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Decisione

11.2005.56

Accesso necessario su una strada già esistente

19 giugno 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. L'appellante ribadisce che il Pretore non doveva entrare in argo­mento

sulla richiesta di accesso necessario, l'attrice avendo formulato la relativa

domanda solo nel memoriale conclusivo. Inol­tre, a suo avviso, l'azione di

accesso necessario non poggia sul medesimo complesso di fatti cui si ancorano

le domande principali, dedotte dalla stipulazione di un preteso accordo, cioè

da un rapporto obbligatorio e non dalla mancanza di un accesso alla proprietà.

Il convenuto soggiunge dipoi che il fondo dell'attrice è raggiungibile anche

attraverso le particelle 1438 e 1439, il perito essendosi limitato a rilevare

un'inaccessibilità momentanea, e rileva che la perizia giudiziaria verteva

proprio sull'equivalenza del passo lungo tali fondi e del passo lungo la sua

strada asfaltata. Quanto all'indennità, egli ricorda che essa è un requisito imprescindibile

per ottenere un accesso. Per di più, l'attrice avendo postulato l'accesso

necessario solo con le conclusioni, egli non ha avuto modo di esprimersi al riguardo.

L'appellante ritiene inoltre che, comunque sia, non siano dati i presupposti di

un accesso necessario, il Pretore avendo escluso l'accesso tramite altri fondi

solo in base alle risultanze del sopralluogo. Infine, nell'ipotesi in cui fosse

riconosciuto l'accesso necessario, il convenuto chiede che esso sia limitato in

larghezza e in portata, sol­lecitando altresì l'aumento dell'indennità a fr. 21 500.¿.

4. Per

quanto riguarda la domanda subordinata, all'udienza preliminare dell'8 ottobre

2001 l'attrice aveva annunciato che ¿nelle conclusioni di causa¿ avrebbe

chiesto, in subordine, un accesso necessario ¿dietro pagamento di

un'indennità¿. Il convenuto, che si opponeva alla perizia postulata

dall'attrice sul valore del passo rivendicato in via principale, ha dichiarato

di prendere atto ¿che verrà introdotta la subordinata, e se così fosse ritira

l'opposizione di chiesta perizia¿ (verbale dell'8 ottobre 2001, pag. 3). Non

solo quindi il convenuto non si è opposto alla domanda di accesso necessario

prospettata in subordine dall'attrice, ma si è impegnato anche a desistere dall'opposizione

alla perizia sul valore della domanda principale nel caso in cui la domanda

subordinata fosse stata effettivamente introdotta. Nelle condizioni descritte

l'attrice poteva legittimamente sentirsi esonerata dal presentare una formale domanda

di mutazione dell'azione (art. 76 combinato con l'art. 74 lett. a CPC). Del resto,

la subordinata rientrava senza dubbio nella competenza dello stesso giudice,

verteva fra le stesse parti e soggiaceva alla stessa procedura della domanda

principale, la quale non ne usciva per ciò solo appesantita (sui presuppo­sti

dell'art. 74 lett. a CPC: Olgiati,

Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000,

pag. 69 seg. e 87). Per di più, contrariamente all'opinione dell'appellante, la

subordinata poggia sul medesimo complesso di fatti della domanda principale, riconducibile

all'inaccessibilità della particella n. 1440. Circa l'indennità per accesso

necessario, l'ammissibilità della richiesta subordinata comportava

l'ammissibilità dell'offerta pecuniaria, fondata a sua volta sul medesimo

complesso di fatti (Rep. 1995 pag. 226 consid. c). Infine, per quel che è del

contraddittorio, il convenuto medesimo ha rinunciato ¿ pur sapendo che

l'attrice avrebbe introdotto una richiesta subordinata ¿ al dibattimento

finale. Non può dunque censurare una violazione del suo diritto d'essere

sentito. In definitiva, pertanto, a ragione il Pretore ha giudicato ricevibile

la domanda subordinata.

5. Nel

merito il convenuto avversa gli estremi dell'accesso necessario, sostenendo che

l'attrice può raggiungere il suo fondo anche attraverso le particelle n. 1438 e

1439 e che un accesso necessario non si giustifica per mera comodità. Ora, il

primo giudice non ha esaminato i requisiti dell'art. 694 CC, sia perché a suo

avviso il convenuto non si è mai opposto alla concessione di un passo, sia

perché la particella n. 1440 risulta accessibile unicamente per mezzo della

strada asfaltata sulla particella n. 1297. In realtà la questione merita più

attenta disamina. Certo, il convenuto ha dichiarato di non opporsi al

conferimento di un diritto di passo sulla sua particella n. 1297, contenzioso

essendo solo l'ammontare della ¿piena indennità¿ (doc. O; memoriale di duplica,

pag. 3). Se non che, tale dichiarazione si riferiva al passo convenzionale, non

all'accesso necessario. E sull'ammontare dell'indennità per il passo

convenzionale non è mai stato raggiunto alcun accordo, tant'è vero che il

convenuto ha continuato a insistere per il rigetto della petizione, ripetendo

come la proprietà dell'attrice fosse raggiungibile anche attraverso le particelle

n. 1438 e 1439, rispettivamente attraverso la contigua particella n. 1422

(risposta, pag. 2; duplica, pag. 2). Accertato ciò, occorre esaminare se ¿ come

l'interessato sostiene ¿ la domanda subordinata dell'attrice andasse respinta

perché non soccorrono in concreto i presupposti dell'art. 694 CC.

a) Il

proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a pubblica via

può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario ¿dietro

piena indennità¿ (art. 694 cpv. 1 CC). Se non sussiste, tale accesso va chiesto

in primo luogo al vicino ¿dal quale, a causa dello stato preesistente della

proprietà e del­la viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessio­ne

del passo¿; in secondo luogo al vicino per il quale il passaggio risulti di

minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario, in

ogni mo­do, ¿devesi aver riguardo agli interessi delle due parti¿ (art. 694

cpv. 3 CC), ponderando debitamente le specificità del caso concreto (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª

edizione, n. 11 ad art. 694 CC con rinvii). Per

¿accesso sufficiente¿ va inteso un collegamento alla pub­blica via che

garantisca, dal punto di vista og­gettivo, uno sfrut­ta­mento adeguato e razionale del fondo, confor­me alla sua

destinazione (Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 205, n. 1863; Rey, op. cit., n. 6 ad art. 694 con

rimandi). Trat­tandosi di un terreno edificato che si trovi all'interno di una

località, in linea di principio l'accesso non è sufficiente se non è

carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142

consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione del­l'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza

è restrittiva in ragione del ragguar­devole pregiudizio che la servitù può

arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 205, n.

1863a; Meier-Hayoz in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid.

2a).

b) L'applicazione

dell'art. 694 CC è subordinata ¿ per giurisprudenza ¿ alla condizione generale

che il proprietario sprovvisto di accesso sufficiente al proprio fondo non

abbia modo di far capo agli istituti offerti dal diritto pubblico, sollecitando

l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e

degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT

(DTF 120 II 187 consid. 2c; DTF 121 I 70 consid. 4b). Se

il diritto pub­blico consente di ottenere un accesso idoneo, per vero, non

sussiste uno stato di necessità che giustifichi un passo necessario a mente

dell'art. 694 CC. Prima di invocare quest'ultima norma, in altri termini, il

proprie­tario deve dimostrare di avere intrapreso tutto il possibile per

ottenere la creazione di un acces­so adeguato con gli strumenti che il diritto

pubblico mette a disposizione, sempre che l'accesso richiesto sia indispensabile per un uso conforme alla destinazione

del fondo (RDAT II-2001 pag. 149, consid. 3a con rinvii; v. anche RDAT

I-2000 pag. 424). Nella fattispecie il terreno dell'attrice non è ancora

edificato, ma si trova in una zona urbanizzata ed è compreso tra due strade

comunali. Mal si intravede perciò come in quel comparto il piano regolatore

comunale possa prevedere la formazione di altre vie. Da questo punto di vista

il diritto pubblico non consta offrire mezzi all'attrice per ottenere un

accesso veicolare al proprio fondo. L'art. 694 CC è pertanto applicabile.

c) Che

la particella n. 1440 non sia raggiun­gibile dalla pubblica via se non passando

attraverso fondi limitrofi è pacifico. Che tale stato di cose pregiudichi l'uso

razionale ed economico di un terreno edificabile (si rammenti che l'attrice ha

ottenuto a suo tempo la licenza edilizia per l'edificazione di una casa unifamiliare:

doc. H) è altrettanto chiaro. Ora, alla particella n. 1440 vi sono tre

possibilità di accesso:

¿ la prima consiste nel seguire la pubblica via a monte (particella

n. 176), percorrendo poi la strada asfaltata del convenuto (particella n. 1297)

fino alla particella n. 1440;

¿ la seconda consiste nel seguire la pubblica via a valle (particella n. 1401), passando sulla particella n.

1443 (proprietà di insieme e di una comunione ereditaria cui appartiene

anche AP 1) e poi sulle particelle n. 1439 e 1440 (proprietà di __________);

¿ la terza consiste nel seguire, una volta ancora, la pubblica via

a valle, attraversando poi la particella n. 1422 (proprie­tà di terzi).

Il

primo tracciato già esiste: è la strada asfaltata larga 4.20 m (verbale di

sopralluogo del 28 novembre 2003) e lunga un centinaio di metri (perizia, pag.

6 seg.) su cui chiede di passare l'attrice. Gli altri due andrebbero costruiti.

Il problema è di sapere quale dei tre debba prevalere. Al riguardo giovi

rammentare che un accesso necessario va chiesto in primo luogo al vicino ¿dal

quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si

può più ragionevolmente esigere la concessione del passo¿, in secondo luogo al

vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno e che in ogni modo

¿devesi aver riguardo agli interessi delle due parti¿ (sopra, consid. a).

d) Dagli

atti risulta che nel 1997 i proprietari dell'originaria particel­la n. 1296 (di

complessivi 2972 m²) hanno frazionato il fondo per formare, tra l'altro, le

particelle n. 1438, 1439, 1440 e 1443 (doc. C). Simultaneamente essi hanno

costituito in favore della particella n. 1440 una servitù di passo veicolare a

carico delle particelle n. 1338 e 1339 (doc. B). Il 17 marzo 1998, diventato

unico proprietario di tali i fondi, il convenuto ha venduto all'attrice la

particella n. 1440 e ha fatto cancellare, con l'accordo della compratrice, la

citata servitù di passo (doc. A, clausola n. 4). Ora, come si è appena

ricordato, un accesso necessario deve gravare anzitutto il fondo che, per

intervenute modifiche (ad esempio l'alienazione di uno o più terreni da parte

di uno stesso proprietario), ha sottratto alla particella in questione la

possibilità di accesso alla pubblica via, possibilità che prima era data in vir­tù

di un diritto reale o obbligatorio (Meier-Hayoz,

op. cit., n. 30 ad art. 694 CC; Rey,

op. cit., n. 15 ad art. 694; Steinauer,

op. cit., pag. 207 n. 1865a). Nella fattispecie, fino al 17 marzo 1998 la

particella n. 1440 beneficiava di un diritto di passo veicolare a carico delle

particelle n. 1338 e 1339. Di per sé, dunque, spetterebbe prioritariamente alle

particelle n. 1338 e 1339 concedere l'accesso necessario (Rep. 1989 pag. 143).

Che nel frattempo i fondi siano stati venduti a terzi o che la cancellazione

della servitù sia da imputare agli attuali o al precedente proprietario del

terreno poco importa.

e) È vero che, stando al perito, attualmente ¿il mappale 1440 non è

accessibile tramite i mappali 1438 e 1439¿ (referto, pag. 9). Il quesito è di

sapere che cosa intenda il perito per ¿non accessibile¿, giacché l'art. 694 CC

non garantisce né un accesso ideale né l'accesso più conveniente (Rep. 1997

pag. 150). Conferisce bensì il diritto di accedere in automobile a un fondo

edificato, ma non per forza sin davanti alla porta di casa (DTF 93 II 167

consid. 2). Il proprietario del fondo ha, in altri termini, il diritto di

ottenere un accesso sufficiente: a lui incombe poi di accomodarsene,

senza poter pretendere un passaggio di maggior scapito ai vicini solo per raggiungere

un determinato punto del suo fondo (Rep. 1989 pag. 143), se non in caso di

costi sproporzionati (sentenza del Tribunale federale 5C.327/2001 del 21 marzo

2002, consid. 3d). Che l'accesso dalla parte inferiore della particella n. 1440

obblighi l'attrice a modificare il progetto edilizio della casa unifamiliare o

implichi la costruzione di un ascensore (o di altri impianti) non è quindi

determinante, tranne ¿ appunto ¿ in caso di costi sproporzionati, di cui però

in concreto tutto si ignora.

f) Rimane il fatto che, comunque sia, nella determinazione del

passo necessario ¿devesi aver riguardo agli interessi delle due parti¿ e

ponderare debitamente le particolarità del caso specifico (sopra, consid. a).

Il deprezzamento arrecato al fondo serviente dall'accesso necessario non deve

quindi eccedere il maggior valore ridondante al proprie­tario del fon­do

beneficiario (Rep. 1981 pag. 337 consid. 4.1 con rimandi). In concreto

l'aggravio del tracciato litigioso, già disponibile, non risulta comportare

inconvenienti o disagi particolari per il con­venuto o per gli altri

beneficiari di servitù analoghe, né consta implicare limitazioni di carattere

pianificatorio per il fondo serviente (complemento di perizia, pag. 3). Nemmeno

esso può dirsi arrecare una svalutazio­ne sproporzionata del fondo serviente

(una strada asfaltata), già gravato d'oneri di passo in favore di almeno una

decina di fondi, tra cui le particelle n. 1438 e n. 1439 (estratti dell'Ufficio

del registro fondiario: richiamo II) per rapporto ai vantaggi che deriveranno

all'attrice.

Per

converso, la creazione di un accesso necessario attraverso le particelle n.

1338 e 1339 presenterebbe serie difficoltà tecniche già per la pendenza dei

fondi, dovendosi in tal caso sbancare il terreno e formare muri di sostegno (si

vedano anche le risultanze del sopralluogo 28 novembre 2003 e la fotografia n.

3 allegata alla perizia). E i relativi costi sareb­be­ro a carico dell'attrice,

beneficiaria del passo (art. 741 cpv. 1 CC applicabile per analogia: Liver, Zürcher Kommentar,

2ª edizione, n. 28 ad art. 741 CC;

Steinauer, op. cit., pag. 390, n. 2283; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 2ª edizio­ne Zurigo 2003,

pag. 279, n. 1290), le particelle n. 1438 e 1439 avendo già un

accesso proprio lungo la nota strada asfal­tata. A prescindere dal fatto poi

che occorrerebbe gravare del passo anche la particella n. 1443 (apparentemente

dimenticata), la formazione di un accesso attraverso le particelle n. 1438

e 1439 recherebbe soprattutto a quest'ultimo fondo svantaggi considerevoli, la

prospettata strada percorrendolo da parte a parte.

Nel caso precipuo non va trascurato infine, ponderando i

contrapposti interessi, un altro elemento di peso, riconducibile all'origine

stessa della controversia, ovvero al fatto che il convenuto medesimo ha venduto

all'attrice un fondo privo d'accesso. L'attrice ha sì consentito alla

cancellazione del vecchio passo a carico delle particella n. 1338 e 1339 (doc.

A: clausola n. 4), ma come essa avrebbe poi potuto raggiungere la sua proprietà

se non si fosse giunti a un accordo il convenuto non spiega. Chi si preclude un

accesso non può ¿ è vero ¿ valersi dell'art. 694 CC. Nulla induce a ritenere tuttavia

che l'attrice abbia rinunciato alla vecchia servitù in malafede, tanto meno ove

si pensi che il progetto edilizio allestito dallo stesso convenuto prevedeva

l'accesso al fondo dell'attrice proprio lungo la strada asfaltata (doc. Q). Se

ne conclude, tutto ben ponderato, che l'accesso necessario rivendicato

dall'attrice lungo la particella n. 1297 è quello meno pregiudizievole, oltre

che il più ragionevole dal profilo tecnico, e l'unico che non penalizzi

proprietari estranei all'insorgere del litigio.

g) L'appellante

chiede che nel caso in cui si conceda all'attrice l'accesso necessario si limiti

a 3.5 t il peso e a 2.1 m la larghezza dei veicoli abilitati a transitare sulla

strada, come indica un cartello già posato al confine con la pubblica via sulla

scorta di una perizia. V'è da domandarsi se la richiesta, formulata per la

prima volta in appello, sia proponibile (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Sta di

fatto che nulla dimostra la portata della strada in questione, l'interessato

avendo omesso di produrre elementi utili. Sia come sia, per la sua natura di restrizione

legale della proprietà, un accesso necessario va esercitato con ogni riguardo (Steinauer, op. cit., pag. 389, n. 2280

segg.; cfr. anche l'art. 737 cpv. 2 CC). Verificandosi eccessi o abusi, il

proprietario del fondo serviente potrà sempre rivolgersi al giudice, chiedendo

l'emanazione di provvedimenti o ingiunzioni nei confronti dei responsabili.

6. L'appellante

chiede infine di fissare l'indennità per l'accesso necessario a fr. 21 500.¿, come

indica il perito. Egli non si confronta però con l'argomentazione del Pretore,

stando al quale se la superficie viaria è già gravata da oneri di passo in favore

di altri fondi, l'ammontare dell'indennità va ridotto di conseguenza, potendo finanche

tendere a zero, conformemente ai principi applicabili ¿ per analogia ¿ in materia

espropriativa. Perché su questo punto la sentenza impugnata sarebbe erronea non

è dato di sapere. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rivela irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

7.

L'attrice si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto un

diritto di passo convenzionale sulla base degli accordi intercorsi con il

vicino. Ribadisce che incombeva a quest'ultimo dimostrare il contenuto dell'in­tesa,

avendo egli medesimo presentato la domanda di costruzio­ne che prevedeva

l'accesso al fondo lungo la particella n. 1297. Soggiunge che, da parte sua,

l'unica condizione consisteva nella rinuncia alla vecchia servitù gravante le

particelle n. 1438 e 1439, tutto il resto riconducendosi alla fantasia del vicino.

Rifiutando l'iscrizione del passo sulla particella n. 1297, costui avrebbe

violato perciò la promessa data, ratificata con la firma del contratto di compravendita

e con l'inoltro della domanda di costruzione.

In

concreto è assodato che al momento in cui il convenuto ha fatto cancellare, con

l'assenso dell'attrice, la servitù di passo veicolare a carico delle particelle

1438.

e 1439 (doc. A) sussisteva tra le parti un accordo di massima circa la

costituzione di un analogo diritto sulla particella n. 1297 (interrogatorio

formale del convenuto del 29 maggio 2001, risposte n. 4, 5 e 6). Non è chiaro

tuttavia a che condizioni ciò dovesse avvenire. Secondo l'attrice l'iscrizione

era dovuta senza ulteriore corrispettivo, avendo essa già rinunciato al vecchio

diritto di passo. Secondo il convenuto invece l'accordo era subordinato al

fatto che l'attrice non solo lo incaricasse di progettare, dirigere i lavori e

costruire sulla particella n. 1440 la nota casa unifamiliare, ma gli versasse anche

un'indennità e partecipasse alle spese di manutenzione. In circostanze del

genere, l'attrice ha bensì dimostrato l'esistenza di un accordo di principio ma

non le condizioni per la concessione di una servitù. Ora, chi vuole dedurre un

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, o chiede il riconoscimento

di un diritto, deve fornirne la prova (art. 8 CC e 183 CPC). L'attrice rivendicando

in concreto il passo convenzionale, a lei spettava di dimostrare gli estremi

per ottenerlo.

Come ha

rilevato il Pretore, il solo fatto che la rinuncia al vecchio diritto di passo

non abbia comportato uno sconto sul prezzo d'acquisto del fondo, che il

progetto edile allestito dal convenuto prevedesse l'accesso alla particella n.

1440.

lungo la particella n. 1297 e che nell'atto di compravendita non si

prevedessero clausole d'imprenditore ancora non significa che l'attrice abbia

diritto al passo convenzionale senza ulteriori prestazioni. L'incertezza

rimane. E, dandosi incertezza sulle condizioni per l'ottenimento di un diritto,

ovvero sugli elementi essenziali del contratto di servitù, non rimane spazio

per esaminare se sussista una promessa di contrattare (art. 22 CO). Per di più,

quand'anche non fosse dovuta altra prestazione, la validità di tale promessa

richiedeva un atto pubblico (art. 22 cpv. 2 e 243 cpv. 2 CO) o ¿ la questione

essendo controversa in dottrina (cfr. Steinauer,

op. cit., pag. 368 n. 2232) ¿ almeno la forma scritta (art. 732 CC; Steinauer, loc. cit.), il semplice

inoltro della domanda di costruzione non essendo sufficiente. Né la posizione

del convenuto appare abusiva, il suo rifiuto di dar seguito all'accordo essendo

dovuto al litigio sulle condizioni dell'accordo e non a un preteso vizio di

forma. In proposito l'appello adesivo è destinato quindi all'insuccesso.

8.

Per

le ragioni testé riassunte l'attrice rivendica inoltre la servitù in deroga

alle distanze legali a carico della particella n. 1336, che il Pretore ha

respinto. Anche al riguardo però la sentenza impugnata va esente da critiche.

Se è vero che il progetto allestito dal convenuto prevedeva la costruzione

della casa unifamiliare sul fondo dell'attrice a una distanza dalla particella

n. 1336 inferiore a quella legale (doc. Q), è altrettanto vero che ¿ una volta

ancora ¿ l'attrice non ha dimostrato, a fronte delle contestazioni avversarie,

l'esistenza di un accordo senza ulteriori prestazioni da parte sua. Anche sul

diritto alla deroga alle distanze legali l'appello adesivo manca perciò di

consistenza.

9.

L'appellante

adesiva contesta di dovere un'indennità al convenuto per l'accesso necessario,

facendo valere una volta ancora di avere già rinunciato alla vecchia servitù di

passo sulle particelle n. 1438 e 1439, onde la compensazione delle vicendevoli

pretese. Così argomentando, però, essa si limita a ripetere quanto esposto nel

memoriale conclusivo, senza confrontarsi con l'argomentazione del Pretore,

secondo cui essa non aveva dimostrato i benefici di cui il convenuto avrebbe

già usufruito vedendola rinunciare alla citata servitù. Insufficientemente

motivato, su questo punto l'appello adesivo va dunque dichiarato irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

10.

Da ultimo l'attrice censura l'addebito degli oneri processuali e

delle ripetibili che il Pretore ha posto a suo carico in virtù dei principi

applicabili nel diritto espropriativo. Rileva che in concreto la superficie

gravata dall'accesso è già destinata al transito veicolare in favore di altri

fondi e che per concedere il passo convenzionale il convenuto pretendeva, in

sede di trattative, un'indennità esorbitante di 30 000.¿.

I criteri

sulla ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili nelle cause volte

all'iscrizione di accessi necessari sono già stati enunciati dal Pretore. Al

riguardo giovi ricordare che per principio essi sono a carico del richiedente,

salvo che con il suo comportamento questi abbia provocato la lite, abbia

preteso un'indenni­tà esorbitan­te oppure abbia resistito a oltranza (Caroni Rudolf, op. cit., pag. 115 in

fondo). Nella fattispecie è vero che il convenuto si è opposto a torto alla

concessione dell'accesso, ma non si deve dimenticare che l'attrice si è sempre

ostinata a pretendere la servitù convenzionale a titolo gratuito. Quanto

all'ammontare dell'indennità, è vero che prima della causa il convenuto esigeva

fr. 30 000.¿, ma è anche vero che nell'ambito della presen­te causa il

perito ha valutato il valore del passo lungo la strada asfaltata in fr. 21 500.¿. Che poi

il giudice abbia deciso di riconoscere al convenuto solo fr. 3500.¿ non poteva

essere previsto in anticipo, tanto meno di fronte alle particolarità del caso

specifico. Tutto sommato, non si può dire quindi che, davanti al Pretore, il

convenuto abbia ecceduto o abusa­to dei suoi diritti. Al riguardo giudizio

impugnato merita dunque conferma.

III. Sulle

spese e le ripetibili

11.

Gli

oneri processuali di entrambi gli appelli, commisurati al tempo e all'impe­gno che

la Camera ha profuso per la redazione del giudizio, seguono la rispettiva soccombenza,

alla stessa stregua delle ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli

oneri dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

1050.¿

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.¿

per ripetibili.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

4. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

650.¿

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.¿

per ripetibili.

5. Intimazione

a:

¿;

,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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