrettezze finanziarie.

7.

La

“diffida ai debitori” dell'art. 291 CC, sostanzialmente identica a quella degli

art. 132 cpv. 1 e 177 CC, può essere revocata dal giudice – in analogia a

quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – “se le circostanze siano notevolmente

mutate” (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell'11 settembre 2003, consid.

3.2.2

con rinvii di dottrina, citata da Pichonnaz/Rumo-Jungo,

Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 80 nota 74),

rispettivamente ove vengano meno i presupposti che aveva-no giustificato il

provvedimento (sentenza del Tribunale federale 5C.105/2000 del 9 giugno 2000,

consid. 2b in fondo). Nella fattispecie l'appellante potrà dunque postulare la

revoca della trattenuta di stipendio al momento in cui saprà rendere verosimile

che non userà più il contributo alimentare in favore del figlio come mezzo per

indurre l'ex moglie a onorare la liquidazione del regime matrimoniale. Ci si

potrebbe domandare in che modo ciò debba avvenire (sulle difficoltà pratiche: Weber, Anweisung an die Schuldner,

Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in: AJP/PJA

2002.

pag. 240 nota 43 con rinvio). Il problema esula tuttavia dall'attuale

giudizio e la sua soluzione non può essere anticipata in questa sede.

8.

L'emanazione

della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la regola

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire

ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato

spese presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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