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Decisione

11.2005.61

Misure a protezione dell'unione coniugale

25 aprile 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono tuttavia riconciliati. Il 21 settembre 1999 la moglie ha

instato per una seconda conciliazione, ritirata il 15 novembre 1999 per

intervenuta riconciliazione. I coniugi si sono poi separati di fatto nel

gennaio del 2001, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale insieme

con il figlio F__________. A quel tempo il marito era titolare della ditta individuale

__________ __________ a __________. La moglie, che durante la vita in comune

non ha svolto praticamente alcuna attività lucrativa, lavorava come

collaboratrice domestica per privati.

B. Il

13 febbraio 2001 AA 1 si è rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di misure

a protezione dell'unione coniugale per ottenere, segnatamente ¿ già in via

cautelare e previo conferimento dell'assistenza giudiziaria ¿ l'autorizzazione

a vivere separata, l'affidamento del figlio, un contributo alimentare per sé di

fr. 1300.¿ mensili e uno per F__________ di fr. 700.¿ mensili (oltre

l'assegno familiare). Statuendo inaudita parte lo stesso giorno in luogo e vece

del Pretore, il Segretario assessore ha obbligato AP 1 a versare un contributo

alimentare per la moglie di fr. 300.¿ mensili e uno per il figlio di fr. 700.¿

mensili. All'udien­za del 13 marzo 2001, indetta per discutere l'assetto

provvisionale e l'istanza a protezione dell'unione coniugale, AP 1si è opposto

a tutte le domande. Nel corso dell'istruttoria, il 31 dicembre 2001, AP 1 ha

poi ceduto la videoteca e il 31 dicembre 2002 si è trasferito a __________.

Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

limitandosi confermare le loro domande in memoriali scritti. Il 1° aprile 2005 AP

1 è rientrato in Svizzera e si è stabilito a __________

C. Statuendo

il 22 aprile 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato F__________ alla madre,

obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 225.¿

mensili dal 13 settembre 2002 e uno per F__________ di fr. 700.¿ mensili (oltre

l'assegno familiare) dal 13 febbraio 2001 al 12 settembre 2002. Le spese, con

una tassa di giustizia di fr. 800.¿, sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La procedura cautelare è

stata stralciata dai ruoli. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 aprile 2005 nel quale

chiede ¿ previo conferimento dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo

al ricorso ¿ di liberarlo dai contributi alimentari per moglie e figlio.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1.

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.

5.

e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il

Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2

CPC). L'esa­me dei fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid.

2b/bb). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

Litigiosi

rimangono, in concreto, i contributi alimentari per la moglie e il figlio F__________.

A tal fine il Segretario assessore ha imputato al marito un reddito ipotetico

di fr. 3200.¿ netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2500.¿

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr.

1000.

¿, premio della cassa malati fr. 267.90, imposta di circolazione fr.

53.

, onere fiscale fr. 50.¿). Quanto alla moglie, egli ha accertato il

reddito di lei in fr. 2700.¿ netti mensili e un fabbisogno minimo di

fr. 2600.¿ mensili fino al settembre del 2002 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, locazione e spese

accessorie fr. 1150.¿, premio della cassa malati

fr. 98.90, onere fiscale fr. 100.¿), ridotto in seguito a fr. 2450.¿

mensili per la contrazione del minimo esistenziale a fr. 1100.¿. Il fabbisogno

in denaro di F__________ è stato valutato in fr. 1920.¿ mensili. Constatato un

ammanco, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto il proprio fabbisogno

minimo, attribuendo il resto (fr. 700.¿ ) a F__________ fino alla maggiore età

(12 settembre 2002). Dopo di allora, accertata un'eccedenza di fr. 950.¿, egli

ha posto a carico del convenuto un contributo alimentare per la moglie di fr.

225.

¿ mensili dal 13 settembre 2002.

3.

Quanto al reddito

del marito, in particolare, il Segretario assessore ha ritenuto non convincente

la diminuzione della capacità lucrativa fatta valere dall'interessato, sia

perché in sospetta concomitanza con la separazione di fatto dei coniugi, sia

perché la cessazione dell'attività indipendente era dovuta a scelta unilterale

del convenuto (e non certo al fallimento dell'azienda), sia perché

l'interessato si era limitato ad allegare l'impossibilità di trovare un nuovo

lavoro, senza però renderla verosimile. In definitiva, tenuto conto che né

l'età né lo stato di salute compromettono la potenzialità lucrativa del

soggetto, il Segretario assessore ha imputato al convenuto un reddito

potenziale di fr. 3200.¿ mensili.

4.

L'appellante

contesta, appunto, il reddito potenziale. Ricorda che al momento in cui la

moglie ha presentato l'istanza a protezione dell'unione coniugale egli lavorava

come indipendente, con un guadagno di soli fr. 1000.¿ mensili, vivendo per lo

più grazie a prestiti. Costretto nel dicembre del 2001 a vendere la videoteca,

egli non ha più trovato un'attività. Tra il marzo e il luglio del 2002 egli

avrebbe percipito, inoltre, soli fr. 2700.¿ mensili di indennità straordinarie,

dopo di che è tornato in Italia dalla sua famiglia d'origine. Egli soggiunge

che il reddito di fr. 3200.¿ mensili stabilito dal Segretario assessore si

riferisce al guadagno da lui conseguito nel biennio 1997/98, mentre il reddito

della sua attività tra il 1999 e il 2001 ammonta in media a fr. 1371.60

mensili. Infine il convenuto nega che nel suo caso si possa parlare, come

reputa il Segretario assessore, di disimpegno professionale manifesto e programmato.

Ceduta la videoteca perché deficitaria, egli si è semplicemente rivolto alla

Cassa disoccupazione per ottenere le relative indennità e trovare un nuovo

impiego.

a) I

criteri preposti al calcolo dei contributi alimentari nelle cause a protezione

dell'unione coniugale sono già stati enunciati dal Segretario assessore

(sentenza impugnata, pag. 2). In proposito basti rammentare

che, per quanto riguarda i redditi, il giudice non è tenuto a fon­darsi sul

guadagno effettivamen­te conseguito da una parte. Se quest'ultima ha la

possibilità di guadagnare di più dando prova di ragione­vole impegno, fa stato

il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il

computo di entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca

unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Le entrate

potenziali devono essere però alla concreta portata dell'interessato,

considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,

oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con

rinvii). La fissazione di un reddito ipotetico non ha, invero, carattere di

penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase).

b) Nella

fattispecie il convenuto è stato titolare dal 1993 al 31 dicembre 2001 della

ditta individuale __________, attivandosi contemporaneamente nella vendita di

apparecchi radio/TV e di macchine da caffè (interrogatorio formale del 31 maggio

2001, risposta n. 4). Egli dichiara di avere ritratto da tale attività fr. 36 000.¿ annui

nel biennio 1995/96, fr. 44 000.¿ nel biennio successivo, fr. 8389.20 nel 1999, fr. 26 775.40 nel

2000.

e fr. 14 213.25 nel 2001 (appello, pag. 5 a metà). Ceduta la ditta, egli non

ha potuto riscuotere indennità di disoccupazione, non avendo esercitato nei due

anni precedenti

un'attività dipendente soggetta a contribuzione (doc. 49), ma ha

ricevuto 120 indennità straordinarie di disoccupazione (doc. 50), incassando

mediamente fra il marzo e il luglio del 2002 fr. 2668.¿ mensili (doc. 56).

Intanto, nel febbraio del 2002, egli ha presentato una domanda di sostegno sociale

(doc. 41), ottenendo una prestazione di fr. 2230.¿ mensili dal marzo di

quell'anno (doc. 61).

c) Ciò

posto, accertato che il convenuto non ha più un'attività indipendente (ha ceduto

la ditta nel dicembre del 2002) e nemmeno risulta averne una dipendente, la

questione è di sapere quale reddito egli possa ragionevolmente e concretamente

conseguire (sopra, consid. a). Il Segretario assessore l'ha stimato in fr.

3200.

¿ mensili, ritenuti equi e realistici già per il fatto che corrispondono a

quanto lo stesso convenuto aveva indicato all'udienza del 13 gennaio 2001

(riassun­to scritto, pag. 5) e ancora nelle sue conclusioni scritte del­l'11

febbraio 2003 (pag. 3).

d) Intanto

va precisato subito che l'appellante non può considerarsi un soggetto ormai escluso

definitivamente dal mondo del lavoro, anche se non ha più un impiego dal

febbraio del 2002. È vero che nulla di preciso è dato di sapere sulla sua

formazione professionale. È altrettanto vero però che almeno come venditore

egli ha maturato un'esperienza pluriennale. Ammettere che un uomo di cinquant'anni

senza documentate affezioni fisiche o psichiche suscettibili di limitarne la

capaci­tà lucrativa non sia più in grado di svolgere il benché minimo lavoro

significherebbe ¿ sostanzialmente ¿ consentire a un coniuge di abdicare senza

conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Nulla induce a ritenere

in concreto, per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione

di misure a protezione dell'unione coniugale, che compiendo un ragionevole

sforzo egli non possa reperire un'attività analoga a quella svolta. È possibile

che egli non ritrovi un lavoro identico al precedente, ma l'esigenza di

sostenere debitamente la famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale in ogni modo sulla

libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3).

e) Si

aggiunga che nella fattispecie l'interessato nemmeno risul­ta avere condotto

con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. La situazione

generale sul merca­to del lavoro è altalenante, ma non proibitiva. Che egli non

possa fa capo all'assicurazione contro la disoccupazione poco importa, non potendosi

presumere nelle circostanze del caso che egli sia un disoccupato cronico, per

tacere del fatto che il diritto della famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione

perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67). Inol­tre ¿ si ripete ¿ niente di

concreto egli consta avere intrapreso una volta esaurite le 120 indennità

straordinarie di disoccupazione (sopra, lett. b).

f)

Quanto al reddito di fr. 3200.¿ netti mensili stimato dal Segretario

assessore, esso appare alla sua portata. Al riguardo, per altro, neppure

l¿appellante pretende il contrario. Egli evoca l'andamento della sua attività

di indipendente, dimentican­do di avere ammesso che guadagnava, al momento in

cui la moglie ha presentato l'istanza a protezione dell'unione coniu­gale, una

cifra analoga (riassunto scritto del 13 marzo 2001, pag. 5). Quanto alle

indennità di disoccupazione straordinaria (fr. 2668.¿ mensili), esse poco

giovano, giacché un conto è quanto un coniuge riceve come disoccupato e un

altro ¿ determinante ¿ è quanto egli può guadagnare esercitando un'attività

professionale. In definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario,

nella fattispecie la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico

resiste alla critica.

5.

L'appellante

fa valere che il suo fabbisogno mensile non è di soli fr. 2500.¿, bensì di fr.

3500.

¿ mensili, dovendosi tenere calcolo di fr. 1150.¿ mensili per la locazione

(come per la moglie), di fr. 250.¿ per l'onere fiscale e di una somma

indeterminata per i costi d'automobile.

a)

Per quel che riguarda il costo dell'alloggio, l'appellante ha la­sciato

il 1° aprile 2002 l'appartamento coniugale di Vezia per trasferirsi prima dal

fratello e poi, dal 1° gennaio 2003, in Italia. Il Segretario assessore gli ha

riconosciuto una spesa di fr. 1000.¿ mensili, come lui stesso aveva indicato

nel memoriale conclusivo dell'11 febbraio 2003 (pag. 4). In questa sede egli

rivendica fr. 1150.¿, ma la sola parità di trattamento con la moglie non

giustifica il riconoscimento di spese inesistenti (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2004.144 del 20 novembre 2004, consid. 3b). Su questo punto non v'è

motivo di scostarsi dalla pigione ammessa dal Segretario assessore.

b)

Quanto all'onere fiscale, l'appellante si

limita a rilevare di non capire perché alla moglie siano stati riconosciuti fr.

100.

¿ mensili per rapporto ai fr. 50.¿ inseriti nel suo fabbisogno. Così

argomentando, egli trascura però che la pensione alimentare è

tassata nella partita fiscale del coniuge beneficiario (¿altri redditi¿: art.

22.

LT), mentre è dedotta dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett.

c LT). Oltre a ciò, egli non spiega perché la valutazione del primo giudice

sarebbe erronea né, tanto meno (il memoriale non contiene alcuna stima dei

valori imponibili e delle deduzioni applicabili), perché tale onere dovrebbe

ammontare a fr. 250.¿ mensili. Insufficientemente motivato, al proposito il

rimedio si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

c)

In merito ai costi d'automobile, l'appellante dà

la spesa per scontata, senza nemmeno quantificarla. Ora, chi esercita

un'attività

professionale non ha diritto di vedersi riconoscere per ciò soltanto le spese

di trasferta con un veicolo privato. In situazioni di ristrettezza economica

(come quella in esame) l'indennità per l'uso di un veicolo privato a scopi

professionali si giustifica solo ove l'interessato non possa ragionevolmente

far capo ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14

settembre 2005, consid. 5b). Il convenuto non pretende che l'automobile gli sia

necessaria perché,

esercitando

come venditore, i tempi di lavoro sarebbero irregolari o incompatibili con

quelli del treno o del bus oppure perché egli dovrebbe assicurare servizi fuori

orario. Tutto quanto gli si può riconoscere nella fattispecie, dunque, è il costo

del mezzo pubblico. All'atto pratico l'importo di fr. 53.40 mensili ammesso dal

Segretario assessore copre verosimilmente,

con l'arrotondamento del fabbisogno minimo (fr. 29.¿),

l'uso dei mezzi pubblici a media distanza. Ne discende che pure su quest'ultimo

punto l'appello si rivela infondato.

6.

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta

di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali,

essi seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è

il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato

intimato per osservazioni e non ha cagionato spese presumibili. In questa sede

l'appellante postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma la richiesta

non può essere accolta, poiché l'appello risultava privo fin dall'inizio di

ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere

stato notificato alla controparte. Delle modeste condizioni economiche in cui

versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto

possibile la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.¿

b)

spese fr. 50.¿

fr.

250.¿

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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