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Decisione

11.2005.62

divorzio - provvigione ad litem

20 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali si sono limitati a discutere le conseguenze economiche della separazione.

Nelle condizioni descritte non si ravvisano dunque indizi che comprovino “gravi

motivi” nell'accezione dell'art. 115 CC.

5. Per

quel che riguarda gli oneri processuali e le ripetibili, il Segre­tario

assessore ha ritenuto giustificato porli a carico dell'attrice “in particolare

dal venir meno della probabilità di esito favorevole della sua richiesta a

partire dal momento della presentazione della risposta”. L'appellante non

contesta gli ammontari, ma il riparto, chiedendo l'addebito integrale di oneri

processuali e ripetibili al convenuto.

a) Secondo

l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare

all'altra le tasse, spese giudiziarie e le ripetibili. L'art. 148 cpv. 2 CPC

prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può procedere a un

diverso addebito. Quest'ultima norma ha carattere discrezionale, ma il giudice

che rinuncia ad applicarla deve per lo meno motivare la sua decisione. Se è vero

difatti che in materia di oneri processuali e di ripetibili egli gode di ampia

autonomia, è anche vero che tale latitudine di apprezzamento trova i suoi

limiti nel divieto dell'eccesso o dell'abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 32 ad

art. 148). Occorre esaminare pertanto se ragioni pertinenti giustifichino in

concreto di scostarsi dal principio della soccombenza.

b) Nella

fattispecie il Segretario assessore rileva che, dopo avere preso conoscenza

della risposta, l'attrice avrebbe dovuto capire come la sua azione di divorzio

non avrebbe più avuto alcuna probabilità di buon esito. L'opinione è pertinen­te.

Sta di fatto che, fino all'introduzione della risposta, l'attrice poteva fare assegnamento

in buona fede sull'assenso della contropar­te, né dagli atti emergono indizi

che avrebbero dovuto indur­la prima di allora a presumere una ritrattazione. Ed

effettivamente il marito ha lasciato che l'attrice promuovesse causa, partecipando

altresì a udienze cautelari e d'istruttoria, salvo poi revocare il consenso al

divorzio nella risposta di merito. Certo, nulla gli impediva di agire in tal

modo (sopra, consid. 3). Egli non può pretendere tuttavia di sfuggire alle

conseguenze economiche di tale scelta. In applicazione dell'art. 148 cpv. 2 CPC

gli oneri processuali e le ripetibili maturati fino alla risposta di merito

andavano posti – almeno in parte – a carico di lui. La giurisprudenza zurighese

ha già avuto modo di affermare del resto che, nell'ambito di una procedura di

divorzio su richiesta comune, dandosi revoca del consenso i costi del processo

vanno addebitati alle parti – di massima – in ragione di metà ciascuno (ZR

100/2001 pag. 119 n. 37).

c) Nelle

circostanze descritte il Segretario assessore avrebbe dovuto, quindi, suddividere

equamente gli oneri processuali e le ripetibili. A ciò deve supplire ora la

Camera. E siccome il riparto della tassa di giustizia, delle spese e delle

ripetibili deve avvenire d'ufficio, indipendentemente dal fatto che la controparte

vi acconsenta o vi si opponga, poco giova interpellare il convenuto in questa

Considerandi

sede. In definitiva, visto quanto precede, fino al 29 ottobre 2004 appare equo

porre gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e

compensare le ripetibili. Per il lasso di tempo che segue si giustifica invece

di addebitare il tutto all'attrice. In sintesi, la tassa di giustizia di fr.

800.

– va dunque addossata per tre quarti all'attrice e per il resto al

convenuto, cui va riconosciuta un'indennità per ripetibili ridotte. Tenuto

calcolo che tale somma deve coprire l'onorario del legale, le spese, l'imposta

sul valore aggiunto, e che dopo il 29 ottobre 2004 il patrocinatore del

convenuto ha partecipato a tre udienze (due in ambito provvisionale e una nella

procedura di merito), un'indennità di fr. 1500.– appare adeguata. L'appello

deve quindi essere accolto entro tali limiti.

6.

Con

l'appello l'attrice chiede che il marito sia tenuto a versarle una provvigione ad

litem di fr. 2500.– o, in subordine, che le sia accordato il

beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, l'obbligo per un coniuge di fornire

una provvigione di causa all'altro si configura come una misura provvisionale giusta

l'art. 137 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26 aprile

2004, consid. 1; Leuenberger

in: Schwenzer, Praxiskommentar Schei­dungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art.

137.

CC). La richiesta di provvigione andava introdotta pertanto dinanzi al

Pretore (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 2 ad art. 377; I CCA, sentenza inc. 11.2001.130 del 18 ottobre 2002,

consid. 17). Se non che, in concreto l'eventuale trasmissione al Pretore (art.

126.

CPC) sarebbe stata ormai senza senso. Una provvigione di

causa è destinata infatti per sua natura – e così era già nel vecchio diritto

del divorzio (Bühler/Spühler in:

Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese

future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura di un

ricorso) o a ricuperare esborsi già affrontati. L'appellante non sostiene che

nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. In concreto al

momento di chiedere la provvigione l'appello era ormai pendente e nessun atto

processuale si rendeva più necessario da parte della patrocinatrice

dell'appellante. Chiedere una provvigione a quel momento era quindi troppo

tardi.

7.

Gli

oneri processuali dell'appello seguirebbero la vicendevole soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC). Si rinuncia tuttavia a riscuotere l'esigua quota di spese che

graverebbe l'appellato, così come non è il caso di attribuire ripetibili, il

ricorso non essendo stato intimato e non avendo causato costi presumibili. La

domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere

accolta, poiché la richiedente avrebbe previamente dovuto postulare una

provvigione ad litem davanti al Pretore. Delle disagiate condizioni

economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, nondimeno, contenendo nei

limiti del possibile la tassa di giustizia.

8.

La

conduzione del processo da parte della patrocinatrice dell'appellante dopo

avere preso conoscenza della risposta in cui il convenuto revocava l'assenso al

divorzio non manca di lasciare gravemente perplessi. Continuare in simili

circostanze una causa di stato su richiesta comune senza pretendere nemmeno in

subordine l'esistenza di un “grave motivo” unilaterale a norma dell'art. 115 CC

(anzi, escudendolo, salvo poi invocarlo in appello: sopra, consid. 4) denota

una strategia logicamente indifendibile e oggettivamente irragionevole che un

cliente ha il diritto di non

aspettarsi.

L'PA 2 è avvertita che, dovesse questa Camera ravvisare casi del genere, la

sentenza sarà trasmessa come segnalazione anche all'autorità disciplinare (art.

25.

LAvv).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n.

2 della sentenza impugnata è riformato:

La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono

poste per tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico del

convenuto, al quale l'attrice rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia ridotta fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di una provvigione ad litem è irricevibile.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

5. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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