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Decisione

11.2005.51

modifica di sentenza di divorzio

28 aprile 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari per le figlie (clausola n. 3.1):

Considerato

che il signor AP 1 non è attualmente in grado di corrispondere alcun contributo

di mantenimento per le figlie M__________ e P__________, poiché ciò intaccherebbe

il suo minimo esistenziale, le parti convengono che non appena il marito avrà

risorse sufficienti, al di sopra del suo minimo esistenziale, di stabilire di

comune accordo il contributo di mantenimento per le figlie, mediante un'apposita

convenzione da sottoporre per approvazione del Giudice.

In caso

contrario, la parte più diligente farà istanza al Giudice competente per

fissare il contributo di mantenimento per le figlie M__________ e P__________ a

carico dell'obbligato.

Il signor AP

1 è tenuto a informare la moglie per quel che concerne la sua situazione

salariale nonché a fornire i relativi giustificativi.

B. Il

19 luglio 2001 AO 1 ha promosso un'azione davanti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud intesa alla modifica della sentenza di divorzio,

postulando – già in via cautelare – un contributo alimentare per le figlie di

fr. 700.– mensili ciascuna dal giugno del 2001. L'indomani il Pretore ha

intimato per rogatoria la petizione con l'assegnazione del termine per la

risposta a “AP 1, __________, __________ (provincia di __________)”. Il plico è

tornato al mittente con l'indicazione “Trattasi di omonimia; da ricerche

eseguite all'anagrafe comunale il destinatario del presente risulta

sconosciuto, sia tra i presenti che tra gli emigranti”.

C. Gli

atti sono quindi stati intimati al convenuto mediante pubblicazione sul Foglio

ufficiale del Cantone Ticino n. 79/2001 di martedì 2 ottobre 2001. AP 1 non si

è costituito in giudizio ed è rimasto precluso dalla lite. Statuendo il 18

ottobre 2002, il Pretore ha accolto l'azione e ha obbligato il convenuto a versare

alle figlie, dal giugno del 2001, un contributo alimentare indicizzato di fr.

700.– mensili per ciascuna di esse. Su appello presentato il

9

dicembre 2002 da AP 1, con sentenza del 6 febbraio 2003 questa Camera ha dichiarato

nullo il giudizio impugnato e ha ritornato gli atti al Pretore per il

rifacimento del processo (inc. 11.2002.143).

D. Ripristinata

la litispendenza davanti al Pretore, all'udienza del

5 giugno

2003, indetta per la discussione, le parti hanno valutato la possibilità di

giungere a una soluzione amichevole, riservandosi un termine per formalizzare

l'accordo. Risultate infruttuose le trattative, con decreto cautelare del 4

settembre 2003 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare

di fr. 400.– mensili per ciascuna figlia. Alla discussione del 3 ottobre 2003

il convenuto ha poi proposto di respingere l'istanza, sostenendo che la sua

situazione finanziaria non gli permette di versare contributi. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

E. Statuendo

il 29 marzo 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha condannato AP

1 a versare, dal luglio del 2003, un contributo alimentare di fr. 300.– mensili

per ciascuna figlia. Egli non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.

Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Contro

la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 13 aprile 2005 nel quale

chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria,

il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'azione. L'appello

non è stato intimato a AO 1.

Considerandi

in diritto: 1. La

modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve

le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.

fin. CC). Trattandosi di minorenni invece, dal

gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134

cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag.

135). Quanto ai requisiti che giustificano una modifica o la soppressione del

contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze considerate

al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, senza

che ciò dipenda dalla loro prevedibilità (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II

292.

consid. 4b).

2.

Litigiosa

è, in concreto, la possibilità per il convenuto di far fronte a un contributo alimentare

per le figlie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito dell'interessato

in circa fr. 2400.– mensili netti, corrispondenti a € 1550 circa, e il relativo

fabbisogno minimo in fr. 1675.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 775.–, locazione fr. 500.–, spese di trasferta fr. 400.–). Donde,

secondo il Pretore, la possibilità per lui di versare fr. 300.– mensili a ogni

figlia. L'appellante fa valere, in sintesi, che il suo reddito ammonta a soli

fr. 1500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2500.–, ciò che

non gli lascia alcun margine per erogare contributi di mantenimento.

3.

Per

quanto riguarda il reddito, l'appellante sostiene di guadagnare non più di €

900.

mensili, di non percepire alcuna tredicesima e che eventuali incentivi o

rimborsi di spese non gli possono essere computati. Ora, dal fascicolo

processuale risulta che egli lavora per la fondazione __________ __________,

sede di __________. Agli atti figurano la “certificazione unica dei redditi di

lavoro dipendente” (CUD) relativa al 2002 (doc. 1), la quale attesta il gua­dagno

complessivo del 2001, e al 2003 (doc. 2), la quale attesta il guadagno

complessivo del 2002, come pure i conteggi di stipendio dal gennaio al maggio

del 2003 (doc. 3). Da questi ultimi però, soggetti a notevoli sbalzi (con

svariati incentivi di “produttività” e rimborsi spese disparati), non può ragionevolmente

estrapolarsi il guadagno annuo netto. Ai fini del giudizio non rimane che far

capo perciò all'ultima certificazione completa, dalla quale risulta che nel

2002.

l'interessato ha conseguito un reddito di complessivi € 24 847.01 (doc. 2), il

quale per altro non si scosta apprezzabilmente da quello dell'anno precedente

(€ 23 541.79:

doc. 1). Tenuto conto delle deduzioni Irpef (di complessivi € 6340.26), il

reddito netto risulta perciò di € 18 506.75 annui, ossia € 1542 mensili, pari a

circa fr. 2400.–, già dedotta una trattenuta mensile di € 246 per “cessione 1/5 IFL” (finanziamento, a ben vedere, di cui tutto si ignora).

Ciò

premesso, nulla muta che l'interessato riceva la somma annua predetta in dodici

o in tredici mensilità. Quanto agli incentivi, essi costituiscono un'entrata

regolare e non si vede perché dovrebbero essere esclusi dal reddito. L'appellante

obietta di non più percepirli, ma per rendere verosimile un simile asserto non

basta certo la sua annotazione di pugno sulla certificazione dei redditi 2002,

stando alla quale egli non sarebbe più autorizzato a compiere lavoro straordinario

nel 2003 (doc. 2, pag. 3). Per quel che è infine del rimborso spese, il Pretore

ha già inserito nel fabbisogno dell'interessato fr. 400.– per trasferte. Mancando

ogni verosimile indicazione sulle spese effettive sopportate dal lavoratore, non

ci si può empiricamente sospingere oltre (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3;

Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Ne discende che, su questo punto,

l'appello si rivela destituito di buon diritto.

4.

Relativamente

al suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia ridotto a

metà il minimo esistenziale del diritto esecutivo “per coniugi o due altre

persone adulte che formano una durevole comunione domestica” (tabella per il calcolo

del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 74) e

la spesa della locazione solo perché che egli vive con un'altra donna. Chiede

di conseguenza che gli sia riconosciuto il minimo esistenziale di fr. 1100.–

mensili previsto dal diritto esecutivo per persona sola e fr. 1000.– per spese

di alloggio, onde un fabbisogno complessivo di fr. 2500.– mensili.

a) In

antitesi all'opinione del Pretore, poco importa che l'appellante viva con

un'altra donna (cfr. doc. 4). Per prassi invalsa, questa Camera riconosce a ogni

persona il fabbisogno minimo che le andrebbe riconosciuto se vivesse da sé

sola, indipendentemente da eventuali coabitazioni (le quali non riguardano il

giudice né la controparte: sentenza inc. 11.2003.121 del 3 maggio 2004, consid.

8; v. anche RtiD 2004-II pag. 583 consid. 5a con riferimento). La generica argomentazione

del Pretore, secondo cui “computando l'intero importo si aggrava

artificialmente una situazione a scapito delle possibilità contributive del

genitore verso il figlio”, non adduce nulla di concreto che induca a rimettere

in discussione tale prassi. Resta il fatto che il minimo esistenziale del diritto

esecutivo per persone sole, di fr. 1100.– mensili, è quello applicabile in Svizzera,

mentre il costo della vita in Italia è del 18-20% inferiore a quello elvetico (v.

per Milano e Roma la pubblicazione di UBS, Prezzi e salari, edizione 2003, pag.

6). Tenuto conto di ciò, nel fabbisogno minimo dell'interessato non può essere

compreso un mimino esistenziale più elevato di fr. 900.– mensili.

b) In

merito all'alloggio, l'appellante ha prodotto un contratto di locazione per un

appartamento di tre locali a __________ che costa Lit. 1 021 000 (doc. 4), anche

se nel fabbisogno minimo espone un canone di fr. 1000.– mensili (il contratto in

questione sembra riferirsi al precedente alloggio di lui, che ora risiede

presso __________). Ancora una volta, poco giova – contrariamente all'opinione

del Pretore – che l'appellante viva con un'altra donna. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera, nota al Pretore (sentenza 11.2003.23 del 25

giugno 2003, consid. 10), in casi del genere non si dividono a metà le spese di

alloggio tra la parte e la persona convivente (tanto meno senza alcun riguardo

al reddito di quest'ultima), ma si inserisce nel fabbisogno dell'interessato

l'onere d'alloggio presumi­bile che questi avrebbe se abitasse per conto

proprio (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale

federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v.

anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimento). In concreto, viste le

ristrettezze economiche in cui l'appellante versa, una locazione di fr. 1000.–

mensili appare nondimeno esagerata. Tutto quanto gli si può riconoscere nel

fabbisogno minimo se vivesse da sé solo sarebbe, ancorché per motivi diversi da

quelli addotti dal Pretore, la cifra di fr. 500.– mensili.

c) Ne

discende che il fabbisogno minimo dell'interessato può, in definitiva, essere

stabilito in fr. 1800.– mensili, compresi fr. 400.– per spese di trasferta (che

davanti al Pretore egli limitava invero a fr. 200.–: verbale del 3 ottobre

2003, pag. 2 a metà). Ciò posto, con un reddito di fr. 2400.– netti mensili e

un fabbisogno minimo di fr. 1800.–, egli conserva una disponibilità di fr.

600.

– mensili che può destinare alle figlie, conservando l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). A

prescindere dai motivi su cui si fondano, nel loro risultato i contribu­ti

alimentari fissati dal Pretore resistono dunque alla critica.

5.

L'emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla

controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi

presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante

non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, per

vero, nel caso specifico difettava sin dall'inizio all'appello il requisito

cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),

tant'è che il memoriale non è stato notificato alla controparte. Della situazione

dell'appellante si tiene conto ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto

eccezionale – al prelievo di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1.

L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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