11.2005.51
modifica di sentenza di divorzio
28 aprile 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2005.51
Data decisione, Autorità:
28.04.2005, ICCA
Titolo:
modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 134 cpv. 2 CC
art. 285 CC
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.51
Lugano
28 aprile
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.28 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 19 luglio 2001 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 13 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 29 marzo 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 26 ottobre 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 16 settembre 1988 da AP 1
(1963), cittadino italiano, e AO 1 (1963). La convenzione sulle conseguenze
accessorie omologata dal Pretore prevedeva, tra l'altro, la rinuncia della
moglie a contributi di mantenimento, l'affidamento delle figlie M__________
(nata il 7 aprile 1990) e P__________ (nata il 12 giugno 1994) alla madre,
riservato il diritto di visita del padre, e la seguente regolamentazione circa
Fatti
i contributi alimentari per le figlie (clausola n. 3.1):
Considerato
che il signor AP 1 non è attualmente in grado di corrispondere alcun contributo
di mantenimento per le figlie M__________ e P__________, poiché ciò intaccherebbe
il suo minimo esistenziale, le parti convengono che non appena il marito avrà
risorse sufficienti, al di sopra del suo minimo esistenziale, di stabilire di
comune accordo il contributo di mantenimento per le figlie, mediante un'apposita
convenzione da sottoporre per approvazione del Giudice.
In caso
contrario, la parte più diligente farà istanza al Giudice competente per
fissare il contributo di mantenimento per le figlie M__________ e P__________ a
carico dell'obbligato.
Il signor AP
1 è tenuto a informare la moglie per quel che concerne la sua situazione
salariale nonché a fornire i relativi giustificativi.
B. Il
19 luglio 2001 AO 1 ha promosso un'azione davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud intesa alla modifica della sentenza di divorzio,
postulando – già in via cautelare – un contributo alimentare per le figlie di
fr. 700.– mensili ciascuna dal giugno del 2001. L'indomani il Pretore ha
intimato per rogatoria la petizione con l'assegnazione del termine per la
risposta a “AP 1, __________, __________ (provincia di __________)”. Il plico è
tornato al mittente con l'indicazione “Trattasi di omonimia; da ricerche
eseguite all'anagrafe comunale il destinatario del presente risulta
sconosciuto, sia tra i presenti che tra gli emigranti”.
C. Gli
atti sono quindi stati intimati al convenuto mediante pubblicazione sul Foglio
ufficiale del Cantone Ticino n. 79/2001 di martedì 2 ottobre 2001. AP 1 non si
è costituito in giudizio ed è rimasto precluso dalla lite. Statuendo il 18
ottobre 2002, il Pretore ha accolto l'azione e ha obbligato il convenuto a versare
alle figlie, dal giugno del 2001, un contributo alimentare indicizzato di fr.
700.– mensili per ciascuna di esse. Su appello presentato il
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dicembre 2002 da AP 1, con sentenza del 6 febbraio 2003 questa Camera ha dichiarato
nullo il giudizio impugnato e ha ritornato gli atti al Pretore per il
rifacimento del processo (inc. 11.2002.143).
D. Ripristinata
la litispendenza davanti al Pretore, all'udienza del
5 giugno
2003, indetta per la discussione, le parti hanno valutato la possibilità di
giungere a una soluzione amichevole, riservandosi un termine per formalizzare
l'accordo. Risultate infruttuose le trattative, con decreto cautelare del 4
settembre 2003 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare
di fr. 400.– mensili per ciascuna figlia. Alla discussione del 3 ottobre 2003
il convenuto ha poi proposto di respingere l'istanza, sostenendo che la sua
situazione finanziaria non gli permette di versare contributi. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo
il 29 marzo 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha condannato AP
1 a versare, dal luglio del 2003, un contributo alimentare di fr. 300.– mensili
per ciascuna figlia. Egli non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.
Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 13 aprile 2005 nel quale
chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria,
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione. L'appello
non è stato intimato a AO 1.
Considerandi
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. CC). Trattandosi di minorenni invece, dal
1°
gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134
cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag.
135). Quanto ai requisiti che giustificano una modifica o la soppressione del
contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze considerate
al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, senza
che ciò dipenda dalla loro prevedibilità (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II
292.
consid. 4b).
2.
Litigiosa
è, in concreto, la possibilità per il convenuto di far fronte a un contributo alimentare
per le figlie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito dell'interessato
in circa fr. 2400.– mensili netti, corrispondenti a € 1550 circa, e il relativo
fabbisogno minimo in fr. 1675.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 775.–, locazione fr. 500.–, spese di trasferta fr. 400.–). Donde,
secondo il Pretore, la possibilità per lui di versare fr. 300.– mensili a ogni
figlia. L'appellante fa valere, in sintesi, che il suo reddito ammonta a soli
fr. 1500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2500.–, ciò che
non gli lascia alcun margine per erogare contributi di mantenimento.
3.
Per
quanto riguarda il reddito, l'appellante sostiene di guadagnare non più di €
900.
mensili, di non percepire alcuna tredicesima e che eventuali incentivi o
rimborsi di spese non gli possono essere computati. Ora, dal fascicolo
processuale risulta che egli lavora per la fondazione __________ __________,
sede di __________. Agli atti figurano la “certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente” (CUD) relativa al 2002 (doc. 1), la quale attesta il guadagno
complessivo del 2001, e al 2003 (doc. 2), la quale attesta il guadagno
complessivo del 2002, come pure i conteggi di stipendio dal gennaio al maggio
del 2003 (doc. 3). Da questi ultimi però, soggetti a notevoli sbalzi (con
svariati incentivi di “produttività” e rimborsi spese disparati), non può ragionevolmente
estrapolarsi il guadagno annuo netto. Ai fini del giudizio non rimane che far
capo perciò all'ultima certificazione completa, dalla quale risulta che nel
2002.
l'interessato ha conseguito un reddito di complessivi € 24 847.01 (doc. 2), il
quale per altro non si scosta apprezzabilmente da quello dell'anno precedente
(€ 23 541.79:
doc. 1). Tenuto conto delle deduzioni Irpef (di complessivi € 6340.26), il
reddito netto risulta perciò di € 18 506.75 annui, ossia € 1542 mensili, pari a
circa fr. 2400.–, già dedotta una trattenuta mensile di € 246 per “cessione 1/5 IFL” (finanziamento, a ben vedere, di cui tutto si ignora).
Ciò
premesso, nulla muta che l'interessato riceva la somma annua predetta in dodici
o in tredici mensilità. Quanto agli incentivi, essi costituiscono un'entrata
regolare e non si vede perché dovrebbero essere esclusi dal reddito. L'appellante
obietta di non più percepirli, ma per rendere verosimile un simile asserto non
basta certo la sua annotazione di pugno sulla certificazione dei redditi 2002,
stando alla quale egli non sarebbe più autorizzato a compiere lavoro straordinario
nel 2003 (doc. 2, pag. 3). Per quel che è infine del rimborso spese, il Pretore
ha già inserito nel fabbisogno dell'interessato fr. 400.– per trasferte. Mancando
ogni verosimile indicazione sulle spese effettive sopportate dal lavoratore, non
ci si può empiricamente sospingere oltre (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3;
Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Ne discende che, su questo punto,
l'appello si rivela destituito di buon diritto.
4.
Relativamente
al suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia ridotto a
metà il minimo esistenziale del diritto esecutivo “per coniugi o due altre
persone adulte che formano una durevole comunione domestica” (tabella per il calcolo
del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 74) e
la spesa della locazione solo perché che egli vive con un'altra donna. Chiede
di conseguenza che gli sia riconosciuto il minimo esistenziale di fr. 1100.–
mensili previsto dal diritto esecutivo per persona sola e fr. 1000.– per spese
di alloggio, onde un fabbisogno complessivo di fr. 2500.– mensili.
a) In
antitesi all'opinione del Pretore, poco importa che l'appellante viva con
un'altra donna (cfr. doc. 4). Per prassi invalsa, questa Camera riconosce a ogni
persona il fabbisogno minimo che le andrebbe riconosciuto se vivesse da sé
sola, indipendentemente da eventuali coabitazioni (le quali non riguardano il
giudice né la controparte: sentenza inc. 11.2003.121 del 3 maggio 2004, consid.
8; v. anche RtiD 2004-II pag. 583 consid. 5a con riferimento). La generica argomentazione
del Pretore, secondo cui “computando l'intero importo si aggrava
artificialmente una situazione a scapito delle possibilità contributive del
genitore verso il figlio”, non adduce nulla di concreto che induca a rimettere
in discussione tale prassi. Resta il fatto che il minimo esistenziale del diritto
esecutivo per persone sole, di fr. 1100.– mensili, è quello applicabile in Svizzera,
mentre il costo della vita in Italia è del 18-20% inferiore a quello elvetico (v.
per Milano e Roma la pubblicazione di UBS, Prezzi e salari, edizione 2003, pag.
6). Tenuto conto di ciò, nel fabbisogno minimo dell'interessato non può essere
compreso un mimino esistenziale più elevato di fr. 900.– mensili.
b) In
merito all'alloggio, l'appellante ha prodotto un contratto di locazione per un
appartamento di tre locali a __________ che costa Lit. 1 021 000 (doc. 4), anche
se nel fabbisogno minimo espone un canone di fr. 1000.– mensili (il contratto in
questione sembra riferirsi al precedente alloggio di lui, che ora risiede
presso __________). Ancora una volta, poco giova – contrariamente all'opinione
del Pretore – che l'appellante viva con un'altra donna. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera, nota al Pretore (sentenza 11.2003.23 del 25
giugno 2003, consid. 10), in casi del genere non si dividono a metà le spese di
alloggio tra la parte e la persona convivente (tanto meno senza alcun riguardo
al reddito di quest'ultima), ma si inserisce nel fabbisogno dell'interessato
l'onere d'alloggio presumibile che questi avrebbe se abitasse per conto
proprio (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale
federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v.
anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimento). In concreto, viste le
ristrettezze economiche in cui l'appellante versa, una locazione di fr. 1000.–
mensili appare nondimeno esagerata. Tutto quanto gli si può riconoscere nel
fabbisogno minimo se vivesse da sé solo sarebbe, ancorché per motivi diversi da
quelli addotti dal Pretore, la cifra di fr. 500.– mensili.
c) Ne
discende che il fabbisogno minimo dell'interessato può, in definitiva, essere
stabilito in fr. 1800.– mensili, compresi fr. 400.– per spese di trasferta (che
davanti al Pretore egli limitava invero a fr. 200.–: verbale del 3 ottobre
2003, pag. 2 a metà). Ciò posto, con un reddito di fr. 2400.– netti mensili e
un fabbisogno minimo di fr. 1800.–, egli conserva una disponibilità di fr.
600.
– mensili che può destinare alle figlie, conservando l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). A
prescindere dai motivi su cui si fondano, nel loro risultato i contributi
alimentari fissati dal Pretore resistono dunque alla critica.
5.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla
controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi
presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante
non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, per
vero, nel caso specifico difettava sin dall'inizio all'appello il requisito
cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),
tant'è che il memoriale non è stato notificato alla controparte. Della situazione
dell'appellante si tiene conto ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto
eccezionale – al prelievo di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1.
L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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