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Decisione

11.2005.46

opposizione del figlio minorenne al rientro dalla madre affidataria

6 aprile 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 31.2005 (rapimento

di minorenni: ritorno del figlio dal genitore affidatario) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con

istanza del 20 gennaio 2005 da

AP 1,

(patrocinata da PA 1, )

contro

PI 1,

(patrocinato dall' PA 2, )

riguardo al figlio

__________ (1992);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 23 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 15 marzo 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 20 gennaio 2005 AP 1 si è rivolta all'Ufficio federale di

giustizia, chiedendo che in virtù della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili

del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, le fosse

riconsegnato il figlio __________ (nato il 30 giugno 1992), il quale sarebbe

dovuto rientrare alla sua residenza di __________ l'8 gennaio 2005, dopo il

diritto di visita natalizio esercitato presso l'ex marito PI 1 a __________. A

sostegno della richiesta essa ha prodotto la sentenza di divorzio emanata il 31

gennaio 2003 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna le

affidava l'autorità parentale sul figlio, riservato al padre il diritto di

visita da concordare con lei.

L'Ufficio

federale di giustizia ha invitato il 25 gennaio 2005 la Commissione tutoria

regionale 11 a intervenire nei confronti di PI 1 perché facesse tornare il

ragazzo dalla madre e redigesse un rapporto entro il 4 febbraio 2005. Sentito

dalla Commissione tutoria, il 1° febbraio 2005 PI 1 ha affermato che il figlio

rifiutava categoricamente ogni ipotesi di rientro e ha prodot­to un certificato

medico del 30 gennaio 2005 in cui il dott. __________ di __________, psichiatra

e psicoterapeuta per adolescenti, epilogava come segue:

Valutazione

__________

non presenta una grave patologia della personalità. Mi è parso affidabile e

autentico nel suo dire. Penso che da molto tempo soffra a causa del conflitto

coniugale, caratterizzato in particolare da un'impossibilità per i genitori di

collaborare nell'educazione del figlio. Ritengo __________ capace di passare

all'atto (fughe, tentamen) se messo in condizioni di farlo, come d'altronde ha

già dimostrato recentemente.

Appare

fortemente determinato a rimanere con il padre. Esprime una sua volontà e non

mi è parso assolutamente manipolato dal padre.

Conclusione

Si tratta di

una situazione molto difficile e delicata. Il vissuto e le modalità con le

quali __________ ha espresso il suo desiderio di vivere con il padre denotano

una sofferenza personale importante. Preoccupante è anche il fatto che questo

suo desiderio coinvolga negativamente la madre. Per stare con il padre attacca

la madre. Ciò rischia di compromettere la relazione futura con la madre. Attualmente

ritengo comunque opportuno ottemperare alla richiesta di __________ per due

motivi principali. Dapprima, per il semplice fatto che l'età di __________

permette in genere di prendere seriamente in considerazione una tale richiesta.

In secondo luogo, la situazione personale di __________, come descritto sopra,

non lascia immaginare molti spazi di manovra, tenendo ben presente il fatto che

il ragazzo rischia realmente di sfuggire al controllo dei genitori. Vivere con

il padre rappresenta attualmente un contenimento accettabile e voluto da __________

e quindi efficace.

Quello

stesso 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale ha inviato il verbale

d'udienza e il certificato medico all'Ufficio federale di giustizia, il quale

ha comunicato l'indomani alla Commissione medesima di avere raggiun­to il

convincimento, “dopo uno scambio di vedute” con l'autorità cantonale di

vigilanza sulle tutele e “sulla base d'esperienze recenti”, che sull'istanza di

AP 1 avrebbe dovuto statuire la Sezione degli enti locali come “autorità

cantonale di coordinazione nell'ambito della Convenzione dell'Aia”.

B. AP 1

ha adito il 3 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele, sollecitando

– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il rientro immediato di __________

a __________ o l'autorizzazione a prelevare direttamente il figlio in Svizzera

e il 7 febbraio 2005 ha fatto seguire un complemento all'istanza. Chiama­to a

esprimersi, con osservazioni del 14 febbraio 2005 PI 1 ha deplorato

l'iniziativa dell'ex moglie. L'autorità di vigilanza ha assunto agli atti il

certificato del dott. __________ e un precedente certificato, del 18 gennaio

2005, in cui la psico­loga dott. __________ di __________ attestava di avere in

cura “da qualche tempo” il ragazzo, il quale manifestava “difficoltà di

concentrazione, bassa motivazione allo studio e comportamenti di scarso

rispetto delle regole”, pur senza esprimere al suo cospet­to “alcuna sofferenza

relativa all'attuale contesto familiare”. In un successivo rapporto dell'11 febbraio

2005 la specialista ha poi soggiunto, fra l'altro:

Relativamente alle “minacce di suicidio”

riferite dal padre e riportate nella dichiarazione del dott. __________ posso

dichiarare che il quadro emerso nelle quattro sedute effettuate non faceva presumere

nessun rischio suicida, ma i fatti sopravvenuti hanno sicuramente prodotto un

cambiamento che non sono in grado di quantificare né qualificare in quanto non

ho più avuto modo di parlare ed osservare __________ dopo la sua partenza per

la Svizzera in occasione delle vacanze natalizie. Da quanto riferito __________

ha messo in atto comportamenti/provocazione a lui abituali ed ha trovato nel

padre non un fermo richiamo alle regole, ma protezione, presa di posizione e

possibile soluzione esterna ai suoi problemi.

A mio avviso

il padre (responsabilmente?) ha fatto una scelta forte e discutibile da un

punto di vista di una genitorialità efficace. Non solo, ma ha acuito la

conflittualità con la ex moglie, aggravando uno dei motivi di disagio di __________

e, contravvenendo ad una regola (decisione del giudice), ha offerto a __________

un modello negativo di comportamento che però rinforza la convinzione del

bambino che le regole non servono, l'autorità non ha un ruolo preciso ecc. La

gestione da parte del padre del disagio espresso da __________ ha rafforzato la

modalità di evitamento e fuga dai problemi del bambino, accentuandone altre­sì

la convinzione che il problema o la fonte del disagio è sempre fuori, esterna e

mai interna. Il padre, come alternativa, poteva accompagnare e aiutare il figlio

a stare con il dolore del distacco e della lontananza; ha invece inviato un

messaggio chiaro: il dolore non è sopportabile, al problema non c'è soluzione.

La situazione

in Italia, da cui __________ tenta di fuggire è totalmente opposta: nel

contesto famigliare della madre, c'è il desiderio manifestato chiaramente di

approfondire il problema del disagio espresso dal bambino, di capirne le cause

e di lavorare su di esso, il che comporta una messa in discussione dei

comportamenti agiti fino ad ora, una modificazione degli stessi sia da parte di

__________, della madre e del compagno. Credo che questo spaventi molto il

ragazzino e che sia più facile, meno coinvolgente optare per la fuga da essa, rifugiandosi

dal padre che vive come alleato e protettore.

Ritengo che

per quanto riguarda il contesto famigliare ci sia una buona disposizione,

attivazione e preparazione al rientro del bambino, nel senso che la madre si è

mostrata non solo desiderosa di ricongiungersi al figlio, ma vive il momento

del rientro di __________ come l'inizio di un percorso da fare assieme a lui

per risolvere e comprendere la situazione che si è creata. Ribadisco che i dati

in mio possesso e la conoscenza di __________ si riferiscono a prima del

soggiorno in Svizzera e prima che il bambino manifestasse questa forte e

ostinata

resistenza al rientro in Italia presso la madre; pertanto la mia valutazione di

__________ manca di un'osservazione attuale, dopo che ha avuto modo di constare

che il comportamento “minaccio di suicidarmi e scappo” (minacce riferite dal

padre) ha sortito un risultato e cioè quello di evitare di ritornare in Italia

dalla madre e di affrontare i suoi problemi, questo, ovviamente ha avuto come

conseguenza il rinforzo del comportamento “minaccio di suicidarmi e scappo”.

Per i dati in mio possesso e per il quadro di personalità che ho potuto

appurare in sede di visita e di colloqui __________ non presentava tratti

evidenti di una personalità suicidaria e, soprattutto, non ha mai verbalmente espresso

né una condizione di vita in famiglia troppo difficile né desideri di fuga da

essa.

C. L'autorità

di vigilanza sulle tutele ha sentito il ragazzo personalmente il 14 febbraio

2005. Agli atti figura la nota in appresso:

Il ragazzo manifesta una situazione di

conflitto con la madre. Nel contempo sembra abbia idealizzato la figura paterna

che difende. Sostiene che tutte le cose che la madre ha detto sul conto del

padre non sono vere. Non ha delle prove che la madre dica il falso, ne è

semplicemente convinto. Per alcuni episodi dice che la verità l'ha saputa dal

padre, al quale crede. Contesta alla madre di avere ostacolato il regolare

esercizio dei diritti di visita con il padre.

Alla domanda

di raccontare quale sia il problema con la madre non è capace di spiegarsi. Si

limita a dire che lei gli ha sempre mentito oppure fa degli

esempi

di situazione in cui è stato sgridato. Situazioni in cui a mente della

scrivente oggettivamente richiedevano un intervento severo.

Egli non

sopporta il compagno della madre, verosimilmente perché non accetta che

qualcuno prenda il posto del padre. Anche di lui non sa dare motivi precisi

circa la sua avversione. Ricorda episodi puntuali in cui questi è intervenuto

sgridandolo (o picchiandolo), come per esempio quando lui ha dato della scema

alla madre che gli aveva buttato via qualche cosa di suo. Aggiun­ge che succede

spesso di insultare la mamma e minimizza le sue disubbidienze (mancato rispetto

di orari ecc.).

Nel corso

dell'audizione è stata letta al ragazzo una lettera che la madre ha fatto

pervenire. Alla fine il ragazzo ha detto che voleva interrompere la lettura

perché, a suo dire, è evidente che non è stata la madre a scriverla. Si dice sicuro

che la madre non può scrivere una lettera del genere. Non sa spiegare il perché

di questa sua convinzione. Accenna al riferimento fatto nello scritto al suo

gatto, ma poi non riesce a trattenersi e inizia a piangere.

Alla

conclusione dell'incontro dice che se viene rimandato a casa scapperà, questa

volta sul serio. Dice inoltre di riferire alla madre che se deve tornare a casa

le farà pagare tutto quello che lei ha fatto al padre. Alla richiesta di spiegarsi

meglio si corregge dicendo unicamente che glie le farà pagare tutte sen­za

specificare altro. Non ha manifestato l'intenzione di compiere gesti estremi.

__________ è

apparso molto deciso e categorico nel rifiutare un ricongiungimento con la

madre. La sua opposizione è tale che difficilmente può essere imputata, pur non

escludendola, alla sola influenza paterna. A mente della scrivente __________

ha elaborato un sentimento di rifiuto, manifestato alla madre con un

comportamento disubbidiente e provocatorio, infine sfociato in questo atto

estremo.

D. Interpellato

dall'autorità di vigilanza, il dott. __________ si è poi espresso il 23 febbraio

2005 nei seguenti termini:

Ritengo ragionevole proporre un temporaneo

ritorno di __________ presso la madre a __________ per permettere un

chiarimento e un aiuto di tipo psicoterapeutico (dott. __________).

Sicuramente

un'eventuale separazione dalla madre necessita modi e tempi lunghi e

un'elaborazione adeguata del problema posto da __________.

Mi pare

esistano tutte le garanzie per __________ affinché egli abbia la possibilità di

avere diversi interlocutori: padre, madre, psicoterapeuta e il vostro ufficio

con i quali esprimere il suo disagio. Mi sembra importante il fatto che __________

possa essere ascoltato. Il rischio di un passaggio all'atto sarà minore se la rete

di comunicazione da voi proposta funzionerà.

Quello

stesso giorno l'autorità di vigilanza ha convocato i genitori, proponendo loro

un accordo nel senso che __________ sarebbe rientrato dalla madre, mentre il padre

l'avrebbe visitato un fine settimana su tre e l'avrebbe avuto con sé il mese di

luglio. In seguito la situazione sarebbe stata rivalutata. Entrambe le parti si

sono espresse favorevolmente, PI 1 chiedendo nondimeno di verificare ed

eventualmente concordare con specialisti l'attuazione dell'accordo. L'autorità

di vigilanza ha avvertito telefonicamente dell'intesa il 24 febbraio 2005 la

dott. __________ e il dott. __________. Da una nota agli atti si evince che,

secondo quest'ultimo professionista:

(...) questa soluzione è quella che lui ha

cercato di far passare al bambino quando lo ha incontrato, ovvero tornare dalla

madre e poi, con la dovuta calma e facendo gli opportuni passi, ridiscutere la

situazione. Quello che si voleva far capire al bambino è che non si può

rispondere al volo con un sì alle sue richieste.

Ritiene

necessario calmare la sua megalomania (voglio, posso, comando). È inoltre

convinto che rimanere ora dal padre avrebbe quale conseguenza quella di rompere

definitivamente i ponti con la madre, cosa questa non nell'interesse del

ragazzo.

A suo parere,

nel presentare la soluzione il ragazzo deve essere il più possibile

rassicurato, dicendo anche che i genitori condividono la scelta e che egli avrà

modo di trascorrere regolarmente del tempo con il padre e che la dott. __________

è in contatto [con l'autorità di vigilanza]; quindi, in caso di problemi, ne

sarà messa al corrente. Gli va inoltre detto che questo suo casino viene

considerato e che per questo non si esclude la possibilità, in futuro, di

cambiamenti. Il fatto di rassicurarlo sulle condizioni del rientro in presenza

dei genitori è molto importante, anche perché così la sua capacità manipolatoria

verrà meno.

In merito

alle minacce estreme espresse dal ragazzo ritiene che con la soluzione di cui

sopra il rischio è molto minore ma che comunque, se si vuole risolvere la

questione, un rischio bisogna pur prenderlo. Ritiene inoltre che il ragazzo

sarà sufficientemente sorvegliato dalla madre, dalla dottoressa ecc., ciò che

ridimensiona eventuali rischi.

E. Il

28 febbraio 2005 ha avuto luogo un incontro durante il quale l'autorità di

vigilanza ha esposto al ragazzo la soluzione concordata dai genitori. La nota

agli atti contiene quanto segue:

__________ ha manifestato la sua opposizione,

ribadendo alla madre di non voler tornare a casa con lei. Questa ha chiesto al

figlio se il motivo era unicamente la sua rigidità nel pretendere da lui un

comportamento educato e rispettoso delle norme. __________ ha risposto di sì.

Mentre la

madre cercava di spiegare al figlio che non si può pretendere di fare sempre

ciò che si vuole, è intervenuto il padre affermando che era evidente che i

motivi del rifiuto dovevano essere altri in quanto __________ con lui si è

sempre dimostrato educato ed ubbidiente.

Ne è nato un

diverbio fra i genitori e la madre ha quindi abbandonato la sala. L'intervento

del padre è stato effettivamente fuori luogo e squalificante nei confronti

della signora che stava cercando di comunicare con il figlio.

L'alta

conflittualità esistente fra i genitori di __________ rende impossibile attuare

ora ed in futuro una soluzione concordata.

F. Con

decisione del 15 marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha statuito sull'istanza di

AP 1, respingendola. Essa ha rilevato in sintesi che, stando alla citata

Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di

minori, in sé i presupposti per un rientro del ragazzo dalla madre sarebbero

dati. La stessa Convenzione abilita tuttavia lo Stato richiesto a rifiutare il

ritorno immediato del figlio trasferito o trattenuto illecitamen­te dall'altro

genitore ove sussista il grave rischio che il ritorno ponga il minorenne in una

situazione intollerabile. E siccome in concreto la volontà consolidata di __________,

pressoché tredicenne, era quella – cate­gorica e irremovibile – di non più far

ritorno dalla madre, non si poteva da ciò transigere. Per quanto il padre potesse

avere in qualche modo confortato il comportamento del figlio, quest'ultimo

aveva espresso con sufficiente maturità la sua determinazione. Un riaccompagnamento

coatto del figlio dalla madre non era quindi ragionevolmente prospettabile.

Quanto ai costi della procedura (non quantificati), essi sono stati posti a carico

dello Stato. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

G. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 23 marzo 2005 nel quale

chiede che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sua

istanza sia accolta e sia organizzato il rientro del figlio presso di lei.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili a questa Camera nel termine di venti giorni (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8

marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307

segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC.

Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Nel

caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona

cui è affidata la custodia può valersi, in Svizzera, di due trattati

internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di

affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del

20.

maggio

1980.

(RS 0.211.230.01), e la già citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti

civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS

0.211.230

). Entrambi gli accordi, che nel 1995 sono stati ratificati anche

dall'Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente

analoghe: ambedue possono essere invocati, per esempio, quando un genitore non

possa esercitare il proprio diritto di visita a un figlio residente all'estero.

In Svizzera chi si giova dell'uno o dell'altro trattato deve rivolgersi – ove

non sia già pendente una procedura a tutela dell'unione coniugale, una causa di

divorzio o di separazione oppure una causa intesa alla modifica di una sentenza

di divorzio o di separazione (v. in particolare l'art. 29 della Convenzione

dell'Aia) – al Dipartimento federale di giustizia e polizia, rispettivamente all'Ufficio

federale di giustizia. Non esistono norme particolari di procedura. Per prassi,

l'Ufficio federale di giustizia invita le autorità cantonali competenti per

territorio (nel Ticino: le Commissioni tutorie regio­nali) ad attivarsi perché

convincano il responsabile a far tornare il minorenne dall'affidatario (<www.ofj.admin.ch/themen/lkidnapping/hentfue-i.htm>).

Se il tentativo di conciliazione fallisce, il procedimento è trasmes­so

all'“autorità cantonale di coordinazione”, che nel Ticino è – sempre per prassi

– l'autorità di vigilanza sulle tutele. La decisione di quest'ultima è poi

appellabile nel termine ricordato dianzi.

3.

La

procedura convenzionale intesa a far tornare il minorenne dall'affidatario non

influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di

visita (v. l'art. 19 della Convenzione). Essa tende solo al ripristino dello statu

quo ante, ovvero al rientro immediato del minorenne nel luogo di residenza

abituale. Non spetta all'“autorità cantonale di coordinazione” valutare, per il

bene del figlio, quale sia il genitore più idoneo alla custodia o come debba

essere rego­lato il diritto di visita. Qualora l'affidatario si prevalga della

Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei

minori – come nella fattispecie – l'“auto­rità cantonale di coordinazione”

verifica unicamente che dal profilo oggettivo il ritorno del minorenne non

comporti un grave rischio per l'integrità fisica o psichica di lui, “ovvero

[non] lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1

lett. b

della Convenzione), rispettivamente che dal profilo soggettivo il minorenne non

si opponga alla misura, sempre che tale resistenza meriti considerazione per

l'età e la maturità di lui (art. 13 cpv. 2 della Convenzione). L'eventuale

modifica della custodia o del diritto di visita compete invece al giudice del

luogo in cui si trova la dimora abituale del minoren­ne, il quale meglio conosce

le condizioni di vita di lui e dell'affidatario (Elisa Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Con­vention de La Haye

de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, 1982, n. 34 in fine, in:

<http://hcch.e-vision.nl>, publications, rapports explicatifs). Del

resto, ove la dimora abituale del figlio fosse in Svizzera, la Svizzera

rivendicherebbe la competenza esclusiva per disciplinare non solo

l'attribuzione dell'autorità parentale e il diritto di visita, ma anche

l'entità di eventuali contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb).

4.

L'appellante

acclude al suo memoriale documenti nuovi e – parrebbe – una cassetta (non

pervenuta alla Camera) con registrazioni telefoniche di conversazioni intervenute

fra lei e il figlio, fra lei e l'attuale moglie di PI 1, come pure fra lei e

l'ex marito. Ora, in una controversia come quella attuale nuovi mezzi di prova

sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC per analogia) in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120

II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiamo). Se non che, tutti i documenti in

rassegna riguardano le condizioni finanziarie dell'appellante (tranne la

sentenza di divorzio, che già si trova agli atti), di rilievo solo per

l'eventuale conferimento dell'assistenza giudiziaria. Quanto alla nota

cassetta, a supporre che le registrazioni ivi contenute siano legittime (art.

179ter CP; in caso contrario v. Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, 10° capitolo, n. 101), essa non

rientra fra i mezzi di prova enunciati dall'art. 419b cpv. 1 e 2 CPC

fra quelli ammessi dalla giurisprudenza (DTF 122 I 55). Non soccorre dunque

richiamarla.

5.

L'appellante

rievoca il contenuto dei certificati redatti dalla dott. __________, sostenendo

che l'unico motivo per cui l'autorità di vigilanza ha rinunciato al rientro

forzato del figlio è la vaga opposizione di lui, non ancora tredicenne. In

forza di ciò essa chiede che sia consultato “un esperto neutrale”, il quale

approfondisca la situazione del ragazzo. L'appellante deplora inoltre il comportamento

equivoco dell'ex marito, che di fatto conforta e corrobora il comportamento di __________,

la cui immaturità e insicurezza è comprovata dalle difficoltà di apprendimento

rilevate a più riprese dalla psicologa, il tutto acuendo la già forte

conflittualità del ragazzo nei confronti della figura materna. A torto

l'autorità di vigilanza avrebbe quindi interpretato l'art. 13 cpv. 2 della Convenzione

dell'Aia in modo estensivo, conferendo peso determinante alla sola opinione

intransigente del figlio. La quale non è solo influenzata dal padre, ma lede

anche gli interessi del minorenne, giacché interrompe il cammino terapeutico

intrapreso in Italia, ricollegabile in ultima analisi a un conflitto fra

genitori che il ragazzo deve riuscire a superare per il suo bene.

6.

La

richiesta di esperire una perizia in appello è di per sé proponibile (sopra,

consid. 4), ma il referto appare superfluo. Come si è spiegato, la procedura

convenzionale intesa alla riconsegna del minorenne all'affidatario tende solo

“ad assicurare il ritorno immediato nel luogo di residenza abituale dei

minori trasferiti o trattenuti illecitamente” (art. 1 lett. a della Convenzione

dell'Aia). Non ha quindi carattere definitivo. È equiparabile a una misura

provvisio­nale, a un provvedimento semplice e rapido, volto a ricondurre il

minorenne davanti al giudice competente per statuire sull'affidamento e sul

diritto di visita (Bernard Deschenaux,

L'enlèvement international d'enfants par un parent, Berna 1995, pag. 48 seg.;

v. anche Carla Schmid, Neuere

Entwicklungen der internationale Kindes­entführungen, in: AJP/PJA 2002 pag.

1334.

in basso). L'“autorità cantonale di coordinazione” si limita a esaminare –

come noto – se gli elementi agli atti permettano di riaccompagnare il minorenne

dall'affidatario senza fargli correre gravi rischi per la sua integrità fisica

o psichica e senza metterlo “altri­menti in una situazione intollerabile”,

rispettivamente se sia il caso di prescindere dal provvedimento perché

l'opposizione del minorenne appaia frutto di un'età e di una maturità degne di

con­siderazione. Se il motivo di rifiuto è evidente, non occorrono perizie; se

non è evidente, il minorenne va rinviato alla sua residenza abituale (Deschenaux, loc. cit.; v. anche Schmid, op. cit., pag. 1335 in alto).

Perizie psichiatriche e ambientali andranno disposte – se mai – dal giudice

chiamato a disciplinare l'affidamento o il diritto di visita, il quale

apprezzerà il bene del figlio per rapporto a tutte le circostanze del caso.

7.

Dagli

atti risulta che in concreto, già prima di far visita al padre durante le ferie

natalizie, __________ denotava “difficoltà di concentrazione, bassa motivazione

allo studio e comportamenti di scarso rispetto delle regole”, pur senza esprimere

“alcuna sofferenza relativa all'attuale contesto familiare”. D'indole provocatoria,

ostile alla madre e al di lei compagno, insofferente ai biasimi loro per quanto

giustificati fossero, egli tradiva già allora un disagio personale chiaramente

accertato dalla psicologa dott. __________ presso cui era in cura (sopra, lett.

B). Dopo le vacanze natalizie lo psicologo dott. __________ si è trovato di fronte

un ragazzo che da molto tempo soffriva “a causa del conflitto coniugale”, un

dodicenne determinato a rimanere con il padre a costo di scappare, fino alla

conclamata intenzione di togliersi la vita qualora fosse stato riportato in

Italia, un adolescente che per stare con il padre attaccava la madre di petto,

rischiando realmente di sfuggire al controllo dei genitori (sopra, lett. A).

L'autorità di vigilanza ha riscontrato un quadro affine, traendone l'immagine

di un ragazzo che difende la figura paterna fino a idealizzarla e che detesta

visceralmente la madre con il di lei compagno, senza saper spiegare perché.

Un'antipatia strenua e ostinata, cieca fino a impedirgli di credere al

contenuto di una lettera inviatagli dalla madre stessa, un rifiuto esternato

già a suo tempo con atteggiamenti insultanti e provocatori verso quest'ultima,

sfo­ciato per finire in un'avversione categorica e irremovibile (sopra, lett.

C).

8.

Che

nella fattispecie il minorenne si opponga al rientro in Italia è evidente. La

questione è di sapere se tale renitenza meriti considerazione per l'età e la

maturità dell'opponente (art. 13 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia). Ciò può

verificarsi, per giurisprudenza, nel caso di ragazzi che dai 10 anni in poi (Schmid, op. cit., pag. 1335) denotino

una percezione sufficientemente autonoma del loro ruolo per rapporto al

conflitto che divide i genitori (Andreas Bucher,

L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 168 n. 487 a 490). __________,

che compirà i 13 anni il 30 giugno 2005, ha sicuramente una visione personale

della propria posizione nel dissidio che oppone le parti, per quanto forte egli

appaia del sostegno paterno. Nem­meno l'autorità di vigilanza ha avuto sentore

tuttavia di manipolazione, subornazione o circuizione. Pur senza disconoscere

l'influsso di PI 1, essa ha ritenuto che, per co­mune esperienza e secondo il

normale andamento delle cose, la risolutezza e la categoricità mostrate dal

figlio non potessero ricondursi solo all'interven­to del padre (sopra, lett.

C), ma che la radicata avversione nei confronti della madre si rivelava

piuttosto lo sfogo di un sentimento di rifiuto elaborato nel tempo. È vero che

il comportamen­to del ragazzo non suffraga una visione particolarmente equilibrata

della situazione e che la pervicace repulsione nei confronti della madre

potrebbe anche celare un profondo conflitto di lealtà, non raro del resto in

casi del genere (Parental Alienation Syndro­me: Schmid, op. cit., pag. 1334 in basso). Sia come sia, il

ragazzo non presentava gravi patologie della personalità e non toccava

all'“auto­rità cantonale di coordinazione” addentrarsi in delicate valutazioni

d'ordine psichiatrico. A ragione essa si è limitata per­tanto a constatare che

il ragazzo si opponeva inequivocabilmen­te al rientro e che tale opposizione

con­solidata, fors'anche corroborata dal padre (ma non indotta), non poteva

essere ignorata.

9.

Quanto

l'interessata chiede con l'appello è, in ultima analisi, il ritorno coatto di

un figlio pressoché tredicenne, recalcitrante al punto da preannunciare fughe e

tentativi di suicidio se costretto a rientrare. La serietà di quest'ultima

minaccia può invero riuscire dubbia, visto il carattere provocatorio del

ragazzo, sebbene non si possano escludere gesti dimostrativi. Ciò non toglie

che, soprattutto in mancanza di qualsiasi collaborazione da parte del padre,

una riconduzione forzata a __________ sarebbe soggettivamente avvertita dal

minorenne come un sopruso da parte della madre, una sopraffazione cui reagire

con rivalse e ritorsioni (“Alla richiesta di spiegarsi meglio si corregge

dicendo unicamente che glie le farà pagare tutte sen­za specificare altro”: sopra,

lett. C). Certo, simili minacce non sono una prova di notevole maturità,

tuttavia non è difficile prefigurarne le conseguenze, ove appena si pensi che,

già prima di far visita al padre durante il periodo di Natale, gli insulti alla

madre erano prassi corrente (sopra, lett. C). Mal si intravede, in ultima

analisi, una riconsegna del figlio in simili condizioni.

10.

L'appellante

rimprovera all'ex marito di avere adottato un comportamento diseducativo,

lasciando credere al figlio che ogni suo desiderio prevalga sulle regole di comportamento

invalse, sulle disposizioni emanate dall'autorità e sull'imperativo di una

buona intesa con entrambi i genitori. La critica potrà anche apparire fondata,

ma non in questa sede. Lo stesso dott. __________ reputa necessario, secondo

gli accertamenti dell'autorità di vigilanza, temperare una certa sicumera del

figlio, anche perché la permanenza ininterrotta dal padre potrebbe

compromettere insanabilmente i rapporti con la madre, a pregiudizio del minorenne

(sopra, lett. D). Per evitare transizioni brusche, lo specialista auspicava

dunque un rientro temporaneo di __________ dall'appellante, ciò che si è

rivelato impossibile per l'acceso diverbio fra genitori intervenuto davanti

all'autorità di vigilanza. Sta di fatto che, in ogni modo, appurare quale

genitore offra le migliori garanzie per una debita cura e educazione del

figlio, indagare quale sia il bene del minorenne nel senso correttamente

inteso, stabilire quali periodi egli debba trascorrere – nel suo interesse –

con un genitore e quali con l'altro non è compito dell'“autorità cantonale di

coordinazione”, bensì del giudice chiamato a sindacare lo statuto del figlio.

11.

Il

mancato ritorno del figlio del genitore affidatario lascia sussistere invero

una situazione equivoca, l'affidatario rimanendo giuridicamente tale (sopra,

consid. 3) senza più alcuna custodia effettiva. Lo statuto del figlio dopo la

misura d'urgenza adottata dall'“autorità cantonale di coordinazione” deve

ancora essere definito, quindi, dal giudice competente a disciplinare

l'affidamento, il diritto di visita e gli eventuali contributi alimentari. Non

spetta a questa Camera precorrere questioni di merito, indicando quale sia il

tribunale competente a regolamentare il nuovo stato di fatto e fissando termini

al convenuto – o, al limite, all'appellante – perché adisca tale giudice (cfr.

l'art. 16 della Convenzione; al riguar­do: Bucher,

op. cit., pag. 174 n. 506 seg.). Ove nessuno dei due genitori dovesse procedere

entro un periodo ragionevole, l'autorità tutoria al nuovo domicilio del figlio

designerà al minorenne un rappresentante perché ne salvaguardi i diritti,

disciplinando l'affidamento, il regime delle visite e gli eventuali contributi

alimentari (art. 308 cpv. 2 CC).

12.

L'autorità

centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non impongono

spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione dell'Aia

(art. 26 cpv. 2 prima frase della Convenzione medesima). L'istante va quindi

esonerato da costi e dal versamento di ripetibili, né può essere chiamato a

rifondere spese dovute alla partecipazione di un avvocato (art. 26 cpv. 2 seconda

frase combinato con l'art. 7 lett. g della Convenzione). La Svizzera non avendo

apposto riserve a tale norma (art. 26 cpv. 3 della Convenzione), l'assistenza

giudiziaria va dunque conferita – in virtù del diritto internazionale – a ogni

istante che ne faccia richiesta, indipendentemente dalla sua situazione

finanziaria e dalle probabilità di successo insite nella domanda (Deschenaux, op. cit., pag. 58 a metà; Schmid, op. cit., pag. 1336). Rimane il

fatto che, nella sua estensione, il beneficio continua a essere disciplinato

dalla legge interna. La retribuzione del patrocinatore d'ufficio continua

dunque a essere commisurata, nel Cantone Ticino, a quanto era strettamente

necessario a scopo forense, rispettivamente al dispendio di tempo che un

avvocato solerte e coscienzioso avrebbe oggettivamente impiegato per trattare ade­guatamente

una causa analoga, tenuto conto della complessità del procedimen­to e di quanto

si poteva ragionevolmente esigere da un patrocinatore competente al beneficio

di una normale

esperienza

(da ultimo: CdM, sentenza inc. 19.2004.4 del 20 gennaio 2005, consid. 7). Il

convenuto non essendo stato chiamato ad esprimersi, non si pone di contro problema

di indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del

PA 1.

4. Intimazione:

;

– .

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– Commissione

tutoria regionale 11, Losone.

terzi implicati

PI 1

patrocinato da: PA 2

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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