11.2005.47
Protezione dell'unione coniugale: omologazione di convenzione sugli effetti della vita separata con stralcio dell'appello dai ruoli.
19 dicembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.47
Data decisione, Autorità:
19.12.2005, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: omologazione di convenzione sugli effetti della vita separata con stralcio dell'appello dai ruoli.
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
STRALCIO PER TRANSAZIONE
TRANSAZIONE
art. 140 CC
art. 176 cpv. 1 CC
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.47
Lugano,
19 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.264
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 15 novembre 2004 da
AP 1
( PA 1 )
contro
AO 1
( PA 2 );
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. Il
15 novembre 2004 AP 1 (1967) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale perché condannasse il marito AO 1 (1950) a
versarle un contributo alimentare per sé di fr. 1083.– mensili, uno per la
figlia Th__________ (nata il 28 febbraio 1989) di
fr. 847.– mensili, uno per la figlia Ta__________ (nata il 29 settembre
1990) di fr. 847.– mensili e uno per la figlia Tam__________ (nata il 21
gennaio 1996) di fr. 619.– mensili, più gli assegni familiari. Alla discussione
del 3 dicembre 2004 l'istante ha avanzato pretese anche riguardo al mobilio
domestico e ha chiesto che i contributi alimentari fossero erogati retroattivamente
dal 1° settembre 2004.
B. Con
sentenza del 21 marzo 2005 il Pretore ha obbligato AO 1 a versare fino al 1°
aprile 2005 i contributi pattuiti nel corso della procedura (fr. 700.– per la
moglie, fr. 700.– per Th__________, fr. 700.– per Ta__________ e fr. 600.– per
Tam__________). Dopo il 1° aprile 2005 egli ha stabilito un contributo
alimentare per la moglie di fr. 400.– mensili, uno per Th__________ di
fr. 700.– mensili, uno per Ta__________ di fr. 700.– mensili e uno per Tam__________
di fr. 600.–, assegni familiari compresi, con obbligo per il convenuto di
assumere direttamente inoltre “gli oneri ipotecari e assicurativi della casa di
__________”. La tassa di giustizia di fr. 200.– (senza spese) è stata posta a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AP 1 è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
C. AP 1
è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 1° aprile 2005
nel quale chiede che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, da
quello stesso giorno il contributo alimentare per lei sia portato a fr. 1064.–
mensili, quello per Th__________ a fr. 832.– mensili, quello per Ta__________ a
fr. 832.– mensili e quello per Tam__________ a 608.– mensili. L'appello non è
stato intimato alla controparte. Il 13 luglio 2005 AP 1 ha poi trasmesso alla
Camera una convenzione del giorno medesimo in cui le parti risultano avere
pattuito, in pendenza di appello, i seguenti contributi alimentari durante la
separazione di fatto:
fr.
800.– mensili per l'appellante,
fr. 800.–
mensili per Tam__________,
fr. 800.–
mensili per Ta__________ e
fr. 600.–
mensili per Th__________,
con
obbligo per il marito di assumere direttamente “gli oneri ipotecari e
assicurativi della casa di __________”.
D. Con
ordinanza del 16 agosto 2005 il giudice delegato della Camera ha spiegato alle
parti che, secondo giurisprudenza, i contributi alimentari sarebbero verosimilmente
ammontati a:
fr.
1470.– mensili per l'appellante,
fr.
1365.– mensili per Th__________,
fr.
1270.– mensili per Ta__________ e
fr.
950.– mensili per Th__________, assegni familiari compresi,
senza
oneri supplementari per il marito, onde la necessità di riorientare
l'accordo di conseguenza. Inoltre egli ha invitato le parti a completare le
convenzione, precisando in conformità all'art. 143 CC:
– quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge
siano stati presi in considerazione per il calcolo,
– se l'importo assegnato a ciascuna figlia comprenda gli assegni
familiari,
– quale importo manchi per coprire il debito mantenimento del
coniuge avente diritto,
– se sia fatto salvo un successivo aumento della rendita, come pure
– se e in quale misura la rendita debba essere adattata alle variazioni
del costo della vita.
E. Le
parti hanno trasmesso alla Camera una convenzione emendata, del 17 ottobre
2005, la quale prevede i seguenti contributi alimentari:
fr.
800.– mensili per l'appellante,
fr. 800.–
mensili per Th__________,
fr. 800.–
mensili per Ta__________ e
fr. 600.–
mensili per Tam__________, più gli assegni familiari,
sempre
con obbligo per il marito di assumere direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi
della casa di __________. La Camera ha riesaminato l'assetto convenzionale,
giungendo alla conclusione che il contributo per la moglie rimaneva manifestamente
inadeguato e andava aumentato almeno di fr. 300.– mensili, mentre quello per le
figlie poteva essere ridotto di fr. 300.– mensili complessivi. La decorrenze
dei contributi si sarebbe dovuta attenere inoltre alla data fissata dal Pretore
(1° aprile 2005).
F. Il
21 novembre 2005 le parti hanno fatto pervenire alla Camera una convenzione
modificata nel senso testé indicato, l'appellante confermando la richiesta di
stralciare l'appello dai ruoli.
in diritto: 1. Una convenzione sull'assetto della vita separata conclusa nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale richiede l'omologazione del
giudice, la quale ha effetto costitutivo, l'art. 140 CC applicandosi per
analogia (RFJ/FZR 2005 pag. 3 in alto con rinvio a Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4ª edizione,
pag. 212 n. 21.23, a Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 140 CC; v.
anche Bräm in: Zürcher Kommentar,
edizione 1998, n. 15 segg. ad art. 176 CC; Gloor
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 1 ad art. 140). Prima
di omologare l'accordo il giudice si assicura dunque che i coniugi abbiano
firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”,
verificando che essa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata”
(art. 140 cpv. 2 CC). Egli non è tenuto invece a imporre un termine di riflessione,
quello dell'art. 111 cpv. 2 CC applicandosi solo alle convenzioni stipulate
nelle cause di divorzio, non nelle protezioni dell'unione coniugale.
2. Che
cosa si intenda, in materia di contributi alimentari, per convenzione “non manifestamente
inadeguata” è chiaro relativamente ai figli minorenni, cui si applica per
diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413). Al
proposito il giudice interviene quindi d'ufficio ove gli ammontari non appaiano
conformi all'art. 285 cpv. 1 CC, senza vincolo a quanto un genitore offra e
l'altro accetti (Hegnauer/Breitschmid, op.
cit., pag. 212 n. 21.23; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 10 e 25 ad art. 140 CC; Leuenberger/Schwenzer,
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 15 seg. ad art. 140 CC). Più
delicata è la questione per quel che attiene alla moglie (Gloor, op. cit., n. 12 ad art. 140 CC; Leuenberger/Schwenzer, op.
cit., n. 17 segg. ad art. 140 CC), al cui riguardo vige il
principio dispositivo. Anche in tal caso, nondimeno, il giudice verifica
l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo
di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto, sussistendo il rischio che in
simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco.
3. In
concreto il giudice della Camera ha già avuto modo di spiegare nell'ordinanza
del 16 agosto 2005 come sarebbero stati verosimilmente definiti i contributi
alimentari per moglie e figlie a termini di giurisprudenza (sopra, lett. D).
Già allora risultava dal calcolo che il reddito dei coniugi (fr. 8245.– netti
mensili) non bastava per coprire il fabbisogno della famiglia (fr. 9000.–
mensili). Il marito avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c, 128 III 414 consid. 3.2.1 con
rinvii), i contributi sarebbero probabilmente ammontati a:
fr. 1470.– mensili per la moglie,
che
con un fabbisogno minimo di fr. 2090.– mensili e un reddito proprio di fr. 400.–
mensili avrebbe accusato un ammanco di fr. 220.– mensili,
fr. 1365.–
mensili per Th__________ (assegni familiari compresi),
che
con un fabbisogno in denaro di fr. 1570.– avrebbe accusato un ammanco di fr.
205.– mensili,
fr. 1270.–
mensili per Ta__________ (assegni familiari compresi),
che
con un fabbisogno in denaro di fr. 1460.– avrebbe accusato un ammanco di fr.
190.– mensili, e
fr. 950.– mensili
per Tam__________ (assegni familiari compresi),
che
con un fabbisogno in denaro di fr. 1090.– avrebbe accusato un ammanco di fr.
140.– mensili.
Moglie e figlie
non vedendosi assicurare il fabbisogno mensile, l'accordo sottoposto all'esame
della Camera dev'essere esaminato nella sua adeguatezza con pieno potere
cognitivo.
4. Nella convenzione in esame i contributi alimentari sono fissati
dai coniugi al netto delle spese di alloggio, il marito assumendo direttamente
gli oneri ipotecari e l'assicurazione gravante l'abitazione coniugale (fr.
1299.60 mensili). Ci si dipartisse da tale presupposto, il fabbisogno minimo
del marito considerato nel calcolo della Camera sarebbe passato da fr. 2790.– a
fr. 4089.60 mensili, mentre quello della moglie si sarebbe ridotto da fr.
2090.– a fr. 1808.40 mensili, così come si sarebbe ridotto da
fr.
1570.– a fr. 1136.80 mensili il fabbisogno in denaro di Th__________, da fr.
1460.– a fr. 1135.10 quello di Ta__________ e da fr. 1090.– a
fr. 830.10
mensili quello di Tam__________ (sulla chiave di riparto relativa al costo
dell'alloggio si veda l'ordinanza del 16 agosto 2005, consid. 10). La
disponibilità del marito risultando di fr. 3755.40 mensili, si sarebbero dovuti
ridurre tutti i contributi in proporzione (ordinanza del 16 agosto 2005,
consid. 11). Ne sarebbe derivato un contributo mensile di circa fr. 1170.– per
la moglie, di circa fr. 765.– (oltre fr. 183.– di assegni famigliari) per
Thaisa, di circa fr. 760.– (oltre fr. 183.– di assegni famigliari) per Ta__________
e di circa fr. 510.– per Tam__________ (oltre fr. 183.– di assegni famigliari).
5. L'esame
con pieno potere cognitivo di una convenzione sugli effetti della vita separata
non deve condurre necessariamente al risultato cui sarebbe giunto il tribunale
in mancanza di accordo, le parti disponendo pur sempre di un certo margine di
autonomia. Entro determinati limiti si può tenere conto anche della buona
volontà dimostrata dal debitore, della circostanza che un'intesa amichevole fra
coniugi – per quanto possa eventualmente sembrare non ottimale su un punto o
sull'altro – è preferibile a un giudizio autoritativo e del fatto che,
lasciando al debitore qualche margine per negoziare l'ammortamento ipotecario (il
quale costituirebbe a rigore un debito verso terzi e passerebbe in second'ordine
rispetto al mantenimento della famiglia) si garantisce nel caso specifico a
moglie e figli la possibilità di continuare ad abitare nell'alloggio coniugale.
Alla luce di ciò si giustifica di approvare contributi che in concreto appaiono
lievemente inferiori a quanto sarebbe potuto emergere dal procedimento
giudiziario, considerate anche le riserve sul reddito effettivo del marito (ordinanza
del 16 agosto 2005, consid. 6) e sul fabbisogno in denaro delle figlie (che andrebbe
maggiorato di una quota per cura e educazione non prestate dalla madre,
parzialmente impedita dall'esercizio di attività lucrativa: ordinanza citata,
consid. 10). Nondimeno, gli importi mancanti alla copertura del fabbisogno riconosciuti
dal debitore nella convenzione appaiono sostanzialmente corretti e lasciano
spazio, nel caso in cui si accertasse un maggior guadagno di lui, agli
adattamenti che ne conseguono. Tutto ponderato, in ultima analisi la
convenzione può dunque essere approvata, i dispositivi n. 2 cpv. 1 e 3 della
sentenza impugnata (contributi alimentari per le figlie, rispettivamente per la
moglie, dal 1° aprile 2005) vanno modificati di conseguenza e l'appello va stralciato
dai ruoli.
6. Per
quanto riguarda la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, l'art. 151 CPC
si limita a prevedere che ove una causa sia tolta per desistenza, transazione o
acquiescenza, esse sono fissate e suddivise – a richiesta di parte – dal
giudice adito. Dandosi transazione, salvo diverso accordo il giudice suddivide
gli oneri e le ripetibili secondo il risultato dell'intesa, confrontando le
richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti nel caso precipuo, senza
trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra (Gillard, La transaction judiciaire en
procédure civile, Zurigo/
Basilea/Ginevra
2003, pag. 160; JdT 1987 III 128, 1984 III 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n.
130). Una convenzione sull'ammontare dei contributi di mantenimento può
assimilarsi, per la sua valenza pecuniaria, a una transazione. Ora, sul
contributo
alimentare
per sé l'appellante ottiene causa vinta, mentre soccombe su quello per le
figlie. Tenuto conto che nel diritto di famiglia non fa stato solo il criterio
aritmetico, ma anche quello equitativo, appare giusto che gli oneri processuali
siano addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno (fermo restando che la
tassa di giustizia va moderata, la causa terminando senza sentenza: art. 21
LTG) e le ripetibili compensate. L'esito della procedura di appello non influisce
invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che
rimane invariato.
7. La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita
accoglimento, giacché l'interessata versa in gravi ristrettezze (art. 3 cpv. 1
Lag), non avendo potuto ottenere dal coniuge una provvigione ad litem
nemmeno davanti al Pretore. Quanto alla parvenza di buon diritto (art. 14 cpv.
1 lett. a Lag), l'appello appariva senz'altro fondato sul contributo alimentare
per l'istante, la cifra
stabilita dal Pretore risultando già di primo acchito irrisoria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: I. È omologata la seguente convenzione sugli effetti della vita separata
trasmessa alla Camera il 21 novembre 2005:
CONVENZIONE
Tra
Fatti
i coniugi
AO
1, __________
e
AP
1, nata __________, __________
Premesso
che:
– i
coniugi si sono uniti in matrimonio il 30 dicembre 1988 a __________ e che
dall'unione coniugale sono nate le figlie Th__________ (28 febbraio 1989), Ta__________
(29 settembre 1990) e Tam__________ (21 gennaio 1996);
– in
seguito alla presentazione dell'istanza di misure di protezione dell'unione
coniugale è attualmente pendente la procedura presso il Tribunale d'appello
circa l'ultimo punto controverso, ossia il contributo alimentare;
– circa
gli elementi di reddito, le parti fanno riferimento alla situazione accertata
dal Pretore, ossia:
reddito
netto del marito: fr. 7296.– mensili, oltre a fr. 549.– di assegni familiari;
reddito
netto della moglie: fr. 400.– mensili;
– l'insieme
dei redditi delle parti non è temporaneamente sufficiente a coprire i
fabbisogni teorici di moglie e figlie;
tutto
ciò premesso, i coniugi disciplinano con la presente convenzione liberamente
sottoscritta il regime dei contributi alimentari dovuti a moglie e figlie, che
considera i mezzi precedentemente effettivamente destinati al soddisfacimento
dei bisogni correnti della famiglia.
1. Tenuto
conto che l'abitazione di __________ occupata dalla moglie e dalle figlie
appartiene al signor AO 1, considerato altresì come egli abbia sempre
regolarmente fatto fronte al pagamento degli interessi ipotecari nella misura
attuale di fr. 1300.– mensili, si conviene che egli continui a farlo e che il
relativo onere venga considerato come contributo aggiuntivo ai contributi
alimentari versati nelle mani della moglie secondo quanto disposto ai punti
seguenti.
2. Il
contributo alimentare mensile dovuto dal signor AO 1 a favore della signora AP
1 è stabilito in fr. 1100.–.
3. I
contributi mensili dovuti dal padre per il mantenimento delle figlie sono
stabiliti come segue:
Thaisa:
fr. 700.–
Tatiana:
fr. 700.–
Tamiris:
fr. 500.–.
A
questi importi vanno aggiunti gli assegni familiari, attualmente di fr. 183.–
per ognuna delle figlie.
L'importo
dovuto per Th__________ sarà versato sino al termine del ciclo attuale di
studio, quindi oltre il limite del raggiungimento della maggiore età.
4. Per
quanto attiene agli importi teoricamente mancanti, ossia:
fr.
327.– per la signora AP 1
fr. 232.– per Th__________
fr.
232.– per Ta__________
fr. 132.– per Tam__________
i
coniugi riservano esplicitamente la possibilità di una successiva revisione in
relazione all'evoluzione delle loro rispettive condizioni di reddito.
5. I
contributi, validi da aprile 2005 e da pagare in via anticipata, saranno annualmente
adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1°
gennaio 2007 (indice di base aprile 2005) nella misura in cui lo sarà stato
anche il salario del debitore.
6. Le
parti si danno atto che non vi sono arretrati scoperti.
Così
d'accordo le parti firmano.
Considerandi
II. I
Dispositivo
dispositivi n. 2 cpv. 1 e 3 della sentenza impugnata sono sostituiti dalla
convenzione che precede. Il dispositivo n. 2 cpv. 2 e tutti gli altri
dispositivi rimangono invariati.
III. L'appello
di AP 1 è stralciato dai ruoli.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
V. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 1.
VI. Intimazione:
– , ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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