11.2005.64
contributo alimentare per il figlio
19 maggio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2005.64
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, ICCA
Titolo:
contributo alimentare per il figlio
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.64
Lugano,
19 maggio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.97 (azione di
paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 24 maggio 2004 da
AO 1 (2004),
(rappresentato dal curatore avv. , )
contro
AO 1
(ora patrocinato dall'avv. , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 27 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 aprile 2005
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha accertato che AP 1 (1981) è padre di AO 1, avuto da __________ (1974) l'8
gennaio 2004. A titolo di contributo alimentare AP 1 è stato condannato a versare
per il figlio fr. 900.– mensili dal giorno della nascita, più gli eventuali assegni
familiari. La tassa di giustizia (imprecisata) e le spese sono state poste a
carico dello Stato, con obbligo per il convenuto di rifondere all'attore fr.
1500.– per ripetibili. Con decisione di quello stesso 4 aprile 2005 AP 1 è
stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. AP 1
ha impugnato la sentenza del Pretore con un appello del 27 aprile 2005 nel
quale chiede che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche
davanti a questa Camera, il contributo alimentare per il figlio sia annullato e
il giudizio litigioso riformato di conseguenza. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento
del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del minorenne, alla situazione
sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della
sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle
cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo deve rimanere, in
ogni caso, il fabbisogno minimo; l'eventuale ammanco è a carico del figlio (DTF
127.
III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro del bambino, senza il costo della cura e
dell'educazione, in fr. 1230.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e in fr. 1255.–
mensili dopo di allora (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edizioni 2003 e 2005).
Data l'età del piccolo, egli ha ritenuto che __________, senza attività
lucrativa, adempia già i suoi doveri nei confronti del figlio prestando cura e
educazione in natura. Nella misura del possibile incombe dunque al convenuto –
ha soggiunto il primo giudice – assicurare il fabbisogno in denaro.
3.
Per
quanto riguarda AP 1, il Pretore ha rilevato che dal
1° gennaio al 9 agosto 2003 questi ha guadagnato mediamente fr.
3200.
– mensili. Rimasto disoccupato, da allora egli percepisce indennità di
disoccupazione calcolate su un salario assicurato di fr. 3358.– lordi mensili.
E siccome il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2300.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio
della cassa malati fr. 300.–), a mente del Pretore egli può versare a AO 1 la
differenza di fr. 900.– mensili, più gli eventuali assegni familiari. Considerata
la situazione del debitore, il primo giudice ha rinunciato a fissare contributi
scalari in base all'età del figlio.
4.
L'appellante
fa valere – in sintesi – che, nell'attuale situazione in cui versa il mercato
del lavoro, la sua capacità di reddito non eccede l'ammontare delle indennità
di disoccupazione percepite (in media fr. 2450.– netti mensili) e che il suo
fabbisogno minimo non è di soli fr. 2300.–, bensì di almeno fr. 2500.– mensili,
dovendosi tenere calcolo anche dell'onere fiscale e delle assicurazioni
domestiche. Con le sue entrate egli non riesce perciò a coprire nemmeno le
uscite, onde l'impossibilità di erogare contributi al figlio.
5.
Dagli
atti risulta che dal 1° gennaio al 9 agosto 2003 il convenuto ha guadagnato
alle dipendenze della ditta __________ di __________, apparentemente come magazziniere
non qualificato o uomo tuttofare, fr. 23 498.– netti, pari a fr. 2937.–
netti mensili (doc. 1). Perché ora la sua capacità di reddito dovrebbe essersi
ridotta a fr. 2450.– mensili non si comprende. È vero che dopo il 9 agosto 2003
l'appellante non ha più trovato lavoro. Che tuttavia il mercato dell'impiego,
seppure notoriamente poco florido, si sia degradato dopo l'agosto del 2003 al
punto da svilire in siffatta misura la potenzialità lucrativa dell'appellante
non si può dire. La capacità di guadagno imputabile a un genitore, del resto,
non corrisponde all'indennità di disoccupazione (per altro transitoria) ch'egli
può riscuotere, ma al reddito ch'egli può conseguire dando prova di ragionevole
sforzo, tenuto conto dell'età, della formazione, dello stato di salute e delle
condizioni del mercato in generale (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).
6.
Nella
fattispecie il convenuto ha 24 anni, è in buona salute (fisica e psichica),
dispone per lo meno di una formazione scolastica di base, non ha problemi di
integrazione sociale e ha dimostrato, se non altro per otto mesi, di poter
guadagnare una media di fr. 2937.– netti mensili. Rimasto senza lavoro
nell'agosto del 2003, egli ha avuto cinque mesi per ritrovare un'attività
analoga prima che nascesse il bambino. Ora, che in quel periodo (o anche dopo)
egli abbia intrapreso apprezzabili sforzi di ricerca non consta. In ogni modo,
nulla figura all'incarto. Anzi, il fatto che ancora nel memoriale conclusivo
del 3 marzo 2005 destinato al Pretore egli desse per “quasi inevitabile” di
dover far capo all'assistenza sociale dopo l'agosto del 2005 (pag. 3 in fondo)
lascia perplessi. Certo, a suo modo di vedere “il semplice fatto che [egli] beneficia
d'indennità di disoccupazione, conferma che il medesimo è alla ricerca di un
nuovo impiego”. Un conto però è essere “alla ricerca di un nuovo impiego” e un
altro è dar prova di meritevole impegno. Sotto questo profilo, invano si
cercherebbe alcunché nel fascicolo processuale.
7.
All'appellante
va dato atto che, contrariamente a quanto si desume dalla sentenza impugnata
(consid. 6), lo stipendio medio versato dalla ditta __________ ammontava a fr.
2937.
– netti mensili, non a fr. 3200.– (doc. 1). Per altro, il guadagno assicurato
dell'appellante ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione non eccede
fr. 3358.– mensili lordi (doc. 3 e 9). Resta il fatto che, ciò nondimeno, il
fabbisogno minimo del convenuto calcolato dal Pretore comprende una spesa di
fr. 900.– mensili per la locazione che non solo manca di qualsiasi verosimiglianza,
ma che nemmeno il convenuto ha mai preteso, tant'è che nel memoriale conclusivo
inoltrato al Pretore egli esponeva un canone di fr. 500.– mensili (pag. 4 in
alto). Ne segue che, con un reddito netto di fr. 2937.– mensili e un fabbisogno
minimo effettivo di fr. 1900.– mensili, l'appellante rimane in grado di erogare
il contributo di mantenimento per il figlio di fr. 900.– mensili fissato dal
primo giudice.
8.
Nell'appello
il convenuto adduce invero di dover accantonare
fr. 200.–
mensili per oneri fiscali e assicurazioni domestiche, i quali vanno aggiunti al
suo fabbisogno minimo. Dalla tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti: doc. 5)
egli risulta però esente da imposta. Per di più, in DTF 126 III 356 consid.
1a/aa il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire – con ampi riferimenti
di dottrina – che il carico tributario del debitore tenuto al versamento di
contributi alimentari “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze
economiche”. Tale orientamento è stato ancora ribadito in DTF 127 III 70
consid. 2b. Quanto alle assicurazioni domestiche, l'appellante non risulta
averne stipulate, né ha reso verosimile di avere pagato premi a tale scopo.
Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela quindi privo di consistenza.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili. Né può essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto. Per quanto
indigente egli possa risultare (art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, l'appello
appariva sprovvisto sin dall'inizio di ogni parvenza di successo (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alla controparte. Delle difficili
condizioni economiche in cui si trova l'interessato, ad ogni buon conto, si
tiene conto moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– .
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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