11.2005.50
Contributo per i figli, ripartizione della disponibilità del debitore alimentare
25 giugno 2008Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2005.50
Lugano
25 giugno 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
ed Ermotti
segretario:
Annovazzi,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa DI.2004.110 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 10 maggio 2004 da
AP 1
(PA
1)
contro
AO 1
(PA
2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 30 marzo 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1956) e AP 1 (1958), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________)
il 19 settembre 1985. Dal matrimonio sono nati A__________ (24 luglio 1990), S__________
(1° ottobre 1991) e C__________ (21 novembre 1997). Il marito lavora all'80%
per lo studio d'ingegneria __________ a __________. La moglie è attiva a metà
tempo come infermiera presso la casa per anziani “__________” di __________. I
coniugi vivono separati dal 10 maggio 2004, quando la moglie ha lasciato
l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi, con i tre figli, a __________.
Il marito ha preso in locazione dal 1° giugno 2004 un altro appartamento,
sempre ad __________.
B. Il
10 maggio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare
– l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al
marito, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo
alimentare per sé di fr. 500.– mensili e uno di fr. 700.– mensili per ciascun
figlio (assegno familiare non compreso), oltre a una provvigione ad litem
di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. All'udienza
del 2 giugno 2004, indetta per la discussione del-l'istanza e dell'assetto
cautelare, AO 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato dal
1° maggio 2004 e l'affidamento dei figli, per ognuno dei quali ha chiesto un
contributo alimentare di fr. 700.– mensili, ha ritenuto superata l'assegnazione
dell'alloggio coniugale e si è opposto alla richiesta di provvigione ad litem.
Con decreto cautelare del 27 agosto 2004 il Pretore ha affidato C__________ e S__________
alla madre e
A__________
al padre, cui ha imposto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per
ogni figlia (più l'assegno familiare). Un contributo identico è poi stato messo
a carico di AO 1 anche per il figlio A__________ quando, con successivo decreto
cautelare del 3 settembre 2004, il Pretore ha affidato pure lui alla madre.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 marzo 2005 AO 1 ha
consentito all'affidamento dei figli alla madre e ha offerto un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per ciascuno di loro (oltre all'assegno
familiare), opponendosi a ogni contributo in favore della moglie. Con il proprio
allegato del 14 marzo 2005 AP 1 ha ribadito la richiesta di un contributo alimentare
di fr. 700.– mensili per ciascuno dei figli (più l'assegno familiare),
postulandone uno per sé di fr. 1100.– mensili.
E. Statuendo
con sentenza del 30 marzo 2005, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separate, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita
del padre in caso di disaccordo, ha condannato AO 1 a versare per ognuno dei
figli un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (più l'assegno familiare)
fino al 31 marzo 2005 e di fr. 500.– mensili (più l'assegno familiare) dopo di
allora. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 1060.– sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 aprile 2005 nel
quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il contributo
alimentare per ogni figlio sia fissato in fr. 700.– mensili (più l'assegno
familiare) anche dopo il 1° aprile 2005 e che il giudizio impugnato sia
riformato di conseguenza. Inoltre essa postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria
anche in appello. Con decreto del 15 aprile 2005 il presidente della Camera ha
respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 21
aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con
la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato
alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è
impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
Ove
sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da
un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC
non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si
limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura
delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme
al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che
consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e
dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid.
4a con rinvii).
3.
Litigiosi
rimangono, in appello, i contributi alimentari per i figli. A tal fine il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6481.– netti mensili (assegni
familiari compresi) a fronte di un fabbisogno minimo, fino al 31 agosto 2005, di
fr. 4921.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione con spese accessorie fr. 1500.–,
premio della cassa malati fr. 229.90, pasti fuori casa fr. 253.–,
assicurazione dell'automobile fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25,
carburante fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 309.90, debito fiscale fr.
600.
–, imposte fr. 540.–) e in fr. 4621.05 mensili dopo di allora (canone di
locazione con spese accessorie ridotto a fr. 1200.–). Per quel che è della moglie,
il Pretore ne ha calcolato le entrate in fr. 3500.– netti mensili per rapporto
a un fabbisogno minimo da lei quantificato in fr. 2813.30 mensili. Il
fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1125.– mensili per A__________
e S__________ e in fr. 1410.– mensili per C__________, tenendo conto che cura e
educazione potevano essere fornite dalla madre in natura.
Constatato
che i redditi dei coniugi non coprivano il fabbisogno familiare, il Pretore ha
lasciato al convenuto una disponibilità di fr. 4921.05 mensili fino al 31
agosto 2005 e di fr. 4621.05 dopo di allora, pari al fabbisogno minimo. Preso
atto che la differenza da suddividere tra i figli ammontava a fr. 1559.95
mensili, rispettivamente a fr. 1859.95 mensili dal 1° settembre 2005, ha
fissato per ognuno di loro un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1°
aprile 2005 (più l'assegno familiare). Fino a tale data il contributo
alimentare sarebbe rimasto invece quello di fr. 700.– mensili, oltre
all'assegno familiare, stabilito in via cautelare.
4.
L'appellante
censura il fabbisogno minimo del marito, che a suo parere non eccede fr.
2769.90
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio
della cassa malati fr. 229.90, canone di locazione fr. 900.–, imposte fr.
540.
–). Ciò permetterebbe all'interessato di continuare a versare un contributo
alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlio, più l'assegno familiare, anche
dopo il 1° aprile 2005.
a) In
merito al costo dell'alloggio, il Pretore ha imposto al convenuto di
trasferirsi in un appartamento meno costoso, ritenendo adeguata una pigione di
fr. 1200.– mensili e dandogli tempo fino al settembre del 2005 per traslocare.
Egli non ha ritenuto sufficiente invece il canone di fr. 900.– mensili riconosciuto
dalla moglie, poiché con tale importo l'interessato non avrebbe potuto trovare
un appartamento consono alle sue esigenze e idoneo a ospitare i figli durante
l'esercizio del diritto di visita. L'istante non si confronta con tale
argomento, limitandosi a ribadire la propria opinione. Carente di motivazione,
al proposito l'appello va dichiarato finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
b) Quanto
ai costi d'automobile (assicurazione fr. 149.–, imposta di circolazione fr.
39.
, carburante fr. 200.–), l'appellante li contesta perché “quella di
abitare lontano dal posto di lavoro è una scelta dell'appellato”. Così
argomentando, essa dimentica però che il convenuto ha sempre abitato ad __________
e non ha cambiato domicilio dopo la separazione di fatto. Che poi l'interessato
debba usare un veicolo non solo per raggiungere lo studio d'ingegneria a __________,
ma anche per ragioni professionali (spostamenti sui cantieri), è pacifico. E
ancora una volta l'istante non si confronta con la motivazione del primo
giudice, come non si confronta con la motivazione del primo giudice per quel
che è dei pasti fuori casa, mal comprendendosi come potrebbe il convenuto rientrare
a domicilio durante la pausa del mezzogiorno se abita ad __________ e deve
spostarsi sui cantieri. Fermo restando, in proposito, che la relativa indennità
non eccede fr. 220.– mensili, pari a quanto riconosce la tabella per il
calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001
pag. 75, cifra II/4 lett. b).
c) Per
quanto attiene al leasing dell'automobile (fr. 309.90 mensili), incluso dal
Pretore nel fabbisogno minimo del marito, la quota per procurarsi un'automobile
a scopi professionali – come in concreto – va riconosciuta fino al termine del
contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procacciarsi il veicolo
attingendo a risparmi e il veicolo non risulti inutilmente costoso (I CCA,
sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti). Che nella
fattispecie il convenuto potesse rimediare un'automobile in altro modo, l'appellante
non allega. Né il veicolo in questione (una __________”) appare inutilmente
dispendioso. Quanto a un'eventuale vettura d'occasione, l'appellante non rende
verosimile che in tal caso il leasing si sarebbe dimostrato apprezzabilmente
più vantaggioso per rapporto ai rischi insiti nell'operazione. Anche su questo
punto il giudizio del Pretore resiste dunque alla critica.
d) Circa
l'onere fiscale, l'appellante critica l'esborso di fr. 600.– mensili incluso
dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito per il pagamento degli arretrati,
pur riconoscendo fr. 540.– mensili per le imposte correnti. Ora, dandosi
debitori senza risorse finanziarie sufficienti per far fronte interamente ai
loro obblighi alimentari, le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127
III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di mantenimento in
favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi
lo Stato a sovvenzionare l'ammanco nel fabbisogno di questi ultimi. In
concreto, come si vedrà in appresso (consid. 7), anche tenendo conto del carico
tributario corrente di fr. 540.–, il fabbisogno in denaro dei figli non è più
garantito, neppure considerando la partecipazione della madre al loro
mantenimento. Non resta pertanto che ridurre tale onere nella misura della
disponibilità familiare; analogamente si dovrà intervenire sul carico fiscale compreso
nel fabbisogno minimo della moglie (consid. 5). Si impone lo stralcio completo,
in ogni modo, dei fr. 600.– relativi al rimborso mensile del debito d'imposta, il
sostentamento della famiglia essendo – come si è appena spiegato – prioritario.
e) In
definitiva, il fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 3878.05
mensili fino al 31 agosto 2005 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, locazione con spese accessorie fr. 1500.–, premio della cassa malati
fr. 229.90, indennità per pasti fuori casa fr. 220.–, assicurazione dell'automobile
fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25, carburante fr. 200.–, leasing
dell'automobile fr. 309.90, imposte fr. 130.– arrotondati) e di fr.
3728.05
mensili mensili dopo di allora (canone di locazione con spese
accessorie ridotto a fr. 1200.–, imposte fr. 280.– arrotondati).
5.
Il
fabbisogno minimo della moglie non è contestato. In virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411)
questa Camera deve intervenire d'ufficio, tuttavia, laddove il Pretore ha
indebitamente compreso nel fabbisogno della madre la quota d'alloggio che
riguarda i figli. Quanto concerne i figli non rientra invero nel fabbisogno
minimo del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e
giurisprudenza). La quota relativa all'alloggio dei minorenni va compresa
perciò nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Ora, dandosi tre figli, un
terzo della locazione pagata dal genitore affidatario va inserita nel
fabbisogno in denaro del primogenito, un quarto nel fabbisogno in denaro del
secondo e un quinto nel fabbisogno in denaro del terzo (Amt für Jugend und
Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). In concreto la locazione
dell'alloggio comune ammonta a fr. 700.– mensili (doc. H), di cui fr. 233.–
vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di A__________, fr. 175.– in quello di S__________
e fr. 140.– in quello di C__________. A carico dell'istante rimane così la
differenza di fr. 152.– mensili, ciò che riduce il relativo fabbisogno minimo a
fr. 2265.30 mensili. In quest'ultimo va ridotto inoltre l'onere fiscale (come
in quello del marito) inserendo a tale titolo l'importo di fr. 130.– fino al 31
agosto 2005 e di fr. 280.– dopo di allora. Ne deriva un fabbisogno minimo di
fr. 2105.30 mensili, rispettivamente fr. 2255.30 mensili.
6.
Per
quanto attiene al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore si è riferito
correttamente alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira
per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Non si
disconosce che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle
capacità finanziarie effettive dei genitori, ma ciò non significa che un giusto
fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.
L'ammontare di un fabbisogno
adeguato
dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non
bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto
(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag.
16.
nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii, 127 III 70
consid. 2c con richiami).
La
tabella dell'edizione 2005, applicabile al momento in cui il Pretore ha
statuito, prevedeva nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia
domestica un fabbisogno medio in denaro di fr. 1440.– mensili per ogni figlio
dal 6° compleanno e di fr. 1600.– mensili dal 12° compleanno. Il primo
giudice ha ripreso tali dati, ma ha attribuito
ad A__________ (1990) e S__________ (1991) il fabbisogno previsto per la
fascia di età di C__________ (1997) e viceversa. Egli ha omesso poi di adattare
il costo dell'alloggio (sopra, consid. 5), di effettivi fr. 233.– per A__________,
di fr. 175.– per S__________ e di fr. 140.– per C__________. Inoltre dal
fabbisogno dei figli egli ha tolto l'intera posta per cura e educazione, mentre
l'affidataria lavora al 50% e non può fornire in natura più della metà di tale
posta. Ciò posto, il fabbisogno in denaro di A__________ va fissato in fr.
1463.
– mensili, quello di S__________ in fr. 1405.– mensili e quello di C__________
in fr. 1127.50 mensili.
7.
Da
tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e
delle uscite familiari:
Fino al 31 agosto 2005 (riduzione del fabbisogno minimo del marito)
reddito
del marito (consid. 3) fr. 6481.—
reddito della
moglie (consid. 3) fr. 3500.—
fr.
9981.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 4e) fr. 3878.05
fabbisogno minimo
della moglie (consid. 5) fr. 2105.30
fabbisogno in
denaro di A__________ (consid. 6) fr. 1463.—
fabbisogno in
denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1405.—
fabbisogno in
denaro di C__________ (consid. 6) fr. 1127.50
fr.
9978.85
mensili
Dal
1° settembre 2005 in poi
reddito
del marito (consid. 3) fr. 6481.—
reddito della
moglie (consid. 3) fr. 3500.—
fr.
9981.
— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 4e) fr. 3728.05
fabbisogno minimo
della moglie (consid. 5) fr. 2255.30
fabbisogno in
denaro di A__________ (consid. 6) fr. 1463.—
fabbisogno in
denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1405.—
fabbisogno in
denaro di C__________ (consid. 6) fr. 1127.50
fr.
9978.85
mensili.
Rammentato
che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii), il
riparto dei contributi di mantenimento per i figli si presenta come segue:
Fino al 31 agosto 2005
disponibilità
del marito:
fr. 6481.– ./.
fr. 3878.05 = fr. 2602.95 mensili
somma
dovuta ai figli:
fr. 1463.– + fr.
1405.
– + fr. 1127.50 = fr. 3995.50 mensili
contributo
per A__________:
fr. 1463.– x
(2602.95 : 3995.50) = fr. 953.10 mensili,
arrotondati a fr.
955.
–– mensili
contributo
per S__________:
fr. 1405.– x
(2602.95 : 3995.50) = fr. 915.30 mensili,
arrotondati a fr.
915.
–– mensili
contributo per C__________:
fr. 1127.50 x
(2602.95 : 3995.50) = fr. 734.55 mensili,
arrotondati a fr.
735.
–– mensili.
Dal 1°
settembre 2005 in poi
disponibilità del marito:
fr. 6481.– ./.
fr. 3728.05 = fr. 2752.95 mensili
somma
dovuta ai figli:
fr. 1463.–
+ fr. 1405.– + fr. 1127.50 = fr. 3995.50 mensili
contributo
per A__________:
fr. 1463.–
x (2752.95 : 3995.50) = fr. 1008.–– mensili,
arrotondati
a fr. 1010.––
mensili
contributo per S__________:
fr. 1405.–
x (2752.95 : 3995.50) = fr. 968.05 mensili,
arrotondati
a fr. 970.––
mensili
contributo per C__________:
fr. 1127.50
x (2752.95 : 3995.50) = fr. 776.85 mensili
arrotondati
a fr. 775.––
mensili.
In ultima analisi l'appello deve essere
accolto. Certo, per quanto attiene al periodo dal 1° settembre 2005 i
contributi risultano più elevati della domanda, tuttavia in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413
in alto) questa Camera non è vincolata né alle richieste di giudizio delle
parti né agli importi da loro riconosciuti. Gli assegni familiari sono compresi
nel contributo, dato che in concreto sono riscossi dal marito e che le cifre
dei fabbisogni in denaro stimate secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo già comprendono le
eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite
complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli
infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD
I-2005 pag. 772 consid. 7c).
8.
Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv.
1.
CPC), che rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili. Circa la domanda di assistenza giudiziaria presentata
dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la
richiesta senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22
giugno 2006, consid. 3). In concreto tuttavia il convenuto non risulta avere
alcun margine disponibile, ciò rende la somma di difficile o impossibile
incasso. Quanto alla situazione finanziaria dell'appellante, essa deve
destinare il suo margine disponibile al fabbisogno in denaro dei figli, non
interamente coperto dal contributo alimentarte. Ciò rende verosimile una grave
ristrettezza economica (art. 3 cpv. 1 Lag) e giustifica sin d'ora la concessione
del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 131 III 344 consid. 7).
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera la soglia minima per un eventuale ricorso in materia civile.
La differenza capitalizzata tra i
contributi stabiliti dal Pretore per ognuno dei tre figli (fr. 500.–
mensili più l'assegno familiare) e quelli fissati nell'attuale sentenza –
dovuti ad A__________, S__________ e C__________ fino alla loro maggiore età –
supera largamente in effetti fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
4. AO 1 è tenuto a versare ad AP 1, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, i seguenti contributi mensili di mantenimento:
per il figlio A__________:
fr.
955.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,
fr. 1010.– dal 1° settembre 2005 in poi;
per la figlia S__________:
fr.
915.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,
fr. 970.– dal 1° settembre 2005 in poi;
per la figlia C__________:
fr.
735.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,
fr. 775.– dal 1° settembre 2005 in poi.
Per il resto la sentenza impugnata rimane
invariata.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.
III. AP 1 è ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
IV. Intimazione:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.