11.2005.5
appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di una perizia psichiatrica o commina l'accompagnamento forzato dell'interdicendo
14 gennaio 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.5
Data decisione, Autorità:
14.01.2005, ICCA
Titolo:
appellabilità di una decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di una perizia psichiatrica o commina l'accompagnamento forzato dell'interdicendo
APPELLABILITÀ
DECISIONE INCIDENTALE
INTERDETTO
INTERDIZIONE
PERIZIA PSICHIATRICA
PREGIUDIZIO IMMEDIATO ED IRREPARABILE
art. 48 LTEC
Incarto n.
11.2005.5
Lugano,
14 gennaio
2005
/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 171.1.1990 (interdizione) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa
con istanza del 5 ottobre 2001
dalla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
nei confronti di
RI 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando ora sulla decisione del 3
gennaio 2005 con cui
l'autorità di vigilanza sulle tutele ha comminato a RI 1 l'accompagnamento forzato
per l'esecuzione di una perizia volta ad accertare le di lui condizioni psichiche;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 gennaio 2005 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
3 gennaio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha presentato
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza
di interdizione fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente) nei
confronti di RI 1 (1979). A sostegno della richiesta essa ha allegato un
rapporto del 7 settembre 2001 in cui il dott. __________ di __________,
psicologo e psicoterapeuta, attestava unitamente alla psicologa __________ di
avere visitato un soggetto “debile, che a tratti presenta ideazioni di tipo
delirante”, e di ritenere “estremamente necessario istituire misure di
protezione”. Chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, con
osservazioni del 7 novembre 2001 RI 1 ha contestato l'esistenza di motivi
sufficienti per l'istituzione di una tutela.
B. Il
18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale
di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni psichiche di RI 1,
con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla
necessità di misure di protezione. Contro tale decisione RI 1 si è appellato il
5 febbraio 2002 a questa Camera, dolendosi della circostanza che l'autorità di
vigilanza non avesse tenuto debito conto delle sue osservazioni. Con sentenza
del 7 marzo 2002 questa Camera ha respinto l'appello nella misura in cui era
ricevibile, confermando la decisione impugnata. Non sono stati riscossi oneri
processuali né sono state assegnate ripetibili (inc. 11.2002.17). Tale sentenza
è passata in giudicato.
C. L'autorità
di vigilanza ha scritto l'8 luglio 2002 al Servizio psico-sociale di __________,
invitandolo a eseguire la perizia. Tale Servizio è poi stato sollecitato il 23
settembre 2002, il 14 gennaio 2003, il 27 marzo 2003, il 16 luglio 2003, il 3 novembre
2003 e il 23 luglio 2004. Finalmente, il 22 novembre 2004 RI 1 è stato convocato
dal Servizio psico-sociale, ma ha rifiutato di dar seguito alla citazione.
L'autorità di vigilanza lo ha diffidato pertanto il 10 dicembre 2004 a
ottemperare senza indugio. Egli ha risposto per lettera il 14 dicembre
successivo, invocando il lungo tempo trascorso nelle more della procedura. Con
decisione del
3 gennaio 2005 l'autorità di vigilanza ha emanato così una decisione
in cui ha fatto obbligo a RI 1 di presentarsi lunedì 24 gennaio 2005 alle ore
15.00 al Servizio psico-sociale di __________ per l'esecuzione della perizia,
comminandogli l'accompagnamento forzato in caso di renitenza. La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D. Il
10 gennaio 2005 RI 1 è insorto a questa Camera con un appello nel quale chiede
di annullare la procedura di interdizione avviata il 5 ottobre 2001 dalla Commissione
tutoria regionale, come pure la citata decisione dell'autorità di vigilanza. In
via cautelare egli postula il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello
e la sospensione della decisione dell'autorità di vigilanza fino alla sentenza
di appello. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata anche
dall'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC,
con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile.
2.
Oggetto
della decisione impugnata è la comminatoria rivolta dall'autorità di vigilanza
all'appellante perché si presenti dinanzi al Servizio psico-sociale di __________,
incaricato di eseguire una perizia sulla sua persona. Tutto quanto
l'interessato può ottenere in appello è pertanto l'annullamento della comminatoria.
Nella misura in cui egli chiede alla Camera di annullare anche la procedura di
interdizione avviata il 5 ottobre 2001 dalla Commissione tutoria regionale,
egli formula una domanda estranea all'oggetto del contendere e, per di più,
neppure sottoposta all'autorità tutoria. In quanto tende a più o altro che
l'annullamento della decisione impugnata, l'appello va pertanto dichiarato
inammissibile.
3.
L'interdizione
per infermità o debolezza di mente “può essere decretata solo dietro relazione
di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima
l'interdicendo” (art. 374 cpv. 2 CC). Ora, come questa Camera ha già avuto modo
di ricordare, la decisione con cui un'autorità tutoria ordina l'assunzione di
una prova è una decisione meramente “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm
(l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele rinvia – appunto – alla legge di procedura per le cause amministrative).
Può dunque essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza solo ove sia
suscettibile di arrecare al ricorrente “un danno non altrimenti riparabile”, ovvero
un pregiudizio al quale non potrà più rimediare completamente nemmeno una decisione
finale favorevole (sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 5). La decisione
dell'autorità di vigilanza non può più, per converso, essere impugnata, giacché
in appello la procedura amministrativa lascia spazio alla procedura civile. E
in un processo civile la decisione con cui un giudice dispone l'assunzione di
una prova è una semplice ordinanza, come tale inappellabile (sentenze inc.
11.2004.26
del 23 marzo 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.158 del 16 dicembre
2004, pag. 2 in fondo).
4.
La
decisione con cui un'autorità amministrativa commina a un renitente l'accompagnamento
forzato a fini istruttori è, a sua volta, una decisione “incidentale” nel senso
dell'art. 44 LPAmm (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad
art. 44 LPAmm). Siccome nella fattispecie essa emana già dall'autorità di
vigilanza, unica competente a pronunciare – nel Ticino – le interdizioni (art.
11.
lett. h del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), non sussistono
possibilità di ricorso sul piano amministrativo. La questione è di sapere pertanto
se tale decisione sia appellabile. Ci si attenesse alla prassi testé evocata,
la risposta sarebbe negativa. Nella procedura civile la decisione con cui un
giudice commina l'accompagnamento forzato a un renitente (v. per esempio l'art.
233.
cpv. 3 CPC) è anch'essa un'ordinanza. L'appello in esame andrebbe quindi dichiarato
irricevibile. Né potrebbe essere altrimenti: se si parte dal presupposto che la
decisione con cui l'autorità amministrativa ordina l'assunzione della prova non
è appellabile, mal si comprende come potrebbe essere appellabile la decisione
con cui l'autorità prospetta l'accompagnamento forzato in caso di resistenza all'assunzione
della prova stessa.
5.
Se si
giustifica, con la presente sentenza, di mitigare la prassi indicata, ciò si
deve a una riflessione d'ordine generale. Decisioni “incidentali” nel senso
dell'art. 44 LPAmm non sono, in effetti, solo quelle con cui l'autorità
amministrativa ordina l'assunzione di una prova o commina l'accompagnamento
forzato di un recalcitrante, ma tutte quelle che precedono la decisione finale.
Poco importa ch'esse vertano su questioni di forma o di sostanza: “incidentali”
sono decisioni sulla competenza, sulla ricusazione, sulla sospensione del procedimento,
sulla restituzione di un termine, sull'ammissibilità di un complemento
istruttorio, sul rifiuto di assumere prove e finanche su provvedimenti
d'urgenza, compresi gli effetti sospensivi (Borghi/Corti,
loc. cit.; Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 263 in basso con riferimento all'art. 45 cpv.
1.
PA). Tant'è vero che decisioni del genere sono impugnabili all'autorità
amministrativa superiore, per principio, solo ove possano arrecare al ricorrente
un pregiudizio irreparabile (Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 lett. d ad art. 44 LPAmm; Bovay,
op. cit., pag. 264 in alto con riferimento all'art. 45 cpv. 2 PA).
6.
Ne
discende che per sapere, secondo la predetta giurisprudenza, se decisioni “incidentali”
prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele – direttamente o come autorità di
ricorso – siano impugnabili davanti a questa Camera, occorrerebbe appurare in ogni
singolo caso se la corrispondente decisione presa da un giudice civile sia appellabile.
Ciò potrebbe creare situazioni di incertezza, non da ultimo alla stessa autorità
di vigilanza che nella propria decisione deve indicare i rimedi giuridici (art.
26.
cpv. 2 LPAmm, applicabile per il noto rinvio contenuto nell'art. 21 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La
sicurezza del diritto meritando di essere privilegiata, conviene temperare la
prassi descritta nel senso di ammettere la ricevibilità di tutti gli
appelli diretti contro decisioni “incidentali” emanate dall'autorità di
vigilanza, indipendentemente dall'appellabilità della relativa decisione secondo
le norme della procedura civile, a condizione che il ricorrente faccia valere
il rischio di un pregiudizio irreparabile. Da quest'ultimo requisito non si
può evidentemente prescindere, il potere cognitivo della Camera non potendo
essere più esteso di quello che compete all'autorità di vigilanza come
giurisdizione di ricorso.
7.
L'evoluzione
di giurisprudenza in rassegna fa sì che l'appello di RI 1 appaia di per sé ricevibile,
sebbene diretto contro una decisione “incidentale”. Il problema è che l'appellante
non invoca alcun pregiudizio irreparabile, ciò che rimette seriamente in causa
l'ammissibilità del ricorso. Sia come sia, preso come tale un ordine di accompagnamento
forzato non implica una grave restrizione della libertà personale per il destinatario
(BlZR 95/ 1996 pag. 244 consid. 8), come l'esecuzione di una perizia psichiatrica
non cagiona una grave restrizione della libertà personale per l'interdicendo, seppure
possa richiedere qualche giorno di degenza in un istituto (DTF 124 I 43 consid.
3c e 47 consid. 5a). Non può quindi farsi questione, per ciò solo, di pregiudizio
irreparabile. La situazione sarebbe diversa ove l'ordine di accompagnamento apparisse
sproporzionato, ad esempio ove riguardasse una persona molto anziana, fragile e
bisognosa di cure, che ai fini di una perizia psichiatrica potrebbe essere
trattata anche ambulatoriamente a domicilio o nella casa di cura in cui risiede
(DTF 124 I 45 consid. 4). In siffatta evenienza il pregiudizio potrebbe, effettivamente,
rivelarsi irreparabile.
8.
Nulla
di quanto precede risulta nella fattispecie, né l'interessato pretende che la
comminatoria impugnata sia un provvedimento esagerato o inadatto allo scopo. Egli
afferma che, a distanza di tre anni dall'ultima volta in cui il suo stato di
salute è stato esaminato da specialisti (rapporto 7 settembre 2001 del dott. __________
e della psicologa __________), più non sussistono i presupposti per indiziarlo
di infermità o debolezza di mente, sicché l'esigenza della perizia risulta
ormai superata. Così argomentando, egli dimentica però che oggetto del
contendere non è più l'allestimento della perizia, ma solo la diffida a
presentarsi davanti ai medici del Servizio psico-sociale. Del resto, che dal
2001.
a oggi le sue condizioni siano migliorata è una tesi priva di elementi a
sostegno. Certo, l'appellante fa valere che negli ultimi tre anni egli ha
vissuto in modo tranquillo, svolgendo alcuni lavori temporanei, senza importunare
nessuno e senza dare adito a segnalazione di sorta. Sta di fatto però che nel
2001.
la perizia era stata ordinata non perché egli tenesse comportamenti inadeguati
o aggressivi né, tanto meno, perché conducesse una vita inoperosa, bensì per
sospetta infermità o debolezza di mente. E a questo riguardo nulla conforta
l'ipotesi che il suo stato di salute psichica sia nel frattempo migliorato. Il
solo tempo trascorso non corrobora, manifestamente, una presunzione del genere.
Privo di fondamento, l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso.
9.
Il
caso particolare impone per vero una chiosa correlata all'applicazione del
diritto federale. Dal passaggio in giudicato della sentenza emanata il 7 marzo
2002.
da questa Camera a oggi, invero, non è accettabile che l'autorità di
vigilanza non sia ancora riuscita a far eseguire la perizia da uno specialista
idoneo. Da un lato mal si capisce la pervicacia nel voler far allestire il
referto dal Servizio psico-sociale di __________, che già il 23 agosto 2001
aveva espresso alla Commissione tutoria regionale il proprio disagio nel dover
peritare RI 1, essendo tale Servizio “fortemente implicato (cura alla madre,
avvisi per il fratello) con procedure decisamente poco condivise dai familiari”
(act. 1, doc. C). Disagio che il medico caposervizio ha poi ribadito il 26
giugno 2002 all'autorità di vigilanza (act. 7, secondo foglio). D'altro lato,
avesse avuto buone ragioni per insistere affinché proprio il medico
responsabile del Servizio psico-sociale di __________ redigesse la perizia, di
fronte alle remore l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto procedere con metodo
e coerenza, prima designando personalmente il perito, poi fissandogli un termine
entro cui consegnare il referto e infine comminandogli sanzioni in caso di inosservanza
(art. 249 cpv. 3 e 4 CPC, applicabili per il rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPAmm).
Accomodarsi di reiterate lettere di sollecito non basta per garantire una
corretta attuazione del diritto federale.
10.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, il memoriale
non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, cui non ha
provocato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
– Commissione
tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Servizio
psico-sociale, .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster