11.2005.53
Regime matrimoniale. Annullamento di convenzione di separazione dei beni. Revoca retroattiva del beneficio dell'assistenza giudiziaria
30 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2005.53
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, ICCA
Titolo:
Regime matrimoniale. Annullamento di convenzione di separazione dei beni.
Revoca retroattiva del beneficio dell'assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 21 LAG
Incarto n.
11.2005.53
Lugano
30 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.18 (annullamento
di convenzione matrimoniale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa
con petizione del 15 maggio 2003 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinata da PA 1 ),
giudicando ora sulla decisione
(“decreto”) del 18 marzo 2005 con cui il Pretore ha revocato retroattivamente l'assistenza
giudiziaria concessa il 7 ottobre 2004 a AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 17 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18
marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 1°
aprile 1988. Dal matrimonio sono nate A__________, l'11 febbraio 1989, e L__________,
il 28 agosto 1992. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale
promossa il 7 maggio 2002 da AO 1, il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato
il 5 giugno 2002 un accordo raggiunto dai coniugi e su loro richiesta ha
pronunciato la separazione dei beni (art. 185 CC). Con atto pubblico del notaio
__________, __________, il 12 giugno 2002 AP 1 e AO 1 hanno poi concluso
una convenzione matrimoniale in virtù della quale hanno adottato la separazione
dei beni e hanno liquidato il regime ordinario (inc. DI.2002.41).
B. Il 15
maggio 2003 AP 1 ha promosso causa contro la moglie davanti al medesimo Pretore
per ottenere l'annullamento della convenzione stipulata il 12 giugno 2002 e l'attribuzione
in proprietà della particella n. 5228 RFD di __________, compresi gli
oneri ipotecari gravanti l'immobile. Il Pretore ha ammesso il 7 ottobre
2004 AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________, salvo revocare retroattivamente tale beneficio dal giorno
della concessione con decisione del 18 marzo 2005, rimproverando all'interessato
di avere fornito indicazioni inveritiere sulla propria situazione finanziaria.
C. Contro
la revoca dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un
ricorso del 17 aprile 2005 per ottenere il ripristino del beneficio dal 15
maggio 2003. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di
seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nella
fattispecie la decisione del Pretore è stata intimata al richiedente il 22
marzo 2005. Per effetto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC)
il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 4 aprile e sarebbe
scaduto il 18 aprile 2005. Consegnato alla posta quest'ultimo giorno (timbro
postale sulla busta, nell'inc. 11.2005.54), il ricorso in esame è dunque tempestivo.
2. L'art.
5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria. In concreto tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno
sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria
oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa. Un
patrocinatore d'ufficio è chiamato invero ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito
di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con
richiami). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può
contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza
giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare
la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota
professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art.
7 cpv. 1 Lag). Conviene, dunque, procedere senza indugio all'emanazione del
giudizio.
3. Il
Pretore ha motivato la revoca retroattiva dell'assistenza giudiziaria accordata
il 7 ottobre 2004 con l'argomento che AP 1 aveva dichiarato un reddito da
attività indipendente di fr. 2000.– mensili, mentre il suo reddito
effettivo ammonta ad
almeno fr. 4614.10 mensili. Dato un fabbisogno minimo di fr. 2050.–
mensili e obblighi di mantenimento verso le figlie per complessivi fr. 1700.–
mensili, egli fruisce così di un margine disponibile di fr. 864.10 mensili che
esclude qualsiasi indigenza.
4. Il
ricorrente sostiene che il suo fabbisogno minimo è in realtà di fr. 2437.40
mensili, cui vanno aggiunti fr. 905.– per la locazione, fr. 100.– per il
riscaldamento, fr. 60.– per il vestiario e fr. 150.– per il materiale d'ufficio,
ciò che porta il totale a fr. 3652.40 mensili. Egli ammette un reddito da
attività dipendente di fr. 3828.55 e uno quale indipendente di fr. 349.85
mensili, ma ricorda che il contributo alimentare per le figlie lo grava per fr.
1700.– mensili. Ne deriverebbe, in sintesi, un ammanco di fr. 1174.– mensili che
giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria.
5. Secondo
l'art. 21 cpv. 1 Lag l'assistenza giudiziaria può essere revocata in ogni tempo
– interamente o parzialmente – dall'autorità giudiziaria che l'ha concessa, in
particolare ove il beneficiario divenga in grado di provvedere alle spese di
procedura o di patrocinio (lett. a), si disinteressi manifestamente della
procedura giudiziaria per la quale il beneficio è stato concesso (lett. b) o
abbia fornito nella domanda indicazioni inveritiere, aventi carattere rilevante
ai fini della concessione del beneficio (lett. c). Nei casi previsti dalle
lett. a e c la revoca può avere effetto retroattivo (art. 21 cpv. 2 Lag), a
condizione che l'autorità si pronunci sollecitamente (I CCA, sentenza inc.
11.2009.119 del 9 ottobre 2009, consid. 6c e 6e).
6. In
concreto il ricorrente non nega di avere trasmesso al Pretore indicazioni fasulle
sulla propria situazione finanziaria (certificato municipale del 16 luglio 2004,
vidimato il 27 settembre 2004), né pretende che gli accertamenti del Pretore circa
l'entità dei suoi redditi siano errati. Egli contesta l'ammontare del proprio
fabbisogno minimo, esponendo a tal fine un elenco di cifre e contrapponendo un
suo calcolo a quello del primo giudice per concludere che le entrate non bastano
a coprire le uscite. Ora, un ricorso non può essere motivato in tal modo. Quanto
alla revoca del beneficio, intanto, l'interessato non mette in dubbio né che in
concreto fossero dati i presupposti dell'art. 21 cpv. 1 lett. c Lag né che il
Pretore abbia reagito senza remore, subito dopo essere venuto a conoscenza delle
dichiarazioni inveritiere.
Per quel
che attiene alla pretesa indigenza, l'interessato non si confronta minimamente con
il calcolo in base al quale il Pretore è giunto a definire il noto fabbisogno
minimo di fr. 2050.– mensili (decisione impugnata, pag. 4 a metà). Eppure il
primo giudice ha ripreso i dati forniti dallo stesso istante nella procedura volta
alla modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale intentata il 30
giugno 2004 (inc. DI.2004.69: doc. F, G, K, M, O, U). Perché ora ci si dovrebbe
dipartire dal fabbisogno minimo di fr. 2437.40 mensili fatto valere dall'istante
nella precedente procedura a protezione dell'unione coniugale promossa il 9
maggio 2003 (e terminata il 17 dicembre 2003 con l'omologazione di un accordo
dei coniugi: inc. DI.2003.57) non è dato a divedere. Né si comprende perché andrebbero
conteggiati, a titolo di supplemento, fr. 100.– per il riscaldamento e fr. 60.–
per il vestiario (inseriti nel minimo esistenziale del diritto esecutivo dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Biasca il 26 maggio 2003) quando di tali voci non è
più questione nella successiva procedura di modifica delle misure a protezione
dell'unione coniugale. Quanto all'aggiunta di “spese per materiale d'ufficio” (stimate
in fr. 150.– mensili), nessun giustificativo rende la cifra verosimile. Il
ricorrente sostiene invero che si debbano comprendere nel suo fabbisogno minimo
anche fr. 905.– per spese di locazione. A prescindere dal fatto però che, una
volta ancora, nulla rende la cifra verosimile (la sentenza di questa Camera da
lui menzionata riguarda tutt'altro), egli dimentica di avere valutato in fr.
500.– mensili circa, all'udienza indetta dal Pretore il 21 settembre 2004 per discutere
la sua istanza di modifica del 30 giugno 2004, le spese di locazione per l'appartamento
che il fratello gli “mette[va] a disposizione, per il momento, a titolo
gratuito” (inc. DI.2004.69: verbale del 21 settembre 2004, pag. 1). Ne segue
che, sprovvisto di adeguata motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
7. La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico (art. 4
cpv. 2 Lag).
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale essi
seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Considerandi
E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile, ove appena si consideri il valore di stima della particella
n. 5228 RFD di Biasca (oltre fr. 200 000.–).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a ,.
Comunicazione:
– avv. ;
– Pretura
del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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