11.2005.46
opposizione del figlio minorenne al rientro dalla madre affidataria
6 aprile 2005Italiano28 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2005.46
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, ICCA
Titolo:
opposizione del figlio minorenne al rientro dalla madre affidataria
AFFIDAMENTO O CUSTODIA DEL FIGLIO
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
AUTORITÀ PARENTALE
AUTORITÀ TUTORIA
COMPETENZA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DIRITTO DI VISITA
MINORENNE
OPPOSIZIONE
POTERE COGNITIVO
PROTEZIONE DEL FIGLIO
RAPPRESENTANZA
RELAZIONE PERSONALE
SEQUESTRO DI PERSONA O RAPIMENTO
SOTTRAZIONE DI UN MINORENNE
TRATTATO INTERNAZIONALE
art. 13 cpv. 2 CRAPMIN
art. 26 CRAPMIN
Incarto n.
11.2005.46
Lugano,
6 aprile 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 31.2005 (rapimento
di minorenni: ritorno del figlio dal genitore affidatario) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 20 gennaio 2005 da
AP 1,
(patrocinata da PA 1, )
contro
PI 1,
(patrocinato dall' PA 2, )
riguardo al figlio
__________ (1992);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 23 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 15 marzo 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 gennaio 2005 AP 1 si è rivolta all'Ufficio federale di
giustizia, chiedendo che in virtù della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili
del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, le fosse
riconsegnato il figlio __________ (nato il 30 giugno 1992), il quale sarebbe
dovuto rientrare alla sua residenza di __________ l'8 gennaio 2005, dopo il
diritto di visita natalizio esercitato presso l'ex marito PI 1 a __________. A
sostegno della richiesta essa ha prodotto la sentenza di divorzio emanata il 31
gennaio 2003 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna le
affidava l'autorità parentale sul figlio, riservato al padre il diritto di
visita da concordare con lei.
L'Ufficio
federale di giustizia ha invitato il 25 gennaio 2005 la Commissione tutoria
regionale 11 a intervenire nei confronti di PI 1 perché facesse tornare il
ragazzo dalla madre e redigesse un rapporto entro il 4 febbraio 2005. Sentito
dalla Commissione tutoria, il 1° febbraio 2005 PI 1 ha affermato che il figlio
rifiutava categoricamente ogni ipotesi di rientro e ha prodotto un certificato
medico del 30 gennaio 2005 in cui il dott. __________ di __________, psichiatra
e psicoterapeuta per adolescenti, epilogava come segue:
Valutazione
__________
non presenta una grave patologia della personalità. Mi è parso affidabile e
autentico nel suo dire. Penso che da molto tempo soffra a causa del conflitto
coniugale, caratterizzato in particolare da un'impossibilità per i genitori di
collaborare nell'educazione del figlio. Ritengo __________ capace di passare
all'atto (fughe, tentamen) se messo in condizioni di farlo, come d'altronde ha
già dimostrato recentemente.
Appare
fortemente determinato a rimanere con il padre. Esprime una sua volontà e non
mi è parso assolutamente manipolato dal padre.
Conclusione
Si tratta di
una situazione molto difficile e delicata. Il vissuto e le modalità con le
quali __________ ha espresso il suo desiderio di vivere con il padre denotano
una sofferenza personale importante. Preoccupante è anche il fatto che questo
suo desiderio coinvolga negativamente la madre. Per stare con il padre attacca
la madre. Ciò rischia di compromettere la relazione futura con la madre. Attualmente
ritengo comunque opportuno ottemperare alla richiesta di __________ per due
motivi principali. Dapprima, per il semplice fatto che l'età di __________
permette in genere di prendere seriamente in considerazione una tale richiesta.
In secondo luogo, la situazione personale di __________, come descritto sopra,
non lascia immaginare molti spazi di manovra, tenendo ben presente il fatto che
il ragazzo rischia realmente di sfuggire al controllo dei genitori. Vivere con
il padre rappresenta attualmente un contenimento accettabile e voluto da __________
e quindi efficace.
Quello
stesso 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale ha inviato il verbale
d'udienza e il certificato medico all'Ufficio federale di giustizia, il quale
ha comunicato l'indomani alla Commissione medesima di avere raggiunto il
convincimento, “dopo uno scambio di vedute” con l'autorità cantonale di
vigilanza sulle tutele e “sulla base d'esperienze recenti”, che sull'istanza di
AP 1 avrebbe dovuto statuire la Sezione degli enti locali come “autorità
cantonale di coordinazione nell'ambito della Convenzione dell'Aia”.
B. AP 1
ha adito il 3 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele, sollecitando
– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il rientro immediato di __________
a __________ o l'autorizzazione a prelevare direttamente il figlio in Svizzera
e il 7 febbraio 2005 ha fatto seguire un complemento all'istanza. Chiamato a
esprimersi, con osservazioni del 14 febbraio 2005 PI 1 ha deplorato
l'iniziativa dell'ex moglie. L'autorità di vigilanza ha assunto agli atti il
certificato del dott. __________ e un precedente certificato, del 18 gennaio
2005, in cui la psicologa dott. __________ di __________ attestava di avere in
cura “da qualche tempo” il ragazzo, il quale manifestava “difficoltà di
concentrazione, bassa motivazione allo studio e comportamenti di scarso
rispetto delle regole”, pur senza esprimere al suo cospetto “alcuna sofferenza
relativa all'attuale contesto familiare”. In un successivo rapporto dell'11 febbraio
2005 la specialista ha poi soggiunto, fra l'altro:
Relativamente alle “minacce di suicidio”
riferite dal padre e riportate nella dichiarazione del dott. __________ posso
dichiarare che il quadro emerso nelle quattro sedute effettuate non faceva presumere
nessun rischio suicida, ma i fatti sopravvenuti hanno sicuramente prodotto un
cambiamento che non sono in grado di quantificare né qualificare in quanto non
ho più avuto modo di parlare ed osservare __________ dopo la sua partenza per
la Svizzera in occasione delle vacanze natalizie. Da quanto riferito __________
ha messo in atto comportamenti/provocazione a lui abituali ed ha trovato nel
padre non un fermo richiamo alle regole, ma protezione, presa di posizione e
possibile soluzione esterna ai suoi problemi.
A mio avviso
il padre (responsabilmente?) ha fatto una scelta forte e discutibile da un
punto di vista di una genitorialità efficace. Non solo, ma ha acuito la
conflittualità con la ex moglie, aggravando uno dei motivi di disagio di __________
e, contravvenendo ad una regola (decisione del giudice), ha offerto a __________
un modello negativo di comportamento che però rinforza la convinzione del
bambino che le regole non servono, l'autorità non ha un ruolo preciso ecc. La
gestione da parte del padre del disagio espresso da __________ ha rafforzato la
modalità di evitamento e fuga dai problemi del bambino, accentuandone altresì
la convinzione che il problema o la fonte del disagio è sempre fuori, esterna e
mai interna. Il padre, come alternativa, poteva accompagnare e aiutare il figlio
a stare con il dolore del distacco e della lontananza; ha invece inviato un
messaggio chiaro: il dolore non è sopportabile, al problema non c'è soluzione.
La situazione
in Italia, da cui __________ tenta di fuggire è totalmente opposta: nel
contesto famigliare della madre, c'è il desiderio manifestato chiaramente di
approfondire il problema del disagio espresso dal bambino, di capirne le cause
e di lavorare su di esso, il che comporta una messa in discussione dei
comportamenti agiti fino ad ora, una modificazione degli stessi sia da parte di
__________, della madre e del compagno. Credo che questo spaventi molto il
ragazzino e che sia più facile, meno coinvolgente optare per la fuga da essa, rifugiandosi
dal padre che vive come alleato e protettore.
Ritengo che
per quanto riguarda il contesto famigliare ci sia una buona disposizione,
attivazione e preparazione al rientro del bambino, nel senso che la madre si è
mostrata non solo desiderosa di ricongiungersi al figlio, ma vive il momento
del rientro di __________ come l'inizio di un percorso da fare assieme a lui
per risolvere e comprendere la situazione che si è creata. Ribadisco che i dati
in mio possesso e la conoscenza di __________ si riferiscono a prima del
soggiorno in Svizzera e prima che il bambino manifestasse questa forte e
ostinata
resistenza al rientro in Italia presso la madre; pertanto la mia valutazione di
__________ manca di un'osservazione attuale, dopo che ha avuto modo di constare
che il comportamento “minaccio di suicidarmi e scappo” (minacce riferite dal
padre) ha sortito un risultato e cioè quello di evitare di ritornare in Italia
dalla madre e di affrontare i suoi problemi, questo, ovviamente ha avuto come
conseguenza il rinforzo del comportamento “minaccio di suicidarmi e scappo”.
Per i dati in mio possesso e per il quadro di personalità che ho potuto
appurare in sede di visita e di colloqui __________ non presentava tratti
evidenti di una personalità suicidaria e, soprattutto, non ha mai verbalmente espresso
né una condizione di vita in famiglia troppo difficile né desideri di fuga da
essa.
C. L'autorità
di vigilanza sulle tutele ha sentito il ragazzo personalmente il 14 febbraio
2005. Agli atti figura la nota in appresso:
Il ragazzo manifesta una situazione di
conflitto con la madre. Nel contempo sembra abbia idealizzato la figura paterna
che difende. Sostiene che tutte le cose che la madre ha detto sul conto del
padre non sono vere. Non ha delle prove che la madre dica il falso, ne è
semplicemente convinto. Per alcuni episodi dice che la verità l'ha saputa dal
padre, al quale crede. Contesta alla madre di avere ostacolato il regolare
esercizio dei diritti di visita con il padre.
Alla domanda
di raccontare quale sia il problema con la madre non è capace di spiegarsi. Si
limita a dire che lei gli ha sempre mentito oppure fa degli
esempi
di situazione in cui è stato sgridato. Situazioni in cui a mente della
scrivente oggettivamente richiedevano un intervento severo.
Egli non
sopporta il compagno della madre, verosimilmente perché non accetta che
qualcuno prenda il posto del padre. Anche di lui non sa dare motivi precisi
circa la sua avversione. Ricorda episodi puntuali in cui questi è intervenuto
sgridandolo (o picchiandolo), come per esempio quando lui ha dato della scema
alla madre che gli aveva buttato via qualche cosa di suo. Aggiunge che succede
spesso di insultare la mamma e minimizza le sue disubbidienze (mancato rispetto
di orari ecc.).
Nel corso
dell'audizione è stata letta al ragazzo una lettera che la madre ha fatto
pervenire. Alla fine il ragazzo ha detto che voleva interrompere la lettura
perché, a suo dire, è evidente che non è stata la madre a scriverla. Si dice sicuro
che la madre non può scrivere una lettera del genere. Non sa spiegare il perché
di questa sua convinzione. Accenna al riferimento fatto nello scritto al suo
gatto, ma poi non riesce a trattenersi e inizia a piangere.
Alla
conclusione dell'incontro dice che se viene rimandato a casa scapperà, questa
volta sul serio. Dice inoltre di riferire alla madre che se deve tornare a casa
le farà pagare tutto quello che lei ha fatto al padre. Alla richiesta di spiegarsi
meglio si corregge dicendo unicamente che glie le farà pagare tutte senza
specificare altro. Non ha manifestato l'intenzione di compiere gesti estremi.
__________ è
apparso molto deciso e categorico nel rifiutare un ricongiungimento con la
madre. La sua opposizione è tale che difficilmente può essere imputata, pur non
escludendola, alla sola influenza paterna. A mente della scrivente __________
ha elaborato un sentimento di rifiuto, manifestato alla madre con un
comportamento disubbidiente e provocatorio, infine sfociato in questo atto
estremo.
D. Interpellato
dall'autorità di vigilanza, il dott. __________ si è poi espresso il 23 febbraio
2005 nei seguenti termini:
Ritengo ragionevole proporre un temporaneo
ritorno di __________ presso la madre a __________ per permettere un
chiarimento e un aiuto di tipo psicoterapeutico (dott. __________).
Sicuramente
un'eventuale separazione dalla madre necessita modi e tempi lunghi e
un'elaborazione adeguata del problema posto da __________.
Mi pare
esistano tutte le garanzie per __________ affinché egli abbia la possibilità di
avere diversi interlocutori: padre, madre, psicoterapeuta e il vostro ufficio
con i quali esprimere il suo disagio. Mi sembra importante il fatto che __________
possa essere ascoltato. Il rischio di un passaggio all'atto sarà minore se la rete
di comunicazione da voi proposta funzionerà.
Quello
stesso giorno l'autorità di vigilanza ha convocato i genitori, proponendo loro
un accordo nel senso che __________ sarebbe rientrato dalla madre, mentre il padre
l'avrebbe visitato un fine settimana su tre e l'avrebbe avuto con sé il mese di
luglio. In seguito la situazione sarebbe stata rivalutata. Entrambe le parti si
sono espresse favorevolmente, PI 1 chiedendo nondimeno di verificare ed
eventualmente concordare con specialisti l'attuazione dell'accordo. L'autorità
di vigilanza ha avvertito telefonicamente dell'intesa il 24 febbraio 2005 la
dott. __________ e il dott. __________. Da una nota agli atti si evince che,
secondo quest'ultimo professionista:
(...) questa soluzione è quella che lui ha
cercato di far passare al bambino quando lo ha incontrato, ovvero tornare dalla
madre e poi, con la dovuta calma e facendo gli opportuni passi, ridiscutere la
situazione. Quello che si voleva far capire al bambino è che non si può
rispondere al volo con un sì alle sue richieste.
Ritiene
necessario calmare la sua megalomania (voglio, posso, comando). È inoltre
convinto che rimanere ora dal padre avrebbe quale conseguenza quella di rompere
definitivamente i ponti con la madre, cosa questa non nell'interesse del
ragazzo.
A suo parere,
nel presentare la soluzione il ragazzo deve essere il più possibile
rassicurato, dicendo anche che i genitori condividono la scelta e che egli avrà
modo di trascorrere regolarmente del tempo con il padre e che la dott. __________
è in contatto [con l'autorità di vigilanza]; quindi, in caso di problemi, ne
sarà messa al corrente. Gli va inoltre detto che questo suo casino viene
considerato e che per questo non si esclude la possibilità, in futuro, di
cambiamenti. Il fatto di rassicurarlo sulle condizioni del rientro in presenza
dei genitori è molto importante, anche perché così la sua capacità manipolatoria
verrà meno.
In merito
alle minacce estreme espresse dal ragazzo ritiene che con la soluzione di cui
sopra il rischio è molto minore ma che comunque, se si vuole risolvere la
questione, un rischio bisogna pur prenderlo. Ritiene inoltre che il ragazzo
sarà sufficientemente sorvegliato dalla madre, dalla dottoressa ecc., ciò che
ridimensiona eventuali rischi.
E. Il
28 febbraio 2005 ha avuto luogo un incontro durante il quale l'autorità di
vigilanza ha esposto al ragazzo la soluzione concordata dai genitori. La nota
agli atti contiene quanto segue:
__________ ha manifestato la sua opposizione,
ribadendo alla madre di non voler tornare a casa con lei. Questa ha chiesto al
figlio se il motivo era unicamente la sua rigidità nel pretendere da lui un
comportamento educato e rispettoso delle norme. __________ ha risposto di sì.
Mentre la
madre cercava di spiegare al figlio che non si può pretendere di fare sempre
ciò che si vuole, è intervenuto il padre affermando che era evidente che i
motivi del rifiuto dovevano essere altri in quanto __________ con lui si è
sempre dimostrato educato ed ubbidiente.
Ne è nato un
diverbio fra i genitori e la madre ha quindi abbandonato la sala. L'intervento
del padre è stato effettivamente fuori luogo e squalificante nei confronti
della signora che stava cercando di comunicare con il figlio.
L'alta
conflittualità esistente fra i genitori di __________ rende impossibile attuare
ora ed in futuro una soluzione concordata.
F. Con
decisione del 15 marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha statuito sull'istanza di
AP 1, respingendola. Essa ha rilevato in sintesi che, stando alla citata
Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di
minori, in sé i presupposti per un rientro del ragazzo dalla madre sarebbero
dati. La stessa Convenzione abilita tuttavia lo Stato richiesto a rifiutare il
ritorno immediato del figlio trasferito o trattenuto illecitamente dall'altro
genitore ove sussista il grave rischio che il ritorno ponga il minorenne in una
situazione intollerabile. E siccome in concreto la volontà consolidata di __________,
pressoché tredicenne, era quella – categorica e irremovibile – di non più far
ritorno dalla madre, non si poteva da ciò transigere. Per quanto il padre potesse
avere in qualche modo confortato il comportamento del figlio, quest'ultimo
aveva espresso con sufficiente maturità la sua determinazione. Un riaccompagnamento
coatto del figlio dalla madre non era quindi ragionevolmente prospettabile.
Quanto ai costi della procedura (non quantificati), essi sono stati posti a carico
dello Stato. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
G. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 23 marzo 2005 nel quale
chiede che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sua
istanza sia accolta e sia organizzato il rientro del figlio presso di lei.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili a questa Camera nel termine di venti giorni (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307
segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC.
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Nel
caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona
cui è affidata la custodia può valersi, in Svizzera, di due trattati
internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del
20.
maggio
1980.
(RS 0.211.230.01), e la già citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti
civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS
0.211.230
). Entrambi gli accordi, che nel 1995 sono stati ratificati anche
dall'Italia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente
analoghe: ambedue possono essere invocati, per esempio, quando un genitore non
possa esercitare il proprio diritto di visita a un figlio residente all'estero.
In Svizzera chi si giova dell'uno o dell'altro trattato deve rivolgersi – ove
non sia già pendente una procedura a tutela dell'unione coniugale, una causa di
divorzio o di separazione oppure una causa intesa alla modifica di una sentenza
di divorzio o di separazione (v. in particolare l'art. 29 della Convenzione
dell'Aia) – al Dipartimento federale di giustizia e polizia, rispettivamente all'Ufficio
federale di giustizia. Non esistono norme particolari di procedura. Per prassi,
l'Ufficio federale di giustizia invita le autorità cantonali competenti per
territorio (nel Ticino: le Commissioni tutorie regionali) ad attivarsi perché
convincano il responsabile a far tornare il minorenne dall'affidatario (<www.ofj.admin.ch/themen/lkidnapping/hentfue-i.htm>).
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il procedimento è trasmesso
all'“autorità cantonale di coordinazione”, che nel Ticino è – sempre per prassi
– l'autorità di vigilanza sulle tutele. La decisione di quest'ultima è poi
appellabile nel termine ricordato dianzi.
3.
La
procedura convenzionale intesa a far tornare il minorenne dall'affidatario non
influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di
visita (v. l'art. 19 della Convenzione). Essa tende solo al ripristino dello statu
quo ante, ovvero al rientro immediato del minorenne nel luogo di residenza
abituale. Non spetta all'“autorità cantonale di coordinazione” valutare, per il
bene del figlio, quale sia il genitore più idoneo alla custodia o come debba
essere regolato il diritto di visita. Qualora l'affidatario si prevalga della
Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei
minori – come nella fattispecie – l'“autorità cantonale di coordinazione”
verifica unicamente che dal profilo oggettivo il ritorno del minorenne non
comporti un grave rischio per l'integrità fisica o psichica di lui, “ovvero
[non] lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1
lett. b
della Convenzione), rispettivamente che dal profilo soggettivo il minorenne non
si opponga alla misura, sempre che tale resistenza meriti considerazione per
l'età e la maturità di lui (art. 13 cpv. 2 della Convenzione). L'eventuale
modifica della custodia o del diritto di visita compete invece al giudice del
luogo in cui si trova la dimora abituale del minorenne, il quale meglio conosce
le condizioni di vita di lui e dell'affidatario (Elisa Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye
de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, 1982, n. 34 in fine, in:
<http://hcch.e-vision.nl>, publications, rapports explicatifs). Del
resto, ove la dimora abituale del figlio fosse in Svizzera, la Svizzera
rivendicherebbe la competenza esclusiva per disciplinare non solo
l'attribuzione dell'autorità parentale e il diritto di visita, ma anche
l'entità di eventuali contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb).
4.
L'appellante
acclude al suo memoriale documenti nuovi e – parrebbe – una cassetta (non
pervenuta alla Camera) con registrazioni telefoniche di conversazioni intervenute
fra lei e il figlio, fra lei e l'attuale moglie di PI 1, come pure fra lei e
l'ex marito. Ora, in una controversia come quella attuale nuovi mezzi di prova
sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC per analogia) in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120
II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiamo). Se non che, tutti i documenti in
rassegna riguardano le condizioni finanziarie dell'appellante (tranne la
sentenza di divorzio, che già si trova agli atti), di rilievo solo per
l'eventuale conferimento dell'assistenza giudiziaria. Quanto alla nota
cassetta, a supporre che le registrazioni ivi contenute siano legittime (art.
179ter CP; in caso contrario v. Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, 10° capitolo, n. 101), essa non
rientra fra i mezzi di prova enunciati dall'art. 419b cpv. 1 e 2 CPC né
fra quelli ammessi dalla giurisprudenza (DTF 122 I 55). Non soccorre dunque
richiamarla.
5.
L'appellante
rievoca il contenuto dei certificati redatti dalla dott. __________, sostenendo
che l'unico motivo per cui l'autorità di vigilanza ha rinunciato al rientro
forzato del figlio è la vaga opposizione di lui, non ancora tredicenne. In
forza di ciò essa chiede che sia consultato “un esperto neutrale”, il quale
approfondisca la situazione del ragazzo. L'appellante deplora inoltre il comportamento
equivoco dell'ex marito, che di fatto conforta e corrobora il comportamento di __________,
la cui immaturità e insicurezza è comprovata dalle difficoltà di apprendimento
rilevate a più riprese dalla psicologa, il tutto acuendo la già forte
conflittualità del ragazzo nei confronti della figura materna. A torto
l'autorità di vigilanza avrebbe quindi interpretato l'art. 13 cpv. 2 della Convenzione
dell'Aia in modo estensivo, conferendo peso determinante alla sola opinione
intransigente del figlio. La quale non è solo influenzata dal padre, ma lede
anche gli interessi del minorenne, giacché interrompe il cammino terapeutico
intrapreso in Italia, ricollegabile in ultima analisi a un conflitto fra
genitori che il ragazzo deve riuscire a superare per il suo bene.
6.
La
richiesta di esperire una perizia in appello è di per sé proponibile (sopra,
consid. 4), ma il referto appare superfluo. Come si è spiegato, la procedura
convenzionale intesa alla riconsegna del minorenne all'affidatario tende solo
“ad assicurare il ritorno immediato nel luogo di residenza abituale dei
minori trasferiti o trattenuti illecitamente” (art. 1 lett. a della Convenzione
dell'Aia). Non ha quindi carattere definitivo. È equiparabile a una misura
provvisionale, a un provvedimento semplice e rapido, volto a ricondurre il
minorenne davanti al giudice competente per statuire sull'affidamento e sul
diritto di visita (Bernard Deschenaux,
L'enlèvement international d'enfants par un parent, Berna 1995, pag. 48 seg.;
v. anche Carla Schmid, Neuere
Entwicklungen der internationale Kindesentführungen, in: AJP/PJA 2002 pag.
1334.
in basso). L'“autorità cantonale di coordinazione” si limita a esaminare –
come noto – se gli elementi agli atti permettano di riaccompagnare il minorenne
dall'affidatario senza fargli correre gravi rischi per la sua integrità fisica
o psichica e senza metterlo “altrimenti in una situazione intollerabile”,
rispettivamente se sia il caso di prescindere dal provvedimento perché
l'opposizione del minorenne appaia frutto di un'età e di una maturità degne di
considerazione. Se il motivo di rifiuto è evidente, non occorrono perizie; se
non è evidente, il minorenne va rinviato alla sua residenza abituale (Deschenaux, loc. cit.; v. anche Schmid, op. cit., pag. 1335 in alto).
Perizie psichiatriche e ambientali andranno disposte – se mai – dal giudice
chiamato a disciplinare l'affidamento o il diritto di visita, il quale
apprezzerà il bene del figlio per rapporto a tutte le circostanze del caso.
7.
Dagli
atti risulta che in concreto, già prima di far visita al padre durante le ferie
natalizie, __________ denotava “difficoltà di concentrazione, bassa motivazione
allo studio e comportamenti di scarso rispetto delle regole”, pur senza esprimere
“alcuna sofferenza relativa all'attuale contesto familiare”. D'indole provocatoria,
ostile alla madre e al di lei compagno, insofferente ai biasimi loro per quanto
giustificati fossero, egli tradiva già allora un disagio personale chiaramente
accertato dalla psicologa dott. __________ presso cui era in cura (sopra, lett.
B). Dopo le vacanze natalizie lo psicologo dott. __________ si è trovato di fronte
un ragazzo che da molto tempo soffriva “a causa del conflitto coniugale”, un
dodicenne determinato a rimanere con il padre a costo di scappare, fino alla
conclamata intenzione di togliersi la vita qualora fosse stato riportato in
Italia, un adolescente che per stare con il padre attaccava la madre di petto,
rischiando realmente di sfuggire al controllo dei genitori (sopra, lett. A).
L'autorità di vigilanza ha riscontrato un quadro affine, traendone l'immagine
di un ragazzo che difende la figura paterna fino a idealizzarla e che detesta
visceralmente la madre con il di lei compagno, senza saper spiegare perché.
Un'antipatia strenua e ostinata, cieca fino a impedirgli di credere al
contenuto di una lettera inviatagli dalla madre stessa, un rifiuto esternato
già a suo tempo con atteggiamenti insultanti e provocatori verso quest'ultima,
sfociato per finire in un'avversione categorica e irremovibile (sopra, lett.
C).
8.
Che
nella fattispecie il minorenne si opponga al rientro in Italia è evidente. La
questione è di sapere se tale renitenza meriti considerazione per l'età e la
maturità dell'opponente (art. 13 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia). Ciò può
verificarsi, per giurisprudenza, nel caso di ragazzi che dai 10 anni in poi (Schmid, op. cit., pag. 1335) denotino
una percezione sufficientemente autonoma del loro ruolo per rapporto al
conflitto che divide i genitori (Andreas Bucher,
L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 168 n. 487 a 490). __________,
che compirà i 13 anni il 30 giugno 2005, ha sicuramente una visione personale
della propria posizione nel dissidio che oppone le parti, per quanto forte egli
appaia del sostegno paterno. Nemmeno l'autorità di vigilanza ha avuto sentore
tuttavia di manipolazione, subornazione o circuizione. Pur senza disconoscere
l'influsso di PI 1, essa ha ritenuto che, per comune esperienza e secondo il
normale andamento delle cose, la risolutezza e la categoricità mostrate dal
figlio non potessero ricondursi solo all'intervento del padre (sopra, lett.
C), ma che la radicata avversione nei confronti della madre si rivelava
piuttosto lo sfogo di un sentimento di rifiuto elaborato nel tempo. È vero che
il comportamento del ragazzo non suffraga una visione particolarmente equilibrata
della situazione e che la pervicace repulsione nei confronti della madre
potrebbe anche celare un profondo conflitto di lealtà, non raro del resto in
casi del genere (Parental Alienation Syndrome: Schmid, op. cit., pag. 1334 in basso). Sia come sia, il
ragazzo non presentava gravi patologie della personalità e non toccava
all'“autorità cantonale di coordinazione” addentrarsi in delicate valutazioni
d'ordine psichiatrico. A ragione essa si è limitata pertanto a constatare che
il ragazzo si opponeva inequivocabilmente al rientro e che tale opposizione
consolidata, fors'anche corroborata dal padre (ma non indotta), non poteva
essere ignorata.
9.
Quanto
l'interessata chiede con l'appello è, in ultima analisi, il ritorno coatto di
un figlio pressoché tredicenne, recalcitrante al punto da preannunciare fughe e
tentativi di suicidio se costretto a rientrare. La serietà di quest'ultima
minaccia può invero riuscire dubbia, visto il carattere provocatorio del
ragazzo, sebbene non si possano escludere gesti dimostrativi. Ciò non toglie
che, soprattutto in mancanza di qualsiasi collaborazione da parte del padre,
una riconduzione forzata a __________ sarebbe soggettivamente avvertita dal
minorenne come un sopruso da parte della madre, una sopraffazione cui reagire
con rivalse e ritorsioni (“Alla richiesta di spiegarsi meglio si corregge
dicendo unicamente che glie le farà pagare tutte senza specificare altro”: sopra,
lett. C). Certo, simili minacce non sono una prova di notevole maturità,
tuttavia non è difficile prefigurarne le conseguenze, ove appena si pensi che,
già prima di far visita al padre durante il periodo di Natale, gli insulti alla
madre erano prassi corrente (sopra, lett. C). Mal si intravede, in ultima
analisi, una riconsegna del figlio in simili condizioni.
10.
L'appellante
rimprovera all'ex marito di avere adottato un comportamento diseducativo,
lasciando credere al figlio che ogni suo desiderio prevalga sulle regole di comportamento
invalse, sulle disposizioni emanate dall'autorità e sull'imperativo di una
buona intesa con entrambi i genitori. La critica potrà anche apparire fondata,
ma non in questa sede. Lo stesso dott. __________ reputa necessario, secondo
gli accertamenti dell'autorità di vigilanza, temperare una certa sicumera del
figlio, anche perché la permanenza ininterrotta dal padre potrebbe
compromettere insanabilmente i rapporti con la madre, a pregiudizio del minorenne
(sopra, lett. D). Per evitare transizioni brusche, lo specialista auspicava
dunque un rientro temporaneo di __________ dall'appellante, ciò che si è
rivelato impossibile per l'acceso diverbio fra genitori intervenuto davanti
all'autorità di vigilanza. Sta di fatto che, in ogni modo, appurare quale
genitore offra le migliori garanzie per una debita cura e educazione del
figlio, indagare quale sia il bene del minorenne nel senso correttamente
inteso, stabilire quali periodi egli debba trascorrere – nel suo interesse –
con un genitore e quali con l'altro non è compito dell'“autorità cantonale di
coordinazione”, bensì del giudice chiamato a sindacare lo statuto del figlio.
11.
Il
mancato ritorno del figlio del genitore affidatario lascia sussistere invero
una situazione equivoca, l'affidatario rimanendo giuridicamente tale (sopra,
consid. 3) senza più alcuna custodia effettiva. Lo statuto del figlio dopo la
misura d'urgenza adottata dall'“autorità cantonale di coordinazione” deve
ancora essere definito, quindi, dal giudice competente a disciplinare
l'affidamento, il diritto di visita e gli eventuali contributi alimentari. Non
spetta a questa Camera precorrere questioni di merito, indicando quale sia il
tribunale competente a regolamentare il nuovo stato di fatto e fissando termini
al convenuto – o, al limite, all'appellante – perché adisca tale giudice (cfr.
l'art. 16 della Convenzione; al riguardo: Bucher,
op. cit., pag. 174 n. 506 seg.). Ove nessuno dei due genitori dovesse procedere
entro un periodo ragionevole, l'autorità tutoria al nuovo domicilio del figlio
designerà al minorenne un rappresentante perché ne salvaguardi i diritti,
disciplinando l'affidamento, il regime delle visite e gli eventuali contributi
alimentari (art. 308 cpv. 2 CC).
12.
L'autorità
centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non impongono
spese per le istanze presentate in applicazione della Convenzione dell'Aia
(art. 26 cpv. 2 prima frase della Convenzione medesima). L'istante va quindi
esonerato da costi e dal versamento di ripetibili, né può essere chiamato a
rifondere spese dovute alla partecipazione di un avvocato (art. 26 cpv. 2 seconda
frase combinato con l'art. 7 lett. g della Convenzione). La Svizzera non avendo
apposto riserve a tale norma (art. 26 cpv. 3 della Convenzione), l'assistenza
giudiziaria va dunque conferita – in virtù del diritto internazionale – a ogni
istante che ne faccia richiesta, indipendentemente dalla sua situazione
finanziaria e dalle probabilità di successo insite nella domanda (Deschenaux, op. cit., pag. 58 a metà; Schmid, op. cit., pag. 1336). Rimane il
fatto che, nella sua estensione, il beneficio continua a essere disciplinato
dalla legge interna. La retribuzione del patrocinatore d'ufficio continua
dunque a essere commisurata, nel Cantone Ticino, a quanto era strettamente
necessario a scopo forense, rispettivamente al dispendio di tempo che un
avvocato solerte e coscienzioso avrebbe oggettivamente impiegato per trattare adeguatamente
una causa analoga, tenuto conto della complessità del procedimento e di quanto
si poteva ragionevolmente esigere da un patrocinatore competente al beneficio
di una normale
esperienza
(da ultimo: CdM, sentenza inc. 19.2004.4 del 20 gennaio 2005, consid. 7). Il
convenuto non essendo stato chiamato ad esprimersi, non si pone di contro problema
di indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del
PA 1.
4. Intimazione:
;
– .
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Commissione
tutoria regionale 11, Losone.
terzi implicati
PI 1
patrocinato da: PA 2
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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