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Decisione

11.2005.5

appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di una perizia psichiatrica o commina l'accompagnamento forzato dell'interdicendo

14 gennaio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 171.1.1990 (interdizione) della Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa

con istanza del 5 ottobre 2001

dalla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona

nei confronti di

RI 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando ora sulla decisione del 3

gennaio 2005 con cui

l'autorità di vigilanza sulle tutele ha comminato a RI 1 l'accompagnamento forzato

per l'esecuzione di una perizia volta ad accertare le di lui condizioni psichiche;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 10 gennaio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

3 gennaio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha presen­tato

alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza

di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o de­bolezza di mente) nei

confronti di RI 1 (1979). A sostegno della richiesta essa ha allegato un

rapporto del 7 settembre 2001 in cui il dott. __________ di __________,

psicologo e psicoterapeuta, attestava unitamente alla psicologa __________ di

avere visitato un soggetto “debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo

delirante”, e di ritenere “estremamente necessario istituire misure di

protezione”. Chiamato dall'autorità di vigilanza a espri­mersi, con

osservazioni del 7 novembre 2001 RI 1 ha contestato l'esistenza di motivi

sufficienti per l'istituzione di una tutela.

B. Il

18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale

di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni psichiche di RI 1,

con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla

necessità di misure di protezione. Contro tale decisione RI 1 si è appellato il

5 febbraio 2002 a questa Camera, dolendosi della circostanza che l'autorità di

vigilanza non avesse tenuto debito conto delle sue osservazioni. Con sentenza

del 7 marzo 2002 questa Camera ha respinto l'appello nella misura in cui era

ricevibile, confermando la decisione impugnata. Non sono stati riscossi oneri

processuali né sono state assegnate ripetibili (inc. 11.2002.17). Tale sentenza

è passata in giudicato.

C. L'autorità

di vigilanza ha scritto l'8 luglio 2002 al Servizio psico-sociale di __________,

invitandolo a eseguire la perizia. Tale Servizio è poi stato sollecitato il 23

settembre 2002, il 14 gennaio 2003, il 27 marzo 2003, il 16 luglio 2003, il 3 novembre

2003 e il 23 luglio 2004. Finalmente, il 22 novembre 2004 RI 1 è stato convocato

dal Servizio psico-sociale, ma ha rifiutato di dar seguito alla citazione.

L'autorità di vigilanza lo ha diffidato pertanto il 10 dicembre 2004 a

ottemperare senza indugio. Egli ha risposto per lettera il 14 dicembre

successivo, invocando il lungo tempo trascorso nelle more della procedura. Con

decisione del

3 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha emanato così una decisione

in cui ha fatto obbligo a RI 1 di presentarsi lunedì 24 gennaio 2005 alle ore

15.00 al Servizio psico-sociale di __________ per l'esecuzione della perizia,

comminandogli l'accompagnamento forzato in caso di renitenza. La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

D. Il

10 gennaio 2005 RI 1 è insorto a questa Camera con un appello nel qua­le chiede

di annullare la procedura di interdizione avviata il 5 ottobre 2001 dalla Commissione

tutoria regionale, come pure la citata decisione dell'autorità di vigilanza. In

via cautelare egli postula il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello

e la sospensione della decisione dell'autorità di vigilanza fino alla sentenza

di appello. Il memoriale non ha for­mato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'orga­nizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, richiamata anche

dall'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC,

con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile.

2.

Oggetto

della decisione impugnata è la comminatoria rivolta dall'autorità di vigilanza

all'appellante perché si presenti dinanzi al Servizio psico-sociale di __________,

incaricato di eseguire una perizia sulla sua persona. Tutto quanto

l'interessato può ottenere in appello è pertanto l'annullamento della comminatoria.

Nella misura in cui egli chiede alla Camera di annullare anche la procedura di

interdizione avviata il 5 ottobre 2001 dalla Commissione tutoria regionale,

egli formula una domanda estranea all'oggetto del contendere e, per di più,

neppure sottoposta all'autorità tutoria. In quanto tende a più o altro che

l'annullamento della decisione impugnata, l'appello va pertanto dichiarato

inammissibile.

3.

L'interdizione

per infermità o debolezza di mente “può essere decretata solo dietro relazione

di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima

l'interdicendo” (art. 374 cpv. 2 CC). Ora, come questa Camera ha già avuto modo

di ricordare, la decisione con cui un'autorità tutoria ordina l'assunzione di

una prova è una decisione meramente “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm

(l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele rinvia – appunto – alla legge di procedura per le cause amministrative).

Può dunque essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza solo ove sia

suscettibile di arrecare al ricorrente “un danno non altrimenti riparabile”, ovvero

un pregiudizio al quale non potrà più rimediare completamente nemmeno una decisione

finale favorevole (sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 5). La decisione

dell'autorità di vigilanza non può più, per converso, essere impugnata, giacché

in appello la procedura amministrativa lascia spazio alla proce­dura civile. E

in un processo civile la decisione con cui un giudice dispone l'assunzione di

una prova è una semplice ordinanza, come tale inappellabile (sentenze inc.

11.2004.26

del 23 marzo 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.158 del 16 dicembre

2004, pag. 2 in fondo).

4.

La

decisione con cui un'autorità amministrativa commina a un renitente l'accompagnamen­to

forzato a fini istruttori è, a sua volta, una decisione “incidentale” nel senso

dell'art. 44 LPAmm (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad

art. 44 LPAmm). Siccome nella fattispecie essa ema­na già dall'autorità di

vigilanza, unica competente a pronunciare – nel Ticino – le interdizioni (art.

11.

lett. h del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), non sussistono

possibilità di ricorso sul piano amministrativo. La questione è di sapere pertanto

se tale decisione sia appellabile. Ci si attenesse alla prassi testé evocata,

la risposta sareb­be negativa. Nella procedura civile la decisione con cui un

giudice commina l'accompagnamento forzato a un renitente (v. per esempio l'art.

233.

cpv. 3 CPC) è anch'essa un'ordinanza. L'appello in esame andrebbe quindi dichiarato

irricevibile. Né potrebbe essere altrimenti: se si parte dal presupposto che la

decisione con cui l'autorità amministrativa ordina l'assunzione della prova non

è appellabile, mal si comprende come potrebbe essere appellabile la decisione

con cui l'autorità prospetta l'accompagnamento forzato in caso di resistenza all'assunzione

della prova stessa.

5.

Se si

giustifica, con la presente sentenza, di mitigare la prassi indicata, ciò si

deve a una riflessione d'ordine generale. Decisioni “incidentali” nel senso

dell'art. 44 LPAmm non sono, in effetti, solo quelle con cui l'autorità

amministrativa ordina l'assunzione di una prova o commina l'accompagnamento

forzato di un recalcitrante, ma tutte quelle che precedono la decisione finale.

Poco importa ch'esse vertano su questioni di forma o di sostanza: “incidentali”

sono decisioni sulla competenza, sulla ricusazione, sulla sospensione del procedimento,

sulla restituzione di un termine, sull'ammissibilità di un complemento

istruttorio, sul rifiuto di assumere prove e finanche su provvedimenti

d'urgenza, compre­si gli effetti sospensivi (Borghi/Corti,

loc. cit.; Bovay, Procédure

administrative, Berna 2000, pag. 263 in basso con riferimento all'art. 45 cpv.

1.

PA). Tant'è vero che decisioni del genere sono impugnabili all'autorità

amministrativa superiore, per principio, solo ove possano arrecare al ricorrente

un pregiudizio irreparabile (Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 lett. d ad art. 44 LPAmm; Bovay,

op. cit., pag. 264 in alto con riferimento all'art. 45 cpv. 2 PA).

6.

Ne

discende che per sapere, secondo la predetta giurisprudenza, se decisioni “incidentali”

prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele – direttamente o come autorità di

ricorso – siano impugnabili davanti a questa Camera, occorrerebbe appurare in ogni

singolo caso se la corrispondente decisione presa da un giudice civile sia appellabile.

Ciò potrebbe creare situazioni di incertezza, non da ultimo alla stessa autorità

di vigilanza che nella propria decisione deve indicare i rimedi giuridici (art.

26.

cpv. 2 LPAmm, applicabile per il noto rinvio contenuto nell'art. 21 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La

sicurezza del diritto meritando di essere privilegiata, conviene temperare la

prassi descritta nel senso di ammettere la ricevibilità di tutti gli

appelli diretti contro decisioni “incidentali” emanate dall'autorità di

vigilanza, indipendentemente dall'appellabilità della relativa decisione secondo

le norme della procedura civile, a condizione che il ricorrente faccia valere

il rischio di un pregiudizio irreparabile. Da quest'ultimo requi­sito non si

può evidentemente prescindere, il potere cognitivo della Camera non potendo

essere più esteso di quello che compete all'autorità di vigilanza come

giurisdizione di ricorso.

7.

L'evoluzione

di giurisprudenza in rassegna fa sì che l'appello di RI 1 appaia di per sé ricevibile,

sebbene diretto contro una decisione “incidentale”. Il problema è che l'appellante

non invoca alcun pregiudizio irreparabile, ciò che rimette seriamente in causa

l'ammissibilità del ricorso. Sia come sia, preso come tale un ordine di accompagnamento

forzato non implica una grave restrizione della libertà personale per il destinatario

(BlZR 95/ 1996 pag. 244 consid. 8), come l'esecuzione di una perizia psichiatrica

non cagiona una grave restrizione della libertà personale per l'interdicendo, seppure

possa richiedere qualche giorno di degenza in un istituto (DTF 124 I 43 consid.

3c e 47 consid. 5a). Non può quindi farsi questione, per ciò solo, di pregiudizio

irreparabile. La situazione sarebbe diversa ove l'ordine di accompagnamento apparisse

sproporzionato, ad esempio ove riguardasse una persona molto anziana, fragile e

bisognosa di cure, che ai fini di una perizia psichiatrica potrebbe essere

trattata anche ambulatoriamente a domicilio o nella casa di cura in cui risiede

(DTF 124 I 45 consid. 4). In siffatta evenienza il pregiudizio potrebbe, effettivamente,

rivelarsi irreparabile.

8.

Nulla

di quanto precede risulta nella fattispecie, né l'interessato pretende che la

comminatoria impugnata sia un provvedimento esagerato o inadatto allo scopo. Egli

afferma che, a distanza di tre anni dall'ultima volta in cui il suo stato di

salute è stato esaminato da specialisti (rapporto 7 settembre 2001 del dott. __________

e della psicologa __________), più non sussistono i presupposti per indiziarlo

di infermità o debolezza di mente, sicché l'esigenza della perizia risulta

ormai superata. Così argomentando, egli dimentica però che oggetto del

contendere non è più l'allestimento della perizia, ma solo la diffida a

presentarsi davanti ai medici del Servizio psico-sociale. Del resto, che dal

2001.

a oggi le sue condizioni siano migliorata è una tesi priva di elementi a

sostegno. Certo, l'appellante fa valere che negli ultimi tre anni egli ha

vissuto in modo tranquillo, svolgendo alcuni lavori temporanei, senza importunare

nessuno e senza dare adito a segnalazione di sorta. Sta di fatto però che nel

2001.

la perizia era stata ordinata non perché egli tenesse comportamenti inadeguati

o aggressivi né, tanto meno, perché conducesse una vita inoperosa, bensì per

sospetta infermità o debolezza di mente. E a questo riguardo nulla confor­ta

l'ipotesi che il suo stato di salute psichica sia nel frattempo migliorato. Il

solo tempo trascorso non corrobora, manifestamente, una presunzione del genere.

Privo di fondamento, l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso.

9.

Il

caso particolare impone per vero una chiosa correlata all'applicazione del

diritto federale. Dal passaggio in giudicato della sentenza emanata il 7 marzo

2002.

da questa Camera a oggi, invero, non è accettabile che l'autorità di

vigilanza non sia ancora riuscita a far eseguire la perizia da uno specialista

idoneo. Da un lato mal si capisce la pervicacia nel voler far allestire il

referto dal Servizio psico-sociale di __________, che già il 23 agosto 2001

aveva espresso alla Commissione tutoria regionale il proprio disagio nel dover

peritare RI 1, essendo tale Servizio “fortemente implicato (cura alla madre,

avvisi per il fratello) con procedure decisamente poco condivise dai familiari”

(act. 1, doc. C). Disagio che il medico caposervizio ha poi ribadito il 26

giugno 2002 all'au­torità di vigilanza (act. 7, secondo foglio). D'altro lato,

avesse avuto buone ragioni per insistere affinché proprio il medico

responsabile del Servizio psico-sociale di __________ redigesse la perizia, di

fronte alle remore l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto procedere con metodo

e coerenza, prima designando personalmente il perito, poi fissandogli un ter­mine

entro cui consegnare il referto e infine comminandogli sanzioni in caso di inosservanza

(art. 249 cpv. 3 e 4 CPC, applicabili per il rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPAmm).

Accomodarsi di reiterate lettere di sollecito non basta per garantire una

corretta attuazione del diritto federale.

10.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, il memoriale

non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha

provocato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

– Commissione

tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– Servizio

psico-sociale, .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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