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Decisione

11.2005.49

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale.

22 gennaio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti previdenziali non solo di quest'ultimo, ma di tutta la famiglia, in

particolare della moglie, specie in una prospettiva di divorzio” (sentenza

impugnata, consid. 7 in fine). L'opinione del Pretore è corretta, ma solo allorché

i mez­zi economici a disposizione dei coniugi bastino per garantire il

sostentamento della famiglia, ciò che in concreto non è il caso. I contributi a previdenze professionali

complementari sono equiparati, in altri termini, ai premi delle assicurazioni

sulla vita (si veda la parallela sentenza di

data odierna, consid. 6b).

Nella precedente causa la

moglie non aveva contestato la deduzione salariale (allora di fr. 124.–

mensili) e questa Camera non era intervenuta d'ufficio sulla scorta del

principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione perché,

non sussistendo litigio, l'interessato non aveva avuto motivo di esprimersi

sulla questione. Nell'attuale causa invece la convenuta ha contestato la

detrazione sin dal 19 luglio 2004 (riassunto scritto allegato al verbale d'udienza,

pag. 2 in fondo). Spettava dunque al­l'istante rendere verosimile la necessità

di tale copertura nella situazione di ammanco in cui si trova la famiglia. In

realtà egli non ha addotto la benché minima giustificazione, tanto meno nel

memoriale conclusivo. Egli non spiega neppure perché la trattenuta fosse di fr.

152.60 mensili sullo stipendio di febbraio 2004 (doc. A) e di

fr. 138.30 sullo stipendio

di giugno 2004 (doc. C). Ciò posto, ai fini del giudizio non rimane che

prescindere da tale deduzione. Se ne conclude che lo stipendio netto di tecnico

edile am­monta in concreto a fr. 6878.05, assegni familiari compresi (lo stesso

convenuto riconosce che la deduzione di fr. 250.– mensili per “rimb. spese auto

ditta” non può essere considerata: sentenza impugnata, consid. 7 nel mezzo). A ciò si cumula la quota di tredicesima, consistente in un

dodicesimo dello stipen­dio di base (fr. 7190.– lordi), meno il contributo AVS

di fr. 363.10 e quello all'assicurazione disoccupazione di fr. 71.90 (ma non il

contributo alla cassa pensione di fr. 425.95), per un totale di fr. 562.90

mensili (doc. A e C). Il reddito complessivo del convenuto risulta ammontare

così a fr. 7440.95 mensili, assegni familiari compresi.

8. Sempre

per quel che concerne il reddito del marito, l'appellante si duole che il Pretore abbia accertato un introito derivante

dalle perizie eseguite per la __________ di fr. 83.30 mensili in base ai soli

dati del 2003, mentre la media degli anni fra il 2000 e il 2003 dà un risultato

di fr. 127.20 mensili (memoriale, lett. B, punto 2). A mente del Pretore, trattandosi di un'attività indipendente esercitata a

titolo meramente accessorio, “non

appare per nulla scontata” l'applicazione

del principio secondo cui il reddito di un lavoratore da attività indipendente

è, di regola, quello medio calcolato sull'arco di almeno tre anni (sentenza

parallela di data odierna, con­sid. 6a). Tale opinione non può essere

condivisa. La regola della media calcolata sul reddito degli ultimi tre anni

vale tanto per le attività principali quanto per le attività accessorie, a

maggior ragione nel quadro di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione

di misure a tutela dell'unione coniugale. Sta di fatto che il guadagno del

convenuto in qualità di perito ha subìto in concreto un'ulteriore flessione (la

sesta consecutiva, dal 1998), la quale non consta ricondursi alla volontà del

marito. A ragione il Pretore si è fondato perciò sui risultati dell'ultimo anno

(il 2003, di fr. 1000.–), come si è spiegato nella parallela sentenza di data

odierna (consid. 6a).

9. Ancora

in materia di redditi, l'appellante sottolinea che il marito figura in un

elenco di 36 esperti abilitati dal 1° luglio 2000 al

30 giugno 2004 dalla Divisione per la formazione professionale a

valutare i candidati all'esame finale di tirocinio per la professione di

muratore. Ciò deve avergli procurato un reddito (memoriale, lett. B, punto 3).

Il Pretore ha rilevato che, stando al carteggio fiscale richiamato, l'istante

non risulta avere percepito alcunché come esperto, non essendo verosimilmente

stato chia­mato a esercitare la funzione (sentenza impugnata, consid. 10).

Nelle osservazioni all'appello l'istante conferma di non avere esaminato alcun

candidato nel periodo in questione (memoriale, pag. 3). L'appellante solleva

dubbi, muove insinuazioni e soggiunge che il mandato di esperto dev'essere stato

rinnovato al marito anche dopo il 30 giugno 2004, ma non allega un solo elemento

concreto a sostegno di tali asserti. Ora, il giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale non è un investigatore a tutto campo solo perché il

diritto di filiazione è governato dal principio inquisitorio illimitato. Un'indagine

d'ufficio come quella postulata dall'ap­pellante nel memoriale conclusivo del 7

dicembre 2004 (pag. 9 in basso) presupponeva almeno indizi convergenti, che nel

caso specifico mancano del tutto. Al riguardo l'appello è destituito perciò di

consistenza.

Ne segue

che il reddito totale dell'istante

ammonta a fr. 7578.40, assegni familiari inclusi, così composti: stipendio di

tecnico edile fr. 7440.95, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr. 12.50, indennità come membro

del consiglio d'amministrazione

della __________ fr. 41.65, perizie per la __________ fr. 83.30.

10. Tornando

al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta una volta ancora il

premio per l'assicurazione sulla

vita riconosciuto del Pretore (fr. 256.– mensili), ripetendo che si tratta in

realtà di un “terzo

pilastro” contratto presso la

compagnia __________, ovvero di capitale a risparmio (memoriale, lett. B, punto

4). L'argomentazione è pertinente, anche se per motivi

diversi da quelli addotti dalla convenuta, come si è illustrato nella parallela

sentenza di data odierna (consid. 6d). L'esbor­so di fr. 256.– mensili

non può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'istante, che va

ricondotto da fr. 3311.35 a fr. 3055.35 mensili.

11. D'ufficio

questa Camera deve intervenire da ultimo sul fabbisogno minimo dell'appellante

medesima, in cui il Pretore ha indebitamente compreso anche la quota relativa

al costo dell'alloggio che riguarda le figlie (sentenza impugnata, consid. 13).

Come si è spiegato nella parallela sentenza di data odierna (consid. 6c), solo

il 13/60 dell'onere ipotecario gravante l'abitazione

coniugale va calcolato nel fabbisogno minimo della convenuta come costo

dell'alloggio (fr. 234.75 mensili). Il resto (fr. 848.60 mensili) va inserito

nel fabbisogno in denaro delle tre figlie nella proporzione di un terzo, di un

quarto e di un quinto. Il fabbisogno minimo dell'appellante accertato dal

Pretore in fr. 3258.30 mensili va rettificato, di conseguenza, in fr. 2409.70

mensili.

12. Per

quel che è delle figlie, al momento in cui ha statuito (marzo del 2005) il

Pretore avrebbe dovuto far capo all'edizione 2005 della tabella correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, non alla precedente tabella del 2003. Le esitazioni del primo giudice,

per il quale non “vi è (…) al momento giurisprudenza consolidata statuente

l'applicazione su scala nazionale delle tabelle 2005”, non hanno ragione

d'essere. Intanto perché nessuno prescrive di applicare le menzionate

raccomandazioni “su scala nazionale”: il principio è invalso nel Cantone Ticino

in virtù di una prassi ultraventennale seguita da questa Camera (richiamata in:

Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). In secondo luogo perché la

tabella (non “le tabelle”) del 2005 aggiorna

semplicemente quella del 2003 (diversamente dalla tabella del 2000, che ha

comportato una revisione di concetto, commentata appunto nelle Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, edizione

2000: cfr. RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3b e

3c).

Ciò

premesso, la nota tabella del 2005 prevede nel caso di tre fratelli che vivono

nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1440.–

mensili ciascuno dal 6° al 12° compleanno e di fr. 1600.– mensili dopo di

allora. Da tali fabbisogni va tolta – come si è spiegato nella parallela

sentenza di data odierna, consid. 6d – la posta per cura e educazione, fornita

in natura dalla madre (fr. 315.– mensili fino al 12° compleanno, fr. 190.– dopo

di allora). Va adattato inoltre il costo dell'alloggio, che non è il valore medio

Considerandi

stimato nella tabella (fr. 295.– fino al 12° compleanno, fr. 275.– mensili dopo

di allora), ma la quota di

fr. 361.–

mensili per F__________ (un terzo di fr. 1083.35), di fr. 271.– mensili per D__________

(un quarto di fr. 1083.35) e di fr. 217.– mensili per M__________ (un quinto di

fr. 1083.35). Il fabbisogno in denaro ascen­de, di conseguenza, a fr. 1191.– mensili

per F__________, a fr. 1101.– per D__________ e a fr. 1047.– mensili per M__________.

Il 13 settembre 2005 F__________ è entrata inoltre nel 13° anno di età; il suo

fabbisogno in denaro è passato così a fr. 1496.– mensili. In virtù del principio

inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione su tal punto la

sentenza impugnata va modificata in tal senso.

13.

Tutto ciò posto, il

quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

Fino al settembre del 2005 (12° anno di F__________)

reddito del

marito fr. 7578.40

reddito

della moglie fr.

–.—

fr.

7578.40

mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3055.35

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2409.70

fabbisogno

in denaro di F__________ fr. 1191.—

fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1101.—

fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1047.—

fr.

8804.05

mensili.

Dall'ottobre

del 2005 in poi

reddito del

marito fr. 7578.40

reddito

della moglie fr.

–.—

fr.

7578.40

mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3055.35

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2409.70

fabbisogno

in denaro di F__________ fr. 1496.—

fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1101.—

fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1047.—

fr.

9109.05

mensili.

Il

reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i

contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione,

il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (parallela sentenza di data odierna, consid. 6e). Ne

risulta quanto segue:

Fino

al settembre del 2005

disponibilità

del marito:

fr.

7578.40

(reddito) ./. fr. 3055.35 (fabbisogno minimo) = fr. 4523.05

somma

dovuta a moglie e figli:

fr. 2409.70 + fr. 1191.– + fr. 1101.– + fr.

1047.

– = fr. 5748.70

contributo per la moglie:

fr.

2409.70

x (4523.05 : 5748.70) = fr. 1895.95,

arrotondati

a fr. 1895.– mensili

contributo

per F__________:

fr.

1191.

– x (4523.05 : 5748.70) = fr. 937.10,

arrotondati

a fr. 940.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per D__________:

fr.

1101.

– x (4523.05 : 5748.70) = fr. 866.25,

arrotondati

a fr. 865.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per M__________:

fr.

1047.

– x (4523.05 : 5748.70) = fr. 823.80,

arrotondati

a fr. 825.– mensili, assegni familiari compresi.

Dall'ottobre del 2005 in poi

disponibilità

del marito:

fr.

7578.40

(reddito) ./. fr. 3055.35 (fabbisogno minimo) = fr. 4523.05

somma

dovuta a moglie e figli:

fr. 2409.70 + fr. 1496.– + fr. 1101.– + fr.

1047.

– = fr. 6053.70

contributo per la moglie:

fr.

2409.70

x (4523.05 : 6053.70) = fr. 1800.40,

arrotondati

a fr. 1800.– mensili

contributo

per F__________:

fr.

1496.

– x (4523.05 : 6053.70) = fr. 1117.75,

arrotondati

a fr. 1115.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per D__________:

fr.

1101.

– x (4523.05 : 6053.70) = fr. 822.60,

arrotondati

a fr. 825.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per M__________:

fr.

1047.

– x (4523.05 : 6053.70) = fr. 782.30,

arrotondati

a fr. 785.– mensili, assegni familiari compresi.

Che

per le figlie l'appellante chieda solo fr. 1963.30 mensili complessivi (assegni

familiari compresi), come detto, poco importa (parallela sentenza di data

odierna, consid. 6e in fine). Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.

14.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Seppure a costo di una notevole riduzione del contributo

per sé medesima, l'appellante ottiene causa vinta nella misura di nove decimi sull'ammontare complessivo dei contributi richiesti

(fr. 4525.– mensili su fr. 4565.85, rispetto ai fr. 4114.30 riconosciuti dal

Pretore), per un valore litigioso capitalizzato che ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera abbondantemente la soglia dei fr. 30 000.– (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF). Si giustifica pertanto che equitativamente essa sopporti un decimo

degli oneri processuali e che riceva dall'istante un'indennità ridotta per ripetibili.

L'appellante

chiede di modificare anche il dispositivo di prima se­de sugli oneri processuali

(pressoché divisi a metà) e le ripetibili (compensate), addebitando due terzi di

tali oneri al marito e condannando quest'ultimo a rifonderle fr. 500.– per

ripetibili ridotte. La rivendicazione è infondata. Anzi, il dispositivo del

Pretore si rivela addirittura favorevole alla convenuta, ove appena si pensi

che in prima sede l'istante postulava una riduzione dei contributi alimentari dai

fr. 4385.– mensili complessivi fissati nella sentenza del 16 giugno 2003 (portati

a fr. 4935.– complessivi da questa Camera con il parallelo giudizio di data

odierna) a fr. 4090.70 complessivi, mentre la convenuta instava finanche per un

aumento dei contributi a fr. 5135.– mensili complessivi (conclusioni scritte,

pag. 10). L'istante vede dunque accogliere parzialmente la sua conclusione (i

fr. 4935.– mensili complessivi stabiliti da questa Camera si riducono a fr. 4525.–),

mentre con la sua richiesta di aumento a fr. 5135.– mensili la convenuta

soccombe appieno. Se mai, dunque, il dispositivo pretorile sarebbe stato da

modificare, in caso di appello da parte dell'istante, a detrimento della convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 1.1 della

sentenza impugnata è riformato come segue:

In modifica del dispositivo n. 6 prima frase della

sentenza inc. DI.2002.101 emanata dal Pretore del Distretto di Riviera il 16

giugno 2003, AO 1 è condannato a versare a AP 1, dal 5 maggio 2004, i seguenti

contributi di mantenimento:

Fino al settembre del 2005

fr. 1895.– mensili per la moglie,

fr.

940.– mensili per la figlia F__________,

fr.

865.– mensili per la figlia D__________ e

fr.

825.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.

Dall'ottobre

del 2005 in poi

fr. 1800.– mensili per la

moglie,

fr.

1115.– mensili per la figlia F__________,

fr.

825.– mensili per la figlia D__________ e

fr.

785.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti per un decimo a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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