Lexipedia

Decisione

11.2005.59

assistenza giudiziaria: indigenza

11 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.278 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

petizione del 15 aprile 2005 da

AP 1

(patrocinata dalla ,

studio legale PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando ora sulla decisione del 18

aprile 2005 con cui il

Pretore ha negato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso

del 29 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 aprile

2005, dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 18 agosto 2002 AP 1 (1969) ha dato alla luce un figlio, B__________,

che è stato riconosciuto da AO 1 (1960). Il 6 giugno 2003 i genitori hanno firmato

un contratto di mantenimento in virtù del quale il padre si impegnava a versare

per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 900.– mensili fino al

6° anno, di fr. 1000.– fino al 12° anno e di fr. 1200.– fino alla maggiore età,

oltre agli assegni familiari. Il pagamento di spese straordinarie sarebbe stato

sopportato per un terzo dalla madre e per il resto dal padre.

B. Il 15 aprile 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, perché – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – AO 1 fosse

tenuto a versarle fr. 10 053.– come partecipazione a spese straordinarie da lei affrontate in

favore del figlio. Statuendo il 18 aprile 2005, il Pretore ha respinto il

beneficio dell'assistenza giudiziaria per difetto di indigenza.

C. AP 1

ha impugnato la decisione appena citata con un ricorso del 29 aprile 2005 per

ottenere il beneficio litigioso e la corrispondente riforma della decisione

impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22

maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35

cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso dell'istante è

pertanto ricevibile.

2.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di

intimare per osservazioni un ricorso in materia di assistenza giudiziaria

(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in

principio). Nella fattispecie il convenuto non è stato invitato dal Pretore a esprimersi

sul beneficio chiesto dalla controparte. Intimargli l'attuale ricorso avrebbe del

resto poco senso, il destino del gravame essendo segnato. Quanto allo Stato del

Cantone Ticino, esso non può contestare il conferimento dell'assistenza

giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruo chiamarlo a

pronunciarsi sul ricorso in esame (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2004.86

del 13 agosto 2004, consid. 2; da ultimo: sentenza inc. 11.2005.52

del 4 maggio 2005, consid. 2). Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'emanazione

del giudizio.

3.

Il Pretore

ha rifiutato l'assistenza giudiziaria poiché la richiedente, che possiede sostanza

per fr. 119 806.–, non può essere considerata indigente. La ricorrente fa valere

– in sintesi – di non essere proprietaria di tale somma, appartenente alla

figlia K__________. Essa afferma inoltre che parte del capitale è stata spesa

per l'acquisto di un'automobile, mentre fr. 12 000.– sono tuttora bloccati

presso la __________ a causa di un procedimento penale aperto nei suoi

confronti. Quanto alle autorità fiscali, esse le hanno condonato le imposte del

2001/02.

4.

In

concreto risulta in effetti dalla tassazione 2001/02, allegata al certificato

per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, che la ricorrente possiede “titoli-crediti-numerario” per fr. 119 806.– (doc. R). Vista

l'argomentazione del Pretore, incombeva dunque all'interessata rendere

verosimile il proprio stato di ristrettezza, il principio inquisitorio non

esonerando chi chiede l'assistenza giudiziaria dal documentare le proprie

affermazioni (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo).

Ora, la ricorrente sostiene, come detto, che la citata somma appartiene alla figlia

minorenne. Se non che, l'estratto relativo al conto di risparmio per la gioventù

intestato alla figlia certifica un saldo, il 31 dicembre 2004, di soli fr. 23 150.50 (doc. 3 di

appello) e, indirettamente, l'esistenza di altri fr. 50 000.–, i cui interessi annui

sono confluiti sul conto medesimo (doc. 2 di appello). Ne discende un totale di

fr. 73 000.–.

Sulla differenza di fr. 46 806.– nulla è dato di sapere.

Certo, la

ricorrente sostiene di avere comperato un'automobile. Per tacere del fatto però

che tutto si ignora sul momento dell'acquisto e sul prezzo versato, l'affermazione

non è verosimile, poiché dal certificato per l'ammissione all'assistenza

giudiziaria si evince che essa possiede sì un veicolo, ma “della mamma” (doc.

R). Che poi fr. 12 000.– siano

bloccati per ordine dell'autorità penale nell'ambito di un procedimento aperto

nei confronti di lei non si desume dal benché minimo documento. Infine le

autorità fiscali avranno anche condonato all'interessata le imposte del 2001 e del

2002, ma ciò non basta a rendere verosimile uno stato d'indigenza, i cui

presupposti vanno esaminati dall'autorità preposta alla

concessione dell'assistenza giudiziaria. Ne segue, per finire, che – come

rileva il Pretore – nella fattispecie l'indigenza della ricorrente non può

reputarsi data.

5.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà

(art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale

principio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

alla , .

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster