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Decisione

11.2005.60

contributo di mantenimento - somma a libera disposizione

19 maggio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

petizione del 3 aprile 2003 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 25 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 4 aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1944) e AP 1 (1947) si sono sposati a __________ il 28

aprile 1967. Dal matrimonio sono nati J__________ (1968) e S__________ (1969).

Il marito ha lavorato per le __________ come artigiano nella centrale del __________.

La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica,

salvo gestire un chiosco nel 1997 per una stagione. Il 22 dicembre 1997 si è

tenuto davanti al Pretore del Distretto di Leventina un tentativo di

conciliazione chiesto da AO 1, durante il quale i coniugi hanno concordato –

tra l'altro – l'assetto della vita separata, con versamento alla moglie di un

contributo alimentare di fr. 1800.– mensili. Da quel momento essi vivono ognuno

per conto proprio. Dal 1° gennaio 2003 AO 1 è al beneficio del prepensionamento.

B. Il 3

aprile 2003 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto

di Leventina, chiedendo – previo conferimento di una provvigione ad litem

di fr. 3000.– o dell'assistenza giudiziaria – lo scioglimento del matrimonio

sulla base dell'art. 114 CC, un contributo alimentare di fr. 1849.85.– mensili

indicizzati, un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n.

781 RFD di __________, la suddivisione delle suppellettili e della mobilia

domestica, la metà della somma incassata dal marito in seguito alla vendita

della particella n. 4166 RFD di __________, la metà del valore d'acquisto della

particella n. 4123 RFD di __________, il versamento di fr. 200 000.– giusta l'art.

164 CC e la metà dell'avere di cassa pensione maturato dal marito in costanza

di matrimonio. Nella sua risposta del 17 giugno 2003 AO 1 ha aderito al

principio di divorzio e al diritto di abitazione, ha offerto alla moglie un contributo

alimentare di fr. 900.– mensili e per il resto ha postulato il rigetto della

petizione.

C. Il

Pretore ha trattato l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo

parziale e ha convocato le parti all'udienza del 18 luglio 2003, nel corso

della quale i coniugi hanno riaffermato la volontà di separarsi e di demandare

al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. In tale

occasione la moglie ha accettato che il contributo provvisionale pattuito il 22

dicembre 1997 fosse ridotto a fr. 1600.– mensili per i due mesi relativi al

periodo di riflessione. Decorso tale periodo, entrambe le parti hanno ribadito

le loro posizioni all'udienza del 26 maggio 2004, indetta per discutere i punti

ancora litigiosi, notificando svariati mezzi di prova. Dal 1° gennaio 2004 il

marito risulta avere poi versato alla moglie un contributo provvisionale di fr.

1500.– mensili. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 novembre

2004 AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1849.85 mensili

indicizzati senza limiti di tempo e il versamento di fr. 200 000.– sulla base

dell'art. 164 CC. Nel proprio memoriale del 19 novembre 2004 AO 1 ha rifiutato

ogni contributo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.

D. Con

sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione vita natural durante sulla

particella n. 781 RFD di __________, ha obbligato AO 1 a versare un contributo

di mantenimento per lei di fr. 1586.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 2004

senza limiti di tempo, oltre alla metà del valore di riscatto di

un'assicurazione sulla vita, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime

dei beni e ha dato atto dell'inesistenza di averi previdenziali da suddividere.

Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto

di quello stesso giorno il Pretore ha obbligato il convenuto a corrispondere

una provvigione ad litem di fr. 3000.– all'attrice, respingendo la

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da quest'ultima.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 25 aprile 2005 per

ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il

contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 1849.85 mensili, il

marito sia condannato a versarle fr. 200 000.– sulla base dell'art. 164

CC e gli atti siano rinviati al Pretore per nuova istruttoria sull'esistenza e

il valore di determinate azioni della __________ appartenenti al marito.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La pronuncia del divorzio, la costituzione del diritto di

abitazione, l'obbligo per il convenuto di versare all'attrice la metà del

valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita non sono impugnati. Al

proposito la sentenza impugnata ha assunto quindi carattere definitivo (art.

148.

cpv. 1 CC; Fankhauser

in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000,

n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il contributo alimentare per la

moglie, il credito di fr. 200 000.– fondato dall'attrice sull'art. 164 CC e la richiesta di

rinviare gli atti al Pretore per l'istruzione di una nuova pretesa in

liquidazione del regime dei beni.

2.

Per

quanto riguarda il contributo alimentare, il primo giudice ha accertato che il

marito ha lavorato come artigiano specialista per le __________ fino al 2000,

quando l'azienda ha riorganizzato l'attività e ha messo a concorso i posti di

lavoro, sicché il convenuto si è trovato fuori dell'organigramma, inserito

temporaneamente in un gruppo di collaboratori senza posto fisso, con l'unica

prospettiva di essere annunciato al pool di riorientamento professionale. In

tale ruolo egli ha nondimeno continuato la sua attività fino al

31.

dicembre 2002, momento in cui è stato posto al beneficio del

pensionamento anticipato. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito di lui

in fr. 4067.10 mensili (rendita di prepensionamento) e il di lui fabbisogno

minimo in fr. 2481.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 485.65, assicurazioni RC fr.

100.

–, imposta di circolazione fr. 10.–, onere AVS fr. 85.90). Quanto alla

moglie, il Pretore ha constatato che praticamente essa non aveva mai lavorato e

ha escluso che potesse essere tenuta ormai a cominciare un'attività lucrativa,

fissando il fabbisogno minimo di lei in fr. 1633.50.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo

fr.

1100.

–, spese di elettricità fr. 119.05, premio della cassa malati fr. 414.45).

Appurato un ammanco, egli ha garantito al marito la copertura del fabbisogno

minimo e ha riconosciuto alla moglie la differenza, di fr. 1586.– mensili.

3.

In concreto il Pretore ha bensì richiamato, per determinare il contributo

alimentare dell'art. 125 CC, i criteri applicabili al mantenimento dopo il

divorzio, ma ha poi proceduto secondo il riparto dell'eccedenza mensile una

volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi stessi (sentenza

pag. 8, consid. 12). Tale modo di procedere è completamente errato. Il riparto

a metà dell'eccedenza trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù

del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo

scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare

va commisurato esclusivamente ai criteri dell'art. 125 CC, ovvero al precetto

del “debito mantenimento”. In base a tale norma, se non si può pretendere che

dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,

inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un

adeguato contributo di mantenimento. Dandosi un matrimonio di lunga durata, per

principio entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare, dopo il divorzio,

il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale

federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29

ottobre 2001, consid. 4c).

Nel caso

specifico la vita in comune è durata 38 anni, ciò che connota indubbiamente un

matrimonio di lunga durata (Gloor/

Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti

hanno quindi il diritto di mantenere il livello di vita precedente, il quale comprende

– come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per la

vecchiaia. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per garantire tale

continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne

le conseguenze, fermo restando che tutt'e due hanno il diritto di tenere per sé

almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con

richiami). In concreto il Pretore non ha accertato il tenore di vita avuto dai

coniugi durante la comunione domestica. L'appellante non se ne duole. Anzi,

rivendica un contributo alimentare di fr. 1849.85 mensili (in luogo dei fr.

1586.

– mensili decisi dal Pretore) calcolato proprio in base alla metà dell'eccedenza

cui crede di avere diritto anche dopo il divorzio. Il criterio è – si ripete –

erroneo. Dato ad ogni modo che, come si vedrà oltre, il convenuto non è in

grado di erogare all'appellante più di quanto ha stabilito il Pretore (né per

reddito né per sostanza), non è il caso che questa Camera riprenda i calcoli

sulla base di altri parametri.

4.

L'appellante

critica anzitutto il reddito di fr. 4067.10.– mensili che il Pretore ha imputato

al marito, affermando che questi ha liberamente scelto il prepensionamento,

onde la necessità di computargli il reddito di fr. 3915.10 che egli conseguiva

in precedenza. Ora, in materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto

a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte se quest'ultima

ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più, dando prova di

ragionevole impegno (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il

computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca

unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kom­mentar zum

neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il reddito

ipotetico dev'essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata

l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la

situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc), non avendo

esso carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

Nel caso

in esame l'interessato ha 61 anni e la sua inattività lavorativa non è dovuta a

libera scelta, bensì alla soppressione del posto di lavoro. Dal fascicolo processuale

risulta che nel 2000, vista la riorganizzazione dell'attività alla centrale __________

gestita dalla __________, egli aveva bensì partecipato al concorso indetto

dall'azienda per rioccupare lo stesso posto di lavoro, ma senza successo (doc.

2, 3 e 4). Nonostante ciò, le __________ hanno accettato di tenerlo alle loro

dipendenze fino al 31 dicembre 2002, quando hanno definitivamente soppresso

l'impiego (doc. 5), ponendolo dal 1° gennaio 2003 in pensionamento anticipato

(doc. 6). Nelle circostanze descritte non si può pertanto affermare che il

marito abbia rinunciato a un lavoro alla sua portata e diminuito

ingiustificatamente la sua capacità di reddito per sottrarre mezzi da destinare

al mantenimento della famiglia. Quanto alla possibilità di computargli un

reddito ipotetico, l'appellante, nemmeno menziona quali attività e quali possibilità

di guadagno potrebbe avere una persona ultrasessantenne nelle condizioni in cui

si trova il marito. Del resto, è notorio che una persona, uomo o donna, dopo i

60.

anni non ha più apprezzabili possibilità di reinserirsi come lavoratore

dipendente nel mondo professionale. Ne segue che non soccorrono ragioni per scostarsi

in concreto da quanto l'interessato percepisce a titolo di rendita, ovvero fr.

4067.10

(doc. E). Su questo punto l'appello si rivela infondato.

5.

Per

quanto riguarda il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di

stralciare il premio della cassa malati, già dedotto dalla rendita mensile.

Dagli atti risulta in effetti che la Cassa pensioni __________ versa al

convenuto una rendita di fr. 4067.10 mensili lordi, dalla quale deduce fr.

465.75

per il premio della cassa malati

__________, fr. 15.40 per la quota sindacale __________ e fr. 11.– per il premio

“__________”, onde un netto di fr. 3574.95 (doc. E). Se non che, il Pretore ha

sì inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato il premio della cassa malati

di fr. 485.65, ma per determinare il contributo alimentare si è dipartito dal

reddito mensile lordo di 4067.–. In circostanze del genere il calcolo

del primo giudice riesce addirittura favorevole all'appellante, le deduzioni

ammontando in realtà a complessivi fr. 492.15. Ne segue che il convenuto non è

in grado di versare all'attrice più di fr. 1586.– mensili senza intaccare il

proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 3). Anche se per altri motivi

rispetto a quelli enunciati dal Pretore, pure su questo punto la sentenza

impugnata resiste dunque alla critica.

6.

Per

quel che è della pretesa fondata sull'art. 164 CC, il Pretore l'ha respinta

rilevando – in sintesi – che essa dev'essere considerata una misura a

protezione dell'unione coniugale e che nell'ambito della precedente procedura

cautelare i coniugi avevano già fissato un contributo alimentare per la moglie

di fr. 1800.– mensili. Stando al Pretore, quindi, la pretesa poteva entrare in

linea di conto solo dal 3 aprile 2002, mentre per quanto precedeva il 22

dicembre 1997 (udienza per il tentativo di conciliazione e accordo sull'assetto

della vita separata) essa era prescritta. Inoltre, sempre secondo il Pretore,

con la fissazione di un contributo sulla base dell'art. 125 CC la

rivendicazione decade, tanto più che in caso di scioglimento della comunione

domestica il dovere di corrispondere una somma a libera disposizione viene

meno, salvo che il coniuge richiedente continui ad assolvere i compiti assunti.

L'appellante ribadisce la richiesta, sostenendo che su imposizione del marito

essa non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa durante la comunione

domestica, che durante il lungo matrimonio il marito ha potuto beneficiare di

tutti i guadagni, che la norma tende a riequilibrare la situazione finanziaria

dei coniugi, che rivendicando essa un capitale la pretesa non è soggetta a

prescrizione e che l'importo di fr. 200 000.– corrisponde a fr. 5500.–

annui moltiplicati per la durata del matrimonio.

a) A

norma dell'art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o

alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione o impresa ha

diritto di ricevere regolarmente dall'altro una congrua somma di cui possa

disporre liberamente. Tale pretesa, che discende dagli effetti del matrimonio,

si applica per tutta la durata dell'unione e non decade né in caso di

sospensione della comunione domestica, né in caso di introduzione di una

domanda di divorzio, né in caso di pronuncia della separazione (DTF 114 II 306

consid. 4a; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edi­zione 1999, n. 30a ad art. 164 CC; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar,

1998, n. 44 ad art. 164 CC; Desche­naux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 233, n. 510).

b) In concreto l'attrice non chiede

una determinata indennità mensile a libera disposizione, bensì una somma in

capitale. Trattandosi di una pretesa che trae fondamento dal debito

mantenimento di un coniuge (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., pag. 484, n. 1186) e siccome al momento del divorzio vanno liquidati

tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, la rivendicazione fondata

sull'art. 164 CC rientra effettivamente nella liquidazione del regime dei beni

(Hausheer/ Reusser/Geiser, op.

cit., n. 42 ad art. 164 CC; Bräm/Hasen­böhler

in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 44 ad art. 164 CC, n. 43 ad art. 164

CC). Ciò premesso, la questione è di sapere se nella fattispecie essa sia

fondata.

c) La

risposta è negativa. In primo luogo, contrariamente a quanto reputa il convenuto,

una pretesa ancorata all'art. 164 CC non può essere fatta valere per tutta la

durata del matrimonio, ma solo per l'anno precedente l'istanza e per il futuro

(art. 137 cpv. 2 CC ultima frase con rinvio all'art. 173 cpv. 3; DTF 115 II 205

consid. 4a). Nel caso precipuo entrerebbe in considerazione, quindi, solo il

periodo compreso dal 3 aprile 2003 fino alla pronuncia del divorzio. A parte

ciò – e a questo proposito il calcolo dell'eccedenza eseguito dal primo giudice

è significativo – dal 1° gennaio 2003 in poi, da quando cioè è stato posto in

pensionamento anticipato, il convenuto è stato tenuto dal primo giudice a

versare all'attrice tutto il reddito che eccede il suo fabbisogno minimo. Ora,

lo stanziamento di una somma a libera disposizione presuppone che il reddito

del debitore non sia già interamente destinato al mantenimento della famiglia

(DTF 114 II 306 consid. 4a; Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley,

op. cit., pag. 234 n. 514; Hasen­böhler

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 11 ad art. 164), come nella

fattispecie. Anche al riguardo l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

7.

Evocando il principio inquisitorio, l'appellante chiede infine il

rinvio degli atti al Pretore per un'istruttoria sull'esistenza e il valore di

50.

azioni della __________ acquisite dal marito nel 1997. Così argomentando,

essa disconosce però che nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei

beni non è retto dal principio inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar,

Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l'applicazione di tale

principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier,

L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,

Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo

diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile

2001, pubblicata in ZBJV 138/2002 pag. 30).

Quanto

l'interessata formula potrebbe configurare invero nuova domanda. E l'art. 138

cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a formulare nuove conclusioni

davanti all'autorità cantonale superiore, purché tali conclusioni siano fondate

su fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. anche

Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kom­mentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 7 ad art. 138 CC con rinvio). Nel caso precipuo

l'appellante stessa ammette che l'esistenza delle azioni le era nota già in

prima sede, ma asserisce di avere taciuto poiché minacciata a più riprese dal

marito. Sta di fatto però che quest'ultima asserzione non è lontanamente resa

verosimile, mentre la deliberata omissione di una circostanza non permette di

ravvisare una domanda fondata su un fatto nuovo o su un mezzo di prova nuovo

nel senso dell'art. 423b cpv. 2 CPC. Al proposito l'appello va dunque

dichiarato irricevibile. Resta il fatto che dal carteggio fiscale del marito non

risulta l'esistenza di azioni della __________. Il caso va dunque segnalato all'autorità

fiscale in virtù dell'art. 185 cpv. 1 LT per accertamenti.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza

giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche

fosse dato il requisito dell'indigenza, per vero, nel caso specifico difettava

sin dall'inizio all'appello il requisito cumulativo della parvenza di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato

notificato alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– .

Comunicazione

a:

Pretura del Distretto di Leventina;

Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, Bellinzona (consid. 7).

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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