11.2005.60
contributo di mantenimento - somma a libera disposizione
19 maggio 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2005.60
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, ICCA
Titolo:
contributo di mantenimento - somma a libera disposizione
DIVORZIO
DOMANDA NUOVA
EFFETTI
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
UNIONE CONIUGALE
art. 125 CC
art. 164 CC
Incarto n.
11.2005.60
Lugano
19 maggio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione del 3 aprile 2003 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 25 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 4 aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1944) e AP 1 (1947) si sono sposati a __________ il 28
aprile 1967. Dal matrimonio sono nati J__________ (1968) e S__________ (1969).
Il marito ha lavorato per le __________ come artigiano nella centrale del __________.
La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica,
salvo gestire un chiosco nel 1997 per una stagione. Il 22 dicembre 1997 si è
tenuto davanti al Pretore del Distretto di Leventina un tentativo di
conciliazione chiesto da AO 1, durante il quale i coniugi hanno concordato –
tra l'altro – l'assetto della vita separata, con versamento alla moglie di un
contributo alimentare di fr. 1800.– mensili. Da quel momento essi vivono ognuno
per conto proprio. Dal 1° gennaio 2003 AO 1 è al beneficio del prepensionamento.
B. Il 3
aprile 2003 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Leventina, chiedendo – previo conferimento di una provvigione ad litem
di fr. 3000.– o dell'assistenza giudiziaria – lo scioglimento del matrimonio
sulla base dell'art. 114 CC, un contributo alimentare di fr. 1849.85.– mensili
indicizzati, un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n.
781 RFD di __________, la suddivisione delle suppellettili e della mobilia
domestica, la metà della somma incassata dal marito in seguito alla vendita
della particella n. 4166 RFD di __________, la metà del valore d'acquisto della
particella n. 4123 RFD di __________, il versamento di fr. 200 000.– giusta l'art.
164 CC e la metà dell'avere di cassa pensione maturato dal marito in costanza
di matrimonio. Nella sua risposta del 17 giugno 2003 AO 1 ha aderito al
principio di divorzio e al diritto di abitazione, ha offerto alla moglie un contributo
alimentare di fr. 900.– mensili e per il resto ha postulato il rigetto della
petizione.
C. Il
Pretore ha trattato l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e ha convocato le parti all'udienza del 18 luglio 2003, nel corso
della quale i coniugi hanno riaffermato la volontà di separarsi e di demandare
al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. In tale
occasione la moglie ha accettato che il contributo provvisionale pattuito il 22
dicembre 1997 fosse ridotto a fr. 1600.– mensili per i due mesi relativi al
periodo di riflessione. Decorso tale periodo, entrambe le parti hanno ribadito
le loro posizioni all'udienza del 26 maggio 2004, indetta per discutere i punti
ancora litigiosi, notificando svariati mezzi di prova. Dal 1° gennaio 2004 il
marito risulta avere poi versato alla moglie un contributo provvisionale di fr.
1500.– mensili. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 novembre
2004 AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1849.85 mensili
indicizzati senza limiti di tempo e il versamento di fr. 200 000.– sulla base
dell'art. 164 CC. Nel proprio memoriale del 19 novembre 2004 AO 1 ha rifiutato
ogni contributo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.
D. Con
sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione vita natural durante sulla
particella n. 781 RFD di __________, ha obbligato AO 1 a versare un contributo
di mantenimento per lei di fr. 1586.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 2004
senza limiti di tempo, oltre alla metà del valore di riscatto di
un'assicurazione sulla vita, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime
dei beni e ha dato atto dell'inesistenza di averi previdenziali da suddividere.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto
di quello stesso giorno il Pretore ha obbligato il convenuto a corrispondere
una provvigione ad litem di fr. 3000.– all'attrice, respingendo la
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da quest'ultima.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 25 aprile 2005 per
ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il
contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 1849.85 mensili, il
marito sia condannato a versarle fr. 200 000.– sulla base dell'art. 164
CC e gli atti siano rinviati al Pretore per nuova istruttoria sull'esistenza e
il valore di determinate azioni della __________ appartenenti al marito.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio, la costituzione del diritto di
abitazione, l'obbligo per il convenuto di versare all'attrice la metà del
valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita non sono impugnati. Al
proposito la sentenza impugnata ha assunto quindi carattere definitivo (art.
148.
cpv. 1 CC; Fankhauser
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000,
n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il contributo alimentare per la
moglie, il credito di fr. 200 000.– fondato dall'attrice sull'art. 164 CC e la richiesta di
rinviare gli atti al Pretore per l'istruzione di una nuova pretesa in
liquidazione del regime dei beni.
2.
Per
quanto riguarda il contributo alimentare, il primo giudice ha accertato che il
marito ha lavorato come artigiano specialista per le __________ fino al 2000,
quando l'azienda ha riorganizzato l'attività e ha messo a concorso i posti di
lavoro, sicché il convenuto si è trovato fuori dell'organigramma, inserito
temporaneamente in un gruppo di collaboratori senza posto fisso, con l'unica
prospettiva di essere annunciato al pool di riorientamento professionale. In
tale ruolo egli ha nondimeno continuato la sua attività fino al
31.
dicembre 2002, momento in cui è stato posto al beneficio del
pensionamento anticipato. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito di lui
in fr. 4067.10 mensili (rendita di prepensionamento) e il di lui fabbisogno
minimo in fr. 2481.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 485.65, assicurazioni RC fr.
100.
–, imposta di circolazione fr. 10.–, onere AVS fr. 85.90). Quanto alla
moglie, il Pretore ha constatato che praticamente essa non aveva mai lavorato e
ha escluso che potesse essere tenuta ormai a cominciare un'attività lucrativa,
fissando il fabbisogno minimo di lei in fr. 1633.50.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo
fr.
1100.
–, spese di elettricità fr. 119.05, premio della cassa malati fr. 414.45).
Appurato un ammanco, egli ha garantito al marito la copertura del fabbisogno
minimo e ha riconosciuto alla moglie la differenza, di fr. 1586.– mensili.
3.
In concreto il Pretore ha bensì richiamato, per determinare il contributo
alimentare dell'art. 125 CC, i criteri applicabili al mantenimento dopo il
divorzio, ma ha poi proceduto secondo il riparto dell'eccedenza mensile una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi stessi (sentenza
pag. 8, consid. 12). Tale modo di procedere è completamente errato. Il riparto
a metà dell'eccedenza trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù
del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo
scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare
va commisurato esclusivamente ai criteri dell'art. 125 CC, ovvero al precetto
del “debito mantenimento”. In base a tale norma, se non si può pretendere che
dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un
adeguato contributo di mantenimento. Dandosi un matrimonio di lunga durata, per
principio entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare, dopo il divorzio,
il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale
federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29
ottobre 2001, consid. 4c).
Nel caso
specifico la vita in comune è durata 38 anni, ciò che connota indubbiamente un
matrimonio di lunga durata (Gloor/
Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti
hanno quindi il diritto di mantenere il livello di vita precedente, il quale comprende
– come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per la
vecchiaia. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per garantire tale
continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne
le conseguenze, fermo restando che tutt'e due hanno il diritto di tenere per sé
almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con
richiami). In concreto il Pretore non ha accertato il tenore di vita avuto dai
coniugi durante la comunione domestica. L'appellante non se ne duole. Anzi,
rivendica un contributo alimentare di fr. 1849.85 mensili (in luogo dei fr.
1586.
– mensili decisi dal Pretore) calcolato proprio in base alla metà dell'eccedenza
cui crede di avere diritto anche dopo il divorzio. Il criterio è – si ripete –
erroneo. Dato ad ogni modo che, come si vedrà oltre, il convenuto non è in
grado di erogare all'appellante più di quanto ha stabilito il Pretore (né per
reddito né per sostanza), non è il caso che questa Camera riprenda i calcoli
sulla base di altri parametri.
4.
L'appellante
critica anzitutto il reddito di fr. 4067.10.– mensili che il Pretore ha imputato
al marito, affermando che questi ha liberamente scelto il prepensionamento,
onde la necessità di computargli il reddito di fr. 3915.10 che egli conseguiva
in precedenza. Ora, in materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto
a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte se quest'ultima
ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più, dando prova di
ragionevole impegno (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il
computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca
unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il reddito
ipotetico dev'essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata
l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la
situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc), non avendo
esso carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
Nel caso
in esame l'interessato ha 61 anni e la sua inattività lavorativa non è dovuta a
libera scelta, bensì alla soppressione del posto di lavoro. Dal fascicolo processuale
risulta che nel 2000, vista la riorganizzazione dell'attività alla centrale __________
gestita dalla __________, egli aveva bensì partecipato al concorso indetto
dall'azienda per rioccupare lo stesso posto di lavoro, ma senza successo (doc.
2, 3 e 4). Nonostante ciò, le __________ hanno accettato di tenerlo alle loro
dipendenze fino al 31 dicembre 2002, quando hanno definitivamente soppresso
l'impiego (doc. 5), ponendolo dal 1° gennaio 2003 in pensionamento anticipato
(doc. 6). Nelle circostanze descritte non si può pertanto affermare che il
marito abbia rinunciato a un lavoro alla sua portata e diminuito
ingiustificatamente la sua capacità di reddito per sottrarre mezzi da destinare
al mantenimento della famiglia. Quanto alla possibilità di computargli un
reddito ipotetico, l'appellante, nemmeno menziona quali attività e quali possibilità
di guadagno potrebbe avere una persona ultrasessantenne nelle condizioni in cui
si trova il marito. Del resto, è notorio che una persona, uomo o donna, dopo i
60.
anni non ha più apprezzabili possibilità di reinserirsi come lavoratore
dipendente nel mondo professionale. Ne segue che non soccorrono ragioni per scostarsi
in concreto da quanto l'interessato percepisce a titolo di rendita, ovvero fr.
4067.10
(doc. E). Su questo punto l'appello si rivela infondato.
5.
Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di
stralciare il premio della cassa malati, già dedotto dalla rendita mensile.
Dagli atti risulta in effetti che la Cassa pensioni __________ versa al
convenuto una rendita di fr. 4067.10 mensili lordi, dalla quale deduce fr.
465.75
per il premio della cassa malati
__________, fr. 15.40 per la quota sindacale __________ e fr. 11.– per il premio
“__________”, onde un netto di fr. 3574.95 (doc. E). Se non che, il Pretore ha
sì inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato il premio della cassa malati
di fr. 485.65, ma per determinare il contributo alimentare si è dipartito dal
reddito mensile lordo di 4067.–. In circostanze del genere il calcolo
del primo giudice riesce addirittura favorevole all'appellante, le deduzioni
ammontando in realtà a complessivi fr. 492.15. Ne segue che il convenuto non è
in grado di versare all'attrice più di fr. 1586.– mensili senza intaccare il
proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 3). Anche se per altri motivi
rispetto a quelli enunciati dal Pretore, pure su questo punto la sentenza
impugnata resiste dunque alla critica.
6.
Per
quel che è della pretesa fondata sull'art. 164 CC, il Pretore l'ha respinta
rilevando – in sintesi – che essa dev'essere considerata una misura a
protezione dell'unione coniugale e che nell'ambito della precedente procedura
cautelare i coniugi avevano già fissato un contributo alimentare per la moglie
di fr. 1800.– mensili. Stando al Pretore, quindi, la pretesa poteva entrare in
linea di conto solo dal 3 aprile 2002, mentre per quanto precedeva il 22
dicembre 1997 (udienza per il tentativo di conciliazione e accordo sull'assetto
della vita separata) essa era prescritta. Inoltre, sempre secondo il Pretore,
con la fissazione di un contributo sulla base dell'art. 125 CC la
rivendicazione decade, tanto più che in caso di scioglimento della comunione
domestica il dovere di corrispondere una somma a libera disposizione viene
meno, salvo che il coniuge richiedente continui ad assolvere i compiti assunti.
L'appellante ribadisce la richiesta, sostenendo che su imposizione del marito
essa non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa durante la comunione
domestica, che durante il lungo matrimonio il marito ha potuto beneficiare di
tutti i guadagni, che la norma tende a riequilibrare la situazione finanziaria
dei coniugi, che rivendicando essa un capitale la pretesa non è soggetta a
prescrizione e che l'importo di fr. 200 000.– corrisponde a fr. 5500.–
annui moltiplicati per la durata del matrimonio.
a) A
norma dell'art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o
alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione o impresa ha
diritto di ricevere regolarmente dall'altro una congrua somma di cui possa
disporre liberamente. Tale pretesa, che discende dagli effetti del matrimonio,
si applica per tutta la durata dell'unione e non decade né in caso di
sospensione della comunione domestica, né in caso di introduzione di una
domanda di divorzio, né in caso di pronuncia della separazione (DTF 114 II 306
consid. 4a; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 30a ad art. 164 CC; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar,
1998, n. 44 ad art. 164 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 233, n. 510).
b) In concreto l'attrice non chiede
una determinata indennità mensile a libera disposizione, bensì una somma in
capitale. Trattandosi di una pretesa che trae fondamento dal debito
mantenimento di un coniuge (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 484, n. 1186) e siccome al momento del divorzio vanno liquidati
tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, la rivendicazione fondata
sull'art. 164 CC rientra effettivamente nella liquidazione del regime dei beni
(Hausheer/ Reusser/Geiser, op.
cit., n. 42 ad art. 164 CC; Bräm/Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 44 ad art. 164 CC, n. 43 ad art. 164
CC). Ciò premesso, la questione è di sapere se nella fattispecie essa sia
fondata.
c) La
risposta è negativa. In primo luogo, contrariamente a quanto reputa il convenuto,
una pretesa ancorata all'art. 164 CC non può essere fatta valere per tutta la
durata del matrimonio, ma solo per l'anno precedente l'istanza e per il futuro
(art. 137 cpv. 2 CC ultima frase con rinvio all'art. 173 cpv. 3; DTF 115 II 205
consid. 4a). Nel caso precipuo entrerebbe in considerazione, quindi, solo il
periodo compreso dal 3 aprile 2003 fino alla pronuncia del divorzio. A parte
ciò – e a questo proposito il calcolo dell'eccedenza eseguito dal primo giudice
è significativo – dal 1° gennaio 2003 in poi, da quando cioè è stato posto in
pensionamento anticipato, il convenuto è stato tenuto dal primo giudice a
versare all'attrice tutto il reddito che eccede il suo fabbisogno minimo. Ora,
lo stanziamento di una somma a libera disposizione presuppone che il reddito
del debitore non sia già interamente destinato al mantenimento della famiglia
(DTF 114 II 306 consid. 4a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 234 n. 514; Hasenböhler
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 11 ad art. 164), come nella
fattispecie. Anche al riguardo l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
7.
Evocando il principio inquisitorio, l'appellante chiede infine il
rinvio degli atti al Pretore per un'istruttoria sull'esistenza e il valore di
50.
azioni della __________ acquisite dal marito nel 1997. Così argomentando,
essa disconosce però che nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei
beni non è retto dal principio inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l'applicazione di tale
principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier,
L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,
Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo
diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile
2001, pubblicata in ZBJV 138/2002 pag. 30).
Quanto
l'interessata formula potrebbe configurare invero nuova domanda. E l'art. 138
cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a formulare nuove conclusioni
davanti all'autorità cantonale superiore, purché tali conclusioni siano fondate
su fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. anche
Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 7 ad art. 138 CC con rinvio). Nel caso precipuo
l'appellante stessa ammette che l'esistenza delle azioni le era nota già in
prima sede, ma asserisce di avere taciuto poiché minacciata a più riprese dal
marito. Sta di fatto però che quest'ultima asserzione non è lontanamente resa
verosimile, mentre la deliberata omissione di una circostanza non permette di
ravvisare una domanda fondata su un fatto nuovo o su un mezzo di prova nuovo
nel senso dell'art. 423b cpv. 2 CPC. Al proposito l'appello va dunque
dichiarato irricevibile. Resta il fatto che dal carteggio fiscale del marito non
risulta l'esistenza di azioni della __________. Il caso va dunque segnalato all'autorità
fiscale in virtù dell'art. 185 cpv. 1 LT per accertamenti.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche
fosse dato il requisito dell'indigenza, per vero, nel caso specifico difettava
sin dall'inizio all'appello il requisito cumulativo della parvenza di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato
notificato alla controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
–
– .
Comunicazione
a:
–
Pretura del Distretto di Leventina;
–
Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, Bellinzona (consid. 7).
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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