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Decisione

11.2005.50

Contributo per i figli, ripartizione della disponibilità del debitore alimentare

25 giugno 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

ed Ermotti

segretario:

Annovazzi,

vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa DI.2004.110 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 10 maggio 2004 da

AP 1

(PA

1)

contro

AO 1

(PA

2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 30 marzo 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale

all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1956) e AP 1 (1958), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________)

il 19 settembre 1985. Dal matrimonio sono nati A__________ (24 luglio 1990), S__________

(1° ottobre 1991) e C__________ (21 novembre 1997). Il marito lavora all'80%

per lo studio d'ingegneria __________ a __________. La moglie è attiva a metà

tempo come infermiera presso la casa per anziani “__________” di __________. I

coniugi vivono separati dal 10 maggio 2004, quando la moglie ha lasciato

l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi, con i tre figli, a __________.

Il marito ha preso in locazione dal 1° giugno 2004 un altro appartamento,

sempre ad __________.

B. Il

10 maggio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con

un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare

– l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al

marito, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo

alimentare per sé di fr. 500.– mensili e uno di fr. 700.– mensili per ciascun

figlio (assegno familiare non compreso), oltre a una provvigione ad litem

di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

C. All'udienza

del 2 giugno 2004, indetta per la discussione del-l'istanza e dell'assetto

cautelare, AO 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato dal

1° maggio 2004 e l'affidamento dei figli, per ognuno dei quali ha chiesto un

contributo alimentare di fr. 700.– mensili, ha ritenuto superata l'assegnazione

dell'alloggio coniugale e si è opposto alla richiesta di provvigione ad litem.

Con decreto cautelare del 27 agosto 2004 il Pretore ha affidato C__________ e S__________

alla madre e

A__________

al padre, cui ha imposto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per

ogni figlia (più l'assegno familiare). Un contributo identico è poi stato messo

a carico di AO 1 anche per il figlio A__________ quando, con successivo decreto

cautelare del 3 settembre 2004, il Pretore ha affidato pure lui alla madre.

D. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 marzo 2005 AO 1 ha

consentito all'affidamento dei figli alla madre e ha offerto un contributo

alimentare di fr. 500.– mensili per ciascuno di loro (oltre all'assegno

familiare), opponendosi a ogni contributo in favore della moglie. Con il proprio

allegato del 14 marzo 2005 AP 1 ha ribadito la richiesta di un contributo alimentare

di fr. 700.– mensili per ciascuno dei figli (più l'assegno familiare),

postulandone uno per sé di fr. 1100.– mensili.

E. Statuendo

con sentenza del 30 marzo 2005, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere

separate, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita

del padre in caso di disaccordo, ha condannato AO 1 a versare per ognuno dei

figli un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (più l'assegno familiare)

fino al 31 marzo 2005 e di fr. 500.– mensili (più l'assegno familiare) dopo di

allora. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 1060.– sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 aprile 2005 nel

quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il contributo

alimentare per ogni figlio sia fissato in fr. 700.– mensili (più l'assegno

familiare) anche dopo il 1° aprile 2005 e che il giudizio impugnato sia

riformato di conseguenza. Inoltre essa postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria

anche in appello. Con decreto del 15 aprile 2005 il presidente della Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 21

aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con

la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato

alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è

impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

Ove

sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno

dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale

“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da

un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC

non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si

limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura

delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme

al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che

consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e

dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid.

4a con rinvii).

3.

Litigiosi

rimangono, in appello, i contributi alimentari per i figli. A tal fine il

Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6481.– netti mensili (assegni

familiari compresi) a fronte di un fabbisogno minimo, fino al 31 agosto 2005, di

fr. 4921.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione con spese accessorie fr. 1500.–,

premio della cassa malati fr. 229.90, pasti fuori casa fr. 253.–,

assicurazione dell'automobile fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25,

carburante fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 309.90, debito fiscale fr.

600.

–, imposte fr. 540.–) e in fr. 4621.05 mensili dopo di allora (canone di

locazione con spese accessorie ridotto a fr. 1200.–). Per quel che è della moglie,

il Pretore ne ha calcolato le entrate in fr. 3500.– netti mensili per rapporto

a un fabbisogno minimo da lei quantificato in fr. 2813.30 mensili. Il

fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1125.– mensili per A__________

e S__________ e in fr. 1410.– mensili per C__________, tenendo conto che cura e

educazione potevano essere fornite dalla madre in natura.

Constatato

che i redditi dei coniugi non coprivano il fabbisogno familiare, il Pretore ha

lasciato al convenuto una disponibilità di fr. 4921.05 mensili fino al 31

agosto 2005 e di fr. 4621.05 dopo di allora, pari al fabbisogno minimo. Preso

atto che la differenza da suddividere tra i figli ammontava a fr. 1559.95

mensili, rispettivamente a fr. 1859.95 mensili dal 1° settembre 2005, ha

fissato per ognuno di loro un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1°

aprile 2005 (più l'assegno familiare). Fino a tale data il contributo

alimentare sarebbe rimasto invece quello di fr. 700.– mensili, oltre

all'assegno familiare, stabilito in via cautelare.

4.

L'appellante

censura il fabbisogno minimo del marito, che a suo parere non eccede fr.

2769.90

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio

della cassa malati fr. 229.90, canone di locazione fr. 900.–, imposte fr.

540.

–). Ciò permetterebbe all'interessato di continuare a versare un contributo

alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlio, più l'assegno familiare, anche

dopo il 1° aprile 2005.

a) In

merito al costo dell'alloggio, il Pretore ha imposto al convenuto di

trasferirsi in un appartamento meno costoso, ritenendo adeguata una pigione di

fr. 1200.– mensili e dandogli tempo fino al settembre del 2005 per traslocare.

Egli non ha ritenuto sufficiente invece il canone di fr. 900.– mensili riconosciuto

dalla moglie, poiché con tale importo l'interessato non avrebbe potuto trovare

un appartamento consono alle sue esigenze e idoneo a ospitare i figli durante

l'esercizio del diritto di visita. L'istante non si confronta con tale

argomento, limitandosi a ribadire la propria opinione. Carente di motivazione,

al proposito l'appello va dichiarato finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

b) Quanto

ai costi d'automobile (assicurazione fr. 149.–, imposta di circolazione fr.

39.

, carburante fr. 200.–), l'appellante li contesta perché “quella di

abitare lontano dal posto di lavoro è una scelta dell'appellato”. Così

argomentando, essa dimentica però che il convenuto ha sempre abitato ad __________

e non ha cambiato domicilio dopo la separazione di fatto. Che poi l'interessato

debba usare un veicolo non solo per raggiungere lo studio d'ingegneria a __________,

ma anche per ragioni professionali (spostamenti sui cantieri), è pacifico. E

ancora una volta l'istante non si confronta con la motivazione del primo

giudice, come non si confronta con la motivazione del primo giudice per quel

che è dei pasti fuori casa, mal comprendendosi come potrebbe il convenuto rientrare

a domicilio durante la pausa del mezzogiorno se abita ad __________ e deve

spostarsi sui cantieri. Fermo restando, in proposito, che la relativa indennità

non eccede fr. 220.– men­sili, pari a quanto riconosce la tabella per il

calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001

pag. 75, cifra II/4 lett. b).

c) Per

quanto attiene al leasing dell'automobile (fr. 309.90 mensili), incluso dal

Pretore nel fabbisogno minimo del marito, la quota per procurarsi un'automobile

a scopi professionali – come in concreto – va riconosciuta fino al termine del

contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procacciarsi il veicolo

attingendo a risparmi e il veicolo non risulti inutilmente costoso (I CCA,

sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti). Che nella

fattispecie il convenuto potesse rimediare un'automobile in altro modo, l'appellante

non allega. Né il veicolo in questione (una __________”) appare inutilmente

dispendioso. Quanto a un'eventuale vettura d'occasione, l'appellante non rende

verosimile che in tal caso il leasing si sarebbe dimostrato apprezzabilmente

più vantaggioso per rapporto ai rischi insiti nel­l'operazione. Anche su questo

punto il giudizio del Pretore resiste dunque alla critica.

d) Circa

l'onere fiscale, l'appellante critica l'esborso di fr. 600.– mensili incluso

dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito per il pagamento degli arretrati,

pur riconoscendo fr. 540.– mensili per le imposte correnti. Ora, dandosi

debitori senza risorse finanziarie sufficienti per far fronte interamente ai

loro obblighi alimentari, le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127

III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di mantenimento in

favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi

lo Stato a sovvenzio­nare l'ammanco nel fabbisogno di questi ultimi. In

concreto, come si vedrà in appresso (consid. 7), anche tenendo conto del carico

tributario corrente di fr. 540.–, il fabbisogno in denaro dei figli non è più

garantito, neppure considerando la partecipazione della madre al loro

mantenimento. Non resta pertanto che ridurre tale onere nella misura della

disponibilità familiare; analogamente si dovrà intervenire sul carico fiscale compreso

nel fabbisogno minimo della moglie (consid. 5). Si impone lo stralcio completo,

in ogni modo, dei fr. 600.– relativi al rimborso mensile del debito d'imposta, il

sostentamento della famiglia essendo – come si è appena spiegato – prioritario.

e) In

definitiva, il fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 3878.05

mensili fino al 31 agosto 2005 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, locazione con spese accessorie fr. 1500.–, premio della cassa malati

fr. 229.90, indennità per pasti fuori casa fr. 220.–, assicurazione dell'automobile

fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25, carburante fr. 200.–, leasing

dell'automobile fr. 309.90, imposte fr. 130.– arrotondati) e di fr.

3728.05

mensili mensili dopo di allora (canone di locazione con spese

accessorie ridotto a fr. 1200.–, imposte fr. 280.– arrotondati).

5.

Il

fabbisogno minimo della moglie non è contestato. In virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411)

questa Camera deve intervenire d'ufficio, tuttavia, laddove il Pretore ha

indebitamente compreso nel fabbisogno della madre la quota d'alloggio che

riguarda i figli. Quanto concerne i figli non rientra invero nel fabbisogno

minimo del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e

giurisprudenza). La quota relativa all'alloggio dei minorenni va compresa

perciò nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Ora, dandosi tre figli, un

terzo della locazione pagata dal genitore affidatario va inserita nel

fabbisogno in denaro del primogenito, un quarto nel fabbisogno in denaro del

secondo e un quinto nel fabbisogno in denaro del terzo (Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). In concreto la locazione

dell'alloggio comune ammonta a fr. 700.– mensili (doc. H), di cui fr. 233.–

vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di A__________, fr. 175.– in quello di S__________

e fr. 140.– in quello di C__________. A carico dell'istante rimane così la

differenza di fr. 152.– mensili, ciò che riduce il relativo fabbisogno minimo a

fr. 2265.30 mensili. In quest'ultimo va ridotto inoltre l'onere fiscale (come

in quello del marito) inserendo a tale titolo l'importo di fr. 130.– fino al 31

agosto 2005 e di fr. 280.– dopo di allora. Ne deriva un fabbisogno minimo di

fr. 2105.30 mensili, rispettivamente fr. 2255.30 mensili.

6.

Per

quanto attiene al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore si è riferito

correttamente alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira

per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Non si

disconosce che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle

capacità finanziarie effettive dei genitori, ma ciò non significa che un giusto

fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.

L'ammontare di un fabbisogno

adeguato

dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non

bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto

(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag.

16.

nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii, 127 III 70

consid. 2c con richiami).

La

tabella dell'edizione 2005, applicabile al momento in cui il Pretore ha

statuito, prevedeva nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia

domestica un fabbisogno medio in denaro di fr. 1440.– mensili per ogni figlio

dal 6° compleanno e di fr. 1600.– mensili dal 12° compleanno. Il primo

giudice ha ripreso tali dati, ma ha attribuito

ad A__________ (1990) e S__________ (1991) il fabbisogno previsto per la

fascia di età di C__________ (1997) e viceversa. Egli ha omesso poi di adattare

il costo dell'alloggio (sopra, consid. 5), di effettivi fr. 233.– per A__________,

di fr. 175.– per S__________ e di fr. 140.– per C__________. Inoltre dal

fabbisogno dei figli egli ha tolto l'intera posta per cura e educazione, mentre

l'affidataria lavora al 50% e non può fornire in natura più della metà di tale

posta. Ciò posto, il fabbisogno in denaro di A__________ va fissato in fr.

1463.

– mensili, quello di S__________ in fr. 1405.– mensili e quello di C__________

in fr. 1127.50 mensili.

7.

Da

tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

Fino al 31 agosto 2005 (riduzione del fabbisogno minimo del marito)

reddito

del marito (consid. 3) fr. 6481.—

reddito della

moglie (consid. 3) fr. 3500.—

fr.

9981.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 4e) fr. 3878.05

fabbisogno minimo

della moglie (consid. 5) fr. 2105.30

fabbisogno in

denaro di A__________ (consid. 6) fr. 1463.—

fabbisogno in

denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1405.—

fabbisogno in

denaro di C__________ (consid. 6) fr. 1127.50

fr.

9978.85

mensili

Dal

1° settembre 2005 in poi

reddito

del marito (consid. 3) fr. 6481.—

reddito della

moglie (consid. 3) fr. 3500.—

fr.

9981.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 4e) fr. 3728.05

fabbisogno minimo

della moglie (consid. 5) fr. 2255.30

fabbisogno in

denaro di A__________ (consid. 6) fr. 1463.—

fabbisogno in

denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1405.—

fabbisogno in

denaro di C__________ (consid. 6) fr. 1127.50

fr.

9978.85

mensili.

Rammentato

che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii), il

riparto dei contributi di mantenimento per i figli si presenta come segue:

Fino al 31 agosto 2005

disponibilità

del marito:

fr. 6481.– ./.

fr. 3878.05 = fr. 2602.95 mensili

somma

dovuta ai figli:

fr. 1463.– + fr.

1405.

– + fr. 1127.50 = fr. 3995.50 mensili

contributo

per A__________:

fr. 1463.– x

(2602.95 : 3995.50) = fr. 953.10 mensili,

arrotondati a fr.

955.

–– mensili

contributo

per S__________:

fr. 1405.– x

(2602.95 : 3995.50) = fr. 915.30 mensili,

arrotondati a fr.

915.

–– mensili

contributo per C__________:

fr. 1127.50 x

(2602.95 : 3995.50) = fr. 734.55 mensili,

arrotondati a fr.

735.

–– mensili.

Dal 1°

settembre 2005 in poi

disponibilità del marito:

fr. 6481.– ./.

fr. 3728.05 = fr. 2752.95 mensili

somma

dovuta ai figli:

fr. 1463.–

+ fr. 1405.– + fr. 1127.50 = fr. 3995.50 mensili

contributo

per A__________:

fr. 1463.–

x (2752.95 : 3995.50) = fr. 1008.–– mensili,

arrotondati

a fr. 1010.––

mensili

contributo per S__________:

fr. 1405.–

x (2752.95 : 3995.50) = fr. 968.05 mensili,

arrotondati

a fr. 970.––

mensili

contributo per C__________:

fr. 1127.50

x (2752.95 : 3995.50) = fr. 776.85 mensili

arrotondati

a fr. 775.––

mensili.

In ultima analisi l'appello deve essere

accolto. Certo, per quanto attiene al periodo dal 1° settembre 2005 i

contributi risultano più elevati della domanda, tuttavia in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413

in alto) questa Camera non è vincolata né alle richieste di giudizio delle

parti né agli importi da loro riconosciuti. Gli assegni familiari sono compresi

nel contributo, dato che in concreto sono riscossi dal marito e che le cifre

dei fabbisogni in denaro stimate secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo già comprendono le

eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite

complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli

infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD

I-2005 pag. 772 consid. 7c).

8.

Gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv.

1.

CPC), che rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili. Circa la domanda di assistenza giudiziaria presentata

dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la

richiesta senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22

giugno 2006, consid. 3). In concreto tuttavia il convenuto non risulta avere

alcun margine disponibile, ciò rende la somma di difficile o impossibile

incasso. Quanto alla situazione finanziaria dell'appellante, essa deve

destinare il suo margine disponibile al fabbisogno in denaro dei figli, non

interamente coperto dal contributo alimentarte. Ciò rende verosimile una grave

ristrettezza economica (art. 3 cpv. 1 Lag) e giustifica sin d'ora la concessione

del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 131 III 344 consid. 7).

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera la soglia minima per un eventuale ricorso in materia civile.

La differenza capitalizzata tra i

contributi stabiliti dal Pretore per ognuno dei tre figli (fr. 500.–

mensili più l'assegno familiare) e quelli fissati nell'attuale sentenza –

dovuti ad A__________, S__________ e C__________ fino alla loro maggiore età –

supera largamente in effetti fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

4. AO 1 è tenuto a versare ad AP 1, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, i seguenti contributi mensili di mantenimento:

per il figlio A__________:

fr.

955.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,

fr. 1010.– dal 1° settembre 2005 in poi;

per la figlia S__________:

fr.

915.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,

fr. 970.– dal 1° settembre 2005 in poi;

per la figlia C__________:

fr.

735.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,

fr. 775.– dal 1° settembre 2005 in poi.

Per il resto la sentenza impugnata rimane

invariata.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.

III. AP 1 è ammessa al

beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

IV. Intimazione:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.