11.2005.6
diritto di riposizione: spese e ripetibili
18 gennaio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.6
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, ICCA
Titolo:
diritto di riposizione: spese e ripetibili
DIRITTO DI PASSO
DIRITTO DI RIPOSIZIONE
LAVORO SUL FONDO ALTRUI
PROCEDURA PER PROVOCAZIONE
SPESE E RIPETIBILI
VICINATO
art. 445 CPC-TI
art. 119 LAC
Incarto n.
11.2005.6
Lugano,
18 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.165
(vicinato: diritto di riposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,
Considerandi
sezione 2, promossa con petizione del 18 marzo 2003 da
AP 1
contro
AO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 7 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il
Dispositivo
dispositivo n. 4 della sentenza emessa il 20 dicembre 2004 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 ottobre 2002 AO 1, proprietario della particella n. 1036 RFD di __________,
ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di citare AP 1,
usufruttuario della sottostante particella n. 1035, perché gli fosse accordato
un diritto di riposizione su una striscia di terreno larga 1 m e lunga 37 a
confine con il fondo vicino per tre periodi di sei giorni lavorativi ognuno. A
giustificazione dell'istanza egli ha addotto la necessità di profilare manualmente
la formazione di una nuova scarpata a confine, di posare elementi grigliati, di
far transitare la manodopera e di depositare il materiale necessario. AP 1 ha
rifiutato ogni concessione, di modo che il Pretore gli ha impartito il 12
febbraio 2003 un termine di 30 giorni per far valere la sua opposizione con la
procedura ordinaria.
B. Con
petizione del 18 marzo 2003 AP 1 ha chiesto al Pretore che l'istanza presentata
da AO 1 il 3 ottobre 2002 fosse dichiarata temeraria e che il diritto di
riposizione fosse respinto. Il convenuto ha proposto a sua volta di dichiarare
la petizione temeraria e di conferirgli il diritto in questione sulla
superficie, per il lasso di tempo e ai fini indicati nell'istanza. Da allora le
parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni, salvo che nel proprio
memoriale conclusivo l'attore ha rivendicato un'indennità di fr. 347.– nell'ipotesi
in cui il Pretore avesse accordato al convenuto il diritto litigioso.
C. Statuendo
con sentenza del 20 dicembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha
riconosciuto a AO 1 il diritto di riposizione, ma ha limitato a 60 cm la
larghezza della fascia di terreno concessa, ha fissato in un massimo di 19
giorni (di cui 15 lavorativi) il periodo di occupazione e ha obbligato il
convenuto a notificare all'attore con 15 giorni di anticipo, previo versamento
di fr. 292.20 a titolo di indennità, il momento in cui avrebbe cominciato a
esercitare il diritto. Le richieste intese a far dichiarare temerarie le
vicendevoli domande sono state rigettate. La tassa di giustizia di fr. 600.– e
le spese (non quantificate) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a
rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili (dispositivo n. 4, pag. 5). AP 1 è
stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
il dispositivo riguardante gli oneri processuali e le ripetibili della sentenza
citata è insorto AP 1 con un “ricorso” del 7 gennaio 2005 per ottenere da
questa Camera che “venga riveduta e capovolta la decisione del Pretore al punto
4 di pagina 5”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Al proprietario che non può altrimenti costruire o riparare il proprio
muro o edificio è lecito, previa partecipazione e mediante indennità, passare
sul fondo del vicino o riporvi il materiale necessario durante la costruzione o
riparazione (“diritto di riposizione”: art. 119 LAC con richiamo all'art. 695
CC). La richiesta va diretta al Pretore in via di provocazione per nuova opera
e rivolta contro “tutti coloro dalla cui opposizione [l'istante] intende
garantirsi” (art. 445 CPC combinato con l'art. 442). Il provocato che davanti
al Pretore rifiuta di conciliare deve poi procedere in via ordinaria entro il
termine impartitogli (art. 444 cpv. 3 CPC). La provocazione è – in sintesi –
un'azione di accertamento negativa, cui è anteposta una fase preparatoria che
inverte il ruolo delle parti (Rep. 1997 pag. 224 consid. 2 con richiami).
2. Nel
caso in esame l'attore si è opposto categoricamente al diritto di riposizione
chiesto da AO 1 “su una larghezza di un metro lineare lungo tutto il muro a
confine fra le particelle n. 1035 e 1036 RFD __________, per il transito della
manodopera, il deposito provvisorio del materiale, la profilatura della
scarpata e la posa degli elementi grigliati, e ciò limitatamente al tempo di
tre tappe, ciascuna di sei giorni lavorativi” (risposta del 1° aprile 2003,
pag. 7). Il Pretore ha respinto l'opposizione, ma ha ridotto a 60 cm la
larghezza della fascia di terreno concessa, ha fissato in un massimo di 19
giorni (di cui 15 lavorativi) il periodo di occupazione e ha obbligato il
convenuto a notificare all'attore con 15 giorni di anticipo, previo versamento
di fr. 292.20 a titolo di indennità, il momento in cui avrebbe cominciato a
esercitare il diritto. Inoltre egli ha rigettato le vicendevoli richieste
intese a far dichiarare la temerarietà delle domande avversarie. Il dispositivo
sugli oneri processuali è stato motivato con la frase: “Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza” (consid. 10 in fine).
3. Il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può suddividere le tasse, le
spese e le ripetibili “parzialmente o per intero fra le parti” (art. 148 cpv. 2
CPC). Quest'ultima norma ha carattere discrezionale, ma il giudice che rinuncia
ad applicarla deve motivare la sua decisione. Se è vero difatti che in materia
di oneri processuali e di ripetibili egli gode di ampia autonomia, è anche
vero che tale latitudine di apprezzamento trova i suoi limiti nel divieto
dell'eccesso o dell'abuso (rinvii in: Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).
Nella
fattispecie il Pretore sembra essersi dipartito dal presupposto che, ottenendo AO
1 un diritto di riposizione, la petizione andasse interamente respinta
(sentenza impugnata, consid. 10). In realtà, accordandosi a AO 1 un diritto di
minor estensione e durata rispetto a quello richiesto (con obbligo di versare
un'indennità previa e di avvertire l'attore con 15 giorni di anticipo prima di
esercitare il diritto), la petizione andava parzialmente accolta. Il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata non essendo appellato, non compete in
ogni modo a questa Camera di intervenire d'ufficio.
4. Per
quanto riguarda il dispositivo n. 4 sugli oneri processuali e le ripetibili,
l'appellante sostiene di essersi opposto con pertinenza al diritto di
riposizione poiché AO 1 intendeva formare la scarpata a confine per eludere un
decreto esecutivo del 26 ottobre 1999 (conseguente a una sentenza del 16
luglio 1996) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, gli
ingiungeva di risanare il muro limitrofo. Sta di fatto però che quel muro è
crollato nella notte fra il 14 e il 15 novembre 2002, sicché l'argomentazione
dell'appellante cade nel vuoto. Certo, AO 1 è poi stato condannato per avere
disobbedito all'ordine dell'autorità (sentenza n. 17.2004.10 del 9 novembre
2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello).
L'attore non pretende tuttavia di avere mai avuto un titolo qualsiasi per esigere
la ricostruzione del manufatto. Non si vede pertanto con quale legittimità egli
si opponesse ormai, il 18 marzo 2003, alla formazione della scarpata, tanto
meno ove si pensi che AO 1 disponeva di una regolare licenza edilizia passata
in giudicato (sentenza impugnata, consid. 3).
L'appellante
afferma altresì di essersi opposto al diritto di riposizione perché “i lavori
[di AO 1] non sarebbero mai finiti e il ricorrente si sarebbe trovato il
terreno (giardino) occupato fin chissà quando”. Simile asserzione non risulta
però essere mai stata fatta valere dall'interessato, nemmeno nel memoriale
conclusivo (act. XXIV). Si rivela quindi per quel che è, ovvero una manifesta giustificazione
a posteriori. Quanto poi alle malevoli e gratuite insinuazioni in odio del
primo giudice, esse non meritano la benché minima considerazione. Men che meno
ove si consideri che – come si vedrà oltre – il dispositivo impugnato sfugge a
censura. Nella misura in cui l'attore chiede che gli oneri processuali e le
ripetibili di primo grado siano posti interamente a carico del convenuto,
l'appello riesce perciò destituito di ogni fondatezza.
5. Rimane
il problema di sapere se, la petizione essendo stata – di fatto – parzialmente
accolta, il Pretore non dovesse per lo meno suddividere gli oneri processuali e
le ripetibili tenendo conto del reciproco grado di soccombenza (sopra, consid.
3). La questione è che al proposito l'appello non risulta sufficientemente
motivato. L'attore si limita a rilevare che il convenuto non ha ottenuto dal
Pretore tutto quanto desiderava (memoriale, pag. 2 a metà), ma non indica in
che proporzione costui sarebbe uscito sconfitto. Al riguardo il memoriale
andrebbe dunque dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
Sia come
sia, si tenesse anche conto del fatto che il convenuto si è visto riconoscere
il diritto di riposizione su una fascia di terreno larga solo 60 cm (per
rapporto ai 100 cm richiesti) e per la durata di soli 15 giorni lavorativi (per
rapporto ai 18 giorni richiesti) dietro versamento di fr. 292.20, l'esito del
giudizio non muterebbe. Come detto (consid. 3), in materia di oneri processuali
e di ripetibili il primo giudice fruisce di vasto apprezzamento. E senza cadere
nell'eccesso o nell'abuso egli avrebbe potuto ritenere che l'attore aveva
promosso una causa sproporzionata rispetto agli interessi in gioco. Intentare
un processo con doppio scambio di allegati, interrogatorio formale
dell'avversario, sopralluogo, perizia e delucidazione scritta per ottenere una
riduzione di 40 cm della fascia di giardino suscettibile di entrare in linea di
conto, una riduzione di 3 giorni lavorativi sul tempo di occupazione e il
versamento di fr. 300.– scarsi significava invero avere attivato l'apparato
giudiziario per conseguire un sostanziale insuccesso. Addebitare l'integralità
delle spese all'attore sarebbe stata quindi, con tale motivazione, una scelta severa,
ma difendibile. Per quel che è degli ammontari relativi alla tassa di giustizia
e alle ripetibili, l'appellante non muove contestazioni. Ne segue in ultima
analisi che, comunque lo si esamini, nel risultato il dispositivo n. 4 della sentenza
impugnata resiste alla critica.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Data la notoria insolvibilità dell'attore (non meno di
27 attestati di carenza di beni a suo carico detenuti dal solo Tribunale
d'appello), conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe
verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario
cantonale. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 4 della
sentenza impugnata è confermato.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili,
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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