11.2005.52
assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente
4 maggio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.52
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente
INDIGENZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2005.52
Lugano,
4 maggio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 323/2002 –
R.65/2004 (protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinati dall' PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
in relazione ai nipoti
Lu__________ __________ (1994) e
La__________ __________ (1996), ;
giudicando
ora sulla decisione del 17 marzo 2005 con cui la Sezione
degli enti locali ha respinto un ricorso di AP 2 e AP 1 in materia di
assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 18 aprile 2005 presentato da AP 2
e AP 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2005 dalla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato __________
e __________ dell'autorità parentale sui figli Lu__________ (nato il 9 aprile
1994) e La__________ (nata il 29 febbraio 1996), collocati nell'Unità di pronta
accoglienza e osservazione (PAO) dell'Istituto __________ a __________, senza diritto
di visita da parte dei genitori. I nonni paterni AP 2 e AP 1 hanno instato loro
medesimi il 5 dicembre 2003 per un diritto di visita, previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria. La Commissione tutoria regionale 8 ha accordato
loro il 18 dicembre 2003 un primo incontro sorvegliato di un'ora, incaricando
un'educatrice di redigere un rapporto sull'andamento della visita. Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria è stato loro rifiutato, invece, con decisione del
1° luglio 2004 per difetto di indigenza.
B. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 2 e AP 1 sono insorti il 19 agosto
2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, che il
17 marzo 2005 ha respinto il ricorso e ha negato loro il beneficio dell'assistenza
anche per la procedura di secondo grado. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 100.– sono state poste a carico loro. Non sono state assegnate ripetibili.
C. Il 18 aprile 2005 AP 2 e AP 1 hanno impugnato la decisione appena
citata davanti a questa Camera con un ricorso (“appello”), nel quale chiedono
di concedere loro il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura
davanti all'autorità di tutela e all'autorità di vigilanza, riformando in tal
senso la decisione impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di
seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame (“appello”) è pertanto
ricevibile.
2.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
intimare un ricorso in materia di assistenza giudiziaria per osservazioni (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio).
Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale, chiamata dall'autorità di
vigilanza a esprimersi, aveva semplicemente confermato in quella sede la sua decisione
del 1° luglio 2004, senza formulare osservazioni (lettera del 24 agosto 2004).
Intimarle l'attuale ricorso avrebbe quindi poco senso. Quanto allo Stato del Cantone
Ticino, esso non può contestare nemmeno il conferimento dell'assistenza
giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruo chiamarlo a pronunciarsi
sul ricorso in esame (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13
agosto 2004, consid. 2; da ultimo: sentenza inc. 11.2005.11 del 2 febbraio
2005, consid. 2). Ciò premesso, è opportuno procedere senza indugio all'emanazione
del giudizio.
3.
L'autorità
di vigilanza ha accertato che in concreto i richiedenti hanno redditi per complessivi
fr. 4722.– mensili (fr. 3093.– dalle loro due rendite AI, fr. 1629.– dal rispettivo
“secondo pilastro”) rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 4593.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coppie fr. 1550.–, premi della cassa malati
fr. 809.–, canone di locazione fr. 1495.–, leasing dell'automobile fr. 455.–,
imposta di circolazione fr. 39.–, assicurazione del veicolo fr. 85.–, onere
fiscale fr. 160.–), onde un'eccedenza di
fr. 129.– mensili. Essa ha negato quindi una situazione di ristrettezza,
le entrate superando le uscite. Comunque sia – ha proseguito la Sezione degli
enti locali – i costi dell'automobile (fr. 579.– mensili complessivi) non si
giustificano, poiché i richiedenti non esercitano alcuna attività lucrativa. E
se si toglie quella spesa dal fabbisogno minimo, viene meno ogni eventuale
indigenza.
4.
I
ricorrenti fanno valere – in sintesi – che indigenza a norma dell'art. 29 cpv.
3.
Cost. non significa per forza indigenza nel senso del diritto esecutivo, che inoltre
il leasing dell'automobile è stato stipulato “prima dell'inizio dell'intera
vicenda”, che persone di una certa età devono potersi muovere con un mezzo
privato, che nella fattispecie l'automobile serve anche per condurre la nuora
il venerdì sera a prendere i figli attualmente collocati all'Istituto __________
di __________ e che essi hanno ormai maturato un debito di fr. 5744.15 nei
confronti del loro legale, debito che aumenta di fr. 600.–/700.– ogni mese. In
condizioni del genere – essi soggiungono – la loro indigenza non fa dubbio.
5.
Si
conviene con i ricorrenti che una “persona fisica indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag (e 29 cpv. 3 Cost.) non si
identifica necessariamente con una persona fisica cui fa difetto il minimo
esistenziale del diritto esecutivo. Determinante è invero il complesso delle
circostanze individuali (RDAT II-2002 pag. 238 consid. 3.2 con richiami),
ovvero il problema di sapere se il richiedente sia in grado di far fronte ai
costi di quella particolare lite (Rep. 1997 pag. 215 n. 55). A giusto titolo i
ricorrenti fanno notare pertanto che il margine di fr. 129.– mensili calcolato
dall'autorità di vigilanza non esclude ragionevolmente un loro stato di ristrettezza,
quand'anche la nota professionale del loro avvocato fosse di gran lunga inferiore
a quella prospettata nel ricorso. Ciò premesso, bisogna esaminare se – come
sottolinea la Sezione degli enti locali – i richiedenti non possano in ogni
modo dichiararsi indigenti poiché la loro ristrettezza si riconduce a una spesa
di complessivi fr. 579.– mensili che grava sul bilancio familiare per
un'automobile di cui non hanno reso verosimile la necessità.
6.
Questa
Camera ha già avuto modo di riconoscere costi d'automobile nel fabbisogno
minimo di una parte in causa ove il veicolo occorra per scopi professionali o
per esercitare diritti di visita (sentenze inc. 11.1998.136 del 24 novembre
1999, consid. 6, e inc. 11.1999.20 del 16 dicembre 1999, consid. 8e; per quanto
attiene al leasing in specie: sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid.
8b, e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). L'opinione dei
ricorrenti, secondo cui “due persone
di una certa età, a beneficio della rendita AI, che abitano a __________ __________
devono, per muoversi, poter viaggiare in auto” (memoriale, pag. 8 in basso), non può quindi essere condivisa. I
ricorrenti non constano essere affetti da problemi motori e abitano in un agglomerato
urbano adeguatamente servito da mezzi pubblici. L'automobile è senz'altro un
mezzo comodo e pratico, ma in mancanza di giustificazioni particolari non può
annoverarsi tra le esigenze primarie da inserire nel fabbisogno minimo di una
persona fisica. Quanto all'ipotesi di un uso professionale del veicolo, nella
fattispecie essa cade d'acchito, nessuno dei due ricorrenti esercitando una
qualsivoglia attività lucrativa.
7.
Rimane
l'argomento legato all'uso della vettura per condurre la nuora, che non ha il
permesso di guida, il venerdì sera a prendere i figli collocati all'Istituto __________
di __________. Ora, ammesso e non concesso che una simile trasferta settimanale
giustifichi una spesa di fr. 579.– mensili (ciò che gli stessi ricorrenti
dubitano: memoriale, pag. 8 in fondo), sta di fatto che – comunque sia – tale
spesa rientra nel fabbisogno minimo dei genitori, non in quello dei nonni.
Nella misura in cui sopperiscono a necessità dei genitori (e il costo legato
alle trasferte indispensabili per l'esercizio del diritto di visita rientra nel
fabbisogno minimo del genitore senza custodia parentale), i nonni possono
chiedere di essere rimborsati. Che __________ e __________ siano a loro volta sprovvisti
di risorse sufficienti per indennizzare i ricorrenti non è preteso da questi
ultimi, né risulta dagli atti. E che i ricorrenti debbano ritenersi in
ristrettezze finanziarie anche potendo ricuperare l'esborso di fr. 579.–
mensili non può dirsi, nemmeno a fronte di una nota professionale di fr.
5744.15
esposta dal loro patrocinatore, la quale può essere onorata a rate su
un arco di tempo ragionevole. Certo, essi sostengono che il debito aumenta di
fr. 600.–/700.– mensili, ma tale argomentazione non è stata per nulla resa
verosimile. Ne segue in ultima analisi che, come rileva l'autorità di
vigilanza, nella fattispecie l'indigenza dei ricorrenti non può reputarsi data.
8.
I
ricorrenti sembrano dolersi di essere stati sorpresi nella loro buona fede quando
affermano che il leasing dell'automobile è stato da loro contratto “prima
dell'inizio dell'intera vicenda”. Se non che, foss'anche l'argomentazione di
qualche pertinenza, l'asserto riesce manifestamente falso. Il contratto di
leasing agli atti, riguardante una BMW “316i Limousine” del giugno 2001 (con percorrenza
di 19 500
km) è stato stipulato il 2 giugno 2004 (doc. 1, allegato H), mentre la
richiesta di assistenza giudiziaria risale al 5 dicembre 2003 (per tacere
dell'“intera vicenda” in cui i ricorrenti si sono trovati coinvolti, che ha
preso avvio nel 2002). Al proposito il ricorso non merita quindi altra disamina.
9.
Su
un unico punto litigioso i ricorrenti hanno ragione, anche se non per i motivi
da loro fatti valere. Trattandosi di una questione di diritto, questa Camera
applica nondimeno la legge d'ufficio. La procedura per il conferimento
dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo in caso di temerarietà (art. 4
cpv. 2 Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi per il solo fatto che
il richiedente faccia un uso legittimo di rimedi giuridici (da ultimo: sentenza
inc. 11.2005.11 del 2 febbraio 2005, consid. 8, nota all'autorità di vigilanza).
L'autorità di vigilanza àncora invero la riscossione di spese all'art. 29 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL
4.1.2
), ma tale richiamo è erroneo, poiché l'art. 4 cpv. 2 Lag è una legge speciale
che ha la priorità su tale norma. Il dispositivo n. 3 della decisione impugnata
va perciò riformato. Ciò non basta per attribuire ripetibili ai ricorrenti, ove
appena si pensi che per contestare il citato dispositivo in appello sarebbe
bastata qualche riga. Né il grado di soccombenza giustifica – per altro – l'attribuzione
di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui il ricorso non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della
decisione impugnata è così riformato:
Non si riscuotono tasse o spese né si
assegnano ripetibili.
Per il
resto la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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