11.2005.59
assistenza giudiziaria: indigenza
11 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2005.59
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, ICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria: indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDIGENZA
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
SPESE E RIPETIBILI
art. 3 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2005.59
Lugano
11 maggio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.278 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 15 aprile 2005 da
AP 1
(patrocinata dalla ,
studio legale PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando ora sulla decisione del 18
aprile 2005 con cui il
Pretore ha negato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
del 29 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 aprile
2005, dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 agosto 2002 AP 1 (1969) ha dato alla luce un figlio, B__________,
che è stato riconosciuto da AO 1 (1960). Il 6 giugno 2003 i genitori hanno firmato
un contratto di mantenimento in virtù del quale il padre si impegnava a versare
per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 900.– mensili fino al
6° anno, di fr. 1000.– fino al 12° anno e di fr. 1200.– fino alla maggiore età,
oltre agli assegni familiari. Il pagamento di spese straordinarie sarebbe stato
sopportato per un terzo dalla madre e per il resto dal padre.
B. Il 15 aprile 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, perché – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – AO 1 fosse
tenuto a versarle fr. 10 053.– come partecipazione a spese straordinarie da lei affrontate in
favore del figlio. Statuendo il 18 aprile 2005, il Pretore ha respinto il
beneficio dell'assistenza giudiziaria per difetto di indigenza.
C. AP 1
ha impugnato la decisione appena citata con un ricorso del 29 aprile 2005 per
ottenere il beneficio litigioso e la corrispondente riforma della decisione
impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35
cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso dell'istante è
pertanto ricevibile.
2.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
intimare per osservazioni un ricorso in materia di assistenza giudiziaria
(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in
principio). Nella fattispecie il convenuto non è stato invitato dal Pretore a esprimersi
sul beneficio chiesto dalla controparte. Intimargli l'attuale ricorso avrebbe del
resto poco senso, il destino del gravame essendo segnato. Quanto allo Stato del
Cantone Ticino, esso non può contestare il conferimento dell'assistenza
giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruo chiamarlo a
pronunciarsi sul ricorso in esame (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2004.86
del 13 agosto 2004, consid. 2; da ultimo: sentenza inc. 11.2005.52
del 4 maggio 2005, consid. 2). Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'emanazione
del giudizio.
3.
Il Pretore
ha rifiutato l'assistenza giudiziaria poiché la richiedente, che possiede sostanza
per fr. 119 806.–, non può essere considerata indigente. La ricorrente fa valere
– in sintesi – di non essere proprietaria di tale somma, appartenente alla
figlia K__________. Essa afferma inoltre che parte del capitale è stata spesa
per l'acquisto di un'automobile, mentre fr. 12 000.– sono tuttora bloccati
presso la __________ a causa di un procedimento penale aperto nei suoi
confronti. Quanto alle autorità fiscali, esse le hanno condonato le imposte del
2001/02.
4.
In
concreto risulta in effetti dalla tassazione 2001/02, allegata al certificato
per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, che la ricorrente possiede “titoli-crediti-numerario” per fr. 119 806.– (doc. R). Vista
l'argomentazione del Pretore, incombeva dunque all'interessata rendere
verosimile il proprio stato di ristrettezza, il principio inquisitorio non
esonerando chi chiede l'assistenza giudiziaria dal documentare le proprie
affermazioni (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo).
Ora, la ricorrente sostiene, come detto, che la citata somma appartiene alla figlia
minorenne. Se non che, l'estratto relativo al conto di risparmio per la gioventù
intestato alla figlia certifica un saldo, il 31 dicembre 2004, di soli fr. 23 150.50 (doc. 3 di
appello) e, indirettamente, l'esistenza di altri fr. 50 000.–, i cui interessi annui
sono confluiti sul conto medesimo (doc. 2 di appello). Ne discende un totale di
fr. 73 000.–.
Sulla differenza di fr. 46 806.– nulla è dato di sapere.
Certo, la
ricorrente sostiene di avere comperato un'automobile. Per tacere del fatto però
che tutto si ignora sul momento dell'acquisto e sul prezzo versato, l'affermazione
non è verosimile, poiché dal certificato per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria si evince che essa possiede sì un veicolo, ma “della mamma” (doc.
R). Che poi fr. 12 000.– siano
bloccati per ordine dell'autorità penale nell'ambito di un procedimento aperto
nei confronti di lei non si desume dal benché minimo documento. Infine le
autorità fiscali avranno anche condonato all'interessata le imposte del 2001 e del
2002, ma ciò non basta a rendere verosimile uno stato d'indigenza, i cui
presupposti vanno esaminati dall'autorità preposta alla
concessione dell'assistenza giudiziaria. Ne segue, per finire, che – come
rileva il Pretore – nella fattispecie l'indigenza della ricorrente non può
reputarsi data.
5.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà
(art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale
principio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
alla , .
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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