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Decisione

11.2005.6

diritto di riposizione: spese e ripetibili

18 gennaio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.165

(vicinato: diritto di riposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,

Considerandi

sezione 2, promossa con petizione del 18 marzo 2003 da

AP 1

contro

AO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 7 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il

Dispositivo

dispositivo n. 4 della sentenza emessa il 20 dicembre 2004 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

3 ottobre 2002 AO 1, proprietario della particella n. 1036 RFD di __________,

ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di citare AP 1,

usufruttuario della sottostante particella n. 1035, perché gli fosse accordato

un diritto di riposizione su una striscia di terreno larga 1 m e lunga 37 a

confine con il fondo vicino per tre periodi di sei giorni lavorativi ognu­no. A

giustificazione dell'istanza egli ha addotto la necessità di profilare manualmente

la formazione di una nuova scarpata a confine, di posare elementi grigliati, di

far transitare la manodopera e di depositare il materiale necessario. AP 1 ha

rifiutato ogni concessione, di modo che il Pretore gli ha impartito il 12

febbraio 2003 un termine di 30 giorni per far valere la sua opposizione con la

procedura ordinaria.

B. Con

petizione del 18 marzo 2003 AP 1 ha chiesto al Pretore che l'istanza presentata

da AO 1 il 3 ottobre 2002 fosse dichiarata temeraria e che il diritto di

riposizione fosse respinto. Il convenuto ha proposto a sua volta di dichiarare

la petizione temeraria e di conferirgli il diritto in questione sulla

superficie, per il lasso di tempo e ai fini indicati nell'istanza. Da allora le

parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni, salvo che nel proprio

memoriale conclusivo l'attore ha rivendicato un'indennità di fr. 347.– nell'ipotesi

in cui il Pretore avesse accordato al convenuto il diritto litigioso.

C. Statuendo

con sentenza del 20 dicembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha

riconosciuto a AO 1 il diritto di riposizione, ma ha limitato a 60 cm la

larghezza della fascia di terreno concessa, ha fissato in un massimo di 19

giorni (di cui 15 lavorativi) il periodo di occupazione e ha obbligato il

convenuto a notificare all'attore con 15 giorni di anticipo, previo versamento

di fr. 292.20 a titolo di indennità, il momento in cui avrebbe cominciato a

esercitare il diritto. Le richieste intese a far dichiarare temerarie le

vicendevoli domande sono state rigettate. La tassa di giustizia di fr. 600.– e

le spese (non quantificate) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a

rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili (dispositivo n. 4, pag. 5). AP 1 è

stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

il dispositivo riguardante gli oneri processuali e le ripetibili della sentenza

citata è insorto AP 1 con un “ricorso” del 7 gennaio 2005 per ottenere da

questa Camera che “venga riveduta e capovolta la decisione del Pretore al punto

4 di pagina 5”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

in diritto: 1. Al proprietario che non può altrimenti costruire o riparare il proprio

muro o edificio è lecito, previa partecipazione e mediante indennità, passare

sul fondo del vicino o riporvi il materiale necessario durante la costruzione o

riparazione (“diritto di riposizione”: art. 119 LAC con richiamo all'art. 695

CC). La richiesta va diretta al Pretore in via di provocazione per nuova opera

e rivolta contro “tutti coloro dalla cui opposizione [l'istante] intende

garantirsi” (art. 445 CPC combinato con l'art. 442). Il provocato che davanti

al Pretore rifiuta di conciliare deve poi procedere in via ordinaria entro il

termine impartitogli (art. 444 cpv. 3 CPC). La provocazione è – in sintesi –

un'azione di accertamento negativa, cui è anteposta una fase preparatoria che

inverte il ruolo delle parti (Rep. 1997 pag. 224 consid. 2 con richiami).

2. Nel

caso in esame l'attore si è opposto categoricamente al diritto di riposizione

chiesto da AO 1 “su una larghezza di un metro lineare lungo tutto il muro a

confine fra le particelle n. 1035 e 1036 RFD __________, per il transito della

manodopera, il deposito provvisorio del materiale, la profilatura della

scarpata e la posa degli elementi grigliati, e ciò limitatamente al tempo di

tre tappe, ciascuna di sei giorni lavorativi” (risposta del 1° aprile 2003,

pag. 7). Il Pretore ha respinto l'opposizione, ma ha ridotto a 60 cm la

larghezza della fascia di terreno concessa, ha fissato in un massimo di 19

giorni (di cui 15 lavorativi) il periodo di occupazione e ha obbligato il

convenuto a notificare all'attore con 15 giorni di anticipo, previo versamento

di fr. 292.20 a titolo di indennità, il momento in cui avrebbe cominciato a

esercitare il diritto. Inoltre egli ha rigettato le vicendevoli richieste

intese a far dichiarare la temerarietà delle domande avversarie. Il dispositivo

sugli oneri processuali è stato motivato con la frase: “Tasse, spese e ripetibili

seguono la soccombenza” (consid. 10 in fine).

3. Il

giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Se vi è soccombenza

reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può suddividere le tasse, le

spese e le ripetibili “parzialmente o per intero fra le parti” (art. 148 cpv. 2

CPC). Quest'ultima norma ha carattere discrezionale, ma il giudice che rinuncia

ad applicar­la deve motivare la sua decisione. Se è vero difatti che in materia

di oneri processuali e di ripetibili egli gode di ampia auto­no­mia, è anche

vero che tale latitudine di apprezzamento trova i suoi limiti nel divieto

dell'eccesso o dell'abuso (rinvii in: Cocchi/

Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

Nella

fattispecie il Pretore sembra essersi dipartito dal presupposto che, ottenendo AO

1 un diritto di riposizione, la petizione andasse interamente respinta

(sentenza impugnata, consid. 10). In real­tà, accordandosi a AO 1 un diritto di

minor estensione e durata rispetto a quello richiesto (con obbligo di versare

un'indennità previa e di avvertire l'attore con 15 giorni di anticipo prima di

esercitare il diritto), la petizione andava parzial­mente accolta. Il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata non essendo appellato, non compete in

ogni modo a questa Camera di intervenire d'ufficio.

4. Per

quanto riguarda il dispositivo n. 4 sugli oneri processuali e le ripetibili,

l'appellante sostiene di essersi opposto con pertinenza al diritto di

riposizione poiché AO 1 intendeva formare la scarpata a confine per eludere un

decre­to esecutivo del 26 ottobre 1999 (conseguente a una sentenza del 16

luglio 1996) con cui il Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 2, gli

ingiungeva di risanare il muro limitrofo. Sta di fatto però che quel muro è

crollato nella notte fra il 14 e il 15 novembre 2002, sicché l'argomen­tazione

dell'appellante cade nel vuoto. Certo, AO 1 è poi stato condannato per avere

disobbedito all'ordine dell'autorità (sentenza n. 17.2004.10 del 9 novembre

2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello).

L'attore non pretende tuttavia di avere mai avuto un titolo qualsiasi per esigere

la ricostruzione del manufatto. Non si vede pertanto con quale legittimità egli

si opponesse ormai, il 18 marzo 2003, alla formazione della scarpata, tanto

meno ove si pensi che AO 1 disponeva di una regolare licenza edilizia passata

in giudicato (sentenza impugnata, consid. 3).

L'appellante

afferma altresì di essersi opposto al diritto di riposizione perché “i lavori

[di AO 1] non sarebbero mai finiti e il ricorrente si sarebbe trovato il

terreno (giardino) occupato fin chissà quando”. Simile asserzione non risulta

però essere mai stata fatta valere dall'interessato, nemmeno nel memoriale

conclusivo (act. XXIV). Si rivela quindi per quel che è, ovvero una manifesta giustificazione

a posteriori. Quanto poi alle malevoli e gratuite insinuazioni in odio del

primo giu­dice, esse non meritano la benché minima considerazione. Men che meno

ove si consideri che – come si vedrà oltre – il dispositivo impugnato sfugge a

censura. Nella misura in cui l'attore chiede che gli oneri processuali e le

ripetibili di primo grado siano posti interamente a carico del convenuto,

l'appello riesce perciò destituito di ogni fondatezza.

5. Rimane

il problema di sapere se, la petizione essendo stata – di fatto – parzialmente

accolta, il Pretore non dovesse per lo meno suddividere gli oneri processuali e

le ripetibili tenendo conto del reciproco grado di soccombenza (sopra, consid.

3). La questione è che al proposito l'appello non risulta sufficientemente

motivato. L'attore si limita a rilevare che il convenuto non ha ottenuto dal

Pretore tutto quanto desiderava (memoriale, pag. 2 a metà), ma non indica in

che proporzione costui sarebbe uscito sconfitto. Al riguardo il memoriale

andrebbe dunque dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

Sia come

sia, si tenesse anche conto del fatto che il convenuto si è visto riconoscere

il diritto di riposizione su una fascia di terreno larga solo 60 cm (per

rapporto ai 100 cm richiesti) e per la durata di soli 15 giorni lavorativi (per

rapporto ai 18 giorni richiesti) dietro versamento di fr. 292.20, l'esito del

giudizio non muterebbe. Come detto (consid. 3), in materia di oneri processuali

e di ripetibili il primo giudice fruisce di vasto apprezzamento. E senza cadere

nell'eccesso o nell'abuso egli avrebbe potuto ritenere che l'attore aveva

promosso una causa sproporzionata rispetto agli interessi in gioco. Intentare

un processo con doppio scambio di allegati, interrogatorio formale

dell'avversario, sopralluogo, perizia e delucidazione scritta per ottenere una

riduzione di 40 cm della fascia di giardino suscettibile di entrare in linea di

conto, una riduzione di 3 gior­ni lavorativi sul tempo di occupazione e il

versamento di fr. 300.– scarsi significava invero avere attivato l'apparato

giudiziario per conseguire un sostanziale insuccesso. Addebitare l'integralità

delle spese all'attore sarebbe stata quindi, con tale motivazione, una scelta severa,

ma difendibile. Per quel che è degli ammontari relativi alla tassa di giustizia

e alle ripetibili, l'appellante non muove contestazioni. Ne segue in ultima

analisi che, comunque lo si esamini, nel risultato il dispositivo n. 4 della sentenza

impugnata resiste alla critica.

6. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Data la notoria insolvibilità dell'attore (non meno di

27 attestati di carenza di beni a suo carico detenuti dal solo Tribunale

d'appello), conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe

verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario

cantonale. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello

non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 4 della

sentenza impugnata è confermato.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili,

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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