11.2005.61
Misure a protezione dell'unione coniugale
25 aprile 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.61
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
REDDITO IPOTETICO
art. 176 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.61
Lugano
25 aprile
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.108
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 13 febbraio 2001 da
AO 1
(ora patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 __________
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 aprile 2005 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 22
aprile 2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1955) e AA 1 (1953) si sono sposati a __________ il 18 luglio 1974. Dal matrimonio
sono nati D__________ (1974), L__________ (1977) e F__________ (1984). Il 5
febbraio 1997 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 14 marzo successivo.
Fatti
I coniugi si sono tuttavia riconciliati. Il 21 settembre 1999 la moglie ha
instato per una seconda conciliazione, ritirata il 15 novembre 1999 per
intervenuta riconciliazione. I coniugi si sono poi separati di fatto nel
gennaio del 2001, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale insieme
con il figlio F__________. A quel tempo il marito era titolare della ditta individuale
__________ __________ a __________. La moglie, che durante la vita in comune
non ha svolto praticamente alcuna attività lucrativa, lavorava come
collaboratrice domestica per privati.
B. Il
13 febbraio 2001 AA 1 si è rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di misure
a protezione dell'unione coniugale per ottenere, segnatamente ¿ già in via
cautelare e previo conferimento dell'assistenza giudiziaria ¿ l'autorizzazione
a vivere separata, l'affidamento del figlio, un contributo alimentare per sé di
fr. 1300.¿ mensili e uno per F__________ di fr. 700.¿ mensili (oltre
l'assegno familiare). Statuendo inaudita parte lo stesso giorno in luogo e vece
del Pretore, il Segretario assessore ha obbligato AP 1 a versare un contributo
alimentare per la moglie di fr. 300.¿ mensili e uno per il figlio di fr. 700.¿
mensili. All'udienza del 13 marzo 2001, indetta per discutere l'assetto
provvisionale e l'istanza a protezione dell'unione coniugale, AP 1si è opposto
a tutte le domande. Nel corso dell'istruttoria, il 31 dicembre 2001, AP 1 ha
poi ceduto la videoteca e il 31 dicembre 2002 si è trasferito a __________.
Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
limitandosi confermare le loro domande in memoriali scritti. Il 1° aprile 2005 AP
1 è rientrato in Svizzera e si è stabilito a __________
C. Statuendo
il 22 aprile 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato F__________ alla madre,
obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 225.¿
mensili dal 13 settembre 2002 e uno per F__________ di fr. 700.¿ mensili (oltre
l'assegno familiare) dal 13 febbraio 2001 al 12 settembre 2002. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 800.¿, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La procedura cautelare è
stata stralciata dai ruoli. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 aprile 2005 nel quale
chiede ¿ previo conferimento dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo
al ricorso ¿ di liberarlo dai contributi alimentari per moglie e figlio.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1.
Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.
5.
e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il
Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2
CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid.
2b/bb). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
Litigiosi
rimangono, in concreto, i contributi alimentari per la moglie e il figlio F__________.
A tal fine il Segretario assessore ha imputato al marito un reddito ipotetico
di fr. 3200.¿ netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2500.¿
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr.
1000.
¿, premio della cassa malati fr. 267.90, imposta di circolazione fr.
53.
, onere fiscale fr. 50.¿). Quanto alla moglie, egli ha accertato il
reddito di lei in fr. 2700.¿ netti mensili e un fabbisogno minimo di
fr. 2600.¿ mensili fino al settembre del 2002 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, locazione e spese
accessorie fr. 1150.¿, premio della cassa malati
fr. 98.90, onere fiscale fr. 100.¿), ridotto in seguito a fr. 2450.¿
mensili per la contrazione del minimo esistenziale a fr. 1100.¿. Il fabbisogno
in denaro di F__________ è stato valutato in fr. 1920.¿ mensili. Constatato un
ammanco, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto il proprio fabbisogno
minimo, attribuendo il resto (fr. 700.¿ ) a F__________ fino alla maggiore età
(12 settembre 2002). Dopo di allora, accertata un'eccedenza di fr. 950.¿, egli
ha posto a carico del convenuto un contributo alimentare per la moglie di fr.
225.
¿ mensili dal 13 settembre 2002.
3.
Quanto al reddito
del marito, in particolare, il Segretario assessore ha ritenuto non convincente
la diminuzione della capacità lucrativa fatta valere dall'interessato, sia
perché in sospetta concomitanza con la separazione di fatto dei coniugi, sia
perché la cessazione dell'attività indipendente era dovuta a scelta unilterale
del convenuto (e non certo al fallimento dell'azienda), sia perché
l'interessato si era limitato ad allegare l'impossibilità di trovare un nuovo
lavoro, senza però renderla verosimile. In definitiva, tenuto conto che né
l'età né lo stato di salute compromettono la potenzialità lucrativa del
soggetto, il Segretario assessore ha imputato al convenuto un reddito
potenziale di fr. 3200.¿ mensili.
4.
L'appellante
contesta, appunto, il reddito potenziale. Ricorda che al momento in cui la
moglie ha presentato l'istanza a protezione dell'unione coniugale egli lavorava
come indipendente, con un guadagno di soli fr. 1000.¿ mensili, vivendo per lo
più grazie a prestiti. Costretto nel dicembre del 2001 a vendere la videoteca,
egli non ha più trovato un'attività. Tra il marzo e il luglio del 2002 egli
avrebbe percipito, inoltre, soli fr. 2700.¿ mensili di indennità straordinarie,
dopo di che è tornato in Italia dalla sua famiglia d'origine. Egli soggiunge
che il reddito di fr. 3200.¿ mensili stabilito dal Segretario assessore si
riferisce al guadagno da lui conseguito nel biennio 1997/98, mentre il reddito
della sua attività tra il 1999 e il 2001 ammonta in media a fr. 1371.60
mensili. Infine il convenuto nega che nel suo caso si possa parlare, come
reputa il Segretario assessore, di disimpegno professionale manifesto e programmato.
Ceduta la videoteca perché deficitaria, egli si è semplicemente rivolto alla
Cassa disoccupazione per ottenere le relative indennità e trovare un nuovo
impiego.
a) I
criteri preposti al calcolo dei contributi alimentari nelle cause a protezione
dell'unione coniugale sono già stati enunciati dal Segretario assessore
(sentenza impugnata, pag. 2). In proposito basti rammentare
che, per quanto riguarda i redditi, il giudice non è tenuto a fondarsi sul
guadagno effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha la
possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato
il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il
computo di entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca
unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Le entrate
potenziali devono essere però alla concreta portata dell'interessato,
considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,
oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con
rinvii). La fissazione di un reddito ipotetico non ha, invero, carattere di
penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
b) Nella
fattispecie il convenuto è stato titolare dal 1993 al 31 dicembre 2001 della
ditta individuale __________, attivandosi contemporaneamente nella vendita di
apparecchi radio/TV e di macchine da caffè (interrogatorio formale del 31 maggio
2001, risposta n. 4). Egli dichiara di avere ritratto da tale attività fr. 36 000.¿ annui
nel biennio 1995/96, fr. 44 000.¿ nel biennio successivo, fr. 8389.20 nel 1999, fr. 26 775.40 nel
2000.
e fr. 14 213.25 nel 2001 (appello, pag. 5 a metà). Ceduta la ditta, egli non
ha potuto riscuotere indennità di disoccupazione, non avendo esercitato nei due
anni precedenti
un'attività dipendente soggetta a contribuzione (doc. 49), ma ha
ricevuto 120 indennità straordinarie di disoccupazione (doc. 50), incassando
mediamente fra il marzo e il luglio del 2002 fr. 2668.¿ mensili (doc. 56).
Intanto, nel febbraio del 2002, egli ha presentato una domanda di sostegno sociale
(doc. 41), ottenendo una prestazione di fr. 2230.¿ mensili dal marzo di
quell'anno (doc. 61).
c) Ciò
posto, accertato che il convenuto non ha più un'attività indipendente (ha ceduto
la ditta nel dicembre del 2002) e nemmeno risulta averne una dipendente, la
questione è di sapere quale reddito egli possa ragionevolmente e concretamente
conseguire (sopra, consid. a). Il Segretario assessore l'ha stimato in fr.
3200.
¿ mensili, ritenuti equi e realistici già per il fatto che corrispondono a
quanto lo stesso convenuto aveva indicato all'udienza del 13 gennaio 2001
(riassunto scritto, pag. 5) e ancora nelle sue conclusioni scritte dell'11
febbraio 2003 (pag. 3).
d) Intanto
va precisato subito che l'appellante non può considerarsi un soggetto ormai escluso
definitivamente dal mondo del lavoro, anche se non ha più un impiego dal
febbraio del 2002. È vero che nulla di preciso è dato di sapere sulla sua
formazione professionale. È altrettanto vero però che almeno come venditore
egli ha maturato un'esperienza pluriennale. Ammettere che un uomo di cinquant'anni
senza documentate affezioni fisiche o psichiche suscettibili di limitarne la
capacità lucrativa non sia più in grado di svolgere il benché minimo lavoro
significherebbe ¿ sostanzialmente ¿ consentire a un coniuge di abdicare senza
conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Nulla induce a ritenere
in concreto, per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione
di misure a protezione dell'unione coniugale, che compiendo un ragionevole
sforzo egli non possa reperire un'attività analoga a quella svolta. È possibile
che egli non ritrovi un lavoro identico al precedente, ma l'esigenza di
sostenere debitamente la famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale in ogni modo sulla
libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3).
e) Si
aggiunga che nella fattispecie l'interessato nemmeno risulta avere condotto
con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. La situazione
generale sul mercato del lavoro è altalenante, ma non proibitiva. Che egli non
possa fa capo all'assicurazione contro la disoccupazione poco importa, non potendosi
presumere nelle circostanze del caso che egli sia un disoccupato cronico, per
tacere del fatto che il diritto della famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione
perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67). Inoltre ¿ si ripete ¿ niente di
concreto egli consta avere intrapreso una volta esaurite le 120 indennità
straordinarie di disoccupazione (sopra, lett. b).
f)
Quanto al reddito di fr. 3200.¿ netti mensili stimato dal Segretario
assessore, esso appare alla sua portata. Al riguardo, per altro, neppure
l¿appellante pretende il contrario. Egli evoca l'andamento della sua attività
di indipendente, dimenticando di avere ammesso che guadagnava, al momento in
cui la moglie ha presentato l'istanza a protezione dell'unione coniugale, una
cifra analoga (riassunto scritto del 13 marzo 2001, pag. 5). Quanto alle
indennità di disoccupazione straordinaria (fr. 2668.¿ mensili), esse poco
giovano, giacché un conto è quanto un coniuge riceve come disoccupato e un
altro ¿ determinante ¿ è quanto egli può guadagnare esercitando un'attività
professionale. In definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario,
nella fattispecie la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico
resiste alla critica.
5.
L'appellante
fa valere che il suo fabbisogno mensile non è di soli fr. 2500.¿, bensì di fr.
3500.
¿ mensili, dovendosi tenere calcolo di fr. 1150.¿ mensili per la locazione
(come per la moglie), di fr. 250.¿ per l'onere fiscale e di una somma
indeterminata per i costi d'automobile.
a)
Per quel che riguarda il costo dell'alloggio, l'appellante ha lasciato
il 1° aprile 2002 l'appartamento coniugale di Vezia per trasferirsi prima dal
fratello e poi, dal 1° gennaio 2003, in Italia. Il Segretario assessore gli ha
riconosciuto una spesa di fr. 1000.¿ mensili, come lui stesso aveva indicato
nel memoriale conclusivo dell'11 febbraio 2003 (pag. 4). In questa sede egli
rivendica fr. 1150.¿, ma la sola parità di trattamento con la moglie non
giustifica il riconoscimento di spese inesistenti (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2004.144 del 20 novembre 2004, consid. 3b). Su questo punto non v'è
motivo di scostarsi dalla pigione ammessa dal Segretario assessore.
b)
Quanto all'onere fiscale, l'appellante si
limita a rilevare di non capire perché alla moglie siano stati riconosciuti fr.
100.
¿ mensili per rapporto ai fr. 50.¿ inseriti nel suo fabbisogno. Così
argomentando, egli trascura però che la pensione alimentare è
tassata nella partita fiscale del coniuge beneficiario (¿altri redditi¿: art.
22.
LT), mentre è dedotta dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett.
c LT). Oltre a ciò, egli non spiega perché la valutazione del primo giudice
sarebbe erronea né, tanto meno (il memoriale non contiene alcuna stima dei
valori imponibili e delle deduzioni applicabili), perché tale onere dovrebbe
ammontare a fr. 250.¿ mensili. Insufficientemente motivato, al proposito il
rimedio si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
c)
In merito ai costi d'automobile, l'appellante dà
la spesa per scontata, senza nemmeno quantificarla. Ora, chi esercita
un'attività
professionale non ha diritto di vedersi riconoscere per ciò soltanto le spese
di trasferta con un veicolo privato. In situazioni di ristrettezza economica
(come quella in esame) l'indennità per l'uso di un veicolo privato a scopi
professionali si giustifica solo ove l'interessato non possa ragionevolmente
far capo ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14
settembre 2005, consid. 5b). Il convenuto non pretende che l'automobile gli sia
necessaria perché,
esercitando
come venditore, i tempi di lavoro sarebbero irregolari o incompatibili con
quelli del treno o del bus oppure perché egli dovrebbe assicurare servizi fuori
orario. Tutto quanto gli si può riconoscere nella fattispecie, dunque, è il costo
del mezzo pubblico. All'atto pratico l'importo di fr. 53.40 mensili ammesso dal
Segretario assessore copre verosimilmente,
con l'arrotondamento del fabbisogno minimo (fr. 29.¿),
l'uso dei mezzi pubblici a media distanza. Ne discende che pure su quest'ultimo
punto l'appello si rivela infondato.
6.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali,
essi seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è
il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato per osservazioni e non ha cagionato spese presumibili. In questa sede
l'appellante postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma la richiesta
non può essere accolta, poiché l'appello risultava privo fin dall'inizio di
ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere
stato notificato alla controparte. Delle modeste condizioni economiche in cui
versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto
possibile la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.¿
b)
spese fr. 50.¿
fr.
250.¿
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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